Articolo 4 della Legge 8 aprile 1952, n. 212
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 aprile 1952
Art. 4.
L'importo dell'assegno personale, previsto dall' art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , o da disposizioni analoghe, e nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1.
Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione o con gli aumenti dell'indennita' di carovita o dell'aggiunta di famiglia o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione della presente legge.
Entrata in vigore il 13 aprile 1952