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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 04.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n° 24846/2024 vertente
TRA
, in qualità di Presidente pro tempore del Parte_1
GRUPPO PARLAMENTARE ALLEANZA NAZIONALE-SENATO DELLA
REPUBBLICA DELLA XIV LEGISLATURA, rappresentato e difeso da sé stesso e dall'Avv. Maria Rosaria Cusumano.
- OPPONENTE-
E
e , rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2
dall'Avv. e dall'Avv. Antonio Formisano CP_2
- OPPOSTI - FATTO E DIRITTO
, in qualità di Presidente pro tempore del Gruppo Parlamentare Parte_1
della Repubblica della XIV legislatura, ha convenuto in Controparte_3
giudizio ex artt. 615 comma 1 e 618 bis C.P.C. e l'avv. Controparte_1 CP_2
per sentir accogliere nei confronti di quest'ultimi le seguenti conclusioni:
[...]
“disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, voglia: a) dichiarare che i presunti creditori Sig.ri e non hanno diritto di CP_1 CP_2
procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Gruppo di Alleanza CP_4 Senato della Repubblica XIV legislatura in quanto sciolto ex Lege al termine della legislatura di riferimento e cioè al 31.03.2006; b) dichiarare comunque la nullità e/o inefficacia della notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo all'ex sen.
quale Presidente del Gruppo Parlamentare disciolto in quanto, per Parte_1
effetto dello scioglimento non è più titolare del potere di rappresentanza;
c) Dire e dichiarare comunque l'improcedibilità dell'esecuzione per violazione dell'art. 30 c.c.
e degli artt. 11 – 21 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;
d) Dire e dichiarare che i Sig.ri e con il loro comportamento hanno causato un CP_1 CP_2
danno psicologico all'avv. e per l'effetto condannarli, in favore di Pt_1
quest'ultimo, al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 2 c.p.c. d liquidarsi in via equitativa. e) condannare I Sig.ri e al pagamento delle spese di lite.” CP_1 CP_2
e l'avv. si sono costituiti rassegnando a loro Controparte_1 CP_2
volta le seguenti conclusioni: “”RIGETTARE integralmente, per i motivi e le ragioni di cui in premessa, il ricorso in opposizione azionato dal Pt_2 Parte_1
nonché l'istanza di sospensione e l'istanza ex articolo 96 c.p.c. ivi spiegate nonché tutte le domande, eccezioni, deduzioni svolte dal medesimo opponente, in quanto inammissibili, non provate, infondate in fatto ed in diritto nonché -CONDANNARE il medesimo , ex articolo 96, comma 3, c.p.c. al pagamento Controparte_5
in favore sia di che dell'Avv. di una Controparte_1 CP_2
somma equitativamente determinata in Euro 5.000,00 per ciascuno degli odierni opposti od a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari.”
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
E' stato autorizzato il deposito di note illustrative.
All'odienza odierna, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata infine decisa.
****
Vediamo prima i fatti di causa. Risulta dagli atti che in data 21 giugno 2024 è stato notificato a , Parte_1
nella qualità di Presidente del Gruppo Parlamentare Controparte_6
, ad istanza dei Sig.ri e ,
[...] Controparte_1 CP_2
unitamente alla sentenza n. 1163/24 della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 17.05.24, atto di precetto per l'importo di € 160.424,14, somma richiesta dal ed € 49.610,08 in favore dell'Avv. quale procuratore distrattario CP_1 CP_2
delle spese di giustizia.
La richiamata sentenza n. 1163/2024 della Corte di Appello di Roma è stata resa in sede di giudizio di rinvio conseguente all'ordinanza N. 20398/2021 della Suprema
Corte di Cassazione che aveva statuito il seguente principio di diritto: ”… Sussiste la legittimazione passiva dei singoli Gruppi Parlamentari (nel caso di specie presso il
Senato della Repubblica) che si sono costituiti e si sono estinti in coincidenza con la nascita e la fine delle singole Legislature, citati in giudizio in persona dei presidenti pro-tempore che si sono succeduti nelle singole Legislature. Tale legittimazione passiva è diversa ed autonoma rispetto a quella dei soggetti che hanno agito in nome
e per conto del Gruppo Parlamentare, ai sensi dell'art. 38 cod. Civ….”.
Più precisamente, nella citata ordinanza, la Suprema Corte così statuiva: “ Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto affrontano, da diversi punti di vista, la medesima questione della legittimazione passiva dei gruppi parlamentari costituiti sotto diverse legislature.
Essi risultano fondati nei limiti di seguito illustrati. …35. La Corte d'appello di
Roma, richiamato l'orientamento di legittimità appena citato, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del sul Controparte_7
presupposto che fosse stato convenuto in giudizio come soggetto unitariamente considerato, nonostante il succedersi delle singole legislature nell'arco temporale dal
15.11.1994 al 30.4.2008 in cui si assume svolto il rapporto di lavoro subordinato. 36.
La Corte di merito non ha però considerato che il ricorrente, come si ricava dal ricorso introduttivo di primo grado e dal ricorso in appello, trascritti nel ricorso per cassazione, aveva convenuto in giudizio anche il Controparte_7 [...]
, in persona dei presidenti pro-tempore che si Controparte_8
sono succeduti nelle singole legislature, ed esattamente in persona di
[...]
presidente pro-tempore nel periodo dal 15.11.1994 al 29.5.2001, CP_9
presidente pro-tempore dal 30.5.2001 al 27.4.2006, Parte_1 CP_10
presidente pro-tempore dal 28.4.2006 al 30.4.2008. 37. L'azione dell'attuale ricorrente era stata quindi esercitata anche nei confronti dei diversi soggetti giuridici, corrispondenti ai singoli gruppi parlamentari che si erano succeduti
(costituiti ed estinti) nel citato arco temporale, in coincidenza con la nascita e la fine delle singole legislature, in persona dei rispettivi presidenti. 38. Difatti, i senatori sopra indicati erano stati citati sia quali presidenti protempore, nei diversi segmenti temporali coincidenti con le singole legislature, del Gruppo Parlamentare
[...]
e sia quali soggetti che avevano agito in nome e Controparte_8
per conto di tale Gruppo Parlamentare, ai sensi dell'art. 38 cod. civ.. I giudici di appello, sull'erroneo presupposto che fosse stato citato in giudizio solo un soggetto inesistente, cioè il Gruppo Parlamentare non hanno Controparte_11
esaminato la domanda proposta dal e volta a far accertare lo svolgimento di CP_1
un rapporto di lavoro subordinato che si assume svolto, nell'arco temporale suddetto, alle dipendenze dei gruppi parlamentari formatisi nelle singole legislature che si sono succedute e in persona dei rispettivi presidenti pro-tempore. 40. Hanno quindi del tutto omesso di esaminare, ritenendola assorbita dal difetto di legittimazione passiva del Gruppo parlamentare inteso in senso unitario, la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato proposta anche nei confronti del
Gruppo Parlamentare, in persona dei presidenti pro tempore, di volta in volta esistito in coincidenza con le singole legislature. 41. La sentenza d'appello, infatti, non contiene alcuna statuizione sulla domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, in relazione al periodo (dal 15.11.1994 al 27.4.2006) in cui
l'attuale ricorrente assume di aver lavorato in base a sedici formali contratti di collaborazione coordinata e continuativa oppure "in nero", domanda svolta dal sia nei confronti del Gruppo Parlamentare tempo per tempo esistito, per la CP_1
durata delle singole legislature, sia nei confronti dei senatori come coloro che hanno agito in nome e per conto del Gruppo, ai fini della responsabilità sussidiaria di cui all'art. 38 c.c.. 42. Con riferimento alla responsabilità dei Gruppi parlamentari, questa Corte ha ritenuto, all'esito di un ampio dibattito dottrinale, che
"l'associazione non riconosciuta è un soggetto collettivo dotato di una sia pur limitata capacità giuridica e, anche se privo di personalità giuridica, rappresenta comunque un soggetto di diritto distinto dagli associati, con un proprio patrimonio, costituito dal fondo comune, una propria capacità sostanziale e processuale che si esplica attraverso le persone fisiche legate da un rapporto organico, e non di mera rappresentanza volontaria dagli associati, una propria organizzazione, interna ed esterna" (v. Cass. n. 12817 del 2014; n. 2601 del 1986). 43. Si è quindi chiarito che la diversità giuridica tra i diversi gruppi parlamentari e la reciproca autonomia escludono che il singolo gruppo che si costituisce in una determinata legislatura possa essere ritenuto responsabile di obbligazioni assunte dai gruppi parlamentari che lo hanno preceduto. Ma ciò non esclude che ogni gruppo, per il periodo in cui è esistito, possa essere considerato responsabile di obbligazioni assunte attraverso i suoi organi, ad esempio nei confronti di un lavoratore. ..” .
****
All'esito di detta ordinanza della Suprema Corte, il Sig. ha riassunto ex articolo CP_1
392 c.p.c. il giudizio avanti la Corte di Appello di Roma nei confronti del Gruppo
Parlamentare - per il Controparte_12
periodo dal 30.05.2001 al 27.04.2006 – in persona del Presidente pro tempore
Senatore Nell'ambito di tale giudizio (nrg 3122/2021), il Senatore Parte_1
si è costituito sia quale Presidente pro tempore del Gruppo Parte_1
Parlamentare sia Controparte_13
in proprio.
Sta di fatto che, all'esito di una lunga istruttoria, la Corte di Appello di Roma, ha accolto parzialmente le domande del Sig. ed ha condannato il Gruppo CP_1
Parlamentare in Controparte_12
persona del Presidente pro tempore Senatore al pagamento in favore Parte_1
del Sig. della somma di Euro 94.203,19 – oltre accessori di legge – per sorte CP_1
nonché al pagamento in favore dell'Avv. delle spese di lite per tutti i CP_2
gradi di giudizio per un importo pari ad Euro 34.000,00 oltre accessori di legge.
Il precetto opposto si fonda quindi proprio su tale sentenza.
Avverso il suddetto precetto, l'Avv. nella sua qualità di Presidente pro Pt_1
tempore del Gruppo Parlamentare Repubblica Controparte_14 [...]
, ha proposto opposizione con il presente ricorso sostenendo che i Controparte_6
Sig.ri e non avrebbero diritto a procedere ad esecuzione forzata CP_1 CP_2
nei confronti del Gruppo di come rappresentato nell'atto di Controparte_8
precetto, nella persona del Presidente già sen. essendo a suo avviso Parte_1
consolidato principio di diritto della S.C. che il gruppo parlamentare si costituisce e viene ad avere giuridica esistenza all'inizio di ogni legislatura e cessa al termine della stessa, in base alle norme dei rispettivi regolamenti di Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ed ha natura di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36
c.c.,(ex multis Cass. Civile Sezione Lavoro sentenza sentenza n. 92/18). Nel caso di specie il Gruppo Parlamentare di si è costituito il 30/05/2001 e si Controparte_8
è sciolto ex lege con la conclusione della legislatura il 31.03.2006. Per effetto dello scioglimento sarebbe quindi cessata ogni forma di rappresentanza del Presidente del
Gruppo Parlamentare e subentrato il divieto per gli amministratori di nuove operazioni ex art. 30 c.c.. Lo scioglimento del Gruppo (Associazione non riconosciuta) comporterebbe infatti l'applicazione delle medesime norme previste ex art. 30 c.c. ed ex artt. 11 – 21 delle norme di attuazione del codice civile per la procedura di liquidazione per l'associazione non riconosciuta. I creditori quindi non avrebbero potuto rivolgere l'intimazione di pagamento al Presidente del Gruppo disciolto il quale ha cessato la propria funzione di rappresentanza alla data del 31.03.2006, nè azionare la procedura esecutiva nei confronti del Gruppo
Parlamentare disciolto.
Nell'atto di opposizione si evidenzia che, con la medesima sentenza, è stata dichiarata pure la estraneità ai fatti di causa ed al vincolo di solidarietà, del Senatore
quale Presidente del Gruppo di al Senato della Repubblica Pt_1 Controparte_8
nella XIV legislatura (V. pagg p.6, pag. 41 della sentenza) e che, allo scioglimento del Gruppo della XIV legislatura, ciò che è residuato del patrimonio comune dell'associazione è stato devoluto al nuovo Gruppo parlamentare di CP_8
come costituitosi nella successiva legislatura. In nessun modo, pertanto,
[...]
l'ex Presidente del Gruppo della XIV legislatura, il quale è stato dichiarato estraneo al rapporto ed al vincolo di solidarietà con il Gruppo dalla sentenza della Corte di
Appello di Roma, potrebbe essere destinatario dell'intimazione di pagamento contenuta nel precetto opposto.
In effetti, osserva il giudicante (v., ad es., Cass. n. 12714/2019), per quanto concerne le associazioni non riconosciute, i legali rappresentanti e, nel caso di specie, il presidente, non rispondono dei debiti dell'ente automaticamente in base a tale loro qualità. Più in particolare, la responsabilità prevista dall'articolo 38 codice civile coinvolge esclusivamente coloro i quali abbiano agito in nome e per conto dell'associazione nell'ambito del singolo e specifico rapporto obbligatorio fatto valere in giudizio: essa non riguarda quindi tutti i debiti dell'ente e non si traduce in una obbligazione propria di tali soggetti trattandosi di una obbligazione di garanzia per uno specifico debito altrui.
Da ultimo la Corte di Cassazione (sent. N. 1915/2024) ha così ribadito che:”La responsabilità solidale (di natura fideiussoria) è prevista dall'art. 38 c.c. solo a carico di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, compiendo un atto dal quale sia derivata l'obbligazione associativa rimasta inadempiuta”. Non a caso, rispetto alla fattispecie in esame, la difesa opposta ha chiarito nella comparsa di costituzione che il precetto, come in esso si legge chiaramente, si rivolge alla sola associazione (il gruppo parlamentare), pur se in persona del Presidente dell'epoca, e non già a quest'ultimo in proprio, ciò che sarebbe stato impossibile avendo la Corte d'Appello espressamente escluso la responsabilità personale o solidale del senatore Pt_1
****
A fronte di tale opposizione, la difesa del sig. ha affermato che questa sarebbe CP_1
inammissibile, risolvendosi in contestazioni che non riguardano la mancanza e/o regolarità del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto notificati bensì in eccezioni di merito – quali la legittimazione passiva del Gruppo Parlamentare, la capacità processuale di quest'ultimo, la legittimazione passiva e la capacità processuale del senatore quale Presidente Pro tempore del Gruppo – che avrebbero dovuto Pt_1
essere svolte esclusivamente in sede di cognizione nel medesimo giudizio di rinvio ovvero nell'ambito di un ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di
Appello di Roma.
Al contrario, appare evidente che le contestazioni di parte opponente relativamente all'applicazione delle procedure e delle norme di cui agli artt. 30 Codice Civile ed 11
Disposizioni di Attuazione del Codice Civile si riferiscono solo ed esclusivamente alla procedura esecutiva e quindi non potevano e non dovevano essere proposte nel giudizio di cognizione che ha poi condotto alla sentenza.
Tuttavia tali contestazioni, certamente ammissibili, appaiono infondate.
Se è vero infatti che, quanto alla legittimazione passiva, il giudice deve attenersi a quanto statuito dalla Corte D'Appello (e prima ancora dalla Corte di Cassazione) e che, proprio in base alla sentenza della Corte D'Appello, il precetto poteva essere notificato sia presso la sede legale che presso la residenza del Senatore Parte_1
quale appunto Presidente Pro tempore del medesimo Gruppo per la XIV
[...]
legislatura (e non già in proprio), come statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5738 del 10.03.2009 “In sintesi, anche a voler seguire l'orientamento giurisprudenziale più risalente, i principi applicabili nel caso di specie sono nel senso che: a) non si applicano analogicamente alle associazioni non riconosciute le norme dettate per lo scioglimento delle associazioni riconosciute;
pertanto le prime possono procedere alle attività di liquidazione tramite gli stessi rappresentanti legali in carica alla data dello scioglimento, in regime di proroga dei loro poteri;
b) la nomina dei liquidatori, ancorchè non indispensabile, non è tuttavia vietata, ove
l'assemblea voglia procedervi;
c) il liquidatore regolarmente nominato dall'autorità giudiziaria competente è legittimato a rappresentare l'ente, in vece e luogo dei passati amministratori in prorogatio….”
Già in precedenza, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9656/1992, aveva statuito quanto segue: “…Ora, con riferimento alle associazioni non riconosciute quale è la Polisportiva Golfo di Gaeta, è principio già altra volta affermato da questa Corte (Cass., 7 luglio 1987, n. 5925) - che qui si ribadisce non ravvisandosi ragioni per discostarsene - che nonostante la dichiarazione del loro scioglimento, ove nel relativo momento siano pendenti rapporti giuridici dei quali le associazioni siano titolari, non si verifica la loro estinzione, ed esse rimangono esistenti finché detti rapporti non siano definiti. E' altresì principio, anche questo già affermato nel precedente prima richiamato, che l'assetto e la definizione di tali rapporti avviene attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delle Disposizioni di attuazione del
Codice civile che regolano la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute. Ne deriva che mentre è da escludere che una volta dichiarato lo scioglimento di queste associazioni venga nominato un liquidatore (salvo, ovviamente, un diverso accordo degli associati), alla definizione dei rapporti pendenti devono procedere gli organi ordinari dell'associazione i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di prorogatio. Quindi, nonostante lo scioglimento, in siffatta ipotesi l'associazione conserva il diritto ad agire giudizialmente (ed anche ad impugnare) per la tutela dei diritti dei quali è ancora titolare, e che la capacità processuale ad agire per loro appartiene alle persone indicate dall'art. 36 Cod. civ. le quali, come s'é detto, rimangono in carica.
Ciò significa che l'Associazione Polisportiva Golfo di Gaeta, pur essendosi sciolta, non s'é estinta una volta che rimane pendente, quanto meno, il rapporto per il quale è controversia. Correlativamente, mentre la stessa Associazione è legittimata ad impugnare la sentenza della Corte d'appello di Napoli, il suo scioglimento non ha determinato la decadenza della carica del suo Presidente il quale, Parte_3
perciò, ha la capacità processuale ad agire per lei….”.
Ancor più recentemente la Suprema Corte, con la sentenza n. 12528/2018, ha ribadito che: “…Deve a tal fine richiamarsi la costante opinione di questa Corte, la quale ha affermato che (cfr. Cass. n. 9656/1992) lo scioglimento di associazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finchè detti rapporti non siano definiti, dovendo procedere alla definizione gli organi ordinari dell'associazione - i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di "prorogatio", conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione - attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 disp. att. c.c. di liquidazione delle associazioni riconosciute (conf.
Cass. n. 5925/1987). Ad avviso della giurisprudenza risulta quindi netta, sulla scorta delle stesse scelte del legislatore, la differenza di disciplina che opera per l'estinzione delle associazioni riconosciute rispetto a quelle che non lo sono, atteso che per le prime il legislatore ha dettato un apposito procedimento liquidatorio che ha inizio, secondo la disciplina applicabile ratione temporis (la cancellazione sarebbe stata pronunciata in data 15/12/1995 e quindi prima delle modifiche apportate dal D.P.R.
n. 361 del 2000) con la dichiarazione di estinzione della persona giuridica da parte dell'autorità governativa (art. 27 c.c.) cui segue la materiale procedura di liquidazione (art. 30 c.c.) da condurre secondo le previsioni di cui agli artt. 11 disp. att. c.c. e segg..” E' vero che, come affermato da parte opponente (v. note autorizzate), detta giurisprudenza con la quale la S.C. ha fornito un preciso indirizzo interpretativo circa la non applicabilità dell'art. 30 del c.c., e dello speciale procedimento di cui agli artt.
11 – 21 delle disposizioni per l'attuazione del c.c., comporta l'ultrattività dell'associazione solo quando sussistano, al momento dello scioglimento, rapporti giuridici ad essa facenti capo e non ancora esauriti.
Tale giurisprudenza afferma proprio che, in presenza di rapporti giuridici riferibili all'associazione e non ancora esauriti al momento dello scioglimento, si deve escludere l'applicabilità, in via analogica, alle associazioni non riconosciute, della speciale disciplina di liquidazione della persona giuridica prevista per le associazioni riconosciute dagli artt. 30 c.c. e 11 disp. att..
Si richiede appunto che al momento dello scioglimento esistano rapporti giuridici comunque non ancora esauriti al momento dello scioglimento del gruppo e non già controversie giudiziarie in quel momento già pendenti.
Si tratta proprio del caso del come risulta chiaramente dalla sentenza della CP_1
Corte D'Appello, essendo del tutto irrilevante il fatto che il medesimo al momento dello scioglimento (il 27.4.2006), non avesse ancora depositato alcun ricorso giudiziario e che quindi, in quel momento, non vi fosse ancora alcuna causa pendente, così come la circostanza che il medesimo sia stato assunto a tempo indeterminato come addetto alla segreteria proprio nell'aprile del 2006.
Infine, si osserva che nessuna rinuncia al precetto (dalla quale non potrebbe derivare, peraltro, l'estinzione del giudizio di opposizione, v per tutte, Cass. n. 351/2023) può derivare dal deposito, avvenuto in data 04.11.2024 avanti il Presidente del Tribunale
Civile di Roma, del ricorso relativo al procedimento di volontaria giurisdizione nrg
13953/2024 finalizzato all'eventuale nomina del commissario liquidatore - ex articoli
30 Codice Civile ed 11 Disposizioni di Attuazione del Codice Civile – per il Gruppo
Parlamentare Alleanza Nazionale Senato della Repubblica XIV Legislatura.
La rinuncia al precetto è, notoriamente un atto di natura extra-processuale, che secondo l'orientamento prevalente, si configura quale negozio unilaterale abdicativo (Cass. 1985/1990; Cass. 3736/1981 ecc), di rilevanza esclusivamente sostanziale, che non richiede l'accettazione del debitore intimato, purché notificata o comunque portata a conoscenza della parte interessata.
E' persino superfluo ricordare che una simile rinuncia deve essere espressa (esplicita)
e deve corrispondere ad una non equivoca volontà della parte interessata. Essa deve assumere, di regola, la forma di atto sottoscritto dal creditore e notificato alle altre parti, ovvero di dichiarazione effettuata in udienza, redatta dalla parte personalmente o da procuratore speciale.
Nel caso di specie il proprio in ragione delle eccezioni sollevate in questo CP_1
giudizio, ha semplicemente scelto di percorrere anche una via per così dire alternativa al fine di salvaguardare i propri diritti, che non implica affatto la rinuncia al precetto in questa sede opposto, e quindi una volontà abdicativa del tutto assente.
E' vero invece che questo giudice, a fronte del già ricordato e consolidato orientamento della Suprema Corte, non deve attendere gli esiti di questo giudizio e deve decidere immediatamente la causa stante l'infondatezza dell'opposizione che va conseguentemente respinta, senza che possano in alcun modo rilevare considerazioni di carattere pratico circa la scarsa probabilità che l'esecuzione possa approdare a qualche concreto risultato.
Nel nostro ordinamento tutti i cittadini hanno diritto a mettere in esecuzione una sentenza esecutiva, oltretutto di secondo grado, nel rispetto delle regole del processo e di quanto statuito dalla Corte d'Appello, come è avvenuto, nel caso di specie, anche quando le speranze di ottenere quanto dovuto al creditore sono minime.
Le spese, come liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022, devono essere poste a carico del Gruppo Parlamentare Controparte_15
destinatario del precetto, secondo le normali regole della
[...]
soccombenza, dovendosi ribadire, ancora una volta che il precetto, non è stato notificato in proprio all'Avv. Pt_1
Non sussistono invece i presupposti per la responsabilità aggravata di cui all'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione; condanna il Gruppo Parlamentare Controparte_15
, in persona del Presidente sen. Avv. a rifondere alle
[...] Parte_1
parti opposte e avv. le spese di lite, liquidate in Controparte_1 CP_2
€ 11.850,00 per compensi, oltre spese generali (15%) iva e cpa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma 04-02-2025 Il Giudice
Umberto Buonassisi
SEZIONE III LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 04.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n° 24846/2024 vertente
TRA
, in qualità di Presidente pro tempore del Parte_1
GRUPPO PARLAMENTARE ALLEANZA NAZIONALE-SENATO DELLA
REPUBBLICA DELLA XIV LEGISLATURA, rappresentato e difeso da sé stesso e dall'Avv. Maria Rosaria Cusumano.
- OPPONENTE-
E
e , rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2
dall'Avv. e dall'Avv. Antonio Formisano CP_2
- OPPOSTI - FATTO E DIRITTO
, in qualità di Presidente pro tempore del Gruppo Parlamentare Parte_1
della Repubblica della XIV legislatura, ha convenuto in Controparte_3
giudizio ex artt. 615 comma 1 e 618 bis C.P.C. e l'avv. Controparte_1 CP_2
per sentir accogliere nei confronti di quest'ultimi le seguenti conclusioni:
[...]
“disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, voglia: a) dichiarare che i presunti creditori Sig.ri e non hanno diritto di CP_1 CP_2
procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Gruppo di Alleanza CP_4 Senato della Repubblica XIV legislatura in quanto sciolto ex Lege al termine della legislatura di riferimento e cioè al 31.03.2006; b) dichiarare comunque la nullità e/o inefficacia della notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo all'ex sen.
quale Presidente del Gruppo Parlamentare disciolto in quanto, per Parte_1
effetto dello scioglimento non è più titolare del potere di rappresentanza;
c) Dire e dichiarare comunque l'improcedibilità dell'esecuzione per violazione dell'art. 30 c.c.
e degli artt. 11 – 21 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;
d) Dire e dichiarare che i Sig.ri e con il loro comportamento hanno causato un CP_1 CP_2
danno psicologico all'avv. e per l'effetto condannarli, in favore di Pt_1
quest'ultimo, al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 2 c.p.c. d liquidarsi in via equitativa. e) condannare I Sig.ri e al pagamento delle spese di lite.” CP_1 CP_2
e l'avv. si sono costituiti rassegnando a loro Controparte_1 CP_2
volta le seguenti conclusioni: “”RIGETTARE integralmente, per i motivi e le ragioni di cui in premessa, il ricorso in opposizione azionato dal Pt_2 Parte_1
nonché l'istanza di sospensione e l'istanza ex articolo 96 c.p.c. ivi spiegate nonché tutte le domande, eccezioni, deduzioni svolte dal medesimo opponente, in quanto inammissibili, non provate, infondate in fatto ed in diritto nonché -CONDANNARE il medesimo , ex articolo 96, comma 3, c.p.c. al pagamento Controparte_5
in favore sia di che dell'Avv. di una Controparte_1 CP_2
somma equitativamente determinata in Euro 5.000,00 per ciascuno degli odierni opposti od a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari.”
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
E' stato autorizzato il deposito di note illustrative.
All'odienza odierna, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata infine decisa.
****
Vediamo prima i fatti di causa. Risulta dagli atti che in data 21 giugno 2024 è stato notificato a , Parte_1
nella qualità di Presidente del Gruppo Parlamentare Controparte_6
, ad istanza dei Sig.ri e ,
[...] Controparte_1 CP_2
unitamente alla sentenza n. 1163/24 della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 17.05.24, atto di precetto per l'importo di € 160.424,14, somma richiesta dal ed € 49.610,08 in favore dell'Avv. quale procuratore distrattario CP_1 CP_2
delle spese di giustizia.
La richiamata sentenza n. 1163/2024 della Corte di Appello di Roma è stata resa in sede di giudizio di rinvio conseguente all'ordinanza N. 20398/2021 della Suprema
Corte di Cassazione che aveva statuito il seguente principio di diritto: ”… Sussiste la legittimazione passiva dei singoli Gruppi Parlamentari (nel caso di specie presso il
Senato della Repubblica) che si sono costituiti e si sono estinti in coincidenza con la nascita e la fine delle singole Legislature, citati in giudizio in persona dei presidenti pro-tempore che si sono succeduti nelle singole Legislature. Tale legittimazione passiva è diversa ed autonoma rispetto a quella dei soggetti che hanno agito in nome
e per conto del Gruppo Parlamentare, ai sensi dell'art. 38 cod. Civ….”.
Più precisamente, nella citata ordinanza, la Suprema Corte così statuiva: “ Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto affrontano, da diversi punti di vista, la medesima questione della legittimazione passiva dei gruppi parlamentari costituiti sotto diverse legislature.
Essi risultano fondati nei limiti di seguito illustrati. …35. La Corte d'appello di
Roma, richiamato l'orientamento di legittimità appena citato, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del sul Controparte_7
presupposto che fosse stato convenuto in giudizio come soggetto unitariamente considerato, nonostante il succedersi delle singole legislature nell'arco temporale dal
15.11.1994 al 30.4.2008 in cui si assume svolto il rapporto di lavoro subordinato. 36.
La Corte di merito non ha però considerato che il ricorrente, come si ricava dal ricorso introduttivo di primo grado e dal ricorso in appello, trascritti nel ricorso per cassazione, aveva convenuto in giudizio anche il Controparte_7 [...]
, in persona dei presidenti pro-tempore che si Controparte_8
sono succeduti nelle singole legislature, ed esattamente in persona di
[...]
presidente pro-tempore nel periodo dal 15.11.1994 al 29.5.2001, CP_9
presidente pro-tempore dal 30.5.2001 al 27.4.2006, Parte_1 CP_10
presidente pro-tempore dal 28.4.2006 al 30.4.2008. 37. L'azione dell'attuale ricorrente era stata quindi esercitata anche nei confronti dei diversi soggetti giuridici, corrispondenti ai singoli gruppi parlamentari che si erano succeduti
(costituiti ed estinti) nel citato arco temporale, in coincidenza con la nascita e la fine delle singole legislature, in persona dei rispettivi presidenti. 38. Difatti, i senatori sopra indicati erano stati citati sia quali presidenti protempore, nei diversi segmenti temporali coincidenti con le singole legislature, del Gruppo Parlamentare
[...]
e sia quali soggetti che avevano agito in nome e Controparte_8
per conto di tale Gruppo Parlamentare, ai sensi dell'art. 38 cod. civ.. I giudici di appello, sull'erroneo presupposto che fosse stato citato in giudizio solo un soggetto inesistente, cioè il Gruppo Parlamentare non hanno Controparte_11
esaminato la domanda proposta dal e volta a far accertare lo svolgimento di CP_1
un rapporto di lavoro subordinato che si assume svolto, nell'arco temporale suddetto, alle dipendenze dei gruppi parlamentari formatisi nelle singole legislature che si sono succedute e in persona dei rispettivi presidenti pro-tempore. 40. Hanno quindi del tutto omesso di esaminare, ritenendola assorbita dal difetto di legittimazione passiva del Gruppo parlamentare inteso in senso unitario, la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato proposta anche nei confronti del
Gruppo Parlamentare, in persona dei presidenti pro tempore, di volta in volta esistito in coincidenza con le singole legislature. 41. La sentenza d'appello, infatti, non contiene alcuna statuizione sulla domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, in relazione al periodo (dal 15.11.1994 al 27.4.2006) in cui
l'attuale ricorrente assume di aver lavorato in base a sedici formali contratti di collaborazione coordinata e continuativa oppure "in nero", domanda svolta dal sia nei confronti del Gruppo Parlamentare tempo per tempo esistito, per la CP_1
durata delle singole legislature, sia nei confronti dei senatori come coloro che hanno agito in nome e per conto del Gruppo, ai fini della responsabilità sussidiaria di cui all'art. 38 c.c.. 42. Con riferimento alla responsabilità dei Gruppi parlamentari, questa Corte ha ritenuto, all'esito di un ampio dibattito dottrinale, che
"l'associazione non riconosciuta è un soggetto collettivo dotato di una sia pur limitata capacità giuridica e, anche se privo di personalità giuridica, rappresenta comunque un soggetto di diritto distinto dagli associati, con un proprio patrimonio, costituito dal fondo comune, una propria capacità sostanziale e processuale che si esplica attraverso le persone fisiche legate da un rapporto organico, e non di mera rappresentanza volontaria dagli associati, una propria organizzazione, interna ed esterna" (v. Cass. n. 12817 del 2014; n. 2601 del 1986). 43. Si è quindi chiarito che la diversità giuridica tra i diversi gruppi parlamentari e la reciproca autonomia escludono che il singolo gruppo che si costituisce in una determinata legislatura possa essere ritenuto responsabile di obbligazioni assunte dai gruppi parlamentari che lo hanno preceduto. Ma ciò non esclude che ogni gruppo, per il periodo in cui è esistito, possa essere considerato responsabile di obbligazioni assunte attraverso i suoi organi, ad esempio nei confronti di un lavoratore. ..” .
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All'esito di detta ordinanza della Suprema Corte, il Sig. ha riassunto ex articolo CP_1
392 c.p.c. il giudizio avanti la Corte di Appello di Roma nei confronti del Gruppo
Parlamentare - per il Controparte_12
periodo dal 30.05.2001 al 27.04.2006 – in persona del Presidente pro tempore
Senatore Nell'ambito di tale giudizio (nrg 3122/2021), il Senatore Parte_1
si è costituito sia quale Presidente pro tempore del Gruppo Parte_1
Parlamentare sia Controparte_13
in proprio.
Sta di fatto che, all'esito di una lunga istruttoria, la Corte di Appello di Roma, ha accolto parzialmente le domande del Sig. ed ha condannato il Gruppo CP_1
Parlamentare in Controparte_12
persona del Presidente pro tempore Senatore al pagamento in favore Parte_1
del Sig. della somma di Euro 94.203,19 – oltre accessori di legge – per sorte CP_1
nonché al pagamento in favore dell'Avv. delle spese di lite per tutti i CP_2
gradi di giudizio per un importo pari ad Euro 34.000,00 oltre accessori di legge.
Il precetto opposto si fonda quindi proprio su tale sentenza.
Avverso il suddetto precetto, l'Avv. nella sua qualità di Presidente pro Pt_1
tempore del Gruppo Parlamentare Repubblica Controparte_14 [...]
, ha proposto opposizione con il presente ricorso sostenendo che i Controparte_6
Sig.ri e non avrebbero diritto a procedere ad esecuzione forzata CP_1 CP_2
nei confronti del Gruppo di come rappresentato nell'atto di Controparte_8
precetto, nella persona del Presidente già sen. essendo a suo avviso Parte_1
consolidato principio di diritto della S.C. che il gruppo parlamentare si costituisce e viene ad avere giuridica esistenza all'inizio di ogni legislatura e cessa al termine della stessa, in base alle norme dei rispettivi regolamenti di Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ed ha natura di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36
c.c.,(ex multis Cass. Civile Sezione Lavoro sentenza sentenza n. 92/18). Nel caso di specie il Gruppo Parlamentare di si è costituito il 30/05/2001 e si Controparte_8
è sciolto ex lege con la conclusione della legislatura il 31.03.2006. Per effetto dello scioglimento sarebbe quindi cessata ogni forma di rappresentanza del Presidente del
Gruppo Parlamentare e subentrato il divieto per gli amministratori di nuove operazioni ex art. 30 c.c.. Lo scioglimento del Gruppo (Associazione non riconosciuta) comporterebbe infatti l'applicazione delle medesime norme previste ex art. 30 c.c. ed ex artt. 11 – 21 delle norme di attuazione del codice civile per la procedura di liquidazione per l'associazione non riconosciuta. I creditori quindi non avrebbero potuto rivolgere l'intimazione di pagamento al Presidente del Gruppo disciolto il quale ha cessato la propria funzione di rappresentanza alla data del 31.03.2006, nè azionare la procedura esecutiva nei confronti del Gruppo
Parlamentare disciolto.
Nell'atto di opposizione si evidenzia che, con la medesima sentenza, è stata dichiarata pure la estraneità ai fatti di causa ed al vincolo di solidarietà, del Senatore
quale Presidente del Gruppo di al Senato della Repubblica Pt_1 Controparte_8
nella XIV legislatura (V. pagg p.6, pag. 41 della sentenza) e che, allo scioglimento del Gruppo della XIV legislatura, ciò che è residuato del patrimonio comune dell'associazione è stato devoluto al nuovo Gruppo parlamentare di CP_8
come costituitosi nella successiva legislatura. In nessun modo, pertanto,
[...]
l'ex Presidente del Gruppo della XIV legislatura, il quale è stato dichiarato estraneo al rapporto ed al vincolo di solidarietà con il Gruppo dalla sentenza della Corte di
Appello di Roma, potrebbe essere destinatario dell'intimazione di pagamento contenuta nel precetto opposto.
In effetti, osserva il giudicante (v., ad es., Cass. n. 12714/2019), per quanto concerne le associazioni non riconosciute, i legali rappresentanti e, nel caso di specie, il presidente, non rispondono dei debiti dell'ente automaticamente in base a tale loro qualità. Più in particolare, la responsabilità prevista dall'articolo 38 codice civile coinvolge esclusivamente coloro i quali abbiano agito in nome e per conto dell'associazione nell'ambito del singolo e specifico rapporto obbligatorio fatto valere in giudizio: essa non riguarda quindi tutti i debiti dell'ente e non si traduce in una obbligazione propria di tali soggetti trattandosi di una obbligazione di garanzia per uno specifico debito altrui.
Da ultimo la Corte di Cassazione (sent. N. 1915/2024) ha così ribadito che:”La responsabilità solidale (di natura fideiussoria) è prevista dall'art. 38 c.c. solo a carico di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, compiendo un atto dal quale sia derivata l'obbligazione associativa rimasta inadempiuta”. Non a caso, rispetto alla fattispecie in esame, la difesa opposta ha chiarito nella comparsa di costituzione che il precetto, come in esso si legge chiaramente, si rivolge alla sola associazione (il gruppo parlamentare), pur se in persona del Presidente dell'epoca, e non già a quest'ultimo in proprio, ciò che sarebbe stato impossibile avendo la Corte d'Appello espressamente escluso la responsabilità personale o solidale del senatore Pt_1
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A fronte di tale opposizione, la difesa del sig. ha affermato che questa sarebbe CP_1
inammissibile, risolvendosi in contestazioni che non riguardano la mancanza e/o regolarità del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto notificati bensì in eccezioni di merito – quali la legittimazione passiva del Gruppo Parlamentare, la capacità processuale di quest'ultimo, la legittimazione passiva e la capacità processuale del senatore quale Presidente Pro tempore del Gruppo – che avrebbero dovuto Pt_1
essere svolte esclusivamente in sede di cognizione nel medesimo giudizio di rinvio ovvero nell'ambito di un ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di
Appello di Roma.
Al contrario, appare evidente che le contestazioni di parte opponente relativamente all'applicazione delle procedure e delle norme di cui agli artt. 30 Codice Civile ed 11
Disposizioni di Attuazione del Codice Civile si riferiscono solo ed esclusivamente alla procedura esecutiva e quindi non potevano e non dovevano essere proposte nel giudizio di cognizione che ha poi condotto alla sentenza.
Tuttavia tali contestazioni, certamente ammissibili, appaiono infondate.
Se è vero infatti che, quanto alla legittimazione passiva, il giudice deve attenersi a quanto statuito dalla Corte D'Appello (e prima ancora dalla Corte di Cassazione) e che, proprio in base alla sentenza della Corte D'Appello, il precetto poteva essere notificato sia presso la sede legale che presso la residenza del Senatore Parte_1
quale appunto Presidente Pro tempore del medesimo Gruppo per la XIV
[...]
legislatura (e non già in proprio), come statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5738 del 10.03.2009 “In sintesi, anche a voler seguire l'orientamento giurisprudenziale più risalente, i principi applicabili nel caso di specie sono nel senso che: a) non si applicano analogicamente alle associazioni non riconosciute le norme dettate per lo scioglimento delle associazioni riconosciute;
pertanto le prime possono procedere alle attività di liquidazione tramite gli stessi rappresentanti legali in carica alla data dello scioglimento, in regime di proroga dei loro poteri;
b) la nomina dei liquidatori, ancorchè non indispensabile, non è tuttavia vietata, ove
l'assemblea voglia procedervi;
c) il liquidatore regolarmente nominato dall'autorità giudiziaria competente è legittimato a rappresentare l'ente, in vece e luogo dei passati amministratori in prorogatio….”
Già in precedenza, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9656/1992, aveva statuito quanto segue: “…Ora, con riferimento alle associazioni non riconosciute quale è la Polisportiva Golfo di Gaeta, è principio già altra volta affermato da questa Corte (Cass., 7 luglio 1987, n. 5925) - che qui si ribadisce non ravvisandosi ragioni per discostarsene - che nonostante la dichiarazione del loro scioglimento, ove nel relativo momento siano pendenti rapporti giuridici dei quali le associazioni siano titolari, non si verifica la loro estinzione, ed esse rimangono esistenti finché detti rapporti non siano definiti. E' altresì principio, anche questo già affermato nel precedente prima richiamato, che l'assetto e la definizione di tali rapporti avviene attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delle Disposizioni di attuazione del
Codice civile che regolano la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute. Ne deriva che mentre è da escludere che una volta dichiarato lo scioglimento di queste associazioni venga nominato un liquidatore (salvo, ovviamente, un diverso accordo degli associati), alla definizione dei rapporti pendenti devono procedere gli organi ordinari dell'associazione i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di prorogatio. Quindi, nonostante lo scioglimento, in siffatta ipotesi l'associazione conserva il diritto ad agire giudizialmente (ed anche ad impugnare) per la tutela dei diritti dei quali è ancora titolare, e che la capacità processuale ad agire per loro appartiene alle persone indicate dall'art. 36 Cod. civ. le quali, come s'é detto, rimangono in carica.
Ciò significa che l'Associazione Polisportiva Golfo di Gaeta, pur essendosi sciolta, non s'é estinta una volta che rimane pendente, quanto meno, il rapporto per il quale è controversia. Correlativamente, mentre la stessa Associazione è legittimata ad impugnare la sentenza della Corte d'appello di Napoli, il suo scioglimento non ha determinato la decadenza della carica del suo Presidente il quale, Parte_3
perciò, ha la capacità processuale ad agire per lei….”.
Ancor più recentemente la Suprema Corte, con la sentenza n. 12528/2018, ha ribadito che: “…Deve a tal fine richiamarsi la costante opinione di questa Corte, la quale ha affermato che (cfr. Cass. n. 9656/1992) lo scioglimento di associazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finchè detti rapporti non siano definiti, dovendo procedere alla definizione gli organi ordinari dell'associazione - i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di "prorogatio", conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione - attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 disp. att. c.c. di liquidazione delle associazioni riconosciute (conf.
Cass. n. 5925/1987). Ad avviso della giurisprudenza risulta quindi netta, sulla scorta delle stesse scelte del legislatore, la differenza di disciplina che opera per l'estinzione delle associazioni riconosciute rispetto a quelle che non lo sono, atteso che per le prime il legislatore ha dettato un apposito procedimento liquidatorio che ha inizio, secondo la disciplina applicabile ratione temporis (la cancellazione sarebbe stata pronunciata in data 15/12/1995 e quindi prima delle modifiche apportate dal D.P.R.
n. 361 del 2000) con la dichiarazione di estinzione della persona giuridica da parte dell'autorità governativa (art. 27 c.c.) cui segue la materiale procedura di liquidazione (art. 30 c.c.) da condurre secondo le previsioni di cui agli artt. 11 disp. att. c.c. e segg..” E' vero che, come affermato da parte opponente (v. note autorizzate), detta giurisprudenza con la quale la S.C. ha fornito un preciso indirizzo interpretativo circa la non applicabilità dell'art. 30 del c.c., e dello speciale procedimento di cui agli artt.
11 – 21 delle disposizioni per l'attuazione del c.c., comporta l'ultrattività dell'associazione solo quando sussistano, al momento dello scioglimento, rapporti giuridici ad essa facenti capo e non ancora esauriti.
Tale giurisprudenza afferma proprio che, in presenza di rapporti giuridici riferibili all'associazione e non ancora esauriti al momento dello scioglimento, si deve escludere l'applicabilità, in via analogica, alle associazioni non riconosciute, della speciale disciplina di liquidazione della persona giuridica prevista per le associazioni riconosciute dagli artt. 30 c.c. e 11 disp. att..
Si richiede appunto che al momento dello scioglimento esistano rapporti giuridici comunque non ancora esauriti al momento dello scioglimento del gruppo e non già controversie giudiziarie in quel momento già pendenti.
Si tratta proprio del caso del come risulta chiaramente dalla sentenza della CP_1
Corte D'Appello, essendo del tutto irrilevante il fatto che il medesimo al momento dello scioglimento (il 27.4.2006), non avesse ancora depositato alcun ricorso giudiziario e che quindi, in quel momento, non vi fosse ancora alcuna causa pendente, così come la circostanza che il medesimo sia stato assunto a tempo indeterminato come addetto alla segreteria proprio nell'aprile del 2006.
Infine, si osserva che nessuna rinuncia al precetto (dalla quale non potrebbe derivare, peraltro, l'estinzione del giudizio di opposizione, v per tutte, Cass. n. 351/2023) può derivare dal deposito, avvenuto in data 04.11.2024 avanti il Presidente del Tribunale
Civile di Roma, del ricorso relativo al procedimento di volontaria giurisdizione nrg
13953/2024 finalizzato all'eventuale nomina del commissario liquidatore - ex articoli
30 Codice Civile ed 11 Disposizioni di Attuazione del Codice Civile – per il Gruppo
Parlamentare Alleanza Nazionale Senato della Repubblica XIV Legislatura.
La rinuncia al precetto è, notoriamente un atto di natura extra-processuale, che secondo l'orientamento prevalente, si configura quale negozio unilaterale abdicativo (Cass. 1985/1990; Cass. 3736/1981 ecc), di rilevanza esclusivamente sostanziale, che non richiede l'accettazione del debitore intimato, purché notificata o comunque portata a conoscenza della parte interessata.
E' persino superfluo ricordare che una simile rinuncia deve essere espressa (esplicita)
e deve corrispondere ad una non equivoca volontà della parte interessata. Essa deve assumere, di regola, la forma di atto sottoscritto dal creditore e notificato alle altre parti, ovvero di dichiarazione effettuata in udienza, redatta dalla parte personalmente o da procuratore speciale.
Nel caso di specie il proprio in ragione delle eccezioni sollevate in questo CP_1
giudizio, ha semplicemente scelto di percorrere anche una via per così dire alternativa al fine di salvaguardare i propri diritti, che non implica affatto la rinuncia al precetto in questa sede opposto, e quindi una volontà abdicativa del tutto assente.
E' vero invece che questo giudice, a fronte del già ricordato e consolidato orientamento della Suprema Corte, non deve attendere gli esiti di questo giudizio e deve decidere immediatamente la causa stante l'infondatezza dell'opposizione che va conseguentemente respinta, senza che possano in alcun modo rilevare considerazioni di carattere pratico circa la scarsa probabilità che l'esecuzione possa approdare a qualche concreto risultato.
Nel nostro ordinamento tutti i cittadini hanno diritto a mettere in esecuzione una sentenza esecutiva, oltretutto di secondo grado, nel rispetto delle regole del processo e di quanto statuito dalla Corte d'Appello, come è avvenuto, nel caso di specie, anche quando le speranze di ottenere quanto dovuto al creditore sono minime.
Le spese, come liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022, devono essere poste a carico del Gruppo Parlamentare Controparte_15
destinatario del precetto, secondo le normali regole della
[...]
soccombenza, dovendosi ribadire, ancora una volta che il precetto, non è stato notificato in proprio all'Avv. Pt_1
Non sussistono invece i presupposti per la responsabilità aggravata di cui all'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione; condanna il Gruppo Parlamentare Controparte_15
, in persona del Presidente sen. Avv. a rifondere alle
[...] Parte_1
parti opposte e avv. le spese di lite, liquidate in Controparte_1 CP_2
€ 11.850,00 per compensi, oltre spese generali (15%) iva e cpa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma 04-02-2025 Il Giudice
Umberto Buonassisi