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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
26/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 142/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MASSA
CARRARA e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- COMUNICAZ SOMME . a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2025 depositato il
28/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto la parte Ricorrente_1 ha proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.138/01/24, resa dalla CTP di Massa-Carrara all'udienza del 2 luglio 2024.
Con tale sentenza era stato accolto il ricorso proposto dalla medesima contro la “comunicazione delle somme dovute” sopraindicata, relativa ad una richiesta di adesione alla cd. rottamazione-quater.
Per quanto concerne l'appello risultano introdotti i seguenti motivi di ricorso:
1) IN VIA PRELIMINARE. VIOLAZIONE ART. 23 DLGS N. 546/92
2) NULLITA' DELLA SENTENZA. VIOLAZIONE DI LEGGE. OMESSA-INSUFFICIENTE DECISIONE SULLA
INAMMISSIBILITA' DELLE CENSURE SUGLI ATTI PRODROMICI. OMESSA DECISIONE SULLA
PRESCRIZIONE-DECADENZA DELLA PRETESA;
3) NULLITA' DELLA SENTENZA-VIOLAZIONE DI LEGGE. OMESSA INSUFFICIENTE DECISIONE IN
ORDINE AL DIFETTO DI MOTIVAZIONE;
4) VIOLAZIONE DI LEGGE. OMESSA-INSUFFICIENTE DECISIONE CIRCA LA ILLEGITTIMITA' DELLA
ESCLUSIONE DEI CARICHI SUCCESSIVAMENTE AL 30/6/22;
5) VIOLAZIONE DI LEGGE. OMESSA-INSUFFICIENTE DECISIONE SULLA ILLEGITTIMITA' PER
OMESSA COMPENSAZIONE.
In sede di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, parte appellata, ha replicato analiticamente alle argomentazioni, di cui meglio infra.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti, ribadite dal patrocinante l'Agenzia, unico comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il Collegio, premesso che la ricostruzione del fatto, esposta nella parte narrativa della sentenza impugnata, deve intendersi qui richiamata condividendosene il contenuto, valuta l'Appello non fondato. In effetti esistono elementi decisivi che permettono di pronunciarsi, sulla base della “ragione più liquida” le argomentazioni di parte appellata.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Per quanto concerne i motivi di ricorso il Collegio valuta quanto segue:
1) L'eccezione preliminare è infondata perché la costituzione in giudizio della Agenzia è avvenuta secondo la tempistica dell'allora vigente art. 17- bis del D.Lgs. 546/92 per il quale il ricorso non poteva essere attivato prima della scadenza dei termini previsti per la mediazione;
2) Alla presentazione di una istanza di definizione agevolata consegue l'effetto di incondizionata accettazione del debito, di definitivo riconoscimento dello stesso con conseguente rinuncia a proseguire o instaurare contenziosi aventi ad oggetto i carichi sottesi alla domanda (cfr. Cass. n.15722/23 - n.36220/23 - n.46/24 -
n.4304/24 - n.5011/24);
3) L'eventuale mancata notifica delle cartelle oltre che provata (cfr. atti depositati in I°grado) sarebbe, altresì, sanata dal cd. raggiungimento dello scopo ex art. 156/3° del c.p.c. (cfr. Cass. n.24329/24 - n.4232/25);
4) in ossequio alla previsione di cui all'art. 1, comma 241, della L. n. 197/2022, la comunicazione, come correttamente motivato nella sentenza appellata, contiene quanto è necessario a garantire al destinatario la comprensione dei relativi contenuti (cfr. in dettaglio controdeduzioni pagg. 8-10);
5) il Collegio condivide quanto affermato in sentenza sul punto: “rientra nella discrezionalità del legislatore perimetrare l'orizzonte temporale di applicazione di norme che peraltro sono di favore per il contribuente”.
In sostanza, tutte le disposizioni di legge che introducono definizioni agevolate di pendenze tributarie conducono, inevitabilmente e in modo “fisiologico”, a trattamenti differenziati senza che ne derivi l'automatica incostituzionalità di tali disposizioni (cfr. Corte Cost. n.108/83 – n.)548/87 e, da qui, la reiezione della questione di legittimità per non manifesta fondatezza della stessa. Circa la possibilità di utilizzare la compensazione di eventuali crediti, tale facoltà, non è prevista dalla norma specifica (art.3, comma 242, della legge 197/22) che recita ”Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241; b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione”.
Per quanto sopra, disattesa la questione di legittimità costituzionale, l'Appello deve essere respinto con liquidazione delle spese a favore della Agenzia in €. 5.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti, per entrambi i gradi di giudizio.
Visti gli artt.15-36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte, disattesa la questione di legittimità costituzionale, respinge l'Appello e liquida le spese a favore della Agenzia in €. 5.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti, per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Il Presidente-relatore
(LO EC)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
26/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 142/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MASSA
CARRARA e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- COMUNICAZ SOMME . a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2025 depositato il
28/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto la parte Ricorrente_1 ha proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.138/01/24, resa dalla CTP di Massa-Carrara all'udienza del 2 luglio 2024.
Con tale sentenza era stato accolto il ricorso proposto dalla medesima contro la “comunicazione delle somme dovute” sopraindicata, relativa ad una richiesta di adesione alla cd. rottamazione-quater.
Per quanto concerne l'appello risultano introdotti i seguenti motivi di ricorso:
1) IN VIA PRELIMINARE. VIOLAZIONE ART. 23 DLGS N. 546/92
2) NULLITA' DELLA SENTENZA. VIOLAZIONE DI LEGGE. OMESSA-INSUFFICIENTE DECISIONE SULLA
INAMMISSIBILITA' DELLE CENSURE SUGLI ATTI PRODROMICI. OMESSA DECISIONE SULLA
PRESCRIZIONE-DECADENZA DELLA PRETESA;
3) NULLITA' DELLA SENTENZA-VIOLAZIONE DI LEGGE. OMESSA INSUFFICIENTE DECISIONE IN
ORDINE AL DIFETTO DI MOTIVAZIONE;
4) VIOLAZIONE DI LEGGE. OMESSA-INSUFFICIENTE DECISIONE CIRCA LA ILLEGITTIMITA' DELLA
ESCLUSIONE DEI CARICHI SUCCESSIVAMENTE AL 30/6/22;
5) VIOLAZIONE DI LEGGE. OMESSA-INSUFFICIENTE DECISIONE SULLA ILLEGITTIMITA' PER
OMESSA COMPENSAZIONE.
In sede di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, parte appellata, ha replicato analiticamente alle argomentazioni, di cui meglio infra.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti, ribadite dal patrocinante l'Agenzia, unico comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il Collegio, premesso che la ricostruzione del fatto, esposta nella parte narrativa della sentenza impugnata, deve intendersi qui richiamata condividendosene il contenuto, valuta l'Appello non fondato. In effetti esistono elementi decisivi che permettono di pronunciarsi, sulla base della “ragione più liquida” le argomentazioni di parte appellata.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Per quanto concerne i motivi di ricorso il Collegio valuta quanto segue:
1) L'eccezione preliminare è infondata perché la costituzione in giudizio della Agenzia è avvenuta secondo la tempistica dell'allora vigente art. 17- bis del D.Lgs. 546/92 per il quale il ricorso non poteva essere attivato prima della scadenza dei termini previsti per la mediazione;
2) Alla presentazione di una istanza di definizione agevolata consegue l'effetto di incondizionata accettazione del debito, di definitivo riconoscimento dello stesso con conseguente rinuncia a proseguire o instaurare contenziosi aventi ad oggetto i carichi sottesi alla domanda (cfr. Cass. n.15722/23 - n.36220/23 - n.46/24 -
n.4304/24 - n.5011/24);
3) L'eventuale mancata notifica delle cartelle oltre che provata (cfr. atti depositati in I°grado) sarebbe, altresì, sanata dal cd. raggiungimento dello scopo ex art. 156/3° del c.p.c. (cfr. Cass. n.24329/24 - n.4232/25);
4) in ossequio alla previsione di cui all'art. 1, comma 241, della L. n. 197/2022, la comunicazione, come correttamente motivato nella sentenza appellata, contiene quanto è necessario a garantire al destinatario la comprensione dei relativi contenuti (cfr. in dettaglio controdeduzioni pagg. 8-10);
5) il Collegio condivide quanto affermato in sentenza sul punto: “rientra nella discrezionalità del legislatore perimetrare l'orizzonte temporale di applicazione di norme che peraltro sono di favore per il contribuente”.
In sostanza, tutte le disposizioni di legge che introducono definizioni agevolate di pendenze tributarie conducono, inevitabilmente e in modo “fisiologico”, a trattamenti differenziati senza che ne derivi l'automatica incostituzionalità di tali disposizioni (cfr. Corte Cost. n.108/83 – n.)548/87 e, da qui, la reiezione della questione di legittimità per non manifesta fondatezza della stessa. Circa la possibilità di utilizzare la compensazione di eventuali crediti, tale facoltà, non è prevista dalla norma specifica (art.3, comma 242, della legge 197/22) che recita ”Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241; b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione”.
Per quanto sopra, disattesa la questione di legittimità costituzionale, l'Appello deve essere respinto con liquidazione delle spese a favore della Agenzia in €. 5.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti, per entrambi i gradi di giudizio.
Visti gli artt.15-36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte, disattesa la questione di legittimità costituzionale, respinge l'Appello e liquida le spese a favore della Agenzia in €. 5.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti, per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Il Presidente-relatore
(LO EC)