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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 263/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 261/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Viale Di Tor Marancia 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230015763288000 SPESE PROCESSUA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230015763288000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230015763288000 REGISTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 07/01/2024 e depositato in data 05/02/2024 Ricorrente_1, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e di Equitalia Giustizia S.p.A., avverso la cartella di pagamento n.
29720230015763288000, notificata in data 07/11/2023, per una pretesa complessiva di € 708,88 a titolo di
“atti giudiziari”.
Parte ricorrente eccepisce:
● la violazione degli artt. 12, comma 2, e 13 del D.P.R. 115/2002, per erronea quantificazione del contributo unificato nel processo penale, dovuto per lo scaglione corrispondente al valore di € 3.600,00;
● la violazione di legge in materia di liquidazione dell'imposta di registro per atti giudiziari, quantificata in cartella in € 248,00 anziché in misura proporzionale del 3% (€ 108,00) con applicazione del minimo di legge pari a € 200,00, nonché per mancata previa notifica dell'avviso di liquidazione;
● la carenza di motivazione della cartella in ordine alle causali delle spese processuali ed ai criteri di calcolo dell'imposta di registro;
● l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento;
● l'ultroneità dell'incardinazione del procedimento anche nei confronti dell'ente impositore, essendo sufficiente il contraddittorio con l'Agente della Riscossione.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, disponendone l'annullamento, la revoca e/o la declaratoria d'inefficacia per i motivi indicati o, con qualsiasi altra statuizione, dichiarare non dovute le somme pretese per le irregolarità commesse e denunciate, condannando, altresì, parte resistente alle spese del giudizio.
Con controdeduzioni depositate in data 06/08/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore (Ministero della Giustizia –
Tribunale di Enna – Ufficio Recupero Crediti), con inammissibilità delle eccezioni di merito ove non integrato;
● la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione sulle questioni di merito e sulla prescrizione, essendo mero esecutore della riscossione ai sensi del D.P.R. 602/73;
● la ritualità della notifica degli atti presupposti, che ha in ogni caso raggiunto il suo scopo;
● l'assenza del difetto di motivazione della cartella, redatta secondo i modelli ministeriali e conforme allo
Statuto del Contribuente, comunque impugnata dal ricorrente che ha dimostrato di conoscere i presupposti dell'imposizione, contestandoli.
Conclude perché la Corte voglia preliminarmente dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto solo nei confronti di AdER, relativamente alla mancata notifica dell'atto presupposto ed al merito della vicenda, estranei alla Concessionaria della Riscossione, sulla scorta della recente normativa;
b) sempre preliminarmente, ordinare a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio dell'Ente Impositore Ministero della Giustizia-Tribunale di Enna-Ufficio Recupero Crediti;
c) sempre preliminarmente, eventualmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva della AdER in ordine al merito della vicenda del tutto estraneo alla Agenzia delle Entrate Riscossione;
d) nel merito: e) rigettare le domande attrici proposte contro la Agenzia delle Entrate Riscossione, siccome infondate in fatto e diritto, tardive e comunque non supportate da elementi probatori e per tutti gli altri motivi esposti;
f) in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la piena, puntuale e perfetta legittimità della procedura posta in essere dalla AdER, per il recupero coattivo del credito de quo e, coerentemente, dichiarare, con qualsiasi formula, che essa non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche relativamente alle spese di giudizio;
g) condannare, in conseguenza, parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, in subordine con la compensazione delle stesse.
In data 03/06/2025 il ricorrente presenta istanza di sospensione a seguito della notifica di intimazione di pagamento.
In data 28/06/2025 il ricorrente insiste per la sospensione dell'atto a seguito della notifica di atto di pignoramento presso terzi.
All'udienza del 08/07/2025 la Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della
Giustizia - Tribunale di Enna e dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
In data 20/07/2025 il ricorrente deposita atto di integrazione del contraddittorio.
Con controdeduzioni depositate in data 26/08/2025 si costituisce Equitalia Giustizia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_3, rilevando:
● l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori (Tribunale di Enna - Ufficio Recupero Crediti e Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura dello Stato) e dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, con maturata decadenza;
● la corretta determinazione del contributo unificato per due gradi di giudizio (primo grado € 98,00; appello
€ 147,00), per complessivi € 245,00;
● la corretta determinazione dell'imposta di registro prenotata a debito ai sensi del d.P.R. 131/1986, sulla base del foglio notizie, e il difetto di legittimazione passiva di Equitalia Giustizia S.p.A. sulla relativa quantificazione;
● la legittimità e la sufficienza della motivazione del ruolo e della cartella ai sensi dell'art. 1 del D.M. 03/09/1999
n. 321 e dell'art. 227-ter del T.U. spese di giustizia;
● la legittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'operato di Equitalia Giustizia S.p.A., a seguito della sentenza n.
473/21 della Corte d'Appello di Caltanissetta passata in giudicato in data 09/10/2021, che ha confermato la decisione del Tribunale di Enna n. 568/20, con trasmissione del Foglio Notizie di cui all'art. 280 DPR n.
115/2022.
Conclude perché la Corte voglia ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondata l'opposizione proposta e, per l'effetto, rigettarla;
ritenere e dichiarare legittimo l'operato di Equitalia Giustizia s.p.a., tenendola indenne dalle conseguenze del giudizio;
con vittoria di spese, diritti ed onorario.
All'udienza del 09/09/2025 la Corte, verificata la mancanza del presupposto del danno grave e irreparabile, genericamente dedotto e non provato, rigetta l'istanza di sospensione, con spese al definitivo.
Con controdeduzioni depositate in data 10/09/2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Ragusa, rilevando la carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa, trattandosi di sentenza n. 568 del 05/11/2020 e partita di credito 000228/2023 del Tribunale di
Enna, con richiesta di estromissione dal giudizio.
Conclude perché la Corte voglia di rilevare il difetto di legittimazione passiva per incompetenza territoriale dell'Ufficio nel presente giudizio, con conseguente estromissione dallo stesso.
Con memorie depositate in data 10/09/2025 e 02/02/2026 il ricorrente contesta quanto dedotto da Equitalia ed insiste in domanda.
In data 10/02/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto: ■ che con ordinanza n. 608/2025 del 08/07/2025 la Corte, visto il comma 6-bis dell'art. 14 ("litisconsorzio ed intervento") del D.lgs. n. 546/1992, ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia - Tribunale di Enna e dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, “entro il termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza”;
■ che parte ricorrente ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti del Tribunale di Enna invia pec all'indirizzo della casa circondariale di Enna (Email_4), e non ad uno degli indirizzi del Tribunale, agevolmente reperibili sul sito dello stesso (Email_5; tribunale. Email_6; Email_7), in cui tra i contatti non è peraltro presente l'indirizzo pec della casa circondariale;
■ che il Tribunale di Enna non risulta costituito, e non è dunque ipotizzabile una sanatoria per il raggiungimento dello scopo;
■ che per quanto sopra, stante la mancata corretta instaurazione del contraddittorio nel termine perentorio disposto dalla Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
■ che le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con l'applicazione per Ade della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 300,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, € 300,00, oltre accessori di legge, in favore di Equitalia Giustizia S.p.A., ed € 200,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa.
Così deciso in Ragusa in data 10 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 261/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Viale Di Tor Marancia 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230015763288000 SPESE PROCESSUA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230015763288000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230015763288000 REGISTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 07/01/2024 e depositato in data 05/02/2024 Ricorrente_1, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e di Equitalia Giustizia S.p.A., avverso la cartella di pagamento n.
29720230015763288000, notificata in data 07/11/2023, per una pretesa complessiva di € 708,88 a titolo di
“atti giudiziari”.
Parte ricorrente eccepisce:
● la violazione degli artt. 12, comma 2, e 13 del D.P.R. 115/2002, per erronea quantificazione del contributo unificato nel processo penale, dovuto per lo scaglione corrispondente al valore di € 3.600,00;
● la violazione di legge in materia di liquidazione dell'imposta di registro per atti giudiziari, quantificata in cartella in € 248,00 anziché in misura proporzionale del 3% (€ 108,00) con applicazione del minimo di legge pari a € 200,00, nonché per mancata previa notifica dell'avviso di liquidazione;
● la carenza di motivazione della cartella in ordine alle causali delle spese processuali ed ai criteri di calcolo dell'imposta di registro;
● l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento;
● l'ultroneità dell'incardinazione del procedimento anche nei confronti dell'ente impositore, essendo sufficiente il contraddittorio con l'Agente della Riscossione.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, disponendone l'annullamento, la revoca e/o la declaratoria d'inefficacia per i motivi indicati o, con qualsiasi altra statuizione, dichiarare non dovute le somme pretese per le irregolarità commesse e denunciate, condannando, altresì, parte resistente alle spese del giudizio.
Con controdeduzioni depositate in data 06/08/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore (Ministero della Giustizia –
Tribunale di Enna – Ufficio Recupero Crediti), con inammissibilità delle eccezioni di merito ove non integrato;
● la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione sulle questioni di merito e sulla prescrizione, essendo mero esecutore della riscossione ai sensi del D.P.R. 602/73;
● la ritualità della notifica degli atti presupposti, che ha in ogni caso raggiunto il suo scopo;
● l'assenza del difetto di motivazione della cartella, redatta secondo i modelli ministeriali e conforme allo
Statuto del Contribuente, comunque impugnata dal ricorrente che ha dimostrato di conoscere i presupposti dell'imposizione, contestandoli.
Conclude perché la Corte voglia preliminarmente dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto solo nei confronti di AdER, relativamente alla mancata notifica dell'atto presupposto ed al merito della vicenda, estranei alla Concessionaria della Riscossione, sulla scorta della recente normativa;
b) sempre preliminarmente, ordinare a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio dell'Ente Impositore Ministero della Giustizia-Tribunale di Enna-Ufficio Recupero Crediti;
c) sempre preliminarmente, eventualmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva della AdER in ordine al merito della vicenda del tutto estraneo alla Agenzia delle Entrate Riscossione;
d) nel merito: e) rigettare le domande attrici proposte contro la Agenzia delle Entrate Riscossione, siccome infondate in fatto e diritto, tardive e comunque non supportate da elementi probatori e per tutti gli altri motivi esposti;
f) in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la piena, puntuale e perfetta legittimità della procedura posta in essere dalla AdER, per il recupero coattivo del credito de quo e, coerentemente, dichiarare, con qualsiasi formula, che essa non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche relativamente alle spese di giudizio;
g) condannare, in conseguenza, parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, in subordine con la compensazione delle stesse.
In data 03/06/2025 il ricorrente presenta istanza di sospensione a seguito della notifica di intimazione di pagamento.
In data 28/06/2025 il ricorrente insiste per la sospensione dell'atto a seguito della notifica di atto di pignoramento presso terzi.
All'udienza del 08/07/2025 la Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della
Giustizia - Tribunale di Enna e dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
In data 20/07/2025 il ricorrente deposita atto di integrazione del contraddittorio.
Con controdeduzioni depositate in data 26/08/2025 si costituisce Equitalia Giustizia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_3, rilevando:
● l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori (Tribunale di Enna - Ufficio Recupero Crediti e Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura dello Stato) e dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, con maturata decadenza;
● la corretta determinazione del contributo unificato per due gradi di giudizio (primo grado € 98,00; appello
€ 147,00), per complessivi € 245,00;
● la corretta determinazione dell'imposta di registro prenotata a debito ai sensi del d.P.R. 131/1986, sulla base del foglio notizie, e il difetto di legittimazione passiva di Equitalia Giustizia S.p.A. sulla relativa quantificazione;
● la legittimità e la sufficienza della motivazione del ruolo e della cartella ai sensi dell'art. 1 del D.M. 03/09/1999
n. 321 e dell'art. 227-ter del T.U. spese di giustizia;
● la legittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'operato di Equitalia Giustizia S.p.A., a seguito della sentenza n.
473/21 della Corte d'Appello di Caltanissetta passata in giudicato in data 09/10/2021, che ha confermato la decisione del Tribunale di Enna n. 568/20, con trasmissione del Foglio Notizie di cui all'art. 280 DPR n.
115/2022.
Conclude perché la Corte voglia ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondata l'opposizione proposta e, per l'effetto, rigettarla;
ritenere e dichiarare legittimo l'operato di Equitalia Giustizia s.p.a., tenendola indenne dalle conseguenze del giudizio;
con vittoria di spese, diritti ed onorario.
All'udienza del 09/09/2025 la Corte, verificata la mancanza del presupposto del danno grave e irreparabile, genericamente dedotto e non provato, rigetta l'istanza di sospensione, con spese al definitivo.
Con controdeduzioni depositate in data 10/09/2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Ragusa, rilevando la carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa, trattandosi di sentenza n. 568 del 05/11/2020 e partita di credito 000228/2023 del Tribunale di
Enna, con richiesta di estromissione dal giudizio.
Conclude perché la Corte voglia di rilevare il difetto di legittimazione passiva per incompetenza territoriale dell'Ufficio nel presente giudizio, con conseguente estromissione dallo stesso.
Con memorie depositate in data 10/09/2025 e 02/02/2026 il ricorrente contesta quanto dedotto da Equitalia ed insiste in domanda.
In data 10/02/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto: ■ che con ordinanza n. 608/2025 del 08/07/2025 la Corte, visto il comma 6-bis dell'art. 14 ("litisconsorzio ed intervento") del D.lgs. n. 546/1992, ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia - Tribunale di Enna e dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, “entro il termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza”;
■ che parte ricorrente ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti del Tribunale di Enna invia pec all'indirizzo della casa circondariale di Enna (Email_4), e non ad uno degli indirizzi del Tribunale, agevolmente reperibili sul sito dello stesso (Email_5; tribunale. Email_6; Email_7), in cui tra i contatti non è peraltro presente l'indirizzo pec della casa circondariale;
■ che il Tribunale di Enna non risulta costituito, e non è dunque ipotizzabile una sanatoria per il raggiungimento dello scopo;
■ che per quanto sopra, stante la mancata corretta instaurazione del contraddittorio nel termine perentorio disposto dalla Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
■ che le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con l'applicazione per Ade della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 300,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, € 300,00, oltre accessori di legge, in favore di Equitalia Giustizia S.p.A., ed € 200,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa.
Così deciso in Ragusa in data 10 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico