Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 263
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Mancata corretta instaurazione del contraddittorio

    La Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia - Tribunale di Enna e dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Il ricorrente ha inviato la PEC all'indirizzo della casa circondariale di Enna e non ad uno degli indirizzi del Tribunale, agevolmente reperibili sul sito dello stesso. Il Tribunale di Enna non risulta costituito, e non è dunque ipotizzabile una sanatoria per il raggiungimento dello scopo. Stante la mancata corretta instaurazione del contraddittorio nel termine perentorio disposto dalla Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 263
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 263
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo