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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/03/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da
Dott. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza di discussione del 19 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in grado di appello iscritta al n. 881/2024 del Ruolo generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Fabio D'Amato ed elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio sito in Roma, Via Ferrero di Cambiano 82;
APPELLANTE
E
rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Marco Moretti e con lui elettivamente domiciliato in Roma, Piazza V Giornate 3, presso gli uffici dell'avvocatura dell' ; CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 8989/2023, pubblicata in data 12 ottobre 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, in riforma della Sentenza appellata, previa rinnovazione della CTU Medico Legale, con sostituzione del Consulente: - accertare e dichiarare la natura professionale delle malattie di cui in narrativa contratte dal ricorrente (sindrome cuffia dei rotatori DESTRA con valutazione medicolegale pari al 7%; sindrome cuffia dei rotatori SINISTRA con valutazione medicolegale pari al 6%; artrosi colonna lombosacrale con valutazione medicolegale pari al 12%);
- conseguentemente accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica, complessivamente assunta, pari o superiore al grado del 23% ovvero pari alla percentuale che sarà accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda CTU - che sin da ora si chiede di rinnovarla con la sostituzione del Consulente;
- per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rendita ai sensi dell'art. 13 CP_1
del D.lgs. n. 38 del 23/02/2000, ovvero all'indennizzo in capitale, previsto dal medesimo decreto, e per l'effetto condannare l' all'erogazione della suddetta rendita ovvero del suddetto CP_1
indennizzo in capitale ed ai relativi adempimenti e pagamenti con la decorrenza ed accessori di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali, sia del primo grado (50% non liquidato ed oggetto di specifico motivo di appello), sia del grado di appello.
CONCLUSIONI APPELLATO: Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, rigettare, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e diritto, l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 8989/2023 del Tribunale di Roma – Giudice Unico del Lavoro.
Spese come per legge.
Fatto e diritto
1.Con ricorso depositato in data 1° febbraio 2023 adiva il giudice del lavoro del Parte_1
Tribunale di Roma rappresentando quanto segue:
-svolgeva, dal 7 maggio 2006, l'attività lavorativa di operatore ecologico presso Controparte_2
ed in precedenza aveva svolto, per circa 5 anni, attività lavorativa come operaio generico presso un'ortofrutta;
- nello svolgimento dell'attuale attività lavorativa il ricorrente conduceva autocarri e spazzatrici meccaniche, mentre in quella precedente utilizzava utensili meccanici o elettrici per lo sfalcio dell'erba o il taglio delle essenze legnose, occupandosi, altresì, della pulizia delle caditoie stradali;
Contro
- nel novero delle attività svolte come dipendente dell' rientravano la pulizia delle strade (a mezzo della lancia), la raccolta dei rifiuti “differenziata”, il trascinamento dei bidoni e lo svuotamento dei bidoncini all'interno del “veicolo a vasca”;
- le suddette attività implicavano un notevole sforzo fisico sia in considerazione del fatto che i sacchi e i bidoni sollevati raggiungevano un peso notevole, sia del fatto che tali operazioni erano
2 svolte in maniera continuativa, impiegando un notevole sforzo fisico, per giunta ripetutamente nell'arco di ogni turno di lavoro;
Contro
- inoltre, i mezzi forniti da agli operatori ecologici erano datati e inefficienti (ad es. le spazzatrici/spazzole a terra erano prive di ammortizzatori e pertanto si muovevano con estrema difficoltà);
- il ricorrente esercitava, in maniera abituale e continuativa, le gravose attività lavorative in precedenza richiamate da ormai 17 anni, dal cui svolgimento aveva riportato le seguenti patologie:
“lombodiscoartrosi con protrusioni multiple;
sindrome cuffia dei rotatori destra;
sindrome cuffia dei rotatori sinistra”;
- in data 12 gennaio 2022 aveva presentato all' domanda per il riconoscimento di malattia CP_1
professionale con allegata la necessaria documentazione medica;
- in risposta alla domanda aveva ricevuto delle note dalla sede di Roma Tuscolano con cui gli CP_1
veniva comunicato il riconoscimento del danno a carico della colonna lombosacrale e delle spalle
(erroneamente accorpate) e gli veniva riconosciuta una percentuale del 6% per queste ultime che sommata ad una percentuale del 7% per il danno al rachide dava una percentuale complessiva pari al 12%;
- aveva proposto opposizione avverso la riduttiva valutazione del danno biologico effettuata dall'Istituto assicuratore, ma a tutt'oggi non aveva ricevuto comunicazione alcuna dell'esito.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di:
“- accertare e dichiarare la natura professionale delle malattie di cui in narrativa contratte dal ricorrente (sindrome cuffia dei rotatori DESTRA con valutazione medicolegale pari al 7%; sindrome cuffia dei rotatori SINISTRA con valutazione medicolegale pari al 6%; artrosi colonna lombosacrale con valutazione medicolegale pari al 12%);
- conseguentemente accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica, complessivamente assunta, pari o superiore al grado del 23% ovvero pari alla percentuale che sarà accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda CTU che sin
d'ora si richiede;
- per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rendita a i sensi dell'art. 13 CP_1 del D.lgs n. 38 del 23/02/2000, ovvero a all'indennizzo in capitale, previsto dal medesimo decreto,
e per l'effetto condannare l' all'erogazione della suddetta rendita ovvero del suddetto CP_1
indennizzo in capitale ed ai relativi adempimenti e pagamenti con la decorrenza ed accessori di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
3 2. Si costituiva in giudizio l' evidenziando che il servizio medico – legale, alla luce degli CP_1
accertamenti svolti, aveva determinato il danno biologico nella misura del 7% per la patologia lombosacrale, e rispettivamente nella misura del 4% e 3% per gli esiti della sofferenza tendinea alla spalla sinistra e destra, con valutazione complessiva pari al 12% e conseguente indennizzo in capitale.
Osservava, inoltre, che nel ricorso introduttivo non era dato leggere alcuna valutazione, considerazione, motivazione di natura medico-legale idonea a revocare in dubbio la contestata valutazione.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
3. Il processo era istruito con i documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di c.t.u. medico
– legale.
All'esito, con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda, condannava l' a corrispondere in favore del ricorrente un indennizzo in capitale in CP_1
ragione di una riduzione della capacità lavorativa del 14%, anziché in ragione del 12% già riconosciuto, oltre accessori;
compensava per metà le spese di lite e poneva definitivamente a carico dell' le spese dell'espletata consulenza tecnica. CP_1
Il giudice a quo così motivava la decisione: <Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei limiti di seguito esposti.
E' pacifico tra le parti che il ricorrente abbia svolto le mansioni descritte in ricorso.
Il consulente medico legale nominato dal giudice dott. Giovanni Bongiovanni ha esposto le conclusioni di seguito trascritte: “Il sig. è portatore di menomazioni a Parte_1 carattere permanente dell'integrità psico-fisica in misura del 14% (quattordici per cento), ai sensi
e secondo le indicazioni della Tabella valutativa di cui al Decreto Legislativo n. 38/2000.
Relativamente infine alla decorrenza dello status invalidante (nello specifico la condizione di danno alla menomazione all'integrità psico-fisica stabilizzata), si può indicare, con adeguata approssimazione, il mese di epoca dell'istanza amministrativa, in presenza di Parte_2
accertamenti diagnostico-strumentali probanti antecedenti nel tempo (sia a livello scapolo-omerale che del rachide lombare, con evidenza di alterazioni degenerative legamentose e discali omologhe)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena
4 giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione ovvero per ulteriori chiarimenti (cfr. Cass. lav., n.
2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
In definitiva, non emergendo alcun verificabile elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal CTU, si perviene alla conclusione che le risultanze della perizia devono essere condivise.
In definitiva, l' deve essere condannato ad erogare in favore della parte ricorrente un CP_1 indennizzo ai sensi dell'art. 13, comma secondo, d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 in ragione di una riduzione della capacità lavorativa del 14%, anziché in ragione di una riduzione della capacità lavorativa nella percentuale del 12% già riconosciuta. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo.
In considerazione dell'accertamento di una percentuale di riduzione della capacità lavorativa sensibilmente inferiore a quella richiesta e di poco superiore a quella riconosciuta dall' CP_1
appare equa la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; la restante parte, come da liquidazione in dispositivo, va posta a carico dell' CP_1
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste
a carico dell' >>. CP_1
4. Avverso tale decisione propone l'odierno appello sulla base di due motivi Parte_1
d'impugnazione.
Con il primo motivo censura la sentenza per aver erroneamente aderito alle conclusioni del c.t.u., non motivando sulle note critiche depositate dal consulente di parte ricorrente.
Si duole dell'omesso esame obiettivo del paziente, alla luce dell'anamnesi lavorativa, con riferimento ai rischi lavorativi relativi agli operatori della raccolta dei rifiuti, ai fattori nocivi lavorativi connessi, quali fattori fisici, psicosociali ed individuali.
5 Il lungo motivo d'appello si risolve nell'integrale richiamo della perizia medico – legale del consulente di parte dott. allegata all'impugnazione. Per_1
Con il secondo motivo d'impugnazione censura il capo della sentenza del Tribunale di Roma che ha compensato nella misura del 50% le spese di lite del giudizio di primo grado.
Deduce che la sentenza deve essere riformata per violazione degli artt. 91 e seguenti del codice di rito, posto che la motivazione è meramente apparente, essendo l' rimasto soccombente nel CP_1
primo grado, sicché non c'era motivazione reale per compensare il 50% delle spese di lite.
4.1. Si costituisce nel presente grado d'appello l' instando per il rigetto del gravame perché CP_1
inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto.
5. L'appello non merita accoglimento.
5.1. Con riguardo al primo motivo d'impugnazione, il Collegio condivide l'osservazione dell' CP_1 che nell'atto d'appello si leggono molteplici deduzioni, valutazioni e considerazioni che attengono specificatamente alle modalità lavorative dell'appellante, alla rischiosità dell'ambiente lavorativo, alla disciplina normativa in essere, che in alcun modo risultano, però, essere pertinenti ai motivi di impugnazione, dal momento che l'Istituto ha già riconosciuto la natura professionale delle patologie denunciate, così che l'odierno giudizio verte esclusivamente sulla quantificazione del danno biologico ex articolo 13 del d.lgs. n. 38/2000.
Sempre l' correttamente mette in evidenza che il gravame in alcun modo sottopone ad esame CP_1
critico la valutazione del danno biologico effettuata dal c.t.u. di primo grado, recepita in sentenza, dal momento che le critiche di parte appellante non specificano un evidente vizio nei criteri di valutazione e di metodo, né fornisce alcun argomento di effettivo valore clinico sugli elementi di contrasto logico, insiti nella relazione peritale.
In effetti, il primo motivo d'appello, dopo aver brevemente passato in rassegna l'anamnesi lavorativa e le patologie da cui è affetto il quali risultanti dall'esame obiettivo (pag. 10 Pt_1 dell'atto d'appello), si sofferma lungamente (pag. 11-14) sulle modalità di esecuzione delle principali attività di igiene urbana (raccolta differenziata, raccolta rifiuti indifferenziati, pulizia delle aree urbane mediante spazzamento, lavaggio, diserbo, ecc.).
E' evidente l'irrilevanza di tale lunga dissertazione, trattandosi di attività non contestate – come già osservato dal Tribunale nell'impugnata sentenza – e, soprattutto, avendo l' riconosciuto CP_1
l'eziologia professionale della denunciata malattia, sicché l'unico oggetto del presente giudizio, sia nel primo grado che nell'attuale, attiene unicamente alla quantificazione del danno biologico.
L'atto d'appello, poi, seguendo sempre il contenuto della perizia di parte, procede all'esame dei rischi connessi all'attività lavorativa (pag. 15-19), in particolare il rischio derivante dalla
6 movimentazione manuale dei carichi (MMC), il rischio derivante dalle vibrazioni trasmesse al corpo nella guida di determinati automezzi, il rischio da posture incongrue.
Anche tale lunga dissertazione è del tutto inutile, stante la già accertata eziologia professionale della malattia.
L'atto d'appello, poi, dalla fine di pag. 19 fino alla pag. 23 procede alla descrizione della spondilodiscoartrosi provvedendo ad indicarne cause, natura e manifestazioni cliniche, ma sempre in generale, senza alcun riferimento concreto alla quantificazione del danno biologico subito dall'odierno appellante a causa di detta patologia.
In dette pagine l'atto d'impugnazione procede all'illustrazione della classificazione della patologia, del quadro radiografico, alle possibili complicazioni (omettendo sempre, però, qualsiasi riferimento specifico alla gravità della malattia del ed alla quantificazione del danno biologico dalla Pt_1
stessa derivato).
Dalla pag. 23 fino alla pag. 26 l'atto d'appello, poi, procede all'illustrazione della “low back pain” lavoro – correlata, ovvero una sintomatologia dolorosa localizzata in corrispondenza del tratto lombo-sacrale del rachide (lombalgia o lombosacralgia), con conseguente limitazione funzionale e difficoltà od impossibilità ad assolvere i compiti lavorativi propri della mansione.
Anche in questo caso il motivo d'impugnazione si sofferma sui fattori di rischio e sulle manifestazioni cliniche di tale sintomatologia, ma senza avanzare alcuna specifica critica alla quantificazione del danno biologico effettuata dal c.t.u. di primo grado.
All'esito di tale lungo motivo d'appello, il conclude, quindi, sostenendo di essere portatore Pt_1
di un danno biologico pari al 23%.
Tuttavia, in difetto di qualsiasi specifica critica all'elaborato del c.t.u., ed alla sentenza che ne ha recepito le conclusioni, relativamente alla quantificazione del danno biologico, è del tutto evidente l'immotivata conclusione del primo motivo d'impugnazione che si sostanzia in un mero dissenso diagnostico che non individua alcuna deficienza o errore nell'elaborato del consulente d'ufficio di primo grado, come peraltro già rilevato dal Tribunale di Roma.
5.2. Il primo motivo d'impugnazione deve, quindi, essere respinto.
6. Infondato è anche il secondo motivo d'impugnazione perché il giudice di primo grado ha correttamente motivato sull'esistenza di una reciproca soccombenza: infatti, il ricorrente ha agito, in primis, richiedendo l'accertamento del danno biologico nella misura del 23% e la conseguente erogazione della rendita anziché dell'indennizzo in capitale, ma la sua domanda è stata accolta in misura parziale e limitata, con il riconoscimento del 14% di danno biologico, percentuale quindi di poco superiore al riconoscimento del 12% già effettuato dall' in sede amministrativa, con CP_1
7 conseguente conferma dell'indennizzo in capitale e della sostanziale correttezza della valutazione operata dall' in sede amministrativa. CP_1
6.1. Anche il secondo motivo d'impugnazione deve, quindi, essere respinto.
7. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del al pagamento delle spese di lite Pt_1
del grado che si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, e dell'attività processuale effettivamente espletata (non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta in appello).
Sussistono, altresì, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
7.1. Infine, si deve dare atto che, per un mero refuso informatico, il dispositivo letto in udienza riporta una composizione errata del Collegio: infatti, al posto del Consigliere dott. Turco – presente all'udienza, come risultante dal relativo verbale, ed alla decisione in camera di consiglio – nel dispositivo è erroneamente indicato il Consigliere dott.ssa Cosentino.
Pertanto, con la presente sentenza si procede direttamente alla correzione dell'errore.
P.q.m.
Respinge l'appello.
Condanna parte appellante a rimborsare all' le spese di lite dell'odierno grado di giudizio che CP_1 liquida nella somma di € 5.000,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri accessori, se dovuti.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 19 marzo 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
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