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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/11/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa RI EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3398 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(P.I. ) in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Mastroeni per procura in atti
- opponente -
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Orazio Genovese per procura in atti C.F._2
- opposti –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato il 19/06/2019, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 634/2019, emesso da questo Tribunale il
16/04/2019, notificato in data 13/05/2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 10.800,00, oltre interessi legali dalla domanda monitoria fino all'effettivo pagina 1 di 5 soddisfo e spese della procedura, in favore di e di , a titolo di Controparte_1 Controparte_2 saldo del contributo mensile da assegnare alle famiglie affidatarie di minorenni.
Il opponente premetteva che la pretesa azionata dalle controparti era infondata, in Pt_1 quanto il Decreto dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana del 21/10/2015 riconosce il diritto all'emolumento di € 400,00 alle famiglie affidatarie e non anche alle famiglie collocatarie;
che, nella specie, l'affidamento era stato disposto in favore del opponente, che aveva impiegato le somme per la nomina Pt_1 di un assistente sociale.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio e , contestando l'opposizione. Controparte_1 Controparte_2
La parte opposta deduceva che la minore era stata affidata alla loro famiglia Persona_1 per il periodo di tempo compreso tra il 13/03/2015 e il 13/12/2018, mentre ai servizi sociali erano state demandate le decisioni di maggiore interesse su istruzione, educazione e salute della bambina, nonché il controllo dei rapporti tra la minore e i genitori naturali, da tenere con cadenza settimanale;
che il Decreto Assessoriale del 21.05.15 della Regione Siciliana prevedeva un contributo alle famiglie affidatarie pari a € 400,00 mensili;
che il Comune di Parte_1 aveva riconosciuto il credito e, infatti, con determina n. 38 prot. n. 1756 del 22/03/2018, aveva disposto in favore dei coniugi il pagamento della somma di € 8.000,00, CP_1 CP_2 liquidata con la successiva determina n. 125 del 29/11/2018 prot. n. 6887; che tale somma era stata accettata dagli opposti a titolo di acconto sul maggiore dovuto, residuando, in loro favore, un saldo pari a € 10.800,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, richiesti con successive comunicazioni a mezzo pec. Chiedevano, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza dell'8/10/2020 veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
pagina 2 di 5 Con ordinanza del 15/07/2021, ritenuta l'irrilevanza della prova per testi articolata dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 25 giugno 2025 il Giudice assumeva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Gli opposti – attori in senso sostanziale - hanno allegato di essere stati genitori affidatari della minore deducendo l'inadempimento parziale del pagamento del Persona_1 contributo alle famiglie affidatarie pari a € 400,00 mensili, posta a carico del Comune di in forza del Decreto Assessoriale del 21.05.15 della Regione Siciliana, per un Parte_1 complessivo importo ancora dovuto di € 10.800,00.
Dalla documentazione in atti è emerso – né è stato contestato dal Comune opponente – che la minore sia stata affidata dal Comune opponente alla famiglia - Persona_1 CP_1 dal 13/03/2015 e almeno fino al 13/12/2018 (risultando, anzi, dalla sentenza del CP_2
Tribunale per i minorenni di Catania depositata dall'opponente che le procedure di rientro della minore presso l'abitazione della nonna materna siano successive al deposito della stessa sentenza, avvenuta il 30/05/2019).
Sul punto, occorre rilevare che la sentenza n. 43 del 30/05/2019 del Tribunale per i minorenni di Catania, depositata dall'opponente solo con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c., risulta tardiva per provare l'illegittimità dell'affidamento ai coniugi
[...]
, dal momento che il ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo è stato Persona_2 depositato il 28/06/2019, quindi dopo il deposito della sentenza, senza che parte opponente abbia dato prova che la notifica del detto provvedimento in suo favore sia avvenuta solo dopo tale data.
Ad abundantiam, può comunque affermarsi che anche ove la procedura di affidamento sia risultata illegittima, la pronuncia non produce effetto rispetto all'assegnazione già materialmente effettuata a decorrere dal 13/03/2015 e rispetto alla quale gli opposti hanno pagina 3 di 5 chiesto il conferimento delle somme agli stessi spettanti fino al mese di dicembre 2018. Infatti, risulta che la minore sia stata in concreto affidata ai coniugi – che hanno CP_1 CP_2 provveduto al relativo mantenimento e vanno qualificati – ai sensi del decreto citato – come famiglia affidataria della minore.
L'erronea valutazione dei requisiti di affidamento richiesti dal Tribunale di Messina da parte dei servizi sociali del Comune opponente, invero, non può pregiudicare il diritto della coppia affidataria di veder riconosciuto il contributo regionale.
Infatti, sebbene il Tribunale avesse previsto che gli affidatari non avessero presentato domande di adozione, tale condizione non era, invece, prevista dal decreto regionale ai fini dello stanziamento dei fondi: esso, invero, si limitava a prescrivere la loro concessione in favore delle famiglie che, in concreto, fossero affidatarie di minori.
Infine, di nessun pregio è l'allegazione di parte opponente secondo cui l'affidamento è avvenuto in favore del Comune di mentre la famiglia è Parte_1 Controparte_3 stata la mera collocataria della minore, in ragione del fatto che il fine del decreto assessoriale della Regione Siciliana è quello di consentire alle famiglie – affidatarie di fatto dei minori – di poter ricevere un contributo al mantenimento, non potendosi in alcun modo ravvisare nel
Comune il destinatario dei detti fondi, se non in violazione della predetta ratio legis.
Peraltro, occorre sottolineare la consapevolezza del Comune di circa la Parte_1 ratio legis e la corretta qualificazione della famiglia opposta quale effettiva affidataria della minore, come dimostra la circostanza che lo stesso opponente – con determine nn. 38 e 125 del 2018, che richiamano il decreto assessoriale del 21.05.15 della Regione Siciliana – ha disposto la liquidazione e il pagamento in favore dei coniugi dell'importo di € Persona_2
8.000,00, parzialmente satisfattivo della pretesa creditoria degli opposti.
A questo punto, è possibile affermare la fondatezza della pretesa creditoria azionata dagli opposti;
in ragione di ciò essi hanno il diritto di ottenere il corrispettivo richiesto, con rigetto dell'opposizione e conseguente conferma del decreto ingiuntivo avversato.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti della condanna dell'opponente per lite temeraria, come chiesto da parte opposta.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00 applicando i parametri minimi per la particolare semplicità delle questioni trattate) nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 2.540,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 3398/2019 vertente tra in persona del Sindaco pro tempore (opponente), Parte_1 Controparte_1
e (opposti), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così Controparte_2 provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 634/2019 del
Tribunale di Messina;
2. Rigetta la domanda di parte opposta ex art. 96 cpc
3. Condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
e di , in solido, delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, Controparte_2 oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Messina il 9.11.2025
Il Giudice
RI EL
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa RI EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3398 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(P.I. ) in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Mastroeni per procura in atti
- opponente -
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Orazio Genovese per procura in atti C.F._2
- opposti –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato il 19/06/2019, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 634/2019, emesso da questo Tribunale il
16/04/2019, notificato in data 13/05/2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 10.800,00, oltre interessi legali dalla domanda monitoria fino all'effettivo pagina 1 di 5 soddisfo e spese della procedura, in favore di e di , a titolo di Controparte_1 Controparte_2 saldo del contributo mensile da assegnare alle famiglie affidatarie di minorenni.
Il opponente premetteva che la pretesa azionata dalle controparti era infondata, in Pt_1 quanto il Decreto dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana del 21/10/2015 riconosce il diritto all'emolumento di € 400,00 alle famiglie affidatarie e non anche alle famiglie collocatarie;
che, nella specie, l'affidamento era stato disposto in favore del opponente, che aveva impiegato le somme per la nomina Pt_1 di un assistente sociale.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio e , contestando l'opposizione. Controparte_1 Controparte_2
La parte opposta deduceva che la minore era stata affidata alla loro famiglia Persona_1 per il periodo di tempo compreso tra il 13/03/2015 e il 13/12/2018, mentre ai servizi sociali erano state demandate le decisioni di maggiore interesse su istruzione, educazione e salute della bambina, nonché il controllo dei rapporti tra la minore e i genitori naturali, da tenere con cadenza settimanale;
che il Decreto Assessoriale del 21.05.15 della Regione Siciliana prevedeva un contributo alle famiglie affidatarie pari a € 400,00 mensili;
che il Comune di Parte_1 aveva riconosciuto il credito e, infatti, con determina n. 38 prot. n. 1756 del 22/03/2018, aveva disposto in favore dei coniugi il pagamento della somma di € 8.000,00, CP_1 CP_2 liquidata con la successiva determina n. 125 del 29/11/2018 prot. n. 6887; che tale somma era stata accettata dagli opposti a titolo di acconto sul maggiore dovuto, residuando, in loro favore, un saldo pari a € 10.800,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, richiesti con successive comunicazioni a mezzo pec. Chiedevano, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza dell'8/10/2020 veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
pagina 2 di 5 Con ordinanza del 15/07/2021, ritenuta l'irrilevanza della prova per testi articolata dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 25 giugno 2025 il Giudice assumeva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Gli opposti – attori in senso sostanziale - hanno allegato di essere stati genitori affidatari della minore deducendo l'inadempimento parziale del pagamento del Persona_1 contributo alle famiglie affidatarie pari a € 400,00 mensili, posta a carico del Comune di in forza del Decreto Assessoriale del 21.05.15 della Regione Siciliana, per un Parte_1 complessivo importo ancora dovuto di € 10.800,00.
Dalla documentazione in atti è emerso – né è stato contestato dal Comune opponente – che la minore sia stata affidata dal Comune opponente alla famiglia - Persona_1 CP_1 dal 13/03/2015 e almeno fino al 13/12/2018 (risultando, anzi, dalla sentenza del CP_2
Tribunale per i minorenni di Catania depositata dall'opponente che le procedure di rientro della minore presso l'abitazione della nonna materna siano successive al deposito della stessa sentenza, avvenuta il 30/05/2019).
Sul punto, occorre rilevare che la sentenza n. 43 del 30/05/2019 del Tribunale per i minorenni di Catania, depositata dall'opponente solo con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c., risulta tardiva per provare l'illegittimità dell'affidamento ai coniugi
[...]
, dal momento che il ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo è stato Persona_2 depositato il 28/06/2019, quindi dopo il deposito della sentenza, senza che parte opponente abbia dato prova che la notifica del detto provvedimento in suo favore sia avvenuta solo dopo tale data.
Ad abundantiam, può comunque affermarsi che anche ove la procedura di affidamento sia risultata illegittima, la pronuncia non produce effetto rispetto all'assegnazione già materialmente effettuata a decorrere dal 13/03/2015 e rispetto alla quale gli opposti hanno pagina 3 di 5 chiesto il conferimento delle somme agli stessi spettanti fino al mese di dicembre 2018. Infatti, risulta che la minore sia stata in concreto affidata ai coniugi – che hanno CP_1 CP_2 provveduto al relativo mantenimento e vanno qualificati – ai sensi del decreto citato – come famiglia affidataria della minore.
L'erronea valutazione dei requisiti di affidamento richiesti dal Tribunale di Messina da parte dei servizi sociali del Comune opponente, invero, non può pregiudicare il diritto della coppia affidataria di veder riconosciuto il contributo regionale.
Infatti, sebbene il Tribunale avesse previsto che gli affidatari non avessero presentato domande di adozione, tale condizione non era, invece, prevista dal decreto regionale ai fini dello stanziamento dei fondi: esso, invero, si limitava a prescrivere la loro concessione in favore delle famiglie che, in concreto, fossero affidatarie di minori.
Infine, di nessun pregio è l'allegazione di parte opponente secondo cui l'affidamento è avvenuto in favore del Comune di mentre la famiglia è Parte_1 Controparte_3 stata la mera collocataria della minore, in ragione del fatto che il fine del decreto assessoriale della Regione Siciliana è quello di consentire alle famiglie – affidatarie di fatto dei minori – di poter ricevere un contributo al mantenimento, non potendosi in alcun modo ravvisare nel
Comune il destinatario dei detti fondi, se non in violazione della predetta ratio legis.
Peraltro, occorre sottolineare la consapevolezza del Comune di circa la Parte_1 ratio legis e la corretta qualificazione della famiglia opposta quale effettiva affidataria della minore, come dimostra la circostanza che lo stesso opponente – con determine nn. 38 e 125 del 2018, che richiamano il decreto assessoriale del 21.05.15 della Regione Siciliana – ha disposto la liquidazione e il pagamento in favore dei coniugi dell'importo di € Persona_2
8.000,00, parzialmente satisfattivo della pretesa creditoria degli opposti.
A questo punto, è possibile affermare la fondatezza della pretesa creditoria azionata dagli opposti;
in ragione di ciò essi hanno il diritto di ottenere il corrispettivo richiesto, con rigetto dell'opposizione e conseguente conferma del decreto ingiuntivo avversato.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti della condanna dell'opponente per lite temeraria, come chiesto da parte opposta.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00 applicando i parametri minimi per la particolare semplicità delle questioni trattate) nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 2.540,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 3398/2019 vertente tra in persona del Sindaco pro tempore (opponente), Parte_1 Controparte_1
e (opposti), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così Controparte_2 provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 634/2019 del
Tribunale di Messina;
2. Rigetta la domanda di parte opposta ex art. 96 cpc
3. Condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
e di , in solido, delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, Controparte_2 oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Messina il 9.11.2025
Il Giudice
RI EL
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo.
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