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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9913/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9913 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in virtù di procura agli atti dall'avv. Antonio Corvino (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore;
C.F._2
OPPONENTE
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in La Spezia (SP) alla C.F._4
via Paolo Emilio Taviani n. 170;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 25 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, assumeva di essere titolare di un credito Controparte_1 nei confronti di derivante dall'inadempimento di due distinti rapporti Parte_1
contrattuali, entrambi sorti con Findomestic Banca s.p.a., che aveva acquistato mediante cartolarizzazione, discendenti da:
- contratto di finanziamento n. 20147056519214; R.G. 9913/2023
- contratto di finanziamento n. 20147056519203;
Chiedeva quindi in via monitoria la condanna del debitore al pagamento della somma corrispondente pari ad € 27.077,55, oltre interessi legali e spese di procedura.
L'intestato Tribunale accoglieva la domanda monitoria con il decreto ingiuntivo n. 1964/2023 del
9/6/2023 e, per l'effetto, ingiungeva al debitore il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 2/11/2023, il debitore proponeva tempestiva opposizione, tempestivamente notificata il 9/11/2023, nella quale contestava:
1) la inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c., 2) la carenza di legittimazione attiva, per la inattitudine probatoria dell'estratto di Gazzetta Ufficiale e dell'elenco dei crediti a dimostrare l'inclusione di quello azionato nel pacchetto di crediti ceduti, 3) l'inesistenza del credito per insufficienza della documentazione contrattuale, 4) usura e capitalizzazione illegittima.
In definitiva, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, oltre alla condanna della controparte alla rifusione delle spese di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva con comparsa di risposta ritualmente depositata, nella quale ha respinto Controparte_1
le contestazioni avversarie in quanto generiche e destituite di fondamento, riportandosi alla documentazione depositata sin dalla fase monitoria a supporto del credito e della sua legittimazione.
Concludeva infine per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2. Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fallito il tentativo di mediazione e l'ulteriore tentativo di conciliazione, il Giudice reputava la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, quindi la rinviava per la sua discussione orale.
Alla udienza di discussione, la causa veniva assunta in decisione nei termini ordinari.
3. In via preliminare va affermata la procedibilità della domanda.
Il tentativo di mediazione è stato ritualmente promosso dalla parte opposta, tuttavia non ha avuto esito positivo, per assenza della parte invitata.
Naturalmente l'esito negativo della mediazione per assenza della parte invitata non pregiudica la procedibilità della domanda, ma comporta l'applicabilità delle diverse conseguenze sanzionatorie di natura pecuniaria stabilite dal novellato art. 12 bis d.lgs. 28/2010, che riproduce nella sostanza quelle già prescritte dall'ex art. 8 co. 4 bis. R.G. 9913/2023
È diffusa nella giurisprudenza di merito l'affermazione che “la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28/2010; questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità” (cfr.
Tribunale Torino, 27/02/2019 n. 940; cfr. anche Tribunale Vasto 06/12/2016).
Il mediatore ha attestato nel verbale che l'opponente è stato regolarmente invitato all'incontro, mediante lettera raccomandata spedita al suo indirizzo di residenza, tuttavia ha omesso di parteciparvi. La parte ha lamentato in giudizio di non essere stata ritualmente convocata al proprio indirizzo pec in quanto “censito nei pubblici registri”, ma nel costituirsi aveva invece dichiarato tra le proprie generalità di risiedere presso un indirizzo in Melito di Napoli, al quale è stata recapitata la raccomandata, per cui nessun rimprovero può essere mosso al mediatore che ha fatto affidamento sull'indirizzo di residenza dichiarato dalla parte.
Di conseguenza, la parte assente in mediazione va condannata al pagamento in favore dello Stato di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio: la norma non rimette alcun margine di discrezionalità al giudicante, che è tenuto ad applicarla in presenza dei relativi presupposti ed in assenza di valide ragioni giustificative.
4. In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica.
In effetti, mentre il decreto ingiuntivo è stato pubblicato il 9/6/2023, la notifica si è definitivamente perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. solo il 2/11/2023, dopo il ventesimo giorno dal deposito presso la casa comunale stabilito dal comma 3.
Da questa successione di eventi, l'opponente ha inferito il superamento del termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 644 c.p.c. per la notifica del decreto ingiuntivo e la conseguente inefficacia.
Tuttavia, l'opponente trascura di esaminare gli adempimenti che la finanziaria ha intrapreso ben prima del perfezionamento della notifica. R.G. 9913/2023
In maniera assai sollecita, la società aveva promosso il primo tentativo di notifica già il 6/7/2023 e il secondo il 6/9/2023. Eseguite le opportune ricerche, acquisito il certificato di residenza e riscontrata la irreperibilità del destinatario al suo indirizzo, l'ufficiale giudiziario aveva poi provveduto al deposito del plico presso la casa comunale di Melito il 12/9/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 c.p.c.
Orbene, gli oneri processuali del notificante devono essere misurati alla data di spedizione del plico: il fallimento della notifica a causa della irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza non può essere imputata a una sua negligenza, ove si sia tempestivamente attivato.
Va riaffermato anche in questo caso il principio di scissione degli effetti della notificazione, per cui il rispetto del termine perentorio deve essere verificato con esclusivo riferimento alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non della successiva data di consegna al destinatario
(Cass. civ., 07/03/2019, n.6603).
Nella fattispecie, appare dunque rispettato il termine perentorio stabilito per il ricorrente dall'art. 644 c.p.c. a pena di inefficacia.
5. Nel merito, occorre assegnare priorità nella trattazione alla questione della legittimazione attiva della opposta, oggetto di uno specifico e articolato motivo di opposizione, in quanto potenzialmente assorbente di tutte le altre (sulla motivazione basata sulla ragione più liquida cfr.
Cassazione civile, 29/09/2020, n.20555; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Milano, 21/05/2020, n.2895; Tribunale Roma, 02/11/2020, n.7091).
È diffusa in giurisprudenza la convinzione che la prova della titolarità del diritto di credito sia il risultato di una pluralità di elementi indiziari acquisiti al processo, che il giudicante ha il compito di valorizzare e di valutare con prudente apprezzamento, ponderando le risultanze del caso concreto
(Tribunale Napoli, 21/05/2021; sul valore probatorio della dichiarazione della cedente cfr. Cass. ord
Cassazione civile, 16/04/2021, n. 10200).
A questo orientamento ha recentemente aderito la giurisprudenza di legittimità, nel ribadire che la prova dell'acquisto del credito non deve limitarsi al riscontro della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ma ben può emergere da una serie di elementi indiziari univoci e concludenti, rimettendo al caso concreto la valutazione del loro spessore probatorio (cfr. Cass. Civ.,
6/2/2024, n. 3405).
Lo standard probatorio esigibile dalla cessionaria si misura anche sulle difese svolte dal debitore ceduto, potendosi distinguere il caso in cui il credito non sia stato incluso nella cessione dal caso in cui una cessione non esista affatto: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, R.G. 9913/2023
soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”
(Cassazione civile, 22/06/2023, n. 17944).
Nella fattispecie, l'opponente ha energicamente contestato la legittimazione della cessionaria per la mancanza di prova che il credito azionato fosse compreso nel perimetro della cessione (si legge nell'atto di citazione: “la ricorrente non fornisce alcuna prova che i crediti de quo rientrino in tale cessione, dal momento che nell'estratto di Gazzetta prodotto non è possibile rinvenire alcuna descrizione dei crediti oggetto del contratto, ma vi è solo un rimando ad un link che riporta semplicemente alla home page del sito di senza indicare alcuna lista crediti… Appare dunque chiaro come sia onere CP_1 dell'odierna opposta fornire documentazione dalla quale poter verificare se il credito qui attenzionato rientri o meno tra quelli oggetto di cessione;
d'altronde trattandosi di cessione relativa a rapporti non individuabili né individuati già nell'avviso in G.U., la lista crediti è imprescindibile e, ovviamente, non può essere ritenuta tale il doc. 10 del fascicolo monitorio che è semplicemente un file, mancante di qualsivoglia sottoscrizione, recante il singolo nominativo del sig. intestato con “ Parte_1 [...]
2018'' (?) e comunque in alcun modo ricollegabile alla cessione in forza della Controparte_2 quale controparte asserisce di agire”).
A riprova del proprio acquisto, la finanziaria ha prodotto sin dalla fase monitoria un estratto della
Gazzetta Ufficiale n. 117, parte seconda, del 6/10/2018, un contratto di cessione concluso con
Findomestic Banca s.p.a., un estratto della allegata lista dei crediti ceduti e un avviso di cessione spedito al cliente per lettera raccomandata.
A seguito della opposizione ha poi integrato questa documentazione con un ulteriore elenco di crediti ceduti, che si assumeva generato dal link pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (allegato n. 5).
La documentazione prodotta appare nel complesso sufficiente a fornire riscontro alla fattispecie traslativa allegata dalla società ricorrente;
d'altra parte, l'opponente non ha mosso contestazioni specifiche sulla esistenza della cessione, quanto sulla inclusione del credito azionato nel compendio ceduto.
La prova della inclusione del credito dipende inevitabilmente dalla esibizione di una lista contenente l'elenco dei crediti ceduti. R.G. 9913/2023
La finanziaria ha replicato alle eccezioni dell'opponente esibendo sia la lista pubblicata sul sito web, menzionata in Gazzetta Ufficiale, sia la lista allegata al contratto, sebbene in formato parziale e ritagliata sul solo nominativo dell'opponente.
Orbene, anche a prescindere da quest'ultima, che è stata energicamente contestata dall'opponente nel suo valore probatorio, ad avviso della scrivente non è possibile trascurare il contenuto dell'elenco allegato alla comparsa di risposta (cfr. allegato n. 5).
Questo documento infatti rende esplicito il contenuto di un collegamento ipertestuale menzionato nell'estratto della Gazzetta Ufficiale, che appare imprescindibile per attribuire determinatezza al suo oggetto. Dispensando il giudicante da una ricerca officiosa sul proprio sito web, ha Controparte_1
provveduto direttamente a catturare la schermata generata dal link, secondo le spiegazioni offerte nella propria comparsa, e a depositarla in formato documentale agli atti del giudizio.
D'altra parte l'opponente, pur criticandone la provenienza, non ha offerto una prova contraria idonea a confutare la genuinità del documento. Inconferenti appaiono poi i precedenti di merito menzionati, perché afferenti a fattispecie differenti in cui, all'allegazione dell'estratto di Gazzetta
Ufficiale con rimando al sito web, non era seguita alcuna attività asseverativa.
Orbene, nell'elenco allegato è ricompreso il codice n. 20147056519214, associato ad uno dei contratti stipulati dal , per il quale risulta dunque dimostrata l'attuale titolarità del Parte_1
credito.
A dissipare ogni dubbio sovviene poi la comunicazione di avvenuta cessione da parte di
Findomestic Banca s.p.a., che tra le prove indiziarie assume un valore determinante (cfr. Cass. ord
Cassazione civile, 16/04/2021, n. 10200).
La cessione è stata comunicata al debitore ceduto dalla stessa Findomestic Banca s.p.a., originaria titolare del credito (allegato n. 8 del fascicolo monitorio). La stessa ha dichiarato nelle due missive di avere ceduto ogni diritto di credito verso il debitore in favore di confermando in Controparte_1
maniera inequivocabile di avere perso interesse alla riscossione del credito e di avere dismesso il diritto in favore di altro soggetto (“ , quale cessionario di tali crediti e diritti CP_1
accessori, viene quindi ad essere l'unica ed esclusiva titolare dei medesimi;
ogni e qualsiasi pagamento a questi relativo, per avere efficacia liberatoria, dovrà essere effettuato esclusivamente
a ”). In ciascuna delle due missive, è stato indicato nella premessa il codice Controparte_3 identificativo di ciascun credito come “codice pratica”: si rinvengono sia il codice n.
20147056519214, sia il codice n. 20147056519203, che corrispondono proprio ai crediti azionati in via monitoria. R.G. 9913/2023
L'insieme degli elementi indiziari raccolti dunque depongono in maniera univoca in favore dell'acquisto del credito da parte di Controparte_1
Non smentisce questa conclusione la replica resa da in occasione del reclamo Controparte_1 presentato al Garante della privacy. Dal documento reso dall'opponente, infatti, non è possibile identificare il credito di cui si discute, in mancanza dei rispettivi codici numerici;
in ogni caso,
l'inserimento di nella fattispecie traslativa è suffragato dalla stessa dichiarazione Controparte_4
di Findomestic Banca s.p.a. e non appare incompatibile con la ricostruzione dei fatti confermata dalla cedente.
In definitiva, la ha dimostrato di avere ritualmente acquistato il credito discendente Controparte_1
dal contratto stipulato dal con Findomestic Banca s.p.a., per il quale è legittimata ad Parte_1
agire per la sua riscossione.
6. Nel merito della pretesa, l'opposta ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo derivante da due contratti di finanziamento;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
L'emissione del decreto ingiuntivo infatti non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis Cass. 11 marzo 2011 n. 5915, Cass. 3 marzo 2009 n.
5071, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 1 luglio
2021, n.3344; Tribunale Napoli, 18 luglio 2019, n. 7305; Tribunale Milano, 08 luglio 2019, n. 6729;
Tribunale Nola, 20 maggio 2019, n. 1136; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale
Torino, 20 dicembre 2018).
Con particolare riguardo ai rapporti che discendono da contratti di mutuo, sul mutuante grava soltanto l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, consistente nel titolo negoziale fonte delle obbligazioni e nell'adempimento della propria obbligazione di erogazione del capitale, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. Viceversa, grava sul debitore mutuatario l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, la somma data a mutuo. Queste premesse derivano dalla conformazione del contratti di mutuo come R.G. 9913/2023
contratti reali, che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale
Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
Anzitutto, a sostegno della sua pretesa creditoria, ha prodotto non solo i contratti di Controparte_1
finanziamento, che costituiscono la fonte delle obbligazioni, ma anche l'estratto conto ad essi associato, dal quale si evince la dinamica del rapporto (cfr. allegati nn. 3 e 6 del fascicolo monitorio, nonché nn. 4 e 7).
La società opposta ha dunque adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito che discende dal contratto di mutuo, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez.
Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
7. La prova del diritto è ulteriormente accreditata dalla strategia difensiva adottata dall'opponente, che non ha specificamente contestato né la paternità delle firme in calce al modulo negoziale, né di avere dato parziale esecuzione al rapporto con versamenti mensili, come attestato dalla certificazione contabile, elementi che assumono significato probatorio univoco ai sensi dell'art. 115 co. 1 c.p.c.
7.1. Il debitore ha concentrato le sue eccezioni essenzialmente sulla incompletezza della documentazione negoziale, inferendone la inesistenza del credito.
L'eccezione non può essere accolta: essa è chiaramente smentita dalla documentazione esibita dalla finanziaria sin dalla fase monitoria. I contratti di finanziamento risultano completi non soltanto delle principali condizioni economiche, esposte dettagliatamente sul frontespizio, ma anche delle condizioni normative, esposte in un articolato rispettivamente di ventitré e di venticinque clausole.
Svariate clausole sono state separatamente richiamate nel frontespizio e specificamente approvate dal cliente con autonoma sottoscrizione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.: è proprio questo richiamo a confermare che l'articolato contrattuale sia riconducibile allo specifico contratto sottoscritto dal . L'ordine delle pagine e la loro numerazione attengono a profili Parte_1
squisitamente formali, che non intervengono sul contenuto del regolamento negoziale e sulla sua efficacia: al contrario, è proprio l'esame complessivo di ciascun documento a smentire le perplessità R.G. 9913/2023
sollevate dall'opponente. Non si comprende infatti come possa essere messa in dubbio la genuinità del documento per ragioni eminentemente estrinseche, come la data, chiaramente recata sul frontespizio, o come l'assenza di firma del funzionario di banca.
In realtà, la sottoscrizione del modulo negoziale da parte della finanziaria si presenta del tutto irrilevante per la validità della convenzione.
La giurisprudenza ha chiarito che il requisito di forma non va inteso in senso meramente strutturale, bensì in senso dinamico e funzionale, avuto riguardo allo scopo di trasparenza della norma, affinché il cliente sia messo in condizione di comprendere il regolamento negoziale predisposto, e l'applicazione della norma non può eccedere questa ratio di tutela (Cass. civ., sez. un., 16/01/2018,
n.898; cfr. anche Cassazione civile, 18/06/2018, n.16070). La funzione di trasparenza è soddisfatta dalla redazione del contratto per iscritto, dalla consegna di un esemplare al cliente e dalla sottoscrizione di quest'ultimo; viceversa, il consenso della banca si può desumere anche alla stregua di comportamenti concludenti e dunque dalla volontà di avvalersi del contratto comunque manifestata, anche ex post, esercitando la pretesa creditoria in sede giudiziale o stragiudiziale (cfr. ex multis Tribunale Brescia, 23/01/2020, n.135).
Anche nel caso di specie, non vi è dubbio che il creditore abbia inteso avvalersi del contenuto di ciascun contratto, disponendo del relativo credito in favore della cessionaria, a prescindere dalla sottoscrizione dell'intermediario che, in presenza della sottoscrizione per adesione del cliente e della attestazione di consegna di copia del contratto nelle sue mani, è del tutto irrilevante.
7.2. L'opponente ha avanzato disconoscimento della documentazione contrattuale prodotta dall'opposta in fotocopia ai sensi dell'art. 2719 c.c.
In via di metodo, giova rammentare che il disconoscimento va condotto in maniera specifica e determinata, mediante espressioni chiare e inequivoche che, benché non richiedano l'uso di formule sacramentali, non possono risolversi in una mera formula di stile e ciò vale tanto per il disconoscimento dell'autografia di una sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c., quanto per il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche agli originali ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Nella giurisprudenza di legittimità inoltre è stato sostenuto che la contestazione compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. è valida “quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. Limitarsi a dichiarare di
'contestare' un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contestare è un artificio che può trovar spazio nei manuali di retorica, non negli atti d'un processo, e chi lo adotta non potrà che R.G. 9913/2023
imputare a sé medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione” (Cass. civ.,
03/04/2014, n. 7775).
A questo orientamento si è conformata la giurisprudenza di merito ormai unanime: “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche (quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Tribunale Roma,
30/08/2018, n.16731; cfr. anche Tribunale Napoli Nord, 08/08/2022, n.3056).
Anche nel caso concreto, la contestazione è stata avanzata in maniera approssimativa, senza alcun riferimento agli elementi concreti che nella fattispecie inducono a dubitare della genuinità dei documenti. Pertanto, nessun rilievo probatorio può assumere la dichiarazione dell'opponente di disconoscere la documentazione contrattuale, atteso che non vi è alcun riferimento specifico né ai singoli documenti censurati, né alle ragioni della presunta difformità, caratteri che sono incompatibili con le modalità di contestazione esigibili dalla parte. Tali argomentazioni non possono essere ricavate nell'“ordine casuale” con cui sarebbero state fotocopiate le pagine del contratto, atteso che da una semplice consultazione di ciascun documento è possibile evincere il suo contenuto economico e normativo, con uno sforzo interpretativo di ordinaria e non eccezionale diligenza.
7.3. L'opponente ha anche espresso riserve sulla attitudine probatoria dell'estratto conto certificato a dimostrare l'erogazione del capitale e l'ammontare del saldo debitore, in quanto
“documento di produzione unilaterale” che rileverebbe esclusivamente nella fase monitoria, caratterizzata da sommarietà (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione).
L'eccezione muove dall'equivoco di fondo che questa certificazione contabile sia assimilabile, sul piano probatorio, a quella imposta per l'attestazione del saldo passivo di conto corrente nella fase monitoria, che smarrirebbe ogni significato nel successivo giudizio a cognizione piena.
In linea di principio, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione di un estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui R.G. 9913/2023
prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021,
n.675; Tribunale Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
La prova dell'attendibilità o meno dell'estratto contabile non spetta dunque al mutuante, quanto al mutuatario. L'esibizione della certificazione ex art. 50 t.u.b. infatti non esonera comunque il debitore dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, nel rispetto della tradizionale regola di riparto degli oneri probatori, e di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.
Il debitore, invece, si è limitato a contestazioni di tenore generico sul valore dell'estratto conto, ma non ha negato la realtà dei fatti in esso rappresentati: non ha effettivamente negato né di avere ricevuto la somma che si assume erogata a seguito della conclusione del contratto, né di avere continuato a dare esecuzione al contratto con versamenti mensili, né l'errata contabilizzazione delle poste analiticamente annotate dalla finanziaria, avvalorando in questo modo l'attendibilità della prova offerta dall'opposta a sostegno del suo credito, che esula da profili eminentemente formali attinenti alla sua predisposizione.
8. Infine, l'opponente ha lamentato l'illegittimo addebito di interessi usurari e anatocistici.
8.1. In via di metodo, non è superfluo rammentare che è sulla parte che agisce per la ripetizione dell'indebito asseritamente generato dall'applicazione di tassi usurari che grava l'onere della prova circa i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, mediante contestazioni circostanziate in merito alla misura dello sforamento e ai criteri adottati per calcolarlo (Tribunale
Napoli, 04/02/2021, n.1098; Tribunale Ferrara, 5/12/2013; nella giurisprudenza di legittimità anche
Cass. Sez. Un. 18/09/2020, n.19597).
L'adempimento dell'onere di allegazione e di prova gravante sulla parte non può prescindere dalla correttezza dei criteri adottati per il ricalcolo del saldo. Il computo deve fondarsi su un parametro largamente condiviso, al fine di oggettivizzare il giudizio di usurarietà e di garantire l'attendibilità della sua verifica (cfr. Cass. Sez. Un. cit.). Tali premesse impongono che il calcolo del TEGM sia affidato ai criteri ed alle formule raccomandate dalla Banca d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie Istruzioni, le uniche attendibili e in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito, abbandonando metodologie di calcolo alternative e non condivise (cfr. Tribunale Monza,
20/07/2016 n. 2205; Tribunale di Ferrara, 13/12/2016 n. 1123). Del resto, come si è osservato nella R.G. 9913/2023
giurisprudenza di merito, la mancata applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia nella determinazione del TEG condurrebbe, oltre ad un tradimento del dettato normativo, anche ad un
“risultato inattendibile e ingiusto” (Tribunale Milano sez. VI, 08/06/2017, n.6505).
Nella fattispecie concreta, l'opponente ha criticato il superamento del tasso soglia usurario a causa dell'eccessiva misura del TAEG, sul quale sommare in misura percentuale gli ulteriori costi dovuti per la polizza assicurativa.
In realtà, i criteri adottati dalla parte risultano difformi da quelli comunemente raccomandati dalla
Banca d'Italia e non possono essere condivisi. L'eccezione infatti si basa sull'equivoco che TEG e
TAEG costituiscano parametri sostanzialmente sovrapponibili.
Nel dedurre il superamento del tasso soglia, la parte è ricorsa all'applicazione del TAEG, che indica il costo complessivo del finanziamento, e non al TEG, che rappresenta il tasso impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito. Così facendo, ha desunto il superamento della soglia di usura del contratto di prestito utilizzando, quale parametro di riferimento da comparare con il tasso soglia usurario, il TAEG e non il TEG, come invece previsto dalle istruzioni della
Banca d'Italia. L'operazione matematica si mostra errata tanto nelle premesse, quanto nelle conclusioni, e nasce dall'equivoco di fondo che il tasso soglia usurario possa essere comparato al
TAEG, ma questo valore si fonda su formule di matematica finanziaria ben diverse da quelle del
TEG, includendo costi, spese ed oneri maggiori, con la conseguenza che si avrà sempre un TAEG più alto del TEG.
Pertanto, la contestazione dell'opponente va respinta, in quanto basata su premesse di metodo e criteri di calcolo non attendibili.
8.2. Del pari va respinta l'accusa di anatocismo, per effetto della pattuizione di un piano di ammortamento alla francese.
In realtà, il contratto di mutuo che preveda un piano di ammortamento “alla francese” non costituisce, di per sé, una fattispecie negoziale illecita. Tale sistema infatti si risolve in un piano di pagamento a rata costante, al cui interno la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente. Nel mutuo cd. “all'italiana”, invece, il pagamento di ogni rata abbatte il capitale in misura uguale e mantenendosi il capitale costante, la rata è per forza di cose crescente con il passare del tempo.
Come illustrato chiaramente dal Tribunale di Roma, “Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene R.G. 9913/2023
abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa” (Tribunale
Roma, 26/08/2020, n.11741; più di recente Tribunale Roma, 18/01/2021, n.868).
La pattuizione di un ammortamento alla francese costituisce una pratica legittima perché stabilita con il consenso dei contraenti nel rispetto dell'art. 1194 c.c. che, disciplinando l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi, consente questa opzione, a condizione che vi sia appunto il consenso delle parti. Pertanto la concorde volontà dei contraenti consente di avere già chiaro dall'inizio del rapporto il suo sviluppo concreto e, se da un lato consente alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi, dall'altro non presenta profili di illiceità. Del resto, è costante l'affermazione nella giurisprudenza di merito secondo cui “la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso” (ex multis, Corte d'Appello di Napoli,
19/02/2020, n.772).
Inoltre, questa pratica negoziale non genera indeterminatezza dell'oggetto del contratto. Come definitivamente ribadito dalla Suprema Corte a sezioni unite, la mancata indicazione della modalità di ammortamento cd. “alla francese” e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130).
9. In definitiva, l'opposizione si presenta nel complesso infondata e va respinta, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese seguono il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022, nonché dell'assenza di istruttoria e della prossimità del valore della causa al margine inferiore dello scaglione di riferimento. R.G. 9913/2023
L'opponente va comunque condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1964/2023 emesso dal Tribunale di Napoli nord in data 9/6/2023 e lo dichiara esecutivo;
2. Condanna al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1 Controparte_1 per € 3.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva;
3. Condanna al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al Parte_1
doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 31/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9913 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in virtù di procura agli atti dall'avv. Antonio Corvino (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore;
C.F._2
OPPONENTE
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in La Spezia (SP) alla C.F._4
via Paolo Emilio Taviani n. 170;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 25 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, assumeva di essere titolare di un credito Controparte_1 nei confronti di derivante dall'inadempimento di due distinti rapporti Parte_1
contrattuali, entrambi sorti con Findomestic Banca s.p.a., che aveva acquistato mediante cartolarizzazione, discendenti da:
- contratto di finanziamento n. 20147056519214; R.G. 9913/2023
- contratto di finanziamento n. 20147056519203;
Chiedeva quindi in via monitoria la condanna del debitore al pagamento della somma corrispondente pari ad € 27.077,55, oltre interessi legali e spese di procedura.
L'intestato Tribunale accoglieva la domanda monitoria con il decreto ingiuntivo n. 1964/2023 del
9/6/2023 e, per l'effetto, ingiungeva al debitore il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 2/11/2023, il debitore proponeva tempestiva opposizione, tempestivamente notificata il 9/11/2023, nella quale contestava:
1) la inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c., 2) la carenza di legittimazione attiva, per la inattitudine probatoria dell'estratto di Gazzetta Ufficiale e dell'elenco dei crediti a dimostrare l'inclusione di quello azionato nel pacchetto di crediti ceduti, 3) l'inesistenza del credito per insufficienza della documentazione contrattuale, 4) usura e capitalizzazione illegittima.
In definitiva, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, oltre alla condanna della controparte alla rifusione delle spese di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva con comparsa di risposta ritualmente depositata, nella quale ha respinto Controparte_1
le contestazioni avversarie in quanto generiche e destituite di fondamento, riportandosi alla documentazione depositata sin dalla fase monitoria a supporto del credito e della sua legittimazione.
Concludeva infine per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2. Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fallito il tentativo di mediazione e l'ulteriore tentativo di conciliazione, il Giudice reputava la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, quindi la rinviava per la sua discussione orale.
Alla udienza di discussione, la causa veniva assunta in decisione nei termini ordinari.
3. In via preliminare va affermata la procedibilità della domanda.
Il tentativo di mediazione è stato ritualmente promosso dalla parte opposta, tuttavia non ha avuto esito positivo, per assenza della parte invitata.
Naturalmente l'esito negativo della mediazione per assenza della parte invitata non pregiudica la procedibilità della domanda, ma comporta l'applicabilità delle diverse conseguenze sanzionatorie di natura pecuniaria stabilite dal novellato art. 12 bis d.lgs. 28/2010, che riproduce nella sostanza quelle già prescritte dall'ex art. 8 co. 4 bis. R.G. 9913/2023
È diffusa nella giurisprudenza di merito l'affermazione che “la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28/2010; questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità” (cfr.
Tribunale Torino, 27/02/2019 n. 940; cfr. anche Tribunale Vasto 06/12/2016).
Il mediatore ha attestato nel verbale che l'opponente è stato regolarmente invitato all'incontro, mediante lettera raccomandata spedita al suo indirizzo di residenza, tuttavia ha omesso di parteciparvi. La parte ha lamentato in giudizio di non essere stata ritualmente convocata al proprio indirizzo pec in quanto “censito nei pubblici registri”, ma nel costituirsi aveva invece dichiarato tra le proprie generalità di risiedere presso un indirizzo in Melito di Napoli, al quale è stata recapitata la raccomandata, per cui nessun rimprovero può essere mosso al mediatore che ha fatto affidamento sull'indirizzo di residenza dichiarato dalla parte.
Di conseguenza, la parte assente in mediazione va condannata al pagamento in favore dello Stato di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio: la norma non rimette alcun margine di discrezionalità al giudicante, che è tenuto ad applicarla in presenza dei relativi presupposti ed in assenza di valide ragioni giustificative.
4. In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica.
In effetti, mentre il decreto ingiuntivo è stato pubblicato il 9/6/2023, la notifica si è definitivamente perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. solo il 2/11/2023, dopo il ventesimo giorno dal deposito presso la casa comunale stabilito dal comma 3.
Da questa successione di eventi, l'opponente ha inferito il superamento del termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 644 c.p.c. per la notifica del decreto ingiuntivo e la conseguente inefficacia.
Tuttavia, l'opponente trascura di esaminare gli adempimenti che la finanziaria ha intrapreso ben prima del perfezionamento della notifica. R.G. 9913/2023
In maniera assai sollecita, la società aveva promosso il primo tentativo di notifica già il 6/7/2023 e il secondo il 6/9/2023. Eseguite le opportune ricerche, acquisito il certificato di residenza e riscontrata la irreperibilità del destinatario al suo indirizzo, l'ufficiale giudiziario aveva poi provveduto al deposito del plico presso la casa comunale di Melito il 12/9/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 c.p.c.
Orbene, gli oneri processuali del notificante devono essere misurati alla data di spedizione del plico: il fallimento della notifica a causa della irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza non può essere imputata a una sua negligenza, ove si sia tempestivamente attivato.
Va riaffermato anche in questo caso il principio di scissione degli effetti della notificazione, per cui il rispetto del termine perentorio deve essere verificato con esclusivo riferimento alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non della successiva data di consegna al destinatario
(Cass. civ., 07/03/2019, n.6603).
Nella fattispecie, appare dunque rispettato il termine perentorio stabilito per il ricorrente dall'art. 644 c.p.c. a pena di inefficacia.
5. Nel merito, occorre assegnare priorità nella trattazione alla questione della legittimazione attiva della opposta, oggetto di uno specifico e articolato motivo di opposizione, in quanto potenzialmente assorbente di tutte le altre (sulla motivazione basata sulla ragione più liquida cfr.
Cassazione civile, 29/09/2020, n.20555; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Milano, 21/05/2020, n.2895; Tribunale Roma, 02/11/2020, n.7091).
È diffusa in giurisprudenza la convinzione che la prova della titolarità del diritto di credito sia il risultato di una pluralità di elementi indiziari acquisiti al processo, che il giudicante ha il compito di valorizzare e di valutare con prudente apprezzamento, ponderando le risultanze del caso concreto
(Tribunale Napoli, 21/05/2021; sul valore probatorio della dichiarazione della cedente cfr. Cass. ord
Cassazione civile, 16/04/2021, n. 10200).
A questo orientamento ha recentemente aderito la giurisprudenza di legittimità, nel ribadire che la prova dell'acquisto del credito non deve limitarsi al riscontro della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ma ben può emergere da una serie di elementi indiziari univoci e concludenti, rimettendo al caso concreto la valutazione del loro spessore probatorio (cfr. Cass. Civ.,
6/2/2024, n. 3405).
Lo standard probatorio esigibile dalla cessionaria si misura anche sulle difese svolte dal debitore ceduto, potendosi distinguere il caso in cui il credito non sia stato incluso nella cessione dal caso in cui una cessione non esista affatto: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, R.G. 9913/2023
soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”
(Cassazione civile, 22/06/2023, n. 17944).
Nella fattispecie, l'opponente ha energicamente contestato la legittimazione della cessionaria per la mancanza di prova che il credito azionato fosse compreso nel perimetro della cessione (si legge nell'atto di citazione: “la ricorrente non fornisce alcuna prova che i crediti de quo rientrino in tale cessione, dal momento che nell'estratto di Gazzetta prodotto non è possibile rinvenire alcuna descrizione dei crediti oggetto del contratto, ma vi è solo un rimando ad un link che riporta semplicemente alla home page del sito di senza indicare alcuna lista crediti… Appare dunque chiaro come sia onere CP_1 dell'odierna opposta fornire documentazione dalla quale poter verificare se il credito qui attenzionato rientri o meno tra quelli oggetto di cessione;
d'altronde trattandosi di cessione relativa a rapporti non individuabili né individuati già nell'avviso in G.U., la lista crediti è imprescindibile e, ovviamente, non può essere ritenuta tale il doc. 10 del fascicolo monitorio che è semplicemente un file, mancante di qualsivoglia sottoscrizione, recante il singolo nominativo del sig. intestato con “ Parte_1 [...]
2018'' (?) e comunque in alcun modo ricollegabile alla cessione in forza della Controparte_2 quale controparte asserisce di agire”).
A riprova del proprio acquisto, la finanziaria ha prodotto sin dalla fase monitoria un estratto della
Gazzetta Ufficiale n. 117, parte seconda, del 6/10/2018, un contratto di cessione concluso con
Findomestic Banca s.p.a., un estratto della allegata lista dei crediti ceduti e un avviso di cessione spedito al cliente per lettera raccomandata.
A seguito della opposizione ha poi integrato questa documentazione con un ulteriore elenco di crediti ceduti, che si assumeva generato dal link pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (allegato n. 5).
La documentazione prodotta appare nel complesso sufficiente a fornire riscontro alla fattispecie traslativa allegata dalla società ricorrente;
d'altra parte, l'opponente non ha mosso contestazioni specifiche sulla esistenza della cessione, quanto sulla inclusione del credito azionato nel compendio ceduto.
La prova della inclusione del credito dipende inevitabilmente dalla esibizione di una lista contenente l'elenco dei crediti ceduti. R.G. 9913/2023
La finanziaria ha replicato alle eccezioni dell'opponente esibendo sia la lista pubblicata sul sito web, menzionata in Gazzetta Ufficiale, sia la lista allegata al contratto, sebbene in formato parziale e ritagliata sul solo nominativo dell'opponente.
Orbene, anche a prescindere da quest'ultima, che è stata energicamente contestata dall'opponente nel suo valore probatorio, ad avviso della scrivente non è possibile trascurare il contenuto dell'elenco allegato alla comparsa di risposta (cfr. allegato n. 5).
Questo documento infatti rende esplicito il contenuto di un collegamento ipertestuale menzionato nell'estratto della Gazzetta Ufficiale, che appare imprescindibile per attribuire determinatezza al suo oggetto. Dispensando il giudicante da una ricerca officiosa sul proprio sito web, ha Controparte_1
provveduto direttamente a catturare la schermata generata dal link, secondo le spiegazioni offerte nella propria comparsa, e a depositarla in formato documentale agli atti del giudizio.
D'altra parte l'opponente, pur criticandone la provenienza, non ha offerto una prova contraria idonea a confutare la genuinità del documento. Inconferenti appaiono poi i precedenti di merito menzionati, perché afferenti a fattispecie differenti in cui, all'allegazione dell'estratto di Gazzetta
Ufficiale con rimando al sito web, non era seguita alcuna attività asseverativa.
Orbene, nell'elenco allegato è ricompreso il codice n. 20147056519214, associato ad uno dei contratti stipulati dal , per il quale risulta dunque dimostrata l'attuale titolarità del Parte_1
credito.
A dissipare ogni dubbio sovviene poi la comunicazione di avvenuta cessione da parte di
Findomestic Banca s.p.a., che tra le prove indiziarie assume un valore determinante (cfr. Cass. ord
Cassazione civile, 16/04/2021, n. 10200).
La cessione è stata comunicata al debitore ceduto dalla stessa Findomestic Banca s.p.a., originaria titolare del credito (allegato n. 8 del fascicolo monitorio). La stessa ha dichiarato nelle due missive di avere ceduto ogni diritto di credito verso il debitore in favore di confermando in Controparte_1
maniera inequivocabile di avere perso interesse alla riscossione del credito e di avere dismesso il diritto in favore di altro soggetto (“ , quale cessionario di tali crediti e diritti CP_1
accessori, viene quindi ad essere l'unica ed esclusiva titolare dei medesimi;
ogni e qualsiasi pagamento a questi relativo, per avere efficacia liberatoria, dovrà essere effettuato esclusivamente
a ”). In ciascuna delle due missive, è stato indicato nella premessa il codice Controparte_3 identificativo di ciascun credito come “codice pratica”: si rinvengono sia il codice n.
20147056519214, sia il codice n. 20147056519203, che corrispondono proprio ai crediti azionati in via monitoria. R.G. 9913/2023
L'insieme degli elementi indiziari raccolti dunque depongono in maniera univoca in favore dell'acquisto del credito da parte di Controparte_1
Non smentisce questa conclusione la replica resa da in occasione del reclamo Controparte_1 presentato al Garante della privacy. Dal documento reso dall'opponente, infatti, non è possibile identificare il credito di cui si discute, in mancanza dei rispettivi codici numerici;
in ogni caso,
l'inserimento di nella fattispecie traslativa è suffragato dalla stessa dichiarazione Controparte_4
di Findomestic Banca s.p.a. e non appare incompatibile con la ricostruzione dei fatti confermata dalla cedente.
In definitiva, la ha dimostrato di avere ritualmente acquistato il credito discendente Controparte_1
dal contratto stipulato dal con Findomestic Banca s.p.a., per il quale è legittimata ad Parte_1
agire per la sua riscossione.
6. Nel merito della pretesa, l'opposta ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo derivante da due contratti di finanziamento;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
L'emissione del decreto ingiuntivo infatti non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis Cass. 11 marzo 2011 n. 5915, Cass. 3 marzo 2009 n.
5071, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 1 luglio
2021, n.3344; Tribunale Napoli, 18 luglio 2019, n. 7305; Tribunale Milano, 08 luglio 2019, n. 6729;
Tribunale Nola, 20 maggio 2019, n. 1136; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale
Torino, 20 dicembre 2018).
Con particolare riguardo ai rapporti che discendono da contratti di mutuo, sul mutuante grava soltanto l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, consistente nel titolo negoziale fonte delle obbligazioni e nell'adempimento della propria obbligazione di erogazione del capitale, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. Viceversa, grava sul debitore mutuatario l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, la somma data a mutuo. Queste premesse derivano dalla conformazione del contratti di mutuo come R.G. 9913/2023
contratti reali, che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale
Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
Anzitutto, a sostegno della sua pretesa creditoria, ha prodotto non solo i contratti di Controparte_1
finanziamento, che costituiscono la fonte delle obbligazioni, ma anche l'estratto conto ad essi associato, dal quale si evince la dinamica del rapporto (cfr. allegati nn. 3 e 6 del fascicolo monitorio, nonché nn. 4 e 7).
La società opposta ha dunque adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito che discende dal contratto di mutuo, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez.
Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
7. La prova del diritto è ulteriormente accreditata dalla strategia difensiva adottata dall'opponente, che non ha specificamente contestato né la paternità delle firme in calce al modulo negoziale, né di avere dato parziale esecuzione al rapporto con versamenti mensili, come attestato dalla certificazione contabile, elementi che assumono significato probatorio univoco ai sensi dell'art. 115 co. 1 c.p.c.
7.1. Il debitore ha concentrato le sue eccezioni essenzialmente sulla incompletezza della documentazione negoziale, inferendone la inesistenza del credito.
L'eccezione non può essere accolta: essa è chiaramente smentita dalla documentazione esibita dalla finanziaria sin dalla fase monitoria. I contratti di finanziamento risultano completi non soltanto delle principali condizioni economiche, esposte dettagliatamente sul frontespizio, ma anche delle condizioni normative, esposte in un articolato rispettivamente di ventitré e di venticinque clausole.
Svariate clausole sono state separatamente richiamate nel frontespizio e specificamente approvate dal cliente con autonoma sottoscrizione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.: è proprio questo richiamo a confermare che l'articolato contrattuale sia riconducibile allo specifico contratto sottoscritto dal . L'ordine delle pagine e la loro numerazione attengono a profili Parte_1
squisitamente formali, che non intervengono sul contenuto del regolamento negoziale e sulla sua efficacia: al contrario, è proprio l'esame complessivo di ciascun documento a smentire le perplessità R.G. 9913/2023
sollevate dall'opponente. Non si comprende infatti come possa essere messa in dubbio la genuinità del documento per ragioni eminentemente estrinseche, come la data, chiaramente recata sul frontespizio, o come l'assenza di firma del funzionario di banca.
In realtà, la sottoscrizione del modulo negoziale da parte della finanziaria si presenta del tutto irrilevante per la validità della convenzione.
La giurisprudenza ha chiarito che il requisito di forma non va inteso in senso meramente strutturale, bensì in senso dinamico e funzionale, avuto riguardo allo scopo di trasparenza della norma, affinché il cliente sia messo in condizione di comprendere il regolamento negoziale predisposto, e l'applicazione della norma non può eccedere questa ratio di tutela (Cass. civ., sez. un., 16/01/2018,
n.898; cfr. anche Cassazione civile, 18/06/2018, n.16070). La funzione di trasparenza è soddisfatta dalla redazione del contratto per iscritto, dalla consegna di un esemplare al cliente e dalla sottoscrizione di quest'ultimo; viceversa, il consenso della banca si può desumere anche alla stregua di comportamenti concludenti e dunque dalla volontà di avvalersi del contratto comunque manifestata, anche ex post, esercitando la pretesa creditoria in sede giudiziale o stragiudiziale (cfr. ex multis Tribunale Brescia, 23/01/2020, n.135).
Anche nel caso di specie, non vi è dubbio che il creditore abbia inteso avvalersi del contenuto di ciascun contratto, disponendo del relativo credito in favore della cessionaria, a prescindere dalla sottoscrizione dell'intermediario che, in presenza della sottoscrizione per adesione del cliente e della attestazione di consegna di copia del contratto nelle sue mani, è del tutto irrilevante.
7.2. L'opponente ha avanzato disconoscimento della documentazione contrattuale prodotta dall'opposta in fotocopia ai sensi dell'art. 2719 c.c.
In via di metodo, giova rammentare che il disconoscimento va condotto in maniera specifica e determinata, mediante espressioni chiare e inequivoche che, benché non richiedano l'uso di formule sacramentali, non possono risolversi in una mera formula di stile e ciò vale tanto per il disconoscimento dell'autografia di una sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c., quanto per il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche agli originali ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Nella giurisprudenza di legittimità inoltre è stato sostenuto che la contestazione compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. è valida “quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. Limitarsi a dichiarare di
'contestare' un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contestare è un artificio che può trovar spazio nei manuali di retorica, non negli atti d'un processo, e chi lo adotta non potrà che R.G. 9913/2023
imputare a sé medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione” (Cass. civ.,
03/04/2014, n. 7775).
A questo orientamento si è conformata la giurisprudenza di merito ormai unanime: “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche (quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Tribunale Roma,
30/08/2018, n.16731; cfr. anche Tribunale Napoli Nord, 08/08/2022, n.3056).
Anche nel caso concreto, la contestazione è stata avanzata in maniera approssimativa, senza alcun riferimento agli elementi concreti che nella fattispecie inducono a dubitare della genuinità dei documenti. Pertanto, nessun rilievo probatorio può assumere la dichiarazione dell'opponente di disconoscere la documentazione contrattuale, atteso che non vi è alcun riferimento specifico né ai singoli documenti censurati, né alle ragioni della presunta difformità, caratteri che sono incompatibili con le modalità di contestazione esigibili dalla parte. Tali argomentazioni non possono essere ricavate nell'“ordine casuale” con cui sarebbero state fotocopiate le pagine del contratto, atteso che da una semplice consultazione di ciascun documento è possibile evincere il suo contenuto economico e normativo, con uno sforzo interpretativo di ordinaria e non eccezionale diligenza.
7.3. L'opponente ha anche espresso riserve sulla attitudine probatoria dell'estratto conto certificato a dimostrare l'erogazione del capitale e l'ammontare del saldo debitore, in quanto
“documento di produzione unilaterale” che rileverebbe esclusivamente nella fase monitoria, caratterizzata da sommarietà (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione).
L'eccezione muove dall'equivoco di fondo che questa certificazione contabile sia assimilabile, sul piano probatorio, a quella imposta per l'attestazione del saldo passivo di conto corrente nella fase monitoria, che smarrirebbe ogni significato nel successivo giudizio a cognizione piena.
In linea di principio, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione di un estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui R.G. 9913/2023
prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021,
n.675; Tribunale Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
La prova dell'attendibilità o meno dell'estratto contabile non spetta dunque al mutuante, quanto al mutuatario. L'esibizione della certificazione ex art. 50 t.u.b. infatti non esonera comunque il debitore dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, nel rispetto della tradizionale regola di riparto degli oneri probatori, e di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.
Il debitore, invece, si è limitato a contestazioni di tenore generico sul valore dell'estratto conto, ma non ha negato la realtà dei fatti in esso rappresentati: non ha effettivamente negato né di avere ricevuto la somma che si assume erogata a seguito della conclusione del contratto, né di avere continuato a dare esecuzione al contratto con versamenti mensili, né l'errata contabilizzazione delle poste analiticamente annotate dalla finanziaria, avvalorando in questo modo l'attendibilità della prova offerta dall'opposta a sostegno del suo credito, che esula da profili eminentemente formali attinenti alla sua predisposizione.
8. Infine, l'opponente ha lamentato l'illegittimo addebito di interessi usurari e anatocistici.
8.1. In via di metodo, non è superfluo rammentare che è sulla parte che agisce per la ripetizione dell'indebito asseritamente generato dall'applicazione di tassi usurari che grava l'onere della prova circa i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, mediante contestazioni circostanziate in merito alla misura dello sforamento e ai criteri adottati per calcolarlo (Tribunale
Napoli, 04/02/2021, n.1098; Tribunale Ferrara, 5/12/2013; nella giurisprudenza di legittimità anche
Cass. Sez. Un. 18/09/2020, n.19597).
L'adempimento dell'onere di allegazione e di prova gravante sulla parte non può prescindere dalla correttezza dei criteri adottati per il ricalcolo del saldo. Il computo deve fondarsi su un parametro largamente condiviso, al fine di oggettivizzare il giudizio di usurarietà e di garantire l'attendibilità della sua verifica (cfr. Cass. Sez. Un. cit.). Tali premesse impongono che il calcolo del TEGM sia affidato ai criteri ed alle formule raccomandate dalla Banca d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie Istruzioni, le uniche attendibili e in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito, abbandonando metodologie di calcolo alternative e non condivise (cfr. Tribunale Monza,
20/07/2016 n. 2205; Tribunale di Ferrara, 13/12/2016 n. 1123). Del resto, come si è osservato nella R.G. 9913/2023
giurisprudenza di merito, la mancata applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia nella determinazione del TEG condurrebbe, oltre ad un tradimento del dettato normativo, anche ad un
“risultato inattendibile e ingiusto” (Tribunale Milano sez. VI, 08/06/2017, n.6505).
Nella fattispecie concreta, l'opponente ha criticato il superamento del tasso soglia usurario a causa dell'eccessiva misura del TAEG, sul quale sommare in misura percentuale gli ulteriori costi dovuti per la polizza assicurativa.
In realtà, i criteri adottati dalla parte risultano difformi da quelli comunemente raccomandati dalla
Banca d'Italia e non possono essere condivisi. L'eccezione infatti si basa sull'equivoco che TEG e
TAEG costituiscano parametri sostanzialmente sovrapponibili.
Nel dedurre il superamento del tasso soglia, la parte è ricorsa all'applicazione del TAEG, che indica il costo complessivo del finanziamento, e non al TEG, che rappresenta il tasso impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito. Così facendo, ha desunto il superamento della soglia di usura del contratto di prestito utilizzando, quale parametro di riferimento da comparare con il tasso soglia usurario, il TAEG e non il TEG, come invece previsto dalle istruzioni della
Banca d'Italia. L'operazione matematica si mostra errata tanto nelle premesse, quanto nelle conclusioni, e nasce dall'equivoco di fondo che il tasso soglia usurario possa essere comparato al
TAEG, ma questo valore si fonda su formule di matematica finanziaria ben diverse da quelle del
TEG, includendo costi, spese ed oneri maggiori, con la conseguenza che si avrà sempre un TAEG più alto del TEG.
Pertanto, la contestazione dell'opponente va respinta, in quanto basata su premesse di metodo e criteri di calcolo non attendibili.
8.2. Del pari va respinta l'accusa di anatocismo, per effetto della pattuizione di un piano di ammortamento alla francese.
In realtà, il contratto di mutuo che preveda un piano di ammortamento “alla francese” non costituisce, di per sé, una fattispecie negoziale illecita. Tale sistema infatti si risolve in un piano di pagamento a rata costante, al cui interno la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente. Nel mutuo cd. “all'italiana”, invece, il pagamento di ogni rata abbatte il capitale in misura uguale e mantenendosi il capitale costante, la rata è per forza di cose crescente con il passare del tempo.
Come illustrato chiaramente dal Tribunale di Roma, “Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene R.G. 9913/2023
abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa” (Tribunale
Roma, 26/08/2020, n.11741; più di recente Tribunale Roma, 18/01/2021, n.868).
La pattuizione di un ammortamento alla francese costituisce una pratica legittima perché stabilita con il consenso dei contraenti nel rispetto dell'art. 1194 c.c. che, disciplinando l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi, consente questa opzione, a condizione che vi sia appunto il consenso delle parti. Pertanto la concorde volontà dei contraenti consente di avere già chiaro dall'inizio del rapporto il suo sviluppo concreto e, se da un lato consente alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi, dall'altro non presenta profili di illiceità. Del resto, è costante l'affermazione nella giurisprudenza di merito secondo cui “la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso” (ex multis, Corte d'Appello di Napoli,
19/02/2020, n.772).
Inoltre, questa pratica negoziale non genera indeterminatezza dell'oggetto del contratto. Come definitivamente ribadito dalla Suprema Corte a sezioni unite, la mancata indicazione della modalità di ammortamento cd. “alla francese” e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130).
9. In definitiva, l'opposizione si presenta nel complesso infondata e va respinta, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese seguono il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022, nonché dell'assenza di istruttoria e della prossimità del valore della causa al margine inferiore dello scaglione di riferimento. R.G. 9913/2023
L'opponente va comunque condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1964/2023 emesso dal Tribunale di Napoli nord in data 9/6/2023 e lo dichiara esecutivo;
2. Condanna al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1 Controparte_1 per € 3.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva;
3. Condanna al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al Parte_1
doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 31/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo