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14 luglio 2010
14 luglio 2010
Art. 4. Interventi per l'integrazione e il sostegno sociale
delle persone sordocieche 1. Nei limiti delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente, i progetti individuali previsti dall' articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 , rivolti alle persone disabili per le quali e' stata accertata, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, la condizione di sordocecita', devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e' il seguente:
«Art. 14 (Progetti individuali per le persone disabili). - 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , nell'ambito della vita familiare e sociale, nonche' nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unita sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e al l'integrazione sociale, nonche' le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di poverta', emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialita' e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalita' per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.».
delle persone sordocieche 1. Nei limiti delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente, i progetti individuali previsti dall' articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 , rivolti alle persone disabili per le quali e' stata accertata, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, la condizione di sordocecita', devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e' il seguente:
«Art. 14 (Progetti individuali per le persone disabili). - 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , nell'ambito della vita familiare e sociale, nonche' nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unita sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e al l'integrazione sociale, nonche' le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di poverta', emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialita' e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalita' per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.».
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 16/07/2013, n. 465Provvedimento: N. 00533/2012 REG.RIC. N. 00465/2013 REG.PROV.COLL. N. 00533/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 533 del 2012, proposto da: OR GN ZY, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Nucara, con domicilio eletto presso Francesco Nucara Avv. in Reggio Calabria, corso Garibaldi N.468/A; contro Area Diritto allo Studio (Ardis) presso l'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge …Leggi di più...
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