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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/11/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 29/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. IN AP – Presidente
Dott.ssa Federica Rende – Consigliere
Dott. ND LI – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EL CE, c.f.: , pec: fax C.F._2 Email_1
0966.614031, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taurianova sito in Via
F.sco Sofia Alessio, n. 182 (ex 104/A).
Appellante
CONTRO
, c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Giuseppe Vittorio Chindamo, c.f.: pec: C.F._4
fax 0966.931923, ed elettivamente domiciliato, Email_2 unitamente al proprio difensore, in Reggio Calabria alla via Cimino n. 61 presso lo studio dell'Avv. Marco Curatola.
Appellato ed appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 1094/2019 pubblicata il
4/12/2019. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Controparte_1 davanti al Tribunale di Palmi chiedendo l'accertamento e la declaratoria Parte_1 dell'illegittimità di un fabbricato -individuato nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Palmi al foglio di mappa n. 41, particella 481- realizzato da parte di quest'ultima; domandava quindi che venisse ordinata la demolizione e/o l'arretramento del fabbricato alla distanza di mt. 5 dal confine con la sua proprietà, e comunque l'esatto ripristino della situazione antecedente in punto di distanze dal confine e originaria volumetria, con la integrale chiusura delle aperture realizzate ex novo. Invocava altresì una tutela risarcitoria in re ipsa per la diminuzione temporanea del valore della proprietà.
Esponeva che il proprio immobile, ubicato in Palmi alla Piazza I Maggio con annessa corte privata interna - censito nel N.C.E.U. al foglio di mappa n. 41 particella 472-, confinava lato nord con il fabbricato della signora , situato sulla particella Parte_1
n. 481 dello stesso foglio.
Denunciava quindi l'illegittimità dell'opera edilizia, evidenziando come il permesso di costruire n. 113/2013 fosse stato rilasciato per un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente, mentre in realtà era stata realizzata una costruzione oggettivamente nuova.
Il nuovo manufatto, infatti, era stato elevato da due a tre piani fuori terra, vi era stata l'aggiunta sul prospetto interno di due balconi di mt.1 di larghezza e la sostituzione di una finestra di circa m 1,00 per 1,40 (e la contestuale eliminazione di due punti luce con grate presenti sul corpo del fabbricato preesistente) con due porte balconi di circa m 1,00
x 2,40 cadauna. Tale intervento realizzato nel centro storico, zona A, avrebbe violato il
Regolamento Edilizio del Comune di Palmi all'art. 130 ultimo comma che, nel fare riferimento alle disposizioni del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, vietava in ogni caso gli interventi di demolizione e ricostruzione e nelle nuove costruzioni la realizzazione di balconi.
Lamentava, ancora, la violazione delle distanze tra le proprietà previste dall'art. 52, comma 18, del Regolamento Edilizio Comunale, che rinviava espressamente al D.M.
1444/1968; e, in assenza di indicazioni specifiche sulle distanze da osservare in zona A, riteneva dovessero determinarsi, in via analogica, in metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti, come stabilito dallo stesso decreto per le altre zone. Precisava, inoltre, che tale disciplina doveva intendersi comprensiva di un implicito riferimento al pag. 2/15 confine, dal quale chi edificava doveva rispettare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta, ossia di metri 5.
Rilevava, infine, che le distanze preesistenti risultavano modificate, essendo passate da m
3,65 a m 3,58 e successivamente ridotte a m 2,58 dal confine, in conseguenza dell'aggiunta di due balconi di un metro ciascuno.
Chiedeva, pertanto, la disapplicazione del permesso di costruire, con il conseguente ripristino dello stato originario mediante la demolizione e/o l'arretramento dell'edificio, entro la distanza legale di 5 metri dal confine della proprietà e, in subordine, CP_1
l'arretramento alle distanze preesistenti, con ripristino della volumetria originaria e chiusura delle aperture realizzate in violazione delle norme.
Si costituiva , impugnando e contestando integralmente l'atto di citazione Parte_1
e le relative domande, manifestamente infondate in fatto e diritto, emulative e temerarie.
In via preliminare parte convenuta rilevava il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, sostenendo di non essere mai venuta a conoscenza dell'esistenza di una convocazione al riguardo, di cui l' aveva prodotto copia del CP_1 verbale conclusivo del procedimento n. 5140/2017 da lui instaurato.
Nel merito, la convenuta affermava che il fabbricato non confinava con il fondo Pt_1
bensì con il terreno di proprietà delle sorelle e precisava che gli CP_1 CP_2 immobili oggetto di domanda non erano frontistanti ma posti a distanza superiore a 14 m.
Difendeva quindi la legittimità dell'intervento edilizio operato, appellandosi all'art. 90 del Regolamento Edilizio - trasformazione conservativa attraverso demolizione in ambito urbanistico - e alla normativa regionale di cui all'art. 5 della legge 11 agosto 2010 n. 21, che permetteva un aumento di volume i cui limiti erano stati rispettati. Invocava, inoltre, la variante parziale al R.E. approvata con D.D.G. n. 6656/2005, la quale aveva abrogato il divieto di costruzione di balconi previsto dall'art. 128 del R.E.C.; negava la natura di nuova edificazione, sostenendo di aver operato una trasformazione conservativa di un vecchio fabbricato, e di aver rispettato, in conformità alle prescrizioni relative alla zona A del D.M. 1444/1968, le distanze preesistenti. Aggiungeva di aver osservato la normativa vigente in materia di aperture e vedute e, infine, chiedeva il rigetto della richiesta di risarcimento danni.
La causa veniva istruita con consulenza tecnica d'ufficio.
Con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale di Palmi accoglieva parzialmente la domanda, rilevando il mancato rispetto delle distanze legali nel prospetto interno del pag. 3/15 fabbricato di parte convenuta con l'apertura di luci e vedute nuove rispetto al preesistente, e per l'effetto così decideva: a) dispone la chiusura della porta realizzata al pianta terra prima inesistente;
b)ordina la demolizione del balcone posto al primo piano del prospetto interno;
c) ordina la demolizione del portabalcone posto al primo piano del prospetto interno;
d) ordina la demolizione del balcone posto al secondo piano del prospetto interno;
e) ordina la demolizione del portabalcone posto al secondo piano del prospetto interno;
f) ordina la demolizione, con riferimento al sottotetto, di quanto, nel superamento della precedente altezza, in violazione della distanza di legale di m. 5 o del suo arretramento al superiore rispetto di detta distanza.
Rigettava nel resto la domanda e compensava integralmente le spese di lite.
Con atto iscritto a ruolo 14 gennaio 2020 ha proposto appello contro la Parte_1 predetta sentenza chiedendo, previa concessione della sospensione della provvisoria esecutività e/o esecuzione, la sua riforma.
A sostegno ha articolato due motivi di gravame, così rubricati: “Sulla carenza dell'interesse ad agire dell'attore” e “Sul rispetto della normativa sulle distanze del fabbricato . Sulla legittimità dell'intervento edilizio. Sulla violazione dell'art. 9 Pt_1 comma 1 n. 1 D.M. 1444/1968, dell'art. 90 R.E. Palmi, della legge regione CP_3
Calabria n. 21/2010; della legge 98/2013 e degli articoli 905 e 906 c.c. nonché 112
c.p.c..”.
In riforma della sentenza appellata ha domandato il rigetto integrale della domanda attorea, dichiarandola improcedibile/inammissibile per carenza di interesse ovvero illegittima per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. ovvero e comunque, nel merito, integralmente infondata, procedendo a dichiarare nulla o annullare la statuizione ivi contenuta. Infine, proponeva istanza di condanna per lite temeraria ai sensi del comma 3 dell'art 96 c.p.c. da liquidare secondo equità.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 giugno 2020 l'appellato si è costituito in appello, chiedendone l'integrale rigetto e Controparte_1 spiegando appello incidentale, opponendosi pure alla richiesta di sospensione per insussistenza dei motivi.
Col primo motivo dell'appello incidentale ha criticato la sentenza per aver limitato la demolizione al solo piano sopraelevato e non aver disposto l'arretramento dell'intero edificio in tutta la sua lunghezza ed estensione;
col secondo motivo ha contestato il pag. 4/15 rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata in prima sede e. col terzo, ha censurato la compensazione delle spese di giudizio.
Con ordinanza depositata il 23/02/2021 il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 283, comma 1°, c.p.c., ai fini dell'accoglimento dell'istanza e, in assenza di istanze istruttorie, ha rinviato ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con successive note e comparse conclusionali parte appellante ed appellati, hanno insistito nelle proprie eccezioni e richieste.
Con ordinanza depositata il 18/06/2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'interesse ad agire dell'attore.
L'eccezione di carenza d'interesse ad agire sollevata dall'appellante è infondata.
Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., per la tutela giurisdizionale è sufficiente un interesse attuale e concreto alla protezione di un diritto soggettivo, anche meramente conservativo o preventivo. Nel caso di specie, le particelle catastali delle parti (481 e 472) si trovano in rapporto di contiguità, affacciando entrambe sulla medesima corte interna. La potenzialità lesiva delle opere rispetto al diritto di proprietà del vicino è dunque idonea a fondare la legittimazione attiva.
Parimenti infondato risulta, poi, l'ulteriore rilievo dell'appellante, secondo cui la stessa sentenza appellata avrebbe dato prova della carenza ab origine di interesse ad agire rigettando la domanda di risarcimento del danno. Al riguardo, è appena il caso di osservare che una cosa è l'interesse ad agire, come condizione di legittimazione all'azione a tutela del diritto, altra cosa è la prova dell'effettiva spettanza del diritto stesso.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire dell'attore.
§
2. Sulla qualificazione dell'intervento edilizio come nuova costruzione.
L'appellante contesta la qualificazione dell'opera come nuova costruzione, sostenendo trattarsi di demolizione e ricostruzione consentita dalla normativa vigente (Piano Casa
L.R. 21/2010).
pag. 5/15 La questione richiede un corretto inquadramento, con la precisazione che la qualificazione urbanistica dell'opera non incide automaticamente sul regime civilistico delle distanze.
La CTU ha accertato, con rilievi tecnici non contestati, che il nuovo edificio presenta: a) incremento volumetrico da mc 300,96 a mc 375,76 (circa +25%); b) innalzamento della costruzione da due a tre piani fuori terra;
c) modifica della sagoma e dei prospetti;
d) nuove aperture;
e) realizzazione di balconi aggettanti sul prospetto interno.
Si tratta, dunque, di un intervento che, pur formalmente autorizzato come "demolizione e ricostruzione" ai sensi della L.R. Calabria 21/2010, integra, sotto il profilo civilistico, una nuova costruzione.
Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito che la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per struttura, sagoma, volumetria, caratteristiche e utilizzazione rispetto al preesistente, ancorché derivante da demolizione e ricostruzione, costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione (Cass., SS.UU., 22 aprile 2011, n.
21578). Tale orientamento è stato confermato da pronunce successive, che hanno precisato che "ai fini della qualificazione di un intervento edilizio come ristrutturazione o nuova costruzione rileva non già l'entità dell'incremento volumetrico in sé considerato, ma la circostanza che l'edificio risultante dall'intervento costituisca un organismo edilizio nuovo e diverso rispetto a quello preesistente". Tale orientamento, ormai consolidato, è stato confermato anche da pronunce recenti (Cass. civ. Sez. II, 26/06/2025, n.17283, Id.,
09/05/2025, n.12306).
Nella specie, il cumulo delle modifiche apportate (volumetria, altezza, sagoma, aperture, balconi aggettanti) determina la realizzazione di un organismo edilizio nuovo, che non conserva l'identità strutturale e tipologica del preesistente fabbricato demolito.
Pertanto, la qualificazione accolta dal primo giudice è corretta e deve essere confermata.
Va aggiunto che, ai fini civilistici, la regolarità amministrativa del titolo edilizio non preclude il rispetto del regime delle distanze, dovendo ternesi distinto il regime privatistico da quello pubblicistico, in quanto aventi finalità differenti. L'art. 872 c.c. sancisce l'autonomia dei rapporti tra privati rispetto all'assetto pubblicistico.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che, in tema di rapporti di vicinato, l'illiceità di una costruzione realizzata a distanza inferiore a quella prescritta dalle norme regolamentari e la conseguente facoltà del proprietario del fondo confinante di chiedere la riduzione in pristino, secondo la previsione dell'art. 872 c.c., non restano escluse dal fatto pag. 6/15 che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità di licenza o concessione edilizia, ovvero, nelle zone sismiche, di progetto approvato dall'ufficio del genio civile ai sensi dell'art. 25 l. n. 1684 del 1962, poiché tali provvedimenti amministrativi non incidono sui suddetti rapporti, né pregiudicano i diritti soggettivi dei terzi, i quali rimangono tutelabili davanti al giudice ordinario, senza che si renda necessaria da parte di detto giudice una delibazione incidentale della legittimità o meno di quei provvedimenti.
(Cass. civ., sez. II, 05/05/2015, n.8935).
L'autorizzazione amministrativa, dunque, abilita alla costruzione sotto il profilo urbanistico, senza tuttavia pregiudicare eventuali diritti di terzi al rispetto delle distanze legali
§
3. Sulle distanze tra fabbricati.
Chiarita la qualificazione dell'opera ai fini civilistici, occorre verificare se essa rispetti le disposizioni in materia di distanze.
Il Regolamento edilizio del Comune di Palmi (approvato con D.P.G.R. n. 8047/2002) rinvia, per la zona A del centro storico, alla disciplina del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
L'art. 9, comma 1, n. 2, di tale decreto stabilisce che "nuovi edifici ricadenti in altre zone:
è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti".
La consulenza tecnica d'ufficio ha rilevato, con misurazioni strumentali non contestate, che la distanza misurata tra le pareti finestrate dei due edifici è pari a m 14,30, superiore al minimo legale di m 10. Inoltre, la CTU ha precisato che i fabbricati delle parti non si fronteggiano: la distanza è misurata tra punti obliqui e non tra pareti direttamente contrapposte.
In assenza di fronteggiamento diretto, non trova applicazione la disciplina dell'art. 873
c.c. e dell'art. 9 D.M. 1444/1968 sulle distanze tra costruzioni, bensì la normativa sulle distanze dal confine, che sarà esaminata nel prosieguo. Come chiarito dalla Cassazione,
"la normativa sulle distanze tra costruzioni si applica soltanto ove le fabbriche si fronteggino, anche solo in minima parte, rispetto alla linea di confine" (Cass. civ., sez. II,
11 maggio 2016, n. 96499) Nel caso di specie, non solo i fabbricati oggetto di causa non si fronteggiano neppure minima parte, ma risulta del tutto dirimente il fatto che la distanza tra di essi pari a m 14,30 e quindi ampiamente superiore al minimo legale di m
10. pag. 7/15 §
4. Sulla distanza dal confine e applicazione del principio del tempus regit actum.
Risolto il problema della distanza tra i fabbricati, si pone l'ulteriore questione della distanza dal confine, la quale comporta altresì di individuare esattamente la normativa regolamentare applicabile al caso concreto ratione temporis.
La CTU ha accertato che il nuovo edificio della convenuta è posto a m 3,33 dal confine, cui si aggiunge un muro di recinzione di m 0,25, per una distanza complessiva di m 3,58.
La sentenza di primo grado ha ordinato la demolizione o l'arretramento del sottotetto dell'immobile alla distanza di m 5 dal confine, ritenendo che tale prescrizione Pt_1 derivasse dall'applicazione analogica dell'art. 9, comma 1, n. 2 del D.M. n. 1444/1968, il quale, nel sancire una distanza di 10 metri tra pareti finestrate, conterrebbe implicitamente l'obbligo di un distacco di 5 metri dal confine per ciascun edificio.
Tale statuizione non può essere condivisa, essendo priva di fondamento normativo.
In primo luogo, deve rilevarsi che l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 disciplina esclusivamente le distanze tra i fabbricati (e più specificamente tra pareti finestrate), non già le distanze dal confine. Quest'ultima materia è regolata dall'art. 873 c.c., il quale prevede che le costruzioni sui fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non inferiore di tre metri, ma consente ai regolamenti comunali la determinazione di distanze maggiori rispetto a quelle codicistiche.
Al momento del rilascio del permesso di costruire, il Regolamento Edilizio Comunale non prevedeva alcuna distanza minima dal confine per la zona A del centro storico. Né può ritenersi che, in mancanza di espressa previsione, tale distanza possa quantificarsi in
5 metri, deducendola indirettamente dal citato D.M. 1444/1968. Tale lettura, oltre a sostanziarsi in un'interpretazione analogica in malam partem, è inammissibile per ragioni sistematiche, avendo le norme citate una differente ratio e un differente ambito di applicazione e non esistendo alcun automatismo per cui la distanza di 10 metri tra fabbricati implichi necessariamente una distanza di 5 metri dal confine per ciascuno di essi. A conferma di ciò, il sistema della prevenzione, infatti, consente al primo costruttore di edificare sul confine o a distanza inferiore, purché il secondo rispetti poi la distanza complessiva o costruisca in aderenza.
Peraltro, a questa Corte non sfugge che dalla c.t.u. si evince che, dopo il rilascio del titolo abilitativo, sarebbero intervenute successive e non meglio specificate modifiche del
R.E.C. Il nuovo testo, tuttavia, non è stato prodotto in giudizio da alcuno e questa Corte pag. 8/15 non ritiene di doverlo acquisire d'ufficio per le ragioni di seguito spiegate. Infatti, anche a voler ipotizzare, in via meramente eventuale, che il nuovo R.E.C. abbia introdotto una disciplina più restrittiva, la sua applicazione al caso di specie sarebbe preclusa in virtù del principio del tempus regit actum, in forza del quale le norme sopravvenute in materia di distanze non si applicano retroattivamente alle costruzioni già legittimamente assentite.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che le disposizioni in materia edilizia, nell'ipotesi di successione di norme nel tempo, sono di immediata applicazione, essendo i piani regolatori e i regolamenti edilizi comunali diretti alla tutela dell'interesse generale nel campo urbanistico. Tuttavia, lo ius superveniens che contenga prescrizioni più restrittive incontra la limitazione dei diritti quesiti e non trova applicazione con riferimento alle costruzioni che, al momento della sua entrata in vigore, possano considerarsi già sorte o per le quali sia stato legittimamente rilasciato il titolo abilitativo.
Nel caso in cui i regolamenti edilizi introducano norme più restrittive, rimangono dunque salvi i cosiddetti "diritti quesiti", per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi "già sorte” (Cass. civ., Sez. 2 - , Ord. n. 26713 del 24/11/2020, Rv. 659725 - 02), che possono considerarsi tali, in ragione dell'avvenuta realizzazione delle strutture organiche, costituenti punti di riferimento essenziali per la misurazione delle distanze (Cass. civ.,
Sez. 2, Sent. n. 19988 del 17/07/2025, Rv. 676094 - 01).
In senso ancora più restrittivo e garantista rispetto alle sopravvenienze normative, si è anche affermato che, qualora l'esercizio dello "ius aedificandi" abbia già avuto inizio e concreta attuazione alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta, ha rilievo l'epoca dell'inizio dell'opera e, quindi, la disposizione edilizia che stabilisce distanze maggiori, sopraggiunta nel corso della costruzione anteriormente iniziata, è inapplicabile, non potendo avere efficacia retroattiva ed incidere su situazioni pregresse, neppure ove l'esecuzione dei lavori si sia protratta oltre il termine previsto dalla suddetta licenza edilizia. (Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 24206 del 04/10/2018, Rv. 650639 - 01).
Nel caso di specie, a prescindere da ogni questione in merito ad eventuali modifiche del
R.E.C., è dirimente osservare che, quand'anche, dopo il rilascio del titolo abilitativo, fosse intervenuta una disciplina regolamentare più restrittiva, non vi sono elementi utili ad accertare lo stato di avanzamento dell'opera alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. In difetto di elementi probatori sul punto, alla cui carenza il giudice non può supplire d'ufficio, deve presumersi che l'esercizio dello ius aedificandi, pag. 9/15 sia stato legittimamente intrapreso sulla base del titolo abilitativo rilasciato, con conseguente inapplicabilità della normativa sopravvenuta.
Pertanto, l'ordine di demolizione o arretramento del sottotetto per violazione della distanza di 5 metri dal confine, contenuto nella sentenza di primo grado, deve essere revocato, non avendo tale prescrizione base normativa al momento del rilascio del relativo permesso di costruire.
Resta ferma, tuttavia, la valutazione delle opere aggettanti (balconi), che aggravano la situazione di fatto e saranno esaminate nel paragrafo successivo.
§
5. Sui balconi aggettanti e opere sporgenti.
Diversa valutazione merita la questione dei balconi aggettanti sul prospetto interno.
La CTU ha accertato, con rilievi fotografici e planimetrici, che la costruzione presenta due balconi di m 1 ciascuno ai piani primo e secondo, non previsti nel progetto approvato, i quali riducono la distanza dal confine da m 3,58 a m 2,58.
L'art. 130 del Regolamento edilizio di Palmi, vigente ratione temporis, vietava esplicitamente la realizzazione di corpi aggettanti (balconi, pensiline, bow-window) nelle zone A del centro storico, "salvo comprovate esigenze statiche o ornamentali", invero non sussistenti nel caso di specie.
La C.T.U. ha evidenziato che tali opere:
a) non sono rappresentate negli elaborati grafici allegati al permesso di costruire n.
113/2013;
b) sono vietate dall'art. 130 del Regolamento edilizio comunale;
c) riducono la distanza preesistente dal confine;
d) costituiscono nuova costruzione agli effetti delle distanze legali.
Secondo consolidata giurisprudenza, in tema di distanze legali fra edifici, non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati. (Cass. civ., Sez. 2,
Ord. n. 25191 del 17/09/2021, Rv. 662253 - 02).
pag. 10/15 Ne consegue che i balconi costituiscono elementi abusivi sotto il duplice profilo: urbanistico, per violazione dell'art. 130 del Regolamento edilizio;
civilistico, per riduzione delle distanze preesistenti e violazione dei diritti del vicino.
Fermo quanto sopra, la violazione delle distanze tra fabbricati non comporta necessariamente la demolizione totale del manufatto, in quanto il principio di proporzionalità del contenuto del provvedimento di tutela giurisdizionale deve condurre a realizzare integralmente l'interesse sostanziale protetto con il minor sacrificio dell'interesse dell'obbligato: ne consegue che deve essere disposta la condanna all'arretramento invece che alla totale demolizione, quando la prima tuteli integralmente gli interessi protetti dal rispetto delle distanze legali. (Cass. civ., Sez. II,, ord. 21/04/2025,
n. 10395). In applicazione del principio di proporzionalità della tutela in forma specifica, nel caso che occupa, l'ordine di demolizione deve limitarsi ai soli balconi, in quanto eccedenti le precedenti distanze, senza incidere sull'intero corpo di fabbrica. Pertanto,
l'ordine di demolizione dei balconi aggettanti sul prospetto interno, contenuto nella sentenza d primo grado, è legittimo e deve essere confermato.
§
6. Sull'ordine di chiusura della porta al piano terra: extrapetizione.
Il motivo di appello relativo al vizio di extrapetizione in relazione all'ordine di chiusura della porta al piano terra è fondato e merita accoglimento.
L'attore ha trattato la questione delle vedute solo nelle conclusioni di cui al CP_1 punto 1) dell'atto di citazione, chiedendo al giudice di ordinare “la demolizione e/o l'arretramento del fabbricato alla distanza di mt. 5 dal confine con la proprietà dell'attore,
e comunque l'esatto ripristino della situazione antecedente, in punto di distanze dal confine e ripristino della originaria volumetria, con la integrale chiusura delle aperture realizzate ex novo” (pag. 8 atto di citazione).
La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che la disciplina di cui all'art. 873 c.c. regolamenta la distanza tra le costruzioni al fine di evitare la formazione di intercapedini dannose, per cui al proprietario che richieda in giudizio la tutela del suo dominio da abusi del vicino concretanti in violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni non può essere accordata, perché estranea all'oggetto della sua domanda, la tutela di diritti di veduta.
In particolare, la sentenza n. 16808 del 2016 ha precisato che: «La disciplina sulle distanze delle costruzioni dalle vedute, di cui all'art. 907 c.c., ha natura giuridica, pag. 11/15 presupposti di fatto e contenuto precettivo diversi da quella delle distanze tra costruzioni, di cui all'art. 873 c.c., poiché la prima mira a tutelare il proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, mentre la seconda è volta ad evitare la formazione di intercapedini dannose, sicché incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che, a fronte di una domanda che denuncia la violazione delle distanze tra le costruzioni, condanni il convenuto per la violazione dell'art. 873 c.c.». Ne consegue che, al proprietario che richieda in giudizio la tutela del suo dominio da abusi del vicino concretantisi in violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni, non può essere accordata, perché estranea all'oggetto della sua domanda, riguardante il mancato rispetto della distanza tra costruzioni, la tutela di diritti di veduta.
Nel caso di specie la questione dei balconi è rilevante rispetto alle distanze in quanto rappresentano una novità rispetto al prospetto preesistente sulla parte interna, andando ad incidere direttamente sulla riduzione delle distanze – come già osservato nei motivi precedenti - per cui la disposizione della demolizione degli stessi rientra nell'oggetto della domanda;
lo stesso, tuttavia, non si può affermare per l'ordine di chiusura della porta realizzata al piano terra “prima inesistente”.
Alla luce dei richiamati principi di diritto, non avendo l'attore lamentato la violazione delle distanze legali dalle vedute, la sentenza impugnata, laddove ha confermato l'accoglimento della domanda attorea in relazione alla veduta esercitata dall'attrice dalla porta al primo piano dell'edificio, risulta viziata da extrapetizione.
L'ordine sub a) della sentenza impugnata deve pertanto essere revocato per violazione dell'art. 112 c.p.c.
§
8. Sull'appello incidentale.
8.1. Col primo motivo dell'appello incidentale ha impugnato la sentenza di CP_1 primo grado per aver limitato la demolizione e/o arretramento del fabbricato al Pt_1 solo piano sopraelevato e non all'intero edificio in tutta la sua lunghezza ed estensione.
Secondo l'appellante incidentale, una volta qualificata l'opera come nuova costruzione, essa avrebbe dovuto rispettare nella sua interezza le distanze legali imposte dall'art. 9 del
D.M. n. 1444/1968, quindi anche con riferimento al confine, non potendosi effettuare valutazioni parcellizzate riguardanti singole porzioni del fabbricato. Di conseguenza si sarebbe dovuta ordinare la demolizione o l'arretramento nei limiti di legge dell'intero edificio. pag. 12/15 La doglianza va esaminata alla luce della normativa e dei principi già esaminati con riferimento ai motivi dell'appello principale e qui integralmente richiamati. Come si è già detto, l'immobile non viola la normativa in materia di distanze, neppure con Pt_1 riferimento al sottotetto, di più recente realizzazione, non essendo applicabile, ratione temproris, la normativa più sfavorevole sopravvenuta.
Peraltro, la censura dell'appellante incidentale, volta ad ottenere l'arretramento dell'intero fabbricato, sarebbe stata comunque infondata posto che «ove sia realizzata una costruzione in violazione delle distanze o dei confini, la riconosciuta illegittimità non comporta necessariamente la demolizione integrale ma unicamente la riduzione entro i limiti di legge delle sole parti che superano tali limiti (Cass. 28.11.2018 n. 30761), essendo la tutela del vicino limitata a quanto fatto in più». (Cass. civ., sez. II,
n.12320/19).
§
8.2. Col secondo motivo, l'appellante incidentale ha insistito per il riconoscimento del danno da violazione delle distanze legali. Anche tale motivo è infondato e deve essere respinto.
Secondo un primo orientamento, la violazione delle norme codicistiche sulle distanze legali (ovvero delle norme locali richiamate dal codice), mentre legittima sempre la condanna alla riduzione in pristino, non costituisce di per sé fonte di danno risarcibile, essendo al riguardo necessario che chi agisca per la sua liquidazione deduca e dimostri l'esistenza e la misura del pregiudizio effettivamente realizzatosi.
(Cass. civ., Sez. 2, Sent. n. 20608 del 24/09/2009, Rv. 610079 - 01).
Secondo altro orientamento, che pare essersi affermato nella giurisprudenza più recente, la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno 'in re ipsa', con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale al diritto di proprietà , dovendosi di norma presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso. (Cass. civ., Sez. II, Sent. 27/02/2023, n. 5864)
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare un effettivo danno economico o funzionale derivante dalle opere contestate. La consulenza tecnica d'ufficio non ha riscontrato pregiudizi alla salubrità, all'aerazione o pag. 13/15 all'illuminazione dell'immobile di proprietà dell'attore. Non risultano elementi da cui desumere l'eventuale deprezzamento commerciale dell'immobile, né un concreto peggioramento delle condizioni di godimento del bene. Né può essere utilizzata la consulenza di parte tardivamente prodotta in appello.
Orbene, nel caso che occupa, le violazioni accertate da parte della si CP_4 sostanziano nella realizzazione di due balconi aggettanti su uno spazio aperto esterno compreso nella proprietà e sul quale, peraltro, lo stesso immobile fruiva Pt_1 Pt_1 già di aperture. Inoltre – come si evince chiaramente dalla rappresentazione grafica contenuta nella c.t.u. - gli immobili dele parti in causa non si fronteggiano e, considerata la specifica conformazione dei luoghi e collocazione degli immobili per cui è causa, non appare seriamente sostenibile che la realizzazione dei due balconi di cui trattasi abbia potuto recare alcun apprezzabile pregiudizio ai diritti dominicali di controparte.
§
8.3. Col terzo motivo, l'appellante incidentale ha censurato anche le statuizioni di primo grado sulla compensazione delle spese di lite. Anche questo motivo è infondato e deve essere respinto, apparendo, invece, la decisione corretta, anche per i motivi che saranno di seguito ulteriormente esplicitati con riferimento alla regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§
9. Sulla domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Parimenti infondata è la richiesta di condanna per lite temeraria proposta dall'appellante principale . L'art. 96, comma 3, c.p.c. consente al giudice di condannare Parte_1 al risarcimento dei danni la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La controversia ha riguardato questioni di fatto e di diritto di oggettiva complessità, concernenti: la qualificazione giuridica dell'intervento edilizio;
l'applicabilità ratione temporis di norme regolamentari sopravvenute;
l'interpretazione di normative tecniche in materia di distanze;
la verifica di conformità di opere edilizie a progetti assentiti.
§
10. Sulle spese di lite.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato da reciproca parziale soccombenza, nonché della particolare complessità delle questioni trattate, appare equo disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio. pag. 14/15 L'integrale rigetto dell'appello incidentale impone altresì di dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché il medesimo appellante incidentale, , versi un ulteriore importo Controparte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Palmi n. 1094/2019, pubblicata il 4 dicembre 2019, nonché sull'appello incidentale proposto da – accogliendo Controparte_1 parzialmente l'appello principale e rigettando integralmente l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado - così provvede:
1) revoca l'ordine di chiusura della porta al piano terra disposto al punto 1) sub a) dalla sentenza di primo grado;
2) revoca l'ordine di demolizione o arretramento del sottotetto disposto al punto 1) sub f) dalla sentenza di primo grado;
3) rigetta nel resto l'appello principale;
4) rigetta integralmente l'appello incidentale;
5) rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. proposta da;
Parte_1
6) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si attesta la ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante incidentale, , versi un Controparte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di consiglio del 11 novembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
ND LI IN AP
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 29/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. IN AP – Presidente
Dott.ssa Federica Rende – Consigliere
Dott. ND LI – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EL CE, c.f.: , pec: fax C.F._2 Email_1
0966.614031, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taurianova sito in Via
F.sco Sofia Alessio, n. 182 (ex 104/A).
Appellante
CONTRO
, c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Giuseppe Vittorio Chindamo, c.f.: pec: C.F._4
fax 0966.931923, ed elettivamente domiciliato, Email_2 unitamente al proprio difensore, in Reggio Calabria alla via Cimino n. 61 presso lo studio dell'Avv. Marco Curatola.
Appellato ed appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 1094/2019 pubblicata il
4/12/2019. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Controparte_1 davanti al Tribunale di Palmi chiedendo l'accertamento e la declaratoria Parte_1 dell'illegittimità di un fabbricato -individuato nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Palmi al foglio di mappa n. 41, particella 481- realizzato da parte di quest'ultima; domandava quindi che venisse ordinata la demolizione e/o l'arretramento del fabbricato alla distanza di mt. 5 dal confine con la sua proprietà, e comunque l'esatto ripristino della situazione antecedente in punto di distanze dal confine e originaria volumetria, con la integrale chiusura delle aperture realizzate ex novo. Invocava altresì una tutela risarcitoria in re ipsa per la diminuzione temporanea del valore della proprietà.
Esponeva che il proprio immobile, ubicato in Palmi alla Piazza I Maggio con annessa corte privata interna - censito nel N.C.E.U. al foglio di mappa n. 41 particella 472-, confinava lato nord con il fabbricato della signora , situato sulla particella Parte_1
n. 481 dello stesso foglio.
Denunciava quindi l'illegittimità dell'opera edilizia, evidenziando come il permesso di costruire n. 113/2013 fosse stato rilasciato per un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente, mentre in realtà era stata realizzata una costruzione oggettivamente nuova.
Il nuovo manufatto, infatti, era stato elevato da due a tre piani fuori terra, vi era stata l'aggiunta sul prospetto interno di due balconi di mt.1 di larghezza e la sostituzione di una finestra di circa m 1,00 per 1,40 (e la contestuale eliminazione di due punti luce con grate presenti sul corpo del fabbricato preesistente) con due porte balconi di circa m 1,00
x 2,40 cadauna. Tale intervento realizzato nel centro storico, zona A, avrebbe violato il
Regolamento Edilizio del Comune di Palmi all'art. 130 ultimo comma che, nel fare riferimento alle disposizioni del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, vietava in ogni caso gli interventi di demolizione e ricostruzione e nelle nuove costruzioni la realizzazione di balconi.
Lamentava, ancora, la violazione delle distanze tra le proprietà previste dall'art. 52, comma 18, del Regolamento Edilizio Comunale, che rinviava espressamente al D.M.
1444/1968; e, in assenza di indicazioni specifiche sulle distanze da osservare in zona A, riteneva dovessero determinarsi, in via analogica, in metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti, come stabilito dallo stesso decreto per le altre zone. Precisava, inoltre, che tale disciplina doveva intendersi comprensiva di un implicito riferimento al pag. 2/15 confine, dal quale chi edificava doveva rispettare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta, ossia di metri 5.
Rilevava, infine, che le distanze preesistenti risultavano modificate, essendo passate da m
3,65 a m 3,58 e successivamente ridotte a m 2,58 dal confine, in conseguenza dell'aggiunta di due balconi di un metro ciascuno.
Chiedeva, pertanto, la disapplicazione del permesso di costruire, con il conseguente ripristino dello stato originario mediante la demolizione e/o l'arretramento dell'edificio, entro la distanza legale di 5 metri dal confine della proprietà e, in subordine, CP_1
l'arretramento alle distanze preesistenti, con ripristino della volumetria originaria e chiusura delle aperture realizzate in violazione delle norme.
Si costituiva , impugnando e contestando integralmente l'atto di citazione Parte_1
e le relative domande, manifestamente infondate in fatto e diritto, emulative e temerarie.
In via preliminare parte convenuta rilevava il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, sostenendo di non essere mai venuta a conoscenza dell'esistenza di una convocazione al riguardo, di cui l' aveva prodotto copia del CP_1 verbale conclusivo del procedimento n. 5140/2017 da lui instaurato.
Nel merito, la convenuta affermava che il fabbricato non confinava con il fondo Pt_1
bensì con il terreno di proprietà delle sorelle e precisava che gli CP_1 CP_2 immobili oggetto di domanda non erano frontistanti ma posti a distanza superiore a 14 m.
Difendeva quindi la legittimità dell'intervento edilizio operato, appellandosi all'art. 90 del Regolamento Edilizio - trasformazione conservativa attraverso demolizione in ambito urbanistico - e alla normativa regionale di cui all'art. 5 della legge 11 agosto 2010 n. 21, che permetteva un aumento di volume i cui limiti erano stati rispettati. Invocava, inoltre, la variante parziale al R.E. approvata con D.D.G. n. 6656/2005, la quale aveva abrogato il divieto di costruzione di balconi previsto dall'art. 128 del R.E.C.; negava la natura di nuova edificazione, sostenendo di aver operato una trasformazione conservativa di un vecchio fabbricato, e di aver rispettato, in conformità alle prescrizioni relative alla zona A del D.M. 1444/1968, le distanze preesistenti. Aggiungeva di aver osservato la normativa vigente in materia di aperture e vedute e, infine, chiedeva il rigetto della richiesta di risarcimento danni.
La causa veniva istruita con consulenza tecnica d'ufficio.
Con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale di Palmi accoglieva parzialmente la domanda, rilevando il mancato rispetto delle distanze legali nel prospetto interno del pag. 3/15 fabbricato di parte convenuta con l'apertura di luci e vedute nuove rispetto al preesistente, e per l'effetto così decideva: a) dispone la chiusura della porta realizzata al pianta terra prima inesistente;
b)ordina la demolizione del balcone posto al primo piano del prospetto interno;
c) ordina la demolizione del portabalcone posto al primo piano del prospetto interno;
d) ordina la demolizione del balcone posto al secondo piano del prospetto interno;
e) ordina la demolizione del portabalcone posto al secondo piano del prospetto interno;
f) ordina la demolizione, con riferimento al sottotetto, di quanto, nel superamento della precedente altezza, in violazione della distanza di legale di m. 5 o del suo arretramento al superiore rispetto di detta distanza.
Rigettava nel resto la domanda e compensava integralmente le spese di lite.
Con atto iscritto a ruolo 14 gennaio 2020 ha proposto appello contro la Parte_1 predetta sentenza chiedendo, previa concessione della sospensione della provvisoria esecutività e/o esecuzione, la sua riforma.
A sostegno ha articolato due motivi di gravame, così rubricati: “Sulla carenza dell'interesse ad agire dell'attore” e “Sul rispetto della normativa sulle distanze del fabbricato . Sulla legittimità dell'intervento edilizio. Sulla violazione dell'art. 9 Pt_1 comma 1 n. 1 D.M. 1444/1968, dell'art. 90 R.E. Palmi, della legge regione CP_3
Calabria n. 21/2010; della legge 98/2013 e degli articoli 905 e 906 c.c. nonché 112
c.p.c..”.
In riforma della sentenza appellata ha domandato il rigetto integrale della domanda attorea, dichiarandola improcedibile/inammissibile per carenza di interesse ovvero illegittima per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. ovvero e comunque, nel merito, integralmente infondata, procedendo a dichiarare nulla o annullare la statuizione ivi contenuta. Infine, proponeva istanza di condanna per lite temeraria ai sensi del comma 3 dell'art 96 c.p.c. da liquidare secondo equità.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 giugno 2020 l'appellato si è costituito in appello, chiedendone l'integrale rigetto e Controparte_1 spiegando appello incidentale, opponendosi pure alla richiesta di sospensione per insussistenza dei motivi.
Col primo motivo dell'appello incidentale ha criticato la sentenza per aver limitato la demolizione al solo piano sopraelevato e non aver disposto l'arretramento dell'intero edificio in tutta la sua lunghezza ed estensione;
col secondo motivo ha contestato il pag. 4/15 rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata in prima sede e. col terzo, ha censurato la compensazione delle spese di giudizio.
Con ordinanza depositata il 23/02/2021 il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 283, comma 1°, c.p.c., ai fini dell'accoglimento dell'istanza e, in assenza di istanze istruttorie, ha rinviato ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con successive note e comparse conclusionali parte appellante ed appellati, hanno insistito nelle proprie eccezioni e richieste.
Con ordinanza depositata il 18/06/2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'interesse ad agire dell'attore.
L'eccezione di carenza d'interesse ad agire sollevata dall'appellante è infondata.
Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., per la tutela giurisdizionale è sufficiente un interesse attuale e concreto alla protezione di un diritto soggettivo, anche meramente conservativo o preventivo. Nel caso di specie, le particelle catastali delle parti (481 e 472) si trovano in rapporto di contiguità, affacciando entrambe sulla medesima corte interna. La potenzialità lesiva delle opere rispetto al diritto di proprietà del vicino è dunque idonea a fondare la legittimazione attiva.
Parimenti infondato risulta, poi, l'ulteriore rilievo dell'appellante, secondo cui la stessa sentenza appellata avrebbe dato prova della carenza ab origine di interesse ad agire rigettando la domanda di risarcimento del danno. Al riguardo, è appena il caso di osservare che una cosa è l'interesse ad agire, come condizione di legittimazione all'azione a tutela del diritto, altra cosa è la prova dell'effettiva spettanza del diritto stesso.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire dell'attore.
§
2. Sulla qualificazione dell'intervento edilizio come nuova costruzione.
L'appellante contesta la qualificazione dell'opera come nuova costruzione, sostenendo trattarsi di demolizione e ricostruzione consentita dalla normativa vigente (Piano Casa
L.R. 21/2010).
pag. 5/15 La questione richiede un corretto inquadramento, con la precisazione che la qualificazione urbanistica dell'opera non incide automaticamente sul regime civilistico delle distanze.
La CTU ha accertato, con rilievi tecnici non contestati, che il nuovo edificio presenta: a) incremento volumetrico da mc 300,96 a mc 375,76 (circa +25%); b) innalzamento della costruzione da due a tre piani fuori terra;
c) modifica della sagoma e dei prospetti;
d) nuove aperture;
e) realizzazione di balconi aggettanti sul prospetto interno.
Si tratta, dunque, di un intervento che, pur formalmente autorizzato come "demolizione e ricostruzione" ai sensi della L.R. Calabria 21/2010, integra, sotto il profilo civilistico, una nuova costruzione.
Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito che la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per struttura, sagoma, volumetria, caratteristiche e utilizzazione rispetto al preesistente, ancorché derivante da demolizione e ricostruzione, costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione (Cass., SS.UU., 22 aprile 2011, n.
21578). Tale orientamento è stato confermato da pronunce successive, che hanno precisato che "ai fini della qualificazione di un intervento edilizio come ristrutturazione o nuova costruzione rileva non già l'entità dell'incremento volumetrico in sé considerato, ma la circostanza che l'edificio risultante dall'intervento costituisca un organismo edilizio nuovo e diverso rispetto a quello preesistente". Tale orientamento, ormai consolidato, è stato confermato anche da pronunce recenti (Cass. civ. Sez. II, 26/06/2025, n.17283, Id.,
09/05/2025, n.12306).
Nella specie, il cumulo delle modifiche apportate (volumetria, altezza, sagoma, aperture, balconi aggettanti) determina la realizzazione di un organismo edilizio nuovo, che non conserva l'identità strutturale e tipologica del preesistente fabbricato demolito.
Pertanto, la qualificazione accolta dal primo giudice è corretta e deve essere confermata.
Va aggiunto che, ai fini civilistici, la regolarità amministrativa del titolo edilizio non preclude il rispetto del regime delle distanze, dovendo ternesi distinto il regime privatistico da quello pubblicistico, in quanto aventi finalità differenti. L'art. 872 c.c. sancisce l'autonomia dei rapporti tra privati rispetto all'assetto pubblicistico.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che, in tema di rapporti di vicinato, l'illiceità di una costruzione realizzata a distanza inferiore a quella prescritta dalle norme regolamentari e la conseguente facoltà del proprietario del fondo confinante di chiedere la riduzione in pristino, secondo la previsione dell'art. 872 c.c., non restano escluse dal fatto pag. 6/15 che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità di licenza o concessione edilizia, ovvero, nelle zone sismiche, di progetto approvato dall'ufficio del genio civile ai sensi dell'art. 25 l. n. 1684 del 1962, poiché tali provvedimenti amministrativi non incidono sui suddetti rapporti, né pregiudicano i diritti soggettivi dei terzi, i quali rimangono tutelabili davanti al giudice ordinario, senza che si renda necessaria da parte di detto giudice una delibazione incidentale della legittimità o meno di quei provvedimenti.
(Cass. civ., sez. II, 05/05/2015, n.8935).
L'autorizzazione amministrativa, dunque, abilita alla costruzione sotto il profilo urbanistico, senza tuttavia pregiudicare eventuali diritti di terzi al rispetto delle distanze legali
§
3. Sulle distanze tra fabbricati.
Chiarita la qualificazione dell'opera ai fini civilistici, occorre verificare se essa rispetti le disposizioni in materia di distanze.
Il Regolamento edilizio del Comune di Palmi (approvato con D.P.G.R. n. 8047/2002) rinvia, per la zona A del centro storico, alla disciplina del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
L'art. 9, comma 1, n. 2, di tale decreto stabilisce che "nuovi edifici ricadenti in altre zone:
è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti".
La consulenza tecnica d'ufficio ha rilevato, con misurazioni strumentali non contestate, che la distanza misurata tra le pareti finestrate dei due edifici è pari a m 14,30, superiore al minimo legale di m 10. Inoltre, la CTU ha precisato che i fabbricati delle parti non si fronteggiano: la distanza è misurata tra punti obliqui e non tra pareti direttamente contrapposte.
In assenza di fronteggiamento diretto, non trova applicazione la disciplina dell'art. 873
c.c. e dell'art. 9 D.M. 1444/1968 sulle distanze tra costruzioni, bensì la normativa sulle distanze dal confine, che sarà esaminata nel prosieguo. Come chiarito dalla Cassazione,
"la normativa sulle distanze tra costruzioni si applica soltanto ove le fabbriche si fronteggino, anche solo in minima parte, rispetto alla linea di confine" (Cass. civ., sez. II,
11 maggio 2016, n. 96499) Nel caso di specie, non solo i fabbricati oggetto di causa non si fronteggiano neppure minima parte, ma risulta del tutto dirimente il fatto che la distanza tra di essi pari a m 14,30 e quindi ampiamente superiore al minimo legale di m
10. pag. 7/15 §
4. Sulla distanza dal confine e applicazione del principio del tempus regit actum.
Risolto il problema della distanza tra i fabbricati, si pone l'ulteriore questione della distanza dal confine, la quale comporta altresì di individuare esattamente la normativa regolamentare applicabile al caso concreto ratione temporis.
La CTU ha accertato che il nuovo edificio della convenuta è posto a m 3,33 dal confine, cui si aggiunge un muro di recinzione di m 0,25, per una distanza complessiva di m 3,58.
La sentenza di primo grado ha ordinato la demolizione o l'arretramento del sottotetto dell'immobile alla distanza di m 5 dal confine, ritenendo che tale prescrizione Pt_1 derivasse dall'applicazione analogica dell'art. 9, comma 1, n. 2 del D.M. n. 1444/1968, il quale, nel sancire una distanza di 10 metri tra pareti finestrate, conterrebbe implicitamente l'obbligo di un distacco di 5 metri dal confine per ciascun edificio.
Tale statuizione non può essere condivisa, essendo priva di fondamento normativo.
In primo luogo, deve rilevarsi che l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 disciplina esclusivamente le distanze tra i fabbricati (e più specificamente tra pareti finestrate), non già le distanze dal confine. Quest'ultima materia è regolata dall'art. 873 c.c., il quale prevede che le costruzioni sui fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non inferiore di tre metri, ma consente ai regolamenti comunali la determinazione di distanze maggiori rispetto a quelle codicistiche.
Al momento del rilascio del permesso di costruire, il Regolamento Edilizio Comunale non prevedeva alcuna distanza minima dal confine per la zona A del centro storico. Né può ritenersi che, in mancanza di espressa previsione, tale distanza possa quantificarsi in
5 metri, deducendola indirettamente dal citato D.M. 1444/1968. Tale lettura, oltre a sostanziarsi in un'interpretazione analogica in malam partem, è inammissibile per ragioni sistematiche, avendo le norme citate una differente ratio e un differente ambito di applicazione e non esistendo alcun automatismo per cui la distanza di 10 metri tra fabbricati implichi necessariamente una distanza di 5 metri dal confine per ciascuno di essi. A conferma di ciò, il sistema della prevenzione, infatti, consente al primo costruttore di edificare sul confine o a distanza inferiore, purché il secondo rispetti poi la distanza complessiva o costruisca in aderenza.
Peraltro, a questa Corte non sfugge che dalla c.t.u. si evince che, dopo il rilascio del titolo abilitativo, sarebbero intervenute successive e non meglio specificate modifiche del
R.E.C. Il nuovo testo, tuttavia, non è stato prodotto in giudizio da alcuno e questa Corte pag. 8/15 non ritiene di doverlo acquisire d'ufficio per le ragioni di seguito spiegate. Infatti, anche a voler ipotizzare, in via meramente eventuale, che il nuovo R.E.C. abbia introdotto una disciplina più restrittiva, la sua applicazione al caso di specie sarebbe preclusa in virtù del principio del tempus regit actum, in forza del quale le norme sopravvenute in materia di distanze non si applicano retroattivamente alle costruzioni già legittimamente assentite.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che le disposizioni in materia edilizia, nell'ipotesi di successione di norme nel tempo, sono di immediata applicazione, essendo i piani regolatori e i regolamenti edilizi comunali diretti alla tutela dell'interesse generale nel campo urbanistico. Tuttavia, lo ius superveniens che contenga prescrizioni più restrittive incontra la limitazione dei diritti quesiti e non trova applicazione con riferimento alle costruzioni che, al momento della sua entrata in vigore, possano considerarsi già sorte o per le quali sia stato legittimamente rilasciato il titolo abilitativo.
Nel caso in cui i regolamenti edilizi introducano norme più restrittive, rimangono dunque salvi i cosiddetti "diritti quesiti", per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi "già sorte” (Cass. civ., Sez. 2 - , Ord. n. 26713 del 24/11/2020, Rv. 659725 - 02), che possono considerarsi tali, in ragione dell'avvenuta realizzazione delle strutture organiche, costituenti punti di riferimento essenziali per la misurazione delle distanze (Cass. civ.,
Sez. 2, Sent. n. 19988 del 17/07/2025, Rv. 676094 - 01).
In senso ancora più restrittivo e garantista rispetto alle sopravvenienze normative, si è anche affermato che, qualora l'esercizio dello "ius aedificandi" abbia già avuto inizio e concreta attuazione alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta, ha rilievo l'epoca dell'inizio dell'opera e, quindi, la disposizione edilizia che stabilisce distanze maggiori, sopraggiunta nel corso della costruzione anteriormente iniziata, è inapplicabile, non potendo avere efficacia retroattiva ed incidere su situazioni pregresse, neppure ove l'esecuzione dei lavori si sia protratta oltre il termine previsto dalla suddetta licenza edilizia. (Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 24206 del 04/10/2018, Rv. 650639 - 01).
Nel caso di specie, a prescindere da ogni questione in merito ad eventuali modifiche del
R.E.C., è dirimente osservare che, quand'anche, dopo il rilascio del titolo abilitativo, fosse intervenuta una disciplina regolamentare più restrittiva, non vi sono elementi utili ad accertare lo stato di avanzamento dell'opera alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. In difetto di elementi probatori sul punto, alla cui carenza il giudice non può supplire d'ufficio, deve presumersi che l'esercizio dello ius aedificandi, pag. 9/15 sia stato legittimamente intrapreso sulla base del titolo abilitativo rilasciato, con conseguente inapplicabilità della normativa sopravvenuta.
Pertanto, l'ordine di demolizione o arretramento del sottotetto per violazione della distanza di 5 metri dal confine, contenuto nella sentenza di primo grado, deve essere revocato, non avendo tale prescrizione base normativa al momento del rilascio del relativo permesso di costruire.
Resta ferma, tuttavia, la valutazione delle opere aggettanti (balconi), che aggravano la situazione di fatto e saranno esaminate nel paragrafo successivo.
§
5. Sui balconi aggettanti e opere sporgenti.
Diversa valutazione merita la questione dei balconi aggettanti sul prospetto interno.
La CTU ha accertato, con rilievi fotografici e planimetrici, che la costruzione presenta due balconi di m 1 ciascuno ai piani primo e secondo, non previsti nel progetto approvato, i quali riducono la distanza dal confine da m 3,58 a m 2,58.
L'art. 130 del Regolamento edilizio di Palmi, vigente ratione temporis, vietava esplicitamente la realizzazione di corpi aggettanti (balconi, pensiline, bow-window) nelle zone A del centro storico, "salvo comprovate esigenze statiche o ornamentali", invero non sussistenti nel caso di specie.
La C.T.U. ha evidenziato che tali opere:
a) non sono rappresentate negli elaborati grafici allegati al permesso di costruire n.
113/2013;
b) sono vietate dall'art. 130 del Regolamento edilizio comunale;
c) riducono la distanza preesistente dal confine;
d) costituiscono nuova costruzione agli effetti delle distanze legali.
Secondo consolidata giurisprudenza, in tema di distanze legali fra edifici, non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati. (Cass. civ., Sez. 2,
Ord. n. 25191 del 17/09/2021, Rv. 662253 - 02).
pag. 10/15 Ne consegue che i balconi costituiscono elementi abusivi sotto il duplice profilo: urbanistico, per violazione dell'art. 130 del Regolamento edilizio;
civilistico, per riduzione delle distanze preesistenti e violazione dei diritti del vicino.
Fermo quanto sopra, la violazione delle distanze tra fabbricati non comporta necessariamente la demolizione totale del manufatto, in quanto il principio di proporzionalità del contenuto del provvedimento di tutela giurisdizionale deve condurre a realizzare integralmente l'interesse sostanziale protetto con il minor sacrificio dell'interesse dell'obbligato: ne consegue che deve essere disposta la condanna all'arretramento invece che alla totale demolizione, quando la prima tuteli integralmente gli interessi protetti dal rispetto delle distanze legali. (Cass. civ., Sez. II,, ord. 21/04/2025,
n. 10395). In applicazione del principio di proporzionalità della tutela in forma specifica, nel caso che occupa, l'ordine di demolizione deve limitarsi ai soli balconi, in quanto eccedenti le precedenti distanze, senza incidere sull'intero corpo di fabbrica. Pertanto,
l'ordine di demolizione dei balconi aggettanti sul prospetto interno, contenuto nella sentenza d primo grado, è legittimo e deve essere confermato.
§
6. Sull'ordine di chiusura della porta al piano terra: extrapetizione.
Il motivo di appello relativo al vizio di extrapetizione in relazione all'ordine di chiusura della porta al piano terra è fondato e merita accoglimento.
L'attore ha trattato la questione delle vedute solo nelle conclusioni di cui al CP_1 punto 1) dell'atto di citazione, chiedendo al giudice di ordinare “la demolizione e/o l'arretramento del fabbricato alla distanza di mt. 5 dal confine con la proprietà dell'attore,
e comunque l'esatto ripristino della situazione antecedente, in punto di distanze dal confine e ripristino della originaria volumetria, con la integrale chiusura delle aperture realizzate ex novo” (pag. 8 atto di citazione).
La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che la disciplina di cui all'art. 873 c.c. regolamenta la distanza tra le costruzioni al fine di evitare la formazione di intercapedini dannose, per cui al proprietario che richieda in giudizio la tutela del suo dominio da abusi del vicino concretanti in violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni non può essere accordata, perché estranea all'oggetto della sua domanda, la tutela di diritti di veduta.
In particolare, la sentenza n. 16808 del 2016 ha precisato che: «La disciplina sulle distanze delle costruzioni dalle vedute, di cui all'art. 907 c.c., ha natura giuridica, pag. 11/15 presupposti di fatto e contenuto precettivo diversi da quella delle distanze tra costruzioni, di cui all'art. 873 c.c., poiché la prima mira a tutelare il proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, mentre la seconda è volta ad evitare la formazione di intercapedini dannose, sicché incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che, a fronte di una domanda che denuncia la violazione delle distanze tra le costruzioni, condanni il convenuto per la violazione dell'art. 873 c.c.». Ne consegue che, al proprietario che richieda in giudizio la tutela del suo dominio da abusi del vicino concretantisi in violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni, non può essere accordata, perché estranea all'oggetto della sua domanda, riguardante il mancato rispetto della distanza tra costruzioni, la tutela di diritti di veduta.
Nel caso di specie la questione dei balconi è rilevante rispetto alle distanze in quanto rappresentano una novità rispetto al prospetto preesistente sulla parte interna, andando ad incidere direttamente sulla riduzione delle distanze – come già osservato nei motivi precedenti - per cui la disposizione della demolizione degli stessi rientra nell'oggetto della domanda;
lo stesso, tuttavia, non si può affermare per l'ordine di chiusura della porta realizzata al piano terra “prima inesistente”.
Alla luce dei richiamati principi di diritto, non avendo l'attore lamentato la violazione delle distanze legali dalle vedute, la sentenza impugnata, laddove ha confermato l'accoglimento della domanda attorea in relazione alla veduta esercitata dall'attrice dalla porta al primo piano dell'edificio, risulta viziata da extrapetizione.
L'ordine sub a) della sentenza impugnata deve pertanto essere revocato per violazione dell'art. 112 c.p.c.
§
8. Sull'appello incidentale.
8.1. Col primo motivo dell'appello incidentale ha impugnato la sentenza di CP_1 primo grado per aver limitato la demolizione e/o arretramento del fabbricato al Pt_1 solo piano sopraelevato e non all'intero edificio in tutta la sua lunghezza ed estensione.
Secondo l'appellante incidentale, una volta qualificata l'opera come nuova costruzione, essa avrebbe dovuto rispettare nella sua interezza le distanze legali imposte dall'art. 9 del
D.M. n. 1444/1968, quindi anche con riferimento al confine, non potendosi effettuare valutazioni parcellizzate riguardanti singole porzioni del fabbricato. Di conseguenza si sarebbe dovuta ordinare la demolizione o l'arretramento nei limiti di legge dell'intero edificio. pag. 12/15 La doglianza va esaminata alla luce della normativa e dei principi già esaminati con riferimento ai motivi dell'appello principale e qui integralmente richiamati. Come si è già detto, l'immobile non viola la normativa in materia di distanze, neppure con Pt_1 riferimento al sottotetto, di più recente realizzazione, non essendo applicabile, ratione temproris, la normativa più sfavorevole sopravvenuta.
Peraltro, la censura dell'appellante incidentale, volta ad ottenere l'arretramento dell'intero fabbricato, sarebbe stata comunque infondata posto che «ove sia realizzata una costruzione in violazione delle distanze o dei confini, la riconosciuta illegittimità non comporta necessariamente la demolizione integrale ma unicamente la riduzione entro i limiti di legge delle sole parti che superano tali limiti (Cass. 28.11.2018 n. 30761), essendo la tutela del vicino limitata a quanto fatto in più». (Cass. civ., sez. II,
n.12320/19).
§
8.2. Col secondo motivo, l'appellante incidentale ha insistito per il riconoscimento del danno da violazione delle distanze legali. Anche tale motivo è infondato e deve essere respinto.
Secondo un primo orientamento, la violazione delle norme codicistiche sulle distanze legali (ovvero delle norme locali richiamate dal codice), mentre legittima sempre la condanna alla riduzione in pristino, non costituisce di per sé fonte di danno risarcibile, essendo al riguardo necessario che chi agisca per la sua liquidazione deduca e dimostri l'esistenza e la misura del pregiudizio effettivamente realizzatosi.
(Cass. civ., Sez. 2, Sent. n. 20608 del 24/09/2009, Rv. 610079 - 01).
Secondo altro orientamento, che pare essersi affermato nella giurisprudenza più recente, la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno 'in re ipsa', con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale al diritto di proprietà , dovendosi di norma presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso. (Cass. civ., Sez. II, Sent. 27/02/2023, n. 5864)
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare un effettivo danno economico o funzionale derivante dalle opere contestate. La consulenza tecnica d'ufficio non ha riscontrato pregiudizi alla salubrità, all'aerazione o pag. 13/15 all'illuminazione dell'immobile di proprietà dell'attore. Non risultano elementi da cui desumere l'eventuale deprezzamento commerciale dell'immobile, né un concreto peggioramento delle condizioni di godimento del bene. Né può essere utilizzata la consulenza di parte tardivamente prodotta in appello.
Orbene, nel caso che occupa, le violazioni accertate da parte della si CP_4 sostanziano nella realizzazione di due balconi aggettanti su uno spazio aperto esterno compreso nella proprietà e sul quale, peraltro, lo stesso immobile fruiva Pt_1 Pt_1 già di aperture. Inoltre – come si evince chiaramente dalla rappresentazione grafica contenuta nella c.t.u. - gli immobili dele parti in causa non si fronteggiano e, considerata la specifica conformazione dei luoghi e collocazione degli immobili per cui è causa, non appare seriamente sostenibile che la realizzazione dei due balconi di cui trattasi abbia potuto recare alcun apprezzabile pregiudizio ai diritti dominicali di controparte.
§
8.3. Col terzo motivo, l'appellante incidentale ha censurato anche le statuizioni di primo grado sulla compensazione delle spese di lite. Anche questo motivo è infondato e deve essere respinto, apparendo, invece, la decisione corretta, anche per i motivi che saranno di seguito ulteriormente esplicitati con riferimento alla regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§
9. Sulla domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Parimenti infondata è la richiesta di condanna per lite temeraria proposta dall'appellante principale . L'art. 96, comma 3, c.p.c. consente al giudice di condannare Parte_1 al risarcimento dei danni la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La controversia ha riguardato questioni di fatto e di diritto di oggettiva complessità, concernenti: la qualificazione giuridica dell'intervento edilizio;
l'applicabilità ratione temporis di norme regolamentari sopravvenute;
l'interpretazione di normative tecniche in materia di distanze;
la verifica di conformità di opere edilizie a progetti assentiti.
§
10. Sulle spese di lite.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato da reciproca parziale soccombenza, nonché della particolare complessità delle questioni trattate, appare equo disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio. pag. 14/15 L'integrale rigetto dell'appello incidentale impone altresì di dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché il medesimo appellante incidentale, , versi un ulteriore importo Controparte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Palmi n. 1094/2019, pubblicata il 4 dicembre 2019, nonché sull'appello incidentale proposto da – accogliendo Controparte_1 parzialmente l'appello principale e rigettando integralmente l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado - così provvede:
1) revoca l'ordine di chiusura della porta al piano terra disposto al punto 1) sub a) dalla sentenza di primo grado;
2) revoca l'ordine di demolizione o arretramento del sottotetto disposto al punto 1) sub f) dalla sentenza di primo grado;
3) rigetta nel resto l'appello principale;
4) rigetta integralmente l'appello incidentale;
5) rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. proposta da;
Parte_1
6) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si attesta la ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante incidentale, , versi un Controparte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di consiglio del 11 novembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
ND LI IN AP
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