Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00622/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2025, proposto da
Cooperativa Sociale S. AR IT Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Aiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Floridia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Giuffrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. 18574/2024 del 27.06.2024 a firma congiunta dell’Assessore alle Politiche sociali e del Responsabile dei Servizi sociali del Comune di Floridia (SR), notificata a mezzo pec in pari data, con cui l’Ente ha opposto il diniego alla richiesta, inoltrata dalla Cooperativa ricorrente, per la stipula di una convenzione per l’esercizio di n. 2 strutture di accoglienza di secondo livello per “Minori Stranieri Non Accompagnati”;
- di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Floridia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La cooperativa sociale “S. AR IT Onlus” è titolare di due strutture di accoglienza site in territorio del Comune di Floridia (SR), in via Giuliano 48, piani I e II, già attive negli anni per la gestione di attività di carattere assistenziale.
La cooperativa ha inoltrato, in data 26.10.2023, al Dipartimento Famiglia e Politiche sociali dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana due istanze finalizzate alla propria iscrizione all’Albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione “Minori” di età 14/18 anni, di genere maschile e per la tipologia “Struttura di Accoglienza di Secondo Livello dei Minori Stranieri Non Accompagnati”, per attività da esercitarsi all’interno di entrambi i suindicati immobili.
A seguito della relativa istruttoria, la cooperativa è stata autorizzata all’espletamento dell’attività di cui alle suindicate istanze giusta D.D.G. n. 324 del 21.02.2024 e D.D.G. n. 333 del 22.02.2024 ed è stata iscritta all’Albo regionale di cui alla L.R. 22/1986.
La cooperativa ha quindi richiesto al Comune di Floridia la stipula della convenzione necessaria per l’esercizio di n. 2 strutture di accoglienza di secondo livello per “Minori Stranieri Non Accompagnati” all’interno del territorio comunale, a cui ha fatto seguito l’adozione della nota prot. 18574/2024 del 27.06.2024, a firma congiunta dell’Assessore alle Politiche sociali e del Responsabile dei Servizi sociali, notificata a mezzo pec in pari data, con cui l’Ente ha opposto il suo diniego ritenendo che, “... valutata la situazione sociale del paese, caratterizzata da devianza minorile, evasione scolastica, uso e traffico di sostanze stupefacenti ...”, non fosse opportuno, in tale momento, procedere alla stipula di tale convenzione.
La cooperativa ha conseguentemente richiesto, senza successo, la revoca di tale nota di diniego, evidenziando anche il contrasto con il parere positivo già espresso dall’Ente in data 8.02.2024 nel suddetto procedimento regionale.
2. Con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana notificato in data 25.10.2025 e depositato in pari data la cooperativa sociale “S. AR IT Onlus” ha impugnato, chiedendone l’annullamento: 1) la predetta nota prot. 18574/2024 del 27.06.2024 a firma congiunta dell’Assessore alle Politiche Sociali e del Responsabile dei Servizi Sociali, notificata a mezzo pec in pari data, con cui l’Ente ha opposto il suo diniego alla richiesta, inoltrata dalla Cooperativa ricorrente, per la stipula di convenzione per l’esercizio di n. 2 strutture di accoglienza di secondo livello per “Minori Stranieri Non Accompagnati”; 2) tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione art. 13 L.R. 7/2019 ; 2) Violazione art. 3 L.R. 7/2019; eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria ; 3) Violazione art. 1 L.R. 22/1986; eccesso di potere per mancata corrispondenza all’interesse pubblico; violazione art. 2, 3 e 38 Costituzione; violazione e/o omessa applicazione dell’art. 1 L. 328/2000 e del D.P.R.S. 600/2014 e s.m.i. ; 4) Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta .
2.1. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con conseguente compromissione delle proprie garanzie di partecipazione procedimentale.
2.2. Con la seconda doglianza la parte deduce il difetto di motivazione dell’atto che si avversa, atteso che le ragioni addotte a sostegno del diniego integrerebbero mere valutazioni di opportunità, evidenziando, altresì, che lo stesso si ponga in contrasto con le autorizzazioni concesse alla stessa cooperativa per l’espletamento dei servizi assistenziali di cui alla L.R. 22/1986, oltreché dalla Legge-quadro nazionale 328/2000.
È inoltre lamentato il difetto di istruttoria, rilevandosi che dal provvedimento non emerga sulla base di quale analisi il Comune abbia negato la stipula della convenzione.
2.3. Con la terza censura viene dedotta la violazione dell’art. 1 della L.R. 22/1986 e dell’art. 1 della L. 328/2000, lamentandosi che il provvedimento gravato concretizzi una discriminazione nei confronti di soggetti aventi diritto alla tutela e all’integrazione nel territorio, espressa sulla scorta di valutazioni personali e opinabili nell’ottica di un presunto interesse generale.
2.4. Con il quarto e ultimo motivo di ricorso viene evidenziata la contraddittorietà tra l’atto impugnato e il parere positivo reso dal Comune in data 8.02.2024 nel contesto del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione della Regione Siciliana allo svolgimento dell’attività assistenziale richiesta dalla medesima ricorrente.
3. Con atto di opposizione notificato a mezzo pec in data 20.12.2024 il Comune di Floridia, Amministrazione resistente, ha chiesto, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, che il ricorso fosse trasposto e deciso in sede giurisdizionale.
4. La cooperativa sociale “S. AR IT Onlus” ha quindi trasposto il ricorso innanzi a questo Tribunale amministrativo regionale mediante il relativo deposito in data 11.02.2025, richiamando e riproponendo le censure sopra esposte e dandone avviso mediante notifica al Comune di Floridia il 12.02.2025.
5. Con memoria di costituzione del 23.04.2025 il Comune di Floridia ha replicato alle doglianze sollevate dalla parte ricorrente, rilevando, in particolare, che: 1) il contenuto del provvedimento finale adottato dall’Amministrazione non sarebbe stato diverso laddove l’Amministrazione avesse consentito al privato l’esercizio delle facoltà partecipative; 2) la nota impugnata indicherebbe con chiarezza le ragioni sottese alla determinazione assunta dall’Ente, il quale non avrebbe alcun obbligo normativo di procedere alla stipula della convenzione richiesta; 3) non vi sarebbe alcuna violazione della normativa nazionale e regionale di riferimento; 4) non sussisterebbe alcuna contraddittorietà rispetto al parere positivo reso dal Comune nel contesto del procedimento di autorizzazione regionale, il quale avrebbe ad oggetto i soli requisiti strutturali che devono possedere gli immobili che si vogliono destinare all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
6. Con memoria del 26.01.2026 il Comune resistente ha articolato ulteriormente le proprie controdeduzioni.
7. Con memoria parimenti versata in atti il 26.01.2026 la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso.
8. Con memoria di replica del 4.02.2026 il Comune resistente ha replicato ulteriormente alle censure di controparte.
9. All’udienza pubblica del 25.02.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
10. Il ricorso è da ritenersi fondato alla luce dell’assorbente fondatezza del primo motivo di ricorso.
10.1. L’art. 20 della L.R. n. 22/1986 stabilisce che “ I comuni singoli od associati, per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, possono stipulare convenzioni con enti iscritti nell'albo regionale previsto dall'art. 26 ”.
La stipula di convenzioni con enti iscritti nell’albo regionale previsto dall’art. 26 della stessa L.R. n. 22/1986, tra cui rientra anche la cooperativa ricorrente, costituisce, quindi, espressione di un’attività tipicamente discrezionale dei Comuni, dovendosi escludere – alla luce dell’inequivocabile dato letterale della norma – che sussista un “obbligo” di stipulare una convenzione in capo ad essi (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 12 aprile 2021, n. 1176).
Assodato che si tratti, pertanto, di attività non vincolata, il procedimento avviato dall’istanza presentata dalla cooperativa ricorrente deve sottostare a quanto previsto dall’10- bis della L. 241/1990 e, nella Regione Siciliana, dall’art. 13 della L.R. 7/2019, il quale stabilisce, al comma 1, che “ Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti ”.
La mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della predetta istanza da parte del Comune di Floridia, conseguentemente, ha determinato la violazione della garanzia di partecipazione procedimentale posta dalla predetta norma regionale in capo alla parte ricorrente, privata della facoltà di interloquire con l’Amministrazione procedente e di apportare – nella sedes procedimentale ad essa deputata – eventuali elementi fattuali o giuridici utili ai fini della decisione finale da assumersi a valle della procedura.
Deve rammentarsi, peraltro, che a seguito della modifica della seconda parte dell'art. 21- octies della L. 241/1990, intervenuta con l'art. 12, comma 1, lett. i), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, con l'aggiunta della previsione per cui " La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis ", l’omissione del preavviso di rigetto non risulta più superabile, in linea generale, a fronte di un provvedimento discrezionale invocando la “sanatoria processuale” della seconda parte del secondo comma dell'art. 21- octies , con la conseguenza che per i provvedimenti discrezionali, come quello oggetto del presente giudizio, l'inosservanza delle garanzie partecipative prescritte dall'art. 10- bis (e dell’art. 13 della L.R. 7/2019) assume sempre una portata rilevante.
Vertendosi nell’ambito di un’attività discrezionale, è parimenti da escludersi l’operatività del primo periodo della medesima disposizione, il quale, stabilendo che “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”, concerne i soli atti aventi “natura vincolata”.
Nel caso di specie la “natura non vincolata” dell’atto impugnato, la quale emerge, ad avviso del Collegio, oltre che dal dato normativo, dal tenore della motivazione posta a suo fondamento – ove si legge che la mancata stipula della convenzione venga ritenga “ opportuna ” in quanto è stata “... valutata la situazione sociale del paese, caratterizzata da devianza minorile, evasione scolastica, uso e traffico di sostanze stupefacenti ...” – non viene superata dalle difese in giudizio esposte dall’Amministrazione resistente, la quale si limita a rilevare che “ il contenuto del provvedimento finale adottato dall’Amministrazione non sarebbe stato diverso laddove l’Amministrazione avesse consentito al privato l’esercizio delle facoltà partecipative ”, senza tuttavia indicare su quali basi giuridiche-fattuali la propria valutazione risultasse, se del caso, “vincolata”, tenuto conto, piuttosto, che le ragioni indicate nell’atto impugnato risultino essere incentrate, al contrario, su valutazioni di mera opportunità.
Non sussistono, conseguentemente, i presupposti per sterilizzare, in applicazione della disciplina normativa sui vizi non invalidanti approntata dalla L. n. 241/1990, la censura procedimentale ora in esame.
11. L’accoglimento di tale doglianza, attenendo alla violazione di una norma procedimentale da cui discende la regressione del procedimento e la rimessione in termini dell’istante al fine di presentare le proprie osservazioni successive al preavviso di rigetto, determina l’assorbimento delle altre censure – peraltro proposte dalla parte ricorrente in via subordinata – per evidenti e ineludibili ragioni di ordine logico-pregiudiziale, in quanto attinenti al contenuto del provvedimento finale qui censurato che, alla luce di quanto sopra, deve essere annullato e dovrà essere riadottato al termine del procedimento.
12. Il ricorso, in conclusione, per quanto esposto e considerato ed esposto deve essere accolto, attesa l’assorbente fondatezza del primo motivo di gravame, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
13. In base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., il Collegio ritiene che le peculiarità del giudizio e del suo esito giustifichino, eccezionalmente, l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU EN, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
RA IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA IC | AU EN |
IL SEGRETARIO