TAR Catania, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 622
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10-bis L. 241/1990 e art. 13 L.R. 7/2019)

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo, accertando la mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Ha sottolineato che, per provvedimenti discrezionali come questo, l'omissione del preavviso di rigetto assume sempre una portata rilevante e non è superabile invocando la sanatoria processuale.

  • Altro
    Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria

    Questo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso relativo alla violazione procedimentale.

  • Altro
    Violazione della normativa di riferimento e mancata corrispondenza all'interesse pubblico

    Questo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso relativo alla violazione procedimentale.

  • Altro
    Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta

    Questo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso relativo alla violazione procedimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 622
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 622
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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