Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 6073/2018.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 6073/2018 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9425/2018, pubblicata in data
31.10.2018 in persona del Parte_1
Curatore e Legale rappresentante p.t. dott. rappresentato e difeso Parte_2
dall'Avv. Bruno Cantone (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli, Centro Direzionale Is.
E4 Palazzo Fadim
APPELLANTE
NONCHE' rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Aldo Corvino (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._2
lo studio di quest'ultimo sito in Napoli (NA), Via Roberto Bracco n. 45
APPELLATA
pagina 1 di 10
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il con atto di citazione notificato Parte_1
in data 19.05.2014, conveniva in giudizio la , al Controparte_2
fine di ottenere la «restituzione» delle somme a suo dire illegittimamente percepite dalla detta banca a vario titolo (interessi ultra legali non pattuiti per iscritto e trimestralmente capitalizzati;
commissioni di massimo scoperto e altri oneri non specificamente convenuti) in relazione al conto corrente n. 22320 intrattenuto dalla società in bonis con la convenuta. Il Fallimento istante deduceva a CP_1
fondamento della domanda che tra le parti non erano mai stato concluso valido contratto di apertura di credito, tant'è che essa ha chiesto di accertare l'illegittima applicazione di interessi ultra legali, dell'anatocismo, la capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissioni di massimo scoperto non pattuiti.
Chiedeva, quindi, così provvedere: “1) Accertare e dichiarare l'invalidità dei contratti di apertura di credito e/o di finanziamento e di conto corrente indicati in atto, nella parte in cui sono stati applicati interessi ultralegali;
2)accertare e dichiarare nulle e non dovute tutte le somme addebitate alla Parte_1
e percepite dalla convenuta in virtù della capitalizzazione
[...] CP_1
trimestrale degli interessi;
3) accertare e dichiarare nulle e non dovute tutte le somme addebitate alla e percepite dalla Parte_1 CP_1
convenuta a titoli di commissioni per massimo scoperto, spese, rimborsi, competenze. 4) Per l'effetto, per i motivi esposti in atti, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
alla restituzione e/o pagamento in favore del Parte_1
delle somme indebitamente addebitate e riscosse per le causali
[...]
sopra indicate, oltre interessi legali e rivalutazione così come saranno accertate in
pagina 2 di 10 corso di causa per i motivi esposti a decorrere dalla data del 1.1.1994 e fino alla chiusura del rapporto O, in via denegata, a decorrere dalla data del 1.1.2000 e fino alla chiusura del rapporto. 5) In via subordinata, nel caso in cui il credito risultante a seguito di CTU sia inferiore a quello stabilito dal perito nominato nel giudizio di opposizione allo stato passivo, condannare la Controparte_2
al risarcimento dei danni provocati con il suo comportamento, come
[...]
meglio descritto in atti, nella misura risultante dalla perizia tecnica del dott.
e quindi pari ad eure 131.558,43 o in quella somma maggiore o Persona_1
minore che sarà aecertata in corso di causa anche secondo equità ai sensi dell'art.
1226 Cod. Civ.. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si costituiva la convenuta, la quale, nell'opporsi alle avverse pretese, chiedeva il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n 9425/2018, pubblicata in data 31.10.2018, così provvedeva: “Rigetta la domanda;
Condanna l'attore al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.530,00 (di cui
€ 2.500,00 per compensi ed € 30,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA”;
Il con atto di citazione notificato Parte_1
il 06.11.2018 proponeva appello avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di tre motivi di gravame. Chiedeva, in particolare, all'adita
Corte così provvedere: “1) Accertare e dichiarare l'invalidità dei contratti di apertura di credito e/o di finanziamento e di conto corrente indicati in atto, nella parte in cui sono stati applicati interessi ultralegali;
2) accertare e dichiarare nulle e non dovute tutte le somme addebitate alla Parte_1
e percepite dalla convenuta in virtù della capitalizzazione trimestrale
[...] CP_1
degli interessi;
3) accertare e dichiarare nulle e non dovute tutte le somme addebitate alla e percepite dalla Parte_1 CP_1
pagina 3 di 10 convenuta a titoli di commissioni per massimo scoperto, spese, rimborsi, competenze. 4) Per l'effetto, per i motivi esposti in atti, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
alla restituzione e/o pagamento in favore del Parte_1
delle somme indebitamente addebitate e riscosse per le causali
[...]
sopra indicate, oltre interessi legali e rivalutazione così come saranno accertate in corso di causa per i motivi esposti a decorrere dalla data del 1.1.1994 e fino alla chiusura del rapporto o, in via denegata, a decorrere dalla data del 1.1.2000 e fino alla chiusura del rapporto, pari ad euro 130.934,88 o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c... 5)n In via subordinata, nel caso in cui il credito risultante
a seguito di CTU sia inferiore a quello stabilito dal perito nominato nel giudizio di opposizione allo stato passivo, condannare la Controparte_2
al risarcimento dei danni provocati con il suo comportamento, come meglio descritto in atti, nella misura risultante dalla perizia tecnica del dott.
e quindi pari ad euro 130.934,88 o in quella somma maggiore o Persona_1
minore che sarà accertata in corso di causa anche secondo equità ai sensi dell'art.
1226 c.c.. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata, la quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, eccepiva l'inammissibilità dell'appello chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze.
La Corte, all'udienza del 20.02.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1,
c.p.c., di giorni 30 + 20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 4 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Ancora in via preliminare, rileva la Corte che la semplice lettura dell'atto di citazione smentisce in maniera chiara ed evidente quanto sostenuto dal convenuto, risultando immediatamente individuabile sia la parte appellante che l'ufficio pagina 5 di 10 competente, elementi necessari secondo il combinato disposto degli artt. 163 e 164
c.p.c.
L'art. 164 c.p.c. disciplina, infatti, le ipotesi tassative di nullità dell'atto di citazione e, precisamente, con il primo comma, dispone che la citazione è altresì nulla “se è omesso o risulta assolutamente incerto uno dei requisiti previsti dai nn.
1) e 2) dell'art. 163 del c.p.c.,” relativi alla individuazione del Giudice competente ed alle indicazioni degli elementi identificativi delle parti. Analizzando l'atto introduttivo del presente giudizio, emerge chiaramente che gli errori contenuti nel presente atto costituiscono meri refusi inidonei a determinare la nullità dell'atto ex art 164 cpc, posto che le parti e l'ufficio competente risultano facilmente individuabili. A ciò si aggiunga poi che l'odierna appellata si è regolarmente costituita in giudizio sanando, dunque, ex tunc qualsiasi eventuale vizio della citazione stessa. Ed invero, come chiarito a più riprese dalla Corte di legittimità
“lo scopo della notificazione degli atti di vocatio in ius è attuare il principio del contraddittorio, tale finalità può dirsi raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, comportamento che sana con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa” (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 3240/18). Sempre in via preliminare, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la
Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è
pagina 6 di 10 configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del
15/04/2019).
Venendo al merito, rileva la Corte che il Parte_1
ha censurato la pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità sulla base
[...]
di tre motivi di appello: a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., art.
119 T.U.B., art. 210 c.p.c.; b) Errata valutazione di documenti depositati in giudizio – violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c.; c)
Omessa valutazione del merito del giudizio.
L'appello è infondato.
Preliminarmente rileva la Corte che il correntista che agisce per la ripetizione di somme versate in forza di clausole di cui assume la nullità è gravato dall'onere di fornire la prova degli avvenuti pagamenti nonché della mancanza di una valida causa giustificativa degli stessi. L'appellante avrebbe dovuto, pertanto, produrre in giudizio sia il contratto contenente le clausole contestate che gli estratti conto relativi all'andamento del rapporto bancario. Nel caso in esame, invece, il non ha prodotto il contratto di conto corrente di cui assume la nullità ed Parte_1
ha omesso di allegare l'intera e completa sequenza degli estratti conto relativi all'andamento del rapporto al fine di pervenire ad una attendibile ricostruzione contabile dello stesso. D'altra parte, poi, il non ha mai dato prova di Parte_1
aver ritualmente fatto specifica richiesta degli estratti conto integrali relativi al suddetto rapporto alla banca convenuta, ed ha tentato di supplire a tale mancanza mediante il ricorso all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., laddove quest'ultimo, per principio consolidato in giurisprudenza, è ammissibile solo nel caso in cui abbia ad oggetto l'acquisizione di documenti che la parte richiedente sia impossibilitata a produrre, trovandosi gli stessi nell'esclusivo possesso della controparte o di un terzo. La parte appellante in ossequio a quanto prescritto dall'art. 119 TU.B., invece, ben avrebbe dovuto premunirsi ante causam dei documenti che le occorrevano a sostegno della sua domanda. La Suprema Corte,
pagina 7 di 10 sul punto, insegna che: "Nell'ambito dell'azione di accertamento negativo del credito, l'attore deve fornire necessariamente prova della fondatezza della propria domanda, mediante l'allegazione dell'estratto conto zero, tanto più considerando che tale documentazione era stata necessariamente inviata, ex lege, ai correntisti, che ne avevano o ne avevano avuto la disponibilità e che erano altresì gravati dall'onere di conservazione. Sotto il profilo della possibilità di produrre il documento può legittimamente ipotizzarsi una posizione paritaria tra correntisti ed istituto di credito" (Cass. civ., sez. I, n. 9201 del 07/05/2015).
Nel caso di specie l'appellante non ha depositato (neppure in questo grado di giudizio) le schede di conto integrali, ma ha tentato di rimediare a tale carenza mediante il deposito di una relazione peritale espletata nell'ambito di un diverso giudizio svoltosi tra le medesime parti (giudizio di opposizione proposto dall'attuale appellata in seguito al rigetto dell'istanza di ammissione al passivo, conclusosi con sentenza n. 7743/09 del 18.06.2009 del Tribunale di Napoli) e chiedendo che il Tribunale ne tenesse conto ai fini decisori.
Premesso ciò, e venendo al secondo motivo di appello, il appellante Parte_1
rappresenta che il deposito della perizia eseguita nel diverso giudizio varrebbe a provare il credito dalla stessa ritenuto sussistente. Questa Corte ritiene che, pur volendo riconoscere alla relazione peritale elaborata dal dott. Persona_1
(prodotta dall'appellante) efficacia probatoria, la stessa risulta inidonea ai fini probatori de quo. Tanto è a dirsi in considerazione del fatto che il suddetto consulente elaborava la perizia in assenza della documentazione di cui sopra si è detto, ed in particolare in mancanza del contratto di conto corrente che non veniva mai prodotto dalla nel giudizio di opposizione nell'ambito del quale CP_1
l'accertamento peritale è stato espletato. D'altra parte, poi, l'elaborato del consulente presenta un errore nel ricalcolo dell'andamento del rapporto intercorrente tra le parti, laddove come chiarito dalla Suprema Corte, nei casi in cui sia la ad agire in giudizio, la stessa deve produrre tutti gli estratti conto sin CP_1
pagina 8 di 10 dall'apertura del rapporto e, in mancanza, si deve partire dal saldo zero. Sul punto, infatti, “Il rapporto di dare-avere tra le parti va, dunque, ricostruito in base agli estratti conto prodotti in giudizio, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto” (vedi Cass. n. 11543/2019, n. 23852/2020, n.
19564/2021, Corte di Appello Bari n. 343/2021). Invero il CTU, nell'elaborazione sopra richiamata, erroneamente rideterminava il saldo del rapporto di conto corrente, con applicazione degli interessi al tasso legale sostitutivo ex art. 117
TUB, con espunzione delle commissioni di massimo scoperto, con esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e delle spese non pattuite partendo da un saldo passivo di - € 471.553,36 (cfr.: pag. 19 della relazione peritale a firma del dott. . L'elaborato peritale, poi, non risulta Persona_1
esaustivo, sia per l'insufficienza degli accertamenti eseguiti, che per l'assenza di ogni valutazione circa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in primo CP_1
grado e dalla stessa reiterata in grado di appello. Infine, rileva la Corte che la nomina di un nuovo consulente, richiesto nuovamente dal nel giudizio Parte_1
di appello, sarebbe, come giustamente rilevato dal giudice di prime cure, meramente esplorativa in mancanza della documentazione contabile di cui si è già detto sopra.
L'ultimo motivo di gravame, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi assorbito.
L'appello va quindi rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio.
pagina 9 di 10 A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal contro Parte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. Tribunale di Napoli n. 9425/2018 del
[...]
Tribunale di Napoli pubblicata in data 31.10.2018, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna il al pagamento in Parte_1
favore di delle spese del presente grado di Controparte_2
giudizio che liquida in € 150,00 per spese ed € 8.991,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante Parte_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...]
quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 10 di 10