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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 336/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1179/2024 depositato il 30/03/2024
proposto da
Società_1 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - TT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 292 2023 00141018 08 000 IRAP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 1 S.R.L. ha impugnato la cartella di pagamento n. 292 2023 00141018 08 000 per IRAP, sanzioni ed interessi anno 2020 notificata a mezzo PEC il 05.02.2024 emessa dall'Agenzia delle entrate riscossione sulla base dell'art.36 bis d.p.r.n.602/1973. Ha dedotto l'illegittimità della stessa tenuto conto della dimostrata inoperatività della società, conclamata dalla mancata realizzazione dell'attività industriale programmata risultante dalle fotografie riprodotte in ricorso, in ogni caso insistendo per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio.
L'Agenzia delle entrate di Agrigento, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che il contegno della società non deponeva per l'esistenza delel condizioni giustificative della non redditività della stessa.
La causa, depositata memoria dalla ricorrente, è stata posta in decisione all'udienza del 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che l'articolo 30, comma 4-bis, legge n. 724/1994, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che “in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37 - bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973”.
Va aggiunto che non osta all'esame della censura proposta dalla ricorrente il mancato espletamento dell'interpello disapplicativo, ai sensi della costante giurisprudenza di legittimità-(cfr. Cass., ord., 24 febbraio 2021, n. 4946; Cass., ord., 28 maggio 2020, n. 10158)» (Cass. n. 28251/2021; nello stesso senso Cass. n. 5953/2021).
Cass.n.26115/2025 ha chiarito che “l'esistenza di oggettive situazioni concretanti l'elemento giustificativo della non idonea redditualità dell'impresa devono consistere in scelte indipendenti dalla volontà dell'imprenditore e, nel caso di specie, i beni immobili erano stati acquistati dalla società non per godimento dei soci ma per realizzare due strutture socio-assistenziali in due diversi comuni e che il progetto era naufragato perché richiedente uno sforzo economico molto gravoso tale da non garantire un adeguato livello economico”. Gli stessi giudici concludono affermando che “la prova contraria, da parte del contribuente, deve risolversi nell'offerta di elementi di fatto consistenti in situazioni oggettive indipendenti dalla volontà del contribuente, che rendano impossibile conseguire il reddito presunto avuto riguardo alle effettive condizioni del mercato”.
Orbene, nel caso di specie, la società ricorrente non ha in alcun modo offerto elementi di fatto idonei a supportare l'esistenza di circostanza idonee a giustificare il carattere non operativo della società per volontà indipendente dalla stessa. Non lo sono le fotografie che riproducono uno scheletro di magazzino non ultimato né la perizia prodotta a sostegno della censura, anch'essa unicamente descrittiva della condizione del manufatto senza alcun riferimento alle ragioni che avrebbero ingiustamente impedito la realizzazione dello stesso
La richiesta di c.t.u. si risolve, in atto, in un mero tentativo esplorativo teso ad individuare elementi di conferma a quanto postulato dalla ricorrente ma in assenza di circostanze fattuali idonee a dimostrare l'impossibilità di produrre il reddito presunto da parte della società.
La circostanza, esposta in ricorso, secondo la quale la mancata ultimazione del manufatto dipenderebbe dalla circostanza che l'amministrazione regionale “non ha esitato l'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003” è rimasta mera allegazione non supportata da elementi idonei a dimostrare che l'assenza di autorizzazione fosse dipesa da un comportamento dell'amministrazione indipendente dalla propria volontà ovvero collegato alla mancata ricorrenza delle condizioni necessaria al rilascio.
Ed è appena il caso di evidenziare che lo stesso contegno mantenuto dalla ricorrente, correlato alla produzione di una dichiarazione integrativa solo all'esito della contestazione del mancato pagamento dell'IRAP calcolata sul reddito dalla stessa precedentemente indicato depone per l'assenza di un quadro fattuale idoneo a giustificare non solo la prova dell'inoperatività correlata a fatti non dipendenti dall'impresa, ma nemmeno la possibilità di demandare ad un consulente tecnico d'ufficio l'esame di elementi di prova insussistenti che era onere della ricorrente offrire all'esame della Corte.
Va aggiunto che le fotografie riprodotte nel ricorso introduttivo attestano l'esistenza di uno scheletro di edifico in costruzione senza nulla attestare in ordine alle ragioni che hanno determinato la situazione riprodotta né, tanto meno, la consistenza patrimoniale della società.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Agenzia delle entrate di Agrigento in euro 600,00 per compensi. Il Presidente rel. Roberto Giovanni
Conti
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1179/2024 depositato il 30/03/2024
proposto da
Società_1 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - TT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 292 2023 00141018 08 000 IRAP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 1 S.R.L. ha impugnato la cartella di pagamento n. 292 2023 00141018 08 000 per IRAP, sanzioni ed interessi anno 2020 notificata a mezzo PEC il 05.02.2024 emessa dall'Agenzia delle entrate riscossione sulla base dell'art.36 bis d.p.r.n.602/1973. Ha dedotto l'illegittimità della stessa tenuto conto della dimostrata inoperatività della società, conclamata dalla mancata realizzazione dell'attività industriale programmata risultante dalle fotografie riprodotte in ricorso, in ogni caso insistendo per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio.
L'Agenzia delle entrate di Agrigento, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che il contegno della società non deponeva per l'esistenza delel condizioni giustificative della non redditività della stessa.
La causa, depositata memoria dalla ricorrente, è stata posta in decisione all'udienza del 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che l'articolo 30, comma 4-bis, legge n. 724/1994, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che “in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37 - bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973”.
Va aggiunto che non osta all'esame della censura proposta dalla ricorrente il mancato espletamento dell'interpello disapplicativo, ai sensi della costante giurisprudenza di legittimità-(cfr. Cass., ord., 24 febbraio 2021, n. 4946; Cass., ord., 28 maggio 2020, n. 10158)» (Cass. n. 28251/2021; nello stesso senso Cass. n. 5953/2021).
Cass.n.26115/2025 ha chiarito che “l'esistenza di oggettive situazioni concretanti l'elemento giustificativo della non idonea redditualità dell'impresa devono consistere in scelte indipendenti dalla volontà dell'imprenditore e, nel caso di specie, i beni immobili erano stati acquistati dalla società non per godimento dei soci ma per realizzare due strutture socio-assistenziali in due diversi comuni e che il progetto era naufragato perché richiedente uno sforzo economico molto gravoso tale da non garantire un adeguato livello economico”. Gli stessi giudici concludono affermando che “la prova contraria, da parte del contribuente, deve risolversi nell'offerta di elementi di fatto consistenti in situazioni oggettive indipendenti dalla volontà del contribuente, che rendano impossibile conseguire il reddito presunto avuto riguardo alle effettive condizioni del mercato”.
Orbene, nel caso di specie, la società ricorrente non ha in alcun modo offerto elementi di fatto idonei a supportare l'esistenza di circostanza idonee a giustificare il carattere non operativo della società per volontà indipendente dalla stessa. Non lo sono le fotografie che riproducono uno scheletro di magazzino non ultimato né la perizia prodotta a sostegno della censura, anch'essa unicamente descrittiva della condizione del manufatto senza alcun riferimento alle ragioni che avrebbero ingiustamente impedito la realizzazione dello stesso
La richiesta di c.t.u. si risolve, in atto, in un mero tentativo esplorativo teso ad individuare elementi di conferma a quanto postulato dalla ricorrente ma in assenza di circostanze fattuali idonee a dimostrare l'impossibilità di produrre il reddito presunto da parte della società.
La circostanza, esposta in ricorso, secondo la quale la mancata ultimazione del manufatto dipenderebbe dalla circostanza che l'amministrazione regionale “non ha esitato l'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003” è rimasta mera allegazione non supportata da elementi idonei a dimostrare che l'assenza di autorizzazione fosse dipesa da un comportamento dell'amministrazione indipendente dalla propria volontà ovvero collegato alla mancata ricorrenza delle condizioni necessaria al rilascio.
Ed è appena il caso di evidenziare che lo stesso contegno mantenuto dalla ricorrente, correlato alla produzione di una dichiarazione integrativa solo all'esito della contestazione del mancato pagamento dell'IRAP calcolata sul reddito dalla stessa precedentemente indicato depone per l'assenza di un quadro fattuale idoneo a giustificare non solo la prova dell'inoperatività correlata a fatti non dipendenti dall'impresa, ma nemmeno la possibilità di demandare ad un consulente tecnico d'ufficio l'esame di elementi di prova insussistenti che era onere della ricorrente offrire all'esame della Corte.
Va aggiunto che le fotografie riprodotte nel ricorso introduttivo attestano l'esistenza di uno scheletro di edifico in costruzione senza nulla attestare in ordine alle ragioni che hanno determinato la situazione riprodotta né, tanto meno, la consistenza patrimoniale della società.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Agenzia delle entrate di Agrigento in euro 600,00 per compensi. Il Presidente rel. Roberto Giovanni
Conti