Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO la giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito udienza cartolare del 19.3.2025, ex art 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7232/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Casolino Parte_1
- opponente -
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, dall'avv. Paolo Sedda
- opposto -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito (Gestione commercianti).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.9.2022, parte opponente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.343 2022 00012716 81 000 del 23.07.2022, notificato in data 25.08.2022, contenente la richiesta di pagamento della somma di €.22.775,53, a titolo di “Gestione commercianti” per il periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2020, chiedendone l'annullamento. Vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , resistendo al ricorso e invocandone il rigetto. CP_1
Acquisite le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione deve essere accolta.
L'art. 1 della legge n. 613/1966 ha esteso “l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ... agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente”.
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b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Inoltre, l'art. 3 della legge n. 45/1986 ha previsto che “Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge
27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività”.
Sull'esegesi di tali disposizioni e, dunque, sull'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione commercianti, si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto recentemente statuito dalla Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, n. 401/2025 del 3.2.2025.
“Occorre premettere che, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, l'iscrizione alla Gestione
Commercianti è obbligatoria ai sensi dell'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996 ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge, e cioè: a) la titolarità o la gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
b) la piena responsabilità e i rischi di gestione (con l'eccezione dei soci di;
c) la partecipazione al lavoro Pt_2
aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (cfr. Cass. Sez. L,
pagina 2 di 7 ordinanza n. 19273 del 19/07/2018; Cass. n. 5444/2013). Dunque, è presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla suddetta gestione assicurativa la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria, atteso che l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, bensì accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente, ancorché detta prevalenza debba più congruamente riferirsi al resto delle attività proprie del soggetto, piuttosto che agli altri fattori produttivi dell'impresa (così Cass. Sez. L, ordinanza n. 20162 del 2024; Cass. n. 22374 del 2021;
Cass. n. 7785 del 2017; Cass., Sez. Un. n. 3240/2010).
In altri termini, per essere iscritti a un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi è necessario l'espletamento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, contraddistinta dai requisiti dell'abitualità e della prevalenza (cfr. Cass. n. 19273/2018 cit.), i quali devono riferirsi a un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della al netto dell'attività esercitata in quanto Pt_2
amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, piuttosto che comparativamente in riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Detta interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale e, al contempo, a evitare di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui l'attività del socio di S.r.l., ancorché rilevante e abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi (v. Cass. n. 19273/2018 cit.).
Alla stregua dei suesposti principi, l'attività inerente al ruolo di amministratore e quella esercitata come lavoratore si esplicano su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o, al limite, di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione a un'attività di gestione e l'espletamento di un'attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta a eseguire il contratto di società, assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e, sotto certi aspetti, la sua stessa esistenza, laddove, invece, l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi. In proposito la Suprema Corte ha puntualizzato che “in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (5360/2012) deve, altresì,
pagina 3 di 7 precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione)” (cfr. Cass. n. 10426/2018).
Amministrazione e operatività sono, dunque, attività distinte e autonome, ragion per cui distinto e autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione.
In altri termini, la qualifica di socio amministratore di una società di capitali non è di per sé significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale all'interno dell'azienda; ne consegue che essa è da sola inidonea a generare in capo al soggetto l'obbligo di iscrizione alla Gestione
CP_ Commercianti (Cass. n. 1759/2021). A siffatti principi di diritto si è uniformato l con la circolare n. 84 del 10.06.2021, avente ad oggetto “Imponibile contributivo per le Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Precisazioni”, ove ha chiarito che “Con la presente circolare si recepiscono le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020, ha condiviso l'orientamento recente della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle
Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
In merito, la Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della
"partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre “la sola percezione di utili derivanti da una pagina 4 di 7 mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”.
Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992”.
Con riferimento poi ai profili probatori, la Corte di cassazione, in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio, ha evidenziato che “la verifica della sussistenza dei requisiti di legge
(…) è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (…) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni” (cfr. Cass. ord. 11 febbraio 2020, n.
3292; Cass. n. 31709/2019; Cass. n. 8613/2017; Cass. n. 23600/2009; Cass., n. 5763/2002)”.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, il giudice deve, innanzitutto, accertare se il socio amministratore partecipi al lavoro aziendale con abitualità e professionalità e, solo in detta ipotesi, procedere al giudizio di prevalenza al fine di verificare quale sia l'attività alla quale egli dedica personalmente la propria opera professionale in misura prevalente.
Nel caso di specie, nessun obbligo contributivo può considerarsi sussistente in capo all'opponente, non avendo espletato alcuna attività lavorativa all'interno della società essendosi Parte_3
limitato a svolgere i compiti tipicamente connessi al suo ruolo di socio-amministratore unico, i quali non richiedono alcuna professionalità e soprattutto alcun apporto lavorativo.
Peraltro, è bene precisare che il è titolare di pensione ordinaria di vecchiaia n.17224698, a Pt_1
decorrere dal 1.3.2013, e non ha mai percepito alcuna retribuzione come amministratore della
é tantomeno utili di impresa (doc.n.6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16). Parte_3
L'azienda ha svolto, nel periodo oggetto di contestazione, l'attività di formazione, organizzando corsi di preparazione alla prova scritta per l'esame di avvocato e, con particolare riferimento all'organizzazione e alla didattica dei corsi, si è avvalsa delle prestazioni professionali degli avvocati
Luca D'Apollo, Claudio Venditti e Luigi Piemonte e, per gli aspetti contabili e fiscali, del rag. CP_2
[...]
pagina 5 di 7 Posta l'individuazione unilaterale dei requisiti che hanno comportato da parte dell' l'iscrizione CP_1
CP_ coattiva dell'opponente nella predetta gestione, gravava sull' l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo.
Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto.
CP_ L' ha erroneamente basato la pretesa contributiva su una mera presunzione, ritenendo che la sola qualifica di socio-amministratore comportasse automaticamente l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, senza aver effettuato alcun accertamento sull'effettiva partecipazione del ricorrente all'attività aziendale.
Al contrario è emerso, come detto, che l'azienda si è avvalsa di collaboratori (almeno 3) per lo svolgimento delle proprie attività, circostanza che esclude la gestione esclusiva da parte del ricorrente.
Non sono condivisibili anche le deduzioni dell' , laddove sostiene che: “l'odierno ricorrente ha CP_1
posto in essere con abitualità e prevalenza anche in ragione dei sui titoli culturali, della sua condizione di pensionato e dell'assenza di altra attività lavorativa, tutte le attività di direzione, organizzazione e gestione necessarie al funzionamento della anche mediante ricorso al Parte_4
credito esterno (cfr. prod. 17 avversa) che peraltro risultano almeno in parte riconosciute e confessate nello stesso ricorso”.
L'obbligo di iscrizione alla gestione in questione è direttamente e strettamente collegato all'effettiva partecipazione personale, in modo abituale e prevalente, all'attività lavorativa dell'azienda: detti elementi non possono essere desunti dalla mera condizione di pensionato o dall'assenza di altre attività lavorative, né tantomeno dal semplice ricorso al credito esterno per il funzionamento societario.
L' si è limitata a depositare la seguente documentazione: la visura camerale (doc.1), la scheda CP_1
personale completa CCIAA (doc.2), la copia della comunicazione del 26.5.2020 avente ad CP_1
oggetto l'accertamento d'ufficio, il ricorso avverso tale comunicazione (doc.4), la delibera
COM.AMM (doc.5) e a formulare richieste di prove orali generiche, dunque inammissibili.
In conclusione, le scarne risultanze documentali non sono sufficienti a provare la sussistenza dei presupposti legali richiesti per l'iscrizione alla gestione commercianti, cioè lo svolgimento dell'attività lavorativa con le modalità indicate dall'art. 29, comma 1, legge n. 160/1975 (l'apporto prevalentemente personale di lavoro autonomo, con abitualità e prevalenza), in ragione altresì della specifica contestazione di parte ricorrente e delle produzioni documentali attoree.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra” CP_
€.26.000,00) – seguono la soccombenza dell'
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P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n n.343 2022 00012716 81 000;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, liquidate in
€.2.697,00, oltre IVA, CAP e spese generali.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.3.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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