Versione
20 agosto 1997
20 agosto 1997
Art. 4. Durata dell'ufficio 1. La nomina a giudice onorario aggregato, salvo quanto previsto dal comma 4, ha durata quinquennale e puo' essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno.
2. Il giudice aggregato cessa dall'incarico in caso di definizione delle cause di cui all'articolo 1, comma 1, pendenti presso l'ufficio giudiziario cui e' assegnato, salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo, nonche' all'atto del compimento del settantaduesimo anno di eta' e nelle ipotesi di cui all'articolo 7.
3. Il ministro di Grazia e giustizia, decorsi venti mesi dall'inizio della attivita' delle sezioni stralcio, verifica l'andamento della definizione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e; in relazione ai risultati di tale verifica, ridetermina, se del caso, con le stesse modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, le piante organiche dei giudici onorari aggregati e quelle del relativo personale ausiliario.
4. Il ministro di Grazia e giustizia procede, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli stessi o di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le relative piante.
5. Il ministro di Grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, puo' assegnare ad altro tribunale, se' ne fanno richiesta e non sussistono cause di incompatibilita', i giudici onorari aggregati i cui posti vengono soppressi, per avvenuta definizione dei procedimenti o per altre cause.
6. Qualora non sia possibile operare ai sensi del comma 5, i posti vengono coperti facendo ricorso alle graduatorie del singolo ufficio e, nel caso di esaurimento, mediante nuova pubblicazione dei posti.
2. Il giudice aggregato cessa dall'incarico in caso di definizione delle cause di cui all'articolo 1, comma 1, pendenti presso l'ufficio giudiziario cui e' assegnato, salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo, nonche' all'atto del compimento del settantaduesimo anno di eta' e nelle ipotesi di cui all'articolo 7.
3. Il ministro di Grazia e giustizia, decorsi venti mesi dall'inizio della attivita' delle sezioni stralcio, verifica l'andamento della definizione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e; in relazione ai risultati di tale verifica, ridetermina, se del caso, con le stesse modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, le piante organiche dei giudici onorari aggregati e quelle del relativo personale ausiliario.
4. Il ministro di Grazia e giustizia procede, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli stessi o di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le relative piante.
5. Il ministro di Grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, puo' assegnare ad altro tribunale, se' ne fanno richiesta e non sussistono cause di incompatibilita', i giudici onorari aggregati i cui posti vengono soppressi, per avvenuta definizione dei procedimenti o per altre cause.
6. Qualora non sia possibile operare ai sensi del comma 5, i posti vengono coperti facendo ricorso alle graduatorie del singolo ufficio e, nel caso di esaurimento, mediante nuova pubblicazione dei posti.
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- 1. Decreto milleproroghe: processo civile, privacy, digitale terrestre, scuola, condonoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 marzo 2006 · 0.6988396
Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2025, n. 1842Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 1107-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE IA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIA POLICASTRO, ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO; - ricorrente - contro RA CO, RA UE, nella qualità di eredi di MEZZOGORI PAOLA, BRACCINI IA GRAZIA, tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC dell'avvocato IA LA DEL ROSSO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 761/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/06/2017 R.G.N. 197/2016; Oggetto …Leggi di più...
- effetti·
- art. 1, commi 185 e 187, l. n. 662 del 1996·
- rinvio a fonte regolamentare attuato con d.m. n. 331 del 1997·
- personale della p.a·
- cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e pensione di anzianità·
- anche per inps ed inail·
- applicabilità per tutte le pubbliche amministrazioni·
- combinato disposto·
- pensioni·
- cumulo con la retribuzione·
- pensione di anzianita'·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- liquidazione·
- assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti