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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 206 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
assegni nucleo familiare;
promossa da
nato in [...] il [...], CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Alessandra Elia
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
CP_ All'udienza di discussione ha concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 24.1.2019, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
Si costituiva in giudizio l' deducendo la presenza di indagini ispettive in corso CP_1
sulla effettività delle giornate lavorative prestate dal ricorrente e su anomalie in ordine ai rapporti di lavoro denunciati;
chiedeva pertanto un rinvio per produrre l'esito di tali indagini
***
Il ricorso è infondato
CP_ Dai documenti prodotti da è emerso che il sig. non ha acquisito il Parte_1
diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola né dei relativi assegni familiari oggetto del presente procedimento essendo carente il requisito contributivo di legge.
CP_ infatti ha documentato come le giornate relative all'anno 2016 formalmente ma fittiziamente denunciate come lavorate presso l'impresa Guastella Salvatore, sono state cancellate per effetto dell'accertamento di cui al verbale ispettivo n. 2017010191 DDL
del 19.11.2019, prodotto in uno all'elenco degli annullamenti.
Mancando a monte la prova dei requisiti di legge per ottenere i richiesti ANF, la domanda del ricorrente non può essere accolta
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna il ricorrente al rimborso in favore di delle spese processuali che liquida in €. 800,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 11.3.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 206 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
assegni nucleo familiare;
promossa da
nato in [...] il [...], CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Alessandra Elia
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
CP_ All'udienza di discussione ha concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 24.1.2019, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
Si costituiva in giudizio l' deducendo la presenza di indagini ispettive in corso CP_1
sulla effettività delle giornate lavorative prestate dal ricorrente e su anomalie in ordine ai rapporti di lavoro denunciati;
chiedeva pertanto un rinvio per produrre l'esito di tali indagini
***
Il ricorso è infondato
CP_ Dai documenti prodotti da è emerso che il sig. non ha acquisito il Parte_1
diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola né dei relativi assegni familiari oggetto del presente procedimento essendo carente il requisito contributivo di legge.
CP_ infatti ha documentato come le giornate relative all'anno 2016 formalmente ma fittiziamente denunciate come lavorate presso l'impresa Guastella Salvatore, sono state cancellate per effetto dell'accertamento di cui al verbale ispettivo n. 2017010191 DDL
del 19.11.2019, prodotto in uno all'elenco degli annullamenti.
Mancando a monte la prova dei requisiti di legge per ottenere i richiesti ANF, la domanda del ricorrente non può essere accolta
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna il ricorrente al rimborso in favore di delle spese processuali che liquida in €. 800,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 11.3.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3