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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2038 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: RA
, nata il [...] a [...], Brasile, residente in [...]702, titolare della carta d'identità n. (C.F. n. ; NumeroD_1 NumeroDi_2
nato il [...] a [...], Brasile il 27/05/1978, residente a [...]601, titolare della carta d'identità n. (C.F. n. NumeroD_3
) in proprio e, unitamente a , nata il [...] a [...] NumeroDi_4 Parte_3 il 20/06/1992, titolare della carta d'identità n. (C.F. n. ), nella qualità di NumeroD_5 NumeroDi_6 genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore , nato il Parte_4 20.02.2017 a Lajeado, Brasile, titolare della carta d'identità n. (C.F. n. ), NumeroD_7 NumeroDi_8 tutti residenti nella città di Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasile, in Via Tiradentes n. 121/601;
, nata il [...] a [...], Brasile, residente a Porto Alegre Parte_5 in Via Germano Petersen Junior n. 511/402, titolare della carta d'identità n. (C.F. n. NumeroD_9
); NumeroD_10
nato il [...] a [...], Brasile il 20/06/1947, residente a Parte_6 Porto Alegre in Via Germano Petersen Junior n. 511/402, titolare della carta d'identità n.
(C.F. n. ); Numero_11 NumeroD_12 tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Isabel De Lima del Foro di Napoli che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- RICORRENTI- E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34, domicilia;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 4 giugno 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_1 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per_1
, nato il [...] nel comune di Morano Calabro, provincia di figlio di
[...] Per_1 Per_2
e di (doc. n. 2), il quale successivamente emigrato in Brasile, non
[...] Persona_3 aveva mai perduto la cittadinanza italiana (doc. n. 14) e aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
1 In particolare, in data 26.10.1912 sposava (doc. n. 3) e dal loro Persona_4 Persona_5 matrimonio nasceva l'11.03.1921 (doc. n. 4), la quale in data 26.11.1938 contraeva Persona_6 matrimonio con (doc. n. 5). In virtù del matrimonio la sposa passava a Persona_7 firmare con il nome di . Dal loro matrimonio nasceva il 20.06.1947 Persona_8
(doc. n. 6). Parte_6
In data 04.05.1973 sposava (doc. n. 7) e la Pt_6 Parte_6 Persona_9 sposa in virtù del matrimonio passava a firmare , nata il [...] Parte_5 (doc. n. 8). Dal loro matrimonio nascevano il 27.05.1978 (doc. n. 9) e il 18.08.1975 Parte_2
(doc. n. 12). Parte_1 a. In data 25.07.2017 sposava (doc. n. 10) e in virtù Parte_2 Parte_3 del matrimonio la sposa passava a firmare con il nome di . Dalla loro Parte_3 unione nasceva il 20.02.2017 (doc. n. 11). Parte_4 b. In data 31.05.2017 sposava (doc. n. 13). Parte_1 Persona_10 Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. Il PM in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
**** 2. Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio. In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, il Tribunale ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024). 2.1 Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Morano Calabro, provincia di circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la Per_1 competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Altresì, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
2 2.3 Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti sino all' odierna Persona_1 ricorrente. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. n. 25317 del 24.8.2022), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla però passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (precisamente trasmetteva la cittadinanza alla figlia Persona_1
nata il [...] e sposata in data 26.11.1938 con ). Persona_6 Persona_7 La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (1.1.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1° gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei
3 rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. 2.4 Infine, per quanto concerne la posizione della ricorrente , anche a Persona_9 Pt_2 lei spetta il riconoscimento della cittadinanza italiana per via del matrimonio contratto con il cittadino italiano il 4.5.1973, ovvero prima dell'entrata in vigore, in data Parte_6 27.4.1983, della legge n. 123/1983 che ha fatto venire meno l'acquisto automatico della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii). Antecedentemente a tale data, infatti, la normativa in materia di matrimonio (legge n. 555/1912, articolo 10, comma 2) stabiliva che “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana” senza che fosse necessario alcun requisito temporale o qualitativo-personale e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status. Pertanto, deve essere dichiarato l'acquisito della cittadinanza italiana iure matrimonii in favore di
, da sposata passata a chiamarsi , a far Persona_9 Parte_5 data dal 4.5.1973. Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita. 2.5 Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, il 4.7.2025 Il Giudice dott. Pietro Caré
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