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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 892/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 892/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TE DONATI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Alessandro
Volta 1, FAENZA (RA).
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SIDO Controparte_1 P.IVA_1
AT e dell'avv. ALESSIA GRASSIGLI, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Strada Nazionale Canaletto Centro 390, MODENA.
APPELLATA
CONCLUSIONI pagina 1 di 17 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 19 novembre 2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Ravenna, chiedendo la condanna della Controparte_1 convenuta al pagamento della somma di € 97.905,62 a titolo di risarcimento del danno asseritamente subìto in conseguenza dell'allegata violazione delle norme di cui al D.
Lgs. n. 58/1998 in tema di intermediazione finanziaria e del Regolamento Consob di attuazione n. 16190/2007 nonché della violazione degli obblighi di diligenza e buona fede.
Al riguardo, l'attore esponeva: 1) di avere effettuato, negli anni 2015 e 2016, tramite la sede di Faenza di due operazioni di investimento di propri risparmi Controparte_1 in strumenti finanziari, sottoscrivendo, in data 07/08/2015, un ordine di acquisto di titoli obbligazionari PO EC (codice ISIN XS0843939918) per un controvalore di €
96.631,92, e, in data 02/03/2016, un ulteriore ordine di acquisto di titoli obbligazionari
PO EC (codice ISIN XS0215828913) per un controvalore di € 31.107,04; 2) che, nell'anno 2017, in seguito al sopravvenuto dissesto finanziario della società Oil
Brasil, dalla quale era controllata la società PO EC, emittente dei predetti titoli, le relative cedole non erano state corrisposte;
3) di aver venduto i titoli in questione in data 13/02/2018, incassando la somma di € 42.851,00, e che, nel marzo del
2018, la società emittente era andata in default con sospensione dei titoli, oramai privi di valore di mercato;
4) che la banca convenuta aveva omesso di informare il cliente circa la natura speculativa delle obbligazioni PO EC, presentate, invece, come titoli dal basso profilo di rischio, equivalenti per la loro sicurezza ai titoli EC Italia e aveva altresì omesso di informare il cliente circa l'andamento delle obbligazioni in questione, dopo le operazioni di acquisto delle stesse;
5) che la banca convenuta aveva omesso di segnalare al cliente l'inadeguatezza delle suddette operazioni rispetto alla sua propensione al rischio e aveva proceduto in assenza di specifica autorizzazione scritta dell'investitore.
pagina 2 di 17 Si costituiva in giudizio l'Istituto di Credito convenuto, contestando ogni responsabilità attribuitagli, sia con riferimento all'osservanza degli obblighi di informazione, sia con riferimento all'adeguatezza delle operazioni di investimento.
La convenuta concludeva, dunque, domandando il rigetto delle domande ex CP_1 adverso formulate.
Con sentenza n. 206/2022, resa in data 08/04/2022, l'adìto Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti, rigettava la domanda proposta dall'attore, condannandolo al rimborso delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, con riferimento all'asserita inadeguatezza delle operazioni oggetto di contestazione, riteneva che le operazioni di investimento effettuate da Pt_1 negli anni 2015 e 2016, seppur connotate da un livello di rischiosità certamente elevato, fossero in linea sia con il profilo dell'investitore emergente dalle informazioni da lui fornite alla CA (mediante la compilazione del questionario per la profilazione del cliente, c.d. questionario MIFID, datato 20/03/2014) sia con la composizione del suo portafoglio-titoli al tempo delle operazioni di investimento oggetto di causa, come risultava dalla perizia redatta dal CTU.
Con riferimento all'asserita violazione degli obblighi informativi imposti dall'art. 21
TUF e dagli artt. 27 e 28 del Regolamento n. 16190/2007, il Tribunale, CP_2 richiamando sul punto quanto riferito dal teste dipendente di Tes_1 Controparte_1 addetto ai titoli, riteneva che fosse stato adeguatamente informato dalla CA Pt_1 sulla natura e sulle caratteristiche di tali strumenti finanziari e sui rischi ad essi connessi e che, comunque, non risultasse che la convenuta avesse fornito all'attore informazioni scorrette o fuorvianti sulla sicurezza degli investimenti in obbligazioni PO
EC, presentandoli come investimenti a basso rischio.
Quanto al comportamento successivo alle operazioni di acquisto tenuto da CP_1
il Tribunale, infine, osservava come l'investitore non avesse conferito alla
[...] CP_1 un mandato di gestione patrimoniale, bensì l'avesse incaricata solo di svolgere, per proprio conto, il servizio di negoziazione di valori mobiliari, cioè di acquistare e vendere determinati strumenti finanziari, di volta in volta scelti dal cliente, senza alcun margine di discrezionalità in capo all'intermediario. pagina 3 di 17 Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte, proponendo Controparte_1 appello avverso la suddetta sentenza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per vizio di motivazione, in quanto il Giudice di prime cure si era, asseritamente, limitato a recepire acriticamente la relazione di c.t.u.-contabile.
Con il secondo motivo, l'appellante impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata affermata l'adeguatezza delle operazioni di acquisto oggetto di causa.
Con il terzo motivo di appello, l deduceva l'erroneità dell'impugnata sentenza Pt_1 laddove aveva ritenuto infondato l'addebito mosso alla CA convenuta per violazione del dovere di informazione.
L'appellante ha, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale nel merito, in riforma della sentenza impugnata, n. 206/2022 resa dal Tribunale di Ravenna dott. Massimo Vicini, depositata in data 08/04/2022 e notificata in data 12/04/2022, accogliere le domande svolte in primo grado qui riportate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Ravenna adito contrariis rejectis, - In via principale accertare e dichiarare l'inadempimento e la violazione da parte di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, delle norme di cui al d.lgs. n. 58/1998 riguardanti la disciplina dell'attività di intermediazione e del Regolamento Consob di attuazione n.
16190/2007, nonché la violazione degli obblighi di diligenza e buona fede, e, per l'effetto, sentire condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento in favore del sig. della somma di € Parte_1
77.308,77 a titolo di risarcimento del danno subito, oltre alle spese relative al procedimento di mediazione, oltre agli interessi sulla suddetta somma rivalutata;
ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Con vittoria di spese, compensi professionali oltre ad accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si insiste per la ammissione delle prove per testi richieste e non ammesse, prove che avrebbero potuto meglio chiarire i rapporti tra il e l riguardo agli acquisti di PO EC. Si insiste altresì perché Tes_1 Pt_1 venga emesso a carico della l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., come CP_1 pagina 4 di 17 richiesto con memoria ex art. 183 n.2 cpc. Ove necessario disporre rinnovazione della
CTU incaricando un esperto del settore.”.
L'appellata si è costituita in giudizio e, contestando la fondatezza dei Controparte_1 motivi ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: Nel merito, in via principale: rigettare l'appello attoreo e le domande tutte perché infondate in fatto e in diritto, non provate o come meglio, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di
Ravenna 206/2022. Nel merito, in via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'attore: • in ipotesi di condanna della banca convenuta al risarcimento del danno subito dall'attore determinare l'entità del danno teoricamente risarcibile sottraendo alle somme investite gli importi incassati dall'attore a qualsiasi titolo ed in qualsiasi sede;
• in ipotesi di condanna della banca convenuta al risarcimento del danno, determinare l'entità del danno teoricamente risarcibile sottraendo, anche attraverso compensazione con le somme che la prima fosse condannata a corrispondere al secondo, il pregiudizio determinato dall'attore ex artt. 1227 c.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
In via istruttoria: an opus sit, insiste sulle prove istruttorie dedotte nella memoria 183,
Vi co nr. 2 depositata il 16/09/2019, per quanto non ammesso con provvedimento datato
18/03/2021, già precisate all'udienza di p.c. del 22/09/2021. Insiste, da ultimo, nell'opposizione ai mezzi di prova avversari per le ragioni già esposte nella terza memoria 183 depositata il 3/10/2019 e nelle note di trattazione depositate il 12/03/2021.
Per la denegata e non creduta ipotesi nella quale i capitoli avversari dovessero essere ammessi, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova eventualmente dedotti dall'attore che fossero giudicati ammissibili, con assunzione degli stessi testi e comunque del sig. ”. Tes_2
All'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 19 novembre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note difensive depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 5 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
- Sulla asserita nullità della sentenza appellata.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in quanto, a suo dire, priva dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della censurata decisione, per essersi il Tribunale limitato a recepire acriticamente la relazione di c.t.u. contabile, omettendo di illustrare le ragioni del mancato accoglimento delle sue argomentate contestazioni e osservazioni.
Sul punto, è principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (ex multis, Cass. Civ. Sent. n. 31227/2024, Cass. Civ. Sent. n. 9529/2024,
Cass. Civ. Sent. n. 33742/2022).
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che la relazione redatta dal CTU nominato dal
Tribunale ha preso in esame, replicandovi compiutamente, le osservazioni rese dai consulenti tecnici di parte (pagg. 26-30) e, in particolare, a quelle svolte dal c.t.p. di parte poi, da quest'ultimo reiterate in comparsa conclusionale (in particolare, Pt_1 quelle concernenti l'asserito omesso esame del questionario MIFID sottoscritto da presso l' il basso livello di scolarità del Pt_1 Controparte_3 cliente e l'incongruenza della seconda operazione di acquisto dei titoli PO EC rispetto al profilo di rischio dell'allora attore).
pagina 6 di 17 Deve, pertanto, concludersi per l'insussistenza del dedotto profilo di nullità della sentenza di primo grado che, come si dirà, in modo condivisibile, ha ritualmente recepito e fatto proprie le esaustive e argomentate conclusioni rassegnate dal CTU nel pieno e regolare contraddittorio con i C.T.P., in ordine alla questione concernente l'adeguatezza o meno delle operazioni oggetto di causa rispetto alla propensione al rischio e agli obiettivi finanziari dell'investitore.
- Sul motivo di appello inerente alla ritenuta adeguatezza delle operazioni.
Nel merito, con riferimento alla contestata adeguatezza delle operazioni in esame, occorre rilevare che l'articolo 39 del Regolamento CONSOB n. 16190/2007, recante norme di attuazione del D. Lgs. n. 58/1998 in materia di intermediari, prevede che, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti, qual è quella resa nel caso di specie (v., sul punto, documento n. 1 prodotto da in primo grado e Pt_1 riprodotto nel presente giudizio di appello), gli intermediari debbano ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito a : conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
situazione finanziaria;
obiettivi di investimento.
Nella fattispecie in esame, ha raccolto le predette informazioni per Controparte_1 mezzo del questionario per la profilazione del cliente datato 20/03/2014.
Da tale questionario emergeva, in particolare, che: la finalità perseguita dal cliente era quella di ottenere una crescita significativa del capitale investito;
il cliente era disposto a valutare la possibilità di sopportare perdite potenziali annue del capitale investito nell'ordine del 10% e, di fronte a un'improvvisa oscillazione negativa di valore del 20% di un prodotto finanziario da lui detenuto, pur essendo colto da preoccupazione, non avrebbe venduto il prodotto finanziario;
il cliente era a conoscenza di prodotti finanziari quali, tra gli altri, titoli obbligazionari e azionari;
il cliente aveva pregresse esperienze di investimento e operava direttamente o tramite un gestore specializzato con frequenza su strumenti obbligazionari o azionari, in euro o in divisa;
il cliente aveva investimenti presso altri intermediari per un valore di euro 400.000,00 e un patrimonio immobiliare pari a euro 300.000,00. pagina 7 di 17 A conferma di quanto dichiarato dal cliente nel suddetto questionario di profilazione, si osserva che, alla data del 7 agosto 2015, epoca in cui l' ha effettuato il primo Pt_1 acquisto di obbligazioni PO EC, il portafoglio titoli del cliente era composto, per la misura del 86% circa, da obbligazioni speculative con rischio “medio-alto” o
“elevato”, mentre, alla data del 2 marzo 2016, nel portafoglio titoli di erano Pt_1 presenti obbligazioni di tipo speculativo con rischio “medio-alto” nella misura del
54,30%.
Come ha correttamente ritenuto il Consulente tecnico d'ufficio, il profilo di rischio dell'investitore era “medio-alto, con tendenziale propensione al rischio” e ciò, peraltro, corrispondeva con quanto dichiarato nel questionario per la profilazione.
Per tale motivo, va ritenuta l'adeguatezza di entrambe le operazioni d'acquisto dei titoli
PO EC, che presentavano rispettivamente un profilo di rischiosità medio-alto e un profilo di rischiosità alto, in quanto esse erano in linea sia con le dichiarazioni rilasciate dal cliente in sede di compilazione del questionario (in particolare, con la finalità di accrescere significativamente il capitale investito e con la decisione di non vendere il prodotto finanziario in perdita se in linea con tale finalità), sia con la composizione pregressa del portafoglio titoli di Pt_1
Quanto alle argomentazioni sviluppate nell'atto di appello, volte a far ritenere l'inadeguatezza delle operazioni oggetto di causa, si osserva quanto segue.
Relativamente al questionario di profilatura compilato da presso Pt_1 CP_3 in data 15/10/2013 (doc. 12 prodotto in primo grado e riprodotto in grado di
[...] appello), si rileva come questo riguardi la relazione tra e un altro intermediario, Pt_1 estraneo al presente giudizio, per cui non può essere preso a riferimento per valutare l'adeguatezza delle operazioni oggetto di causa, dovendosi la presente indagine limitare al questionario di profilatura sottoposto da al cliente Controparte_1 Pt_1
Non merita, poi, accoglimento la tesi prospettata dall'appellante, secondo cui il modulo sarebbe stato redatto unilateralmente dal dipendente della Controparte_1 Tes_2 in quanto, da un lato, manca la prova di quanto apoditticamente asserito e,
[...] dall'altro, il contenuto del modulo risulta coerente con il portafoglio titoli di Pt_1 pagina 8 di 17 Il motivo di appello va, pertanto, rigettato.
- Sul motivo di appello relativo alla violazione del dovere di informazione da parte dell'intermediario.
Con riferimento al mancato assolvimento da parte della CA intermediaria del dovere di informare il cliente, l'odierno appellante deduce, da un lato, il mancato assolvimento di tale dovere tanto nella fase di acquisto dei titoli obbligazionari in questione, quanto nella fase a questo successiva.
Relativamente al primo profilo, si osserva quanto segue.
Il Tribunale ha ritenuto, sulla base unicamente delle dichiarazioni rese dal teste Tes_1 quale addetto ai titoli alle dipendenze del convenuto , che l Controparte_3 Pt_1 fosse stato adeguatamente informato in merito alla natura, al contenuto e alle caratteristiche dei titoli obbligazionari PO EC.
Tuttavia, le argomentazioni svolte, in parte qua, dal primo Giudice non sono condivisibili, in quanto deve, in primo luogo, rilevarsi come le dichiarazioni rese dal teste nella veste di dipendente di in quanto tale di Tes_1 Controparte_1 attendibilità quantomeno dubbia e, per ciò, necessitante di specifica verifica, risultino estremamente generiche e scarsamente determinate, alla luce anche della documentazione versata in atti.
Infatti, il teste in risposta ai capitoli 8 e 9 della memoria ex art. 183, comma sesto, Tes_1
n. 2, c.p.c. di parte convenuta, in punto di informazioni dallo stesso rese al cliente, ha dichiarato semplicemente di aver fornito le informazioni indicate nel capitolo, senza ulteriori precisazioni volte a meglio individuare il contenuto di tali informazioni e a contestualizzarne le modalità e le tempistiche con cui queste sarebbero state fornite.
Inoltre, la documentazione versata in atti, sotto il profilo in esame, contraddice quanto affermato dal teste.
Infatti, come allegato dalla stessa e come, peraltro, risulta dai documenti versati CP_1 in atti, al cliente è stato unicamente consegnato il “documento generale di informativa relativo ai servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto pagina 9 di 17 dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari, di collocamento di strumenti finanziari e di consulenza in materia di investimenti” (doc. 1 del fascicolo di primo grado di e qui riprodotto). Pt_1
Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 31 del Regolamento CONSOB n. 16190/2007, che meglio specifica il contenuto delle informazioni sugli strumenti finanziari che devono essere fornite al cliente in forma comprensibile e appropriata (art. 27) e in maniera corretta, chiara e non fuorviante (art. 28), impone all'intermediario il dovere di fornire “ai clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale.
La descrizione dei rischi illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.
Essa, inoltre, include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi: a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento; b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi;
c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;
d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti.
Il quinto comma dell'articolo 31 precisa altresì che, nel caso di strumenti incorporanti la garanzia di un terzo, “le informazioni relative a tale garanzia includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possa compiere una valutazione corretta della garanzia”.
Nel caso di specie, non risulta in atti alcuna documentazione relativa al titolo PO
EC e, in particolare, alla sua qualificazione come titolo a rischiosità medio-alta con rating BB (per quanto attiene all'acquisto datato 07/08/2015) e come titolo a rischiosità alta con rating B (per quanto riguarda l'acquisto datato 02/03/2016).
pagina 10 di 17 E', inoltre, rilevante, ai fini che qui interessano, la circostanza che tali titoli erano garantiti da Oil Brasil, società avente sede in Brasile, sicchè l'intermediaria convenuta avrebbe dovuto fornire informazioni dettagliate relativamente sia alla società garante Oil
Brasil, sia allo Stato (Brasile) in cui aveva propria sede la menzionata società controllante di PO EC, soprattutto in considerazione del fatto che, come evidenziato anche dal CTU, alla data di acquisto dei titoli de quibus, il Brasile era contrassegnato da un rating di tipo speculativo (cfr. pag. 16 della perizia), e, inoltre, quale paese emergente, era caratterizzato da “notevole rischio dovuto al debito pubblico brasiliano e all'instabile situazione economica e politica”.
In merito al dovere informativo gravante sull'intermediario, il D. Lgs. n. 58/1998, all'articolo 23, ultimo comma, pone a carico di quest'ultimo l'onere di provare di aver agito con la diligenza richiesta.
Nel caso di specie, tuttavia, la convenuta, odierna appellata, non ha assolto al CP_1 suddetto onus probandi e, segnatamente, ha omesso di fornire la prova di aver fornito al cliente tutte le informazioni di cui all'art. 31 del Regolamento n. 16190 del 2007 CP_2 concernenti la natura, le caratteristiche e i rischi propri dello strumento finanziario
PO EC, tenendo conto della classificazione del cliente quale “cliente Pt_1 al dettaglio”, in modo da consentirgli di adottare una decisione di investimento informata e consapevole;
né, come detto, risultano fornite al cliente le particolari informazioni relative alla garanzia prestata dalla controllante società Oil Brasil, sicuramente rilevanti avuto anche riguardo alla particolare situazione economico- finanziaria dello Stato in cui aveva sede la suddetta società garante, qualificabile come
Paese emergente.
Le giustificazioni addotte al riguardo dalla CA convenuta/appellata si rivelano irrilevanti.
Infatti, non vale a escludere l'obbligo di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 58/1998 la circostanza allegata da per cui l'ordine dei titoli PO EC era stato CP_1 disposto su espressa richiesta del cliente, il quale, a suo dire, conosceva “i rischi dell'operazione e gli elementi che la caratterizzavano” (pag. 19 della comparsa di costituzione in appello). pagina 11 di 17 In tema, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “le informazioni da trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche, come propriamente ritagliate sul singolo prodotto di investimento;
e le stesse vanno date comunque, in via indipendente dalle peculiari caratteristiche di esperienza dell'investitore e di peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito” (ex multis, Cass. Civ. Ord. n. 3914/2018).
Conseguentemente, deve affermarsi la responsabilità della CA per inadempimento dei doveri informativi ad essa imposti dai citati artt. 1 e 21 del D. Lgs. n. 58/1998 e artt. 27,
28 e 31 del Regolamento n. 16190/2007. CP_2
In relazione al dedotto inadempimento, da parte della dell'ulteriore dovere di CP_1 informare il cliente circa l'evoluzione dell'investimento, deve, in primo luogo, evidenziarsi come tra il cliente e fosse stato , oltre a un Controparte_1 CP_4 contratto per la negoziazione per conto proprio e l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche un “contratto per la prestazione del servizio di consulenza di portafoglio in materia di investimenti” (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado di riprodotto in Pt_1 questa sede).
In merito al contratto di consulenza, è principio costantemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nei contratti di gestione patrimoniale o di consulenza, “l'intermediario è tenuto ad informare, tempo per tempo, l'investitore circa l'andamento dei titoli acquistati, in ipotesi di abbassamento del loro rating o rischio di default dell'emittente” (ex multis, Cass. Civ. Ord. n. 17949/2020).
Nel caso di specie, non ha fornito la prova, ad essa spettante, di aver CP_1 informato l' in epoca successiva agli acquisti avvenuti nel 2015 e nel 2016, Pt_1 dell'andamento dei propri investimenti.
La convenuta/appellata, infatti, sul punto, si è limitata ad asserire, in modo del tutto generico e apodittico, che il dipendente si era mantenuto in contatto con il cliente Tes_1 dopo l'investimento, informandolo delle comunicazioni ricevute dalla sede centrale e pagina 12 di 17 degli eventi susseguitesi (cfr. pag. 23 della comparsa di costituzione dell'odierna appellata), senza, tuttavia, fornire alcun riscontro.
La stessa CA, peraltro, ha affermato che il proprio dipendente solo in seguito Tes_1 all'avvenuto default della società Oil Brasil, aveva illustrato all le alternative a Pt_1 sua disposizione, omettendo, comunque, da data successiva al momento del primo acquisto avvenuto nell'agosto 2015, di fornire al cliente adeguata informazione circa il progressivo declassamento del titolo Portel nonché in relazione alle vicende che hanno investito la società garante dei titoli in questione, il cui concordato era stato avviato nell'anno 2016, fino a condurla all'irreversibile dissesto, a sua volta, implicante ineluttabili conseguenze negative anche sulla sua controllata ed emittente i titoli per cui
è causa.
Pertanto, anche sotto questo specifico profilo, deve ritenersi il mancato assolvimento, da parte della appellata, del dovere di informazione gravante sull'intermediario, CP_1 nonché del dovere di diligenza, correttezza e trasparenza, imposti dagli artt. 1 e 21 TUF
e dalle relative norme di attuazione di cui al Regolamento n. 16190/2007. CP_2
Accertata la responsabilità di per gli assorbenti e decisivi titoli Controparte_1 sopra indicati, deve, a questo punto, esaminarsi la domanda risarcitoria avanzata e reiterata dall'attore/appellante.
Con riferimento al nesso di causalità tra l'inadempimento della e il danno che il CP_1 cliente alleghi di aver subito per effetto della condotta inadempiente dell'istituto di credito, la Suprema Corte, “dopo aver numerose volte affermato che l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimento degli obblighi informativi ed il danno grava sull'investitore, ha più di recente ritenuto che detto inadempimento faccia sorgere una presunzione di sussistenza del nesso di causalità: «Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, pagina 13 di 17 tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati»” (Cass. Civ. Sent. n. 33596/2021).
Nella fattispecie in commento, la appellata non ha fornito alcuna prova idonea a CP_1 vincere la presunzione de qua, limitandosi a sostenere che la scelta di vendere i titoli era stata assunta unilateralmente dall' Pt_1
L'assunto difensivo in esame è, però, privo di rilevanza e fondamento, atteso che la scelta dell'investitore di vendere i titoli è stata, in realtà, idonea a scongiurare un maggior danno che sarebbe inevitabilmente derivato dall'ulteriore declassamento del titolo ancora presente nel portafoglio dell'investitore.
In particolare, costituisce dato pacifico e, peraltro, riscontrato anche dal CTU, che su un capitale investito di euro 127.738,97 in titoli Portel, abbia incassato Pt_1
50.430,20 euro complessivi dalle cedole riscosse e dalla vendita avvenuta in data
13/02/2018.
Conseguentemente, il danno emergente sofferto dall'investitore in conseguenza degli inadempimenti come sopra ascrivibili all'appellata ammonta a complessivi euro
77.308,77, pari alla concreta perdita del capitale investito.
Va, inoltre, escluso, nel caso de quo, il concorso del creditore nella causazione del danno ex art. 1227 c.c., in quanto, come innanzi rilevato, l ha venduto i titoli al fine di Pt_1 prevenire una maggiore perdita del capitale investito, operando, quindi, in modo diligente e collaborativo.
Quanto alla mancata adesione da parte dell'appellante al piano di ristrutturazione asseritamente prospettatogli dal dipendente dell'intermediaria, si evidenzia, al riguardo, che siffatta adesione rappresenta una scelta personale e discrezionale, non obbligata, sicchè, in assenza di elementi di valutazione di segno contrario, il suo rifiuto da parte del cliente non è, di per sé, censurabile e, anzi, nella fattispecie in esame, appare pagina 14 di 17 ragionevole anche in ragione degli ulteriori oneri economici da affrontare e della notoriamente non breve durata della relativa procedura di recupero, peraltro, solo parziale, del capitale investito.
Per le ragioni sopra esposte, vanno rigettate le richieste istruttorie reiterate dalla CP_1 in questa sede d'appello, stante l'irrilevanza dei capitoli di prova orale formulati nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'odierna appellata deve essere condannata al pagamento, in favore di parte appellante, a titolo di risarcimento del danno, della somma sopra indicata.
Quanto agli accessori del credito risarcitorio riconosciuto all'appellante, va disatteso l'assunto svolto dall'appellata in comparsa di costituzione in appello, secondo cui nulla sarebbe dovuto all'appellante a titolo di rivalutazione monetaria.
Infatti, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte (v., ad es., Ord. n.
26202/2022), in materia di risarcimento del danno per violazione dei doveri informativi previsti dal D. Lgs. n. 58/1998, spettano al cliente danneggiato “la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante,
a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso)”.
In conformità al principio espresso dalla Suprema Corte, sulla somma di euro 70.920,93
(pari alla differenza tra il capitale inizialmente investito di € 96.631,92 e il valore delle cedole riscosse e il ricavato della vendita dei titoli), la rivalutazione monetaria va riconosciuta a decorrere dal 07/08/2015, mentre su quella di euro 6.387,84 (pari alla differenza tra il capitale inizialmente investito di € 31.107,05 e il valore delle cedole riscosse e il ricavato della vendita dei titoli), la rivalutazione monetaria decorrerà dalla data del 02/03/2016, in entrambi i casi, fino a quella di pubblicazione della presente sentenza.
Sul capitale progressivamente rivalutato anno per anno, andranno poi corrisposti, gli interessi al tasso legale maturati nel medesimo periodo, in conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte (v., ad es., Sent. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995). pagina 15 di 17 Infine, sull'importo come sopra complessivamente determinato, sono dovuti gli ulteriori interessi di lege dalla pronuncia al saldo.
Inoltre, quanto alle spese di lite, in ossequio al principio generale di soccombenza, la convenuta/apopellata deve essere condannata al rimborso, in favore Controparte_1 dell'attore/appellante, di quelle relative al giudizio di primo grado da liquidarsi nel medesimo importo stabilito dal Tribunale, con conseguente obbligo per la di CP_1 restituzione dell'intera somma versatale, a tale titolo, da controparte (euro 13.966,48 – v. doc. 3 del fascicolo di parte appellante), nonché di quelle del presente grado, liquidate come, da dispositivo, ponendo definitivamente a carico della soccombente le CP_1 spese relative all'espletata c.t.u.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello proposto da e, quindi, in Parte_1 riforma della sentenza n. 206/2022, resa in data 08/04/2022, dal Tribunale di Ravenna, così dispone:
DICHIARA la responsabilità di per i titoli meglio precisati in motivazione, e, per Controparte_1
l'effetto,
NN al pagamento, in favore dell'appellante a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, della complessiva somma di € 77.308,77, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come riconosciuti in motivazione.
NN la appellata al rimborso, in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1 liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 759,00 per spese e € 9.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, nonché di quelle del presente grado, che si liquidano in € 1.167,00 per spese e € 9.991,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, ponendo definitivamente a carico pagina 16 di 17 della convenuta appellatale le spese di c.t.u. e con obbligo per la stessa di restituzione, a favore dell'appellante, anche delle somme percepite, a titolo di rimborso spese processuali, in esecuzione della riformata sentenza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 16 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 892/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TE DONATI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Alessandro
Volta 1, FAENZA (RA).
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SIDO Controparte_1 P.IVA_1
AT e dell'avv. ALESSIA GRASSIGLI, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Strada Nazionale Canaletto Centro 390, MODENA.
APPELLATA
CONCLUSIONI pagina 1 di 17 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 19 novembre 2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Ravenna, chiedendo la condanna della Controparte_1 convenuta al pagamento della somma di € 97.905,62 a titolo di risarcimento del danno asseritamente subìto in conseguenza dell'allegata violazione delle norme di cui al D.
Lgs. n. 58/1998 in tema di intermediazione finanziaria e del Regolamento Consob di attuazione n. 16190/2007 nonché della violazione degli obblighi di diligenza e buona fede.
Al riguardo, l'attore esponeva: 1) di avere effettuato, negli anni 2015 e 2016, tramite la sede di Faenza di due operazioni di investimento di propri risparmi Controparte_1 in strumenti finanziari, sottoscrivendo, in data 07/08/2015, un ordine di acquisto di titoli obbligazionari PO EC (codice ISIN XS0843939918) per un controvalore di €
96.631,92, e, in data 02/03/2016, un ulteriore ordine di acquisto di titoli obbligazionari
PO EC (codice ISIN XS0215828913) per un controvalore di € 31.107,04; 2) che, nell'anno 2017, in seguito al sopravvenuto dissesto finanziario della società Oil
Brasil, dalla quale era controllata la società PO EC, emittente dei predetti titoli, le relative cedole non erano state corrisposte;
3) di aver venduto i titoli in questione in data 13/02/2018, incassando la somma di € 42.851,00, e che, nel marzo del
2018, la società emittente era andata in default con sospensione dei titoli, oramai privi di valore di mercato;
4) che la banca convenuta aveva omesso di informare il cliente circa la natura speculativa delle obbligazioni PO EC, presentate, invece, come titoli dal basso profilo di rischio, equivalenti per la loro sicurezza ai titoli EC Italia e aveva altresì omesso di informare il cliente circa l'andamento delle obbligazioni in questione, dopo le operazioni di acquisto delle stesse;
5) che la banca convenuta aveva omesso di segnalare al cliente l'inadeguatezza delle suddette operazioni rispetto alla sua propensione al rischio e aveva proceduto in assenza di specifica autorizzazione scritta dell'investitore.
pagina 2 di 17 Si costituiva in giudizio l'Istituto di Credito convenuto, contestando ogni responsabilità attribuitagli, sia con riferimento all'osservanza degli obblighi di informazione, sia con riferimento all'adeguatezza delle operazioni di investimento.
La convenuta concludeva, dunque, domandando il rigetto delle domande ex CP_1 adverso formulate.
Con sentenza n. 206/2022, resa in data 08/04/2022, l'adìto Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti, rigettava la domanda proposta dall'attore, condannandolo al rimborso delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, con riferimento all'asserita inadeguatezza delle operazioni oggetto di contestazione, riteneva che le operazioni di investimento effettuate da Pt_1 negli anni 2015 e 2016, seppur connotate da un livello di rischiosità certamente elevato, fossero in linea sia con il profilo dell'investitore emergente dalle informazioni da lui fornite alla CA (mediante la compilazione del questionario per la profilazione del cliente, c.d. questionario MIFID, datato 20/03/2014) sia con la composizione del suo portafoglio-titoli al tempo delle operazioni di investimento oggetto di causa, come risultava dalla perizia redatta dal CTU.
Con riferimento all'asserita violazione degli obblighi informativi imposti dall'art. 21
TUF e dagli artt. 27 e 28 del Regolamento n. 16190/2007, il Tribunale, CP_2 richiamando sul punto quanto riferito dal teste dipendente di Tes_1 Controparte_1 addetto ai titoli, riteneva che fosse stato adeguatamente informato dalla CA Pt_1 sulla natura e sulle caratteristiche di tali strumenti finanziari e sui rischi ad essi connessi e che, comunque, non risultasse che la convenuta avesse fornito all'attore informazioni scorrette o fuorvianti sulla sicurezza degli investimenti in obbligazioni PO
EC, presentandoli come investimenti a basso rischio.
Quanto al comportamento successivo alle operazioni di acquisto tenuto da CP_1
il Tribunale, infine, osservava come l'investitore non avesse conferito alla
[...] CP_1 un mandato di gestione patrimoniale, bensì l'avesse incaricata solo di svolgere, per proprio conto, il servizio di negoziazione di valori mobiliari, cioè di acquistare e vendere determinati strumenti finanziari, di volta in volta scelti dal cliente, senza alcun margine di discrezionalità in capo all'intermediario. pagina 3 di 17 Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte, proponendo Controparte_1 appello avverso la suddetta sentenza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per vizio di motivazione, in quanto il Giudice di prime cure si era, asseritamente, limitato a recepire acriticamente la relazione di c.t.u.-contabile.
Con il secondo motivo, l'appellante impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata affermata l'adeguatezza delle operazioni di acquisto oggetto di causa.
Con il terzo motivo di appello, l deduceva l'erroneità dell'impugnata sentenza Pt_1 laddove aveva ritenuto infondato l'addebito mosso alla CA convenuta per violazione del dovere di informazione.
L'appellante ha, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale nel merito, in riforma della sentenza impugnata, n. 206/2022 resa dal Tribunale di Ravenna dott. Massimo Vicini, depositata in data 08/04/2022 e notificata in data 12/04/2022, accogliere le domande svolte in primo grado qui riportate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Ravenna adito contrariis rejectis, - In via principale accertare e dichiarare l'inadempimento e la violazione da parte di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, delle norme di cui al d.lgs. n. 58/1998 riguardanti la disciplina dell'attività di intermediazione e del Regolamento Consob di attuazione n.
16190/2007, nonché la violazione degli obblighi di diligenza e buona fede, e, per l'effetto, sentire condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento in favore del sig. della somma di € Parte_1
77.308,77 a titolo di risarcimento del danno subito, oltre alle spese relative al procedimento di mediazione, oltre agli interessi sulla suddetta somma rivalutata;
ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Con vittoria di spese, compensi professionali oltre ad accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si insiste per la ammissione delle prove per testi richieste e non ammesse, prove che avrebbero potuto meglio chiarire i rapporti tra il e l riguardo agli acquisti di PO EC. Si insiste altresì perché Tes_1 Pt_1 venga emesso a carico della l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., come CP_1 pagina 4 di 17 richiesto con memoria ex art. 183 n.2 cpc. Ove necessario disporre rinnovazione della
CTU incaricando un esperto del settore.”.
L'appellata si è costituita in giudizio e, contestando la fondatezza dei Controparte_1 motivi ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: Nel merito, in via principale: rigettare l'appello attoreo e le domande tutte perché infondate in fatto e in diritto, non provate o come meglio, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di
Ravenna 206/2022. Nel merito, in via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'attore: • in ipotesi di condanna della banca convenuta al risarcimento del danno subito dall'attore determinare l'entità del danno teoricamente risarcibile sottraendo alle somme investite gli importi incassati dall'attore a qualsiasi titolo ed in qualsiasi sede;
• in ipotesi di condanna della banca convenuta al risarcimento del danno, determinare l'entità del danno teoricamente risarcibile sottraendo, anche attraverso compensazione con le somme che la prima fosse condannata a corrispondere al secondo, il pregiudizio determinato dall'attore ex artt. 1227 c.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
In via istruttoria: an opus sit, insiste sulle prove istruttorie dedotte nella memoria 183,
Vi co nr. 2 depositata il 16/09/2019, per quanto non ammesso con provvedimento datato
18/03/2021, già precisate all'udienza di p.c. del 22/09/2021. Insiste, da ultimo, nell'opposizione ai mezzi di prova avversari per le ragioni già esposte nella terza memoria 183 depositata il 3/10/2019 e nelle note di trattazione depositate il 12/03/2021.
Per la denegata e non creduta ipotesi nella quale i capitoli avversari dovessero essere ammessi, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova eventualmente dedotti dall'attore che fossero giudicati ammissibili, con assunzione degli stessi testi e comunque del sig. ”. Tes_2
All'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 19 novembre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note difensive depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 5 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
- Sulla asserita nullità della sentenza appellata.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in quanto, a suo dire, priva dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della censurata decisione, per essersi il Tribunale limitato a recepire acriticamente la relazione di c.t.u. contabile, omettendo di illustrare le ragioni del mancato accoglimento delle sue argomentate contestazioni e osservazioni.
Sul punto, è principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (ex multis, Cass. Civ. Sent. n. 31227/2024, Cass. Civ. Sent. n. 9529/2024,
Cass. Civ. Sent. n. 33742/2022).
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che la relazione redatta dal CTU nominato dal
Tribunale ha preso in esame, replicandovi compiutamente, le osservazioni rese dai consulenti tecnici di parte (pagg. 26-30) e, in particolare, a quelle svolte dal c.t.p. di parte poi, da quest'ultimo reiterate in comparsa conclusionale (in particolare, Pt_1 quelle concernenti l'asserito omesso esame del questionario MIFID sottoscritto da presso l' il basso livello di scolarità del Pt_1 Controparte_3 cliente e l'incongruenza della seconda operazione di acquisto dei titoli PO EC rispetto al profilo di rischio dell'allora attore).
pagina 6 di 17 Deve, pertanto, concludersi per l'insussistenza del dedotto profilo di nullità della sentenza di primo grado che, come si dirà, in modo condivisibile, ha ritualmente recepito e fatto proprie le esaustive e argomentate conclusioni rassegnate dal CTU nel pieno e regolare contraddittorio con i C.T.P., in ordine alla questione concernente l'adeguatezza o meno delle operazioni oggetto di causa rispetto alla propensione al rischio e agli obiettivi finanziari dell'investitore.
- Sul motivo di appello inerente alla ritenuta adeguatezza delle operazioni.
Nel merito, con riferimento alla contestata adeguatezza delle operazioni in esame, occorre rilevare che l'articolo 39 del Regolamento CONSOB n. 16190/2007, recante norme di attuazione del D. Lgs. n. 58/1998 in materia di intermediari, prevede che, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti, qual è quella resa nel caso di specie (v., sul punto, documento n. 1 prodotto da in primo grado e Pt_1 riprodotto nel presente giudizio di appello), gli intermediari debbano ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito a : conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
situazione finanziaria;
obiettivi di investimento.
Nella fattispecie in esame, ha raccolto le predette informazioni per Controparte_1 mezzo del questionario per la profilazione del cliente datato 20/03/2014.
Da tale questionario emergeva, in particolare, che: la finalità perseguita dal cliente era quella di ottenere una crescita significativa del capitale investito;
il cliente era disposto a valutare la possibilità di sopportare perdite potenziali annue del capitale investito nell'ordine del 10% e, di fronte a un'improvvisa oscillazione negativa di valore del 20% di un prodotto finanziario da lui detenuto, pur essendo colto da preoccupazione, non avrebbe venduto il prodotto finanziario;
il cliente era a conoscenza di prodotti finanziari quali, tra gli altri, titoli obbligazionari e azionari;
il cliente aveva pregresse esperienze di investimento e operava direttamente o tramite un gestore specializzato con frequenza su strumenti obbligazionari o azionari, in euro o in divisa;
il cliente aveva investimenti presso altri intermediari per un valore di euro 400.000,00 e un patrimonio immobiliare pari a euro 300.000,00. pagina 7 di 17 A conferma di quanto dichiarato dal cliente nel suddetto questionario di profilazione, si osserva che, alla data del 7 agosto 2015, epoca in cui l' ha effettuato il primo Pt_1 acquisto di obbligazioni PO EC, il portafoglio titoli del cliente era composto, per la misura del 86% circa, da obbligazioni speculative con rischio “medio-alto” o
“elevato”, mentre, alla data del 2 marzo 2016, nel portafoglio titoli di erano Pt_1 presenti obbligazioni di tipo speculativo con rischio “medio-alto” nella misura del
54,30%.
Come ha correttamente ritenuto il Consulente tecnico d'ufficio, il profilo di rischio dell'investitore era “medio-alto, con tendenziale propensione al rischio” e ciò, peraltro, corrispondeva con quanto dichiarato nel questionario per la profilazione.
Per tale motivo, va ritenuta l'adeguatezza di entrambe le operazioni d'acquisto dei titoli
PO EC, che presentavano rispettivamente un profilo di rischiosità medio-alto e un profilo di rischiosità alto, in quanto esse erano in linea sia con le dichiarazioni rilasciate dal cliente in sede di compilazione del questionario (in particolare, con la finalità di accrescere significativamente il capitale investito e con la decisione di non vendere il prodotto finanziario in perdita se in linea con tale finalità), sia con la composizione pregressa del portafoglio titoli di Pt_1
Quanto alle argomentazioni sviluppate nell'atto di appello, volte a far ritenere l'inadeguatezza delle operazioni oggetto di causa, si osserva quanto segue.
Relativamente al questionario di profilatura compilato da presso Pt_1 CP_3 in data 15/10/2013 (doc. 12 prodotto in primo grado e riprodotto in grado di
[...] appello), si rileva come questo riguardi la relazione tra e un altro intermediario, Pt_1 estraneo al presente giudizio, per cui non può essere preso a riferimento per valutare l'adeguatezza delle operazioni oggetto di causa, dovendosi la presente indagine limitare al questionario di profilatura sottoposto da al cliente Controparte_1 Pt_1
Non merita, poi, accoglimento la tesi prospettata dall'appellante, secondo cui il modulo sarebbe stato redatto unilateralmente dal dipendente della Controparte_1 Tes_2 in quanto, da un lato, manca la prova di quanto apoditticamente asserito e,
[...] dall'altro, il contenuto del modulo risulta coerente con il portafoglio titoli di Pt_1 pagina 8 di 17 Il motivo di appello va, pertanto, rigettato.
- Sul motivo di appello relativo alla violazione del dovere di informazione da parte dell'intermediario.
Con riferimento al mancato assolvimento da parte della CA intermediaria del dovere di informare il cliente, l'odierno appellante deduce, da un lato, il mancato assolvimento di tale dovere tanto nella fase di acquisto dei titoli obbligazionari in questione, quanto nella fase a questo successiva.
Relativamente al primo profilo, si osserva quanto segue.
Il Tribunale ha ritenuto, sulla base unicamente delle dichiarazioni rese dal teste Tes_1 quale addetto ai titoli alle dipendenze del convenuto , che l Controparte_3 Pt_1 fosse stato adeguatamente informato in merito alla natura, al contenuto e alle caratteristiche dei titoli obbligazionari PO EC.
Tuttavia, le argomentazioni svolte, in parte qua, dal primo Giudice non sono condivisibili, in quanto deve, in primo luogo, rilevarsi come le dichiarazioni rese dal teste nella veste di dipendente di in quanto tale di Tes_1 Controparte_1 attendibilità quantomeno dubbia e, per ciò, necessitante di specifica verifica, risultino estremamente generiche e scarsamente determinate, alla luce anche della documentazione versata in atti.
Infatti, il teste in risposta ai capitoli 8 e 9 della memoria ex art. 183, comma sesto, Tes_1
n. 2, c.p.c. di parte convenuta, in punto di informazioni dallo stesso rese al cliente, ha dichiarato semplicemente di aver fornito le informazioni indicate nel capitolo, senza ulteriori precisazioni volte a meglio individuare il contenuto di tali informazioni e a contestualizzarne le modalità e le tempistiche con cui queste sarebbero state fornite.
Inoltre, la documentazione versata in atti, sotto il profilo in esame, contraddice quanto affermato dal teste.
Infatti, come allegato dalla stessa e come, peraltro, risulta dai documenti versati CP_1 in atti, al cliente è stato unicamente consegnato il “documento generale di informativa relativo ai servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto pagina 9 di 17 dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari, di collocamento di strumenti finanziari e di consulenza in materia di investimenti” (doc. 1 del fascicolo di primo grado di e qui riprodotto). Pt_1
Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 31 del Regolamento CONSOB n. 16190/2007, che meglio specifica il contenuto delle informazioni sugli strumenti finanziari che devono essere fornite al cliente in forma comprensibile e appropriata (art. 27) e in maniera corretta, chiara e non fuorviante (art. 28), impone all'intermediario il dovere di fornire “ai clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale.
La descrizione dei rischi illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.
Essa, inoltre, include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi: a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento; b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi;
c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;
d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti.
Il quinto comma dell'articolo 31 precisa altresì che, nel caso di strumenti incorporanti la garanzia di un terzo, “le informazioni relative a tale garanzia includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possa compiere una valutazione corretta della garanzia”.
Nel caso di specie, non risulta in atti alcuna documentazione relativa al titolo PO
EC e, in particolare, alla sua qualificazione come titolo a rischiosità medio-alta con rating BB (per quanto attiene all'acquisto datato 07/08/2015) e come titolo a rischiosità alta con rating B (per quanto riguarda l'acquisto datato 02/03/2016).
pagina 10 di 17 E', inoltre, rilevante, ai fini che qui interessano, la circostanza che tali titoli erano garantiti da Oil Brasil, società avente sede in Brasile, sicchè l'intermediaria convenuta avrebbe dovuto fornire informazioni dettagliate relativamente sia alla società garante Oil
Brasil, sia allo Stato (Brasile) in cui aveva propria sede la menzionata società controllante di PO EC, soprattutto in considerazione del fatto che, come evidenziato anche dal CTU, alla data di acquisto dei titoli de quibus, il Brasile era contrassegnato da un rating di tipo speculativo (cfr. pag. 16 della perizia), e, inoltre, quale paese emergente, era caratterizzato da “notevole rischio dovuto al debito pubblico brasiliano e all'instabile situazione economica e politica”.
In merito al dovere informativo gravante sull'intermediario, il D. Lgs. n. 58/1998, all'articolo 23, ultimo comma, pone a carico di quest'ultimo l'onere di provare di aver agito con la diligenza richiesta.
Nel caso di specie, tuttavia, la convenuta, odierna appellata, non ha assolto al CP_1 suddetto onus probandi e, segnatamente, ha omesso di fornire la prova di aver fornito al cliente tutte le informazioni di cui all'art. 31 del Regolamento n. 16190 del 2007 CP_2 concernenti la natura, le caratteristiche e i rischi propri dello strumento finanziario
PO EC, tenendo conto della classificazione del cliente quale “cliente Pt_1 al dettaglio”, in modo da consentirgli di adottare una decisione di investimento informata e consapevole;
né, come detto, risultano fornite al cliente le particolari informazioni relative alla garanzia prestata dalla controllante società Oil Brasil, sicuramente rilevanti avuto anche riguardo alla particolare situazione economico- finanziaria dello Stato in cui aveva sede la suddetta società garante, qualificabile come
Paese emergente.
Le giustificazioni addotte al riguardo dalla CA convenuta/appellata si rivelano irrilevanti.
Infatti, non vale a escludere l'obbligo di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 58/1998 la circostanza allegata da per cui l'ordine dei titoli PO EC era stato CP_1 disposto su espressa richiesta del cliente, il quale, a suo dire, conosceva “i rischi dell'operazione e gli elementi che la caratterizzavano” (pag. 19 della comparsa di costituzione in appello). pagina 11 di 17 In tema, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “le informazioni da trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche, come propriamente ritagliate sul singolo prodotto di investimento;
e le stesse vanno date comunque, in via indipendente dalle peculiari caratteristiche di esperienza dell'investitore e di peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito” (ex multis, Cass. Civ. Ord. n. 3914/2018).
Conseguentemente, deve affermarsi la responsabilità della CA per inadempimento dei doveri informativi ad essa imposti dai citati artt. 1 e 21 del D. Lgs. n. 58/1998 e artt. 27,
28 e 31 del Regolamento n. 16190/2007. CP_2
In relazione al dedotto inadempimento, da parte della dell'ulteriore dovere di CP_1 informare il cliente circa l'evoluzione dell'investimento, deve, in primo luogo, evidenziarsi come tra il cliente e fosse stato , oltre a un Controparte_1 CP_4 contratto per la negoziazione per conto proprio e l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche un “contratto per la prestazione del servizio di consulenza di portafoglio in materia di investimenti” (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado di riprodotto in Pt_1 questa sede).
In merito al contratto di consulenza, è principio costantemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nei contratti di gestione patrimoniale o di consulenza, “l'intermediario è tenuto ad informare, tempo per tempo, l'investitore circa l'andamento dei titoli acquistati, in ipotesi di abbassamento del loro rating o rischio di default dell'emittente” (ex multis, Cass. Civ. Ord. n. 17949/2020).
Nel caso di specie, non ha fornito la prova, ad essa spettante, di aver CP_1 informato l' in epoca successiva agli acquisti avvenuti nel 2015 e nel 2016, Pt_1 dell'andamento dei propri investimenti.
La convenuta/appellata, infatti, sul punto, si è limitata ad asserire, in modo del tutto generico e apodittico, che il dipendente si era mantenuto in contatto con il cliente Tes_1 dopo l'investimento, informandolo delle comunicazioni ricevute dalla sede centrale e pagina 12 di 17 degli eventi susseguitesi (cfr. pag. 23 della comparsa di costituzione dell'odierna appellata), senza, tuttavia, fornire alcun riscontro.
La stessa CA, peraltro, ha affermato che il proprio dipendente solo in seguito Tes_1 all'avvenuto default della società Oil Brasil, aveva illustrato all le alternative a Pt_1 sua disposizione, omettendo, comunque, da data successiva al momento del primo acquisto avvenuto nell'agosto 2015, di fornire al cliente adeguata informazione circa il progressivo declassamento del titolo Portel nonché in relazione alle vicende che hanno investito la società garante dei titoli in questione, il cui concordato era stato avviato nell'anno 2016, fino a condurla all'irreversibile dissesto, a sua volta, implicante ineluttabili conseguenze negative anche sulla sua controllata ed emittente i titoli per cui
è causa.
Pertanto, anche sotto questo specifico profilo, deve ritenersi il mancato assolvimento, da parte della appellata, del dovere di informazione gravante sull'intermediario, CP_1 nonché del dovere di diligenza, correttezza e trasparenza, imposti dagli artt. 1 e 21 TUF
e dalle relative norme di attuazione di cui al Regolamento n. 16190/2007. CP_2
Accertata la responsabilità di per gli assorbenti e decisivi titoli Controparte_1 sopra indicati, deve, a questo punto, esaminarsi la domanda risarcitoria avanzata e reiterata dall'attore/appellante.
Con riferimento al nesso di causalità tra l'inadempimento della e il danno che il CP_1 cliente alleghi di aver subito per effetto della condotta inadempiente dell'istituto di credito, la Suprema Corte, “dopo aver numerose volte affermato che l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimento degli obblighi informativi ed il danno grava sull'investitore, ha più di recente ritenuto che detto inadempimento faccia sorgere una presunzione di sussistenza del nesso di causalità: «Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, pagina 13 di 17 tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati»” (Cass. Civ. Sent. n. 33596/2021).
Nella fattispecie in commento, la appellata non ha fornito alcuna prova idonea a CP_1 vincere la presunzione de qua, limitandosi a sostenere che la scelta di vendere i titoli era stata assunta unilateralmente dall' Pt_1
L'assunto difensivo in esame è, però, privo di rilevanza e fondamento, atteso che la scelta dell'investitore di vendere i titoli è stata, in realtà, idonea a scongiurare un maggior danno che sarebbe inevitabilmente derivato dall'ulteriore declassamento del titolo ancora presente nel portafoglio dell'investitore.
In particolare, costituisce dato pacifico e, peraltro, riscontrato anche dal CTU, che su un capitale investito di euro 127.738,97 in titoli Portel, abbia incassato Pt_1
50.430,20 euro complessivi dalle cedole riscosse e dalla vendita avvenuta in data
13/02/2018.
Conseguentemente, il danno emergente sofferto dall'investitore in conseguenza degli inadempimenti come sopra ascrivibili all'appellata ammonta a complessivi euro
77.308,77, pari alla concreta perdita del capitale investito.
Va, inoltre, escluso, nel caso de quo, il concorso del creditore nella causazione del danno ex art. 1227 c.c., in quanto, come innanzi rilevato, l ha venduto i titoli al fine di Pt_1 prevenire una maggiore perdita del capitale investito, operando, quindi, in modo diligente e collaborativo.
Quanto alla mancata adesione da parte dell'appellante al piano di ristrutturazione asseritamente prospettatogli dal dipendente dell'intermediaria, si evidenzia, al riguardo, che siffatta adesione rappresenta una scelta personale e discrezionale, non obbligata, sicchè, in assenza di elementi di valutazione di segno contrario, il suo rifiuto da parte del cliente non è, di per sé, censurabile e, anzi, nella fattispecie in esame, appare pagina 14 di 17 ragionevole anche in ragione degli ulteriori oneri economici da affrontare e della notoriamente non breve durata della relativa procedura di recupero, peraltro, solo parziale, del capitale investito.
Per le ragioni sopra esposte, vanno rigettate le richieste istruttorie reiterate dalla CP_1 in questa sede d'appello, stante l'irrilevanza dei capitoli di prova orale formulati nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'odierna appellata deve essere condannata al pagamento, in favore di parte appellante, a titolo di risarcimento del danno, della somma sopra indicata.
Quanto agli accessori del credito risarcitorio riconosciuto all'appellante, va disatteso l'assunto svolto dall'appellata in comparsa di costituzione in appello, secondo cui nulla sarebbe dovuto all'appellante a titolo di rivalutazione monetaria.
Infatti, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte (v., ad es., Ord. n.
26202/2022), in materia di risarcimento del danno per violazione dei doveri informativi previsti dal D. Lgs. n. 58/1998, spettano al cliente danneggiato “la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante,
a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso)”.
In conformità al principio espresso dalla Suprema Corte, sulla somma di euro 70.920,93
(pari alla differenza tra il capitale inizialmente investito di € 96.631,92 e il valore delle cedole riscosse e il ricavato della vendita dei titoli), la rivalutazione monetaria va riconosciuta a decorrere dal 07/08/2015, mentre su quella di euro 6.387,84 (pari alla differenza tra il capitale inizialmente investito di € 31.107,05 e il valore delle cedole riscosse e il ricavato della vendita dei titoli), la rivalutazione monetaria decorrerà dalla data del 02/03/2016, in entrambi i casi, fino a quella di pubblicazione della presente sentenza.
Sul capitale progressivamente rivalutato anno per anno, andranno poi corrisposti, gli interessi al tasso legale maturati nel medesimo periodo, in conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte (v., ad es., Sent. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995). pagina 15 di 17 Infine, sull'importo come sopra complessivamente determinato, sono dovuti gli ulteriori interessi di lege dalla pronuncia al saldo.
Inoltre, quanto alle spese di lite, in ossequio al principio generale di soccombenza, la convenuta/apopellata deve essere condannata al rimborso, in favore Controparte_1 dell'attore/appellante, di quelle relative al giudizio di primo grado da liquidarsi nel medesimo importo stabilito dal Tribunale, con conseguente obbligo per la di CP_1 restituzione dell'intera somma versatale, a tale titolo, da controparte (euro 13.966,48 – v. doc. 3 del fascicolo di parte appellante), nonché di quelle del presente grado, liquidate come, da dispositivo, ponendo definitivamente a carico della soccombente le CP_1 spese relative all'espletata c.t.u.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello proposto da e, quindi, in Parte_1 riforma della sentenza n. 206/2022, resa in data 08/04/2022, dal Tribunale di Ravenna, così dispone:
DICHIARA la responsabilità di per i titoli meglio precisati in motivazione, e, per Controparte_1
l'effetto,
NN al pagamento, in favore dell'appellante a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, della complessiva somma di € 77.308,77, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come riconosciuti in motivazione.
NN la appellata al rimborso, in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1 liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 759,00 per spese e € 9.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, nonché di quelle del presente grado, che si liquidano in € 1.167,00 per spese e € 9.991,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, ponendo definitivamente a carico pagina 16 di 17 della convenuta appellatale le spese di c.t.u. e con obbligo per la stessa di restituzione, a favore dell'appellante, anche delle somme percepite, a titolo di rimborso spese processuali, in esecuzione della riformata sentenza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 16 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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