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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 211/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 211/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3803/2024, emessa dal Tribunale di Salerno,
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 4385/2020
R.G., datata 15/7/2024, pubblicata in data 17/7/2024, avente ad oggetto
“Separazione giudiziale”, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Desiderio e Parte_1 dall'avv. Katja Corrente per procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliata in Capaccio alla via Rettifilo 28 presso lo studio dell'avv. Katja Corrente (cfr. procura ad litem);
APPELLANTE PRINCIPALE / APPELLATA INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Dante Garofalo per Controparte_1 procura depositata in via telematica, domiciliato in Capaccio Paestum (SA) alla Via Varolato n. 39 bis, presso lo studio del predetto difensore;
APPELLATO PRINCIPALE / APPELLANTE INCIDENTALE
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE
1 Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 25/9/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15/2/2025 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 3803/2024, emessa dal Tribunale di
Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n.
4385/2020 R.G., datata 15/7/2024, pubblicata in data 17/7/2024, nei confronti di . Con tale atto ha chiesto, in Controparte_1 Parte_1 particolare, quanto segue: «Conclusioni»: «in riforma della la sentenza n°
3803/2024, resa dal Tribunale di Salerno, prima sezione civile, in composizione collegiale, in data 15.07.2024, pubblicata in data 17.07.2024, mai notificata, relativa al giudizio di separazione giudiziale iscritto al n.
4385/2020 DISPONGA 1) previa istruttoria, così come richiesta, l'addebito della separazione, in via esclusiva, in capo al sig. ; 2) Controparte_1
L'aumento dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla sig.ra Pt_1 nella misura non» inferiore «ad € 500,00; Vinte le spese, con attribuzione».
La ha, inoltre, chiesto l'ammissione di prova per testimoni e ha Pt_1 chiesto di procedere eventualmente ad accertamento tributario.
La parte appellata si è costituita in appello e, Controparte_1 nell'atto di costituzione, ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni:
«CONCLUDE perché l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, ogni contraria istanza e pretesa disattesa, Voglia rigettare il ricorso così come proposto dalla sig.ra perché lo stesso infondato in fatto ed in diritto oltre che CP_2 inammissibile, ed in accoglimento della domanda proposta dal sig. CP_1
con il presente atto, Voglia riformare la Sentenza impugnata
[...] limitatamente alla parte in cui prevede la corresponsione del mantenimento in
€ 300,00 a favore della sig.ra annullando tale statuizione;
in via Pt_1 subordinata nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di annullamento del mantenimento confermare sul punto le statuizioni del Tribunale di
Salerno in primo grado, per tutti i motivi e le argomentazioni innanzi addotte.
Vinte le spese della presente fase del giudizio con attribuzione».
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come
2 da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 25/9/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non sussiste inammissibilità delle impugnazioni proposte, che le parti hanno avuto ampia possibilità di esporre le rispettive ragioni e di contraddire rispetto alle ragioni addotte da parte avversa;
non risultano, in definitiva, neppure allegati elementi da cui possa desumersi che alcuna delle parti non abbia potuto esercitare in maniera compiuta il suo diritto di difesa. L'atto di impugnazione principale è sufficientemente specifico e indica in maniera idonea le parti della sentenza di primo grado che vengono impugnate e le modifiche della decisione di primo grado che vengono richieste.
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Salerno ha così statuito: «
P.Q.M.
Il
Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. rigetta la domanda di addebito avanzata dalla resistente;
b. rigetta la domanda di mantenimento per le figlie avanzata dalla resistente;
c. rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla resistente;
d. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, a la somma di € 300,00, oltre rivalutazione annuale Parte_1 secondo gli indici ISTAT, per il suo mantenimento;
e. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio».
In precedenza in Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione fra i coniugi e con sentenza Controparte_1 Parte_1 non definitiva n. 1450/2021 (cfr. la motivazione della sentenza attualmente impugnata.
I motivi dell'impugnazione principale.
ha proposto appello (principale) avverso la Parte_1 sentenza pronunziata in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: sussiste Nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 112, 221 e 345 c.p.c., e vizio di assoluto difetto di
3 motivazione su un aspetto decisivo della controversia;
si impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la richiesta di addebito della separazione formulata da parte di si osserva che già nella Parte_1 comparsa di costituzione e risposta era indicato con assoluta precisione la causa della separazione e cioè l'abbandono da parte del della casa CP_1 coniugale come diretta conseguenza di una relazione extraconiugale Per_ intrattenuta dal marito con un'altra donna di nome di professione infermiera;
tale relazione extraconiugale si svolgeva in modo pubblico;
questa relazione veniva portata avanti in maniera da ledere la dignità e l'onore della;
il Giudice di prime cure prima rigettava Pt_1 immotivatamente le richieste istruttorie delle resistente, anche e soprattutto sulla domanda di addebito;
la prova veniva richiesta su fatti specifici, circostanze datate e collocate in luoghi precisi, indicanti elementi di addebito al marito, infedeltà vissuta pubblicamente, in costanza di matrimonio, abbandono del tetto coniugale, violazione degli obblighi familiari, sia da un punto di vista morale che materiale;
sussiste violazione degli artt. 112, 115 e
116 c.p.c. ed erronea valutazione delle prove e vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia;
il giudice di prime cure nella decisione impugnata conferma il provvedimento economico emesso già all'udienza presidenziale, rispetto alla richiesta di mantenimento formulato dalla sig.ra ; la sentenza del Tribunale di Salerno impugnata è Pt_1 censurabile anche per la decisione a cui perviene in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento disposto in favore della sig.ra
; il tenore di vita tenuto negli anni dalla coppia, prima dell'abbandono Pt_1 della casa coniugale da parte del l'effettiva capacità reddituale e CP_1 patrimoniale dello stesso, nonché la condizione economica di svantaggio della alzano (casalinga disoccupata), unitamente alla circostanza che la stessa si è dedicata per circa 32 anni, in modo esclusivo, amorevole ed indefesso alla cura della propria famiglia, fanno ritenere che alla stessa debba essere riconosciuto un assegno di mantenimento sicuramente superiore ad € 300,00; il è venuto in possesso di una considerevole eredità costituita sia da CP_1 beni immobili che da denaro contante (denaro che ammonterebbe a circa €
140.000,00; il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre un accertamento da parte della polizia tributaria sulle reali condizioni patrimoniali del
4 ricorrente e ad ammettere i mezzi di prova vertenti sulla reale condizione economica-finanziaria del anche rispetto al tenore di vita tenuto CP_1 dalla famiglia dello stesso, in costanza di matrimonio, così come richiesti dalla;
si chiede la riforma della sentenza appellata con l'aumento Pt_1 dell'assegno di mantenimento nella misura non inferiore a € 500,00; in via istruttoria si chiede l'ammissione della prova richiesta dalla nel Pt_1 processo di primo grado in ordine al chiesto mantenimento.
I motivi dell'impugnazione incidentale.
La parte appellata ha chiesto, in via principale, la riforma CP_1 della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui prevede la corresponsione dell'assegno di mantenimento di € 300,00 a favore della e ne ha chiesto la revoca, così proponendo, in sostanza, appello Pt_1 incidentale. Il ha, in particolare, dedotto quanto segue: la avversa CP_1 domanda di addebito della separazione al è destituita di fondamento CP_1 non avendo quest'ultimo tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali né intrattenuto una relazione extraconiugale con chicchessia né pubblicamente affermato di avere una nuova compagna;
la richiesta di addebito è sfornita di prova e va assolutamente rigettata;
la crisi matrimoniale trova la propria genesi nel comportamento sempre più scostante e freddo della , la quale in tal modo ha reso intollerabile la convivenza Pt_1 determinando il marito alla richiesta della separazione;
per quanto concerne il diritto al mantenimento del coniuge , come riviene dall'istruttoria Pt_1 espletata nel giudizio di primo grado, il percepisce redditi molto CP_1 bassi che non gli consentono di continuare a sostenere economicamente il coniuge;
dai documenti contabili e patrimoniali depositati in primo grado, unitamente a quelli prodotti in secondo grado, si rileva che la situazione economica - patrimoniale del non è migliorata (anzi è peggiorata CP_1 rispetto all'emanazione della sentenza); la non ha prodotto alcuna Pt_1 prova a sostegno delle sue ragioni relative al mantenimento né ha depositato, pur essendo stata a ciò onerata con provvedimento del Giudice di prime cure del 13/1/2022, propria documentazione reddituale (Cud, buste paga, dichiarazione negativa dell'Agenzia delle Entrate, documentazione pensionistica, ecc.) aggiornata agli ultimi tre anni;
va detto che la casa coniugale, sebbene le figlie ormai siano autonome e indipendenti, è in
5 comproprietà tra le parti, ed è stata lasciata in uso esclusivo alla;
la Pt_1
non ha alcun motivo ostativo né fisico né personale per intraprendere Pt_1
e/o cercare un lavoro;
la non ha mai provato documentalmente di Pt_1 aver cercato una sistemazione lavorativa limitandosi soltanto a richiedere semplicemente un mantenimento dal che non trova alcuna CP_1 giustificazione e che anzi mette in condizioni di assoluto disagio economico quest'ultimo.
La decisione.
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata
è corretta e va confermata.
La domanda di addebito della separazione proposta da . Parte_1
L?appello principale.
In ordine alla domanda di addebito proposta dall'appellante principale, va osservato quanto segue. Il tribunale ha rigettato questa domanda. La statuizione in questione va confermata.
In ordine alla domanda di addebito della separazione alla Pt_2 va evidenziato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito [cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 14840 del
27/6/2006].
La cassazione ha, poi, precisato che, in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 20866
6 del 21/7/2021], e che, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza
[cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 16691 del 5/8/2020].
Nel caso qui esaminato gli elementi di fatto addotti da parte ora appellante principale in ordine alla domanda di addebito sono stati attentamente esaminati e valutati dal giudice di primo grado. Il tribunale ha, in particolare, affermato quanto segue: «La domanda di addebito avanzata dalla resistente deve essere rigettata. Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi non può derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito» allorché «non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Tanto premesso, deve rilevarsi che la resistente ha richiesto la medesima pronuncia nei confronti del marito deducendo comportamenti di progressivo disinteresse di quest'ultimo nei confronti della famiglia a partire dall'anno 2017 con conseguente violazione del dovere di assistenza morale e materiale e anche di fedeltà. Al riguardo, deve rilevarsi che la domanda deve essere rigettata non avendo la resistente assolto al rispettivo onere probatorio secondo i principi in precedenza enunciati soprattutto sotto il profilo della reale causa che ha determinato la crisi matrimoniale;
al riguardo, deve confermarsi l'ordinanza del G.I. con la quale sono state rigettate le richieste istruttorie avanzate, nella specie la prova testimoniale, attesa la carenza probatoria in merito al suddetto aspetto».
Quanto ai mezzi di prova richiesti dalla in primo grado e Pt_1
7 poi nuovamente chiesti in secondo grado, va osservato che il primo giudice ha rigettato tutte le istanze istruttorie con la seguente motivazione: «… rilevato che le prove testimoniali richieste dalla resistente nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. sono inammissibili in quanto vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione della presente controversia o articolate in maniera generica quanto a circostanze di tempo e di luogo». Questa motivazione va senz'altro condivisa.
Dalla disamina dei capi di prova specificati in secondo grado dalla emerge che tali capi di prova sono generici e, in ogni caso, anche in Pt_1 caso di esito della prova nel senso sperato dal richiedente, non emergerebbe una idonea prova a sostegno delle ragioni addotte dalla stessa. Va, Pt_1 fra l'altro, evidenziato che la stessa appellante principale ha indicato fra i capi di prova la seguente circostanza: «2) Vero è che nel 2013 il sig. CP_1 modificava il suo comportamento nei confronti della sua famiglia;
3)
[...] vero è che nello stesso periodo e cioè nel 2013 il sig. risultava
CP_1 distratto, spesso collegato ad internet e quando la moglie gli si avvicinava sfuggiva, nascondeva il proprio telefonino, non rispondeva alle domande della sig.ra , dando alla stessa della pazza;
… 5) Vero è che il sig. Pt_1 aveva un secondo cellulare, di cui nessuno era a conoscenza da cui
CP_1 chiamava una sua ex fidanzata;
». Da questi capi di prova emerge una prospettazione secondo la quale già in passato, a detta della , il Pt_1 sarebbe stato “distratto”. Questo fa pensare che evidentemente già
CP_1 da anni la coppia era in crisi. La ah anche indicato i seguenti capi di Pt_1 prova: «11)Vero è che il sig. lasciava la casa coniugale nel 2017; 12)
CP_1
Vero è che nel 2017 il sig. si trasferì presso l'abitazione dei propri CP_1 genitori venne assunta una infermiera, per prendersi cura proprio dei genitori del 13) Vero è che alla resistente iniziarono ad arrivare numerose CP_1 telefonate e lettere anonime nelle quali si sosteneva che l'infermiera era diventata l'amante del proprio marito;
». Dal complesso delle istanze istruttorie appare emergere che la coppia era ormai in crisi Parte_3 da anni. Anche un esito della prova nel senso sperato dalla non Pt_1 potrebbe condurre all'accoglimento della domanda di addebito. Emergerebbe, al massimo, una crisi della coppia iniziata da diversi anni. Questa crisi appare costituire la possibile causa della separazione. Non emergono, comunque,
8 elementi dai quali possa desumersi in maniera certa che la separazione sia effettivamente dovuta a specifiche condotte del CP_1
Nel caso di specie, non vi è certezza in merito all'esatta collocazione temporale della instaurazione da parte del di una CP_1 relazione con altra donna, a ciò conseguendo la mancata prova del nesso di causalità tra tale relazione e la crisi coniugale. Non sussiste alcuna ragionevole certezza in merito al rapporto causale tra la nuova relazione del con altra donna e la crisi coniugale che ben potrebbe essere sorta in CP_1 precedenza.
La motivazione del primo giudice va senz'altro condivisa quanto al rigetto della domanda di addebito della separazione al La sentenza CP_1 impugnata va, pertanto, sicuramente confermata con riguardo al rigetto di tale domanda.
La domanda di aumento dell'assegno di mantenimento a carico di in favore di per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 della stessa . L'appello principale. Pt_1
La ha, poi, chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento Pt_1 da € 300,00 ad almeno € 500,00. Anche questo motivo di impugnazione va disatteso.
Su questo punto il primo giudice ha, in particolare, così motivato:
«… Orbene, nel caso di specie, sussiste il diritto della resistente di ricevere una somma per il proprio mantenimento considerato che è pacifico che la stessa si è occupata della famiglia durante la convivenza matrimoniale e anche in ragione della necessità di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, garantito unicamente dalle entrate del marito. In merito alla misura del mantenimento, si osserva che, all'udienza presidenziale il ricorrente ha dichiarato di lavorare come bracciante agricolo con una retribuzione di € 623,00, oltre ad avere un rimborso spese di circa € 300,00-
350,00 ogni tre mesi per l'attività di volontariato e di avere ereditato da uno zio alcuni immobili messi in vendita e la somma di € 105.000,00 di cui €
25.000,00 corrisposta alle figlie ed € 20.000,00 ad altri eredi (dichiarazioni nel verbale di udienza); inoltre, dalla documentazione reddituale depositata, risulta in effetti percepire quanto dichiarato alla suddetta udienza, non avendo prodotto però alcuna documentazione relativa all'eredità ricevuta,
9 comprensiva delle case e dei terreni in vendita, mentre la resistente ha depositato certificazione dell'Agenzia delle Entrate da cui risulta che la stessa non ha percepito redditi dall'anno 2017 all'anno 2021 (cfr. documentazione in atti). Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie in precedenza esplicate, il Tribunale ritiene equo confermare quanto già stabilito in sede presidenziale e disporre l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, a la somma di € 300,00, oltre rivalutazione Parte_1 annuale secondo gli indici ISTAT, per il suo mantenimento».
Questa motivazione va senz'altro condivisa, con le seguenti precisazioni. Dalla documentazione allegata agli atti emerge che attualmente il percepisce una pensione dell'importo di € 855,76 (cfr. cedolini CP_1 relativi ai mesi di giugno e luglio 2025). Quanto al rimborso spese per attività di volontariato, l'importo è estremamente esiguo e, peraltro, è corrisposto quale rimborso spese, destinato presumibilmente ad essere immediatamente consumato per esigenze personali del Quanto alla eredità di uno zio, CP_1 va rilevato che non emergono elementi certi in ordine all'effettivo importo di tale eredità e in ordine a quanta parte di questa eredità sia effettivamente pervenuta al Va, inoltre, osservato che la casa coniugale risulta in CP_1 comproprietà fra i coniugi e che la continua a utilizzare in via Pt_1 esclusiva questa abitazione.
Nella motivazione della sentenza impugnata, inoltre, è precisato quanto segue: «… Tanto premesso, nel caso di specie si osserva che, all'udienza presidenziale, entrambe le parti hanno dato atto che le figlie svolgono un'attività lavorativa e, pertanto, sono indipendenti da un punto di vista economico con conseguente rigetto della domanda avanzata dalla resistente. Assegnazione della casa familiare A tal proposito, tenuto conto di quanto in precedenza statuito, deve rigettarsi la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla resistente, istituto che mira a garantire la continuità nel proprio habitat domestico ai figli minori e maggiorenni ma non economicamente indipendenti nelle vicende separative».
Risulta evidente che la continua ad abitare nella casa Pt_1 coniugale a titolo di comproprietaria e non in forza di provvedimenti del giudice della separazione. Questo elemento incide ovviamente sulla contribuzione del al mantenimento della , costituendo un CP_1 Pt_1
10 ulteriore elemento di tale contribuzione, oltre l'assegno di mantenimento.
Il primo giudice, d'altra parte, ha ritenuto sussistere i presupposti per la previsione dell'assegno di mantenimento in favore della con Pt_1 decisione che, alla luce delle circostanze più sopra evidenziate, merita di essere confermata. Il Tribunale ha, in particolare, così motivato sul punto:
«Orbene, nel caso di specie, sussiste il diritto della resistente di ricevere una somma per il proprio mantenimento considerato che è pacifico che la stessa si
è occupata della famiglia durante la convivenza matrimoniale e anche in ragione della necessità di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, garantito unicamente dalle entrate del marito».
La ha capacità patrimoniali inferiori a quelle del Pt_1 CP_1 ed è almeno presumibile che abbia contribuito alla complessiva vita familiare con il suo apporto di lavoro domestico e di accudimento della prole. Non risulta, poi, che la abbia mai cercato attività lavorative Pt_1
L'importo statuito dal tribunale, peraltro, risulta senz'altro congruo, alla luce delle complessive risultanze degli atti e del reddito goduto dal oltre che del patrimonio di quest'ultimo. Va ribadito, fra l'altro, che CP_1 la casa coniugale è in comproprietà fra i coniugi. Eventuali indagini a mezzo della Guardia di Finanza avrebbero una natura meramente esplorativa, atteso che agli atti sussistono sufficienti elementi per ricostruire la situazione patrimoniale dei due coniugi.
La domanda proposta della appellante principale di Parte_1 aumento dell'assegno di mantenimento a carico di va, Controparte_1 quindi, senz'altro disattesa, con conferma di quanto statuito sul punto dal tribunale.
La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento previsto a carico di in favore di per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 della stessa . L'appello incidentale. Pt_1
Il ha chiesto, in via principale, la revoca dell'assegno di CP_1 mantenimento previsto in favore della . Questo motivo di Pt_1 impugnazione incidentale va senz'altro rigettato.
Come già più sopra osservato, il primo giudice ha ritenuto sussistere i presupposti per la previsione dell'assegno di mantenimento in favore della con decisione che, alla luce di tutte le circostanze più sopra Pt_1
11 evidenziate, merita di essere confermata. Il Tribunale ha, in particolare, così motivato sul punto: «Orbene, nel caso di specie, sussiste il diritto della resistente di ricevere una somma per il proprio mantenimento considerato che
è pacifico che la stessa si è occupata della famiglia durante la convivenza matrimoniale e anche in ragione della necessità di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, garantito unicamente dalle entrate del marito».
La ha capacità patrimoniali inferiori a quelle del Pt_1 CP_1 ed è almeno presumibile che abbia contribuito alla complessiva vita familiare con il suo apporto di lavoro domestico e di accudimento della prole. Non risulta, poi, che la abbia mai cercato attività lavorative. L'importo Pt_1 statuito dal tribunale, peraltro, risulta senz'altro congruo. L'appello incidentale va, quindi, rigettato, con conferma delle statuizioni rese sul punto dal tribunale.
Considerazioni finali. Le spese di giudizio.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, la non fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata (la quale ha, fra l'altro, risposto in maniera adeguata alle varie istanze) sia dalla parte appellante principale, sia dalla parte appellante incidentale. Le relative deduzioni delle parti vanno, quindi, senz'altro disattese. La sentenza impugnata risulta corretta, con le precisazioni più sopra formulate. Sia l'appello principale, sia l'appello incidentale vanno, pertanto, rigettati e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Alla luce di tutto quanto più sopra esposto tutte le istanza di carattere istruttorio vanno disattese, in quanto, fra l'altro, il loro eventuale espletamento non risulterebbe utile ai fini della decisione. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha correttamente disposto la integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto, in particolare, della natura della controversia e dell'esito della stessa.
Sul punto non risultano proposti adeguati motivi di contestazione. Questa statuizione merita, quindi, conferma.
12 Le spese del secondo grado vanno, poi, interamente compensate fra le parti, in ragione della reciproca soccombenza. Vengono, infatti, rigettati sia l'appello principale, sia l'appello incidentale.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante principale sia tenuta a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante incidentale sia tenuta a versare un Controparte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello principale proposto nell'interesse di nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 essendo l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 3803/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 4385/2020 R.G., datata 15/7/2024, pubblicata in data 17/7/2024, nonché in ordine all'appello incidentale proposto nell'interesse di CP_1
, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o
[...] eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. conferma la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
4. dichiara interamente compensate fra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
5. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante principale sia tenuta a versare un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. n. 115 del 30/5/2002;
13 6. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante incidentale sia tenuta a versare Controparte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002;
7. la Corte di Appello manda la cancelleria perché provveda al recupero di tutte le somme eventualmente dovute all'Erario dalle parti a titolo di oneri fiscali vari.
Salerno, 8/10/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
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