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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 24.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1195/2018 R.G., avente ad oggetto “incarico dirigenziale”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gaetano Barone e Angela Barone C.F._1 del Foro di Ragusa e Agatino Cariola del Foro di Catania, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'Avv. Silvia Tea Calandra Mancuso, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.04.2018 l'Ing. - già Ingegnere Capo del Parte_1
a far data dal 1976, nel 2006 assunto del quale Controparte_1 Controparte_3 dirigente di I^ fascia e infine collocato in quiescenza dall'01.01.2014 per raggiungimento del 65° anno di età e della massima anzianità contributiva - ha riassunto davanti a questo G.L. il giudizio proposto davanti al per l'annullamento della nota del Sindaco del Controparte_4 CP_1
prot. N. 21660 del 18.03.2014 - che aveva individuato l'Arch.
[...] Persona_1 quale vincitore della selezione indetta ex art.110 D.Lvo n.165/2001 per la copertura di un posto di dirigente a tempo determinato profilo professionale tecnico da destinare al Settore Assetto ed Uso del Territorio - Centro Storico, alla quale esso ricorrente aveva partecipato indicando tutti i poziori requisiti di altissima professionalità posseduti - e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, giudizio nell'ambito del quale, con motivi aggiunti depositati in data 05.06.2015 all'esito dell'assunzione dell'Arch. , aveva altresì avanzato domanda risarcitoria a Per_1 ristoro del danno da perdita della retribuzione al predetto riconosciuta per l'incarico e da perdita di chance per il venir meno di un'occasione di arricchimento professionale da spendere successivamente presso la comunità in cui vive, e definito in rito con pronuncia dichiarativa di difetto di giurisdizione resa con sentenza n. 2519 del 06.11.2017. Ha quindi chiesto in via principale volersi ritenere e dichiarare “non conforme alle previsioni normative in materia di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, oltre che ai doveri di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto di lavoro pubblico, anche a tempo determinato, l'intera condotta tenuta dall'Amministrazione resistente avente ad oggetto la nomina di dirigente a tempo determinato profilo professionale tecnico;
(…) ingiusta ed illegittima la nota del Sindaco del Controparte_1 n. prot. 21660 del 18 marzo 2014, con la quale l'Arch. ) è stato Persona_1 individuato vincitore della selezione per la copertura di un posto di dirigente a tempo determinato profilo professionale tecnico, per assenza dei prescritti requisiti di selezione;
(…) ingiusti ed illegittimi i verbali della Commissione tecnica n.1 del 26 febbraio 2014 e n.2 del 14 marzo 2014, nella parte in cui attribuiscono all'Arch. punti 26/30 e all'Ing. Persona_1 Per_2
(…) punti 27/30 entrambi per valutazione dei rispettivi curricula, e li ammettono alla
[...] fase successiva;
(…) ingiusti ed illegittimi i provvedimenti di ammissione dei candidati Arch.
, nato a [...] il [...], Ing. , nato a [...]_6
Padova il 17 gennaio 1964, Ing. nato a [...] il [...], Ing. Controparte_7 [...]
, nato a [...] il [...], Ing. , nato a [...] il 17 gennaio CP_8 Persona_3
1958, Ing. , nato a [...] il [...], Ing. nato a [...]_10
Ragusa il 12 ottobre 1975 e Ing. , nato a [...] il [...], alla selezione CP_11 oggetto del presente giudizio, predisposti dal Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane del resistente;
(…) ingiusta ed illegittima la determinazione sindacale 18 marzo 2014 n.15, CP_1 avente ad oggetto “Incarico dirigenziale ex art. 110 Tuel per anni tre, del Settore IV, Assetto ed uso del territorio. Centro storico, mediante contratto individuale di Responsabile di settore all'Arch.
, nonché le determinazioni sindacali 7 ottobre 2016 n.48 e 4 gennaio 2018 Persona_1 n.1 di proroga del suddetto incarico dirigenziale sino alla fine del mandato del Sindaco”, e in subordine, “ove occorra, previa disapplicazione dello Statuto Comunale e del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del , dire, ritenere e dichiarare Controparte_1 ingiusto ed illegittimo l'avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente, indetto con determina dirigenziale del Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane 30 dicembre 2013, n.2056/2013, nella parte in cui dovesse ritenersi che gli incarichi a tempo determinato da conferire ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n.267 del 2000 e/o dell'art. 51 della legge n.142 del 1990, come recepita in Sicilia dalla l.r. n. 48 del 1991, sono di carattere fiduciario;
dire ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la nomina per il conferimento dell'incarico per cui è causa;
condannare il al risarcimento dei danni subiti Controparte_1
e subendi a titolo patrimoniale per come individuati in narrativa e consistenti, da un lato, nella perdita della retribuzione prevista all'art.6 dell'avviso di selezione, e cioè nella misura corrispondente alla retribuzione corrisposta all'Ing. , dall'altro, nella perdita di Per_1 chance professionali, nonché a titolo non patrimoniale perla lesione arrecata all'immagine e alla reputazione, nelle misure indicate in narrativa o in quelle maggiori o minori che codesto Giudice vorrà accordare, anche in via equitativa”. Costituitosi in lite, il ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_1 del ricorso, l'Ing. on potendo essere individuato quale destinatario dell'incarico per Parte_1 cui è causa in ragione del divieto di conferimento di incarichi dirigenziali ultrannali ai lavoratori collocati in quiescenza, imposto alle PP.AA. dal novellato art. 5, comma nono, D.L. n. 95/2012, lo stesso avviso di selezione includendo peraltro, tra i requisiti generali, anche il requisito anagrafico del mancato superamento dell'età di collocamento a riposo d'ufficio per i dipendenti comunali;
ne ha quindi rilevato l'infondatezza nel merito, l'indetta selezione ex art. 110 D.Lvo n.165/2001 non avendo consistenza di procedura concorsuale ma di mera procedura comparativa non concorsuale che rimetteva all'amministrazione la scelta fiduciaria del candidato a cui conferire l'incarico senza alcun obbligo di seguire la procedura invocata dal ricorrente di cui all'art. 22, u.c., del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, con conseguente piena legittimità dell'incarico conferito all'Arch. in osservanza delle prescrizioni Per_1 dell'avviso di selezione - il quale assegnava espressamente al Sindaco, all'esito del colloquio con i candidati individuati dalla Commissione, piena discrezionalità nell'individuazione del candidato ritenuto più idoneo all'incarico da svolgere, valutati i curricula e gli aspetti attinenti alla capacità direzionale, alle esperienze maturate e alle competenze professionali possedute - e radicale infondatezza della proposta domanda risarcitoria per lucro cessante e perdita di chance.
Si è altresì costituito in giudizio il quale ha del pari eccepito Persona_1 l'improcedibilità del ricorso in ragione del divieto di conferimento di incarichi dirigenziali ai lavoratori collocati in quiescenza di cui al novellato art. 6 D.L. n. 90/2014 e del divieto di cumulo del rivendicato trattamento economico con il fruito trattamento pensionistico, invocandone comunque il rigetto nel merito, l'indetta procedura selettiva comparativa essendo stata svolta nella piena osservanza delle indicazioni di cui all'avviso di selezione del 30.12.2013. Ultimatane la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 24.01.2025.
***
L'esame del merito del ricorso - fondato sul diffuso rilievo di illegittimità dell'intera procedura selettiva per cui è causa, culminata in data 14.03.2014 nel conferimento all'Arch. Per_1
dell'incarico dirigenziale messo a bando, e sul vantato diritto al risarcimento del
[...] danno patrimoniale e non patrimoniale conseguentemente ritratto dal ricorrente Ing. Parte_1
è precluso dall'inammissibilità degli invocati accertamenti per difetto di interesse di
[...] quest'ultimo, incontestatamente collocato in quiescenza dall'01.01.2014 per raggiungimento del 65° anno di età e della massima anzianità contributiva, a far valere i vizi di illegittimità della procedura denunziati in ricorso. Quest'ultima è stata invero indetta ex art. 110 T.U.E.L. dal Controparte_12
giusta D.D. n. 2056 del 30.12.2013, con “avviso di selezione pubblica
[...] per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente con profilo professionale tecnico”, il cui art. 3 menziona tra i requisiti di ammissione alla procedura comparativa, al par. 1 lett. b), il possesso di
“età non inferiore agli anni 18 e non superiore all'età di collocamento a riposo d'ufficio per i dipendenti comunali” e precisa al par. 3 che “tutti i requisiti sopra richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione”, ovvero - come chiaramente esposto nell'intestazione dell'avviso - alla “data di scadenza per la presentazione delle domande (del) 15.01.2014” (cfr. art.
4.2 in materia di termini di presentazione della domanda, da inoltrare “entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio (…)”). In disparte il disposto del novellato art. 5, comma nono, D.L. n. 95/2012 evocato dai resistenti a sostegno della propria difesa e il tenore della disposizione transitoria di cui all'art. 6, comma secondo, D.L. n. 90/2014, per il quale “le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, appare perciò evidente che il ricorrente, all'anzidetta data, difettasse del requisito anagrafico del mancato superamento dell'età di collocamento a riposo - essendo stato posto in quiescenza in data 01.01.2014 per raggiungimento del 65° anno di età e della massima anzianità contributiva -, non potendo perciò vantare alcuna pretesa afferente alle modalità di svolgimento e agli esiti di procedura alla quale è stato indebitamente ammesso a partecipare, in difetto di “comunicazione di esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti” (cfr. art.
3.4 dell'avviso), e alcun concreto interesse al rilievo dei vizi di illegittimità dedotti in ricorso e posti a fondamento della formulata domanda risarcitoria. Ritenuta e dichiarata per quanto sopra l'inammissibilità del ricorso, le spese di lite sostenute dai resistenti vanno poste, giusta soccombenza, a carico del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1195/2018 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti Parte_1
e delle spese di lite, che liquida per ciascuno in Controparte_1 Persona_1 complessivi € 5.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 26.05.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 24.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1195/2018 R.G., avente ad oggetto “incarico dirigenziale”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gaetano Barone e Angela Barone C.F._1 del Foro di Ragusa e Agatino Cariola del Foro di Catania, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'Avv. Silvia Tea Calandra Mancuso, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.04.2018 l'Ing. - già Ingegnere Capo del Parte_1
a far data dal 1976, nel 2006 assunto del quale Controparte_1 Controparte_3 dirigente di I^ fascia e infine collocato in quiescenza dall'01.01.2014 per raggiungimento del 65° anno di età e della massima anzianità contributiva - ha riassunto davanti a questo G.L. il giudizio proposto davanti al per l'annullamento della nota del Sindaco del Controparte_4 CP_1
prot. N. 21660 del 18.03.2014 - che aveva individuato l'Arch.
[...] Persona_1 quale vincitore della selezione indetta ex art.110 D.Lvo n.165/2001 per la copertura di un posto di dirigente a tempo determinato profilo professionale tecnico da destinare al Settore Assetto ed Uso del Territorio - Centro Storico, alla quale esso ricorrente aveva partecipato indicando tutti i poziori requisiti di altissima professionalità posseduti - e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, giudizio nell'ambito del quale, con motivi aggiunti depositati in data 05.06.2015 all'esito dell'assunzione dell'Arch. , aveva altresì avanzato domanda risarcitoria a Per_1 ristoro del danno da perdita della retribuzione al predetto riconosciuta per l'incarico e da perdita di chance per il venir meno di un'occasione di arricchimento professionale da spendere successivamente presso la comunità in cui vive, e definito in rito con pronuncia dichiarativa di difetto di giurisdizione resa con sentenza n. 2519 del 06.11.2017. Ha quindi chiesto in via principale volersi ritenere e dichiarare “non conforme alle previsioni normative in materia di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, oltre che ai doveri di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto di lavoro pubblico, anche a tempo determinato, l'intera condotta tenuta dall'Amministrazione resistente avente ad oggetto la nomina di dirigente a tempo determinato profilo professionale tecnico;
(…) ingiusta ed illegittima la nota del Sindaco del Controparte_1 n. prot. 21660 del 18 marzo 2014, con la quale l'Arch. ) è stato Persona_1 individuato vincitore della selezione per la copertura di un posto di dirigente a tempo determinato profilo professionale tecnico, per assenza dei prescritti requisiti di selezione;
(…) ingiusti ed illegittimi i verbali della Commissione tecnica n.1 del 26 febbraio 2014 e n.2 del 14 marzo 2014, nella parte in cui attribuiscono all'Arch. punti 26/30 e all'Ing. Persona_1 Per_2
(…) punti 27/30 entrambi per valutazione dei rispettivi curricula, e li ammettono alla
[...] fase successiva;
(…) ingiusti ed illegittimi i provvedimenti di ammissione dei candidati Arch.
, nato a [...] il [...], Ing. , nato a [...]_6
Padova il 17 gennaio 1964, Ing. nato a [...] il [...], Ing. Controparte_7 [...]
, nato a [...] il [...], Ing. , nato a [...] il 17 gennaio CP_8 Persona_3
1958, Ing. , nato a [...] il [...], Ing. nato a [...]_10
Ragusa il 12 ottobre 1975 e Ing. , nato a [...] il [...], alla selezione CP_11 oggetto del presente giudizio, predisposti dal Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane del resistente;
(…) ingiusta ed illegittima la determinazione sindacale 18 marzo 2014 n.15, CP_1 avente ad oggetto “Incarico dirigenziale ex art. 110 Tuel per anni tre, del Settore IV, Assetto ed uso del territorio. Centro storico, mediante contratto individuale di Responsabile di settore all'Arch.
, nonché le determinazioni sindacali 7 ottobre 2016 n.48 e 4 gennaio 2018 Persona_1 n.1 di proroga del suddetto incarico dirigenziale sino alla fine del mandato del Sindaco”, e in subordine, “ove occorra, previa disapplicazione dello Statuto Comunale e del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del , dire, ritenere e dichiarare Controparte_1 ingiusto ed illegittimo l'avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente, indetto con determina dirigenziale del Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane 30 dicembre 2013, n.2056/2013, nella parte in cui dovesse ritenersi che gli incarichi a tempo determinato da conferire ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n.267 del 2000 e/o dell'art. 51 della legge n.142 del 1990, come recepita in Sicilia dalla l.r. n. 48 del 1991, sono di carattere fiduciario;
dire ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la nomina per il conferimento dell'incarico per cui è causa;
condannare il al risarcimento dei danni subiti Controparte_1
e subendi a titolo patrimoniale per come individuati in narrativa e consistenti, da un lato, nella perdita della retribuzione prevista all'art.6 dell'avviso di selezione, e cioè nella misura corrispondente alla retribuzione corrisposta all'Ing. , dall'altro, nella perdita di Per_1 chance professionali, nonché a titolo non patrimoniale perla lesione arrecata all'immagine e alla reputazione, nelle misure indicate in narrativa o in quelle maggiori o minori che codesto Giudice vorrà accordare, anche in via equitativa”. Costituitosi in lite, il ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_1 del ricorso, l'Ing. on potendo essere individuato quale destinatario dell'incarico per Parte_1 cui è causa in ragione del divieto di conferimento di incarichi dirigenziali ultrannali ai lavoratori collocati in quiescenza, imposto alle PP.AA. dal novellato art. 5, comma nono, D.L. n. 95/2012, lo stesso avviso di selezione includendo peraltro, tra i requisiti generali, anche il requisito anagrafico del mancato superamento dell'età di collocamento a riposo d'ufficio per i dipendenti comunali;
ne ha quindi rilevato l'infondatezza nel merito, l'indetta selezione ex art. 110 D.Lvo n.165/2001 non avendo consistenza di procedura concorsuale ma di mera procedura comparativa non concorsuale che rimetteva all'amministrazione la scelta fiduciaria del candidato a cui conferire l'incarico senza alcun obbligo di seguire la procedura invocata dal ricorrente di cui all'art. 22, u.c., del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, con conseguente piena legittimità dell'incarico conferito all'Arch. in osservanza delle prescrizioni Per_1 dell'avviso di selezione - il quale assegnava espressamente al Sindaco, all'esito del colloquio con i candidati individuati dalla Commissione, piena discrezionalità nell'individuazione del candidato ritenuto più idoneo all'incarico da svolgere, valutati i curricula e gli aspetti attinenti alla capacità direzionale, alle esperienze maturate e alle competenze professionali possedute - e radicale infondatezza della proposta domanda risarcitoria per lucro cessante e perdita di chance.
Si è altresì costituito in giudizio il quale ha del pari eccepito Persona_1 l'improcedibilità del ricorso in ragione del divieto di conferimento di incarichi dirigenziali ai lavoratori collocati in quiescenza di cui al novellato art. 6 D.L. n. 90/2014 e del divieto di cumulo del rivendicato trattamento economico con il fruito trattamento pensionistico, invocandone comunque il rigetto nel merito, l'indetta procedura selettiva comparativa essendo stata svolta nella piena osservanza delle indicazioni di cui all'avviso di selezione del 30.12.2013. Ultimatane la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 24.01.2025.
***
L'esame del merito del ricorso - fondato sul diffuso rilievo di illegittimità dell'intera procedura selettiva per cui è causa, culminata in data 14.03.2014 nel conferimento all'Arch. Per_1
dell'incarico dirigenziale messo a bando, e sul vantato diritto al risarcimento del
[...] danno patrimoniale e non patrimoniale conseguentemente ritratto dal ricorrente Ing. Parte_1
è precluso dall'inammissibilità degli invocati accertamenti per difetto di interesse di
[...] quest'ultimo, incontestatamente collocato in quiescenza dall'01.01.2014 per raggiungimento del 65° anno di età e della massima anzianità contributiva, a far valere i vizi di illegittimità della procedura denunziati in ricorso. Quest'ultima è stata invero indetta ex art. 110 T.U.E.L. dal Controparte_12
giusta D.D. n. 2056 del 30.12.2013, con “avviso di selezione pubblica
[...] per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente con profilo professionale tecnico”, il cui art. 3 menziona tra i requisiti di ammissione alla procedura comparativa, al par. 1 lett. b), il possesso di
“età non inferiore agli anni 18 e non superiore all'età di collocamento a riposo d'ufficio per i dipendenti comunali” e precisa al par. 3 che “tutti i requisiti sopra richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione”, ovvero - come chiaramente esposto nell'intestazione dell'avviso - alla “data di scadenza per la presentazione delle domande (del) 15.01.2014” (cfr. art.
4.2 in materia di termini di presentazione della domanda, da inoltrare “entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio (…)”). In disparte il disposto del novellato art. 5, comma nono, D.L. n. 95/2012 evocato dai resistenti a sostegno della propria difesa e il tenore della disposizione transitoria di cui all'art. 6, comma secondo, D.L. n. 90/2014, per il quale “le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, appare perciò evidente che il ricorrente, all'anzidetta data, difettasse del requisito anagrafico del mancato superamento dell'età di collocamento a riposo - essendo stato posto in quiescenza in data 01.01.2014 per raggiungimento del 65° anno di età e della massima anzianità contributiva -, non potendo perciò vantare alcuna pretesa afferente alle modalità di svolgimento e agli esiti di procedura alla quale è stato indebitamente ammesso a partecipare, in difetto di “comunicazione di esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti” (cfr. art.
3.4 dell'avviso), e alcun concreto interesse al rilievo dei vizi di illegittimità dedotti in ricorso e posti a fondamento della formulata domanda risarcitoria. Ritenuta e dichiarata per quanto sopra l'inammissibilità del ricorso, le spese di lite sostenute dai resistenti vanno poste, giusta soccombenza, a carico del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1195/2018 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti Parte_1
e delle spese di lite, che liquida per ciascuno in Controparte_1 Persona_1 complessivi € 5.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 26.05.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella