Sentenza 7 dicembre 1962
Massime • 2
Il legislatore, ai fini della decadenza dal diritto di proroga dei contratti agrari, ha preveduto la sperequazione della capacita lavorativa nell'art 2 della legge n 1094 del 1948, e 'l'assorbimento' nello art 1 della legge n 765 del 1952: ma, mentre il concetto di 'sperequazione' deve intendersi relativo al fondo condotto a mezzadria, il concetto di 'assorbimento' deve intendersi riferito all'altro fondo di cui il coltivatore diretto abbia il godimento a titolo di proprieta, enfiteusi od usufrutto. Pertanto, mentre ai sensi dell'art 2 della legge del 1948 il diritto alla proroga viene meno, salvo l'esperimento delle formalita nello stesso prearticolo predisposte, quando, per qualsiasi ragione, la capacita lavorativa della famiglia mezzadrile risulti gravemente sperequata in meno rispetto alle esigenze di coltivazione del fondo condotto a mezzadria, ai sensi, invece, dell'art 2 della legge del 1952, il diritto alla proroga viene meno per cio solo che il fondo di cui il coltivatore disponga in proprieta, in enfiteusi od in usufrutto, assorba la sua capacita lavorativa e quella della famiglia. 'l'assorbimento' di cui al detto precetto va inteso nel senso che la capacita lavorativa del coltivatore sia assorbita completamente, ovvero in tale misura che l'eventuale residuo della capacita stessa si appalesi, in se, del tutto irrilevante ai fini di qualsiasi attivita agricola.*
Se e vero che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio deve essere fatta con citazione da notificarsi 'personalmente a norma degli artt 137 e seguenti' cod proc civ (art 392 comma secondo cod proc civ) e che la inosservanza di tale norma produce la nullita della sentenza del giudice di rinvio, deve pero ritenersi che, qualora sia stata riassunta la causa davanti al giudice di rinvio limitatamente alla richiesta di restituzione o di riduzione in pristino di cui all'art 389 cod proc civ, la discussione delle questioni di merito puo essere ritualmente proposta dalla controparte mediante il mero deposito della comparsa di risposta, senza necessita di notificare personalmente la comparsa stessa. ( V 782/60).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/12/1962, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 1962 |
Testo completo
Se e vero che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio deve essere fatta con citazione da notificarsi 'personalmente a norma degli artt 137 e seguenti' cod proc civ (art 392 comma secondo cod proc civ) e che la inosservanza di tale norma produce la nullita della sentenza del giudice di rinvio, deve pero ritenersi che, qualora sia stata riassunta la causa davanti al giudice di rinvio limitatamente alla richiesta di restituzione o di riduzione in pristino di cui all'art 389 cod proc civ, la discussione delle questioni di merito puo essere ritualmente proposta dalla controparte mediante il mero deposito della comparsa di risposta, senza necessita di notificare personalmente la comparsa stessa. ( V 782/60).*