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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 623/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 623/2023 promossa da:
(cf ) nato a [...] il [...] ed ivi res.te in via Parte_1 C.F._1 dell'Industria n. 5 rapp.to e difeso dall'Avv. Carlo Sangermani Ritella
Opponente
Contro
- costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale € 10.000,00 Controparte_1
i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, e per essa, Controparte_2
con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Lo
[...]
Giudice
Opposta
CONCLUSIONI: Come da note scritte per l' udienza in data 27.9.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il Sig. proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo telematico n. 93/2023 – R.G.218/2023 emesso dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 09.02.2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, nella sua veste di fideiussore dalla in favore di la somma di € Parte_2 Controparte_1
384.848,20 oltre gli interessi come da domanda e le spese di procedura, a titolo di somma non pagata in forza di contratto di prestito aziendale concluso tra la predetta società e la Controparte_3
(poi .
[...] CP_4
A fondamento della spiegata opposizione deduceva:
pagina 1 di 10 - La carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
- che il finanziamento de quo è caratterizzato dal sistema di ammortamento caratterizzato da un tasso variabile ottenuto addizionando lo spread del 2,5% al parametro Euribor 6 mesi base 365,
e che prevede una rata fissa composta da una quota capitale ed una quota interesse, con la conseguenza che si possono sviluppare piani di ammortamento alternativi producenti quantità di interessi diversi, a seconda del regime di capitalizzazione adoperato, con conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto, cagionata dalla carenza di accordo sul regime di capitalizzazione da applicare al contratto;
- che la mancata pattuizione per iscritto del regime di capitalizzazione (con l'indicazione in contratto del solo tasso) produce la carenza di forma scritta imposta dall'art. 1284 terzo comma c.c. e dall'art. 117 quarto comma del Tub.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, negata la provvisoria esecutorietà del decreto, nel merito e non solo ove accertata la titolarità del credito in capo all'opposta:
1) accertare e dichiarare, con riferimento ai contratti dedotti dall'opposta a sostegno del credito azionato, la nullità delle clausole determinative degli interessi per violazione dell'art. 117 Tub comma 4 nonché dell'art. 1346 c.c.;
2) per l'effetto, visto anche l'art. 1419 c.c. rideterminare la contabilità tra le parti accertando e dichiarando il dovere di resa del capitale erogato corredato dei soli interessi sostitutivi ex art. 117 comma 7 del Tub, detratto quanto percepito dal mutuante o dal cessionario in sede fallimentare;
3) revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi nei confronti del difensore accertando antistatario.”
Si costituiva l'opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Il procedimento, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività dell'ingiunzione e disposta la mediazione obbligatoria, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 27.9.2024, nel corso della quale le parti, mediante note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc nella loro massima estensione.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione dell'opposta per mancata prova della titolarità del credito, dovendosi al proposito evidenziare che detta eccezione non risulta tardivamente proposta, come pure sostenuto dall'opposta, atteso che la negazione da parte del pagina 2 di 10 convenuto (odierno opponente – convenuto in senso sostanziale) della legittimazione sostanziale costituisce una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia ancora formato un giudicato interno, ovviamente), precisando, altresì ,che il giudice dagli atti può rilevare anche d'ufficio la carenza della titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale che è oggetto del processo. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza24 febbraio – 21 giugno 2016, n. 12729).
La titolarità del diritto attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare e qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che "la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare". Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente anche
Cassazione civile, 20/05/2020, n. 9253). Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. capi 64-65 della sentenza Cass. Sez. Un. 16/2/2016 cit.).
Nel caso di specie, l'opponente ha sottoposto a seria contestazione la titolarità del diritto di controparte sin dall'atto introduttivo. Il contegno processuale dell'opponente, teso ad evidenziare l'assenza di prova della cessione del credito azionato, è incompatibile con il riconoscimento dell'altrui titolarità del diritto e ben consente di scrutinare la questione nel merito.
Sul punto, in linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre 1993, n.
385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass., sez. 1, 22/02/2022,
n. 5857; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., sez. 1, 02/03/2016, n. 4116; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798).
pagina 3 di 10 Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire
"la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, diffusamente, Cass., sez. 1, 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass., sez. 3, 16/04/2021,
n. 10200).
Si è, quindi, affermato che. in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass., sez. 5, 29/12/2017, n. 31118; cfr. Cass., sez. 3, 13/06/2019, n. 15884; Cass., sez. 3,
10/02/2023, n. 4277 e dal ultimo Cassazione civile sez. III, 07/10/2024, (ud. 02/07/2024, dep.
07/10/2024), n.26127).
Il principio affermato dalla Suprema Corte muove dal presupposto che il legislatore abbia voluto distinguere dalle altre forme di cessione la cessione di crediti in blocco, assoggettando quest'ultima alla disciplina speciale del Testo Unico Bancario che, difatti, deroga alle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dal Codice civile (art. 1264 c.c.). La ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiede proprio nella natura di questo tipo di cessioni che riguardano un gran numero di rapporti giuridici e, spesso, una pluralità di vicende circolatorie.
Pertanto, qualora si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione di tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente, la finalità perseguita dall'art. 58 T.U.B. sarebbe completamente vanificata. Ciò che rileva, secondo il citato orientamento giurisprudenziale di legittimità, è, piuttosto, comprendere quale sia l'effettivo significato della nozione di 'rapporti giuridici individuabili in blocco' assoggettati alla disciplina del T.U.B. Ebbene, secondo Banca d'Italia devono intendersi tali 'i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo', che 'può rinvenirsi, ad esempio, nella forma pagina 4 di 10 tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti'
(cfr. Circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
Giova, peraltro, evidenziare che il cessionario per agire o resistere in un processo contro il ceduto, deve produrre in giudizio l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 17110/2019), ma potrà anche non aver indicato nell'avviso di pubblicazione il numero di riferimento del rapporto ceduto, purché gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr Cass. n. 31188/2017 e Cass. Civ.
Sezione III n. 15884 del 13/06/2019 ) .
Orbene, nel caso di specie, nell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte Seconda, del 6 giugno 2020 n. 66, si legge quanto segue « […] Controparte_1 comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione, in data 1 giugno 2020 […] ha concluso con […] un contratto di Controparte_4
cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione […]. In virtù del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto da ciascuna Banca Cedente, taluni crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari o chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza in conformità alla circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata […], come individuati in ciascun documento di identificazione dei crediti allegato al
Contratto di Cessione […]. In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 29/09/2019».
Nel caso di specie, il credito deriva incontestabilmente da un contratto di finanziamento stipulato il 21 maggio 2009 (dunque tra il 1° gennaio 1998 e il 29 settembre 2019) e classificato come deteriorato prima della cessione.
L'inclusione del credito nell'operazione di cessione la si evince peraltro dalla circostanza che l'NDG
(Numero Direzione Generale) della sofferenza 3980980 risulti nell'elenco messo a disposizione dei debitori ceduti al link https://group.bper.it/c/document_library/get_file?uuid=6c399c83-2197-58eb-
c9d5-58a25dd3a2bd&groupId=133577364.
pagina 5 di 10 Nel caso di specie, dunque, l' avviso di cessione prodotto individua specificamente la categoria di crediti trasferiti, essendo quindi pienamente provata la cessione dei crediti dalla cedente alla cessionaria.
Peraltro, come noto, la documentazione allegata dalla parte creditrice a riprova della titolarità da parte della stessa di una posizione attiva, deve consentire al Giudicante di desumere con un ragionevole grado di certezza che il rapporto e la posizione oggetto di casa, rientri esattamente in quelle oggetto di avvenuta cessione.
La locuzione di cui all'avviso di cessione, ed il richiamo al Numero Direzione Generale della sofferenza risultano sufficienti a provare con certezza l'inclusione del rapportooggetto di causa, nelle operazioni di cessione sopra documentate.
La documentazione depositata dalla cessionaria è, quindi, valida e sufficiente per dimostrare la propria legittimazione attiva.
L'opponente contesta l'indeterminatezza del contratto di mutuo: a tal riguardo, deve osservarsi che il mutuo presenta, in ordine al meccanismo generatore degli interessi, i seguenti patti:
- un tasso variabile e, segnatamente, un tasso minimo pari al 3,575 % con aumento euribor media aritmetica semplice mensile del mese solare precedente quello di applicazione, base di calcolo giorni effettivi su 365, a 6 mesi, arrotondato dello 0,005 superiore- un numero di rate pari a 348 mensili.
prevede che ciascuna rata è composta di una quota di capitale e una quota di interessi;
prevede un numero di rate pari a 60.
Orbene, a detta dell'opponente, dette previsioni contrattuali comporterebbero un'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, dal momento che, non essendo indicato il monte interessi a causa della variabilità del tasso e non essendo precisato il regime di capitalizzazione, sarebbero in astratto possibili diversi tipi di ammortamento a seconda che si utilizzasse la capitalizzazione composta ovvero la capitalizzazione semplice.
Sostiene poi che vi sarebbe l'incompatibilità del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo controverso con un mutuo a tasso variabile.
Orbene, giova innanzitutto osservare che le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, con la nota sentenza n. 15130/2024, pur trattando espressamente una ipotesi di mutuo a tasso fisso, hanno affermato che il sistema di ammortamento alla francese, quale è pacificamente quello in esame, non pagina 6 di 10 genera per definizione ed in via generale un'incertezza sull'interesse applicato, dal momento che gli interessi vengono calcolati sulla somma concessa in prestito e in ciascuna delle rate successive la quota di interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente (senza alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello in concreto applicato); né esso si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente, principio sicuramente mutuabili anche per il mutuo a tasso variabile, sotto il profilo dell'assenza di incertezza dei tassi.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che il piano di ammortamento “alla francese” è definito come il
«più diffuso in Italia» nelle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» e si caratterizza per il fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti», cioè il mutuatario è obbligato a pagare rate di importo sempre identico comprensive di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi, deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa: per ciascuna rata gli interessi vengono calcolati inizialmente sull'intero capitale erogato e, successivamente, sul capitale residuo, il capitale è in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Un piano a rata costante può essere formulato, come nel caso in esame, anche con riferimento alla previsione di un tasso variabile, con la differenza che il piano di ammortamento, calcolato con la stessa formula di matematica finanziaria della rata costante, viene generalmente simulato in via indicativa applicando il tasso vigente alla data della stipula, così da individuare, per ciascuna rata, la quota di capitale che viene restituita, potendosi poi conteggiare la quota di interessi in base al tasso variabile sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni effettuate con le rate precedenti;
in questo caso,
l'indicazione “a rata costante” indica il metodo di calcolo dell'ammortamento, e non il dato effettivo di una rata costante (esclusa dal variare del tasso).
La Cassazione sottolinea che, come chiarito dai matematici finanziari, il rimborso delle frazioni di capitale incluse nella rata costante produce una riduzione del capitale (debito) residuo e una diminuzione del “montante” sul quale sono calcolati gli interessi maturati nell'anno e questo meccanismo determina una progressiva diminuzione della quota della rata successiva ascrivibile agli interessi e un corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale, per cui nelle prime fasi del piano di ammortamento, la quota della rata destinata agli interessi è maggiore, mentre la quota pagina 7 di 10 destinata al capitale è minore. L'abbattimento progressivo più lento del capitale residuo, la cui frazione nella “rata costante” iniziale è più bassa e man mano aumenta, è pienamente legittima ai sensi dell'art. 821 c.c., in quanto nel contratto di mutuo gli interessi maturano e divengono esigibili giorno per giorno, sin dalla dazione del capitale (ovvero dall'erogazione del finanziamento), a partire dal quale si realizza la situazione di godimento altrui della somma oggetto di prestito e ai sensi dell'art. 1194 c.c. a norma del quale i pagamenti mensili operati dal mutuatario a titolo di rate del finanziamento dovranno essere imputati, in via preliminare, al pagamento degli interessi e, per la parte residua, al rimborso del capitale;
sicché la quota interessi è pari al totale degli interessi maturati (giorno per giorno) nel corso del periodo di riferimento della rata, e certamente esigibili alla scadenza mensile pattuita[1] e devono calcolarsi moltiplicando il tasso d'interesse pattuito fra le parti per il capitale complessivamente erogato e goduto, in rapporto al periodo di riferimento della rata;
la quota capitale, di conseguenza, è pari a tutto ciò che della rata residua dopo il preliminare pagamento della quota interessi, che viene imputato al rimborso del capitale.
Ed è evidente che ciò determini complessivamente un maggior costo finale dell'operazione in quanto la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta in conclusione la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Orbene, nel caso in esame, il contratto di finanziamento contestato risulta conforme ai requisiti legali previsti dagli artt. 1813 ss. c.c., in quanto contiene l'indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso, il tasso di interesse e l'indicazione del pagamento del debito a rate costanti. Irrilevante, dunque, è l'assenza nel contratto di indicazioni circa il tipo di ammortamento, ma quest'informazione non è necessaria (nel caso di specie) per la costruzione univoca del piano di ammortamento, poiché al contratto è allegata la tabella di ammortamento, la quale contiene per ciascuna delle rate la determinazione esatta della quota capitale da versare, fino all'integrale rimborso del prestito con l'ultima rata (capitale residuo = 0), e il contratto dà i criteri per la determinazione, rata per rata, della quota interessi secondo il tasso variabile convenuto nel contratto. Considerazioni analoghe valgono per quanto concerne l'omessa informazione circa il regime finanziario col quale è stato costruito il piano di ammortamento, atteso che il tipo di ammortamento e regime finanziario non sono (nel caso di specie) “tassi, prezzi o condizioni” che il contratto deve determinare a pena di nullità ex art. 117, comma 6, TUB, né informazioni richieste dalla legislazione di settore o dalla normativa pagina 8 di 10 secondaria emanata dall'Autorità di vigilanza, in termini generali e a prescindere dalla loro indispensabilità per la determinazione delle obbligazioni nel caso concreto.
In conclusione, il fatto che il debitore non possa calcolare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria deriva già solo dalla scelta di un mutuo a tasso variabile, che non consente di avere chiara contezza del costo finale della operazione, senza che però, ciò comporti una indeterminatezza del contratto.
In altri termini, fornita un'informazione chiara su tutti gli elementi essenziali del tipo contrattuale
(importo e durata prestito, TAN e periodicità rate) e il modo in cui sono formate le rate del piano mediante pagamento “a rata costante”, non può sussistere né un problema di indeterminatezza, né, tantomeno, di violazione di forma scritta perché sono presenti gli elementi tipici del contratto e il cliente ha gli elementi per una decisione informata.
In altri termini, non si ravvede alcuna indeterminatezza dal momento che dalla documentazione versata in atti emerge che il contratto di finanziamento e il piano di ammortamento consentono di ricostruire le somme dovute alla scadenza successive, attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché, da ultimo, delle spese: in tale modo, infatti, il debitore avrà piena cognizione di tutti gli elementi contrattuali giuridici ed economici che consentiranno a lui di ricostruire quale sarà l'esborso finale e compararlo con altre soluzioni.
Né indeterminatezza si ravvede nella determinazione del tasso di interessi dove vi è stata applicazione di un tasso variabile in relazione all'indice Euribor, legato a parametri di determinazione del tasso di interesse prestabilito, individuabile e verificabile, calcolato sulla basse dei comportamenti adottati dalle principali banche europee ed internazionali in relazione alla variazione del tasso ufficiale della BCE, diffuso giornalmente dalla federazione delle banche europee su dati oggettivi.
Quindi, la mancata esplicita indicazione del regime di capitalizzazione non rende in alcun modo indeterminato il contratto.
Ne discende che l'opposizione andrà respinta con ogni conseguenza in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n.623/23, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
pagina 9 di 10 rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva.
Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 14103.00 per compensi oltre rimborsi spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ascoli Piceno, 1 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 623/2023 promossa da:
(cf ) nato a [...] il [...] ed ivi res.te in via Parte_1 C.F._1 dell'Industria n. 5 rapp.to e difeso dall'Avv. Carlo Sangermani Ritella
Opponente
Contro
- costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale € 10.000,00 Controparte_1
i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, e per essa, Controparte_2
con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Lo
[...]
Giudice
Opposta
CONCLUSIONI: Come da note scritte per l' udienza in data 27.9.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il Sig. proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo telematico n. 93/2023 – R.G.218/2023 emesso dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 09.02.2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, nella sua veste di fideiussore dalla in favore di la somma di € Parte_2 Controparte_1
384.848,20 oltre gli interessi come da domanda e le spese di procedura, a titolo di somma non pagata in forza di contratto di prestito aziendale concluso tra la predetta società e la Controparte_3
(poi .
[...] CP_4
A fondamento della spiegata opposizione deduceva:
pagina 1 di 10 - La carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
- che il finanziamento de quo è caratterizzato dal sistema di ammortamento caratterizzato da un tasso variabile ottenuto addizionando lo spread del 2,5% al parametro Euribor 6 mesi base 365,
e che prevede una rata fissa composta da una quota capitale ed una quota interesse, con la conseguenza che si possono sviluppare piani di ammortamento alternativi producenti quantità di interessi diversi, a seconda del regime di capitalizzazione adoperato, con conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto, cagionata dalla carenza di accordo sul regime di capitalizzazione da applicare al contratto;
- che la mancata pattuizione per iscritto del regime di capitalizzazione (con l'indicazione in contratto del solo tasso) produce la carenza di forma scritta imposta dall'art. 1284 terzo comma c.c. e dall'art. 117 quarto comma del Tub.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, negata la provvisoria esecutorietà del decreto, nel merito e non solo ove accertata la titolarità del credito in capo all'opposta:
1) accertare e dichiarare, con riferimento ai contratti dedotti dall'opposta a sostegno del credito azionato, la nullità delle clausole determinative degli interessi per violazione dell'art. 117 Tub comma 4 nonché dell'art. 1346 c.c.;
2) per l'effetto, visto anche l'art. 1419 c.c. rideterminare la contabilità tra le parti accertando e dichiarando il dovere di resa del capitale erogato corredato dei soli interessi sostitutivi ex art. 117 comma 7 del Tub, detratto quanto percepito dal mutuante o dal cessionario in sede fallimentare;
3) revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi nei confronti del difensore accertando antistatario.”
Si costituiva l'opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Il procedimento, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività dell'ingiunzione e disposta la mediazione obbligatoria, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 27.9.2024, nel corso della quale le parti, mediante note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc nella loro massima estensione.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione dell'opposta per mancata prova della titolarità del credito, dovendosi al proposito evidenziare che detta eccezione non risulta tardivamente proposta, come pure sostenuto dall'opposta, atteso che la negazione da parte del pagina 2 di 10 convenuto (odierno opponente – convenuto in senso sostanziale) della legittimazione sostanziale costituisce una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia ancora formato un giudicato interno, ovviamente), precisando, altresì ,che il giudice dagli atti può rilevare anche d'ufficio la carenza della titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale che è oggetto del processo. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza24 febbraio – 21 giugno 2016, n. 12729).
La titolarità del diritto attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare e qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che "la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare". Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente anche
Cassazione civile, 20/05/2020, n. 9253). Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. capi 64-65 della sentenza Cass. Sez. Un. 16/2/2016 cit.).
Nel caso di specie, l'opponente ha sottoposto a seria contestazione la titolarità del diritto di controparte sin dall'atto introduttivo. Il contegno processuale dell'opponente, teso ad evidenziare l'assenza di prova della cessione del credito azionato, è incompatibile con il riconoscimento dell'altrui titolarità del diritto e ben consente di scrutinare la questione nel merito.
Sul punto, in linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre 1993, n.
385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass., sez. 1, 22/02/2022,
n. 5857; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., sez. 1, 02/03/2016, n. 4116; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798).
pagina 3 di 10 Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire
"la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, diffusamente, Cass., sez. 1, 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass., sez. 3, 16/04/2021,
n. 10200).
Si è, quindi, affermato che. in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass., sez. 5, 29/12/2017, n. 31118; cfr. Cass., sez. 3, 13/06/2019, n. 15884; Cass., sez. 3,
10/02/2023, n. 4277 e dal ultimo Cassazione civile sez. III, 07/10/2024, (ud. 02/07/2024, dep.
07/10/2024), n.26127).
Il principio affermato dalla Suprema Corte muove dal presupposto che il legislatore abbia voluto distinguere dalle altre forme di cessione la cessione di crediti in blocco, assoggettando quest'ultima alla disciplina speciale del Testo Unico Bancario che, difatti, deroga alle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dal Codice civile (art. 1264 c.c.). La ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiede proprio nella natura di questo tipo di cessioni che riguardano un gran numero di rapporti giuridici e, spesso, una pluralità di vicende circolatorie.
Pertanto, qualora si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione di tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente, la finalità perseguita dall'art. 58 T.U.B. sarebbe completamente vanificata. Ciò che rileva, secondo il citato orientamento giurisprudenziale di legittimità, è, piuttosto, comprendere quale sia l'effettivo significato della nozione di 'rapporti giuridici individuabili in blocco' assoggettati alla disciplina del T.U.B. Ebbene, secondo Banca d'Italia devono intendersi tali 'i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo', che 'può rinvenirsi, ad esempio, nella forma pagina 4 di 10 tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti'
(cfr. Circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
Giova, peraltro, evidenziare che il cessionario per agire o resistere in un processo contro il ceduto, deve produrre in giudizio l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 17110/2019), ma potrà anche non aver indicato nell'avviso di pubblicazione il numero di riferimento del rapporto ceduto, purché gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr Cass. n. 31188/2017 e Cass. Civ.
Sezione III n. 15884 del 13/06/2019 ) .
Orbene, nel caso di specie, nell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte Seconda, del 6 giugno 2020 n. 66, si legge quanto segue « […] Controparte_1 comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione, in data 1 giugno 2020 […] ha concluso con […] un contratto di Controparte_4
cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione […]. In virtù del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto da ciascuna Banca Cedente, taluni crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari o chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza in conformità alla circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata […], come individuati in ciascun documento di identificazione dei crediti allegato al
Contratto di Cessione […]. In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 29/09/2019».
Nel caso di specie, il credito deriva incontestabilmente da un contratto di finanziamento stipulato il 21 maggio 2009 (dunque tra il 1° gennaio 1998 e il 29 settembre 2019) e classificato come deteriorato prima della cessione.
L'inclusione del credito nell'operazione di cessione la si evince peraltro dalla circostanza che l'NDG
(Numero Direzione Generale) della sofferenza 3980980 risulti nell'elenco messo a disposizione dei debitori ceduti al link https://group.bper.it/c/document_library/get_file?uuid=6c399c83-2197-58eb-
c9d5-58a25dd3a2bd&groupId=133577364.
pagina 5 di 10 Nel caso di specie, dunque, l' avviso di cessione prodotto individua specificamente la categoria di crediti trasferiti, essendo quindi pienamente provata la cessione dei crediti dalla cedente alla cessionaria.
Peraltro, come noto, la documentazione allegata dalla parte creditrice a riprova della titolarità da parte della stessa di una posizione attiva, deve consentire al Giudicante di desumere con un ragionevole grado di certezza che il rapporto e la posizione oggetto di casa, rientri esattamente in quelle oggetto di avvenuta cessione.
La locuzione di cui all'avviso di cessione, ed il richiamo al Numero Direzione Generale della sofferenza risultano sufficienti a provare con certezza l'inclusione del rapportooggetto di causa, nelle operazioni di cessione sopra documentate.
La documentazione depositata dalla cessionaria è, quindi, valida e sufficiente per dimostrare la propria legittimazione attiva.
L'opponente contesta l'indeterminatezza del contratto di mutuo: a tal riguardo, deve osservarsi che il mutuo presenta, in ordine al meccanismo generatore degli interessi, i seguenti patti:
- un tasso variabile e, segnatamente, un tasso minimo pari al 3,575 % con aumento euribor media aritmetica semplice mensile del mese solare precedente quello di applicazione, base di calcolo giorni effettivi su 365, a 6 mesi, arrotondato dello 0,005 superiore- un numero di rate pari a 348 mensili.
prevede che ciascuna rata è composta di una quota di capitale e una quota di interessi;
prevede un numero di rate pari a 60.
Orbene, a detta dell'opponente, dette previsioni contrattuali comporterebbero un'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, dal momento che, non essendo indicato il monte interessi a causa della variabilità del tasso e non essendo precisato il regime di capitalizzazione, sarebbero in astratto possibili diversi tipi di ammortamento a seconda che si utilizzasse la capitalizzazione composta ovvero la capitalizzazione semplice.
Sostiene poi che vi sarebbe l'incompatibilità del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo controverso con un mutuo a tasso variabile.
Orbene, giova innanzitutto osservare che le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, con la nota sentenza n. 15130/2024, pur trattando espressamente una ipotesi di mutuo a tasso fisso, hanno affermato che il sistema di ammortamento alla francese, quale è pacificamente quello in esame, non pagina 6 di 10 genera per definizione ed in via generale un'incertezza sull'interesse applicato, dal momento che gli interessi vengono calcolati sulla somma concessa in prestito e in ciascuna delle rate successive la quota di interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente (senza alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello in concreto applicato); né esso si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente, principio sicuramente mutuabili anche per il mutuo a tasso variabile, sotto il profilo dell'assenza di incertezza dei tassi.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che il piano di ammortamento “alla francese” è definito come il
«più diffuso in Italia» nelle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» e si caratterizza per il fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti», cioè il mutuatario è obbligato a pagare rate di importo sempre identico comprensive di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi, deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa: per ciascuna rata gli interessi vengono calcolati inizialmente sull'intero capitale erogato e, successivamente, sul capitale residuo, il capitale è in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Un piano a rata costante può essere formulato, come nel caso in esame, anche con riferimento alla previsione di un tasso variabile, con la differenza che il piano di ammortamento, calcolato con la stessa formula di matematica finanziaria della rata costante, viene generalmente simulato in via indicativa applicando il tasso vigente alla data della stipula, così da individuare, per ciascuna rata, la quota di capitale che viene restituita, potendosi poi conteggiare la quota di interessi in base al tasso variabile sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni effettuate con le rate precedenti;
in questo caso,
l'indicazione “a rata costante” indica il metodo di calcolo dell'ammortamento, e non il dato effettivo di una rata costante (esclusa dal variare del tasso).
La Cassazione sottolinea che, come chiarito dai matematici finanziari, il rimborso delle frazioni di capitale incluse nella rata costante produce una riduzione del capitale (debito) residuo e una diminuzione del “montante” sul quale sono calcolati gli interessi maturati nell'anno e questo meccanismo determina una progressiva diminuzione della quota della rata successiva ascrivibile agli interessi e un corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale, per cui nelle prime fasi del piano di ammortamento, la quota della rata destinata agli interessi è maggiore, mentre la quota pagina 7 di 10 destinata al capitale è minore. L'abbattimento progressivo più lento del capitale residuo, la cui frazione nella “rata costante” iniziale è più bassa e man mano aumenta, è pienamente legittima ai sensi dell'art. 821 c.c., in quanto nel contratto di mutuo gli interessi maturano e divengono esigibili giorno per giorno, sin dalla dazione del capitale (ovvero dall'erogazione del finanziamento), a partire dal quale si realizza la situazione di godimento altrui della somma oggetto di prestito e ai sensi dell'art. 1194 c.c. a norma del quale i pagamenti mensili operati dal mutuatario a titolo di rate del finanziamento dovranno essere imputati, in via preliminare, al pagamento degli interessi e, per la parte residua, al rimborso del capitale;
sicché la quota interessi è pari al totale degli interessi maturati (giorno per giorno) nel corso del periodo di riferimento della rata, e certamente esigibili alla scadenza mensile pattuita[1] e devono calcolarsi moltiplicando il tasso d'interesse pattuito fra le parti per il capitale complessivamente erogato e goduto, in rapporto al periodo di riferimento della rata;
la quota capitale, di conseguenza, è pari a tutto ciò che della rata residua dopo il preliminare pagamento della quota interessi, che viene imputato al rimborso del capitale.
Ed è evidente che ciò determini complessivamente un maggior costo finale dell'operazione in quanto la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta in conclusione la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Orbene, nel caso in esame, il contratto di finanziamento contestato risulta conforme ai requisiti legali previsti dagli artt. 1813 ss. c.c., in quanto contiene l'indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso, il tasso di interesse e l'indicazione del pagamento del debito a rate costanti. Irrilevante, dunque, è l'assenza nel contratto di indicazioni circa il tipo di ammortamento, ma quest'informazione non è necessaria (nel caso di specie) per la costruzione univoca del piano di ammortamento, poiché al contratto è allegata la tabella di ammortamento, la quale contiene per ciascuna delle rate la determinazione esatta della quota capitale da versare, fino all'integrale rimborso del prestito con l'ultima rata (capitale residuo = 0), e il contratto dà i criteri per la determinazione, rata per rata, della quota interessi secondo il tasso variabile convenuto nel contratto. Considerazioni analoghe valgono per quanto concerne l'omessa informazione circa il regime finanziario col quale è stato costruito il piano di ammortamento, atteso che il tipo di ammortamento e regime finanziario non sono (nel caso di specie) “tassi, prezzi o condizioni” che il contratto deve determinare a pena di nullità ex art. 117, comma 6, TUB, né informazioni richieste dalla legislazione di settore o dalla normativa pagina 8 di 10 secondaria emanata dall'Autorità di vigilanza, in termini generali e a prescindere dalla loro indispensabilità per la determinazione delle obbligazioni nel caso concreto.
In conclusione, il fatto che il debitore non possa calcolare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria deriva già solo dalla scelta di un mutuo a tasso variabile, che non consente di avere chiara contezza del costo finale della operazione, senza che però, ciò comporti una indeterminatezza del contratto.
In altri termini, fornita un'informazione chiara su tutti gli elementi essenziali del tipo contrattuale
(importo e durata prestito, TAN e periodicità rate) e il modo in cui sono formate le rate del piano mediante pagamento “a rata costante”, non può sussistere né un problema di indeterminatezza, né, tantomeno, di violazione di forma scritta perché sono presenti gli elementi tipici del contratto e il cliente ha gli elementi per una decisione informata.
In altri termini, non si ravvede alcuna indeterminatezza dal momento che dalla documentazione versata in atti emerge che il contratto di finanziamento e il piano di ammortamento consentono di ricostruire le somme dovute alla scadenza successive, attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché, da ultimo, delle spese: in tale modo, infatti, il debitore avrà piena cognizione di tutti gli elementi contrattuali giuridici ed economici che consentiranno a lui di ricostruire quale sarà l'esborso finale e compararlo con altre soluzioni.
Né indeterminatezza si ravvede nella determinazione del tasso di interessi dove vi è stata applicazione di un tasso variabile in relazione all'indice Euribor, legato a parametri di determinazione del tasso di interesse prestabilito, individuabile e verificabile, calcolato sulla basse dei comportamenti adottati dalle principali banche europee ed internazionali in relazione alla variazione del tasso ufficiale della BCE, diffuso giornalmente dalla federazione delle banche europee su dati oggettivi.
Quindi, la mancata esplicita indicazione del regime di capitalizzazione non rende in alcun modo indeterminato il contratto.
Ne discende che l'opposizione andrà respinta con ogni conseguenza in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n.623/23, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
pagina 9 di 10 rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva.
Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 14103.00 per compensi oltre rimborsi spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ascoli Piceno, 1 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
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