Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/06/2025, n. 4204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4204 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04204/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06613/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6613 del 2024, proposto da
Levante Spv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Concetta Sorrentino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Arrigo VII n. 4;
contro
Asl 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 435/2020 - R.G. n. 11119/2017 del Tribunale di Napoli Nord, munita della formula esecutiva in data 09/09/2020 e notificata in formula esecutiva in data 15/09/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 108 - Napoli 3;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con sentenza n. 435/2020, emessa in data 6 febbraio 2020 dal Tribunale di Napoli Nord, l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud è stata condannata al pagamento, in favore della società Chiron SPV S.r.l., della somma complessiva di euro 78.491,10 oltre interessi moratori.
Successivamente, in data 24 maggio 2019, con contratto di cessione di credito ai sensi della legge n. 130/1999, pubblicato in G.U. Parte II n. 63 del 30 maggio 2019 e notificato in data 4 giugno 2019, detto credito è stato ceduto dalla Chiron SPV S.r.l. alla società ricorrente Levante SPV S.r.l. La sentenza è stata munita di formula esecutiva in data 9 settembre 2020 e notificata all’amministrazione in data 15 settembre 2020. Il passaggio in giudicato è stato certificato in data 18 ottobre 2024. Nonostante la notifica e il decorso del termine utile per adempiere, l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud è rimasta inadempiente per un importo residuo pari ad euro 58.077,38, composto da:
sorte capitale residua: euro 28.617,59;
interessi maturati: euro 29.459,79;
oltre spese di registrazione e ulteriori interessi fino al soddisfo.
Con il ricorso in epigrafe, la Levante SPV S.r.l. ha chiesto a questo Tribunale di ordinare l’ottemperanza alla sentenza sopra indicata, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio sostenendo di aver adempiuto integralmente il proprio debito.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Risulta pacificamente che la sentenza n. 435/2020 del Tribunale di Napoli Nord, recante condanna dell’ASL Napoli 3 Sud al pagamento della somma sopra indicata, è passata in giudicato, come da certificato del 18 ottobre 2024, ed è stata regolarmente notificata all’amministrazione in data 15 settembre 2020.
Il credito azionato in giudizio risulta essere stato legittimamente ceduto dalla Chiron SPV S.r.l. alla ricorrente Levante SPV S.r.l. con atto conforme ai requisiti di legge e ritualmente notificato, in conformità all’art. 4 della legge n. 130/1999.
Inoltre, il presente gravame in ottemperanza è stato notificato alla ASL in data 12.12.2024, con la conseguenza che, al momento della sua notifica, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall'articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall'articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
L’azienda sanitaria non ha dimostrato l’avvenuto adempimento, essendosi limitata a depositare la determina ed il corrispondente mandato attestante il pagamento esclusivamente della metà dell’imposta di registro, cosicché la domanda attorea deve essere accolta e, quindi, va ordinato alla resistente ASL di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate nei limiti precisati in ricorso, oltre i relativi interessi legali dalla domanda sino al soddisfo: pagamento che dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Il Collegio nomina sin d'ora, quale commissario ad acta, il Prefetto di Napoli (atteso che l’ente intimato nel presente giudizio d'ottemperanza ricade nella relativa provincia), con facoltà di delega ad un funzionario di adeguata professionalità del suo ufficio, il quale dovrà attivarsi per l'esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine appena fissato per il pagamento dovuto l'Amministrazione non abbia ancora adempiuto.
Il medesimo commissario dovrà:
- adottare ogni misura idonea a consentire il dovuto pagamento al ricorrente degli importi indicati nel provvedimento in epigrafe, entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente;
- una volta espletato l'incarico, depositare una succinta relazione sull'attività svolta, con la richiesta di liquidazione del proprio compenso e relativa nota spese, nel rispetto del termine perentorio dettato dall'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.
Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate nelle pronunce passate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; T.A.R. Campania - Napoli, n. 9145/2005; T.A.R. Campania - Napoli, n. 12998/2003; Cons. Stato, Sez. IV, n. 2490/2001; Cons. Stato, Sez. IV, n. 175/1987).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono quindi dovuti solo per le voci suindicate, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
3.- Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della resistente ASL, nell’importo liquidato nel dispositivo, tenuto conto della linearità e natura seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l'effetto:
- ordina alla resistente ASL di provvedere al pagamento delle somme indicate in motivazione ancora dovute in forza della sentenza n. 435/2020- R.G. n. 11119/2017 del Tribunale di Napoli Nord, nel termine ultimativo di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli o suo delegato, per l'eventualità che alla scadenza del termine previsto per l'adempimento l'Amministrazione non abbia provveduto al pagamento, il quale provvederà nei tempi e secondo le modalità di cui in motivazione;
- condanna l'Amministrazione inadempiente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione al procuratore costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO