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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 394 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2022
promossa da
, C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Michele Cappellari, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto d'appello,
appellante
contro
1 (P.I.: ), in persona del legale rappresentante, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Macciotta, che la rappresenta e difende per procura generale 22-10-21 Notaio
Per_1
appellata
OGGETTO: opposizione a d.i.
All'udienza del 22-11-2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. , sia in qualità di ex socio accomandatario di Parte_1
che in proprio;
Controparte_2
2) in via principale, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di effetti giuridico il decreto ingiuntivo telematico n. 143/2017
(R.G. n. 10894/2016), emesso dal Tribunale di Cagliari in data 23-
01-2017, per i motivi che precedono;
3) accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal sig.
[...]
ad per i titoli dedotti nel presente giudizio;
Pt_1 CP_1
4) con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
2 1) in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello introdotto dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
mandare assolta da ogni avversa pretesa;
CP_1
2) nel merito, rigettare l'appello proposto dal sig. in Parte_1
quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 945/2022 pronunciata dal Tribunale di
Cagliari in data 6-04-2022;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 945/2022 il Tribunale di Cagliari respingeva l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
143/2017, emesso dal medesimo tribunale per la somma di euro 16.416,92
su ricorso di a titolo di corrispettivo per la fornitura di CP_1
acqua, oltre interessi e spese, poi ridotta dall'istante ad euro 11.024,68
previa detrazione di una quota della fattura di saldo, in quanto prescritta;
le spese processuali erano in parte compensate e poste a carico dell'opponente per la fase decisionale.
contestava di essere debitore di alcuna somma per il servizio Parte_1
idrico e fognario relativo all'utenza n. 5108581 e assumeva che la
[...]
società con sede in Quartu Controparte_3
Sant'Elena, via Marconi n. 43-45, di cui egli era stato socio
3 accomandatario, era stata cancellata dal Registro delle Imprese fin dal 30-
06-1999; osservava inoltre che le fatture azionate con il procedimento monitorio erano state emesse nei confronti di un soggetto diverso -
[...]
con sede in via Marconi n. 41 - con il quale egli non CP_2 CP_4
aveva alcun rapporto.
replicava che il misuratore dei consumi dell'utenza intestata alla CP_1
era posto al civico 41 e che la partita iva esposta in Controparte_2
fattura era quella della società in cui l'opponente aveva CP_2
assunto il ruolo di accomandatario.
Il tribunale considerava la difesa svolta dall insufficiente rispetto ai Pt_1
documenti versati in causa, posto che l'utente risultava indentificato in fattura con il numero di partita iva corrispondente a quello della CP_2
di cui l'opponente era stato socio accomandatario e che la
[...]
cancellazione della società dal Registro delle Imprese non escludeva la responsabilità del socio per le obbligazioni assunte dall'impresa sociale.
La circostanza che il contatore da cui erano stati ricavati i consumi fosse stato allacciato alla presenza di tale , come da doc. 15 CP_3
prodotto dall'opposta, non elideva, secondo il giudicante, il legame con la società della quale l'opponente era socio accomandatario. CP_2
Avverso tale decisione ha proposto appello , deducendo (i) Parte_1
la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché (ii) la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione laddove il
4 primo giudice - nonostante l'assenza del documento contrattuale che attestasse l'attivazione del servizio idrico in capo alla Controparte_2
cancellata nel 1999 - concludeva che ad essa, e per essa al
[...]
socio accomandatario, fosse imputabile il consumo di acqua relativo al periodo 2006-2012 sul presupposto che il numero di p.i. indicato nelle fatture e riferito al contatore installato al civico 41 di viale Marconi
corrispondeva a quello della società cancellata.
L'appellante ha obiettato che in realtà non vi era prova del fantomatico contratto asseritamente stipulato nel 1998 da una non meglio identificata società NO TO (v. prima memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opposta),
tanto più che nel documento n. 15 - privo di data - prodotto da Abbanoa il precedente gestore del servizio idrico, Parte_2
certificava la sostituzione del contatore alla presenza di tale . CP_3
Invero, ha rilevato l'appellante, l'imputazione dei consumi alla società
cancellata era fondata su mere congetture, e cioè sulla coincidenza del numero di p.i. indicato in fattura con quella della NO TO di MO
OL e C. s.a.s., in difetto di alcun elemento di prova circa l'intestazione effettiva dell'utenza n. 5108581, cui era collegato il contatore, neppure desumibile dai solleciti di pagamento inviati da a CP_1 [...]
risultata “sconosciuta” all'indirizzo in cui era ubicato il Controparte_5
contatore, mentre la diffida del 31-07-2013 era stata trasmessa all'indirizzo del socio accomandatario indicato nella visura camerale.
5 Ha concluso l'appellante che l'opposta aveva mancato di provare, prima ancora del quantum del credito, l'an della sua pretesa e cioè l'esistenza della titolarità dell'utenza in capo alla CP_2 Controparte_2
Si è costituita eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'impugnazione ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 342 c.p.c. e chiedendone comunque il rigetto nel merito.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinto il rilievo di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'appellante ha formulato distinte censure per erronea applicazione del principio dell'onere della prova e per contraddittoria motivazione,
illustrando compiutamente le ragioni delle doglianze svolte su specifici capi della motivazione ed esponendo le argomentazioni difensive a sostegno delle proprie richieste di riforma, tant'è che la controparte ha svolto pertinenti difese (cfr. Cass. Civ. n. 7675/2019; n. 10916/17).
Nel merito, l'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo la ricorrente affermava di essere creditrice di , in qualità di socio accomandatario della Parte_1
per il corrispettivo del servizio idrico Controparte_2
e fognario indicato nelle allegate fatture emesse nei confronti della società
Tecnica TO s.a.s. di Mura L.
6 Instaurata l'opposizione da parte dell'ingiunto, la società opposta sosteneva che dalla documentazione versata in causa emergeva che l'utenza n. 5108581 era intestata alla società Controparte_2
identificata con il numero di p.i., e che i relativi dati erano stati certamente comunicati dall'utente al momento della sottoscrizione del contratto con il gestore, cui la medesima non aveva dato disdetta dopo la cancellazione dal
Registro delle Imprese.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. precisava che nel 1998 la CP_1
società aveva concluso un contratto di fornitura con il Controparte_2
Comune di Quartu Sant'Elena, in forza del quale risultava titolare dell'utenza n. 5108581, con ubicazione della fornitura in via Marconi n.
41. Aggiungeva altresì che, in epoca anteriore al subentro di nella CP_1
gestione del S.I.I., il servizio acquedotto del aveva Parte_2
sostituito, alla presenza di tale , il contatore in uso a detta CP_3
utenza con quello n. 01D084288, da cui erano state ricavate le letture trascritte in fattura.
Il tribunale aderiva alla prospettazione attrice sulla base di un generico rinvio alle fatture emesse dal gestore ed ai solleciti dal medesimo rivolti all'utente.
Di contro, ancor prima di affrontare la correttezza della quantificazione del credito fatturato da comunque contestato dall'opponente con CP_1
riferimento alla richiesta di acconti ed alla parziale prescrizione, il
7 tribunale avrebbe dovuto verificare l'esistenza di un contratto di fornitura idrica in capo alla società Tecnica TO di OL M. e C. s.a.s. nonché la sua vigenza nel periodo 2006-2012.
Invero, la prova di tale rapporto non può essere ricavata dall'intestazione delle fatture, che peraltro recano una diversa denominazione sociale
( con una diversa sede sociale), né dalla Controparte_5
menzione ivi contenuta della partita iva già appartenente alla società di cui era socio accomandatario, non essendo stata prodotta la Parte_1
visura camerale della , società con cui Controparte_3 Parte_1
non avrebbe peraltro alcun legame.
Non è dimostrato neanche quando la avrebbe Controparte_2
stipulato con il Comune di Quartu Sant'Elena un contratto di fornitura idrica per uso non domestico, avendo l'opposta sostenuto in primo grado che la somministrazione azionata con l'ingiunzione si riferiva ad una non meglio precisata società con ubicazione della fornitura Controparte_2
al civico 41 di via Marconi, senza produrre alcuna documentazione al riguardo.
Inoltre, anche l'estratto conto allegato al ricorso monitorio - che di per sé
non dimostra l'entità dei consumi fatturati in acconto dal novembre 2006
al febbraio 2011 e a saldo dal marzo 2011 fino all'aprile 2014 - è intestato a via Marconi 41, Quartu S.E. Controparte_5
8 In sostanza, il gestore pretendeva di ottenere da il Parte_1
pagamento di fatture, prive del necessario riscontro delle letture dei consumi registrati dal contatore matricola n. 01D084288, installato per sostituzione alla presenza di tale , basandosi su una ricevuta CP_3
senza data emessa dal Comune di Quartu S.E. in cui compare il nominativo di (cui sembra appartenere la sottoscrizione) e un appunto CP_3
vergato a mano (“ex Condominio OFFICINA Luciano Mura P.IVA
”), privo di qualsiasi rilevanza probatoria. P.IVA_2
L'abbinamento operato dal primo giudice tra la società di cui Pt_1
era accomandatario, pacificamente cancellata dal Registro Imprese
[...]
con efficacia dal 30-06-1999, e la società Controparte_5
non è sorretto da alcun riscontro documentale e non è desumibile in via presuntiva dalla vicinanza di numero civico tra la sede della CP_2
(n. 43-45) e il numero civico (41) trascritto nelle fatture,
[...]
intestate, come detto, ad altro soggetto sociale, della cui esistenza (e del numero di p.i.) non era fornita alcuna prova, mancando la visura catastale relativa alla Controparte_5
L'allegazione formulata dall'opposta in primo grado circa l'inizio del rapporto di fornitura (1998) non è supportata da elementi di riscontro,
come ad esempio l'elenco degli utenti che il precedente gestore dovrebbe aver trasmesso ad per cui non è dato sapere se e per quanto CP_1
tempo la avrebbe goduto della Controparte_2
9 somministrazione idrica da parte del Parte_2
mentre l'unica traccia del servizio comunale si rinviene nella ricevuta (v.
doc. 15 di parte opposta) di installazione di un nuovo contatore “in carico
al signor ”, da cui potrebbe dedursi semmai la disdetta del CP_3
precedente rapporto.
Infine, non può non rilevarsi che, non solo non vi è prova dell'invio (e a chi) delle fatture azionate, ma che i solleciti del 24-12-2010 e del 31-07-
2013 non erano stati recapitati in quanto la destinataria Controparte_5
era risultata all'indirizzo di via Marconi 41, mentre
[...] Parte_3
la diffida del 29-03-2016 veniva inopinatamente rivolta a Parte_1
presso il suo indirizzo di residenza pubblicato nel Registro Imprese.
Deve, pertanto, concludersi che non abbia assolto all'onere CP_1
di provare i fatti costitutivi del diritto di credito esercitato nei confronti di con conseguente accoglimento dell'opposizione dal Parte_1
medesimo proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 143/2017, che per l'effetto si revoca.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio,
liquidate al valore medio del relativo scaglione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
10 1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 945/2022 del Tribunale di Cagliari, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 143/2017, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, che liquida in euro 5.077,00 per compensi del primo grado ed euro 3.966,00 per compensi del presente grado,
oltre quanto previsto per legge.
Così deciso in Cagliari il 28-02-2025
Il Presidente rel.
Dott. M.Teresa Spanu
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 394 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2022
promossa da
, C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Michele Cappellari, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto d'appello,
appellante
contro
1 (P.I.: ), in persona del legale rappresentante, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Macciotta, che la rappresenta e difende per procura generale 22-10-21 Notaio
Per_1
appellata
OGGETTO: opposizione a d.i.
All'udienza del 22-11-2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. , sia in qualità di ex socio accomandatario di Parte_1
che in proprio;
Controparte_2
2) in via principale, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di effetti giuridico il decreto ingiuntivo telematico n. 143/2017
(R.G. n. 10894/2016), emesso dal Tribunale di Cagliari in data 23-
01-2017, per i motivi che precedono;
3) accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal sig.
[...]
ad per i titoli dedotti nel presente giudizio;
Pt_1 CP_1
4) con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
2 1) in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello introdotto dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
mandare assolta da ogni avversa pretesa;
CP_1
2) nel merito, rigettare l'appello proposto dal sig. in Parte_1
quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 945/2022 pronunciata dal Tribunale di
Cagliari in data 6-04-2022;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 945/2022 il Tribunale di Cagliari respingeva l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
143/2017, emesso dal medesimo tribunale per la somma di euro 16.416,92
su ricorso di a titolo di corrispettivo per la fornitura di CP_1
acqua, oltre interessi e spese, poi ridotta dall'istante ad euro 11.024,68
previa detrazione di una quota della fattura di saldo, in quanto prescritta;
le spese processuali erano in parte compensate e poste a carico dell'opponente per la fase decisionale.
contestava di essere debitore di alcuna somma per il servizio Parte_1
idrico e fognario relativo all'utenza n. 5108581 e assumeva che la
[...]
società con sede in Quartu Controparte_3
Sant'Elena, via Marconi n. 43-45, di cui egli era stato socio
3 accomandatario, era stata cancellata dal Registro delle Imprese fin dal 30-
06-1999; osservava inoltre che le fatture azionate con il procedimento monitorio erano state emesse nei confronti di un soggetto diverso -
[...]
con sede in via Marconi n. 41 - con il quale egli non CP_2 CP_4
aveva alcun rapporto.
replicava che il misuratore dei consumi dell'utenza intestata alla CP_1
era posto al civico 41 e che la partita iva esposta in Controparte_2
fattura era quella della società in cui l'opponente aveva CP_2
assunto il ruolo di accomandatario.
Il tribunale considerava la difesa svolta dall insufficiente rispetto ai Pt_1
documenti versati in causa, posto che l'utente risultava indentificato in fattura con il numero di partita iva corrispondente a quello della CP_2
di cui l'opponente era stato socio accomandatario e che la
[...]
cancellazione della società dal Registro delle Imprese non escludeva la responsabilità del socio per le obbligazioni assunte dall'impresa sociale.
La circostanza che il contatore da cui erano stati ricavati i consumi fosse stato allacciato alla presenza di tale , come da doc. 15 CP_3
prodotto dall'opposta, non elideva, secondo il giudicante, il legame con la società della quale l'opponente era socio accomandatario. CP_2
Avverso tale decisione ha proposto appello , deducendo (i) Parte_1
la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché (ii) la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione laddove il
4 primo giudice - nonostante l'assenza del documento contrattuale che attestasse l'attivazione del servizio idrico in capo alla Controparte_2
cancellata nel 1999 - concludeva che ad essa, e per essa al
[...]
socio accomandatario, fosse imputabile il consumo di acqua relativo al periodo 2006-2012 sul presupposto che il numero di p.i. indicato nelle fatture e riferito al contatore installato al civico 41 di viale Marconi
corrispondeva a quello della società cancellata.
L'appellante ha obiettato che in realtà non vi era prova del fantomatico contratto asseritamente stipulato nel 1998 da una non meglio identificata società NO TO (v. prima memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opposta),
tanto più che nel documento n. 15 - privo di data - prodotto da Abbanoa il precedente gestore del servizio idrico, Parte_2
certificava la sostituzione del contatore alla presenza di tale . CP_3
Invero, ha rilevato l'appellante, l'imputazione dei consumi alla società
cancellata era fondata su mere congetture, e cioè sulla coincidenza del numero di p.i. indicato in fattura con quella della NO TO di MO
OL e C. s.a.s., in difetto di alcun elemento di prova circa l'intestazione effettiva dell'utenza n. 5108581, cui era collegato il contatore, neppure desumibile dai solleciti di pagamento inviati da a CP_1 [...]
risultata “sconosciuta” all'indirizzo in cui era ubicato il Controparte_5
contatore, mentre la diffida del 31-07-2013 era stata trasmessa all'indirizzo del socio accomandatario indicato nella visura camerale.
5 Ha concluso l'appellante che l'opposta aveva mancato di provare, prima ancora del quantum del credito, l'an della sua pretesa e cioè l'esistenza della titolarità dell'utenza in capo alla CP_2 Controparte_2
Si è costituita eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'impugnazione ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 342 c.p.c. e chiedendone comunque il rigetto nel merito.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinto il rilievo di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'appellante ha formulato distinte censure per erronea applicazione del principio dell'onere della prova e per contraddittoria motivazione,
illustrando compiutamente le ragioni delle doglianze svolte su specifici capi della motivazione ed esponendo le argomentazioni difensive a sostegno delle proprie richieste di riforma, tant'è che la controparte ha svolto pertinenti difese (cfr. Cass. Civ. n. 7675/2019; n. 10916/17).
Nel merito, l'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo la ricorrente affermava di essere creditrice di , in qualità di socio accomandatario della Parte_1
per il corrispettivo del servizio idrico Controparte_2
e fognario indicato nelle allegate fatture emesse nei confronti della società
Tecnica TO s.a.s. di Mura L.
6 Instaurata l'opposizione da parte dell'ingiunto, la società opposta sosteneva che dalla documentazione versata in causa emergeva che l'utenza n. 5108581 era intestata alla società Controparte_2
identificata con il numero di p.i., e che i relativi dati erano stati certamente comunicati dall'utente al momento della sottoscrizione del contratto con il gestore, cui la medesima non aveva dato disdetta dopo la cancellazione dal
Registro delle Imprese.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. precisava che nel 1998 la CP_1
società aveva concluso un contratto di fornitura con il Controparte_2
Comune di Quartu Sant'Elena, in forza del quale risultava titolare dell'utenza n. 5108581, con ubicazione della fornitura in via Marconi n.
41. Aggiungeva altresì che, in epoca anteriore al subentro di nella CP_1
gestione del S.I.I., il servizio acquedotto del aveva Parte_2
sostituito, alla presenza di tale , il contatore in uso a detta CP_3
utenza con quello n. 01D084288, da cui erano state ricavate le letture trascritte in fattura.
Il tribunale aderiva alla prospettazione attrice sulla base di un generico rinvio alle fatture emesse dal gestore ed ai solleciti dal medesimo rivolti all'utente.
Di contro, ancor prima di affrontare la correttezza della quantificazione del credito fatturato da comunque contestato dall'opponente con CP_1
riferimento alla richiesta di acconti ed alla parziale prescrizione, il
7 tribunale avrebbe dovuto verificare l'esistenza di un contratto di fornitura idrica in capo alla società Tecnica TO di OL M. e C. s.a.s. nonché la sua vigenza nel periodo 2006-2012.
Invero, la prova di tale rapporto non può essere ricavata dall'intestazione delle fatture, che peraltro recano una diversa denominazione sociale
( con una diversa sede sociale), né dalla Controparte_5
menzione ivi contenuta della partita iva già appartenente alla società di cui era socio accomandatario, non essendo stata prodotta la Parte_1
visura camerale della , società con cui Controparte_3 Parte_1
non avrebbe peraltro alcun legame.
Non è dimostrato neanche quando la avrebbe Controparte_2
stipulato con il Comune di Quartu Sant'Elena un contratto di fornitura idrica per uso non domestico, avendo l'opposta sostenuto in primo grado che la somministrazione azionata con l'ingiunzione si riferiva ad una non meglio precisata società con ubicazione della fornitura Controparte_2
al civico 41 di via Marconi, senza produrre alcuna documentazione al riguardo.
Inoltre, anche l'estratto conto allegato al ricorso monitorio - che di per sé
non dimostra l'entità dei consumi fatturati in acconto dal novembre 2006
al febbraio 2011 e a saldo dal marzo 2011 fino all'aprile 2014 - è intestato a via Marconi 41, Quartu S.E. Controparte_5
8 In sostanza, il gestore pretendeva di ottenere da il Parte_1
pagamento di fatture, prive del necessario riscontro delle letture dei consumi registrati dal contatore matricola n. 01D084288, installato per sostituzione alla presenza di tale , basandosi su una ricevuta CP_3
senza data emessa dal Comune di Quartu S.E. in cui compare il nominativo di (cui sembra appartenere la sottoscrizione) e un appunto CP_3
vergato a mano (“ex Condominio OFFICINA Luciano Mura P.IVA
”), privo di qualsiasi rilevanza probatoria. P.IVA_2
L'abbinamento operato dal primo giudice tra la società di cui Pt_1
era accomandatario, pacificamente cancellata dal Registro Imprese
[...]
con efficacia dal 30-06-1999, e la società Controparte_5
non è sorretto da alcun riscontro documentale e non è desumibile in via presuntiva dalla vicinanza di numero civico tra la sede della CP_2
(n. 43-45) e il numero civico (41) trascritto nelle fatture,
[...]
intestate, come detto, ad altro soggetto sociale, della cui esistenza (e del numero di p.i.) non era fornita alcuna prova, mancando la visura catastale relativa alla Controparte_5
L'allegazione formulata dall'opposta in primo grado circa l'inizio del rapporto di fornitura (1998) non è supportata da elementi di riscontro,
come ad esempio l'elenco degli utenti che il precedente gestore dovrebbe aver trasmesso ad per cui non è dato sapere se e per quanto CP_1
tempo la avrebbe goduto della Controparte_2
9 somministrazione idrica da parte del Parte_2
mentre l'unica traccia del servizio comunale si rinviene nella ricevuta (v.
doc. 15 di parte opposta) di installazione di un nuovo contatore “in carico
al signor ”, da cui potrebbe dedursi semmai la disdetta del CP_3
precedente rapporto.
Infine, non può non rilevarsi che, non solo non vi è prova dell'invio (e a chi) delle fatture azionate, ma che i solleciti del 24-12-2010 e del 31-07-
2013 non erano stati recapitati in quanto la destinataria Controparte_5
era risultata all'indirizzo di via Marconi 41, mentre
[...] Parte_3
la diffida del 29-03-2016 veniva inopinatamente rivolta a Parte_1
presso il suo indirizzo di residenza pubblicato nel Registro Imprese.
Deve, pertanto, concludersi che non abbia assolto all'onere CP_1
di provare i fatti costitutivi del diritto di credito esercitato nei confronti di con conseguente accoglimento dell'opposizione dal Parte_1
medesimo proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 143/2017, che per l'effetto si revoca.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio,
liquidate al valore medio del relativo scaglione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
10 1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 945/2022 del Tribunale di Cagliari, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 143/2017, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, che liquida in euro 5.077,00 per compensi del primo grado ed euro 3.966,00 per compensi del presente grado,
oltre quanto previsto per legge.
Così deciso in Cagliari il 28-02-2025
Il Presidente rel.
Dott. M.Teresa Spanu
11