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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6366/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaella Paesano nella causa iscritta al n. R.G. 6366/2024, tra nata a [...] il [...], Parte_1
rapp.ta e difesa dall'avv.to Pietro Pezone e , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Paola Laudiero;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.03.2025; premesso che con il ricorso per Atp depositato il 17.05.2024 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere
(pensione d'invalidità civile) fin dalla data della domanda amministrativa con vittoria di spese di giudizio;
che con comunicazione del 10.01.2025 il nominato CTU Dott. ha restituito gli Persona_1
atti per mancata presentazione a visita della parte istante;
che, fissata nuova udienza di comparizione ex art. 92 disp. att. cpc, la parte ricorrente non si è presentata, nè ha giustificato la mancata presentazione alla visita peritale;
ritenuto che
il procedimento non possa avere ulteriore corso, trovando applicazione, infatti, il principio costantemente ribadito dalla S.C. secondo cui nelle controversie previdenziali, dove si discute dei benefici a tutela delle situazioni di invalidità, l'accertamento delle condizioni di salute della parte istante, demandato ad un C.T.U. ai sensi dell'art. 445 c.p.c., presuppone necessariamente la collaborazione dell'interessato che si estrinseca nella sua sottoposizione alla visita stabilita dall'ausiliare ai fini della verifica medica. La mancata sottoposizione a tale visita comporta pertanto il rigetto della domanda per difetto di prova in ordine al dedotto stato invalidante in applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nonché, a norma dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., in considerazione del contegno processuale della parte, particolarmente significativo in tali tipi di controversie (Cass. 7123/2005; 11056/03;
7011/2000; 12662/1995; 4751/1995; 2304/1996); ritenuto che in assenza di apposita dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. nelle conclusioni del ricorso, firmata personalmente dalla parte ricorrente, le spese del giudizio, determinate in ossequio alle disposizioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n.
9878/19 e decurtato l'importo del compenso spettante agli avvocati ai sensi dell'art. 152 bis CP_ disp. att. c.p.c., (considerato che l' si è costituito in giudizio con l'assistenza dei propri funzionari) sono a carico della parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 300,00 per compensi professionali.
Si comunichi
Aversa, 24.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaella Paesano nella causa iscritta al n. R.G. 6366/2024, tra nata a [...] il [...], Parte_1
rapp.ta e difesa dall'avv.to Pietro Pezone e , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Paola Laudiero;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.03.2025; premesso che con il ricorso per Atp depositato il 17.05.2024 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere
(pensione d'invalidità civile) fin dalla data della domanda amministrativa con vittoria di spese di giudizio;
che con comunicazione del 10.01.2025 il nominato CTU Dott. ha restituito gli Persona_1
atti per mancata presentazione a visita della parte istante;
che, fissata nuova udienza di comparizione ex art. 92 disp. att. cpc, la parte ricorrente non si è presentata, nè ha giustificato la mancata presentazione alla visita peritale;
ritenuto che
il procedimento non possa avere ulteriore corso, trovando applicazione, infatti, il principio costantemente ribadito dalla S.C. secondo cui nelle controversie previdenziali, dove si discute dei benefici a tutela delle situazioni di invalidità, l'accertamento delle condizioni di salute della parte istante, demandato ad un C.T.U. ai sensi dell'art. 445 c.p.c., presuppone necessariamente la collaborazione dell'interessato che si estrinseca nella sua sottoposizione alla visita stabilita dall'ausiliare ai fini della verifica medica. La mancata sottoposizione a tale visita comporta pertanto il rigetto della domanda per difetto di prova in ordine al dedotto stato invalidante in applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nonché, a norma dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., in considerazione del contegno processuale della parte, particolarmente significativo in tali tipi di controversie (Cass. 7123/2005; 11056/03;
7011/2000; 12662/1995; 4751/1995; 2304/1996); ritenuto che in assenza di apposita dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. nelle conclusioni del ricorso, firmata personalmente dalla parte ricorrente, le spese del giudizio, determinate in ossequio alle disposizioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n.
9878/19 e decurtato l'importo del compenso spettante agli avvocati ai sensi dell'art. 152 bis CP_ disp. att. c.p.c., (considerato che l' si è costituito in giudizio con l'assistenza dei propri funzionari) sono a carico della parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 300,00 per compensi professionali.
Si comunichi
Aversa, 24.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano