Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 06.02.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 811 / 2021
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NICASTRO DANIELA CARMELA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato,
-convenuto contumace-
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: rapporto di lavoro co.co.co.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
dall'1.7.2001 al 31.08.2018, senza soluzione di continuità, per diciassette anni, attività
lavorativa presso dapprima presso il Liceo Scientifico Statale Madre Teresa di Calcutta di
Casteltermini, il Liceo Scientifico e Linguistico Statale Leonardo di Agrigento, con la mansione di assistente amministrativo profilo B1, sulla scorta di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
deduceva di essere stata immessa in ruolo con decorrenza dall'1.09.2018 presso il a seguito della procedura selettiva di stabilizzazione del CP_1
personale, con la stipula di contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale (18 ore),
nonostante fino a quel momento avesse prestato attività lavorativa - seppure nelle forme del contratto co.co.co. - per 36 ore settimanali con decorrenza dall'1.07.2001, trasformato in full time dal settembre 2020.
Agiva in giudizio chiedendo “ritenere e dichiarare che nel rapporto di lavoro co.co.co., intercorso
dall'1.07.2001 al 31.08.2018 tra la sig.ra ed il per il Parte_1 Controparte_1
tramite dei Dirigenti Scolastici pro-tempore degli Istituti Scolastici indicati in narrativa, non
sussisteva alcun valido progetto di lavoro e pertanto, previa eventuale dichiarazione di nullità degli
stessi contratti, convertire il predetto rapporto di collaborazione co.co.co. in lavoro subordinato a
tempo indeterminato ex art. 69, D. lgs. n. 276/2003; - ritenere e dichiarare in ogni caso che il rapporto
di lavoro co.co.co intercorso dall'1.07.2001 al 31.08.2018 tra la sig.ra ed il Parte_1
per il tramite dei Dirigenti Scolastici pro-tempore degli Istituti Scolastici Controparte_1
indicati in narrativa era, in realtà, un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti sin dalla
decorrenza dell'1.07.2001 o da quell'altra data che sarà ritenuta in corso di causa, per le motivazioni
esposte in narrativa;
- ritenere e dichiarare l'illegittimità delle proroghe annuali dei contratti di lavoro
in quanto avvenute in violazione delle disposizioni contrattuali e di legge nazionali e comunitarie
vigenti per le causali tutte esposte in narrativa;
- per l'effetto, a- ritenere e dichiarare il diritto della
ricorrente, ex art. 2126 c.c., a percepire tutte le differenze retributive, comprensive di TFR e
tredicesime, oltre oneri assistenziali e previdenziali, maturate dall'1.07.2001 – o da quella data che
sarà ritenuta in corso di causa - al 31.08.2018, corrispondenti alla differenza tra il trattamento
percepito e quello che sarebbe alla stessa spettata se fosse stata assunta, ab initio, con contratto di
lavoro subordinato inquadrata nel profilo di assistente amministrativo della scuola (CCNL scuola – personale ATA) b- ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio svolto
dal 2001 al 2018 a tutti gli effetti, economici e giuridici, di punteggio ed ai fini pensionistici, nonché
alla progressione stipendiale per il periodo di lavoro dal 2001 al 2018 ed alla ricostruzione di carriera
che tenga conto di tutta l'anzianità maturata dalla stesso con il servizio reso quale assistente
amministrativo a decorrere dal 1.07.2001, con disapplicazione dell'art. 485 d. lgs. n. 297/1994 e dei
CCNL in contrasto con la normativa e giurisprudenza europea citata in ricorso, condannando
l'Amministrazione a procedere alla ricostruzione di carriera computando per intero tutto il servizio
maturato dalla ricorrente dall'1.07.2001 fino all'immissione in ruolo ed al pagamento delle relative
differenze retributive maturate in dipendenza di ciò dalla data di immissione in ruolo all'effettiva
rideterminazione dell'inquadramento stipendiale c- condannare l'Amministrazione resistente a
corrispondere alla sig.ra tutte le differenze retributive come sopra richieste, Parte_1
comprensive degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione ai
CCNL scuola vigenti ratione temporis, con decorrenza dal 1.07.2001 al 31.08.2018 o per quel periodo
che verrà ritenuto in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla
regolarizzazione contributiva;
d- ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del
danno (c.d. “danno comunitario”) subito per effetto della illegittima condotta datoriale, ai sensi
dell'art. 36, comma 5, d. lgs. n. 165/2001 nonché delle ulteriori norme di legge vigenti e/o citate nel
presente ricorso, nella misura di almeno n. 6 mensilità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 o
comunque pari a quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa
nel corso del presente giudizio, condannando l'Amministrazione resistente a corrispondere in favore
della stessa il predetto importo, oltre interessi legali maturati e maturandi;
e- disporre che l' in CP_2
esito all'accoglimento delle superiori domande, proceda alla rettifica della posizione contributiva della
ricorrente quale lavoratrice subordinata”. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' chiedendo una pronuncia sulla fondatezza o meno della domanda in CP_2
relazione alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale, con eventuale condanna del datore di lavoro al versamento delle contribuzioni.
Non si costituiva il , nonostante la regolare notifica Controparte_1
del ricorso e del decreto di fissazione di udienza. La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , regolarmente citato in giudizio CP_1
e non costituitosi.
Il ricorso merita accoglimento.
In punto di diritto, è noto che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'articolo 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi. Invero, gli enti interessati possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro,
consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.
Inoltre, il Dm. n. 66/2001 ha stabilito che i soggetti impegnati nelle attività socialmente utili,
riconducibili in parte a funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico nelle istituzioni scolastiche proprie dei vari Enti utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla base della normativa vigente, sono i beneficiari delle iniziative di stabilizzazione mediante le procedure, oggetto del presente decreto e, al successivo art. 2, che al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1 luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Orbene, sulla scorta dei documenti e delle prove orali raccolte in giudizio appare,
innanzitutto, provato che la prestazione lavorativa della ricorrente ha assunto, nonostante il nomen iuris dei contratti stipulati dalle parti, tutti i principali caratteri della subordinazione.
Risulta, infatti, acclarato lo svolgimento di attività, per gli anni indicati, con contratti co.co.co. con mansioni di assistente amministrativo, al pari degli altri dipendenti assunti in ruolo nel medesimo profilo (cfr. teste nonché la sottoposizione della ricorrente al Tes_1
potere di coordinamento e controllo del Direttore Amministrativo, il rispetto di un orario di lavoro predeterminato, l'obbligo di richiedere un'espressa autorizzazione per fruire di ferie e permessi, il suo stabile inserimento nella struttura amministrativa del Liceo nonché nei piani ferie di tutto il personale ed infine la percezione di un compenso predeterminato (cfr.
ordini di servizio e cedolini in atti).
Appare, in definitiva chiaro, come al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti, il rapporto di lavoro intercorso non si è caratterizzato per gli ampi margini di autonomia propri dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, assumendo i connotati tipici di un rapporto di lavoro subordinato, seppur a termine.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5072/2016, hanno, al riguardo,
convincentemente affermato che : “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di
abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del
d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla
Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome
incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla
fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con
valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un
massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore
del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata
limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”. Sulla scorta di tale chiaro indirizzo interpretativo (tenuto fermo dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 16095 del 02/08/2016 e Cass. Sez. L, Ordinanza n. 8927 del 06/04/2017), nel caso di supplenze su organico di diritto oltre il limite massimo di durata dei trentasei mesi desumibile dalla disciplina settoriale della scuola, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere per il personale ATA che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle SS.UU. n.5072/2016.
Nel caso di specie, se da un lato la ricorrente ha lavorato di fatto, con qualifica di assistente amministrativo, alle dipendenze dell'Amministrazione resistente in base a plurimi contratti a termine (formalmente di collaborazione coordinata e continuativa) per un periodo superiore ai 36 mesi - avendo prestato servizio sin dall'1.07.2001 -, dall'altro lo stesso è stato immesso in ruolo con decorrenza dall'1.09.2018 (doc. n. 1); pertanto, non essendovi allegazioni specifiche o prove della sussistenza di alcun danno ulteriore rispetto a quello
“presumibile” in ragione dell'abusiva reiterazione dei contratti impugnati, non può essere accolta la relativa domanda di condanna.
Va, poi, accolta la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito in virtù dei contratti di collaborazione e quanto previsto per i dipendenti con la qualifica rivendicata (assistente amministrativo).
Ed invero, a differenza dei lavoratori dipendenti assunti a termine, la ricorrente non è stata dipendente dell'Amministrazione - sino alla recente assunzione - sicché ha lavorato solo di fatto per l'Amministrazione con modalità subordinate, con contratti di lavoro nulli, come sopra accertato, perché in violazione di norme imperative di legge.
La disciplina applicabile alla fattispecie, quindi, è quella di cui all'art. 2126 c.c., che prevede che “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il
rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il
lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni
caso diritto alla retribuzione”. La norma trova applicazione anche al lavoro presso le pubbliche amministrazioni e si è
costantemente ritenuto che “Il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non
economico per i suoi fini istituzionali, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina
o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con
conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il
tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione.” (cfr. tra le altre Cass. n. 10426/2014,
Cass. n. 1639/2012, Cass. n. 163/2012).
Orbene, coerentemente col suddetto orientamento, recentemente ribadito dalla Suprema
Corte, da ultimo, con sentenza della Sezione Lavoro n. 3384/2017, in cui si è
condivisibilmente ritenuto che: “La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa con un'amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai
determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il
lavoratore conseguire una tutela in termini meramente risarcitori, nei limiti di cui all'articolo 2126
c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con
conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale”.
Alla luce di tale orientamento, appare fondata la pretesa azionata in giudizio per il pagamento delle differenze retributive maturate, dall'1.7.2001 fino alla data d'immissione in ruolo, confrontando i compensi percepiti durante il servizio prestato presso l'istituto e la retribuzione dovuta ad un assistente amministrativo, in applicazione del CCNL Scuola
(pacificamente applicabile al caso de quo), oltre interessi legali calcolati dalla data di maturazione di ciascuna rata di credito sino al soddisfo (vigendo nel pubblico impiego il divieto di cumulo fra rivalutazione monetaria ed interessi, sancito dall'art. 22, comma 36,
della L. 724/1994).
Ugualmente fondata appare, poi, la domanda spiegata per il riconoscimento dell'anzianità
di servizio ai fini dell'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto ove inquadrato stabilmente come personale ATA (cfr. in tal senso Corte d'Appello di Palermo, sent. n. 783/2018 in atti).
Sulla specifica questione in esame è intervenuta, da ultimo, la Corte di Cassazione (sent. n.
21558/2016) che ha fissato il seguente principio: “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola
assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale
prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno
disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata,
commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico
iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Ne consegue che anche la mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima applicazione dei contratti di co.co.co. per cui devono riconoscersi al ricorrente tali progressioni nella misura prevista dal CCNL del
Comparto Scuola sul presupposto di rapporti continuativi di fatto succedutisi a partire dal
1.7.2001.
Va, infine, accolta altresì la domanda di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, essendo stata chiamato ad essere parte del giudizio l' unico legittimato CP_2
attivo della domanda in questione.
In termini conclusivi il ricorso va accolto nei limiti di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
ordinandone la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in parziale accoglimento del ricorso,
accerta e dichiara la natura subordinata dell'attività lavorativa prestata dalla ricorrente in favore del , a far data dal 1.07.2001 Controparte_1
sino al 31.08.2018;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dall'1.07.2001 al 31.08.2018, nonché il diritto alla ricostruzione della carriera,
tenuto conto del servizio di pre ruolo svolto;
condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle differenze CP_1
retributive maturate dall'1.7.2001 sino alla data di immissione in ruolo, confrontando i compensi percepiti durante il servizio prestato presso il Liceo e la retribuzione dovuta ad un assistente amministrativo, CCNL di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, oltre interessi legali calcolati dalla data di maturazione di ciascuna rata di credito sino al soddisfo,
nonché al versamento dei contributi previdenziali;
condanna il ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente tenendo CP_1
conto dell'anzianità di servizio maturata dall'1.07.2001 al 31.08.2018;
condanna, infine, il alla rifusione Controparte_1
delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si quantificano complessivamente in euro
2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. NICASTRO DANIELA;
compensa le spese di lite tra il e Controparte_1
l' CP_2
Così deciso in Agrigento, il 06/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo