Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 624/2021 R.G., avente ad oggetto: “immissioni in ruolo
personale docente anno scolastico 2020/2021”;
PROMOSSA DA
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv.to Filippo Parte_1 C.F._1
Prizzi, elettivamente domiciliato presso lo Studio sito in via Cavaliere n. 3/c, Catania;
RICORRENTE
CONTRO
Cont
in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, docente di discipline grafiche, pittoriche e scenografiche (classe di concorso A009), alle dipendenze del convenuto in forza di contratto a tempo CP_1
Seconda Sezione Civile – Lavoro
determinato ed in servizio presso l'I.I.S. “Filippo Brunelleschi” di Acireale, ha adito la presente sede rivendicando il proprio diritto ad essere assunta a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2020 alle dipendenze del , come docente di Controparte_1
discipline grafiche, pittoriche e scenografiche (classe di concorso A009), per la copertura del posto vacante e disponibile presso il l'I.I.S. “ Filippo Brunelleschi” di Acireale e,
conseguentemente, ad aver corrisposte le differenze retributive dovute a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2020.
In particolare, il ricorrente ha rilevato: che l'Amministrazione scolastica, in esecuzione del D.P.R. del 25.08.2020 che aveva autorizzato il Controparte_1
per l'anno scolastico 2020/21 ad assumere a tempo indeterminato 84.808 docenti, aveva previsto che nella provincia di Catania sarebbero stati assunti a tempo indeterminato due docenti appartenenti alla classe di concorso A009 per la copertura di due posti rimasti vacanti e disponibili;
che il primo posto della classe di concorso A009 doveva essere coperto attraverso lo scorrimento della graduatoria redatta a seguito dell'ultima procedura concorsuale ( c.d. GM), mentre il secondo attraverso lo scorrimento delle GAE;
che i posti disponibili per le nuove assunzioni nella provincia di Catania, pubblicati dall'Amministrazione scolastica, erano presso l'Istituto “Capizzi” di Bronte e presso l'Istituto “Brunelleschi” di Acireale;
che la docente , collocata alla prima Per_1
posizione sia della G.M. del concorso 2016/2018 che della GAE, veniva assegnata all'Istituto “Capizzi” di Bronte, mentre il docente , collocato alla seconda Per_2
posizione della GAE aveva rinunciato all'assunzione essendo stato assunto da altra amministrazione;
che l'Ambito Territoriale di Catania, nonostante la rinuncia del docente
, non aveva provveduto a scorrere la GAE e ad assumere il medesimo collocato Per_2
nella posizione immediatamente successiva a quella del rinunciante.
Tanto premesso, dedotta la violazione del D.P.R. del 25.8.2020 e del D.M. n.
91/2020, ha formulato le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare il diritto del Prof. Pt_1
ad essere assunto a tempo indeterminato dall'1/9/2020 alle dipendenze del
[...]
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come docente di Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche Controparte_1
(classe di concorso A009) e sede di servizio presso l'I.I.S. “ Filippo Brunelleschi” di
Acireale;
2) Condannare il in persona del pro – tempore ad Controparte_1 CP_3
assumere a tempo indeterminato con decorrenza 1/9/2020 il Prof. quale Parte_1
docente di Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche (classe di concorso A009) e sede di servizio presso l'I.I.S. “ Filippo Brunelleschi” di Acireale.
3) Condannare il in persona del al Controparte_1 Controparte_4
pagamento in favore del Prof. delle differenze retributive dovute a seguito Parte_1
dell'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza 1/9/2020;
4) Condannare il in persona del Ministro pro – tempore al Controparte_1
pagamento di spese e compensi del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.”
L'Amministrazione scolastica non si è costituita e di essa va dichiarata la contumacia, stante la rituale notifica del ricorso.
La stessa cosa può affermarsi con riguardo ai possibili controinteressati, stante la rituale notifica ad essi del ricorso mediante modalità ex art. 150 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Il , più volte interpellato, non ha ritenuto neppure di riferire con CP_1
relazione.
Nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Nel presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del , come Controparte_1
docente di discipline grafiche, pittoriche e scenografiche (classe di concorso A009), per la copertura del posto rimasto vacante e disponibile presso il l'I.I.S. “Filippo
Brunelleschi” di Acireale con decorrenza dall'1.9.2020 - stante lo scorrimento della graduatoria ad esaurimento in cui la stessa è stata inserita - e conseguentemente - atteso
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il danno economico asseritamente subito - il proprio diritto al pagamento delle differenze retributive dovute a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2020.
In particolare, l'istante pone a fondamento della propria pretesa il mancato
(ulteriore) scorrimento della graduatoria anzidetta nonostante la rinuncia operata dal docente collocato in posizione superiore. Persona_3
È documentalmente provato – e comunque nessun elemento di segno opposto è
stato riferito dal , più volte sollecitato – che il ricorrente è stato collocato alla CP_1
terza posizione della graduatoria ad esaurimento a.s. 2020/2021 per la classe di concorso
A009 (Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche) e che i docenti Persona_4
e sono stati collocati rispettivamente alla prima e alla seconda posizione Persona_3
(cfr. doc. 2 parte ricorrente).
È altresì documentalmente provato che l'amministrazione scolastica ha pubblicato le sedi disponibili per le nomine in ruolo per la classe di concorso di appartenenza del ricorrente individuandone una presso l'I.S. “Ven. Ignazio Capizzi” di Bronte e l'altra presso l'I.S. “Filippo Brunelleschi” di Acireale (doc. 5 parte ricorrente) e che,
successivamente, ha comunicato la ripartizione del contingente per le nomine in ruolo da
GM e da GAE, prevedendo la disponibilità di due posti per classe di concorso A009, uno dei quali sarebbe stato assegnato mediante procedure concorsuali e l'altro mediante GAE
(doc. 4 parte ricorrente).
Parte
Inoltre, dalla documentazione in atti risulta che l' ha assegnato, per la classe di concorso A009, la cattedra disponibile presso I.S. “Ven. Ignazio Capizzi” di Bronte
alla docente mediante scorrimento della G.M. 2016-2018 (doc. 6 Persona_4
parte ricorrente) - risultando quest'ultima in posizione utile all'immissione in ruolo anche nella graduatoria di merito concorsuale - e, quella disponibile presso l'I.S. “Filippo
Brunelleschi” di Acireale, al docente , mediante scorrimento della Persona_3
G.A.E. a.s. 2020/2021 (doc. 7 parte ricorrente).
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Risulta, altresì, che il ha rinunciato “all'incarico Classe di concorso A009 Per_2
Discipline Pittoriche Grafiche e Scenografiche a.s. 2020/2021, perché assunto da altra
amministrazione come da comunicazione acquisita agli atti prot. n. 7139 del 01/09/2020”
(cfr. doc. 8 di parte ricorrente).
Atteso ciò, appare opportuno richiamare le disposizioni che disciplinano le immissioni in ruolo per l'a.s. 2020/2021.
L'art. 399, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, prevede che “L'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente
assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”(odierne graduatorie ad esaurimento di cui alla lett. c), comma 605, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Il D.M. 8 agosto 2020, n. 91 (Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021) con cui è stato autorizzato il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021, all'art. 2, stabilisce che:
“
1. Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 del presente decreto per il
personale docente è definito in coerenza con il reale fabbisogno di personale. Le
immissioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per
l'intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di
mobilità, nel limite del contingente autorizzato di n. 84.808 posti.
2. Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo
indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami
attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296…omissis…
Nell'effettuare le suddette operazioni l' terrà conto anche della consistenza delle CP_5
diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo…”
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Dalle disposizioni richiamate emerge che il numero dei posti su cui potevano essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2020/2021 è
stato assegnato per il 50% alle graduatorie vigenti dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento.
Con specifico riferimento al caso in esame, il ricorrente è stato inserito nelle GAE,
per l'ambito territoriale di Catania e collocato in posizione n. 3 per la classe di concorso
A009 (discipline grafiche, pittoriche e scenografiche), mentre i docenti Per_4
e sono stati collocati rispettivamente alla prima e alla
[...] Persona_3
seconda posizione.
Inoltre, come già sopra chiarito, mentre all'aspirante docente , Persona_4
è stata assegnata, mediante scorrimento della G.M. 2016-2018, la cattedra disponibile presso I.S. “Ven. Ignazio Capizzi di Bronte” - risultando quest'ultima in posizione utile all'immissione in ruolo anche nella suddetta graduatoria - al docente è Persona_3
stata assegnata la cattedra disponibile presso l'I.S. “Filippo Brunelleschi di Acireale”,
mediante scorrimento della G.A.E. a.s. 2020/2021.
Lamenta il ricorrente che l'amministrazione scolastica, nonostante quest'ultima cattedra si sia resa vacante e disponibile, avendo il rinunciato “all'incarico Classe Per_2
di concorso A009 Discipline Pittoriche Grafiche e Scenografiche a.s. 2020/2021, perché
assunto da altra amministrazione come da comunicazione acquisita agli atti prot. n. 7139 del 01/09/2020”, non ha provveduto a scorrere ulteriormente la GAE e ad assumere lo stesso in quanto collocato nella posizione immediatamente successiva a quella del rinunciante.
Ritiene il Tribunale, anche alla luce dei chiarimenti resi dalla parte attrice, che sussista il diritto della medesima all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del , come docente di discipline grafiche, pittoriche e Controparte_1
scenografiche (classe di concorso A009), per la copertura del posto rimasto vacante e
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disponibile presso il l'I.I.S. “Filippo Brunelleschi” di Acireale con decorrenza dall'1.9.2020.
Ed infatti, secondo il Supremo Collegio “lo scorrimento della graduatoria vincola
l'amministrazione (Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.).
In particolare, va osservato, che, una volta esercitata la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, risulta esaurito il potere discrezionale della pubblica amministrazione, sicché la rinunzia di colui che, a seguito dello scorrimento, sia stato nominato, non può che determinare il diritto del candidato in posizione immediatamente deteriore al subentro, in specie laddove la rinunzia si verifichi – come nel caso di specie
- entro margini temporali molto ristretti, e l'amministrazione non comprovi oggettivi elementi impeditivi sopravvenuti.
Incombe, quindi, in capo all' amministrazione, alla luce dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, un preciso dovere di immediato scorrimento delle graduatorie sui posti ancora disponibili.
Anche la giurisprudenza amministrativa ha nel tempo espresso l'indirizzo secondo cui, qualora il soggetto avente diritto all'assunzione, in base alla sua migliore posizione in graduatoria, abbia rinunciato ovvero non abbia assunto servizio dopo la nomina, il posto debba considerarsi ancora giuridicamente disponibile con effetto retroattivo alla stessa data in cui venne effettuata la nomina rinunciata, con la conseguenza che esso è assegnabile all'idoneo successivamente collocatosi nella medesima graduatoria (così
Cons. Stato, 7 aprile 1992, n. 233; cfr., altresì, Cons. Stato 18 ottobre 2011, n. 5611).
Nel caso in scrutinio, essendo documentalmente provato che il docente Per_3
- avente diritto all'assunzione, in base alla sua migliore posizione in
[...]
graduatoria ed a seguito di scorrimento effettuato - ha rinunciato “all'incarico Classe di
concorso A009 Discipline Pittoriche Grafiche e Scenografiche a.s. 2020/2021, perché
assunto da altra amministrazione come da comunicazione acquisita agli atti prot. n. 7139 del 01/09/2020” (cfr. doc. 8 di parte ricorrente), la cattedra presso l'I.S. “Filippo
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Brunelleschi di Acireale” si è resa vacante e disponibile con effetto retroattivo alla data in cui è stata effettuata la nomina rinunciata (id est: 26.8.2020).
Il ricorrente, pertanto, poiché collocato nelle GAE, per l'ambito territoriale di
Catania, classe di concorso A009 (discipline grafiche, pittoriche e scenografiche), nella posizione immediatamente successiva a quella del rinunciante (cfr. doc. 2 di parte Per_2
ricorrente) ha diritto alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2020.
Deve, quindi, essere dichiarato il diritto del ricorrente all' assunzione a tempo indeterminato classe di concorso A009 a decorrere dall'1.9.2020.
***
Chiede infine il ricorrente di aver riconosciuto il diritto alla retribuzione, nella qualità di docente a tempo indeterminato, anziché a tempo determinato, a decorrere dal 1.9.2020, data dalla quale, come visto, ha maturato il diritto all'assunzione a tempo indeterminato.
Sottolinea inoltre il ricorrente che il proprio incarico, all'epoca della proposizione del ricorso, sarebbe cessato l'1.7.2021, dopo il quale sarebbe rimasto privo di occupazione,
con totale perdita retributiva, circostanza che non sarebbe accaduta ove fosse stato regolarmente assunta.
Tale domanda è fondata laddove si interpreti come volta al riconoscimento del risarcimento del danno, in questo caso parametrato all'eventuale minore retribuzione percepita – in quanto docente a tempo determinato ovvero docente privo di incarico.
In tal caso, la retribuzione assurge al ruolo di parametro in base al quale poter determinare il quantum risarcibile.
L'ulteriore parametro è l'atto di messa in mora, dal quale sorge il diritto al risarcimento del danno.
Ed invero, secondo l'indirizzo della Suprema Corte che si ritiene di accogliere, “In caso
di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della p.a., mentre non sussiste
il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato
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impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali
voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro, il
lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo
alla p.a. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art.
1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata
retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal
momento in cui si accerti la doverosità dell'assunzione, detratto l'aliunde perceptum
qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione
l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni
deteriori (Cassazione civile sez. lav., 25/07/2023, n.22294).
L'Amministrazione va pertanto condannata al pagamento del risarcimento del danno cagionato al ricorrente (identificato nel minore importo retributivo percepito a seguito della mancata nomina a docente a tempo indeterminato ovvero nell'importo retributivo spettante, in caso di assenza di incarichi), dalla data di messa in mora e fino all'assunzione quale docente a tempo indeterminato, importo che, per quanto premesso, terrà dunque conto dell'aliunde perceptum.
Accessori come per legge.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA il diritto di ad essere assunto a tempo Parte_1
indeterminato dall'Amministrazione convenuta, con decorrenza dall'1.9.2020, presso l'I.S. “Filippo Brunelleschi” di Acireale, sulla classe di concorso A009, quale docente inserito nelle GAE;
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CONDANNA il agli adempimenti Controparte_1
conseguenti ed al risarcimento del danno, come specificato in motivazione;
accessori come per legge;
CONDANNA il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1
spese di lite che si liquidano in euro 9257 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA, IVA, CU, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente Avv.to. Filippo PRIZZI.
Così deciso e depositato, in Catania, 26 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
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