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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice Dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1789 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
(C.F. CPF. ) nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
Stato di Rio De Janeiro, Brasile e residente a [...], Stato di Rio De Janeiro, Brasile, in proprio ed in qualità di padre esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni nato il [...] a [...], RJ, e nato il Persona_1 Persona_2
02.07.2014 a Rio de Janeiro, RJ, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Davide Favotto del Foro di Treviso (C.F. , ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo, come da procura speciale alle liti in atti;
-
RICORRENTE -
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-
RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, il ricorrete Parte_1
in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei
[...] figli minorenni e , ha convenuto davanti all'intestato Persona_1 Persona_2
Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato lo status di cittadini italiani, in Controparte_1 quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano nato il giorno 29.09.1887 a Persona_3
AO (CS) (doc. n. 1) ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana
(doc. n. 14) ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino all'odierno ricorrente, nonché ai suoi figli minori.
In particolare, il ricorrente ha rappresentato che contraeva matrimonio con Persona_3
e dalla loro unione coniugale nasceva il 29.06.1913, (doc. n. 3). CP_2 Per_4
In prosieguo, in data 30.07.1932 contraeva matrimonio con Per_4 Persona_5
(doc. n. 4), e dalla loro unione coniugale nasceva il 26.10.1932 (doc. n. 5). Persona_6
In data 07.06.1952, contraeva matrimonio con (doc. n. 6) Persona_6 Controparte_3
e dalla loro unione coniugale nasceva il 31.03.1953 (doc. n. 7); Persona_7
Per_ In data 07.12.1974, contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_8
(doc. n. 8) e dalla loro unione coniugale nasceva il 04.12.1979, l'odierno ricorrente, Parte_1
(doc. n. 9);
[...]
In data 01.05.2004, contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_9 [...]
(doc. n. 10) e dalla loro unione coniugale nascevano i due figli minori: il Parte_2
29.05.2008 e il 02.07.2014 (doc. n. 11-12). Persona_1 Persona_2
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere contrario all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 27 ottobre 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi. Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo dell'odierno ricorrente era originario di AO (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero del ricorrente, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che il soggetto interessato debba chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_3
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_4 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
Il ricorrente ha, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il
Consolato Generale d'Italia in Brasile seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del
Consolato al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni
[...]
e , senza ricevere alcun fattivo riscontro (doc. n. 13). Persona_1 Persona_2
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale. Inoltre, né il ricorrente, né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minori pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto dei figli deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio dei minori e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del loro patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per i minori (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex an. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, il ricorrente ha agito in giudizio in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei suoi figli minorenni, per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in
Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. (doc. n. 14), unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_3 discendenti, sino all'odierno ricorrente.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_1 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani del ricorrente e dei suoi figli minori e;
Parte_1 Persona_1 Persona_2
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_1 procedere all' iscrizione, trascrizione e annotazione di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il27-10-2025
La Giudice
dott.ssa Maria Concetta Belcastro