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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, iscritta al numero 411 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con l'Avv. Giuseppe Augello
appellata e ricorrente in riassunzione
E
, con gli Avv.ti Ludovico Massimo Russo e Maria Teresa Vincenzi Controparte_1
appellante e resistente in riassunzione
Oggetto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. Appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Licenziamento per superamento del periodo di comporto. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 3.7.09, per la parte che in questa sede ancora interessa, ha Controparte_1 impugnato il licenziamento intimato da già con Parte_1 Controparte_2 decorrenza 30.4.08, ovvero allo scadere di un periodo di aspettativa non retribuita di cui il CP_1 aveva goduto, ai sensi dell'art. 99 CCNL Terziario, per 120 giorni a decorrere dal 2.1.08 a seguito di istanza del 28.12.07.
2) Nella resistenza del datore di lavoro, che aveva dedotto che il licenziamento era stato intimato, ai sensi dell'art. 175 CCNL per i dipendenti del terziario, per superamento del periodo di comporto, con sentenza n° 1773/16 il tribunale di Cosenza ha respinto l'impugnativa di licenziamento. Ciò in quanto la società aveva provato che alla data del 31.12.17 il cumulato 210 giorni di ininterrotta CP_1 assenza per malattia, laddove il CCNL applicato prevedeva un periodo massimo di comporto pari a 180 giorni. Era infondata la doglianza del lavoratore, secondo cui l'azienda non avrebbe dovuto computare i giorni richiesti per aspettativa non retribuita ed un periodo di astensione facoltativa per la nascita del figlio. Ciò in quanto, alla data del 28.12.07, in cui il veva presentato la domanda CP_1 di astensione per malattia, il periodo di comporto per ininterrotta assenza per malattia era stato già superato e tanto valeva ancor più per la domanda di congedo parentale per la nascita del figlio che il aveva presentato il 14.3.08. Ne conseguiva che il datore di lavoro aveva legittimamente CP_1 proceduto a licenziamento per superamento del periodo di comporto dopo il periodo di aspettativa non retribuita.
3) Avverso tale sentenza il ha proposto appello e, per la parte che in questa sede interessa, CP_1 con sentenza n° 1242/18 ha annullato il licenziamento impugnato, ordinando la reintegrazione dell'appellante e condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dovute dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegrazione. Con riguardo al licenziamento, la Corte di Appello di Catanzaro così ha motivato la sua decisione:
“… La sentenza è gravata d'appello da che, con il primo motivo – relativo al Controparte_1 rigetto dell'impugnativa di licenziamento per superamento del periodo di comporto;
-, rilevato che né con il comporto secco né con il comporto per sommatoria sono stati integrati i 210 giorni di cui si parla nella lettera di licenziamento, lamenta che non si comprende come il giudicante sia arrivato al dato finale suddetto visto che "come risulta chiaramente dalla menzionata documentazione ed in particolare dalle buste paga, il nel mese di luglio 2007, nonostante si trovasse in malattia, CP_1 risulta avere goduto di 15 giorni di ferie, ...., mentre nel mese di agosto 2007 risulta avere lavorato per 23 giorni. Ciò a significare che vi è stato un macroscopico errore del magistrato che non ha considerato l'interruzione del periodo di malattia e quindi il mancato superamento del periodo di comporto secco, ossia il periodo di assenza ininterrotta del lavoratore per 180 giorni. Infatti, ...è sfuggito ... che il ha fruito di un primo periodo di assenza per malattia dal 10.4.2007 al CP_1 28.7.2007 per complessivi 109 giorni ed un secondo periodo dal 29.8.2007 al 31.12.2007, per 124 giorni, pertanto non si comprende quale sia stato il calcolo matematico adottato per addivenire alla errata conclusione dei 210 giorni di assenza ininterrotta del . CP_1 L'impostazione dell'appellante merita di essere condivisa. Orbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 175 e 177, nonché della dichiarazione a verbale in calce al predetto art. 177, del c.c.n.l. 17 luglio 2008 per i dipendenti delle aziende del settore terziario, ogni periodo di comporto ha durata di 180 giorni, sicché, nel caso in cui all'infortunio succeda, anche senza alcuna soluzione di continuità, un periodo di assenza per malattia, inizia a decorrere, dal momento dell'insorgenza della malattia, un distinto termine di 180 giorni, solo alla cui scadenza, per cui può procedersi a licenziamento per superamento del periodo di comporto se non quando sia decorso il periodo di comporto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26005 del 29/12/2015). In sostanza, in base al combinato disposto degli artt. 175 e 177 ccnl terziario (la cui applicazione al rapporto di lavoro de quo è pacifica tra le parti, tant'è che le suddette disposizioni sono state richiamate dall'appellata nella propria memoria di costituzione, ed il relativo testo è stato versato in atti dall'appellante, su sollecitazione della Corte, in allegato alla nota del 14.6.2018), se ad un periodo di malattia, nello stesso anno, segue un'interruzione, comincia a decorrere un nuovo periodo di comporto di 180 giorni. Tanto si è verificato nel caso di specie, sulla base delle indicazioni fornite dall'appellante: i dati indicati nel ricorso in appello, da cui si evince l'interruzione della malattia tra luglio ed agosto, trovano conferma nel prospetto dei periodi di malattia (allegato 8 fascicolo di primo grado della resistente) - prospetto da cui pure si evince che nel 2007 il lavoratore non ha mai totalizzato 180 giorni consecutivi di malattia. Peraltro, nella memoria di costituzione in appello, la sostiene che solo nel Controparte_2 presente grado il lavoratore avrebbe dedotto che il periodo di comporto disciplinato dal Ccnl di categoria, da intendersi quale comporto secco, non è mai stato da lui superato;
tale argomentazione, tuttavia, non è condivisibile, in quanto nel ricorso di primo grado il licenziamento è stato impugnato per “violazione di legge, regolamento e ccnl” e perché del tutto immotivato (oltre perché comminato nel periodo di astensione facoltativa per nascita della figlia). In concreto, poi, il licenziamento è stato intimato (v. allegato 7 fascicolo di primo grado del ricorrente) perché cessato il periodo di aspettativa non retribuita di 120 giorni richiesta da lavoratore, e solo nella memoria di costituzione in primo grado la resistente aveva sostenuto che il licenziamento è avvenuto per superamento del periodo di comporto. Il giudicante ha avallato la tesi interpretativa della convenuta circa la disposizione contrattuale (secondo cui il comporto in questione è per sommatoria), sicché l'appellante critica ritualmente, in appello, il contenuto della sentenza, peraltro richiamandosi alle note autorizzate in primo grado, in cui aveva confutato la tesi di parte datoriale, argomentando, fondatamente come si è visto, nel senso che il ccnl di categoria prevede la possibilità per il datore di lavoro di interrompere il rapporto solo quando, esaurito il periodo di comporto, e, quello successivo di astensione non retribuita, il lavoratore non riprende l'attività. Il sig. non ha superato il CP_1 periodo di comporto” Ne discende che, in riforma della sentenza, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento, e, trovando applicazione, ratione temporis, la disciplina dell'art. 18 legge 300/70, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 92/2012, avendo il lavoratore dedotto che la società aveva al tempo più di quindici dipendenti e non essendo stato contestato dalla convenuta il possesso del requisito dimensionale suddetto, il sig. va reintegrato nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte al CP_1 momento del licenziamento, e la società va condanna a risarcirgli i danni, pari alla retribuzione globale di fatto dovuta dal giorno del licenziamento fino al momento della reintegrazione nel posto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo”.
4) Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, che la Parte_1
Suprema Corte ha respinto con ordinanza n° 23155/20.
5) La società ha quindi proposto ricorso per revocazione e la Corte di Cassazione, con sentenza 5288/23, ha revocato l'ordinanza n° 23155/20 e, in accoglimento del ricorso di Parte_1
ha annullato la sentenza di appello n° 1242/18, rinviando a questa Corte anche per le spese del
[...] giudizio di legittimità. In particolare, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza n° 1242/18 con le seguenti motivazioni:
“….. 13. Nel caso in esame, dagli atti processuali interni al giudizio di legittimità (sentenza d'appello, ricorso per cassazione e controricorso), emerge come il lavoratore avesse fruito, nel corso del 2007, di un primo periodo di malattia dal 10.4.2007 al 28.7.2007, per 109 giorni, e di un secondo periodo di malattia dal 29.8.2007 al 31.12.2007, per 124 giorni (pag. 8 della sentenza d'appello che riporta brani del ricorso in appello del lavoratore e pag. 9; pag. 6 del ricorso in cassazione della società). Che le assenze del lavoratore nell'anno 2007 fossero dovute unicamente a malattia, e non a infortunio, costituisce circostanza pacifica e positivamente acquisita nel processo. La Corte d'appello aveva accolto il ricorso del lavoratore avendo interpretato gli artt. 175 e 177 del c.c.n.l. come tali da prevedere un comporto secco di 180 giorni, nel caso di specie non superato in ragione dell'intervallo tra i due distinti periodi di assenza per malattia……….
23. L'art. 175 del c.c.n.l. applicato prevede: “Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere allicenziamento […]”. La stessa disciplina è estesa alle assenze per infortunio, in base all'art. 177. La dichiarazione a verbale in calce all'art. 177 stabilisce che “a decorrere dall'1.1.95 i periodi di comporto per malattia e per infortunio agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto sono distinti ed hanno la durata di centottanta giorni cadauno”. 24. La Corte d'appello ha richiamato il precedente di legittimità n. 26005/2015 che ha statuito: “Ai sensi del combinato disposto degli artt. 175 e 177, nonché della dichiarazione a verbale in calce al predetto art. 177, del c.c.n.l. 17 luglio 2008 per i dipendenti delle aziende del settore terziario, ogni periodo di comporto ha durata di 180 giorni, sicché, nel caso in cui all'infortunio succeda, anche senza alcuna soluzione di continuità, un periodo di assenza per malattia, inizia a decorrere, dal momento dell'insorgenza della malattia, un distinto termine di 180 giorni, solo alla cui scadenza, per cui può procedersi a licenziamento per superamento del periodo di comporto se non quando sia decorso il periodo di comporto”.
25. Sulla base di tale massima, il Collegio di merito ha ritenuto che “in base al combinato disposto degli artt. 175 e 177 c.c.n.l. terziario […] se ad un periodo di malattia, nello stesso anno, segue un'interruzione, comincia a decorrere un nuovo periodo di comporto di 180 giorni”. Ha accertato come nel caso di specie si fosse verificata l'interruzione della malattia tra luglio ed agosto, per cui il lavoratore non aveva mai totalizzato 180 giorni consecutivi di malattia.
26. L'interpretazione adottata dai giudici di appello valorizza, probabilmente, una espressione contenuta nella massima sopra riportata, secondo cui “ogni periodo di comporto ha durata di 180 giorni”, isolandola però dal contesto in cui la stessa è inserita e dalla fattispecie per cui è enunciata, quella di assenze del lavoratore per infortunio e per malattia, per cui effettivamente, secondo la disciplina contrattuale, valgono distinti ed autonomi periodi di comporto, ciascuno di 180 giorni. Ma la massima in esame non si attaglia alla fattispecie oggetto di causa, in cui le assenze del lavoratore sono riferibili unicamente a malattia.
27. Nessuna ulteriore spiegazione è fornita a supporto della tesi secondo cui, in caso di interruzione della malattia, comincia a decorrere un nuovo periodo di comporto nello stesso anno.
28. Premesso che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto (Cass. n. 6335 del 2014; n. 13860 del 2019), deve rilevarsi come l'interpretazione adottata dai giudici di appello non appaia rispondente al senso letterale delle parole usate e, specificamente, al contenuto dell'art. 175 che prevede il diritto alla conservazione del posto per un “periodo massimo di 180 giorni in un anno solare”. Non solo la disposizione non reca alcun riferimento al carattere consecutivo, cioè ininterrotto, delle assenze, ma l'utilizzo del singolare in relazione al “periodo” contraddice la possibilità di considerare consentita la conservazione del posto di lavoro a fronte di più periodi di assenza nell'anno solare, ciascuno di 180 giorni. Là dove, invece, la lettura offerta nella sentenza impugnata finisce per garantire la conservazione del posto di lavoro, in teoria, a fronte di assenza protratte per un periodo doppio rispetto a quello di 180 giorni (quindi per 360 giorni su 365) purché intervenga nel corso dell'anno una, sia pur brevissima, interruzione. Neppure appare rispettato il criterio di interpretazione sistematica delle clausole, in quanto la soluzione accolta in secondo grado non valorizza la differenza, che il contratto collettivo invece pone, tra l'ipotesi di assenze causate da un unico fattore morboso e l'ipotesi (contemplata dalla dichiarazione a verbale) in cui concorrono diversi fattori causativi delle assenze (malattia e infortunio) e, solo in tal caso, operano distinti ed autonomi periodi di comporto.
29. Occorre rilevare come precedenti pronunce di questa Corte abbiano interpretato le clausole dei contratti collettivi del settore commercio previgenti, formulate in modo identico a quella in esame, nel senso di ritenere previsto un comporto per sommatoria fino a 180 giorni in un anno solare, sottolineando come “il rapporto istituito tra il detto periodo massimo e l'anno solare (trecentosessantacinque giorni) - il cui inizio deve farsi coincidere con il giorno in cui si sia verificata una qualsiasi assenza per malattia - evidenzia l'intenzione comune delle parti di non limitare il comporto al caso di un unico episodio morboso, atteso che a questo fine sarebbe stato sufficiente stabilire che la malattia non avrebbe dovuto superare i centottanta giorni” (in tal senso v. Cass. n. 1973/1984 riferita all'art. 55 del c.c.n.l. 25 settembre 1976 per i dipendenti da aziende commerciali secondo cui il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di centottanta giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento;
v. anche Cass. n. 1254/1991). La sentenza Cass. n. 23663/2001 ha affermato che il c.c.n.l. del settore commercio contiene una disciplina del comporto cd. secco (per un'unica ed ininterrotta malattia), stabilendo che il licenziamento è possibile quando la malattia abbia superato i 180 giorni nell'arco di un anno solare, ma ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto equo applicare lo stesso termine del comporto secco al comporto per sommatoria. La sentenza Cass. n. 23596/2018 ha confermato la decisione di appello che aveva interpretato l'art. 175 del c.c.n.l. del Commercio come riferito sia al comporto secco e sia a quello per sommatoria;
in tal caso la Corte di merito aveva aggiunto che, ove si fosse ritenuto disciplinato dall'art. 175 solo il comporto secco, si sarebbe dovuta applicare in via di equità, ai sensi dell'art. 2110, comma 2, c.c., al comporto per sommatoria, il medesimo termine di 180 giorni, calcolato a ritroso dall'ultimo episodio morboso nell'ambito dell'anno solare di 365 giorni.
30. Il percorso interpretativo seguito dalla Corte di appello non rispecchia una corretta applicazione dei canoni ermeneutici necessari per giungere ad una soluzione logicamente plausibile e compatibile con i dati testuali complessivamente considerati e con il comportamento delle parti, quantomeno attraverso l'applicazione dei criteri equitativi di cui all'art. 2110 cod. civ.
31. Per tali ragioni, in accoglimento dei motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
6) ha tempestivamente riassunto il processo concludendo nei seguenti Parte_1 termini: “preso atto della intervenuta cassazione della sentenza n. 1242/2018 del 28.6.2018, pubblicata il 23.8.2018 della Corte d'Appello di Catanzaro, nella causa n. 621/2017 R.G. e dei principi statuiti dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio sopra calendata, applicandoli, rigettare l'appello proposto da confermando integralmente la sentenza emessa Controparte_1 dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, n. 1773/2016 del 9.12.2016, rigettando per tutti i motivi esposti tutte le domande proposte da nei confronti di . Condannare alla Controparte_1 Pt_1 restituzione delle somme già corrisposte a titolo di spese legali per i precedenti gradi di merito e alle spese e compensi dei precedenti gradi di giudizio (giudizio di appello, giudizio Controparte_1 di legittimità e di revocazione, come demandato dalla Suprema Corte), oltre che del presente grado di giudizio di rinvio”.
7) si è costituito in sede di rinvio, così concludendo: Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del gravame proposto dal
, per quanto esposto in narrativa nonchè nel proprio atto di appello del 31/05/2017, Controparte_1 da intendersi in questa sede riprodotto e trascritto, e in ragione di tutto quanto documentalmente prodotto nei primi due gradi di giudizio,
- accertare e dichiarare fondata in fatto ed in diritto la domanda del lavoratore, ed in riforma della sentenza n 1773/2016 del 09/12/2016 resa dal Tribunale di Cosenza Sezione Lavoro Giudice Dott. Lo Feudo, così statuire:
- accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del licenziamento intimato con lettera del 30/4/2008, per difetto di motivazione e carenza dei presupposti legge, essendo stato comminato in assenza di giusta causa o giustificato motivo, e quindi dichiararlo nullo e/o annullabile;
- accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento del comminato licenziamento, e condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 Tremestieri - Messina (ME) 98128, alla Via Salita Larderia contrada Roccamotore s.n.c., Partita Iva
, nella espressa qualità di società acquirente per fusione, mediante incorporazione, P.IVA_1 della “ in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA Controparte_3
, con sede in Cosenza, alla via Panebianco n. 293, alla reintegrazione nel medesimo P.IVA_2 posto che occupava prima dell'intervenuto licenziamento;
solo in subordine, stante comunque l'impossibilità a ripristinare una collaborazione lavorativa, si chiede la corresponsione di un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, di modo da ottenere definitivamente la risoluzione del rapporto di lavoro;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 risarcimento del danno dovuto, quale datore di lavoro, in aggiunta all'indennità sostitutiva e pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, e/o nella misura minore o maggiore ritenuta di giustizia, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, così come indicata nei conteggi a firma del Dott. Parte_2
già allegati al ricorso di primo grado di lite;
[...]
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento dell'indennità di mancato preavviso, per come quantificata nei conteggi a firma del Dott.
allegati al n 11 del ricorso di primo grado di lite;
Parte_2
- sull'intero ammontare si chiede vengano liquidati gli accessori di legge maturati e maturandi e sino al soddisfo, interessi e rivalutazione monetaria;
- in riforma della sentenza 1773/2016, liquidare il 60% delle spese legali del primo grado di lite, oltre accessori di legge, compensati dal Giudice di prime cure, e per l'effetto condannare la n persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del 60% Parte_1 dei compensi legali del primo grado di giudizio oltre accessori di legge con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio e del giudizio in Cassazione iscritto al N. 33410/2018 RG, definito con Ordinanza del 22/10/2020, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art 93 cpc.”
8) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) Con l'appello proposto l'1.6.17, ha denunciato l'errore del tribunale di Cosenza Controparte_1 per aver ritenuto superato il periodo di comporto pari a 180 giorni, non tendo conto che il ricorrente aveva goduto 15 giorni di ferie nel mese di luglio 2017 e che aveva prestato servizio per 23 giorni nel mese di agosto 2017. Il tribunale, quindi, non aveva considerato la interruzione del periodo di malattia che aveva determinato il mancato superamento del periodo di comporto di 180 giorni. Il CP_1 infatti, aveva fruito di un primo periodo di malattia dal 10.4.07 al 28.7.07, per 109 giorni, e di un secondo periodo di malattia dal 29.8.07 al 31.12.07, per 124 giorni. Nel caso di specie l'azienda non aveva provato il superamento del periodo di comporto e, in ogni caso, l'azienda avrebbe dovuto comunicare con congruo anticipo l'imminente superamento del periodo di comporto. Ancora, dai giorni di assenza per malattia dovevano essere scomputati quelli dovuti alla violazione, da parte del datore di lavoro, delle norme poste a tutela della salute dei dipendenti. Ancora, l'azienda non avrebbe dovuto computare nel periodo di comporto i giorni richiesti ai fini dell'aspettativa non retribuita ed il periodo di astensione facoltativa fruita per la sciata del figlio. Inoltre, il licenziamento, oltre che immotivato veniva comminato in un periodo di tutela del lavoratore, usufruendo quest'ultimo dell'astensione per la nascita della figlia, ma ha di fatto impedito la ripresa dell'attività lavorativa del ricorrente.
10) Prima di esaminare le censure che l'appellante ha rivolto in punto di licenziamento alla sentenza di primo grado, pare opportuno evidenziare che con il ricorso introduttivo del giudizio, oltre ad impugnare il licenziamento, il propose domanda di condanna del datore di lavoro al CP_1 pagamento dell'indennità di mancato preavviso, di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori e per lo svolgimento di lavoro straordinario.
11) L'esito di tali domande è stato solo quello di parziale accoglimento della domanda di differenze retributive per lavoro straordinario con condanna dell'azienda al pagamento della somma di euro 6.330,01 (così nella sentenza di primo grado).
12) Tale statuizione è passata in giudica per omessa impugnazione sul punto, così come sono passate in giudicato le statuizioni con cui il tribunale di Cosenza ha respinto le domande aventi ad oggetto l'indennità di mancato preavviso e lo svolgimento di mansioni superiori. Le statuizioni di rigetto adottate dal tribunale sono state impugnate dal on l'appello proposto l'1.6.17, ma le censure CP_1 sono state respinte da questa Corte con sentenza 1242/18 senza che al riguardo il abbia CP_1 proposto ricorso per cassazione.
13) Oltre a ciò, si rileva che, sebbene nel ricorso introduttivo il lavoratore avesse dedotto che “a decorrere dall'aprile 2007 il sig. fu messo alla berlina, emarginato, declassato e sminuito CP_1 nelle sue capacità, tanto da costringerlo ad un forzoso riposo per ansie da lavoro”, non propose alcuna domanda di accertamento di ipotesi di mobbing o di straining, né alcuna domanda volta ad accertare che il secondo periodo di assenza dal lavoro fosse dipeso da pretesi contegni datoriali, né, infine, articolò capitoli di prova orale volti a dimostrare la generica allegazione sopra riportata.
14) Ciò detto, il motivo di appello riferito al licenziamento, caratterizzato da non pochi profili di inammissibilità, deve essere senz'altro respinto.
15) Premesso che il ricorso introduttivo del giudizio non conteneva alcuna censura circa il superamento del periodo di comporto, con l'impugnativa di licenziamento si denunciava solo che l'atto di recesso era “immotivato” e che lo stesso “veniva comminato in un periodo di tutela del lavoratore, astensione per la nascita della figlia, e così impugnato dal ricorrente”.
16) Tali due censure, sulle quali non vi è stata alcuna pronuncia per tutto il corso del giudizio, devono essere esaminate nel presente giudizio di rinvio in quanto riproposte con l'appello dell'1.6.17 e sono manifestamente infondate.
17) Quanto al difetto di motivazione, si rileva che il licenziamento risale al mese di aprile 2008 e che, come puntualmente contestato dall'azienda sin dalla sua costituzione in giudizio del 4.12.09, il non risulta aver mai chiesto all'azienda le ragioni del licenziamento, essendosi limitato ad CP_1 impugnarlo in via stragiudiziale con nota del 6.5.08 “in quanto assolutamente illegittimo, inefficace e nullo”.
18) È noto che solo dal 18.7.12, l'art. 2 Legge 604/66 prescrive che La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Non così nell'aprile 2008, in cui l'art. 2 Legge 604/66 prevedeva che: Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. 19) Trattandosi di licenziamento risalente al 2008 e non avendo, come detto, il lavoratore chiesto i motivi che avevano determinato il recesso né entro i 15 giorni dalla relativa comunicazione, né dopo, la doglianza di cui si discute è infondata.
20) Anche la seconda censura mossa con il ricorso introduttivo del giudizio deve essere respinta.
21) Anche ad ammettere che il ricorrente stesse godendo dal 14.3.18 di un congedo parentale ex art. 32 D. Lgs. 151/01 (norma che risulta dal documento n° 8 allegato al ricorso introduttivo del giudizio), la doglianza, nei termini in cui è stata proposta (cfr. punto 15), allude ad un divieto di licenziamento del lavoratore che stia fruendo dell'aspettativa ex art. 32 D. Lgs. n° 151/01.
22) Un tale divieto, però, non si rinviene nell'art. 54 D. Lgs. n° 151/01 che, al comma 6, commina la nullità del licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
23) Ma nel presente giudizio il ricorrente non ha nemmeno dedotto, men che meno chiesto di provare, che il licenziamento con decorrenza 30.4.08 sia stato intimato dall'azienda quale reazione ad una domanda di congedo parentale o dalla sua fruizione.
24) Venendo al periodo di comporto, il fatto che lo stesso, pari a 180 giorni secondo l'art. 175 CCNL terziario, sia stato superato nell'anno solare 2007 è stato definitivamente accertato all'esito del giudizio di legittimità, sicché ogni questione sul punto è preclusa.
25) A parte il fatto che nello stesso atto di appello si ammettevano assenze per malattie per 109 giorni, in un primo periodo dall'aprile al luglio 2007, e di 124 giorni, in un secondo periodo dal 29.8.07 al 31.12.07, con la pronuncia 5288/23 la Corte di Cassazione ha evidenziato proprio tale passaggio, aggiungendo che le assenze del lavoratore nell'anno 2007 fossero dovute unicamente a malattia, e non a infortunio.
26) È dunque ormai definitivamente assodato il superamento del periodo di comporto contrattualmente stabilito per assenze dovute solo a malattia, dal momento che, giova ribadirlo, il ricorrente non ha proposto, quanto alle assenze per malattia dall'agosto al dicembre 2008, alcuna domanda di accertamento di un'ipotesi di mobbing o di straining, né volta ad accertare che il secondo periodo di assenza dal lavoro fosse dipeso da pretesi contegni datoriali, né, infine, articolò capitoli di prova orale al riguardo.
27) Occorre poi rimarcare che, sebbene il ricorrente non abbia sollevato nella domanda alcuna doglianza riferita alla questione del periodo di comporto, egli era a conoscenza del fatto che proprio per il relativo superamento era stato licenziato.
28) Tanto deve dirsi sia perché il ricorrente non ha mai contestato quanto da subito dedotto dall'azienda nel costituirsi in giudizio, ovvero che il lavoratore ben sapeva che a base del suo licenziamento vi era il superamento del periodo di comporto, sia perché è pacifico tra le parti, nonché documentato dal datore di lavoro (all. 6 f.lo ), che lo stesso avanzò al datore di lavoro Pt_1 CP_1 il 28.12.07 richiesta di astensione non retribuita dal lavoro per la durata di 120 giorni a decorrere dal 2.1.08, menzionando l'art. 99 del CCNL. Tale norma, peraltro, menzionò anche l'azienda nel provvedimento del 2.1.08 (all. 7 ) con cui si prendeva atto della richiesta astensione e si CP_4 comunicava che si rimaneva in attesa della certificazione medica.
29) Sebbene le parti non abbiano chiarito il ripetuto riferimento all'art. 99 del CCNL, è del tutto evidente che il richiamo era all'art. 99 CCNL Terziario del 20.9.99 che, con norma analoga all'art. 173 CCNL del 2004 e all'art. 181 CCNL del 2008, prevedeva l'istituto dell'aspettativa non retribuita per i lavoratori ammalati ai fini della conservazione del posto (Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall'art. 93, Parte seconda, del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici. I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione. Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa).
30) È dunque evidente che il che aveva formulato l'istanza del 28.12.07, ben sapeva che il CP_1 licenziamento era stato intimato per superamento del periodo di comporto, preferendo glissare totalmente sul punto nel ricorso introduttivo del giudizio, omettendo finanche di citare a produrre la sua istanza di aspettativa del 28.12.07. In ogni caso, egli non ha mai contestato la precisa allegazione dell'azienda che, nel costituirsi in giudizio, affermò che il licenziamento era giustificato “- circostanza nota al ricorrente – dal superamento ad opera di quest'ultimo del periodo di comporto di cui all'art. 167 del CCNL di categoria”.
31) Ora, l'anomalia del presente giudizio è data dal fatto che il lavoratore avanzò l'istanza di aspettativa non retribuita di cui ai CCNL susseguitisi nel tempo quando il periodo di comporto era abbondantemente maturato. Ciò in quanto, come rilevato dalla Corte di Cassazione, come affermato nella sentenza di primo grado e come ammesso dallo stesso egli aveva goduto di ben 233 CP_1 giorni di malattia comune a decorrere dall'aprile 2007, sicché il periodo di comporto era stato superato ben prima del dicembre 2007, allorquando egli avanzò la domanda di aspettativa non retribuita
32) Sotto tale profilo poteva al più porsi un problema di affidamento ingenerato nel lavoratore che, pendente il secondo periodo di malattia, ha chiesto e goduto del periodo di aspettativa non retribuita per un periodo di 120 giorni, al cui scadere è stato licenziato.
33) Ma, a parte che il ricorrente non ha dedotto, nemmeno nell'atto di appello, di essere stato fuorviato dal contegno aziendale, avendo anzi erroneamente sostenuto che il periodo di comporto non era maturato nemmeno al 31.12.07, nel caso di specie non può in alcun modo ravvisarsi un affidamento nella prosecuzione del rapporto di lavoro per avere l'azienda riconosciuto il periodo di aspettativa richiesto il 28.12.07 a decorrere dal 2.1.08 ed aver licenziato il lavoratore a decorrere dal giorno in cui l'aspettativa era scaduta.
34) La sola circostanza dell'avere il lavoratore goduto di tale aspettativa quando il periodo di comporto era ormai maturato non è sufficiente a ravvisare un legittimo affidamento del lavoratore.
35) In un caso del tutto analogo, la Suprema Corte (n° 6697/16) ha infatti chiarito che in caso di malattia del lavoratore, la concessione, da parte del datore di lavoro, dell'aspettativa prevista dal c.c.n.l. di categoria, ancorché richiesta quando il periodo di comporto sia già esaurito, non elide l'effetto di giustificare l'assenza sino al termine dell'aspettativa, dovendosi per converso escludere che il licenziamento intimato ex art. 2110, comma 2, c.c., anche dopo pochi giorni il suo scadere possa considerarsi illegittimo, vuoi per rinuncia tacita al recesso per superamento del comporto, vuoi per l'affidamento del dipendente nella prosecuzione del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, annullando il licenziamento, aveva ritenuto eccessivo il periodo di nove mesi intercorso tra la cessazione del comporto e l'intimazione del recesso da parte della banca datrice, non prendendo in considerazione che il dipendente, scaduto il comporto, aveva fruito di un'aspettativa e, scaduta anche questa, aveva ricevuto, senza darvi seguito, un'intimazione di ripresa del servizio nella sede dove era stato "medio tempore" trasferito).
36) Quanto, poi, al congedo parentale che, secondo la prospettiva del egli stava godendo dal CP_1 14.3.08, ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. n° 151/01, si rileva che il ricorrente non ha nemmeno provato che la relativa domanda sia stata ricevuta dalla azienda né, per il vero, risulta che sia stata depositata presso l'Inps. Dalla domanda di congedo parentale in atti (all. 8 non risulta alcuna Parte_3 ricevuta di deposito presso l'ente previdenziale e alcuna notifica al datore di lavoro. In ogni caso, la circostanza non sarebbe valsa ad integrare un atto di disposizione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, tale da aver ingenerato un legittimo affidamento nella prosecuzione del rapporto medesimo, dovendosi ribadire che il non ha nemmeno dedotto in giudizio un preteso CP_1 affidamento in tal senso.
37) Quanto, infine, alla omessa comunicazione datoriale dell'imminente scadenza del periodo di comporto (pag. 8 dell'atto di appello dell'1.6.17), la censura è da un lato inammissibile, dal momento che nel ricorso introduttivo il lavoratore non aveva in radice preso in esame la questione del superamento del periodo di comporto (pur sapendo, per quanto sopra detto, di essere stato licenziato proprio per tale motivo), dall'altro è infondata perché i CCNL terziario del 2004 e del 2008 non prevedevano un obbligo in tal senso a carico del datore di lavoro, cui, pertanto, non può imputarsi alcuna violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (Cass. n° 20761/18; Cass. 14891/06). Al riguardo, la pronuncia di legittimità n° 13766/24, richiamata dal nel presente giudizio di CP_1 rinvio, pare aver confuso l'obbligo contrattuale del datore di lavoro di comunicare la data di scadenza della aspettativa richiesta (art. 181 CCNL del 2008), con l'obbligo di comunicare l'imminente scadenza del periodo di comporto, funzionale proprio alla richiesta di aspettativa e, come detto, non previsto dalla contrattazione collettiva.
38) Solo nel presente giudizio di rinvio il lavoratore fa riferimento anche alla omessa comunicazione della scadenza del periodo di aspettativa, ma una tale censura è anch'essa inammissibile, per non essere stata sollevata nemmeno in grado di appello, nonché infondata perché il termine di scadenza dell'aspettativa lo aveva segnalato lo stesso ell'istanza presentata il 28.12.07 (120 giorni dal CP_1 2.1.08). E dal momento che l'aspettativa scadeva il 30.4.08, il licenziamento intimato da tale data risulta rispettoso dell'art. 181, ultimo comma CCNL del 2008, secondo cui Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 175.
39) Per tali ragioni l'appello proposto da l'1.7.17 deve essere integralmente Controparte_1 respinto con conferma della sentenza impugnata.
40) Le spese del grado di appello, dei due giudizi di legittimità e del presente giudizio di rinvio devono essere compensate tenuto conto della sia pur parziale reciproca soccombenza (domanda riferita allo straordinario), del peculiare andamento dell'intero giudizio e della particolarità e della complessità delle questioni trattate.
41) Dal tenore della decisione discende per l'appellante 'obbligo di ulteriore versamento del CP_1 contributo unificato come per legge, non risultando in atti la dichiarazione di esenzione ex art. 9, comma 1 bis, Dpr 115/02 sottoscritta dalla parte personalmente ed essendo inefficace quella sottoscritta dal difensore in calce all'atto di appello dell'1.6.17.
42) Quanto alla domanda di restituzione delle spese di lite avanzata da la Parte_1 stessa non può essere accolta in questa sede, tenuto conto che quelle corrisposte a seguito della sentenza di primo grado sono comunque dovute atteso che, all'esito del presente giudizio di rinvio, tale sentenza risulta integralmente confermata. In ragione di ciò, non si comprende quale sarebbe l'importo che deve essere restituito, avendo la società fatto indistinto riferimento ad un bonifico di pagamento di spese legali primo e secondo grado, mentre risulta poco chiaro il riferimento ad una condanna alla restituzione del percettore delle somme già corrisposte (in questo o in separato giudizio).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio, giusta sentenza della Corte di Cassazione n° 5288/23, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Cosenza n° 1773/16, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese del grado di appello, dei due giudizi di legittimità e del presente giudizio di rinvio;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, iscritta al numero 411 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con l'Avv. Giuseppe Augello
appellata e ricorrente in riassunzione
E
, con gli Avv.ti Ludovico Massimo Russo e Maria Teresa Vincenzi Controparte_1
appellante e resistente in riassunzione
Oggetto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. Appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Licenziamento per superamento del periodo di comporto. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 3.7.09, per la parte che in questa sede ancora interessa, ha Controparte_1 impugnato il licenziamento intimato da già con Parte_1 Controparte_2 decorrenza 30.4.08, ovvero allo scadere di un periodo di aspettativa non retribuita di cui il CP_1 aveva goduto, ai sensi dell'art. 99 CCNL Terziario, per 120 giorni a decorrere dal 2.1.08 a seguito di istanza del 28.12.07.
2) Nella resistenza del datore di lavoro, che aveva dedotto che il licenziamento era stato intimato, ai sensi dell'art. 175 CCNL per i dipendenti del terziario, per superamento del periodo di comporto, con sentenza n° 1773/16 il tribunale di Cosenza ha respinto l'impugnativa di licenziamento. Ciò in quanto la società aveva provato che alla data del 31.12.17 il cumulato 210 giorni di ininterrotta CP_1 assenza per malattia, laddove il CCNL applicato prevedeva un periodo massimo di comporto pari a 180 giorni. Era infondata la doglianza del lavoratore, secondo cui l'azienda non avrebbe dovuto computare i giorni richiesti per aspettativa non retribuita ed un periodo di astensione facoltativa per la nascita del figlio. Ciò in quanto, alla data del 28.12.07, in cui il veva presentato la domanda CP_1 di astensione per malattia, il periodo di comporto per ininterrotta assenza per malattia era stato già superato e tanto valeva ancor più per la domanda di congedo parentale per la nascita del figlio che il aveva presentato il 14.3.08. Ne conseguiva che il datore di lavoro aveva legittimamente CP_1 proceduto a licenziamento per superamento del periodo di comporto dopo il periodo di aspettativa non retribuita.
3) Avverso tale sentenza il ha proposto appello e, per la parte che in questa sede interessa, CP_1 con sentenza n° 1242/18 ha annullato il licenziamento impugnato, ordinando la reintegrazione dell'appellante e condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dovute dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegrazione. Con riguardo al licenziamento, la Corte di Appello di Catanzaro così ha motivato la sua decisione:
“… La sentenza è gravata d'appello da che, con il primo motivo – relativo al Controparte_1 rigetto dell'impugnativa di licenziamento per superamento del periodo di comporto;
-, rilevato che né con il comporto secco né con il comporto per sommatoria sono stati integrati i 210 giorni di cui si parla nella lettera di licenziamento, lamenta che non si comprende come il giudicante sia arrivato al dato finale suddetto visto che "come risulta chiaramente dalla menzionata documentazione ed in particolare dalle buste paga, il nel mese di luglio 2007, nonostante si trovasse in malattia, CP_1 risulta avere goduto di 15 giorni di ferie, ...., mentre nel mese di agosto 2007 risulta avere lavorato per 23 giorni. Ciò a significare che vi è stato un macroscopico errore del magistrato che non ha considerato l'interruzione del periodo di malattia e quindi il mancato superamento del periodo di comporto secco, ossia il periodo di assenza ininterrotta del lavoratore per 180 giorni. Infatti, ...è sfuggito ... che il ha fruito di un primo periodo di assenza per malattia dal 10.4.2007 al CP_1 28.7.2007 per complessivi 109 giorni ed un secondo periodo dal 29.8.2007 al 31.12.2007, per 124 giorni, pertanto non si comprende quale sia stato il calcolo matematico adottato per addivenire alla errata conclusione dei 210 giorni di assenza ininterrotta del . CP_1 L'impostazione dell'appellante merita di essere condivisa. Orbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 175 e 177, nonché della dichiarazione a verbale in calce al predetto art. 177, del c.c.n.l. 17 luglio 2008 per i dipendenti delle aziende del settore terziario, ogni periodo di comporto ha durata di 180 giorni, sicché, nel caso in cui all'infortunio succeda, anche senza alcuna soluzione di continuità, un periodo di assenza per malattia, inizia a decorrere, dal momento dell'insorgenza della malattia, un distinto termine di 180 giorni, solo alla cui scadenza, per cui può procedersi a licenziamento per superamento del periodo di comporto se non quando sia decorso il periodo di comporto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26005 del 29/12/2015). In sostanza, in base al combinato disposto degli artt. 175 e 177 ccnl terziario (la cui applicazione al rapporto di lavoro de quo è pacifica tra le parti, tant'è che le suddette disposizioni sono state richiamate dall'appellata nella propria memoria di costituzione, ed il relativo testo è stato versato in atti dall'appellante, su sollecitazione della Corte, in allegato alla nota del 14.6.2018), se ad un periodo di malattia, nello stesso anno, segue un'interruzione, comincia a decorrere un nuovo periodo di comporto di 180 giorni. Tanto si è verificato nel caso di specie, sulla base delle indicazioni fornite dall'appellante: i dati indicati nel ricorso in appello, da cui si evince l'interruzione della malattia tra luglio ed agosto, trovano conferma nel prospetto dei periodi di malattia (allegato 8 fascicolo di primo grado della resistente) - prospetto da cui pure si evince che nel 2007 il lavoratore non ha mai totalizzato 180 giorni consecutivi di malattia. Peraltro, nella memoria di costituzione in appello, la sostiene che solo nel Controparte_2 presente grado il lavoratore avrebbe dedotto che il periodo di comporto disciplinato dal Ccnl di categoria, da intendersi quale comporto secco, non è mai stato da lui superato;
tale argomentazione, tuttavia, non è condivisibile, in quanto nel ricorso di primo grado il licenziamento è stato impugnato per “violazione di legge, regolamento e ccnl” e perché del tutto immotivato (oltre perché comminato nel periodo di astensione facoltativa per nascita della figlia). In concreto, poi, il licenziamento è stato intimato (v. allegato 7 fascicolo di primo grado del ricorrente) perché cessato il periodo di aspettativa non retribuita di 120 giorni richiesta da lavoratore, e solo nella memoria di costituzione in primo grado la resistente aveva sostenuto che il licenziamento è avvenuto per superamento del periodo di comporto. Il giudicante ha avallato la tesi interpretativa della convenuta circa la disposizione contrattuale (secondo cui il comporto in questione è per sommatoria), sicché l'appellante critica ritualmente, in appello, il contenuto della sentenza, peraltro richiamandosi alle note autorizzate in primo grado, in cui aveva confutato la tesi di parte datoriale, argomentando, fondatamente come si è visto, nel senso che il ccnl di categoria prevede la possibilità per il datore di lavoro di interrompere il rapporto solo quando, esaurito il periodo di comporto, e, quello successivo di astensione non retribuita, il lavoratore non riprende l'attività. Il sig. non ha superato il CP_1 periodo di comporto” Ne discende che, in riforma della sentenza, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento, e, trovando applicazione, ratione temporis, la disciplina dell'art. 18 legge 300/70, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 92/2012, avendo il lavoratore dedotto che la società aveva al tempo più di quindici dipendenti e non essendo stato contestato dalla convenuta il possesso del requisito dimensionale suddetto, il sig. va reintegrato nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte al CP_1 momento del licenziamento, e la società va condanna a risarcirgli i danni, pari alla retribuzione globale di fatto dovuta dal giorno del licenziamento fino al momento della reintegrazione nel posto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo”.
4) Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, che la Parte_1
Suprema Corte ha respinto con ordinanza n° 23155/20.
5) La società ha quindi proposto ricorso per revocazione e la Corte di Cassazione, con sentenza 5288/23, ha revocato l'ordinanza n° 23155/20 e, in accoglimento del ricorso di Parte_1
ha annullato la sentenza di appello n° 1242/18, rinviando a questa Corte anche per le spese del
[...] giudizio di legittimità. In particolare, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza n° 1242/18 con le seguenti motivazioni:
“….. 13. Nel caso in esame, dagli atti processuali interni al giudizio di legittimità (sentenza d'appello, ricorso per cassazione e controricorso), emerge come il lavoratore avesse fruito, nel corso del 2007, di un primo periodo di malattia dal 10.4.2007 al 28.7.2007, per 109 giorni, e di un secondo periodo di malattia dal 29.8.2007 al 31.12.2007, per 124 giorni (pag. 8 della sentenza d'appello che riporta brani del ricorso in appello del lavoratore e pag. 9; pag. 6 del ricorso in cassazione della società). Che le assenze del lavoratore nell'anno 2007 fossero dovute unicamente a malattia, e non a infortunio, costituisce circostanza pacifica e positivamente acquisita nel processo. La Corte d'appello aveva accolto il ricorso del lavoratore avendo interpretato gli artt. 175 e 177 del c.c.n.l. come tali da prevedere un comporto secco di 180 giorni, nel caso di specie non superato in ragione dell'intervallo tra i due distinti periodi di assenza per malattia……….
23. L'art. 175 del c.c.n.l. applicato prevede: “Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere allicenziamento […]”. La stessa disciplina è estesa alle assenze per infortunio, in base all'art. 177. La dichiarazione a verbale in calce all'art. 177 stabilisce che “a decorrere dall'1.1.95 i periodi di comporto per malattia e per infortunio agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto sono distinti ed hanno la durata di centottanta giorni cadauno”. 24. La Corte d'appello ha richiamato il precedente di legittimità n. 26005/2015 che ha statuito: “Ai sensi del combinato disposto degli artt. 175 e 177, nonché della dichiarazione a verbale in calce al predetto art. 177, del c.c.n.l. 17 luglio 2008 per i dipendenti delle aziende del settore terziario, ogni periodo di comporto ha durata di 180 giorni, sicché, nel caso in cui all'infortunio succeda, anche senza alcuna soluzione di continuità, un periodo di assenza per malattia, inizia a decorrere, dal momento dell'insorgenza della malattia, un distinto termine di 180 giorni, solo alla cui scadenza, per cui può procedersi a licenziamento per superamento del periodo di comporto se non quando sia decorso il periodo di comporto”.
25. Sulla base di tale massima, il Collegio di merito ha ritenuto che “in base al combinato disposto degli artt. 175 e 177 c.c.n.l. terziario […] se ad un periodo di malattia, nello stesso anno, segue un'interruzione, comincia a decorrere un nuovo periodo di comporto di 180 giorni”. Ha accertato come nel caso di specie si fosse verificata l'interruzione della malattia tra luglio ed agosto, per cui il lavoratore non aveva mai totalizzato 180 giorni consecutivi di malattia.
26. L'interpretazione adottata dai giudici di appello valorizza, probabilmente, una espressione contenuta nella massima sopra riportata, secondo cui “ogni periodo di comporto ha durata di 180 giorni”, isolandola però dal contesto in cui la stessa è inserita e dalla fattispecie per cui è enunciata, quella di assenze del lavoratore per infortunio e per malattia, per cui effettivamente, secondo la disciplina contrattuale, valgono distinti ed autonomi periodi di comporto, ciascuno di 180 giorni. Ma la massima in esame non si attaglia alla fattispecie oggetto di causa, in cui le assenze del lavoratore sono riferibili unicamente a malattia.
27. Nessuna ulteriore spiegazione è fornita a supporto della tesi secondo cui, in caso di interruzione della malattia, comincia a decorrere un nuovo periodo di comporto nello stesso anno.
28. Premesso che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto (Cass. n. 6335 del 2014; n. 13860 del 2019), deve rilevarsi come l'interpretazione adottata dai giudici di appello non appaia rispondente al senso letterale delle parole usate e, specificamente, al contenuto dell'art. 175 che prevede il diritto alla conservazione del posto per un “periodo massimo di 180 giorni in un anno solare”. Non solo la disposizione non reca alcun riferimento al carattere consecutivo, cioè ininterrotto, delle assenze, ma l'utilizzo del singolare in relazione al “periodo” contraddice la possibilità di considerare consentita la conservazione del posto di lavoro a fronte di più periodi di assenza nell'anno solare, ciascuno di 180 giorni. Là dove, invece, la lettura offerta nella sentenza impugnata finisce per garantire la conservazione del posto di lavoro, in teoria, a fronte di assenza protratte per un periodo doppio rispetto a quello di 180 giorni (quindi per 360 giorni su 365) purché intervenga nel corso dell'anno una, sia pur brevissima, interruzione. Neppure appare rispettato il criterio di interpretazione sistematica delle clausole, in quanto la soluzione accolta in secondo grado non valorizza la differenza, che il contratto collettivo invece pone, tra l'ipotesi di assenze causate da un unico fattore morboso e l'ipotesi (contemplata dalla dichiarazione a verbale) in cui concorrono diversi fattori causativi delle assenze (malattia e infortunio) e, solo in tal caso, operano distinti ed autonomi periodi di comporto.
29. Occorre rilevare come precedenti pronunce di questa Corte abbiano interpretato le clausole dei contratti collettivi del settore commercio previgenti, formulate in modo identico a quella in esame, nel senso di ritenere previsto un comporto per sommatoria fino a 180 giorni in un anno solare, sottolineando come “il rapporto istituito tra il detto periodo massimo e l'anno solare (trecentosessantacinque giorni) - il cui inizio deve farsi coincidere con il giorno in cui si sia verificata una qualsiasi assenza per malattia - evidenzia l'intenzione comune delle parti di non limitare il comporto al caso di un unico episodio morboso, atteso che a questo fine sarebbe stato sufficiente stabilire che la malattia non avrebbe dovuto superare i centottanta giorni” (in tal senso v. Cass. n. 1973/1984 riferita all'art. 55 del c.c.n.l. 25 settembre 1976 per i dipendenti da aziende commerciali secondo cui il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di centottanta giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento;
v. anche Cass. n. 1254/1991). La sentenza Cass. n. 23663/2001 ha affermato che il c.c.n.l. del settore commercio contiene una disciplina del comporto cd. secco (per un'unica ed ininterrotta malattia), stabilendo che il licenziamento è possibile quando la malattia abbia superato i 180 giorni nell'arco di un anno solare, ma ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto equo applicare lo stesso termine del comporto secco al comporto per sommatoria. La sentenza Cass. n. 23596/2018 ha confermato la decisione di appello che aveva interpretato l'art. 175 del c.c.n.l. del Commercio come riferito sia al comporto secco e sia a quello per sommatoria;
in tal caso la Corte di merito aveva aggiunto che, ove si fosse ritenuto disciplinato dall'art. 175 solo il comporto secco, si sarebbe dovuta applicare in via di equità, ai sensi dell'art. 2110, comma 2, c.c., al comporto per sommatoria, il medesimo termine di 180 giorni, calcolato a ritroso dall'ultimo episodio morboso nell'ambito dell'anno solare di 365 giorni.
30. Il percorso interpretativo seguito dalla Corte di appello non rispecchia una corretta applicazione dei canoni ermeneutici necessari per giungere ad una soluzione logicamente plausibile e compatibile con i dati testuali complessivamente considerati e con il comportamento delle parti, quantomeno attraverso l'applicazione dei criteri equitativi di cui all'art. 2110 cod. civ.
31. Per tali ragioni, in accoglimento dei motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
6) ha tempestivamente riassunto il processo concludendo nei seguenti Parte_1 termini: “preso atto della intervenuta cassazione della sentenza n. 1242/2018 del 28.6.2018, pubblicata il 23.8.2018 della Corte d'Appello di Catanzaro, nella causa n. 621/2017 R.G. e dei principi statuiti dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio sopra calendata, applicandoli, rigettare l'appello proposto da confermando integralmente la sentenza emessa Controparte_1 dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, n. 1773/2016 del 9.12.2016, rigettando per tutti i motivi esposti tutte le domande proposte da nei confronti di . Condannare alla Controparte_1 Pt_1 restituzione delle somme già corrisposte a titolo di spese legali per i precedenti gradi di merito e alle spese e compensi dei precedenti gradi di giudizio (giudizio di appello, giudizio Controparte_1 di legittimità e di revocazione, come demandato dalla Suprema Corte), oltre che del presente grado di giudizio di rinvio”.
7) si è costituito in sede di rinvio, così concludendo: Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del gravame proposto dal
, per quanto esposto in narrativa nonchè nel proprio atto di appello del 31/05/2017, Controparte_1 da intendersi in questa sede riprodotto e trascritto, e in ragione di tutto quanto documentalmente prodotto nei primi due gradi di giudizio,
- accertare e dichiarare fondata in fatto ed in diritto la domanda del lavoratore, ed in riforma della sentenza n 1773/2016 del 09/12/2016 resa dal Tribunale di Cosenza Sezione Lavoro Giudice Dott. Lo Feudo, così statuire:
- accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del licenziamento intimato con lettera del 30/4/2008, per difetto di motivazione e carenza dei presupposti legge, essendo stato comminato in assenza di giusta causa o giustificato motivo, e quindi dichiararlo nullo e/o annullabile;
- accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento del comminato licenziamento, e condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 Tremestieri - Messina (ME) 98128, alla Via Salita Larderia contrada Roccamotore s.n.c., Partita Iva
, nella espressa qualità di società acquirente per fusione, mediante incorporazione, P.IVA_1 della “ in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA Controparte_3
, con sede in Cosenza, alla via Panebianco n. 293, alla reintegrazione nel medesimo P.IVA_2 posto che occupava prima dell'intervenuto licenziamento;
solo in subordine, stante comunque l'impossibilità a ripristinare una collaborazione lavorativa, si chiede la corresponsione di un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, di modo da ottenere definitivamente la risoluzione del rapporto di lavoro;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 risarcimento del danno dovuto, quale datore di lavoro, in aggiunta all'indennità sostitutiva e pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, e/o nella misura minore o maggiore ritenuta di giustizia, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, così come indicata nei conteggi a firma del Dott. Parte_2
già allegati al ricorso di primo grado di lite;
[...]
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento dell'indennità di mancato preavviso, per come quantificata nei conteggi a firma del Dott.
allegati al n 11 del ricorso di primo grado di lite;
Parte_2
- sull'intero ammontare si chiede vengano liquidati gli accessori di legge maturati e maturandi e sino al soddisfo, interessi e rivalutazione monetaria;
- in riforma della sentenza 1773/2016, liquidare il 60% delle spese legali del primo grado di lite, oltre accessori di legge, compensati dal Giudice di prime cure, e per l'effetto condannare la n persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del 60% Parte_1 dei compensi legali del primo grado di giudizio oltre accessori di legge con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio e del giudizio in Cassazione iscritto al N. 33410/2018 RG, definito con Ordinanza del 22/10/2020, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art 93 cpc.”
8) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) Con l'appello proposto l'1.6.17, ha denunciato l'errore del tribunale di Cosenza Controparte_1 per aver ritenuto superato il periodo di comporto pari a 180 giorni, non tendo conto che il ricorrente aveva goduto 15 giorni di ferie nel mese di luglio 2017 e che aveva prestato servizio per 23 giorni nel mese di agosto 2017. Il tribunale, quindi, non aveva considerato la interruzione del periodo di malattia che aveva determinato il mancato superamento del periodo di comporto di 180 giorni. Il CP_1 infatti, aveva fruito di un primo periodo di malattia dal 10.4.07 al 28.7.07, per 109 giorni, e di un secondo periodo di malattia dal 29.8.07 al 31.12.07, per 124 giorni. Nel caso di specie l'azienda non aveva provato il superamento del periodo di comporto e, in ogni caso, l'azienda avrebbe dovuto comunicare con congruo anticipo l'imminente superamento del periodo di comporto. Ancora, dai giorni di assenza per malattia dovevano essere scomputati quelli dovuti alla violazione, da parte del datore di lavoro, delle norme poste a tutela della salute dei dipendenti. Ancora, l'azienda non avrebbe dovuto computare nel periodo di comporto i giorni richiesti ai fini dell'aspettativa non retribuita ed il periodo di astensione facoltativa fruita per la sciata del figlio. Inoltre, il licenziamento, oltre che immotivato veniva comminato in un periodo di tutela del lavoratore, usufruendo quest'ultimo dell'astensione per la nascita della figlia, ma ha di fatto impedito la ripresa dell'attività lavorativa del ricorrente.
10) Prima di esaminare le censure che l'appellante ha rivolto in punto di licenziamento alla sentenza di primo grado, pare opportuno evidenziare che con il ricorso introduttivo del giudizio, oltre ad impugnare il licenziamento, il propose domanda di condanna del datore di lavoro al CP_1 pagamento dell'indennità di mancato preavviso, di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori e per lo svolgimento di lavoro straordinario.
11) L'esito di tali domande è stato solo quello di parziale accoglimento della domanda di differenze retributive per lavoro straordinario con condanna dell'azienda al pagamento della somma di euro 6.330,01 (così nella sentenza di primo grado).
12) Tale statuizione è passata in giudica per omessa impugnazione sul punto, così come sono passate in giudicato le statuizioni con cui il tribunale di Cosenza ha respinto le domande aventi ad oggetto l'indennità di mancato preavviso e lo svolgimento di mansioni superiori. Le statuizioni di rigetto adottate dal tribunale sono state impugnate dal on l'appello proposto l'1.6.17, ma le censure CP_1 sono state respinte da questa Corte con sentenza 1242/18 senza che al riguardo il abbia CP_1 proposto ricorso per cassazione.
13) Oltre a ciò, si rileva che, sebbene nel ricorso introduttivo il lavoratore avesse dedotto che “a decorrere dall'aprile 2007 il sig. fu messo alla berlina, emarginato, declassato e sminuito CP_1 nelle sue capacità, tanto da costringerlo ad un forzoso riposo per ansie da lavoro”, non propose alcuna domanda di accertamento di ipotesi di mobbing o di straining, né alcuna domanda volta ad accertare che il secondo periodo di assenza dal lavoro fosse dipeso da pretesi contegni datoriali, né, infine, articolò capitoli di prova orale volti a dimostrare la generica allegazione sopra riportata.
14) Ciò detto, il motivo di appello riferito al licenziamento, caratterizzato da non pochi profili di inammissibilità, deve essere senz'altro respinto.
15) Premesso che il ricorso introduttivo del giudizio non conteneva alcuna censura circa il superamento del periodo di comporto, con l'impugnativa di licenziamento si denunciava solo che l'atto di recesso era “immotivato” e che lo stesso “veniva comminato in un periodo di tutela del lavoratore, astensione per la nascita della figlia, e così impugnato dal ricorrente”.
16) Tali due censure, sulle quali non vi è stata alcuna pronuncia per tutto il corso del giudizio, devono essere esaminate nel presente giudizio di rinvio in quanto riproposte con l'appello dell'1.6.17 e sono manifestamente infondate.
17) Quanto al difetto di motivazione, si rileva che il licenziamento risale al mese di aprile 2008 e che, come puntualmente contestato dall'azienda sin dalla sua costituzione in giudizio del 4.12.09, il non risulta aver mai chiesto all'azienda le ragioni del licenziamento, essendosi limitato ad CP_1 impugnarlo in via stragiudiziale con nota del 6.5.08 “in quanto assolutamente illegittimo, inefficace e nullo”.
18) È noto che solo dal 18.7.12, l'art. 2 Legge 604/66 prescrive che La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Non così nell'aprile 2008, in cui l'art. 2 Legge 604/66 prevedeva che: Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. 19) Trattandosi di licenziamento risalente al 2008 e non avendo, come detto, il lavoratore chiesto i motivi che avevano determinato il recesso né entro i 15 giorni dalla relativa comunicazione, né dopo, la doglianza di cui si discute è infondata.
20) Anche la seconda censura mossa con il ricorso introduttivo del giudizio deve essere respinta.
21) Anche ad ammettere che il ricorrente stesse godendo dal 14.3.18 di un congedo parentale ex art. 32 D. Lgs. 151/01 (norma che risulta dal documento n° 8 allegato al ricorso introduttivo del giudizio), la doglianza, nei termini in cui è stata proposta (cfr. punto 15), allude ad un divieto di licenziamento del lavoratore che stia fruendo dell'aspettativa ex art. 32 D. Lgs. n° 151/01.
22) Un tale divieto, però, non si rinviene nell'art. 54 D. Lgs. n° 151/01 che, al comma 6, commina la nullità del licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
23) Ma nel presente giudizio il ricorrente non ha nemmeno dedotto, men che meno chiesto di provare, che il licenziamento con decorrenza 30.4.08 sia stato intimato dall'azienda quale reazione ad una domanda di congedo parentale o dalla sua fruizione.
24) Venendo al periodo di comporto, il fatto che lo stesso, pari a 180 giorni secondo l'art. 175 CCNL terziario, sia stato superato nell'anno solare 2007 è stato definitivamente accertato all'esito del giudizio di legittimità, sicché ogni questione sul punto è preclusa.
25) A parte il fatto che nello stesso atto di appello si ammettevano assenze per malattie per 109 giorni, in un primo periodo dall'aprile al luglio 2007, e di 124 giorni, in un secondo periodo dal 29.8.07 al 31.12.07, con la pronuncia 5288/23 la Corte di Cassazione ha evidenziato proprio tale passaggio, aggiungendo che le assenze del lavoratore nell'anno 2007 fossero dovute unicamente a malattia, e non a infortunio.
26) È dunque ormai definitivamente assodato il superamento del periodo di comporto contrattualmente stabilito per assenze dovute solo a malattia, dal momento che, giova ribadirlo, il ricorrente non ha proposto, quanto alle assenze per malattia dall'agosto al dicembre 2008, alcuna domanda di accertamento di un'ipotesi di mobbing o di straining, né volta ad accertare che il secondo periodo di assenza dal lavoro fosse dipeso da pretesi contegni datoriali, né, infine, articolò capitoli di prova orale al riguardo.
27) Occorre poi rimarcare che, sebbene il ricorrente non abbia sollevato nella domanda alcuna doglianza riferita alla questione del periodo di comporto, egli era a conoscenza del fatto che proprio per il relativo superamento era stato licenziato.
28) Tanto deve dirsi sia perché il ricorrente non ha mai contestato quanto da subito dedotto dall'azienda nel costituirsi in giudizio, ovvero che il lavoratore ben sapeva che a base del suo licenziamento vi era il superamento del periodo di comporto, sia perché è pacifico tra le parti, nonché documentato dal datore di lavoro (all. 6 f.lo ), che lo stesso avanzò al datore di lavoro Pt_1 CP_1 il 28.12.07 richiesta di astensione non retribuita dal lavoro per la durata di 120 giorni a decorrere dal 2.1.08, menzionando l'art. 99 del CCNL. Tale norma, peraltro, menzionò anche l'azienda nel provvedimento del 2.1.08 (all. 7 ) con cui si prendeva atto della richiesta astensione e si CP_4 comunicava che si rimaneva in attesa della certificazione medica.
29) Sebbene le parti non abbiano chiarito il ripetuto riferimento all'art. 99 del CCNL, è del tutto evidente che il richiamo era all'art. 99 CCNL Terziario del 20.9.99 che, con norma analoga all'art. 173 CCNL del 2004 e all'art. 181 CCNL del 2008, prevedeva l'istituto dell'aspettativa non retribuita per i lavoratori ammalati ai fini della conservazione del posto (Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall'art. 93, Parte seconda, del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici. I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione. Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa).
30) È dunque evidente che il che aveva formulato l'istanza del 28.12.07, ben sapeva che il CP_1 licenziamento era stato intimato per superamento del periodo di comporto, preferendo glissare totalmente sul punto nel ricorso introduttivo del giudizio, omettendo finanche di citare a produrre la sua istanza di aspettativa del 28.12.07. In ogni caso, egli non ha mai contestato la precisa allegazione dell'azienda che, nel costituirsi in giudizio, affermò che il licenziamento era giustificato “- circostanza nota al ricorrente – dal superamento ad opera di quest'ultimo del periodo di comporto di cui all'art. 167 del CCNL di categoria”.
31) Ora, l'anomalia del presente giudizio è data dal fatto che il lavoratore avanzò l'istanza di aspettativa non retribuita di cui ai CCNL susseguitisi nel tempo quando il periodo di comporto era abbondantemente maturato. Ciò in quanto, come rilevato dalla Corte di Cassazione, come affermato nella sentenza di primo grado e come ammesso dallo stesso egli aveva goduto di ben 233 CP_1 giorni di malattia comune a decorrere dall'aprile 2007, sicché il periodo di comporto era stato superato ben prima del dicembre 2007, allorquando egli avanzò la domanda di aspettativa non retribuita
32) Sotto tale profilo poteva al più porsi un problema di affidamento ingenerato nel lavoratore che, pendente il secondo periodo di malattia, ha chiesto e goduto del periodo di aspettativa non retribuita per un periodo di 120 giorni, al cui scadere è stato licenziato.
33) Ma, a parte che il ricorrente non ha dedotto, nemmeno nell'atto di appello, di essere stato fuorviato dal contegno aziendale, avendo anzi erroneamente sostenuto che il periodo di comporto non era maturato nemmeno al 31.12.07, nel caso di specie non può in alcun modo ravvisarsi un affidamento nella prosecuzione del rapporto di lavoro per avere l'azienda riconosciuto il periodo di aspettativa richiesto il 28.12.07 a decorrere dal 2.1.08 ed aver licenziato il lavoratore a decorrere dal giorno in cui l'aspettativa era scaduta.
34) La sola circostanza dell'avere il lavoratore goduto di tale aspettativa quando il periodo di comporto era ormai maturato non è sufficiente a ravvisare un legittimo affidamento del lavoratore.
35) In un caso del tutto analogo, la Suprema Corte (n° 6697/16) ha infatti chiarito che in caso di malattia del lavoratore, la concessione, da parte del datore di lavoro, dell'aspettativa prevista dal c.c.n.l. di categoria, ancorché richiesta quando il periodo di comporto sia già esaurito, non elide l'effetto di giustificare l'assenza sino al termine dell'aspettativa, dovendosi per converso escludere che il licenziamento intimato ex art. 2110, comma 2, c.c., anche dopo pochi giorni il suo scadere possa considerarsi illegittimo, vuoi per rinuncia tacita al recesso per superamento del comporto, vuoi per l'affidamento del dipendente nella prosecuzione del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, annullando il licenziamento, aveva ritenuto eccessivo il periodo di nove mesi intercorso tra la cessazione del comporto e l'intimazione del recesso da parte della banca datrice, non prendendo in considerazione che il dipendente, scaduto il comporto, aveva fruito di un'aspettativa e, scaduta anche questa, aveva ricevuto, senza darvi seguito, un'intimazione di ripresa del servizio nella sede dove era stato "medio tempore" trasferito).
36) Quanto, poi, al congedo parentale che, secondo la prospettiva del egli stava godendo dal CP_1 14.3.08, ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. n° 151/01, si rileva che il ricorrente non ha nemmeno provato che la relativa domanda sia stata ricevuta dalla azienda né, per il vero, risulta che sia stata depositata presso l'Inps. Dalla domanda di congedo parentale in atti (all. 8 non risulta alcuna Parte_3 ricevuta di deposito presso l'ente previdenziale e alcuna notifica al datore di lavoro. In ogni caso, la circostanza non sarebbe valsa ad integrare un atto di disposizione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, tale da aver ingenerato un legittimo affidamento nella prosecuzione del rapporto medesimo, dovendosi ribadire che il non ha nemmeno dedotto in giudizio un preteso CP_1 affidamento in tal senso.
37) Quanto, infine, alla omessa comunicazione datoriale dell'imminente scadenza del periodo di comporto (pag. 8 dell'atto di appello dell'1.6.17), la censura è da un lato inammissibile, dal momento che nel ricorso introduttivo il lavoratore non aveva in radice preso in esame la questione del superamento del periodo di comporto (pur sapendo, per quanto sopra detto, di essere stato licenziato proprio per tale motivo), dall'altro è infondata perché i CCNL terziario del 2004 e del 2008 non prevedevano un obbligo in tal senso a carico del datore di lavoro, cui, pertanto, non può imputarsi alcuna violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (Cass. n° 20761/18; Cass. 14891/06). Al riguardo, la pronuncia di legittimità n° 13766/24, richiamata dal nel presente giudizio di CP_1 rinvio, pare aver confuso l'obbligo contrattuale del datore di lavoro di comunicare la data di scadenza della aspettativa richiesta (art. 181 CCNL del 2008), con l'obbligo di comunicare l'imminente scadenza del periodo di comporto, funzionale proprio alla richiesta di aspettativa e, come detto, non previsto dalla contrattazione collettiva.
38) Solo nel presente giudizio di rinvio il lavoratore fa riferimento anche alla omessa comunicazione della scadenza del periodo di aspettativa, ma una tale censura è anch'essa inammissibile, per non essere stata sollevata nemmeno in grado di appello, nonché infondata perché il termine di scadenza dell'aspettativa lo aveva segnalato lo stesso ell'istanza presentata il 28.12.07 (120 giorni dal CP_1 2.1.08). E dal momento che l'aspettativa scadeva il 30.4.08, il licenziamento intimato da tale data risulta rispettoso dell'art. 181, ultimo comma CCNL del 2008, secondo cui Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 175.
39) Per tali ragioni l'appello proposto da l'1.7.17 deve essere integralmente Controparte_1 respinto con conferma della sentenza impugnata.
40) Le spese del grado di appello, dei due giudizi di legittimità e del presente giudizio di rinvio devono essere compensate tenuto conto della sia pur parziale reciproca soccombenza (domanda riferita allo straordinario), del peculiare andamento dell'intero giudizio e della particolarità e della complessità delle questioni trattate.
41) Dal tenore della decisione discende per l'appellante 'obbligo di ulteriore versamento del CP_1 contributo unificato come per legge, non risultando in atti la dichiarazione di esenzione ex art. 9, comma 1 bis, Dpr 115/02 sottoscritta dalla parte personalmente ed essendo inefficace quella sottoscritta dal difensore in calce all'atto di appello dell'1.6.17.
42) Quanto alla domanda di restituzione delle spese di lite avanzata da la Parte_1 stessa non può essere accolta in questa sede, tenuto conto che quelle corrisposte a seguito della sentenza di primo grado sono comunque dovute atteso che, all'esito del presente giudizio di rinvio, tale sentenza risulta integralmente confermata. In ragione di ciò, non si comprende quale sarebbe l'importo che deve essere restituito, avendo la società fatto indistinto riferimento ad un bonifico di pagamento di spese legali primo e secondo grado, mentre risulta poco chiaro il riferimento ad una condanna alla restituzione del percettore delle somme già corrisposte (in questo o in separato giudizio).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio, giusta sentenza della Corte di Cassazione n° 5288/23, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Cosenza n° 1773/16, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese del grado di appello, dei due giudizi di legittimità e del presente giudizio di rinvio;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni