Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Raffaele Sdino presidente rel.
AL Rosetti giudice
Immacolata Cozzolino giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14482 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. LUCARELLI MAURIZIO presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
( , elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. CERVONE ANNA LAURA e dell'avv. DANIELE
RAFFAELLO i quali lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 20.06.2024 il procuratore del ricorrente ha così concluso:
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1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
2) confermare l'assegnazione del domicilio coniugale alla resistente e la previsione della domiciliazione delle figlie maggiorenni presso di lei;
3) non disporre alcuna provvidenza economica in favore della moglie rilevata
l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto;
4) determinare, alla luce di quanto sopra detto in ordine ai redditi delle parti, del comportamento processuale ed agli oneri che gravano sul Sig. , il pagamento a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento delle due figlie della somme di Eur. 1.000,00= mensili oltre ISTAT;
5) porre a carico del ricorrente il pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli.
I difensori della resistente hanno così concluso: rigettare la richiesta di addebito della separazione formulata dall'avv.
nei confronti della sig.ra perché inammissibile, infondata e non Pt_1 CP_1
provata, dunque pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi CP_2
senza addebito assegnare dunque la casa familiare con quanto ivi contenuto alla sig.ra
che del resto ne è l'esclusiva proprietaria perché con lei convivono CP_1
le figlie, maggiorenni, studentesse non economicamente autosufficienti disporre un congruo assegno mensile a carico del ricorrente in favore della convenuta quale suo contributo al solo mantenimento delle due figlie conviventi con la madre, determinandolo in non meno di euro 2.500,00 mensili oltre il 100% delle spese come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi la domanda di separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/06/2021 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione personale dalla moglie.
A sostegno della domanda deduceva: che aveva contratto matrimonio con la resistente in Napoli in data
13/07/2002; che dal matrimonio erano nate due figlie: nel 2003, e nel Per_1 Per_2
2005; che l'unione matrimoniale, inizialmente felice, si era disgregata per responsabilità della moglie (riportando testualmente dal ricorso):
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Dal 2011, però, la situazione familiare si acuì ulteriormente quando la resistente cominciò ad assumere atteggiamenti sempre più rigidi ed intransigenti, nonché critici e svalutativi nei confronti del marito, iniziò ad avere un linguaggio altamente offensivo nei confronti delle figlie e, quel che è peggio, assunse comportamenti verbalmente e fisicamente violenti nei confronti di entrambi le figlie e del marito ed iniziò a delegare compiti educativi/genitoriali al ricorrente;
la Sig.ra divenne collerica, aggressiva e violenta e qualsiasi futile CP_1
motivo, era utile per scatenare litigi. Vani sono stati tutti i tentativi posti in essere dal ricorrente volti a ricreare un legame coniugale ed un'unità familiare, soprattutto nel primario interesse delle due figlie minori, falliti a causa del continuo e reiterato atteggiamento freddo, assente e violento della Sig.ra CP_1
nei confronti del marito e delle figlie minori, oltre all'assoluta
[...]
intransigenza della stessa a modificare il suo modus operandi.
Tutto ciò premesso, è evidente che è completamente venuta a mancare quella affectio familiae, che costituisce la base di un rapporto coniugale, a causa dei sempre più frequenti scontri e litigi tra i coniugi e tra la madre e le figlie, causati esclusivamente dai predetti comportamenti ed aspetti caratteriali della resistente. di svolgere l'attività professionale di avvocato nonché quella di docente con contratto a tempo determinato con un reddito mensile (operando una media degli ultimi tre anni) di € 4.500,00; di essere comproprietario di un immobile in Campobasso;
che la moglie era dipendente di una società con una retribuzione netta mensile di circa € 1.050,00; tutto ciò premesso chiedeva: la pronunzia di separazione con addebito,
l'affido condiviso delle due figlie minori con collocazione prevalente presso il padre, l'assegnazione della casa familiare, porre a carico della resistente un assegno, a titolo di contributo per il mantenimento delle due figli minori, di €
350,00, oltre al 30% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Napoli.
Si costituiva la resistente la quale non si opponeva alla domanda di separazione e allegava (testualmente): nel 2007, l'avv. ha purtroppo scoperto di essere affetto da una Pt_1
malattia grave (adenocarcinoma al colon) e la resistente, onde poter assistere il
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marito e contemporaneamente, prendersi cura delle figlie, all'epoca dell'insorgere della malattia di anni 2 e 3 e mezzo, decise e chiese all'azienda per la quale lavorava di poter ridurre l'orario e per questo la le concesse un Controparte_3 contratto di lavoro part time così da poter lavorare “solo” dalle 9.00 alle 13.00.
Ciò le ha comportato una battuta di arresto nella carriera: di fatto, lavorando con un orario part time, si allontanarono le prospettive di ruoli in azienda consoni alle sue qualifiche (Laurea in lingue straniere moderne e Master in Economia dei Paesi in via di sviluppo) . A seguito della malattia, l'avv. ha iniziato ad Pt_1
allontanarsi affettivamente sempre di più dalla moglie e a mostrare scarso interesse per la famiglia tanto da vivere, i due coniugi, se pur sotto lo stesso tetto, in pratica da separati. Tale situazione è sempre stata tollerata dalla resistente nell'interesse delle figlie, all'epoca piccole, ma anche per poter continuare ad assistere e confortare il marito nelle sue problematiche di salute e, se pur con non poche difficoltà, sempre nel rispetto reciproco, i coniugi hanno continuato a coabitare. Senonché, negli ultimi tempi l'avv. ha iniziato a cambiare Pt_1 completamente l'atteggiamento nei confronti della moglie mostrandosi irrispettoso
e incurante delle necessità sue e della famiglia, causando con il suo comportamento continue discussioni e rendendo il clima familiare, già in difficile equilibrio, assolutamente insostenibile. Tant'è che il 14.6.2021 l'avv. si è Pt_1
allontanato dalla casa familiare, portando con sé i mobili che riteneva fossero suoi
e finanche alcuni quadri dal muro e si è trasferito in un appartamento preso in locazione ove ha anche predisposto una stanza per le figliuole. che il marito, titolare di un importante studio professionale e docente, nell'anno 2019 aveva dichiarato un reddito annuo di circa € 130.000,00; di essere impiegata con una retribuzione annua di circa € 14.000,00 e proprietaria della casa familiare;
pertanto, concludeva affinché il Tribunale volesse: pronunziare la separazione giudiziale senza addebito;
affidare congiuntamente la figlia minore;
assegnare dunque la casa familiare alla sig.ra
; disporre un congruo assegno mensile a carico del ricorrente quale suo CP_1
contributo al mantenimento delle due figlie conviventi con la madre determinandolo in non meno di € 2.500,00 mensili oltre il 100% delle spese;
determinare un assegno mensile per il mantenimento della moglie non inferiore a €
700,00.
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Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione del 03.11.2021, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava la figlia minore ad entrambi con collocazione prevalente presso la madre, alla quale assegnava la casa familiare, determinava i tempi di permanenza con il padre e poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile di € 1.100,00, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, infine, disponeva che il padre contribuisse al pagamento delle spese extra assegno in misura del 70%.
All'udienza del 09.03.2023 comparivano personalmente le parti che formulavano ognuna una proposta conciliativa senza giungere ad un accordo;
la causa era istruita con la prova orale e, infine, rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni prima precisate.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
La condotta processuale ed extra processuale ha ampiamente provato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Poiché anche la figlia minore ha raggiunto la maggiore età ed atteso Per_2
che la sig.ra ha rinunziato alla richiesta di un assegno di mantenimento in CP_1
suo favore le uniche questioni da esaminare sono la domanda di addebito proposta dal ricorrente e la quantificazione dell'assegno di mantenimento per le figlie nonché della percentuale di ripartizione delle spese straordinarie (tra le parti è pacifico che entrambe le ragazze non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica).
La domanda di addebito è infondata.
In primo luogo, dalla lettura degli atti processuali emerge che mentre nel ricorso il ricorrente ha invocato a sostegno della domanda di addebito la condotta aggressiva ed offensiva tenuta dalla moglie sia nei confronti del marito che delle
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figlie solo nella seconda memoria istruttoria ha dedotto la violazione del dovere di fedeltà ipotizzando una relazione extra coniugale.
Come eccepito dalla resistente nella comparsa conclusionale, né nella memoria integrativa né nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. il ricorrente aveva allegato la predetta circostanza.
A questo primo profilo di inammissibilità dell'allegazione in quanto tardiva, va aggiunta una seconda considerazione: ai fini dell'addebito è necessario provare non solo la violazione del dovere nascente dal matrimonio, ma anche la sua efficienza causale rispetto alla intollerabilità della prosecuzione della convivenza
Ebbene, posto che secondo il ricorrente la relazione extra coniugale sarebbe stata intrapresa dalla moglie nel 2014 (cfr. seconda memoria), egli avrebbe dovuto spiegare in qual modo la predetta violazione possa essere ritenuta la “causa” della responsabilità della fine del matrimonio se, secondo la sua stessa prospettazione, dal 2011, però, la situazione familiare si acuì ulteriormente quando la resistente cominciò ad assumere atteggiamenti sempre più rigidi ed intransigenti, nonché critici e svalutativi nei confronti del marito, iniziò ad avere un linguaggio altamente offensivo nei confronti delle figlie e, quel che è peggio, assunse comportamenti verbalmente e fisicamente violenti nei confronti di entrambi le figlie e del marito.
In altri termini, è la stessa ricostruzione dei fatti offerta in ricorso a indurre a ritenere, come eccepito dalla moglie, che allorquando la pretesa relazione è iniziata l'affectio era cessata già da anni così elidendo ogni nesso etiologico tra il tradimento e la fine del matrimonio.
Infine, anche dalla prova orale emergono numerosi argomenti che sconfessano la tesi secondo cui la relazione extra coniugale intrapresa dalla sig.ra sia la causa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza. CP_1
La teste pur confermando la relazione, aggiunge di averne Tes_1
parlato con il ricorrente già nel 2014 così inducendo ad escludere che possa essere invocata come causa di addebito in quanto era evidentemente tollerata:
Sul capo n. 1.1) “vero che, nel 2014 il Sig. scopre che la Parte_1 moglie intrattiene una relazione extraconiugale con il dott. ; ADR: Persona_3
“Ho scoperto della relazione tra e il dott. perché era CP_1 Per_3 Pt_1 nell'ospedale Cardarelli ricoverato dopo un intervento. Vicino al suo letto c'era un
“incontrato la sorella di , AL, la quale mi disse “ma tu hai capito che Pt_1
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quel dottore è quello con cui ha una relazione?”. Io di tale circostanza CP_1
prima di quel momento non sapevo nulla. Quando ne ho parlato con mio marito, lui ha volutamente eluso la questione. In tempi successivi che non saprei meglio precisare, parlandone con mio marito e con il collega cadde Testimone_2 nuovamente l'argomento ed raccontò che aveva notato che c'era Tes_2
qualcosa tra loro perché si presentò a braccetto in ospedale. Nei mesi CP_1
successivi, io e parlammo di questa situazione ma lui non aveva Pt_1
chiaramente piacere a parlarne, anche per tutelare le figlie.
La notizia della relazione era, dunque, nota anche alla sorella del ricorrente.
Vi è una ulteriore considerazione che induce ad escludere l'efficacia causale della relazione extra coniugale. La teste infatti, riferendo della relazione extra Tes_3
coniugale intrapresa dall'avv. dichiara: Pt_1
“Preciso che, anche se non aveva rivelato alla sua famiglia di CP_1
, all'inizio loro avevano qualche riluttanza a farsi vedere insieme e poi Per_3
divenne nota la loro relazione perché con loro siamo usciti, siamo andati a cena fuori, al cinema. Per quanto riguarda invece la relazione tra l'avv. e Pt_1
ne ho avuto conoscenza solo alla festa di compleanno dei Testimone_4
sessanta anni di (se non sbaglio nel 2017). Mi colpì la modernità Persona_3
della situazione in cui gli ex coniugi si frequentavano con i nuovi compagni in modalità civili e amichevoli come del resto risultava dal fatto che la festa si svolgesse a casa di Mi colpiva anche che le figlie erano accudite Persona_3 dal padre e dalla madre, congiuntamente. Non c'era nessuna contrapposizione tra
i due”
Pertanto, non solo risulta avvalorata la natura pubblica della relazione tra la sig.ra e il sig. se non all'inizio almeno qualche anno dopo l'inizio CP_1 Per_3
(natura pubblica compatibile solo con una tolleranza o accettazione da parte del marito), ma che anche il sig. aveva violato il dovere di fedeltà rendendo, Pt_1
pertanto, la ricerca di una specifica causa che ha condotto al fallimento del Pt_2
matrimonio.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151
1° comma c.c., senza addebito.
Dal prospetto in atti e dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2019, 2020 e
2021 (non sono state depositate quelle degli anni successivi) si evince che il
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ricorrente ha subito una flessione del reddito passando da circa € 128.000,00 lordi del 2019 a circa € 67.000,00 nel 2020 per poi risalire a circa € 75.000,00 nel 2021.
Effettuando una media tra i vari anni si ricava un reddito netto mensile poco superiore a € 4.000,00.
Ai fini della quantificazione dell'assegno per le figlie occorre poi considerare: la sig.ra ha un reddito lordo annuo di circa € 14.000,00 nel 2021 e CP_1
di circa € 16.000,00 nel 2022 ed è proprietaria della casa ove vive con le figlie mentre il marito ha dovuto prendere in locazione una casa;
le esigenze delle figlie si sono sicuramente accresciute nei tre anni passati dall'udienza presidenziale.
Pertanto, in conclusione considerando da un lato la flessione del reddito del padre e dall'altro le accresciute esigenze delle figlie (e la rivalutazione monetaria),
l'assegno di mantenimento a carico del padre va quantificato nella stessa misura di quanto disposto in sede presidenziale (l'apparente conferma è in realtà una lieve riduzione).
La contribuzione alle spese extra assegno deve essere al 70% a carico del padre come già deciso in sede presidenziale per tenere conto della rilevante differenza tra i redditi: una percentuale di contribuzione inferiore sarebbe in contrasto con l'interesse delle figlie.
Le spese del presente giudizio vanno interamente compensate in considerazione della reciproca soccombenza (sulla domanda di addebito e sull'entità dell'assegno).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...] ; CP_1
b) rigetta la domanda di addebito;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie, entro il giorno cinque di ogni mese,
l'assegno mensile di € 1.100,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo alla sentenza,
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secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) pone a carico del ricorrente al 70% l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 166, parte II, Serie A, Sez. AR, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
f) dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 11/10/2024
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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