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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/11/2024, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione”. nella causa civile iscritta al n. 716/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.09.1977, residente in [...]da Po (TO) C.so Industria n.46 ed elettivamente domiciliata in Torino C.so Lecce n.5 presso lo studio dell' Avv. Loredana AGRO' che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...]da Po (TO) c.so Industria n.46 ed elettivamente domiciliato in
Torino C.so Lecce n.5 presso lo studio dell'Avv. Loredana AGRO'che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre che i figli minori siano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre con esercizio autonomo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e, congiunto per le questioni straordinarie;
disporre che il padre vedrà e terrà con sé i figli liberamente secondo accordi tra coniugi ed, in difetto di accordo, come segue: a settimane alternate, una settimana dal lunedì , dal termine delle lezioni scolastiche, con successivi pernottamenti, fino al lunedì mattina successivo con riaccompagnamento a scuola nonché tutte le mattine della settimana successiva nel tempo necessario per l'accompagnamento a scuola;
la metà delle vacanze scolastiche invernali natalizie ad anni alterni un anno dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre fino al 6 gennaio, alternatamente le varie festività infrannuali, il compleanno di ognuno dei due figli sarà trascorso (a prescindere dalla normale calendarizzazione) ad anni alterni con uno o con l'altro genitore, i compleanni di ciascun genitore così come le ricorrenze per la festa della
'mamma' e del 'papà' saranno trascorsi con i genitori festeggiati (a prescindere dalla calendarizzazione), le vacanze scolastiche pasquali saranno suddivise a metà in modo tale che ad anni alterni i figli stiano a Pasqua con un genitore e a Pasquetta con l'altro genitore, durante le vacanze scolastiche estive due settimane (anche non consecutive) nel periodo da comunicare per iscritto tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
Disporre che l'assegnazione della casa famigliare sia in favore della sig.ra con tutto Pt_1
quanto nella stessa contenuto salvo gli effetti personali del signor Disporre che il sig. CP_1
versi alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli CP_1 Pt_1
l'importo complessivo di € 450,00 (euro 150 per ciascun figlio) mensili da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo
del Tribunale di Ivrea entro il 05 di ogni mese con decorrenza dall'allontanamento dello stesso dalla casa coniugale. Disporre che l'assegno unico per i figli sarà percepito dai genitori al 50%.
Disporre, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniale dei coniugi,
che il signor ceda alla moglie, dietro corresponsione della somma di euro Controparte_1
25.000 (venticinquemila/00), la propria quota pari al 50% della casa coniugale e pertinenze e garage annessi siti in Monteu da Po così censiti al catasto fabbricati: Foglio n.10, n. 166, sub.
14, cat A/3, classe 1, cons. 9,5 rendita 520,07 sita in C.so industria 46 piano 1; Foglio 10, numero
720, sub.9, cat. C/6, classe U, cons. 12 mq, rendita 30,99, sito in Via Ariodante Fabretti n.1 piano
T, Foglio 10, n.720, sub.4, cat. C/6, classe U, cons. 14 mq, rendita 30,99 sito in Via Ariodante Fabretti n.1 piano T;
il prezzo di cui sopra verrà versata mediante le seguenti modalità: euro
22.000,00 (entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e la residua somma di euro
3.000,00 (tremila/00) al rogito notarile che dovrà avvenire entro 30 giorni dall'omologa/sentenza.
Detti accordi patrimoniali in favore della moglie sono indispensabili e funzionali ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Disporre, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniale dei coniugi,
che i coniugi divideranno in parti uguali le somme presenti sui c/c comuni presso la Banca intesa
San Paolo, oltre depositi, e Poste Italiane.
Disporre che il marito si possa allontanare dalla casa coniugale a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso fino al rogito notarile, e tutte le spese ordinarie e straordinarie relative alla casa coniugale saranno ad integrale carico della moglie a decorrere dal definitivo allontanamento del marito.
Disporre che tutte le spese (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: notarili e amministrative per eventuali sanatorie, APE, etc.) relative alla cessione della casa coniugale saranno a carico di entrambi al 50%.
Disporre che nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici patrimoniali l'auto mod.
fiat punto targata CJ247WR, intestata a , rimane assegnata in Parte_1
proprietà esclusiva alla stessa e rispetto alla quale il marito cede a titolo gratuito la propria quota di proprietà. Detto accordo patrimoniale in favore della moglie è indispensabile e funzionali ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
e che l'auto mod. Ford focus targata DR546SV,
intestata a rimane assegnata in proprietà esclusiva allo stesso e rispetto alla Controparte_1
quale la moglie cede a titolo gratuito la propria quota di proprietà. Detto accordo patrimoniale in favore del marito è indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole:”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 25.3.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che: - in data 28.08.2004 la signora ed il signor Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio civile nel Comune di Torino, atto n.289 parte I anno
[...]
2004 (doc. 1), in regime della comunione legale dei beni;
- dalla loro unione sono nati tre figli: nata a [...] il [...], Persona_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_2 Persona_3
16.09.2014;
- a causa d'incompatibilità di carattere la convivenza coniugale è divenuta intollerabile e, per tale motivo entrambi coniugi hanno espresso la volontà di volersi separare.
Con provvedimento del 22 ottobre 2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge (prevedendosi anche un impegno a cedere diritti reali) ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal collegio.
Il P.M. con provvedimento trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale in data 7.11.2024 ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione alle condizioni concordate dalle parti. Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno poste in misura paritaria a carico di ciascuna parte.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che in data 28.08.2004 Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Torino, atto n.289 parte I anno 2004–
alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 12 novembre 2024
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)