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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/11/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 367/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
con sede legale in Controne, alla via Uliveto, Parte_1 snc, p. iva , in persona del Presidente pro tempore, avv. Gaspare Salamone, P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Antonio
Turco, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Sicignano degli Alburni, alla via Europa, n. 25; appellante
E
, con sede in piazza Umberto I, snc, cod. fisc. e p. iva Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, dott. P.IVA_2 Controparte_2 rappresentato e difeso, in virtù di deliberazione di Giunta n. 19 del 4 aprile 2024, di determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 10 del 22 aprile 2024 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ermanno Santoro, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1037/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: 1 per l'appellante (come da atto di appello) – “1. in via del tutto preliminare e pregiudiziale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1037/2024 R.G. sent., resa dal Tribunale di Salerno il 24 febbraio
2024, Prima Sezione Civile, dichiararsi la competenza a decidere del presente giudizio il giudice amministrativo in luogo del giudice ordinario del Tribunale di Salerno;
2. in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, in riforma della sentenza n. 1037/2024 R.G. sent., resa dal Tribunale di Salerno il 24 febbraio 2024, Prima Sezione Civile, … pubblicata il 26/02/2024, repertorio n. 1077/2024 del 26/02/2024, notificata il 1 marzo 2024, nella causa civile ordinaria iscritta al n.
1712/2014 R.G. affari contenziosi civili Tribunale di Salerno;
3. in via subordinata ed in parziale riforma, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma anche parziale della sentenza n. 1037/2024 R.G. sent., resa dal
Tribunale di Salerno il 24 febbraio 2024, Prima Sezione Civile, previa rimessione in termini ex art. 345 co. 3 c.p.c. , siccome rilevante ai fini della decisione del quadro economico riepilogativo nonché di assunzione delle informazioni di cui all'ordinanza … ex art. 213 c.p.c. alla Regione Campania, accertarsi la legittimazione passiva determinarsi l'esatto ammontare della pretesa avanzata dal 4. accogliere in ogni caso Controparte_1 tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: '1 - in via del tutto preliminare, previa declaratoria di inefficacia ovvero di revoca dell'opposto decreto 8352/2013 RG Tribunale di Salerno e n. 2687/2013 RDI Tribunale di Salerno, dichiararsi la competenza per materia del Tribunale di Salerno – Sezione del Lavoro, a conoscere e giudicare del procedimento sommario relativo all'opposto decreto nonché della relativa fase di opposizione;
2 - in via preliminare, ancora, ordinare l'integrazione e/o l'estensione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della Regione
Campania, in persona del Presidente p.t. …;
2.a - in via gradata, differire la prima udienza, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., per consentire alla Ente Parte_2 convenuto in senso sostanziale, la chiamata in causa della Regione Campania, in persona del Presidente p.t. …;
3 - in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della rispetto all'opposto decreto di ingiunzione n. 8352/2013 Parte_2
RG Tribunale di Salerno e n. 2687/2013 RDI Tribunale di Salerno, con conseguente estromissione dal giudizio;
4 - nel merito, in via principale, dichiarare la nullità dell'opposto decreto di ingiunzione di pagamento 8352/2013 RG Tribunale di Salerno e n. 2687/2013 RDI Tribunale di Salerno per le ragioni sopra indicate e, in particolare, per la carenza assoluta di siffatto potere nei confronti dell'Ente ingiunto;
5 - in via subordinata,
2 annullare ovvero revocarsi l'opposto decreto e, in ogni caso, accertarne e dichiararne l'inefficacia, per tutti i motivi suindicati, anche per quanto attiene alla infondatezza ed alla non debenza delle somme richieste;
6 - in via subordinata, ancora, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale ritenga legittima l'ingiunzione di pagamento opposta, dichiarare tenuta e condannare la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. … a manlevare la convenuta sostanziale, da quanto quest'ultima sia Parte_2 condannata a corrispondere al Con vittoria di spese, competenze ed Controparte_1 onorari di causa'. Voglia disattendere il giudice di appello conseguentemente tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per Controparte_1 tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
5. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato”; per l'appellata (come da comparsa di risposta) – “a) in via preliminare e pregiudiziale dichiararsi inammissibile il proposto gravame per la dedotta violazione dell'art. 342 cpc;
b) nel merito, rigettare l'appello e conseguente confermare integralmente le statuizioni della sentenza di primo grado;
c) condannare controparte al pagamento di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio in favore del ”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1037/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti del Parte_2 CP_1
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 25 febbraio 2014, così
[...] provvedeva: 1) accoglieva in parte l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 2687/2013; 2) condannava la al pagamento Parte_2 della somma di euro 94.934,55, oltre interessi al tasso legale dal 6 settembre 2012 al soddisfo, dovuta al in relazione agli anni 2006, 2007 e 2008, per il Controparte_1 mancato trasferimento dei fondi ricevuti dal per l'assunzione, con Controparte_3 contratto di formazione e lavoro, ai sensi della legge n. 285/1977, di personale dipendente successivamente transitato nei ruoli organici dell'Ente istante;
2) condannava la
[...] alla refusione delle spese processuali. Parte_2
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto Parte_2 di citazione notificato il 29 marzo 2024, assumendo che: 1) il Tribunale di Salerno aveva dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in violazione degli artt.
11 e 15 legge n. 241/1990; 2) il giudice di primo grado non aveva considerato che, come emergeva dalla nota del n. 3012 del 2 agosto 2006, allegata alla Controparte_3
3 deliberazione n. 118 del 2 ottobre 2006, con la quale il Commissario della Parte_3 aveva disposto la sospensione del trasferimento ai Comuni dei fondi Parte_2 di cui alla legge 285/1977 per gli anni 2006, 2007 e 2008 e la successiva corresponsione a decorrere dal 2009, la condizione affinché l'Ente opposto potesse riceverli era la loro effettiva erogazione all'Ente opponente, che, peraltro, non aveva alcun obbligo giuridico di versarli;
essendo il contributo statale stato soppresso medio tempore, la Parte_2
che non aveva più beneficiato dei fondi, non era tenuta a corrispondere nulla al
[...]
il Tribunale di Salerno aveva violato gli artt. 2697 cod. civ. e 115 c.p.c., Controparte_1 atteso che, da un lato, aveva ritenuto inammissibile la produzione, da parte dell'Ente opponente, dopo il decorso del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., del quadro economico riepilogativo dei fondi previsti dalla legge n. 285/1977 e degli allegati mandati di pagamento, nonostante fossero documenti idonei a dimostrare le somme corrisposte all'Ente opposto per gli anni 2006, 2007 e 2008, e, dall'altro, non aveva tenuto conto della precedente ordinanza istruttoria del 26 ottobre 2020, con la quale, ai sensi dell'art. 213
c.p.c., erano state chieste informazioni alla Regione Campania, succeduta al
[...]
nell'erogazione dei contributi pubblici, in ordine al loro trasferimento per il CP_3 predetto periodo temporale;
3) il credito vantato dal non era certo, Controparte_1 liquido ed esigibile, non rilevando la circostanza che le somme di cui alla legge n.
285/1977 fossero state arbitrariamente riportate nei suoi bilanci;
4) la Parte_2 non avendo più percepito fondi dal e dalla Regione Campania, era Controparte_3 impossibilitata a trasferirli al 5) peraltro, ad ulteriore conferma che Controparte_1 nulla era dovuto al assumeva rilievo la circostanza che la Regione Controparte_1
Campania, con la deliberazione di Giunta n. 408/2012, aveva introdotto il parametro “del personale effettivamente in servizio”, commisurando l'erogazione delle risorse disponibili al fabbisogno dei dipendenti della con esclusione del personale Parte_2 trasferitosi presso altri Enti locali;
6) il personale transitato presso il Comune di CP_1 rientrava, a tutti gli effetti, nella sua pianta organica, sicché, venuti meno gli originari contributi, era tale Ente locale a doverne sostenere i costi;
peraltro, la Parte_2 era priva di legittimazione rispetto alla pretesa azionata dal essendo la Controparte_1
Regione Campania dotata di autonomia finanziaria e contabile in merito ai fondi previsti dalla legge n. 285/1977; 7) in ogni caso, il debito eventualmente gravante sulla Parte_2 non era superiore ad euro 25.687,50, come emergeva dalla documentazione che
[...]
l'Ente opponente non aveva potuto depositare tempestivamente in giudizio per causa ad esso non imputabile, costituita dal trasferimento della proprie sede dal Comune di
4 Postiglione a quello di Controne;
8) pertanto, essendo il quadro economico riepilogativo dei fondi previsti dalla legge n. 285/1977 e gli allegati mandati di pagamento determinanti ai fini decisionali, la Corte d'Appello poteva rimettere in termini la Parte_2 per la loro produzione a norma degli artt. 153, comma 2, e 345, comma 3, c.p.c.; 9) inoltre, il giudice di primo grado aveva valutato solo alcuni dei versamenti emergenti da tale documentazione, ritenendoli erroneamente non imputabili alle annualità 2006/2008; 10) la sentenza impugnata era carente di un'idonea motivazione, soprattutto con riguardo alle difese e alle eccezioni articolate dall'Ente opponente;
11) il Tribunale di Salerno aveva violato anche l'art. 112 c.p.c., avendo omesso di statuire in merito alle deduzioni formulate dall'Ente opponente e documentate con il dettaglio delle somme rimesse al CP_1
; 12) il parziale accoglimento della domanda del e la controversa
[...] Controparte_1 questione giuridica comportavano la riforma della sentenza di primo grado anche in relazione alla condanna della alla refusione delle spese di lite. Parte_2
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata l'1 marzo 2024, il CP_1
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.
[...]
342, c. 1, c.p.c. in ordine all'eccezione di incompetenza del giudice civile del Tribunale di Salerno in favore di quello del lavoro e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 10 luglio 2025, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 18 agosto/11 settembre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal in Controparte_1 ordine alla parziale inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, comma 1,
c.p.c., giacché la non ha impugnato il capo della sentenza Parte_2 di primo grado con il quale il Tribunale di Salerno, da un lato, ha escluso la configurabilità di una questione di competenza tra la Sezione Civile e la Sezione Lavoro, ritenendo ravvisabile un'ipotesi di mera ripartizione degli affari contenziosi all'interno dell'Ufficio giudiziario, e, dall'altro, ha comunque ritenuto la controversia in esame completamente estranea al novero di quelle di cui all'art. 409 c.p.c., sicché non era tenuta ad articolare alcuna censura avverso tali statuizioni.
Ciò posto, per quanto attiene al primo motivo di gravame, con il quale la Parte_2 lamenta che il Tribunale di Salerno ha ritenuto sussistente la giurisdizione del
[...]
5 giudice ordinario, occorre osservare che la controversia di cui trattasi non attiene alla formazione, alla conclusione e all'esecuzione di un accordo concluso da Pubbliche
Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 241/1990, ma deriva dall'obbligazione di pagamento assunta dall'Ente opponente nei confronti del con la Controparte_1 deliberazione commissariale n. 118 del 2 ottobre 2006, con la conseguenza che, non essendo intercorsa tra le parti alcuna convenzione, che, peraltro, avrebbe dovuto rivestire la forma scritta a pena di nullità, come stabilito dal comma 2 della predetta disposizione normativa mediante il rinvio al precedente art. 11, comma 2, non sussiste il presupposto applicativo dell'art. 133, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 104/2010 e, dunque, la prospettata giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Parimenti infondati sono il secondo e il quarto motivo di gravame, con i quali la Parte_2 sostiene che, come emerge dalla nota del n. 3012 del 2
[...] Controparte_3 agosto 2006 e dalla deliberazione n. 118 del 2 ottobre 2006 del Commissario
Straordinario, l'obbligo del trasferimento al dei fondi di cui alla legge Controparte_1
n. 285/1977, oltre a non avere un fondamento normativo, era condizionato alla loro effettiva erogazione da parte dello Stato e, di seguito, della Regione Campania, sicché la mancata percezione di tali finanziamenti l'avrebbe esonerata dal versare quanto dovuto.
Ed invero, il , con la nota del 26 luglio 2006, prot. n. 3012, pervenuta Controparte_3 alla il 2 agosto 2006, prot. n. 7822, ad evasione del quesito Parte_2 da quest'ultima formulato con nota del 19 luglio 2006, prot. n. 105, “nel ribadire che non esiste alcuna norma di legge che obblighi l'ente locale cedente il personale 285/77 a trasferire il relativo fondo all'ente locale ricevente detto personale”, si limitava a precisare, “in considerazione che nella fattispecie è avvenuto il passaggio di fatto di detto personale ad altro ente locale e percependo un contributo statale”, che “è prassi consolidata che l'ente locale cedente corrisponda all'ente locale ricevente detto personale la quota trasferita da questo Dicastero”.
Il Commissario Straordinario della , con la deliberazione n. Parte_2
118 del 2 ottobre 2006, dopo aver richiamato, tra l'altro, le “delibere di G.E. n° 49/1996,
n° 405/93, n° 388/93, n° 131/92, n° 13/92, n° 6/1996, n° 36/94 …”, con le quali l'Ente,
“in esecuzione di decreti del Presidente Giunta Regionale Campania, trasferiva alcuni dipendenti ai Comuni di Serre, Sicignano degli Alburni, , Postiglione, Aquara e CP_1
Castelcivita, disponendo il trasferimento agli stessi dei fondi consolidati al 31/12/98 e trasmessi all'Ente dal ai sensi dell'art. 7 legge 138/84”, la grave Controparte_3
6 situazione finanziaria in cui versava “la , causata sia dalla riduzione Parte_2 dei trasferimenti statali e regionali sia dall'insorgere di elevate situazioni debitorie derivanti da sentenze esecutive”, l'esigenza di “evitare di sottoporre l'Ente alla gravosa procedura del risanamento finanziario, disciplinata dalla L.R. n° 5/99, che avrebbe gravi ripercussioni sia sul personale dipendente sia sull'intero territorio degli , la Pt_2
“necessità di provvedere alla sola sospensione dei trasferimenti ai Comuni dei fondi di cui alla legge n° 285/77 per le annualità 2006 – 2007 – 2008 al fine di consentire nel triennio la copertura dei debiti fuori bilancio”, l'opportunità di “garantire ai Comuni interessati la certezza della relativa entrata, impegnando l'Ente a ripristinare il fondo di cui alla Legge n° 285/77 a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, nonché al versamento rateizzato agli stessi Comuni delle annualità arretrate, non corrisposte a seguito della sospensione”, sospendeva, “per il triennio 2006 – 2007 – 2008, il trasferimento ai Comuni di Serre, Sicignano degli Alburni, , Postiglione, Aquara e CP_1
Castelcivita delle somme consolidate al 31/12/1998 e relative al personale trasferito ex lege 285/77” e stabiliva di “corrispondere ai Comuni gli arretrati maturati nel triennio
2006 - 2008 a decorrere dall'anno 2009 e ammontanti a € 528.073,32, rateizzandone
l'importo in nove annualità da coprire con la riduzione dell'indennità di carica disposta con deliberazione … n° 117 del 02/10/2006”.
Pertanto, come emerge per tabulas, mentre il , con la nota del 26 Controparte_3 luglio 2006, prot. n. 3012, rimarcava soltanto che l'Ente beneficiario dei contributi previsti dalla legge n. 285/1977 non era normativamente tenuto a versarli all'Ente presso cui erano transitati i propri dipendenti, per costituire la loro corresponsione espressione di una mera prassi tra Pubbliche Amministrazioni, la con la Parte_2 deliberazione commissariale n. 118/2006, assumeva incondizionatamente l'impegno di trasferire, tra gli altri, al i fondi dovuti per il triennio 2006/2008 a Controparte_1 decorrere dal 2009, non subordinandolo in alcun modo alla percezione dei finanziamenti statali, che, peraltro, ai sensi dell'art. 2, comma 187, legge n. 191/2009, sarebbero cessati soltanto a far data dall'1 gennaio 2010 e, dunque, successivamente al periodo temporale per il quale era sorto l'obbligo rimasto inadempiuto.
Del resto, la con la deliberazione n. 118/2006, individuava in una Parte_2 quota dell'indennità prevista per la carica commissariale i mezzi finanziari occorrenti per ricostituire i fondi di cui alla legge n. 285/1977 e trasferirli ai Comuni in maniera rateizzata, sicché la sua obbligazione non poteva ritenersi sottoposta alla condizione sospensiva della futura erogazione dei finanziamenti ministeriali.
7 Ne deriva che la destinataria negli anni 2006, 2007 e 2008 Parte_2 dei finanziamenti previsti per i lavoratori assunti ai sensi della legge n. 285/1977 e, di seguito, transitati nella pianta organica del personale dipendente del Controparte_1 non poteva neanche invocare, per paralizzarne la pretesa creditoria, la sopravvenuta impossibilità di assolvere l'obbligazione di pagamento derivante dalla deliberazione n.
118/2006 per causa ad essa non imputabile, disponendo o, comunque, dovendo disporre dei mezzi finanziari a tal fine necessari.
Né la al fine di contrastare la fondatezza della domanda di Parte_2 pagamento spiegata dal poteva utilmente eccepire, sulla base della Parte_4 nota del del 26 luglio 2006, prot. n. 3012, l'insussistenza di un Controparte_3 obbligo normativo di provvedere al versamento dei fondi di cui alla legge n. 285/1977 in favore dell'Ente locale presso cui i propri dipendenti si erano trasferiti, proprio in ragione dell'autonoma e consapevole assunzione del vincolante impegno di corrispondere i contributi degli anni 2006, 2007 e 2008 mediante la deliberazione n. 118/2006.
Il secondo motivo di gravame è parimenti infondato nella parte in cui la
[...] eccepisce la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 c.p.c., per avere Parte_2 il Tribunale di Salerno, da un lato, ritenuto inammissibile la produzione, dopo il decorso del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., del quadro economico riepilogativo dei fondi versati al e degli allegati mandati di pagamento e, dall'altro, Controparte_1 tralasciato di considerare l'ordinanza istruttoria del 26 ottobre 2020, con la quale, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., erano state chieste informazioni alla Regione Campania, succeduta al nell'erogazione dei contributi pubblici. Controparte_3
In realtà, la depositava in giudizio il quadro economico riepilogativo Parte_2 dei fondi di cui alla legge n. 285/1977 ed i relativi mandati di pagamento soltanto il 27 marzo 2017 e il 12 ottobre 2017 e, quindi, dopo il decorso del termine perentorio stabilito dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., spirato il 13 ottobre 2014, senza dedurre e dimostrare di essere stata nell'impossibilità di osservarlo per causa ad essa non imputabile, a norma dell'art. 153, comma 2, c.p.c., per non potersi ritenere tale il mutamento della sede istituzionale dal a quello di Controne, giacché evento riconducibile Controparte_4 ad aspetti organizzativi dell'Ente e non a fattori impeditivi assoluti ed imponderabili, sicché il giudice di primo grado non avrebbe giammai potuto ritenere ammissibile ed utilizzabile ai fini decisionali la richiamata documentazione.
Non avendo la comprovato di non aver potuto produrre nel primo Parte_2 grado del giudizio per ragioni ad essa non ascrivibili il quadro riepilogativo dei fondi
8 corrisposti al e gli allegati mandati di pagamento, questa Corte non può Controparte_1 considerarli ammissibili e valutabili in sede di gravame, proprio in ragione dell'insussistenza del presupposto richiesto dall'art. 345, comma 3, c.p.c. per il deposito di nuovi documenti in appello.
Privo di rilevanza, inoltre, è l'assunto argomentativo della secondo Parte_2 cui il Tribunale di Salerno non avrebbe tenuto conto, in fase decisionale, dell'ordinanza istruttoria del 26 ottobre 2020, atteso che, anche a prescindere dal rilievo che la Regione
Campania, cui tale provvedimento era stato regolarmente comunicato in data 28 ottobre
2020, non forniva alcun riscontro alla richiesta di informazioni disposta ai sensi dell'art. 213 c.p.c., gli eventuali chiarimenti in ordine alla gestione e all'erogazione dei contributi di cui alla legge n. 285/1977 non avrebbero avuto alcuna incidenza ai fini della risoluzione della controversia, avendo l'Ente opponente, con la deliberazione n. 118/2006, come innanzi evidenziato, contratto l'obbligo di ricostituire i fondi relativi agli anni 2006, 2007
e 2008 e di distribuirli ai Comuni, tra i quali quello di , a decorrere dal 2009 CP_1 mediante la riduzione dell'indennità di carica del Commissario Straordinario e non attraverso l'incasso di ulteriori finanziamenti pubblici, che, in ogni caso, per il predetto triennio, erano stati regolarmente erogati dallo Stato.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale la afferma Parte_2 che il credito vantato dal non è certo, liquido ed esigibile. Controparte_1
Ed infatti, la con la deliberazione n. 118/2006, si obbligava a versare Parte_2 agli Enti ivi indicati, dal 2009 e mediante nove annualità, i fondi dovuti in relazione al periodo temporale 2006/2008 per la complessiva somma di euro 528.073,32, di cui euro
107.930,70 (euro 35.976,90 per anno) in favore del sicché il credito Controparte_1 azionato in sede monitoria possiede i caratteri della certezza, della liquidità e dell'esigibilità, intese come possibilità di individuarlo nei suoi elementi costitutivi (cfr. ex ceteris, Cass. 19 luglio 2005, n. 15219; Cass. 11 maggio 2007, n. 10829), di determinarlo nel suo esatto ammontare (cfr., ex plurimis, Cass. 8 maggio 2003, n. 6983; Cass. 15 marzo
2006, n. 5683; Cass. 17 aprile 2009, n. 9245) e di escuterlo senza attendere termini o condizioni una volta manifestatosi l'inadempimento dell'opponente, che si limitava a corrispondere all'opposto la sola somma di euro 12.996,15.
Destituito di ogni fondamento è il quinto motivo di gravame, secondo cui l'inesistenza del credito vantato dal sarebbe ulteriormente dimostrata dalla deliberazione Controparte_1
n. 408/2012, con la quale la Giunta della Regione Campania aveva commisurato l'erogazione delle risorse disponibili al fabbisogno dei soli dipendenti della Pt_2
9 con esclusione del personale trasferitosi presso altri Enti locali, atteso che Pt_2
l'obbligo assunto da quest'ultima nei confronti del riguardava il Controparte_1 versamento dei fondi dovuti per il precedente periodo temporale compreso tra il 2006 e il
2008, la cui copertura finanziaria era stata garantita, con la deliberazione n. 118/2006, mediante la riduzione dell'indennità della carica commissariale e non con la percezione di successivi finanziamenti, peraltro regolarmente erogati dallo Stato fino al 2009.
Né la può eccepire, con il sesto motivo di gravame, che legittimata Parte_2 passiva rispetto all'avversa pretesa creditoria era la Regione Campania, per avere direttamente assunto l'obbligazione di pagamento nei confronti del e, Controparte_1 quindi, per essere l'unico Ente responsabile del suo inadempimento.
Infondati sono il settimo, l'ottavo e il nono motivo di gravame, con i quali la Parte_2 asserisce che il quadro riepilogativo dei fondi versati al ed i
[...] Controparte_1 relativi mandati di pagamento dimostravano che il proprio debito non era superiore ad euro 25.687,50, giacché tali documenti, essendo stati depositati in giudizio oltre il termine perentorio previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. in mancanza di una causa non addebitabile all'opponente, erano e restano completamente inutilizzabili ai fini decisionali, sicché risultano inidonei a fornire qualsiasi contributo probatorio.
Pertanto, il giudice di primo grado, non potendo avvalersi della documentazione prodotta dalla al di là del termine perentorio stabilito dall'art. 183, comma 6, Parte_2
n. 2, c.p.c., ha correttamente determinato, sulla base degli atti, in euro 94.934,55 il credito vantato nei suoi confronti dal in linea capitale, detraendo dalla somma Controparte_1 di euro 107.930,70, pari a quella dovutagli per il triennio 2006/2008, gli acconti di euro
7.000,00 e di euro 5.996,15, la cui corresponsione veniva riconosciuta dall'Ente locale opposto rispettivamente con la nota del 23 febbraio 2009, prot. n. 894, e con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 5 giugno 2014.
Manifestamente infondato è il decimo motivo di gravame, con il quale la Parte_2 lamenta che la sentenza impugnata è priva di un'adeguata motivazione, per avere
[...] il Tribunale di Salerno analiticamente enunciato le ragioni fattuali e giuridiche sottese alla pronuncia di accoglimento soltanto parziale dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
2687/2013 e di conseguenziale condanna dell'Ente debitore al pagamento, in favore del della somma di euro 94.934,55. Controparte_1
Peraltro, nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione e prospettazione delle parti, per essere necessaria e sufficiente, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,
10 l'esposizione, in maniera concisa, ma logicamente adeguata, degli elementi di fatto e di diritto sottesi alla decisione, dovendo ritenersi implicitamente disattese tutte le deduzioni e le tesi che, seppur non espressamente esaminate, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 20 novembre 2009, n.
24542; Cass. ord. 29 dicembre 2020, n. 29730; Cass. ord. 9 febbraio 2021, n. 3126).
Manifestamente infondato è anche l'undicesimo motivo di gravame, con il quale viene prospettata, peraltro in maniera generica, la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il
Tribunale di Salerno statuito su tutti i motivi di opposizione articolati dalla Parte_2
“avverso il decreto ingiuntivo n. 2687/2013.
[...]
Infondato, infine, è il dodicesimo motivo di gravame, con il quale la Parte_2 si duole di essere stata condannata alla refusione delle spese di lite in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e della controvertibilità della materia trattata.
Ed invero, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nello stesso processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi,
e non consente, dunque, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore di quella soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, purché ricorrano le ulteriori ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., vale a dire quelle dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o, per effetto della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 22 marzo
2023, n. 8175; Cass. 17 maggio 2024, n. 13827).
Ne consegue che il giudice di primo grado, avendo accolto la domanda di pagamento proposta dal in via monitoria, seppur per una somma lievemente Controparte_1 inferiore a quella richiesta, ha legittimamente applicato il principio generale sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., condannando la alla refusione delle spese Parte_2 processuali in misura rapportata al decisum (cfr., ex ceteris, Cass. 15 luglio 2004, n.
13113; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 7 novembre 2018, n. 28417), per non essere configurabile né un'ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti, né alcuna delle altre tassative ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. ai fini della loro eventuale compensazione e, in particolare, quella dell'assoluta novità o controvertibilità giuridica della fattispecie trattata, caratterizzata da un mero inadempimento negoziale.
11 Le spese del secondo grado del giudizio, sempre in applicazione del principio della soccombenza, devono parimenti gravare sulla e si Parte_2 liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal in complessivi euro 7.400,00 per compenso, di cui euro 2.900,00 per Controparte_1 la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 1037/2024 del Tribunale di Parte_2
Salerno con atto di citazione notificato il 29 marzo 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la alla refusione, in favore del Parte_2 CP_1
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
[...]
7.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro
1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della Parte_2
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
12
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 367/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
con sede legale in Controne, alla via Uliveto, Parte_1 snc, p. iva , in persona del Presidente pro tempore, avv. Gaspare Salamone, P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Antonio
Turco, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Sicignano degli Alburni, alla via Europa, n. 25; appellante
E
, con sede in piazza Umberto I, snc, cod. fisc. e p. iva Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, dott. P.IVA_2 Controparte_2 rappresentato e difeso, in virtù di deliberazione di Giunta n. 19 del 4 aprile 2024, di determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 10 del 22 aprile 2024 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ermanno Santoro, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1037/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: 1 per l'appellante (come da atto di appello) – “1. in via del tutto preliminare e pregiudiziale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1037/2024 R.G. sent., resa dal Tribunale di Salerno il 24 febbraio
2024, Prima Sezione Civile, dichiararsi la competenza a decidere del presente giudizio il giudice amministrativo in luogo del giudice ordinario del Tribunale di Salerno;
2. in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, in riforma della sentenza n. 1037/2024 R.G. sent., resa dal Tribunale di Salerno il 24 febbraio 2024, Prima Sezione Civile, … pubblicata il 26/02/2024, repertorio n. 1077/2024 del 26/02/2024, notificata il 1 marzo 2024, nella causa civile ordinaria iscritta al n.
1712/2014 R.G. affari contenziosi civili Tribunale di Salerno;
3. in via subordinata ed in parziale riforma, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma anche parziale della sentenza n. 1037/2024 R.G. sent., resa dal
Tribunale di Salerno il 24 febbraio 2024, Prima Sezione Civile, previa rimessione in termini ex art. 345 co. 3 c.p.c. , siccome rilevante ai fini della decisione del quadro economico riepilogativo nonché di assunzione delle informazioni di cui all'ordinanza … ex art. 213 c.p.c. alla Regione Campania, accertarsi la legittimazione passiva determinarsi l'esatto ammontare della pretesa avanzata dal 4. accogliere in ogni caso Controparte_1 tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: '1 - in via del tutto preliminare, previa declaratoria di inefficacia ovvero di revoca dell'opposto decreto 8352/2013 RG Tribunale di Salerno e n. 2687/2013 RDI Tribunale di Salerno, dichiararsi la competenza per materia del Tribunale di Salerno – Sezione del Lavoro, a conoscere e giudicare del procedimento sommario relativo all'opposto decreto nonché della relativa fase di opposizione;
2 - in via preliminare, ancora, ordinare l'integrazione e/o l'estensione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della Regione
Campania, in persona del Presidente p.t. …;
2.a - in via gradata, differire la prima udienza, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., per consentire alla Ente Parte_2 convenuto in senso sostanziale, la chiamata in causa della Regione Campania, in persona del Presidente p.t. …;
3 - in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della rispetto all'opposto decreto di ingiunzione n. 8352/2013 Parte_2
RG Tribunale di Salerno e n. 2687/2013 RDI Tribunale di Salerno, con conseguente estromissione dal giudizio;
4 - nel merito, in via principale, dichiarare la nullità dell'opposto decreto di ingiunzione di pagamento 8352/2013 RG Tribunale di Salerno e n. 2687/2013 RDI Tribunale di Salerno per le ragioni sopra indicate e, in particolare, per la carenza assoluta di siffatto potere nei confronti dell'Ente ingiunto;
5 - in via subordinata,
2 annullare ovvero revocarsi l'opposto decreto e, in ogni caso, accertarne e dichiararne l'inefficacia, per tutti i motivi suindicati, anche per quanto attiene alla infondatezza ed alla non debenza delle somme richieste;
6 - in via subordinata, ancora, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale ritenga legittima l'ingiunzione di pagamento opposta, dichiarare tenuta e condannare la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. … a manlevare la convenuta sostanziale, da quanto quest'ultima sia Parte_2 condannata a corrispondere al Con vittoria di spese, competenze ed Controparte_1 onorari di causa'. Voglia disattendere il giudice di appello conseguentemente tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per Controparte_1 tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
5. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato”; per l'appellata (come da comparsa di risposta) – “a) in via preliminare e pregiudiziale dichiararsi inammissibile il proposto gravame per la dedotta violazione dell'art. 342 cpc;
b) nel merito, rigettare l'appello e conseguente confermare integralmente le statuizioni della sentenza di primo grado;
c) condannare controparte al pagamento di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio in favore del ”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1037/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti del Parte_2 CP_1
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 25 febbraio 2014, così
[...] provvedeva: 1) accoglieva in parte l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 2687/2013; 2) condannava la al pagamento Parte_2 della somma di euro 94.934,55, oltre interessi al tasso legale dal 6 settembre 2012 al soddisfo, dovuta al in relazione agli anni 2006, 2007 e 2008, per il Controparte_1 mancato trasferimento dei fondi ricevuti dal per l'assunzione, con Controparte_3 contratto di formazione e lavoro, ai sensi della legge n. 285/1977, di personale dipendente successivamente transitato nei ruoli organici dell'Ente istante;
2) condannava la
[...] alla refusione delle spese processuali. Parte_2
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto Parte_2 di citazione notificato il 29 marzo 2024, assumendo che: 1) il Tribunale di Salerno aveva dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in violazione degli artt.
11 e 15 legge n. 241/1990; 2) il giudice di primo grado non aveva considerato che, come emergeva dalla nota del n. 3012 del 2 agosto 2006, allegata alla Controparte_3
3 deliberazione n. 118 del 2 ottobre 2006, con la quale il Commissario della Parte_3 aveva disposto la sospensione del trasferimento ai Comuni dei fondi Parte_2 di cui alla legge 285/1977 per gli anni 2006, 2007 e 2008 e la successiva corresponsione a decorrere dal 2009, la condizione affinché l'Ente opposto potesse riceverli era la loro effettiva erogazione all'Ente opponente, che, peraltro, non aveva alcun obbligo giuridico di versarli;
essendo il contributo statale stato soppresso medio tempore, la Parte_2
che non aveva più beneficiato dei fondi, non era tenuta a corrispondere nulla al
[...]
il Tribunale di Salerno aveva violato gli artt. 2697 cod. civ. e 115 c.p.c., Controparte_1 atteso che, da un lato, aveva ritenuto inammissibile la produzione, da parte dell'Ente opponente, dopo il decorso del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., del quadro economico riepilogativo dei fondi previsti dalla legge n. 285/1977 e degli allegati mandati di pagamento, nonostante fossero documenti idonei a dimostrare le somme corrisposte all'Ente opposto per gli anni 2006, 2007 e 2008, e, dall'altro, non aveva tenuto conto della precedente ordinanza istruttoria del 26 ottobre 2020, con la quale, ai sensi dell'art. 213
c.p.c., erano state chieste informazioni alla Regione Campania, succeduta al
[...]
nell'erogazione dei contributi pubblici, in ordine al loro trasferimento per il CP_3 predetto periodo temporale;
3) il credito vantato dal non era certo, Controparte_1 liquido ed esigibile, non rilevando la circostanza che le somme di cui alla legge n.
285/1977 fossero state arbitrariamente riportate nei suoi bilanci;
4) la Parte_2 non avendo più percepito fondi dal e dalla Regione Campania, era Controparte_3 impossibilitata a trasferirli al 5) peraltro, ad ulteriore conferma che Controparte_1 nulla era dovuto al assumeva rilievo la circostanza che la Regione Controparte_1
Campania, con la deliberazione di Giunta n. 408/2012, aveva introdotto il parametro “del personale effettivamente in servizio”, commisurando l'erogazione delle risorse disponibili al fabbisogno dei dipendenti della con esclusione del personale Parte_2 trasferitosi presso altri Enti locali;
6) il personale transitato presso il Comune di CP_1 rientrava, a tutti gli effetti, nella sua pianta organica, sicché, venuti meno gli originari contributi, era tale Ente locale a doverne sostenere i costi;
peraltro, la Parte_2 era priva di legittimazione rispetto alla pretesa azionata dal essendo la Controparte_1
Regione Campania dotata di autonomia finanziaria e contabile in merito ai fondi previsti dalla legge n. 285/1977; 7) in ogni caso, il debito eventualmente gravante sulla Parte_2 non era superiore ad euro 25.687,50, come emergeva dalla documentazione che
[...]
l'Ente opponente non aveva potuto depositare tempestivamente in giudizio per causa ad esso non imputabile, costituita dal trasferimento della proprie sede dal Comune di
4 Postiglione a quello di Controne;
8) pertanto, essendo il quadro economico riepilogativo dei fondi previsti dalla legge n. 285/1977 e gli allegati mandati di pagamento determinanti ai fini decisionali, la Corte d'Appello poteva rimettere in termini la Parte_2 per la loro produzione a norma degli artt. 153, comma 2, e 345, comma 3, c.p.c.; 9) inoltre, il giudice di primo grado aveva valutato solo alcuni dei versamenti emergenti da tale documentazione, ritenendoli erroneamente non imputabili alle annualità 2006/2008; 10) la sentenza impugnata era carente di un'idonea motivazione, soprattutto con riguardo alle difese e alle eccezioni articolate dall'Ente opponente;
11) il Tribunale di Salerno aveva violato anche l'art. 112 c.p.c., avendo omesso di statuire in merito alle deduzioni formulate dall'Ente opponente e documentate con il dettaglio delle somme rimesse al CP_1
; 12) il parziale accoglimento della domanda del e la controversa
[...] Controparte_1 questione giuridica comportavano la riforma della sentenza di primo grado anche in relazione alla condanna della alla refusione delle spese di lite. Parte_2
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata l'1 marzo 2024, il CP_1
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.
[...]
342, c. 1, c.p.c. in ordine all'eccezione di incompetenza del giudice civile del Tribunale di Salerno in favore di quello del lavoro e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 10 luglio 2025, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 18 agosto/11 settembre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal in Controparte_1 ordine alla parziale inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, comma 1,
c.p.c., giacché la non ha impugnato il capo della sentenza Parte_2 di primo grado con il quale il Tribunale di Salerno, da un lato, ha escluso la configurabilità di una questione di competenza tra la Sezione Civile e la Sezione Lavoro, ritenendo ravvisabile un'ipotesi di mera ripartizione degli affari contenziosi all'interno dell'Ufficio giudiziario, e, dall'altro, ha comunque ritenuto la controversia in esame completamente estranea al novero di quelle di cui all'art. 409 c.p.c., sicché non era tenuta ad articolare alcuna censura avverso tali statuizioni.
Ciò posto, per quanto attiene al primo motivo di gravame, con il quale la Parte_2 lamenta che il Tribunale di Salerno ha ritenuto sussistente la giurisdizione del
[...]
5 giudice ordinario, occorre osservare che la controversia di cui trattasi non attiene alla formazione, alla conclusione e all'esecuzione di un accordo concluso da Pubbliche
Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 241/1990, ma deriva dall'obbligazione di pagamento assunta dall'Ente opponente nei confronti del con la Controparte_1 deliberazione commissariale n. 118 del 2 ottobre 2006, con la conseguenza che, non essendo intercorsa tra le parti alcuna convenzione, che, peraltro, avrebbe dovuto rivestire la forma scritta a pena di nullità, come stabilito dal comma 2 della predetta disposizione normativa mediante il rinvio al precedente art. 11, comma 2, non sussiste il presupposto applicativo dell'art. 133, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 104/2010 e, dunque, la prospettata giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Parimenti infondati sono il secondo e il quarto motivo di gravame, con i quali la Parte_2 sostiene che, come emerge dalla nota del n. 3012 del 2
[...] Controparte_3 agosto 2006 e dalla deliberazione n. 118 del 2 ottobre 2006 del Commissario
Straordinario, l'obbligo del trasferimento al dei fondi di cui alla legge Controparte_1
n. 285/1977, oltre a non avere un fondamento normativo, era condizionato alla loro effettiva erogazione da parte dello Stato e, di seguito, della Regione Campania, sicché la mancata percezione di tali finanziamenti l'avrebbe esonerata dal versare quanto dovuto.
Ed invero, il , con la nota del 26 luglio 2006, prot. n. 3012, pervenuta Controparte_3 alla il 2 agosto 2006, prot. n. 7822, ad evasione del quesito Parte_2 da quest'ultima formulato con nota del 19 luglio 2006, prot. n. 105, “nel ribadire che non esiste alcuna norma di legge che obblighi l'ente locale cedente il personale 285/77 a trasferire il relativo fondo all'ente locale ricevente detto personale”, si limitava a precisare, “in considerazione che nella fattispecie è avvenuto il passaggio di fatto di detto personale ad altro ente locale e percependo un contributo statale”, che “è prassi consolidata che l'ente locale cedente corrisponda all'ente locale ricevente detto personale la quota trasferita da questo Dicastero”.
Il Commissario Straordinario della , con la deliberazione n. Parte_2
118 del 2 ottobre 2006, dopo aver richiamato, tra l'altro, le “delibere di G.E. n° 49/1996,
n° 405/93, n° 388/93, n° 131/92, n° 13/92, n° 6/1996, n° 36/94 …”, con le quali l'Ente,
“in esecuzione di decreti del Presidente Giunta Regionale Campania, trasferiva alcuni dipendenti ai Comuni di Serre, Sicignano degli Alburni, , Postiglione, Aquara e CP_1
Castelcivita, disponendo il trasferimento agli stessi dei fondi consolidati al 31/12/98 e trasmessi all'Ente dal ai sensi dell'art. 7 legge 138/84”, la grave Controparte_3
6 situazione finanziaria in cui versava “la , causata sia dalla riduzione Parte_2 dei trasferimenti statali e regionali sia dall'insorgere di elevate situazioni debitorie derivanti da sentenze esecutive”, l'esigenza di “evitare di sottoporre l'Ente alla gravosa procedura del risanamento finanziario, disciplinata dalla L.R. n° 5/99, che avrebbe gravi ripercussioni sia sul personale dipendente sia sull'intero territorio degli , la Pt_2
“necessità di provvedere alla sola sospensione dei trasferimenti ai Comuni dei fondi di cui alla legge n° 285/77 per le annualità 2006 – 2007 – 2008 al fine di consentire nel triennio la copertura dei debiti fuori bilancio”, l'opportunità di “garantire ai Comuni interessati la certezza della relativa entrata, impegnando l'Ente a ripristinare il fondo di cui alla Legge n° 285/77 a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, nonché al versamento rateizzato agli stessi Comuni delle annualità arretrate, non corrisposte a seguito della sospensione”, sospendeva, “per il triennio 2006 – 2007 – 2008, il trasferimento ai Comuni di Serre, Sicignano degli Alburni, , Postiglione, Aquara e CP_1
Castelcivita delle somme consolidate al 31/12/1998 e relative al personale trasferito ex lege 285/77” e stabiliva di “corrispondere ai Comuni gli arretrati maturati nel triennio
2006 - 2008 a decorrere dall'anno 2009 e ammontanti a € 528.073,32, rateizzandone
l'importo in nove annualità da coprire con la riduzione dell'indennità di carica disposta con deliberazione … n° 117 del 02/10/2006”.
Pertanto, come emerge per tabulas, mentre il , con la nota del 26 Controparte_3 luglio 2006, prot. n. 3012, rimarcava soltanto che l'Ente beneficiario dei contributi previsti dalla legge n. 285/1977 non era normativamente tenuto a versarli all'Ente presso cui erano transitati i propri dipendenti, per costituire la loro corresponsione espressione di una mera prassi tra Pubbliche Amministrazioni, la con la Parte_2 deliberazione commissariale n. 118/2006, assumeva incondizionatamente l'impegno di trasferire, tra gli altri, al i fondi dovuti per il triennio 2006/2008 a Controparte_1 decorrere dal 2009, non subordinandolo in alcun modo alla percezione dei finanziamenti statali, che, peraltro, ai sensi dell'art. 2, comma 187, legge n. 191/2009, sarebbero cessati soltanto a far data dall'1 gennaio 2010 e, dunque, successivamente al periodo temporale per il quale era sorto l'obbligo rimasto inadempiuto.
Del resto, la con la deliberazione n. 118/2006, individuava in una Parte_2 quota dell'indennità prevista per la carica commissariale i mezzi finanziari occorrenti per ricostituire i fondi di cui alla legge n. 285/1977 e trasferirli ai Comuni in maniera rateizzata, sicché la sua obbligazione non poteva ritenersi sottoposta alla condizione sospensiva della futura erogazione dei finanziamenti ministeriali.
7 Ne deriva che la destinataria negli anni 2006, 2007 e 2008 Parte_2 dei finanziamenti previsti per i lavoratori assunti ai sensi della legge n. 285/1977 e, di seguito, transitati nella pianta organica del personale dipendente del Controparte_1 non poteva neanche invocare, per paralizzarne la pretesa creditoria, la sopravvenuta impossibilità di assolvere l'obbligazione di pagamento derivante dalla deliberazione n.
118/2006 per causa ad essa non imputabile, disponendo o, comunque, dovendo disporre dei mezzi finanziari a tal fine necessari.
Né la al fine di contrastare la fondatezza della domanda di Parte_2 pagamento spiegata dal poteva utilmente eccepire, sulla base della Parte_4 nota del del 26 luglio 2006, prot. n. 3012, l'insussistenza di un Controparte_3 obbligo normativo di provvedere al versamento dei fondi di cui alla legge n. 285/1977 in favore dell'Ente locale presso cui i propri dipendenti si erano trasferiti, proprio in ragione dell'autonoma e consapevole assunzione del vincolante impegno di corrispondere i contributi degli anni 2006, 2007 e 2008 mediante la deliberazione n. 118/2006.
Il secondo motivo di gravame è parimenti infondato nella parte in cui la
[...] eccepisce la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 c.p.c., per avere Parte_2 il Tribunale di Salerno, da un lato, ritenuto inammissibile la produzione, dopo il decorso del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., del quadro economico riepilogativo dei fondi versati al e degli allegati mandati di pagamento e, dall'altro, Controparte_1 tralasciato di considerare l'ordinanza istruttoria del 26 ottobre 2020, con la quale, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., erano state chieste informazioni alla Regione Campania, succeduta al nell'erogazione dei contributi pubblici. Controparte_3
In realtà, la depositava in giudizio il quadro economico riepilogativo Parte_2 dei fondi di cui alla legge n. 285/1977 ed i relativi mandati di pagamento soltanto il 27 marzo 2017 e il 12 ottobre 2017 e, quindi, dopo il decorso del termine perentorio stabilito dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., spirato il 13 ottobre 2014, senza dedurre e dimostrare di essere stata nell'impossibilità di osservarlo per causa ad essa non imputabile, a norma dell'art. 153, comma 2, c.p.c., per non potersi ritenere tale il mutamento della sede istituzionale dal a quello di Controne, giacché evento riconducibile Controparte_4 ad aspetti organizzativi dell'Ente e non a fattori impeditivi assoluti ed imponderabili, sicché il giudice di primo grado non avrebbe giammai potuto ritenere ammissibile ed utilizzabile ai fini decisionali la richiamata documentazione.
Non avendo la comprovato di non aver potuto produrre nel primo Parte_2 grado del giudizio per ragioni ad essa non ascrivibili il quadro riepilogativo dei fondi
8 corrisposti al e gli allegati mandati di pagamento, questa Corte non può Controparte_1 considerarli ammissibili e valutabili in sede di gravame, proprio in ragione dell'insussistenza del presupposto richiesto dall'art. 345, comma 3, c.p.c. per il deposito di nuovi documenti in appello.
Privo di rilevanza, inoltre, è l'assunto argomentativo della secondo Parte_2 cui il Tribunale di Salerno non avrebbe tenuto conto, in fase decisionale, dell'ordinanza istruttoria del 26 ottobre 2020, atteso che, anche a prescindere dal rilievo che la Regione
Campania, cui tale provvedimento era stato regolarmente comunicato in data 28 ottobre
2020, non forniva alcun riscontro alla richiesta di informazioni disposta ai sensi dell'art. 213 c.p.c., gli eventuali chiarimenti in ordine alla gestione e all'erogazione dei contributi di cui alla legge n. 285/1977 non avrebbero avuto alcuna incidenza ai fini della risoluzione della controversia, avendo l'Ente opponente, con la deliberazione n. 118/2006, come innanzi evidenziato, contratto l'obbligo di ricostituire i fondi relativi agli anni 2006, 2007
e 2008 e di distribuirli ai Comuni, tra i quali quello di , a decorrere dal 2009 CP_1 mediante la riduzione dell'indennità di carica del Commissario Straordinario e non attraverso l'incasso di ulteriori finanziamenti pubblici, che, in ogni caso, per il predetto triennio, erano stati regolarmente erogati dallo Stato.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale la afferma Parte_2 che il credito vantato dal non è certo, liquido ed esigibile. Controparte_1
Ed infatti, la con la deliberazione n. 118/2006, si obbligava a versare Parte_2 agli Enti ivi indicati, dal 2009 e mediante nove annualità, i fondi dovuti in relazione al periodo temporale 2006/2008 per la complessiva somma di euro 528.073,32, di cui euro
107.930,70 (euro 35.976,90 per anno) in favore del sicché il credito Controparte_1 azionato in sede monitoria possiede i caratteri della certezza, della liquidità e dell'esigibilità, intese come possibilità di individuarlo nei suoi elementi costitutivi (cfr. ex ceteris, Cass. 19 luglio 2005, n. 15219; Cass. 11 maggio 2007, n. 10829), di determinarlo nel suo esatto ammontare (cfr., ex plurimis, Cass. 8 maggio 2003, n. 6983; Cass. 15 marzo
2006, n. 5683; Cass. 17 aprile 2009, n. 9245) e di escuterlo senza attendere termini o condizioni una volta manifestatosi l'inadempimento dell'opponente, che si limitava a corrispondere all'opposto la sola somma di euro 12.996,15.
Destituito di ogni fondamento è il quinto motivo di gravame, secondo cui l'inesistenza del credito vantato dal sarebbe ulteriormente dimostrata dalla deliberazione Controparte_1
n. 408/2012, con la quale la Giunta della Regione Campania aveva commisurato l'erogazione delle risorse disponibili al fabbisogno dei soli dipendenti della Pt_2
9 con esclusione del personale trasferitosi presso altri Enti locali, atteso che Pt_2
l'obbligo assunto da quest'ultima nei confronti del riguardava il Controparte_1 versamento dei fondi dovuti per il precedente periodo temporale compreso tra il 2006 e il
2008, la cui copertura finanziaria era stata garantita, con la deliberazione n. 118/2006, mediante la riduzione dell'indennità della carica commissariale e non con la percezione di successivi finanziamenti, peraltro regolarmente erogati dallo Stato fino al 2009.
Né la può eccepire, con il sesto motivo di gravame, che legittimata Parte_2 passiva rispetto all'avversa pretesa creditoria era la Regione Campania, per avere direttamente assunto l'obbligazione di pagamento nei confronti del e, Controparte_1 quindi, per essere l'unico Ente responsabile del suo inadempimento.
Infondati sono il settimo, l'ottavo e il nono motivo di gravame, con i quali la Parte_2 asserisce che il quadro riepilogativo dei fondi versati al ed i
[...] Controparte_1 relativi mandati di pagamento dimostravano che il proprio debito non era superiore ad euro 25.687,50, giacché tali documenti, essendo stati depositati in giudizio oltre il termine perentorio previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. in mancanza di una causa non addebitabile all'opponente, erano e restano completamente inutilizzabili ai fini decisionali, sicché risultano inidonei a fornire qualsiasi contributo probatorio.
Pertanto, il giudice di primo grado, non potendo avvalersi della documentazione prodotta dalla al di là del termine perentorio stabilito dall'art. 183, comma 6, Parte_2
n. 2, c.p.c., ha correttamente determinato, sulla base degli atti, in euro 94.934,55 il credito vantato nei suoi confronti dal in linea capitale, detraendo dalla somma Controparte_1 di euro 107.930,70, pari a quella dovutagli per il triennio 2006/2008, gli acconti di euro
7.000,00 e di euro 5.996,15, la cui corresponsione veniva riconosciuta dall'Ente locale opposto rispettivamente con la nota del 23 febbraio 2009, prot. n. 894, e con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 5 giugno 2014.
Manifestamente infondato è il decimo motivo di gravame, con il quale la Parte_2 lamenta che la sentenza impugnata è priva di un'adeguata motivazione, per avere
[...] il Tribunale di Salerno analiticamente enunciato le ragioni fattuali e giuridiche sottese alla pronuncia di accoglimento soltanto parziale dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
2687/2013 e di conseguenziale condanna dell'Ente debitore al pagamento, in favore del della somma di euro 94.934,55. Controparte_1
Peraltro, nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione e prospettazione delle parti, per essere necessaria e sufficiente, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,
10 l'esposizione, in maniera concisa, ma logicamente adeguata, degli elementi di fatto e di diritto sottesi alla decisione, dovendo ritenersi implicitamente disattese tutte le deduzioni e le tesi che, seppur non espressamente esaminate, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 20 novembre 2009, n.
24542; Cass. ord. 29 dicembre 2020, n. 29730; Cass. ord. 9 febbraio 2021, n. 3126).
Manifestamente infondato è anche l'undicesimo motivo di gravame, con il quale viene prospettata, peraltro in maniera generica, la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il
Tribunale di Salerno statuito su tutti i motivi di opposizione articolati dalla Parte_2
“avverso il decreto ingiuntivo n. 2687/2013.
[...]
Infondato, infine, è il dodicesimo motivo di gravame, con il quale la Parte_2 si duole di essere stata condannata alla refusione delle spese di lite in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e della controvertibilità della materia trattata.
Ed invero, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nello stesso processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi,
e non consente, dunque, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore di quella soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, purché ricorrano le ulteriori ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., vale a dire quelle dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o, per effetto della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 22 marzo
2023, n. 8175; Cass. 17 maggio 2024, n. 13827).
Ne consegue che il giudice di primo grado, avendo accolto la domanda di pagamento proposta dal in via monitoria, seppur per una somma lievemente Controparte_1 inferiore a quella richiesta, ha legittimamente applicato il principio generale sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., condannando la alla refusione delle spese Parte_2 processuali in misura rapportata al decisum (cfr., ex ceteris, Cass. 15 luglio 2004, n.
13113; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 7 novembre 2018, n. 28417), per non essere configurabile né un'ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti, né alcuna delle altre tassative ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. ai fini della loro eventuale compensazione e, in particolare, quella dell'assoluta novità o controvertibilità giuridica della fattispecie trattata, caratterizzata da un mero inadempimento negoziale.
11 Le spese del secondo grado del giudizio, sempre in applicazione del principio della soccombenza, devono parimenti gravare sulla e si Parte_2 liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal in complessivi euro 7.400,00 per compenso, di cui euro 2.900,00 per Controparte_1 la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 1037/2024 del Tribunale di Parte_2
Salerno con atto di citazione notificato il 29 marzo 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la alla refusione, in favore del Parte_2 CP_1
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
[...]
7.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro
1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della Parte_2
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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