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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 554/2023 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), assistito dall'Avv. Maria Rosa Parte_1 CodiceFiscale_1
IG (C.F. C.F._2
- ricorrente -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Norina SCORZA (C.F.: ) CodiceFiscale_4
- convenuto -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con ricorso ex art. 281 decies cpc (depositato il 20.4.2023 e ritualmente notificato), ha evocato in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1
ottenerne la condanna al pagamento di € 10.000,00, oltre rivalutazione ed interessi legali, o della diversa somma di giustizia, a titolo di liquidazione dei danni (biologico, morale e per il cambiamento delle abitudini di vita) derivanti dai reati in relazione ai quali il convenuto è destinatario della condanna generica al risarcimento disposta con la sentenza 3/2022 del 25.3.2022 del Tribunale di Paola, Sez. Pen.. divenuta irrevocabile l'8.9.2022.
1.2. – Si è costituito il quale ha eccepito Controparte_1
preliminarmente l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di Pace di Paola e, nel merito, l'infondatezza della domanda (nell'an e nel quantum).
1.3. – L'attività istruttoria è consistita nell'interrogatorio formale dell'attore e nell'escussione dei testi Parte_2 Testimone_1 Tes_2
e (udienza del 18.4.2024).
[...] Testimone_3
2.1. – Ciò posto, sussiste la competenza di questo ufficio giudiziario in quanto la domanda formulata dall'attore ha ad oggetto il pagamento di una somma indeterminata, che, pertanto, eccede il limiti di valore della cognizione del Giudice di Pace.
2.2. – Nel merito, la domanda è fondata.
Con la predetta sentenza, emessa in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Paola n. 32/2021, il Tribunale di Paola, in grado di appello, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di per intervenuta prescrizione, Controparte_1
confermando la condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile con riferimento ai seguenti reati, commessi dopo che era stata sfiorata Parte_3
la collisione tra i rispettivi veicoli: 1) delitto di cui agli artt. 81 cpv e 612 cp perché, il
29.10.2013, a Praia a Mare, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso minacciava rivolgendosi a lui con atteggiamenti di sfida e proteso verso Parte_1
di lui profferiva le seguenti frasi: “stati zitto mettiti in macchina e vattene altrimenti
2 finisce male per te”, nonché rivolgendosi a genitore di Persona_1 Pt_1
, minacciava quest'ultimo dicendo: “di' a tuo figlio di mettersi in macchina che gli
[...] conviene digli a tuo figlio che l'appuntamento per vederci glielo do io”; 2) delitto di cui all'art. 582 cp perché, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo a), strattonandolo violentemente cagionava a lesioni personali dalle quali Parte_1
derivava una malattia guarita in gg. 15 (ferita lacero contusa labro superiore, lesioni incisivo laterale sx e dei due incisivi centrali, escoriazioni multiple, trauma contusivo nasale).
Secondo la Suprema Corte, “qualora il giudice penale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, pronunci condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.” (Sez. 3, Ordinanza n.
27055 del 18/10/2024).
Nel caso di specie, non sono stati specificamente dedotti danni biologici permanenti e, coerentemente, non è stata richiesta CTU diretta ad accertarli. Essi, comunque, non si ricavano dal solo certificato del P.S. allegato all'atto di citazione.
Invece, dai 15 giorni di prognosi riconosciuti nel medesimo certificato appare congruo ricavare 4 gg di ITP al 75%, 5 gg al 50% e 6 gg al 25%, per un totale di €
805,00 alla luce delle tabelle milanesi edite nel 2024 (pari alla sommatoria di € 345, €
287,50 ed € 172, 50 rispettivamente per 4 gg di ITP al 75%, 5 gg al 50% e 6 gg al 25%).
È generica ed indimostrata anche la deduzione di cambiamento delle abitudini di vita dell'attore.
Invece, è più che ragionevole affermare, sulla base dell'id quo plerumque accidit, che dai reati accertati sia derivano un inteso danno morale, certamente non circoscritto alla mera sofferenza fisica correlate alle lesioni e, quindi, non liquidabile attraverso una frazione del danno biologico temporaneo ravvisato.
Più specificamente, la sofferenza soggettiva, il senso di profonda frustrazione, la paura e la preoccupazione appaiono di particolare rilievo in quanto originate da una minaccia del tutto ingiustificata – ricevuta a fronte della manovra d'emergenza
3 compiuta dall'autovettura dall'attore per evitare l'impatto con il veicolo del convenuto che non si era fermato allo stop –, posta in essere in pieno giorno ed in presenza di più persone (il padre ed i testi escussi nel processo penale) e reiterata in modo trasversale, rivolgendosi a padre che viaggiava a bordo della stessa auto (“di' a tuo figlio di mettersi in macchina che gli conviene digli a tuo figlio che l'appuntamento per vederci glielo do io”).
Inoltre, il passaggio alle vie di fatto ha amplificato e proiettato nel futuro lo stato di paura e preoccupazione ed angoscia, avendo dimostrato che le minacce proferite non erano solo parole.
Alla luce di tali elementi e della notevole intensità del danno morale scaturito da entrambi reati realizzati in consecuzione e nel medesimo contesto, appare equo liquidare il complessivo importo di € 7.000,00.
Occorre, quindi, condannare il convenuto al pagamento dell'importo, all'attualità di € 7.850,00, oltre interessi legali, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento (il 29.10.2013) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale sulla somma così determinata (divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo.
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori medi previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione dinnanzi al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore – in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'attore, con distrazione al suo procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna il convenuto al pagamento di € 7.850,00, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore dell'attore;
4 - condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso),
CPA ed IVA (come per legge), in favore dell'attore, con distrazione al suo procuratore
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 12 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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