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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/06/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.P.U. 40/2025.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Ferrara, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Ghedini Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice dott.ssa Marianna Cocca Giudice relatore ed estensore, nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 40-1//2025 r.g.p.u., promosso su ricorso della debitrice 4.0 Pt_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dagli Avvocati GIACOMO PESCATORE ed ELEONORA GIACOMETTI, del foro di Bologna ricorrente in proprio ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che con ricorso depositato il 13/06/2025 la società .0 ha esposto di essere Pt_1 Pt_3 imprenditore sopra soglia, stante in particolare il valore dell'attivo patrimoniale e quello dei debiti negli ultimi tre esercizi e di versare in stato di insolvenza, chiedendo pertanto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, con rinuncia all'audizione; visti i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria e sentito il giudice relatore;
ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda ex art. 27, co. 2 e 3, C.C.I.I., atteso che la società ha la propria sede nel circondario del Tribunale di
Ferrara;
ritenuto che
ricorrano i presupposti previsti dall'art. 121 C.C.I.I. per far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte debitrice;
rilevato infatti che la parte resistente è un imprenditore commerciale soggetto all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, come emerge dalla visura camerale prodotta e risultando provato, sulla base dei documenti depositati, il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I. (cfr. bilanci 2022-2024 e situazione patrimoniale al 30 aprile 2025, prodotti ai docc.13-16 allegati al ricorso); osservato inoltre che la parte debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si evince dalla consistenza dei debiti verso l'Erario, gli istituti di previdenza e le banche nonché i fornitori e il personale;
rilevato che l'esposizione debitoria è superiore ad euro 30.000,00 e che pertanto è soddisfatto il requisito previsto dall'art. 49, comma 5, C.C.I.I. per l'apertura della liquidazione giudiziale;
1 tenuto conto, quanto alla nomina del curatore, dei criteri stabiliti dall'art. 358, comma 3,
C.C.I.I.,
P. Q. M.
il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, co. 2 e 3, 49, 121 e 125
C.C.I.I., così provvede:
a) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società 4.0 Pt_1 Pt_3 con sede legale in Cento, viale Loris Bulgarelli n. 7, iscritta al Registro delle Imprese di Ferrara al numero R.E.A FE219816;
b) nomina Giudice delegato la dott.ssa Marianna Cocca;
c) nomina curatore l'Avv. Dino Ricchieri con studio in Ferrara;
d) ordina alla società debitrice – per quanto già non prodotto in allegato al ricorso – di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del cod. civ., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
e) fissa l'udienza del giorno 15 ottobre 2025 ore 11.30, davanti al Giudice delegato dott.ssa
Marianna Cocca per l'esame dello stato passivo;
f) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
g) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. del cod. proc. civ.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione giudiziale di non vi è denaro Controparte_1 necessario per far fronte alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso in Ferrara, il giorno 24/06/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice relatore ed estensore dott.ssa Marianna Cocca
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Ferrara, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Ghedini Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice dott.ssa Marianna Cocca Giudice relatore ed estensore, nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 40-1//2025 r.g.p.u., promosso su ricorso della debitrice 4.0 Pt_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dagli Avvocati GIACOMO PESCATORE ed ELEONORA GIACOMETTI, del foro di Bologna ricorrente in proprio ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che con ricorso depositato il 13/06/2025 la società .0 ha esposto di essere Pt_1 Pt_3 imprenditore sopra soglia, stante in particolare il valore dell'attivo patrimoniale e quello dei debiti negli ultimi tre esercizi e di versare in stato di insolvenza, chiedendo pertanto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, con rinuncia all'audizione; visti i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria e sentito il giudice relatore;
ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda ex art. 27, co. 2 e 3, C.C.I.I., atteso che la società ha la propria sede nel circondario del Tribunale di
Ferrara;
ritenuto che
ricorrano i presupposti previsti dall'art. 121 C.C.I.I. per far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte debitrice;
rilevato infatti che la parte resistente è un imprenditore commerciale soggetto all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, come emerge dalla visura camerale prodotta e risultando provato, sulla base dei documenti depositati, il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I. (cfr. bilanci 2022-2024 e situazione patrimoniale al 30 aprile 2025, prodotti ai docc.13-16 allegati al ricorso); osservato inoltre che la parte debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si evince dalla consistenza dei debiti verso l'Erario, gli istituti di previdenza e le banche nonché i fornitori e il personale;
rilevato che l'esposizione debitoria è superiore ad euro 30.000,00 e che pertanto è soddisfatto il requisito previsto dall'art. 49, comma 5, C.C.I.I. per l'apertura della liquidazione giudiziale;
1 tenuto conto, quanto alla nomina del curatore, dei criteri stabiliti dall'art. 358, comma 3,
C.C.I.I.,
P. Q. M.
il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, co. 2 e 3, 49, 121 e 125
C.C.I.I., così provvede:
a) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società 4.0 Pt_1 Pt_3 con sede legale in Cento, viale Loris Bulgarelli n. 7, iscritta al Registro delle Imprese di Ferrara al numero R.E.A FE219816;
b) nomina Giudice delegato la dott.ssa Marianna Cocca;
c) nomina curatore l'Avv. Dino Ricchieri con studio in Ferrara;
d) ordina alla società debitrice – per quanto già non prodotto in allegato al ricorso – di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del cod. civ., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
e) fissa l'udienza del giorno 15 ottobre 2025 ore 11.30, davanti al Giudice delegato dott.ssa
Marianna Cocca per l'esame dello stato passivo;
f) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
g) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. del cod. proc. civ.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione giudiziale di non vi è denaro Controparte_1 necessario per far fronte alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso in Ferrara, il giorno 24/06/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice relatore ed estensore dott.ssa Marianna Cocca
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