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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1003/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
SEZ. CIVILE
il Tribunale di Asti in composizione collegiale nella persona dei Giudici: dott. Paolo Rampini Presidente;
dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1003/2021 R.G. promossa da:
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Arcangelo CP_1
Germanò presso il cui studio in Orbassano via Roma 45 è altresì elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte attrice
contro
, res.te in Santo Stefano Roero, CP_2
, residente in Torino, CP_3 entrambi rappresentati e difesi dell'avv. Gianluca Costa presso il cui studio in Montà d'Alba via Roma 2 sono altresì elettivamente domiciliati giuste procure in atti;
parti convenute
avente ad oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima e scioglimento della comunione. trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024 sulle seguenti
conclusioni
per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione: per le ragioni indicate in premessa, in via preliminare, accertare e determinare le masse ereditarie dei sigg.ri – nonché la quota di CP_4 CP_5 riserva e la quota disponibile del patrimonio relitto dal de cuius, rispettivamente e CP_4
pagina 1 di 7 del valore dei beni al dell'apertura delle rispettive Controparte_6 CP_7 successioni;
accertare e dichiarare avvenuta la donazione del terreno sul quale sorge la casa di
[...] per l'effetto, dichiarare , non dispensato Parte_1 Parte_1 dalla collazione, tenuto a rendere alla massa ereditaria l'immobile in natura oppure ad imputarne il valore alla propria porzione, in quest'ultimo caso, avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c.;
accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 782 c.c., la nullità della donazione del terreno in favore di perché effettuata senza la Parte_1 stipula di atto pubblico;
per l'effetto, ordinare a di restituire alla massa attiva Parte_1 ereditaria quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla consegna alla restituzione effettiva, o, in subordine, imputare la medesima somma rivalutata alla porzione dell'eredità spettante a;
CP_8 accertare e dichiarare l'avvenuta vendita degli immobili di cui in premessa per l'effetto, ordinare a e calcolata la quota disponibile e la quota CP_9 Pt_1 CP_3 indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 a 750 c.c. ed accertata la lesione della quota di eredità riservata all'attrice, disporre susseguentemente la riduzione delle donazioni e la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice, eventualmente, mediante la restituzione degli immobili;
all'esito della domanda di riduzione delle donazioni e reintegrazione della quota di riserva, di cui al capo precedente, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando, quindi, un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degl'immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale. In via istruttoria tenuto conto della complessità della lite chiede all'Ill.mo Giudice adito ammettersi Consulenza tecnica d'ufficio affinché risponda al seguente quesito: « previa ricognizione dei beni determinare la quota di riserva e la quota disponibile del patrimonio relitto dal de cuius, e tenuto conto del valore dei beni al momento CP_4 CP_5 dell'apertura delle rispettive successioni », nonché di « determinare la quota di riserva concretamente spettante all'attrice«; che Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., voglia ordinare alle parti convenute l'esibizione in giudizio di tutti i rapporti bancari ad essi riconducibili. Con riserva di produzione documentale e d'ogni altra richiesta istruttoria che si dovesse rendere necessaria a seguito delle eccezioni e difese dei convenuti, il tutto ai sensi degli artt. 183 e
184 c.p.c..
Con vittoria di spese imponibili e non, diritti ed onorari di giudizio come da nota spese
pagina 2 di 7 giudiziale depositanda, rimborso forfettario 15% spese generali ex art. 55/2014, C.P.A. 4% ed I.V.A. come e se dovuta per legge e successive di registro ed occorrende da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Salvis Juribus
per parte convenuta: In via preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione delle domande attoree e per l'effetto rigettare le medesime.
In via principale, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per quanto emerso in corso di causa e per l'effetto condannare controparte alla refusione delle spese di lite, oltre rimb.
Forf., iva e cpa come per legge. Con ogni più ampia riserva di difesa, anche istruttoria
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Premesso di essere erede, unitamente al padre ed ai fratelli e , della CP_9 Pt_1 CP_3 madre deceduta in data 29.6.2005, di avere la madre redatto testamento olografo Persona_1 con il quale istituiva i figli eredi universali e lasciava al marito l'usufrutto vitalizio dell'intero patrimonio, premesso inoltre che parte del patrimonio immobiliare era stato ceduto a terzi dopo l'apertura della successione, lei stessa si trovava in difficoltà economiche, nè aveva ricevuto, dalla successione materna, beni mobili o gioielli, ritenute dunque lese le proprie ragioni di legittimaria, citava in giudizio il padre e i CP_1 fratelli chiedendo reintegrarsi la propria quota di eredità e procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria. Appresa, all'esito della costituzione dei convenuti, della morte di siccome Per_2 avvenuta in data 28.8.2021, ed all'esito della conseguente dichiarazione di interruzione del processo, depositava ricorso in riassunzione con il quale ribadiva, nei confronti CP_1 dei soli fratelli, le già tolte conclusioni “con estensione delle richieste anche per la quota ereditaria oggi derivante da ” e rassegnando, nella memoria ex art 183 comma VI Per_2
n. 1 c.p.c., le conclusioni di cui in epigrafe.
I convenuti si costituivano in giudizio rilevando la infondatezza delle domande attoree e richiamando la giurisprudenza di legittimità in punto oneri di allegazione e prova;
in sede di comparsa di costituzione nel processo riassunto formulavano altresì eccezione di prescrizione delle domande attoree.
Concessi i termini di trattazione e rigettate le istanze istruttorie (come da ordinanza
20.12.2022 che in questa sede si richiama e si conferma) la causa è stata rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ridotti a giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 per il deposito delle memorie di replica).
***
In via preliminare devono confermarsi le ordinanze istruttorie in atti (evidenziandosi la inammissibilità delle istanze di esibizione ex art 210 c.p.c. stante il carattere generico ed esplorativo).
pagina 3 di 7 Indi, ancora in via preliminare, deve rilevarsi che il giudizio riassunto prosegue dal punto in cui era stato interrotto e restano efficaci, anche per il successore universale, tutte le preclusioni che erano nel frattempo maturate (principio pacifico, sul punto Cass. 2791/1969) con la conseguenza che deve ritenersi tardiva la eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione in riassunzione del 9.5.2022.
Nel merito parte attrice pone varie domande, via via modificate in corso di causa, sino alla ultima formulazione di cui alla memoria ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c..
Le domande sono intese alla riduzione delle disposizioni donative, dirette e indirette, effettuate dai genitori in vita, siccome ritenute lesive della quota riservata ad essa legittimaria, indi alla divisione delle masse ereditarie asseritamente cadute in comunione.
A prescindere da ogni considerazione circa l'eventuale tardività delle domande siccome modificate con la memoria ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c., si osserva che le stesse non meritano accoglimento.
Quanto all'asse materno si assume che lo stesso sarebbe composto, ai sensi del testamento versato in atti (doc. 1 att.), da alcuni beni immobili, specificamente indicati, mobili e gioielli, indicati solo genericamente.
Solo con memoria ex art 183 comma VI. n. 1 c.p.c. si assume che esisteva anche un conto corrente bancario cointestato con il marito con saldo attivo pari ad euro Per_2
600.000,00: trattasi peraltro di circostanza contestata e non documentata, rilevando altresì, sul punto, la già detta inammissibilità delle istanze ex art 210 c.p.c. siccome del tutto generiche ed esplorative.
Si assume altresì la nullità della donazione immobiliare effettuata in favore del fratello
, anch'essa menzionata nel testamento, per difetto di forma. Pt_1
Tale eccezione risulta infondata alla luce del doc. 4 conv. memoria 9.5.22.
Si formula poi domanda di riduzione della disposizione, o comunque delle disposizioni donative, stante la lesione della propria quota di legittimaria. Sul punto deve, innanzitutto, osservarsi che l'accertamento della quota di legittima costituisce un'operazione complessa, consistente nella ricostruzione del valore dell'intero relictum, detraendo dall'asse ereditario i valore dei debiti presenti al momento dell'apertura della successione e valutando, successivamente, l'esistenza di un'attribuzione patrimoniale inferiore alla soglia indicata dagli artt. 537 e ss. c.c.. A tal fine il giudicante dovrà “…..procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (art. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.).Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione,
pagina 4 di 7 in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.)" (Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2012,
n. 12919 cfr. anche Cass. civ. sez. II, 05/05/2022, n. 14193). Il giudice, tuttavia, potrà procedere a tale operazione soltanto qualora le parti gli abbiano fornito tutti gli elementi necessari alla ricostruzione dell'asse ereditario e alla quantificazione dell'eventuale lesione, conformemente al principio dispositivo che regola il processo civile. In assenza delle suddette allegazioni, il giudicante non potrà né integrare le difese delle parti
– ad esempio traendo elementi dalla documentazione in atti o disponendo una consulenza tecnica d'ufficio – né procedere alla riunione fittizia: una simile operazione, infatti, (ove concretamente possibile) determinerebbe un sostanziale aggiramento dei principi degli oneri di allegazione e prova nonchè del contraddittorio, risolvendosi in una statuizione contra ius
(in quanto, di fatto, arbitraria) (cfr. Cass. civ., sez. un., 2435/2008; Cass. civ., sez. VI, , n.
3363/2019). Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che: “In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare
e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius"” (Cass. civ., sez. II n. 20830/2016; Cass. civ., sez. II, n.
1357/2017). Tale orientamento è stato ulteriormente approfondito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione;
(...) la causa petendi dell'azione di riduzione presuppone, oltre all'allegazione della qualità di legittimario, la specificazione dei beni che costituiscono il relictum (...) e ciò al (...) fine di assicurare la riunione fittizia;
(...)la puntuale individuazione delle componenti patrimoniali, sulla scorta delle quali procedere alla ricostruzione del relictum ed eventualmente del donatum, costituisce un'attività riservata alla fase introduttiva del giudizio che soffre delle preclusioni legate alla fissazione del thema decidendum. (...) Come sopra esposto, l'onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, e ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius (si pensi, come nel caso deciso da Cass. n. 11432/1992, al testamento che faccia menzione, sebbene in maniera generica, ad altri beni caduti in successione, ovvero al riscontro sulla base delle visure ipocatastali di donazioni poste in essere in vita dal defunto)” (Cass. civ., sez. II n. 18199/2020). Su chi esercita l'azione di riduzione grava, pertanto, uno specifico dovere di allegazione, consistente nell'onere di individuare tutte le poste – attive e passive – facenti capo all'asse ereditario, l'ammontare della quota di riserva e l'importo (almeno tendenziale e/o presuntivo) della parte disponibile (oltre agli eventuali atti di disposizione compiuti dal de cuius quando era in vita) (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 9192/2017).
pagina 5 di 7 Nel caso di specie l'allegazione dei beni che compongono il relictum manca, evidentemente, di specificità. Ed infatti , svolte le allegazioni di cui si è già detto in merito al patrimonio CP_1 immobiliare, riferisce poi, come già rilevato, che esistevano beni mobili e gioielli senza, tuttavia, dedurre alcun ulteriore dato identificativo o elemento idoneo a consentire la quantificazione dei relativi valori: si tratta, come è evidente, di allegazioni assolutamente generiche e del tutto inidonee a consentire la ricostruzione dell'attivo patrimoniale (né potendo farsi applicazione, sul punto, della richiamata disposizione di cui all'art 9 d.lgs 346/1990, in quanto evidentemente riguardante la sola materia del calcolo della imposta di successione). Né, infine, l'analitica individuazione dei suddetti beni costituisce un'attività delegabile al consulente tecnico. Sul punto la Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito il principio secondo cui costituisce
“….onere della parte indicare quali fossero i beni mobili facenti parte della massa ereditaria;
e che detto onere non è stato assolto dall'odierno ricorrente, né le parti possono sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnico di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto” (Cass. civ., sez., II Ord. n. 9979/2018).
Attesa la necessità, ai fini di valutare la lesione della quota di legittima, di provvedere alla ricostruzione dell'attivo patrimoniale nella sua interezza, appare evidente come l'assenza di un'analitica indicazione di tutti i beni ereditari (di cui, tuttavia, la stessa attrice sostiene l'esistenza), precluda, ab origine, qualsiasi accertamento in ordine alla fondatezza della domanda di riduzione che dovrà, pertanto, essere rigettata (non risultando assolto il relativo onere probatorio). Né, infine, e ad abundantiam, la lesione della quota di legittima dell'attrice risulta ravvisabile sulla base della sola disposizione testamentaria impugnata, il quanto l'attrice non
è un erede pretermessa. Premesso inoltre che la donazione de qua – donazione immobiliare a favore del fratello
, menzionata nel testamento materno - deve intendersi effettuata con dispensa dalla Pt_1 collazione ex art 737 II comma c.c., tale essendo la chiara volontà materna (ovvero avendo la madre, in sede di testamento, dichiarato di desiderare formalmente che il terreno donato non venga conteggiato nella divisione), deve altresì rigettarsi la domanda di divisione della comunione ereditaria: ed infatti la attrice risulta erede universale pro quota del patrimonio immobiliare, di detto patrimonio, per allegazione della stessa attrice, le parti, compresa la attrice, hanno già disposto (in parte alienandolo con atti posti in essere anche da essa attrice - ed a nulla rilevando, in questa sede - che non vi sia stata una corretta redistribuzione delle somme ricavate a titolo di prezzo -, nonchè risultando altra parte sottoposta a procedimento esecutivo RGE 29/13 conclusosi con aggiudicazione), nulla risulta poi allegato con sufficientemente determinatezza quanto al patrimonio mobiliare ed ai gioielli. Del resto, si aggiunga, l'interesse dell'attrice alla divisione nasce, evidentemente ed alla luce della formulazione delle domande, dal positivo esperimento della domanda di riduzione.
Quanto all'asse paterno difetta qualunque allegazione attorea utile in punto composizione (si è già detto della mancanza di prova circa la presenza, nell'asse materno, della somma di euro 600.00,00 della quale, per effetto del testamento , il marito Srà sarebbe divenuto CP_4 usufruttuario).
pagina 6 di 7 Consta invero la dichiarazione di successione, doc. 5 conv. memoria 18.10.2021 (da leggersi in considerazione dell'evidente errore materiale sul quale cfr. doc. 22 att.) dalla quale si evince che la massa si compone di titoli per 222.396,734 euro e gli eredi legittimi sono i tre figli , e . Né ha mai allegato di non essere succeduta CP_1 Pt_1 CP_3 CP_1 nelle somme a tale titolo a lei spettanti.
Nel corso dell'atto introduttivo vi è poi il riferimento ad una dazione da parte del padre alla figlia per euro 50.000,00, risalente al 2016, nonché ad una donazione indiretta del CP_3 padre ai fratelli convenuti pari ad euro 58.550,00 (poi indicata in euro 67.654,00 nella memoria ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c.), risalente all'anno 2015. Tali allegazioni, contestate, risultano inoltre sfornite di prova (quanto alla donazione indiretta risalente all'anno 2015 potendosi ancora rilevare, ad abundantiam, che insiste il solo doc. 15 att., estratto conto corrente cointestato a , dal quale consta la Per_2 emissione di assegni circolari, tra l'altro per cifra diversa, ma non vi è prova della destinazione della somma all'acquisto di immobili poi intestati agli odierni convenuti). Ogni altra allegazione, concernente la donazione di pressochè tutto il patrimonio ai figli, risulta assolutamente generica. Né, infine, rilevano le allegazioni, anch'esse contenute nella sola memoria ex art 183 comma VI 1 c.p.c., secondo cui il padre avrebbe prelevato varie somme di denaro da conto corrente cointestato col figlio non conoscendosi né la provenienza né la destinazione delle Pt_1 somme. Non ravvisandosi presupposti per l'accoglimento devono dunque, anche in questo caso, rigettarsi le domande di riduzione e divisione proposte.
Da ultimo si osserva ancora che nella memoria ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c. parte attrice adombra il proprio diritto a vedersi ristorare per il mancato godimento degli immobili comuni: tale rilievo, neppure formalmente trasposto in domanda, risulta comunque del tutto generico neppure chiarendosi a quali beni immobili si riferisca.
Segue al rigetto delle domande la condanna della parte attrice al pagamento delle spese legali sostenute dalle parti convenute, spese che si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore e della difficoltà della lite oltre che delle attività svolte (e dunque con attestazione su valori prossimi a quelli medi).
PQM
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, domanda, rigettata o assorbita, rigetta le domande proposte, dichiara tenuta e condanna parte attrice a rifondere alla parte convenuta, a titolo di spese di lite, euro 14.000,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario IVA e CPA
Asti, 3 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Elga Bulgarelli Paolo Rampini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
SEZ. CIVILE
il Tribunale di Asti in composizione collegiale nella persona dei Giudici: dott. Paolo Rampini Presidente;
dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1003/2021 R.G. promossa da:
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Arcangelo CP_1
Germanò presso il cui studio in Orbassano via Roma 45 è altresì elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte attrice
contro
, res.te in Santo Stefano Roero, CP_2
, residente in Torino, CP_3 entrambi rappresentati e difesi dell'avv. Gianluca Costa presso il cui studio in Montà d'Alba via Roma 2 sono altresì elettivamente domiciliati giuste procure in atti;
parti convenute
avente ad oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima e scioglimento della comunione. trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024 sulle seguenti
conclusioni
per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione: per le ragioni indicate in premessa, in via preliminare, accertare e determinare le masse ereditarie dei sigg.ri – nonché la quota di CP_4 CP_5 riserva e la quota disponibile del patrimonio relitto dal de cuius, rispettivamente e CP_4
pagina 1 di 7 del valore dei beni al dell'apertura delle rispettive Controparte_6 CP_7 successioni;
accertare e dichiarare avvenuta la donazione del terreno sul quale sorge la casa di
[...] per l'effetto, dichiarare , non dispensato Parte_1 Parte_1 dalla collazione, tenuto a rendere alla massa ereditaria l'immobile in natura oppure ad imputarne il valore alla propria porzione, in quest'ultimo caso, avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c.;
accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 782 c.c., la nullità della donazione del terreno in favore di perché effettuata senza la Parte_1 stipula di atto pubblico;
per l'effetto, ordinare a di restituire alla massa attiva Parte_1 ereditaria quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla consegna alla restituzione effettiva, o, in subordine, imputare la medesima somma rivalutata alla porzione dell'eredità spettante a;
CP_8 accertare e dichiarare l'avvenuta vendita degli immobili di cui in premessa per l'effetto, ordinare a e calcolata la quota disponibile e la quota CP_9 Pt_1 CP_3 indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 a 750 c.c. ed accertata la lesione della quota di eredità riservata all'attrice, disporre susseguentemente la riduzione delle donazioni e la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice, eventualmente, mediante la restituzione degli immobili;
all'esito della domanda di riduzione delle donazioni e reintegrazione della quota di riserva, di cui al capo precedente, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando, quindi, un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degl'immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale. In via istruttoria tenuto conto della complessità della lite chiede all'Ill.mo Giudice adito ammettersi Consulenza tecnica d'ufficio affinché risponda al seguente quesito: « previa ricognizione dei beni determinare la quota di riserva e la quota disponibile del patrimonio relitto dal de cuius, e tenuto conto del valore dei beni al momento CP_4 CP_5 dell'apertura delle rispettive successioni », nonché di « determinare la quota di riserva concretamente spettante all'attrice«; che Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., voglia ordinare alle parti convenute l'esibizione in giudizio di tutti i rapporti bancari ad essi riconducibili. Con riserva di produzione documentale e d'ogni altra richiesta istruttoria che si dovesse rendere necessaria a seguito delle eccezioni e difese dei convenuti, il tutto ai sensi degli artt. 183 e
184 c.p.c..
Con vittoria di spese imponibili e non, diritti ed onorari di giudizio come da nota spese
pagina 2 di 7 giudiziale depositanda, rimborso forfettario 15% spese generali ex art. 55/2014, C.P.A. 4% ed I.V.A. come e se dovuta per legge e successive di registro ed occorrende da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Salvis Juribus
per parte convenuta: In via preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione delle domande attoree e per l'effetto rigettare le medesime.
In via principale, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per quanto emerso in corso di causa e per l'effetto condannare controparte alla refusione delle spese di lite, oltre rimb.
Forf., iva e cpa come per legge. Con ogni più ampia riserva di difesa, anche istruttoria
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Premesso di essere erede, unitamente al padre ed ai fratelli e , della CP_9 Pt_1 CP_3 madre deceduta in data 29.6.2005, di avere la madre redatto testamento olografo Persona_1 con il quale istituiva i figli eredi universali e lasciava al marito l'usufrutto vitalizio dell'intero patrimonio, premesso inoltre che parte del patrimonio immobiliare era stato ceduto a terzi dopo l'apertura della successione, lei stessa si trovava in difficoltà economiche, nè aveva ricevuto, dalla successione materna, beni mobili o gioielli, ritenute dunque lese le proprie ragioni di legittimaria, citava in giudizio il padre e i CP_1 fratelli chiedendo reintegrarsi la propria quota di eredità e procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria. Appresa, all'esito della costituzione dei convenuti, della morte di siccome Per_2 avvenuta in data 28.8.2021, ed all'esito della conseguente dichiarazione di interruzione del processo, depositava ricorso in riassunzione con il quale ribadiva, nei confronti CP_1 dei soli fratelli, le già tolte conclusioni “con estensione delle richieste anche per la quota ereditaria oggi derivante da ” e rassegnando, nella memoria ex art 183 comma VI Per_2
n. 1 c.p.c., le conclusioni di cui in epigrafe.
I convenuti si costituivano in giudizio rilevando la infondatezza delle domande attoree e richiamando la giurisprudenza di legittimità in punto oneri di allegazione e prova;
in sede di comparsa di costituzione nel processo riassunto formulavano altresì eccezione di prescrizione delle domande attoree.
Concessi i termini di trattazione e rigettate le istanze istruttorie (come da ordinanza
20.12.2022 che in questa sede si richiama e si conferma) la causa è stata rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ridotti a giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 per il deposito delle memorie di replica).
***
In via preliminare devono confermarsi le ordinanze istruttorie in atti (evidenziandosi la inammissibilità delle istanze di esibizione ex art 210 c.p.c. stante il carattere generico ed esplorativo).
pagina 3 di 7 Indi, ancora in via preliminare, deve rilevarsi che il giudizio riassunto prosegue dal punto in cui era stato interrotto e restano efficaci, anche per il successore universale, tutte le preclusioni che erano nel frattempo maturate (principio pacifico, sul punto Cass. 2791/1969) con la conseguenza che deve ritenersi tardiva la eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione in riassunzione del 9.5.2022.
Nel merito parte attrice pone varie domande, via via modificate in corso di causa, sino alla ultima formulazione di cui alla memoria ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c..
Le domande sono intese alla riduzione delle disposizioni donative, dirette e indirette, effettuate dai genitori in vita, siccome ritenute lesive della quota riservata ad essa legittimaria, indi alla divisione delle masse ereditarie asseritamente cadute in comunione.
A prescindere da ogni considerazione circa l'eventuale tardività delle domande siccome modificate con la memoria ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c., si osserva che le stesse non meritano accoglimento.
Quanto all'asse materno si assume che lo stesso sarebbe composto, ai sensi del testamento versato in atti (doc. 1 att.), da alcuni beni immobili, specificamente indicati, mobili e gioielli, indicati solo genericamente.
Solo con memoria ex art 183 comma VI. n. 1 c.p.c. si assume che esisteva anche un conto corrente bancario cointestato con il marito con saldo attivo pari ad euro Per_2
600.000,00: trattasi peraltro di circostanza contestata e non documentata, rilevando altresì, sul punto, la già detta inammissibilità delle istanze ex art 210 c.p.c. siccome del tutto generiche ed esplorative.
Si assume altresì la nullità della donazione immobiliare effettuata in favore del fratello
, anch'essa menzionata nel testamento, per difetto di forma. Pt_1
Tale eccezione risulta infondata alla luce del doc. 4 conv. memoria 9.5.22.
Si formula poi domanda di riduzione della disposizione, o comunque delle disposizioni donative, stante la lesione della propria quota di legittimaria. Sul punto deve, innanzitutto, osservarsi che l'accertamento della quota di legittima costituisce un'operazione complessa, consistente nella ricostruzione del valore dell'intero relictum, detraendo dall'asse ereditario i valore dei debiti presenti al momento dell'apertura della successione e valutando, successivamente, l'esistenza di un'attribuzione patrimoniale inferiore alla soglia indicata dagli artt. 537 e ss. c.c.. A tal fine il giudicante dovrà “…..procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (art. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.).Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione,
pagina 4 di 7 in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.)" (Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2012,
n. 12919 cfr. anche Cass. civ. sez. II, 05/05/2022, n. 14193). Il giudice, tuttavia, potrà procedere a tale operazione soltanto qualora le parti gli abbiano fornito tutti gli elementi necessari alla ricostruzione dell'asse ereditario e alla quantificazione dell'eventuale lesione, conformemente al principio dispositivo che regola il processo civile. In assenza delle suddette allegazioni, il giudicante non potrà né integrare le difese delle parti
– ad esempio traendo elementi dalla documentazione in atti o disponendo una consulenza tecnica d'ufficio – né procedere alla riunione fittizia: una simile operazione, infatti, (ove concretamente possibile) determinerebbe un sostanziale aggiramento dei principi degli oneri di allegazione e prova nonchè del contraddittorio, risolvendosi in una statuizione contra ius
(in quanto, di fatto, arbitraria) (cfr. Cass. civ., sez. un., 2435/2008; Cass. civ., sez. VI, , n.
3363/2019). Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che: “In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare
e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius"” (Cass. civ., sez. II n. 20830/2016; Cass. civ., sez. II, n.
1357/2017). Tale orientamento è stato ulteriormente approfondito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione;
(...) la causa petendi dell'azione di riduzione presuppone, oltre all'allegazione della qualità di legittimario, la specificazione dei beni che costituiscono il relictum (...) e ciò al (...) fine di assicurare la riunione fittizia;
(...)la puntuale individuazione delle componenti patrimoniali, sulla scorta delle quali procedere alla ricostruzione del relictum ed eventualmente del donatum, costituisce un'attività riservata alla fase introduttiva del giudizio che soffre delle preclusioni legate alla fissazione del thema decidendum. (...) Come sopra esposto, l'onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, e ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius (si pensi, come nel caso deciso da Cass. n. 11432/1992, al testamento che faccia menzione, sebbene in maniera generica, ad altri beni caduti in successione, ovvero al riscontro sulla base delle visure ipocatastali di donazioni poste in essere in vita dal defunto)” (Cass. civ., sez. II n. 18199/2020). Su chi esercita l'azione di riduzione grava, pertanto, uno specifico dovere di allegazione, consistente nell'onere di individuare tutte le poste – attive e passive – facenti capo all'asse ereditario, l'ammontare della quota di riserva e l'importo (almeno tendenziale e/o presuntivo) della parte disponibile (oltre agli eventuali atti di disposizione compiuti dal de cuius quando era in vita) (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 9192/2017).
pagina 5 di 7 Nel caso di specie l'allegazione dei beni che compongono il relictum manca, evidentemente, di specificità. Ed infatti , svolte le allegazioni di cui si è già detto in merito al patrimonio CP_1 immobiliare, riferisce poi, come già rilevato, che esistevano beni mobili e gioielli senza, tuttavia, dedurre alcun ulteriore dato identificativo o elemento idoneo a consentire la quantificazione dei relativi valori: si tratta, come è evidente, di allegazioni assolutamente generiche e del tutto inidonee a consentire la ricostruzione dell'attivo patrimoniale (né potendo farsi applicazione, sul punto, della richiamata disposizione di cui all'art 9 d.lgs 346/1990, in quanto evidentemente riguardante la sola materia del calcolo della imposta di successione). Né, infine, l'analitica individuazione dei suddetti beni costituisce un'attività delegabile al consulente tecnico. Sul punto la Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito il principio secondo cui costituisce
“….onere della parte indicare quali fossero i beni mobili facenti parte della massa ereditaria;
e che detto onere non è stato assolto dall'odierno ricorrente, né le parti possono sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnico di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto” (Cass. civ., sez., II Ord. n. 9979/2018).
Attesa la necessità, ai fini di valutare la lesione della quota di legittima, di provvedere alla ricostruzione dell'attivo patrimoniale nella sua interezza, appare evidente come l'assenza di un'analitica indicazione di tutti i beni ereditari (di cui, tuttavia, la stessa attrice sostiene l'esistenza), precluda, ab origine, qualsiasi accertamento in ordine alla fondatezza della domanda di riduzione che dovrà, pertanto, essere rigettata (non risultando assolto il relativo onere probatorio). Né, infine, e ad abundantiam, la lesione della quota di legittima dell'attrice risulta ravvisabile sulla base della sola disposizione testamentaria impugnata, il quanto l'attrice non
è un erede pretermessa. Premesso inoltre che la donazione de qua – donazione immobiliare a favore del fratello
, menzionata nel testamento materno - deve intendersi effettuata con dispensa dalla Pt_1 collazione ex art 737 II comma c.c., tale essendo la chiara volontà materna (ovvero avendo la madre, in sede di testamento, dichiarato di desiderare formalmente che il terreno donato non venga conteggiato nella divisione), deve altresì rigettarsi la domanda di divisione della comunione ereditaria: ed infatti la attrice risulta erede universale pro quota del patrimonio immobiliare, di detto patrimonio, per allegazione della stessa attrice, le parti, compresa la attrice, hanno già disposto (in parte alienandolo con atti posti in essere anche da essa attrice - ed a nulla rilevando, in questa sede - che non vi sia stata una corretta redistribuzione delle somme ricavate a titolo di prezzo -, nonchè risultando altra parte sottoposta a procedimento esecutivo RGE 29/13 conclusosi con aggiudicazione), nulla risulta poi allegato con sufficientemente determinatezza quanto al patrimonio mobiliare ed ai gioielli. Del resto, si aggiunga, l'interesse dell'attrice alla divisione nasce, evidentemente ed alla luce della formulazione delle domande, dal positivo esperimento della domanda di riduzione.
Quanto all'asse paterno difetta qualunque allegazione attorea utile in punto composizione (si è già detto della mancanza di prova circa la presenza, nell'asse materno, della somma di euro 600.00,00 della quale, per effetto del testamento , il marito Srà sarebbe divenuto CP_4 usufruttuario).
pagina 6 di 7 Consta invero la dichiarazione di successione, doc. 5 conv. memoria 18.10.2021 (da leggersi in considerazione dell'evidente errore materiale sul quale cfr. doc. 22 att.) dalla quale si evince che la massa si compone di titoli per 222.396,734 euro e gli eredi legittimi sono i tre figli , e . Né ha mai allegato di non essere succeduta CP_1 Pt_1 CP_3 CP_1 nelle somme a tale titolo a lei spettanti.
Nel corso dell'atto introduttivo vi è poi il riferimento ad una dazione da parte del padre alla figlia per euro 50.000,00, risalente al 2016, nonché ad una donazione indiretta del CP_3 padre ai fratelli convenuti pari ad euro 58.550,00 (poi indicata in euro 67.654,00 nella memoria ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c.), risalente all'anno 2015. Tali allegazioni, contestate, risultano inoltre sfornite di prova (quanto alla donazione indiretta risalente all'anno 2015 potendosi ancora rilevare, ad abundantiam, che insiste il solo doc. 15 att., estratto conto corrente cointestato a , dal quale consta la Per_2 emissione di assegni circolari, tra l'altro per cifra diversa, ma non vi è prova della destinazione della somma all'acquisto di immobili poi intestati agli odierni convenuti). Ogni altra allegazione, concernente la donazione di pressochè tutto il patrimonio ai figli, risulta assolutamente generica. Né, infine, rilevano le allegazioni, anch'esse contenute nella sola memoria ex art 183 comma VI 1 c.p.c., secondo cui il padre avrebbe prelevato varie somme di denaro da conto corrente cointestato col figlio non conoscendosi né la provenienza né la destinazione delle Pt_1 somme. Non ravvisandosi presupposti per l'accoglimento devono dunque, anche in questo caso, rigettarsi le domande di riduzione e divisione proposte.
Da ultimo si osserva ancora che nella memoria ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c. parte attrice adombra il proprio diritto a vedersi ristorare per il mancato godimento degli immobili comuni: tale rilievo, neppure formalmente trasposto in domanda, risulta comunque del tutto generico neppure chiarendosi a quali beni immobili si riferisca.
Segue al rigetto delle domande la condanna della parte attrice al pagamento delle spese legali sostenute dalle parti convenute, spese che si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore e della difficoltà della lite oltre che delle attività svolte (e dunque con attestazione su valori prossimi a quelli medi).
PQM
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, domanda, rigettata o assorbita, rigetta le domande proposte, dichiara tenuta e condanna parte attrice a rifondere alla parte convenuta, a titolo di spese di lite, euro 14.000,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario IVA e CPA
Asti, 3 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Elga Bulgarelli Paolo Rampini
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