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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOT dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 23.01.2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG 1281/2023 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Rosa Caputo e avv.to Roberto Parte_1
Sepe presso i quali domicilia in San Giuseppe Vesuviano alla Piazza Giuseppe Garibaldi
°
Opponente
CONTRO
CP_ in persona del suo l.r.p.t. con sede legale in Roma alla via Ciro il
Grande
Opposto Contumace
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. domiciliata per la carica in Roma alla via Largo Chigi CP_2
Altro Opposto Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 07.03.2023 e regolarmente notificato alle parti resistenti, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n
2022 0021747169 000 notificato alla data del 27.01.2023 in ragione del quale venivano pretesi crediti vantati dall' chiedendone l'annullamento. CP_1
A fondamento dell'opposizione ha dedotto la illegittimità della pretesa non rivestendo più, il ricorrente , la qualità di socio della società Maddaloni
Termoidraulica srl a seguito della cancellazione dal registro delle imprese avvenuta alla data del 09.02.2021 CP_ Non si costituiva in giudizio l' e neppure la CP_2 A seguito di vari rinvii la causa veniva assegnata a seguito di scardinamento da altro Magistrato a questo Giudicante .All'odierna udienza la causa veniva decisa. Va osservato in via preliminare , che l'opposizione si fonda su una impugnazione di un avviso di addebito inerente il mancato pagamento di contributi per la Gestione previdenziali Commercianti per il periodo dal gennaio 2021 al mese di dicembre
2021. .
Ciò posto preliminarmente occorre evidenziare, il difetto di legittimazione passiva della per cui va dichiarata la inammissibilità del ricorso nei suoi CP_2 confronti.
Ciò posto occorre evidenziare, sulla scorta delle motivazione addotte dalla parte CP_ ricorrente che nel merito si rileva , che la pretesa dell' si fonda su un avviso di addebito in relazione al mancato pagamento di contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti per il periodo dal mese di gennaio 2021 al mese di dicembre 2021
Gli elementi probatori sono insufficienti a giustificare la pretesa contributiva.
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che sostituisce la L. 3 giugno
1975, n. 160, art. 29, comma 1, dispone: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti è in capo CP_ all' poiché il ricorso ha per oggetto la sussistenza della pretesa contributiva
(Cass. 22862/2010: In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale CP_1 ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria).
Dalla documentazione in atti del fascicolo dell' è' controversa la CP_1 sussistenza in capo a parte ricorrente dei presupposti di cui alla lettera c) e cioè la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Il carattere abituale e prevalente richiesto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, ai fini del sorgere dell'obbligo dell'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concreta nell'espletamento continuativa e non occasionale di attività in ambito aziendale (Cass. n. 20268 del 19.11.2012; id., Cass. n. 11804 del 12.7.2012; id., Ordinanza n. 20268 del
19/11/2012; ordinanza n.28017/2017). CP_ Il lavoro aziendale che giustifica l'iscrizione alla gestione commercianti è quello propriamente operativo e non la mera attività che il socio può svolgere in quanto amministratore, che può implicare l'iscrizione in altra gestione (cd. separata, art. 2, c. 26, L. n. 335 del 1995, in combinato disposto con l'art. 49, c.
1, del D.P.R. n. 917 del 1986). Sono infatti soggetti all'iscrizione nella gestione commercianti coloro che "sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa" (Cass. 3240/2010).
La norma è chiara nel richiedere la prova del concreto espletamento di attività di lavoro, prova necessaria in quanto i soci potrebbero delegare ad altri soggetti, anche estranei alla compagine sociale, lo svolgimento dell'attività operativa che potrebbe peraltro essere svolta anche da uno solo di essi e non necessariamente da tutti.
Ne consegue, sul piano logico e giuridico, l'inidoneità dell'annotazione, in mancanza di ulteriori elementi, a fungere da indizio univoco del fatto ignoto da provare.
Va condiviso il modus operandi suggerito dall'ente convenuto nella circolare n.
78 del 14.05.2013, nella parte in cui richiama gli uffici a che "l'attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco". Modalità non seguita nella fattispecie in esame. La legge richiede la partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale. Per abitualità non si intende quotidianità ma soltanto non occasionalità del contributo e quindi sua continuità nel tempo, che per le attività indicate non sussiste. CP_
L' in punto di fatto nulla ha provato essendo rimasta contumace.
Inoltre è da porre in evidenza che la società veniva cancellata dal registro delle imprese alla ,data del 09.02.2021 : Pertanto occorre evidenziare in merito a ciò che particolarmente rilevante è la sentenza n. 8651 del 12.04.2010 della
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, in base alla quale la cessazione dell'attività comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i contributi. Con tale pronuncia, la Corte ha affermato che in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria. A tale orientamento hanno aderito diversi Tribunali nel decidere casi analoghi a quello de quo (Trib. di Catania, sez. Lavoro, sent. n. 1220/2011, sent. n. 3856/2012, sent. n. 3928/2015). Nel caso che ci riguarda, la ricorrente depositava in giudizio certificazione della Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta cancellazione della partita IVA avvenuta in data 09.06.2015 nonchè visura della Camera di Commercio dalla quale si evince la cancellazione alla data del 10.11.2015 dal registro delle imprese per cessazione di ogni attività Al contrario, l' , rimanendo contumace, non forniva alcun elemento a CP_3 fondamento della propria pretesa creditoria. Sulla base di tali considerazioni e alla luce degli atti di causa, va dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi relativi agli anni suindicati e, pertanto, deve concludersi per l'accoglimento del presente ricorso.
L'accoglimento del ricorso comporta che il carico delle spese sia posto in capo a parte opposta (nella sostanza soccombente) .
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna della parte resistente al rimborso in favore del ricorrente , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n.
55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 1.101,00 a 5.200,00, applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
P. Q. M
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- Dichiara l'inammissibilità della domanda nei confronti della CP_2
- Accoglie l'opposizione ed annulla l'avviso di addebito n. 371 2022
0021747169 000 ; CP_
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite liquidate in € 745,50 oltre a spese generali nella misura del 15% IVA e CPA.se dovuti con attribuzione ai procuratori antistatari
Nola lì 23.01.2025
Il Got Lavoro
dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOT dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 23.01.2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG 1281/2023 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Rosa Caputo e avv.to Roberto Parte_1
Sepe presso i quali domicilia in San Giuseppe Vesuviano alla Piazza Giuseppe Garibaldi
°
Opponente
CONTRO
CP_ in persona del suo l.r.p.t. con sede legale in Roma alla via Ciro il
Grande
Opposto Contumace
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. domiciliata per la carica in Roma alla via Largo Chigi CP_2
Altro Opposto Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 07.03.2023 e regolarmente notificato alle parti resistenti, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n
2022 0021747169 000 notificato alla data del 27.01.2023 in ragione del quale venivano pretesi crediti vantati dall' chiedendone l'annullamento. CP_1
A fondamento dell'opposizione ha dedotto la illegittimità della pretesa non rivestendo più, il ricorrente , la qualità di socio della società Maddaloni
Termoidraulica srl a seguito della cancellazione dal registro delle imprese avvenuta alla data del 09.02.2021 CP_ Non si costituiva in giudizio l' e neppure la CP_2 A seguito di vari rinvii la causa veniva assegnata a seguito di scardinamento da altro Magistrato a questo Giudicante .All'odierna udienza la causa veniva decisa. Va osservato in via preliminare , che l'opposizione si fonda su una impugnazione di un avviso di addebito inerente il mancato pagamento di contributi per la Gestione previdenziali Commercianti per il periodo dal gennaio 2021 al mese di dicembre
2021. .
Ciò posto preliminarmente occorre evidenziare, il difetto di legittimazione passiva della per cui va dichiarata la inammissibilità del ricorso nei suoi CP_2 confronti.
Ciò posto occorre evidenziare, sulla scorta delle motivazione addotte dalla parte CP_ ricorrente che nel merito si rileva , che la pretesa dell' si fonda su un avviso di addebito in relazione al mancato pagamento di contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti per il periodo dal mese di gennaio 2021 al mese di dicembre 2021
Gli elementi probatori sono insufficienti a giustificare la pretesa contributiva.
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che sostituisce la L. 3 giugno
1975, n. 160, art. 29, comma 1, dispone: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti è in capo CP_ all' poiché il ricorso ha per oggetto la sussistenza della pretesa contributiva
(Cass. 22862/2010: In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale CP_1 ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria).
Dalla documentazione in atti del fascicolo dell' è' controversa la CP_1 sussistenza in capo a parte ricorrente dei presupposti di cui alla lettera c) e cioè la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Il carattere abituale e prevalente richiesto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, ai fini del sorgere dell'obbligo dell'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concreta nell'espletamento continuativa e non occasionale di attività in ambito aziendale (Cass. n. 20268 del 19.11.2012; id., Cass. n. 11804 del 12.7.2012; id., Ordinanza n. 20268 del
19/11/2012; ordinanza n.28017/2017). CP_ Il lavoro aziendale che giustifica l'iscrizione alla gestione commercianti è quello propriamente operativo e non la mera attività che il socio può svolgere in quanto amministratore, che può implicare l'iscrizione in altra gestione (cd. separata, art. 2, c. 26, L. n. 335 del 1995, in combinato disposto con l'art. 49, c.
1, del D.P.R. n. 917 del 1986). Sono infatti soggetti all'iscrizione nella gestione commercianti coloro che "sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa" (Cass. 3240/2010).
La norma è chiara nel richiedere la prova del concreto espletamento di attività di lavoro, prova necessaria in quanto i soci potrebbero delegare ad altri soggetti, anche estranei alla compagine sociale, lo svolgimento dell'attività operativa che potrebbe peraltro essere svolta anche da uno solo di essi e non necessariamente da tutti.
Ne consegue, sul piano logico e giuridico, l'inidoneità dell'annotazione, in mancanza di ulteriori elementi, a fungere da indizio univoco del fatto ignoto da provare.
Va condiviso il modus operandi suggerito dall'ente convenuto nella circolare n.
78 del 14.05.2013, nella parte in cui richiama gli uffici a che "l'attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco". Modalità non seguita nella fattispecie in esame. La legge richiede la partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale. Per abitualità non si intende quotidianità ma soltanto non occasionalità del contributo e quindi sua continuità nel tempo, che per le attività indicate non sussiste. CP_
L' in punto di fatto nulla ha provato essendo rimasta contumace.
Inoltre è da porre in evidenza che la società veniva cancellata dal registro delle imprese alla ,data del 09.02.2021 : Pertanto occorre evidenziare in merito a ciò che particolarmente rilevante è la sentenza n. 8651 del 12.04.2010 della
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, in base alla quale la cessazione dell'attività comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i contributi. Con tale pronuncia, la Corte ha affermato che in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria. A tale orientamento hanno aderito diversi Tribunali nel decidere casi analoghi a quello de quo (Trib. di Catania, sez. Lavoro, sent. n. 1220/2011, sent. n. 3856/2012, sent. n. 3928/2015). Nel caso che ci riguarda, la ricorrente depositava in giudizio certificazione della Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta cancellazione della partita IVA avvenuta in data 09.06.2015 nonchè visura della Camera di Commercio dalla quale si evince la cancellazione alla data del 10.11.2015 dal registro delle imprese per cessazione di ogni attività Al contrario, l' , rimanendo contumace, non forniva alcun elemento a CP_3 fondamento della propria pretesa creditoria. Sulla base di tali considerazioni e alla luce degli atti di causa, va dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi relativi agli anni suindicati e, pertanto, deve concludersi per l'accoglimento del presente ricorso.
L'accoglimento del ricorso comporta che il carico delle spese sia posto in capo a parte opposta (nella sostanza soccombente) .
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna della parte resistente al rimborso in favore del ricorrente , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n.
55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 1.101,00 a 5.200,00, applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
P. Q. M
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- Dichiara l'inammissibilità della domanda nei confronti della CP_2
- Accoglie l'opposizione ed annulla l'avviso di addebito n. 371 2022
0021747169 000 ; CP_
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite liquidate in € 745,50 oltre a spese generali nella misura del 15% IVA e CPA.se dovuti con attribuzione ai procuratori antistatari
Nola lì 23.01.2025
Il Got Lavoro
dott. Aristide Perrino