Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5105 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8660/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In nome del Popolo IAno
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile
in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 8660/2024 R.G.,
e vertente
tra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente al Parte_1
Corso Amedeo di Savoia, 296, (c.f.: ) ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Napoli alla via R. Bracco, 15, presso lo studio dell'avv. Francesco
NATY (c.f.: ) che la rappresenta e difende, giusta procura C.F._2
come in atti;
- Opponenti
contro
partita IVA di Gruppo codice fiscale e CP_1 P.IVA_1
numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero REA P.IVA_2
2657480), con sede legale in Milano (MI), via Caldera 21 e, per essa,
[...]
partita IVA di Gruppo codice fiscale e Controparte_2 P.IVA_1
1
1260400), con sede legale in Milano (MI), via Caldera 21, in persona dei suoi procuratori e in virtù dei po- Controparte_3 Controparte_4
teri agli stessi conferiti come da verbale del CDA del 27/07/2021, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti resa in calce all'atto di precetto, dall'Avv. Fa-
brizio FORZATI (c.f.: con studio in Napoli (NA) alla via C.F._3
Riviera di Chiaia n. 267 ove elettivamente domicilia;
- Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 4051/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 1.6.22 e notificato in data 7.6.22, su ricorso di Parte_2
Parte
(nel prosieguo “ ), con il quale è stato ingiunto a
[...] Parte_1
e in solido di pagare nel termine di quaranta giorni dalla noti- Controparte_5
fica la somma di € 19.888,65, oltre interessi al tasso legale e sino al soddisfo,
nonché spese della procedura liquidate in € 145,50, per spese ed € 540,00, per compenso oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge,
in forza del credito nascente dal contratto di prestito personale n. 57065681 stipu-
lato da con GO DU s.p.a. (nel prosieguo “GO”) in data Controparte_5
13.7.17 e garantito dalla prima. Il credito è stato oggetto di cessione in blocco cui
è seguito ulteriore trasferimento in conseguenza di operazione di scissione, segui-
ta dall'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha riferito che, nell'ambito della Parte_1
procedura di esecuzione forzata presso terzi intrapresa a suo danno, e fondata sul
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decreto attualmente opposto, il giudice dell'esecuzione, rilevata la presunta ves-
satorietà delle clausole del contratto garantito, concedeva all'esecutata termine per l'introduzione del giudizio di opposizione ex art. 650 cod. proc. civ., dando seguito all'orientamento sancito da Sez. u n. 9479/2023 in materia di tutela del consumatore nei contratti bancari e finanziari, di raccordo con la giurisprudenza sopranazionale della CGUE. Su tali premesse, ha eccepito la vessato- Parte_1
rietà delle condizioni negoziali, denunciando l'uso da parte dell'istituto di “clau-
sole di scrittura piccolissima e facilmente confondibile con il resto del contratto”
(pag. 3 atto citazione in opposizione), la mancata firma della clausola contenente spese ed oneri dovuti in favore dell'arbitrato bancario e finanziario nonché, più
in generale, la mancata sottoscrizione delle condizioni economiche. Ha eccepito l'abusività per la mancata indicazione del tasso d'interesse (riportando il negozio esclusivamente l'ammontare degli interessi, pari ad € 6.660,72). Ha denunciato l'erroneità degli importi indicati nell'estratto conto depositato agli atti, chiedendo la nomina di ctu per la rideterminazione. Il tutto, con vittoria di spese e compe-
tenze di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Na-
vy.
Con comparsa, si è costituita in giudizio (nel Controparte_6
Parte prosieguo “ ), in qualità di procuratrice speciale di (nel prosie- CP_1
guo “ ), che ha chiesto rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fat- CP_1
to ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 29.1.25, la causa veniva trattenuta in decisione con asse-
gnazione alle parti dei termini per il deposito di memorie ex art. 190 cod. proc.
civ. Le parti hanno concluso come da note agli atti.
Per : “1) dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 4051/2022 – Parte_1
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R.G. n. 13178/2022 perché in violazione delle leggi vigenti in materia di tutela
dei consumatori;
2) in via subordinata dichiarare dovuta la sola somma capita-
le; 3) in via ancor più subordinata, dichiarare, previa CTU, dovuta la sola som-
ma che sarà accertata dal Giudice comunque in misura inferiore a quanto ri-
chiesto dal creditore. ”
Per “1) In via principale, accertare e dichiarare CP_1
l'inammissibilità, pretestuosità ed infondatezza della spiegata opposizione per
tutte le causali di cui in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo n.
4051/2022 emesso dal Tribunale di Napoli e per l'effetto dichiarare tenuta
l'opponente a versare in favore della le somme come riportate CP_1
dal decreto ingiuntivo opposto;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di
revoca e/o declaratoria di nullità/inefficacia del D.I. opposto, accertare il mag-
gior e/o minor importo dovuto dalla sig.ra e per l'effetto condannare Parte_1
l'opponente al pagamento dell'importo dovuto a titolo di capitale, interessi e
spese in favore della in ragione del contratto di prestito mai con- CP_1
testato né disconosciuto;
3) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del
presente giudizio, oltre rimborso e spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per leg-
ge.”
L'opposizione deve essere parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Preliminarmente, occorre prendere posizione sull'ammissibilità
dell'opposizione, pacificamente tardiva rispetto alla data di notifica del decreto
(6.7.22). L'opposizione è ammissibile limitatamente al vaglio di vessatorietà del-
le clausole negoziali previsto dal codice del consumo, e ciò sulla scorta
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dell'interpretazione dell'art. 650 cod. proc. civ. fatta propria dalle Sezioni Unite
n. 9479/2023, in ossequio ai principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria in materia di tutela dei consumatori nei contratti bancari e finanziari (CGUE del 17
maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e , CP_7 CP_8
in causa C-600/19 Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 Io c. Impuls Leasing; in causa C-869/19 L. c. Unicaja Banco; e in causa C-724/22 Investcapital).
Come esposto dall'opponente e documentato agli atti, il presente giudizio
è stato introdotto a seguito del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione,
rilevata la presunta abusività delle clausole negoziali del contratto, l'ha sottopo-
sta alle parti concedendo termine per l'introduzione, ad opera dell'ingiunta ese-
cutata, del giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. volto a de-
nunciarne l'abusività.
Come noto, l'art. 650 cod. proc. civ. disciplina un rimedio a carattere straordinario mediante il quale l'intimato può spiegare opposizione, anche dopo che sia scaduto il termine fissato nel decreto, ove provi di non aver avuto tempe-
stiva conoscenza dello stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortui-
to o forza maggiore. Mentre il caso fortuito comporta il verificarsi di un fatto og-
gettivo indipendentemente dalla volontà umana, essendo l'evento fortuito in sé in grado di causa l'evento per forza propria;
per forza maggiore s'intende una forza esterna ostativa o impeditiva. In ogni caso, l'opposizione non può essere ammes-
sa decorsi giorni dal primo atto di esecuzione.
Al fine di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giuri-
sdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, con-
cernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, recependo quanto deciso con le pronunce della CGUE del 17
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maggio 2022, le Sezioni Unite (n. 9479/2023) hanno individuato nell'opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. lo strumento per far valere l'abusività
di clausole contenute in contratti posti a fondamento del decreto non opposto.
Secondo quanto chiarito dalla Corte, le carenze formali del decreto monitorio, in-
fatti, configurano per il consumatore, privo della necessaria informazione per esercitare con piena consapevolezza i propri diritti, una causa non imputabile im-
peditiva della proposizione tempestiva dell'opposizione sul profilo della abusività
delle clausole contrattuali e, dunque, il requisito richiesto per ritenere ammissibi-
le l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., strumento che consente al de-
bitore-consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum
debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur, sempre che a ta-
le declaratoria il consumatore non si opponga, giacché trattasi comunque di nulli-
tà relativa e "a vantaggio” (Cass. sez. u n. 28314/2019; Cass. sez. u n. 26242; n.
26243/2014).
Con la stessa pronuncia, i giudici di legittimità hanno individuato i compi-
ti del giudice del monitorio e dell'esecuzione. In particolare, il giudice del pro-
cedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della do-
manda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richie-
dendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo
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di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, av-
vertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'e-
spletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non contenga alcuna motivazione in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole o avvertimento circa la pos-
sibilità di far valere detta abusività – come nel caso in esame – deve essere rico-
nosciuta all'opponente-consumatore la possibilità di proporre opposizione tardi-
va, riconducibile alla previsione normativa del "caso fortuito o forza maggiore”.
Ciò è possibile anche quando – come nel caso in esame - il decreto non opposto sia stato posto in esecuzione. Ed infatti, nel caso in cui il decreto ingiun-
tivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione a dover controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussisten-
za o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione ese-
cutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto -
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avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha fa-
coltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cod. proc.
civ., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazio-
ne del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle de-
terminazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 cod. proc. civ.
(Cass. Sez. u n. 9479/2023; Cass. 17055/2024). Tanto è avvenuto nel caso di specie.
Nel caso in esame, non vi è dubbio che, che rivesta la qualifica Parte_1
di consumatrice, da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che,
al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, con-
clude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'eser-
cizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pub-
blica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprendito-
riale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La
qualità di consumatore può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti del-
la riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.
Sulla scorta dei principi sopra enunciati, l'opposizione tardiva è ammissi-
bile, tenuto conto che il decreto ingiuntivo, non tempestivamente opposto e sul quale è stata intrapresa l'esecuzione, non conteneva alcun avviso al debitore-
consumatore circa le facoltà previste dal codice del consumo in materia di clau-
sole vessatorie, con ciò essendosi verificato il “caso fortuito o forza maggiore” di cui all'art. 650 cod. proc. civ. come interpretato dalla giurisprudenza sopra ri-
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chiamata.
Come detto, la questione relativa alla presunta vessatorietà delle clausole negoziali è stata sottoposta al contraddittorio nell'ambito della procedura esecu-
tiva presso terzi intrapresa ai danni dell'ingiunta, come da provvedimento pun-
tualmente depositato da (doc. 2 fasc. opponente). Parte_1
La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condot-
to le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla
scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confron-
tarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora
avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragio-
nevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola
nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-
415/11, . Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre Persona_1
all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si è ritenuto che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto – nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodi-
camente condotte dalla NC d'IA, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel dm 27 giugno 2017 applicabile ratione temporis –
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possa essere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadem-
pimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve infor-
mare la contrattazione.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superio-
re a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così
gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigi-
do automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affer-
mato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse mora-
torio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della NC
d'IA (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La
diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e fi-
nanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet; CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, Nestrade SA contro. Parte_3
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Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto naziona-
le. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice,
anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rileva-
zioni relative al tasso soglia operate dalla NC d'IA e previste dalla l.
108/1996 (Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons. l'abusività delle condizioni negoziali sopra men-
zionate (clausola n. 10).
Giuste le condizioni generali di contratto (doc. 4 fasc. opponente), il pre-
stito personale flessibile stipulato da con GO in data 13.7.17 Controparte_5
e garantito da aveva ad oggetto il finanziamento di € 18.515,28, (di Parte_1
cui € 1.067,28, a titolo di assicurazione facoltativa ed € 446,00, a titolo di assicu-
razione facoltativa aggiuntiva) da restituire in n. 84 rate mensili del valore ca-
dauna di € 299,99, TAN 8,55% TAEG 9,79% per un totale dovuto di €
25.312,00. In particolare, per il caso di ritardo nel pagamento, il contratto preve-
deva l'addebito al consumatore di “interessi di mora al tasso pari all'1,5% men-
sile sulla quota capitale dell'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata, oltre
alle seguenti spese: spese per eventuali solleciti postali o telefonici € 15,49 per
ogni intervento;
spesa per eventuali interventi domiciliari € 50,00 per € 500,00,
o frazione di € 500,00, di importo dovuto;
commissione insoluto ripresentazione
SDD € 5,16; spesa di costituzione in mora € 12,91; spesa di decadenza del bene-
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ficio del termine € 20,66; spese legali eventualmente sostenute da GO DU.
Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti
condizioni: se al momento della conclusione del contratto tale tasso fosse supe-
riore a quello determinato ex art. 2 L. 108/96 e successive modifiche, il tasso ef-
fettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia così come de-
terminato ai sensi di detta legge” (pag. 2 e 9).
Tenuto conto che nel trimestre luglio-settembre 2017 il tasso medio prati-
cato per operazioni di prestito personale era 10,33% e che la maggiorazione me-
dia per gli interessi moratori era pari a 2,1 punti percentuali, deve concludersi per l'abusività del tasso pattuito (pari al 18% annuo). L'abusività si evince altresì
dalla previsione per cui, in caso di tasso pattuito superiore al tasso soglia, il tasso effettivamente praticato è stabilito nello stesso tasso soglia, ossia, in ogni caso,
parametrato al valore massimo applicabile, nonché dalle numerose spese destina-
te a maturare ai danni della consumatrice in caso di patologia del rapporto (“ spe-
se per eventuali solleciti postali o telefonici € 15,49 per ogni intervento;
spesa
per eventuali interventi domiciliari € 50,00 per € 500,00, o frazione di € 500,00,
di importo dovuto;
commissione insoluto ripresentazione SDD € 5,16; spesa di
costituzione in mora € 12,91; spesa di decadenza del beneficio del termine €
20,66; spese legali eventualmente sostenute da GO DU.”). A fronte di simili previsioni, ove il professionista avesse trattato in modo leale ed equo con il con-
sumatore, si ritiene che egli non avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo prestasse il proprio consenso alla conclusione del negozio (Corte
giust., 14 marzo 2013, C-415/11, . Persona_1
Accertata l'abusività delle clausole sopra indicate, stante la nullità parziale che colpisce il negozio giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., deve essere
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rideterminata la misura del credito vantato dall'opposta limitato al solo capitale.
Il credito così rideterminato è pari ad € 17.030,00, (doc. 6 fasc. opposta). Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data del deposito del ricorso (6.7.22) e sino al soddisfo. E ciò tenuto conto che laddove il giudice ravvisi l'abusività del-
la clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le tante CGUE 12.01.23
in C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre 2020,
NC B., C-269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò
perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusi-
ve potrebbe compromettere la realizzazione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumato-
re di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di uti-
lizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti
(sentenza del 18 novembre 2021, A. S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, punto 69
nonché giurisprudenza ivi citata).
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, sulla scorta dell'abusività della clausola n. 10, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e
, in qualità di obbligata in solido rispetto all'obbligazione as- Parte_1
sunta in via principale da , condannata al pagamento della di- Controparte_5
versa somma emersa in corso di causa.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente ed in favore di in qualità di procuratrice speciale di e si Controparte_6 CP_1
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liquidano con compensazione del 20% e restante 80% a carico dell'opponente, in
€ 4.077,00, per compensi , oltre IVA e CPA se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo oppo-
sto;
- Dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. delle clausole n. 10 del contratto per cui è causa;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_9
, in qualità di procuratrice speciale di dell'importo Parte_2 CP_1
di € 17.030,00, sul quale decorrono interessi legali di cui all'art. 1284,
quarto comma, cod. civ. dalla data del deposito del ricorso (6.7.22) e sino al soddisfo;
- condanna altresì alla refusione delle spese di lite in fa- Parte_1
vore dell'opposta che liquida nella misura di € 4.077,00, per compensi, ol-
tre IVA e CPA e spese generali, se dovuti e come per legge.
Napoli 22/05/2025
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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