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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 265/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
24.6.2022
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Modena
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 8 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Wegher pec e dall'avv. Simona Papa pec Email_2
Email_3
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In via principale:
1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla narrativa del ricorso, il diritto di
credito del signor nei confronti della Parte_1 [...]
, di € 35.325,73 lordi a titolo di differenze retributive Controparte_2
per lavoro straordinario per il periodo dicembre 2014 – novembre 2018 e, per l'effetto,
condannare la convenuta al pagamento del suddetto importo, o del diverso importo che
dovesse risultare di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalle
scadenze al saldo.
2) Condannare la convenuta all'integrale rifusione delle spese legali della presente causa”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In via principale:
respingere ogni e qualsiasi domanda rivolta nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_2
quanto infondate in fatto ed in diritto;
con il rigetto di ogni e qualsiasi altra domanda
ex adverso formulata o formulanda e con esclusione di tutte le voci e degli importi a
qualsivoglia titolo richiesti e non provati da controparte in corso di causa.
In via riconvenzionale:
pagina 2 di 8 accertare e dichiarare che nel corso del Controparte_2 Controparte_2
rapporto di lavoro ha versato al ricorrente signor € 61.712,71 in eccedenza Parte_1
rispetto a quanto previsto dalla legge e dal CCNL di settore o quella somma maggiore o
minore che verrà accertata in corso di causa e, conseguentemente, condannare lo
stesso signor a restituire a i Parte_1 Controparte_2 Controparte_2
medesimi importi.
In via riconvenzionale subordinata:
nella denegata ipotesi in cui si ritenessero dovute al signor ulteriori Parte_1
somme oltre quelle già liquidate nel corso del rapporto di lavoro, limitare gli importi
riconosciuti a quelli che risulteranno provati, nella misura che sarà accertata e
correttamente quantificata in corso di causa, respingendo ogni altra domanda, escludendo le voci non connesse causalmente all'attività lavorativa effettuata dal
signor e detraendo e/o compensando quanto versato nel corso del rapporto Parte_1
di lavoro al signor in eccedenza rispetto a quanto dovuto ai sensi di legge e Parte_1
del CCNL di settore, nella misura che risulterà in corso di causa.
In tutti i casi con il ristoro delle competenze di lite, oltre all'IVA, al CNPA ed al rimborso forfettario come per legge, oltre al risarcimento ex art. 96 c.p.c.”
MOTIVAZIONE
§1 la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co.1 n. 4 e 2 cod.proc.civ.
Con sentenza non definitiva n. 139/2024 del 4.4.2024 questo giudice ha così statuito:
“Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: pagina 3 di 8 1. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta nei confronti del ricorrente Controparte_1 Pt_1
.
[...]
2. Accerta che la domanda, proposta dal ricorrente , di corresponsione Parte_1
delle differenze a titolo di compenso per lavoro straordinario, in riferimento al periodo dal dicembre 2014 al novembre 2018, deve essere esaminata alla luce delle previsioni contenute nel d.lgs. 19.11.2007, n. 234 e negli artt. 11 e 11bis CCNL
Logistica, Trasporto merci e Spedizione stipulato in data 1.8.2013 e successivamente modificato con l'accordo del 3.12.2017; in particolare accerta che:
l'orario ordinario di lavoro del ricorrente era pari a 47 ore settimanali;
la durata massima settimanale della prestazione di lavoro era disciplinata dall'art. 11 co. 1, secondo periodo CCNL cit.;
l'orario di lavoro osservato dal ricorrente è costituito da ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro, a esclusione dei periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 reg. CE 561/06 e d ei riposi intermedi ex art. 5 d.lgs. 234/2007, compresi i tempi per la consumazione dei pasti, nonché dei tempi di disponibilità (essere a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, attesa per carico e scarico, attesa per i divieti di circolazione, tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore, tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti,. gli ultimi due se non eccedono il limite dell'orario ordinario e diversamente nella misura del 50%) a condizione che da parte del datore detti tempi siano stati comunicati con congruo anticipo al prestatore. pagina 4 di 8 3. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
4. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione”
Con ordinanza ex art. 279 co.1 n. 4 e 2 cod.proc.civ. pronunciata alla medesima udienza si è, altresì, statuito:
“Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, ritenuta la necessità di avvalersi di c.t.u. al fine di verificare se, alla luce delle statuizioni contenute nell'odierna sentenza non definitiva, residuano, in favore del ricorrente nei confronti della società convenuta Parte_1 [...]
crediti a titolo di compenso per lavoro straordinario in relazione Controparte_1
al periodo dicembre 2014 – novembre 2018, ritenuto opportuno fornire ai cc.tt.uu. le seguenti indicazioni:
i) previa verifica - alla luce delle deduzioni contenute nella memoria di costituzione della società convenuta circa presunti vizi in ordine sia ai dischi cronotachigrafici
(paragrafo 2.1.), sia alle stampe del tachigrafo digitale (paragrafo 2.2.) e delle repliche svolte dal ricorrente nelle note finali autorizzate depositate il 10.7.2023 - della loro coerenza intrinseca (in riferimento, quindi, al loro contenuto) e della loro correttezza estrinseca (eventualmente attraverso la comparazione dei dati emergenti da dischi e stampe con quelli desumibili dalla documentazione, che, per norma o per prassi, accompagna l'espletamento dell'attività di trasporto di merci per conto terzi;
esemplificando: schede di trasporto, lettere di vettura, bolle di accompagnamento, che i c.t.u. vengono autorizzati, nell'esercizio del potere ex art. 421 co.1 cod.proc.civ., ad acquisire e/o consultare) – individuare i dati relativi alle modalità temporali di svolgimento del lavoro prestato dal ricorrente che possono essere attendibilmente pagina 5 di 8 tratti dai dischi cronotachigrafici prodotti dal ricorrente sub doc. 5 fasc.ric. e dalle stampe dei cronotachigrafi digitali sub doc. 7 fasc. ric.;
ii) una volta determinato il tempo di lavoro secondo le statuizioni della presente sentenza, quantificare il lavoro straordinario da retribuire, tenendo conto di un orario ordinario settimanale di 47 ore e delle previsioni ex art. 11 co. 1, secondo periodo
CCNL cit., e liquidare l'eventuale credito spettante al ricorrente a titolo di differenze compenso per lavoro straordinario.
P.Q.M.
nomina cc.tt.uu. gli ispettori del lavoro e dott. Parte_2 Per_1
[...]
fissa per il giuramento e l'assegnazione dei quesiti l'udienza del 1° ottobre 2024, ore
9,00…”.
§2
la consulenza tecnica d'ufficio
Nell'elaborato depositato in data 27.3.2025 i cc.tt.uu. ispettori del lavoro
[...]
e in ragione di una congrua e logica motivazione di Parte_2 Persona_1
ordine tecnico-scientifico, hanno accertato, in favore del ricorrente , un Parte_1
credito pari a € 22.562,61, a titolo di differenze retribuzione lavoro straordinario.
Alle osservazioni svolte dai cc.tt.pp ai sensi dell'art. 195 ult.co. cod.proc.civ. .i cc.tt.uu.
hanno risposto in mode esauriente e pienamente condivisibile (pag. 14-29 dell'elaborato).
pagina 6 di 8 §4 la sentenza definitiva
Alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva n. 139/2024 e delle considerazioni che precedono, la società convenuta Controparte_1
va condannata a corrispondere, in favore del ricorrente , la somma
[...] Parte_1
di € 22.562,61;
tale somma va maggiorato ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459;).
Stante la parziale soccombenza reciproca, si dispone la compensazione delle spese di giudizio nella misura di un terzo.
La società convenuta va condannata alla rifusione, in favore del ricorrente, dei residui due terzi delle spese di giudizio come liquidati in dispositivo.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 15.4.2025, vengono poste a carico della società convenuta nella misura di due terzi e a carico del ricorrente nella misura di un terzo (salva la solidarietà in favore dei c.t.u.).
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la società convenuta alla Controparte_1
corresponsione, in favore del ricorrente , della somma di € 22.562,61, Parte_1
con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad pagina 7 di 8 oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
2. Dispone la compensazione nella misura di un terzo delle spese di giudizio.
3. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, dei residui due terzi delle spese di giudizio, liquidati nella somma di 3.800,00, maggiorata del 15%
per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
4. Pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 15.4.2025, a carico della società
convenuta nella misura di due terzi e a carico del ricorrente nella misura di un terzo.
(salva la solidarietà in favore dei c.t.u.).
Trento, 15 aprile 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
24.6.2022
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Modena
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 8 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Wegher pec e dall'avv. Simona Papa pec Email_2
Email_3
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In via principale:
1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla narrativa del ricorso, il diritto di
credito del signor nei confronti della Parte_1 [...]
, di € 35.325,73 lordi a titolo di differenze retributive Controparte_2
per lavoro straordinario per il periodo dicembre 2014 – novembre 2018 e, per l'effetto,
condannare la convenuta al pagamento del suddetto importo, o del diverso importo che
dovesse risultare di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalle
scadenze al saldo.
2) Condannare la convenuta all'integrale rifusione delle spese legali della presente causa”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In via principale:
respingere ogni e qualsiasi domanda rivolta nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_2
quanto infondate in fatto ed in diritto;
con il rigetto di ogni e qualsiasi altra domanda
ex adverso formulata o formulanda e con esclusione di tutte le voci e degli importi a
qualsivoglia titolo richiesti e non provati da controparte in corso di causa.
In via riconvenzionale:
pagina 2 di 8 accertare e dichiarare che nel corso del Controparte_2 Controparte_2
rapporto di lavoro ha versato al ricorrente signor € 61.712,71 in eccedenza Parte_1
rispetto a quanto previsto dalla legge e dal CCNL di settore o quella somma maggiore o
minore che verrà accertata in corso di causa e, conseguentemente, condannare lo
stesso signor a restituire a i Parte_1 Controparte_2 Controparte_2
medesimi importi.
In via riconvenzionale subordinata:
nella denegata ipotesi in cui si ritenessero dovute al signor ulteriori Parte_1
somme oltre quelle già liquidate nel corso del rapporto di lavoro, limitare gli importi
riconosciuti a quelli che risulteranno provati, nella misura che sarà accertata e
correttamente quantificata in corso di causa, respingendo ogni altra domanda, escludendo le voci non connesse causalmente all'attività lavorativa effettuata dal
signor e detraendo e/o compensando quanto versato nel corso del rapporto Parte_1
di lavoro al signor in eccedenza rispetto a quanto dovuto ai sensi di legge e Parte_1
del CCNL di settore, nella misura che risulterà in corso di causa.
In tutti i casi con il ristoro delle competenze di lite, oltre all'IVA, al CNPA ed al rimborso forfettario come per legge, oltre al risarcimento ex art. 96 c.p.c.”
MOTIVAZIONE
§1 la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co.1 n. 4 e 2 cod.proc.civ.
Con sentenza non definitiva n. 139/2024 del 4.4.2024 questo giudice ha così statuito:
“Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: pagina 3 di 8 1. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta nei confronti del ricorrente Controparte_1 Pt_1
.
[...]
2. Accerta che la domanda, proposta dal ricorrente , di corresponsione Parte_1
delle differenze a titolo di compenso per lavoro straordinario, in riferimento al periodo dal dicembre 2014 al novembre 2018, deve essere esaminata alla luce delle previsioni contenute nel d.lgs. 19.11.2007, n. 234 e negli artt. 11 e 11bis CCNL
Logistica, Trasporto merci e Spedizione stipulato in data 1.8.2013 e successivamente modificato con l'accordo del 3.12.2017; in particolare accerta che:
l'orario ordinario di lavoro del ricorrente era pari a 47 ore settimanali;
la durata massima settimanale della prestazione di lavoro era disciplinata dall'art. 11 co. 1, secondo periodo CCNL cit.;
l'orario di lavoro osservato dal ricorrente è costituito da ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro, a esclusione dei periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 reg. CE 561/06 e d ei riposi intermedi ex art. 5 d.lgs. 234/2007, compresi i tempi per la consumazione dei pasti, nonché dei tempi di disponibilità (essere a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, attesa per carico e scarico, attesa per i divieti di circolazione, tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore, tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti,. gli ultimi due se non eccedono il limite dell'orario ordinario e diversamente nella misura del 50%) a condizione che da parte del datore detti tempi siano stati comunicati con congruo anticipo al prestatore. pagina 4 di 8 3. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
4. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione”
Con ordinanza ex art. 279 co.1 n. 4 e 2 cod.proc.civ. pronunciata alla medesima udienza si è, altresì, statuito:
“Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, ritenuta la necessità di avvalersi di c.t.u. al fine di verificare se, alla luce delle statuizioni contenute nell'odierna sentenza non definitiva, residuano, in favore del ricorrente nei confronti della società convenuta Parte_1 [...]
crediti a titolo di compenso per lavoro straordinario in relazione Controparte_1
al periodo dicembre 2014 – novembre 2018, ritenuto opportuno fornire ai cc.tt.uu. le seguenti indicazioni:
i) previa verifica - alla luce delle deduzioni contenute nella memoria di costituzione della società convenuta circa presunti vizi in ordine sia ai dischi cronotachigrafici
(paragrafo 2.1.), sia alle stampe del tachigrafo digitale (paragrafo 2.2.) e delle repliche svolte dal ricorrente nelle note finali autorizzate depositate il 10.7.2023 - della loro coerenza intrinseca (in riferimento, quindi, al loro contenuto) e della loro correttezza estrinseca (eventualmente attraverso la comparazione dei dati emergenti da dischi e stampe con quelli desumibili dalla documentazione, che, per norma o per prassi, accompagna l'espletamento dell'attività di trasporto di merci per conto terzi;
esemplificando: schede di trasporto, lettere di vettura, bolle di accompagnamento, che i c.t.u. vengono autorizzati, nell'esercizio del potere ex art. 421 co.1 cod.proc.civ., ad acquisire e/o consultare) – individuare i dati relativi alle modalità temporali di svolgimento del lavoro prestato dal ricorrente che possono essere attendibilmente pagina 5 di 8 tratti dai dischi cronotachigrafici prodotti dal ricorrente sub doc. 5 fasc.ric. e dalle stampe dei cronotachigrafi digitali sub doc. 7 fasc. ric.;
ii) una volta determinato il tempo di lavoro secondo le statuizioni della presente sentenza, quantificare il lavoro straordinario da retribuire, tenendo conto di un orario ordinario settimanale di 47 ore e delle previsioni ex art. 11 co. 1, secondo periodo
CCNL cit., e liquidare l'eventuale credito spettante al ricorrente a titolo di differenze compenso per lavoro straordinario.
P.Q.M.
nomina cc.tt.uu. gli ispettori del lavoro e dott. Parte_2 Per_1
[...]
fissa per il giuramento e l'assegnazione dei quesiti l'udienza del 1° ottobre 2024, ore
9,00…”.
§2
la consulenza tecnica d'ufficio
Nell'elaborato depositato in data 27.3.2025 i cc.tt.uu. ispettori del lavoro
[...]
e in ragione di una congrua e logica motivazione di Parte_2 Persona_1
ordine tecnico-scientifico, hanno accertato, in favore del ricorrente , un Parte_1
credito pari a € 22.562,61, a titolo di differenze retribuzione lavoro straordinario.
Alle osservazioni svolte dai cc.tt.pp ai sensi dell'art. 195 ult.co. cod.proc.civ. .i cc.tt.uu.
hanno risposto in mode esauriente e pienamente condivisibile (pag. 14-29 dell'elaborato).
pagina 6 di 8 §4 la sentenza definitiva
Alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva n. 139/2024 e delle considerazioni che precedono, la società convenuta Controparte_1
va condannata a corrispondere, in favore del ricorrente , la somma
[...] Parte_1
di € 22.562,61;
tale somma va maggiorato ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459;).
Stante la parziale soccombenza reciproca, si dispone la compensazione delle spese di giudizio nella misura di un terzo.
La società convenuta va condannata alla rifusione, in favore del ricorrente, dei residui due terzi delle spese di giudizio come liquidati in dispositivo.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 15.4.2025, vengono poste a carico della società convenuta nella misura di due terzi e a carico del ricorrente nella misura di un terzo (salva la solidarietà in favore dei c.t.u.).
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la società convenuta alla Controparte_1
corresponsione, in favore del ricorrente , della somma di € 22.562,61, Parte_1
con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad pagina 7 di 8 oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
2. Dispone la compensazione nella misura di un terzo delle spese di giudizio.
3. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, dei residui due terzi delle spese di giudizio, liquidati nella somma di 3.800,00, maggiorata del 15%
per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
4. Pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 15.4.2025, a carico della società
convenuta nella misura di due terzi e a carico del ricorrente nella misura di un terzo.
(salva la solidarietà in favore dei c.t.u.).
Trento, 15 aprile 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
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