Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/05/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3183/2021 R.G. a cui è riunita la causa n. 2217/2023 R.G. promossa da:
Avv. (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Viale Montegrappa n. 145
RICORRENTE OPPONENTE ed OPPOSTA RESISTENTE nella causa riunita
CONTRO cod. fisc.: Controparte_1
) P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore , Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Rindi (cod. fisc.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, C.F._2 Via F. Ferrucci n. 232, giusta procura speciale in cale al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA RESISTENTE e RICORRENTE OPPONENTE nella causa riunita
OGGETTO: opposizione a d.i. in materia di locazione urbana PRIMA UDIENZA: 30/3/2022 UDIENZA DI DISCUSSIONE: 15/4/2025 Conclusioni delle parti: Per l'opponente: “si riporta a tutti gli atti ed alle note conclusive, insistendo per l'accoglimento della domanda”1.
In Via preliminare: a)Eccezione di inesistenza del titolo Revocare e dichiarare nullo inefficace e inammissibile il decreto ingiuntivo opposto, per violazione dell'art. 282 c.p.c. ovvero che il titolo posto alla base della domanda era inidoneo, per contrasto con i principi ermeneutici della Suprema Corte, e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1053/21 del 02/10/2021 rep. 1464/2021 emesso dal Tribunale di Prato, per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto revocare anche le spese legali di cui in condanna di pagamento, Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. In caso di avvenuto pagamento dell'ingiunzione, condannare la CP_1
alla restituzione delle somme ricevute comprensive di interessi legali moratori.
[...] B) Eccezione rilevabile d'ufficio di conflitto di interesse Accogliere la eccezione di conflitto di interesse rilevabile d'ufficio e revocare per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare lo stesso privo di ogni effetto giuridico del decreto ingiuntivo n. 1053/21 del 02/10/2021 rep. 1464/21 emesso dal Tribunale di Prato, e di conseguenza ordinare se le somme fossero state già pagate, la ripetizione delle stesse, mediante condanna alla restituzione nei confronti della
, comprensive di interessi legali moratori. Controparte_1 In caso di mancato accoglimento delle due eccezioni preliminari e nel merito
Voglia accertare la esistenza del diritto alla compensazione legale delle somme pagate a fronte dei lavori indefettibili e omessi dalla cooperativa , e per l'effetto compensare con i CP_1 canoni di locazione dei mesi di luglio-agosto-settembre-ottobre e novembre 2015, e compensare gli ulteriori mesi, come in atti. E per l'effetto condannare la cooperativa alle somme CP_1 ingiunte e non dovute comprensiva di interessi moratori.
Voglia accertare la inesistenza delle spese condominiali e della mora alla data del 19/06/2019, e conseguentemente accertare anche la inesistenza del credito ingiunto di € 2.005,02 e per l'effetto ordinare e condannare la alla restituzione delle somme Controparte_1 illecitamente richieste.
Voglia accertare la inesistenza della mora in ordine alle spese condominiali sia alla data del 2018, che alla data della proposizione del decreto ingiuntivo e relativamente alle somme ingiunte, e accertare la maggiore o minore somma eventualmente dovuta all'esito di CTU tecnica rivolta a verificare la corretta imputazione delle somme richieste nel corso del rapporto contrattuale dall'amministratore.
In considerazione e della condotta processuale di parte ricorrente, se del caso tali condotte rientrano nel novero dell'art. 96 c.p.c. procedere alla condanna e al risarcimento a favore della opponente.
E per l'effetto dell'accoglimento delle domande sopra promosse, condannare la
a rifondere tutte le spese processuali, comprensiva della maggiorazione del Controparte_1 30 per cento di cui all'art. 4 comma 1 bis D.M 55/2014, in quanto il presente atto è redatto con tecniche di fruizione agevolata con collegamento ipertestuale. In Via riconvenzionale Accogliere la domanda di risarcimento per il mancato godimento di due posti auto, e per la somma di € 3.950,00 o comunque di € 50,00 per ogni mese di mancato godimento, dalla data di inizio del contratto, sino alla data effettiva di restituzione dell'immobile, e il tutto con condanna a rifondere le spese processuali, e gli interessi moratori sulle somme stabilite per il mancato godimento, anche in via equitativa. In via istruttoria si chiede e con urgenza Ordinare la esibizione da parte della cooperativa dei registri Iva acquisti (dal 2015-al CP_1 2020), e il mastrino dei fornitori, Pratoserrature, COMOLI, Termoprato, relativamente agli Pt_3 anni 2015-2016-2017, l'ordine di esibizione sia del registro IVA vendite dal 2015 al 2021, e l'esibizione del mastrino contabile relativo al contratto dell'avvocato , al fine di Parte_1 verificare la correttezza delle registrazioni contabili, e della omessa compensazione tra i partitari delle spese sostenute dalla opponente. al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla CP_1
RG 2217/23
[...]
o Giudice In Via preliminare ed urgente
Pag. 2 di 18 Per l'opposta: “ si riporta a tutti gli atti di causa”2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione e decreto ingiuntivo, depositato in data 13/12/2021, l'Avv. adiva il Tribunale di Prato al fine di Parte_1 sentire dichiarare nullo, inefficace e, per l'effetto, revocare il decreto
In rito: a)Rilevare la nullità della notifica, per violazione delle norme sulla conformità degli atti e delle copie, poiché riferite norme ormai abrogate;
b) riunire il presente procedimento (R.G. 2217/23), al (R.G. 3183/2021), per connessione oggettiva e soggettiva, come al paragrafo n. 2 (due); c) sanzionare, la mancata indicazione degli allegati specificatamente e come prevede la norma di cui al paragrafo 3, sub 3.a; d) espungere tutti documenti privi di attestazione di conformità, per violazione delle regole sul processo digitale di cui al paragrafo 3, sub 3°; e) espungere i documenti disconosciuti, per le motivazioni di cui al sub 3.b; f) ordinare l'esibizione del libro soci della dalla sua costituzione ad oggi;
Controparte_1 g) ordinare l'esibizione delle scritture contabili della , dagli anni 2015, sino Controparte_1 al 2022; comprensivi, del registro Iva acquisti e Iva vendite, il partitario della posizione , e Pt_1 tutte le fatture emesse a nome della stessa. Nel merito. Rigettare l'opposizione in quanto infondata, poiché le somme richieste in compensazione del deposito cauzionale, sono tutte inammissibili e non provate. Non sono dovute le somme richieste per le siepi, così come il rimborso delle spese sostenute per la materia e al di fuori delle tabelle di cui al D.M. 55/2014. Condannare la cooperativa , per le violazioni di cui agli artt. 88, e 96 c.p.c. per avere CP_1 introdotto in questo giudizio fatti non veri. In denegata ipotesi. Accertare le somme eventualmente dovute alla cooperativa, e stabilire quelle che devono essere restituite al conduttore, comprensive degli interessi di legge, compensare ove dovuto il pagamento del canone di agosto e settembre 2022. Condannare la cooperativa al pagamento delle spese vive di mediazione e dei compensi di avvocato per tale attività Il tutto con vittoria di spese del giudizio e della fase monitoria, con le maggiorazioni di legge per il collegamento ipertestuale.” 2 “Nella causa R.G. n. 3182/2021: rigettare l'opposizione perche' infondata conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese DA DISTRARSI IN FAVORE DEL SOTTOSCRITTO DIFENSORE;
in ipotesi: condannare l'avv. al pagamento della somma di €. 8.387,36 oltre interessi legali dalle Pt_1 date in cui i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti fino alla domanda e con ulteriori interessi ex art. 1284 c. IV dalla domanda al saldo effettivo;
in ogni caso con vittoria di spese DA DISTRARSI IN FAVORE DEL SOTTOSCRITTO DIFENSORE;
Con ulteriore condanna per lite temeraria . in via istruttoria si rinnova opposizione a ctu e/o esibizioni per i motivi gia' esposti;
. Nella causa R.G.n. 2217/2023: revocare il decreto ingiuntivo opposto e, compensato il credito dell'avv. per deposito Pt_1 cauzionale con i due canoni agosto e settembre 22 per €. 2.000,00; con la somma di €. 1 .903,20 per compensi esecuzione con quella di €. 416,94 dovuta a titolo di spese condominiali , condannare l'opposta a pagare la somma di €. 1.320,14 in favore della locatrice, con compensazione fino a concorrenza rispettivi ammontare degli importi dovuti a titolo di interessi come sopra precisato. Con vittoria delle spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore . Con condanna ex art. 96 per lite temeraria giacche' non e' stato neppure rinunciato alla domanda per la somma dei due canoni impagati nonostante le evidenze.”
Pag. 3 di 18 ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 1053/2021 del 2/10/2021 con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 8387,36, (di cui € 6.382,34 a titolo di canoni di locazione insoluti ed € 2.502,02 a titolo di regresso per oneri condominiali dovuti dall'ingiunta ma anticipati dalla locatrice-ingiungente per evitare un decreto ingiuntivo) oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, e, in via riconvenzionale, sentir condannare la opposta al risarcimento del danno quantificato in Euro 3.950,00, avanzando altresì istanza urgente di sospensione della provvisoria esecuzione, inaudita altera parte.
Assumeva l'opponente quali motivi di opposizione:
- l'inammissibilità della domanda di ingiunzione per violazione del dettato dell'art. 282 c.p.c., atteso che la sentenza n. 365/2021 del Tribunale di Prato, posta a fondamento della domanda di ingiunzione, nella parte in cui accertava il grave inadempimento della conduttrice dichiarando risolto il contratto di locazione stipulato e disponeva il rilascio dell'immobile, aveva contenuto misto: dichiarativo, di mero accertamento, costitutivo e di merito e, pertanto, essendo stata promossa impugnazione con atto di appello del 5/6/2021, non poteva produrre efficacia immediata ed anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato (richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 4059/2010);
-esistenza di un controcredito da portare in compensazione, avendo lei stessa eseguito dei lavori indefettibili autorizzati dalla cooperativa, per rendere l'abitazione utilizzabile, trattandosi di immobile in completo stato di abbandono (presenza di topi e relativi escrementi, mancanza della rubinetteria ed accessori, incompletezza dell'impianto elettrico, incuria del giardino e delle siepi invase da una parassita, mancanze delle luci esterne) per complessivi Euro 6.084,34, come da fatture intestate alla stessa rispetto a Controparte_1 tali spese, che a suo giudizio dovevano porsi a carico del locatore, rilevava che a fronte dell'avvenuta contabilizzazione di tali voci di spesa a proprio carico, la Cooperativa aveva omesso la registrazione in compensazione del relativo pagamento effettuato -in effetti- dall'opponente;
-erroneità delle spese condominiali imputate, (e già, in precedenza contestate all'amministratore), in quanto applicate al conduttore spese straordinarie non dovute e sulla base di tabella millesimale errata, e comunque, già pagate dalla conduttrice;
-malafede del difensore della parte opposta che, nel corso del giudizio di opposizione allo sfratto, aveva prodotto un documento, il n. 27, affetto da falsità materiale poiché non conforme all'originale, comunque versato in atti, e mancante delle pagine successive alla prima, con necessità di promuovere querela di falso incidentale ed inoltre, aveva prodotto ulteriore documentazione fuorviante e non veritiera;
Pag. 4 di 18 -conflitto di interesse e nullità della procura ricevuta dal cliente, in quanto il Dott. , commercialista della cooperativa e l'Avv. Margherita Testimone_1 Rindi risultano legati da vincoli familiari e associati professionalmente, e ciò avrebbe ripercussioni nel corretto espletamento dell'incarico da parte del legale in quanto la mancata produzione delle schede contabili della cooperativa e delle fatture di incasso dei canoni denotavano una volontà confliggente con gli interessi del socio dello studio associato anche a danno della parte rappresentata.
A sostegno della domanda riconvenzionale l'opponente deduceva di non aver potuto utilizzare alcuni posti auto il cui godimento era compreso nel contratto di locazione dell'abitazione, in quanto era successivamente emerso che due particelle catastali erano intestate a terzi e che conseguentemente aveva diritto alla restituzione di quanto pagato in eccesso, considerato che il canone era stato concordato tenendo conto anche dei posti auto assegnatile: la somma richiesta (€3.950,00 per gli anni dal 2015 al 2021) costituirebbe la differenza tra il pagato ed il dovuto, sulla base del ricalcolo proporzionale, tolti i posti auto.
Avanzava, inoltre, istanza urgente di sospensione della provvisoria esecuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/3/2022, si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1
la quale contestava integralmente la proposta opposizione, in
[...] quanto infondata.
Premetteva in fatto: di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita in Prato, Via del Ciliegio e di avere notificato nel mese di marzo 2019 un atto di intimazione di sfratto per morosità sulla premessa di una mora per canoni di Euro 6.087,34 oltre ad Euro 2.931.70 per oneri accessori ed Euro 426,70 per rata scaduta in data 1/2/2019; che la conduttrice aveva proposto opposizione eccependo: l'inesistenza delle morosità, l'esistenza di un controcredito per lavori eseguiti sull'immobile ed asseritamente autorizzati da compensare con i canoni, presenza di gravi irregolarità da parte dell'amministratore condominiale che avrebbe redatto discutibili piani di riparto, con conti che non tornavano e schede poco trasparenti;
mancato godimento di due posti auto dei quattro locati per il quale richiedeva la restituzione di Euro 50,00 mensili;
che, dopo il mutamento di rito, la causa era stata istruita documentalmente e si era conclusa con l'emanazione della sentenza n. 365/2021 che, accertato il grave inadempimento della conduttrice agli obblighi nascenti dal contratto di locazione, conseguente al mancato pagamento di quanto indicato nello sfratto, ha dichiarato la risoluzione del contratto, condannando la convenuta al rilascio dell'immobile; che la sentenza era stata appellata dalla conduttrice, e la Corte di Appello aveva rigettato l'istanza di sospensione, rilevando che da una sommaria cognizione propria della fase cautelare, appariva sussistere l'inadempimento della alle obbligazioni derivanti dal contratto di Pt_1 locazione, con specifico riferimento al pagamento dei canoni ed oneri
Pag. 5 di 18 condominiali;
che sulla base della sentenza del Tribunale di Prato n. 365/2021 e del primo provvedimento della Corte di Appello il Tribunale di Prato aveva emesso il decreto ingiuntivo relativo al pagamento dei canoni e dei contributi condominiali.
In punto di diritto eccepiva, in rito: la litispendenza o la continenza della presente causa con il procedimento appello promosso dall'Avv. con Pt_1 conseguente necessità di sospendere ex art. 295 c.p.c. la presente causa in attesa della pronuncia della Corte di Appello.
In fatto ed in diritto, nel merito: richiamava il contenuto della propria memoria relativa alla sospensiva della provvisoria esecutività del decreto con riferimento all'inesistenza di titolo inidoneo all'ingiunzione; che anche tenendo conto di tutti i versamenti effettuati dall'inizio del rapporto al settembre 2021, risultava dovuta la somma indicata del decreto ingiuntivo;
che non corrispondeva al vero che l'immobile si trovasse nelle condizioni di degrado indicate dalla ricorrente, che non aveva allegato neppure una fotografia volta a documentare lo stato e che in ogni caso nessun lavoro era stato autorizzato dalla;
che, in ogni caso, non vi era alcuna prova che i lavori CP_1 eseguiti fossero urgenti e che si trattasse effettivamente di lavori necessari, atteso che i documenti allegati contenevano descrizioni generiche tanto che non era neppure possibile capire a che tipo di beni od oggetti si riferissero;
che circa l'erroneità della spese condominiali inputate, non era chiaro quali fossero le specifiche contestazioni mosse;
che con riferimento alla querela di falso avverso la lettera della stessa Avv. , tale documento non era stato Pt_1 prodotto in allegato al ricorso per ingiunzione;
che con riferimento al lamentato conflitto di interesse, nessun conflitto risultava esistente nei termini poco chiari esposti dalla ricorrente;
che pure la domanda riconvenzionale relativa al mancato godimento di due posti auto era infondata poiché, una volta accertato che nel contratto di locazione erano stati indicati gli identificativi catastali di due posti auto in realtà di proprietà di altro condomino, all'opponente era stata immediatamente offerta la possibilità di scelta fra gli altri 30 liberi, senza che la medesima abbia mai provveduto ad effettuare tale scelta, vertendosi quindi in ipotesi di mora del creditore ex articolo 1206 c.c.. Rappresentava, da ultimo, che la causa era soggetta a tentativo obbligatorio di mediazione, ma che sulle medesime questioni erano già stati effettuati ben due tentativi con esito negativo, con la conseguenza che la condizione di procedibilità può considerarsi avverata.
Chiedeva, pertanto, pregiudizialmente ed in rito la declaratoria di litispendenza e/o di continenza della presente causa con quella pendente avanti alla Corte di Appello R.g. 1035/2021, ovvero in alternativa la sospensione della presente causa ex art. 295 c.p.c.; nel merito, in tesi, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto ed in ipotesi la condanna della ricorrente al pagamento della somma di Euro 8.387,36 oltre
Pag. 6 di 18 interessi ex art. 1284 c.c., IV comma, dalle date in cui i pagamento avrebbero dovuto essere eseguiti.
Con ordinanza riservata del 16/6/2022 il Giudice, 'rilevato che le ragioni sostenute dall'opponente ricalcano i motivi di appello sottoposti al vaglio del Giudice dell'impugnazione, che si sostanziano nell'esistenza di controcrediti in compensazione con quello azionato dalla e 'ritenuto che dall'esame CP_1 delle contrapposte ragioni, viene meno la piena e valida prova del diritto dell'opposta, quantomeno sotto il profilo del quantum, tenuto altresì conto del fatto che il computo dei crediti vantati dalla creditrice nella causa civile per la risoluzione del contratto non trova esatta corrispondenza con i crediti azionati in via monitoria', confermava la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, già disposta inaudita altera parte.
Con successivo provvedimento del 25/07/2022, il Giudice 'rilevato che il controcredito opposto da parte attrice-opponente (per pagamenti non contabilizzati, per lavori dalla stessa eseguiti a proprie spese nell'immobile, per il mancato godimento di due dei quattro posti auto locati e contestazione delle somme richieste a titolo di oneri condominiali) a totale compensazione della pretesa azionata dall'opposta con il procedimento monitorio corrisponde all'oggetto del procedimento di appello pendente avanti alla Corte di Appello di Firenze (R,G.n. 1035/2021), per cui potrebbe sorgere contrasto di giudicati e ritenuto che non si versi in un'ipotesi di litispendenza, ma di continenza di cause, in quanto l'opponente, nel presente giudizio ha svolto anche altre domande, visto l'art. 295 c.p.c., sospendeva il presente procedimento, fino all'esito della citata causa pendente davanti alla Corte di Appello di Firenze.
L'opponente, a seguito della sentenza n. 553/2023 della Corte di appello di Firenze, provvedeva al deposito di ricorso in riassunzione.
Proseguendo, dunque, il giudizio, il Giudice, 'ritenuto che l'eventuale ricostruzione dei rapporti di dare-avere intercorsi tra le parti, sulla base dei documenti prodotti in giudizio e di quelli di cui è stata chiesta l'esibizione sebbene utile, determinerebbe un aumento dei costi del giudizio ben oltre il valore della domanda', rilevato altresì che è stata proposta querela di falso in corso di causa su un documento prodotto in altra causa, in ordine alla quale non si è proceduto all'interpello di cui all'art. 222 c.p.c. e reputata opportuna la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. laddove sussista la disponibilità delle parti a valutare la proposta che il Giudice intende formulare, fissava udienza ad hoc.
Con successiva ordinanza emessa in data 15/10/2024, il Giudice, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, richiamato quanto disposto con ordinanza del 26/7/2024, formulava alle parti ex art. 185 bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa: “la definizione del giudizio con accertamento e condanna dell'opposta al pagamento della minor somma derivante dalla compensazione della somma portata in decreto ingiuntivo con gli importi portati
Pag. 7 di 18 nelle cinque fatture prodotte dall'opponente (intestate alla cooperativa ma saldate da quest'ultima), oltre alle spese di lite, liquidate sui parametri medi riferiti al valore della causa in ragioni di 2/3, compensato il rimanente terzo”, fissando l'udienza del 30/10/2024 sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per il deposito scadente in pari data), per consentire alle parti di dichiarare l'adesione o meno alla proposta conciliativa del Giudice. Detta proposta, forse in quanto contenente un evidente refuso laddove si legge 'condanna dell'opposta', volendosi intendere 'condanna dell'opponente' (come facilmente comprensibile, visto che l'oggetto della condanna era indicato nel pagamento 'della minor somma derivante dalla compensazione della somma portata in decreto ingiuntivo con gli importi portati nelle cinque fatture prodotte dall'opponente'), non veniva accettata.
Con ordinanza emessa in data 5/12/2024, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice disponeva la riunione al presente procedimento del procedimento R.G. n. 2217/2023 per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, in quanto, nel frattempo, la Controparte_1 aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 937/2023
[...] che l'Avv. aveva ottenuto dal Tribunale di Prato per ottenere la Pt_1 restituzione del deposito cauzionale di Euro 3.000,00 a seguito della intervenuta risoluzione del contratto ad opera della sentenza n. 365/2021 del Tribunale di Prato.
A fondamento della spiegata opposizione, la Coop. deduceva: che l'ingiungente non aveva provveduto a pagare gli ultimi due canoni di locazione di Euro 1.000,00 ciascuno (10.8.2022 e 10.9.2022); che non era stato versato il saldo delle spese condominiali di sua competenza per Euro 416,94; che non era stata rimborsata la spesa necessaria per la piantumazione di nuova siepe per Euro 701,00 ed infine che non erano stati pagati i compensi relativi all'esecuzione per totali Euro 1.903,20 (comprensivi di i.v.a. e c.a.p.). Aveva pertanto concluso per la revoca del decreto ingiuntivo, e, previa compensazione del credito vantato dall'Avv. per il deposito cauzionale con il credito vantato dalla Pt_1
per complessivi Euro 5.271,85, condannarla al pagamento della CP_1 somma risultante a suo debito.
Si costituiva in giudizio l'Avv. , lamentando: la nullità della Parte_1 notifica per errata attestazione di conformità, la necessità di riunione con R.G. 3183/2021 Tribunale di Prato, violazione del principio di lealtà e correttezza e del combinato disposto di cui all'art. 645, e 163 c.p.c. 1° comma n.5. (mancata indicazione e specificazione dei documenti offerti in prova, disconoscimento dei documenti nn. 12 bis, 18 e 27; violazione art. 88 c.p.c.), la presenza di frasi offensive e non veritiere, denegata giustizia, natura del deposito cauzionale. Concludeva, pertanto in via preliminare ed urgente per la provvisoria esecuzione delle somme ingiunte, per la rilevazione della nullità della notifica, per la violazione delle norme sulla conformità degli atti e delle copie, poiché riferite norme ormai abrogate;
per la riunione del presente procedimento (R.G.
Pag. 8 di 18 2217/23), al (R.G. 3183/2021), per connessione oggettiva e soggettiva;
per sanzionare la mancata indicazione degli allegati specificatamente, per l'espunzione di tutti i documenti privi di attestazione di conformità, per l'espunzione dei documenti disconosciuti, per l'ordinare di esibizione del libro soci della dalla sua costituzione ad oggi, per l' ordine di Controparte_1 l'esibizione delle scritture contabili della , dagli anni Controparte_1 2015, sino al 2022, comprensivi, del registro Iva acquisti e Iva vendite, il partitario della posizione , e tutte le fatture emesse a nome della Pt_1 stessa;
e infine per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, poiché le somme richieste in compensazione del deposito cauzionale, sono tutte inammissibili e non provate.
Infine, con ordinanza emessa in data 5/3/2025, il Giudice ritenuti irrilevanti ai fini della decisione i mezzi istruttori richiesti dalle parti, rinviava la causa per la discussione all'udienza del 15/4/2025, assegnando termine scadente dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive, e contestualmente disponeva non luogo a provvedere sull'istanza di emissione di ordinanza ingiunzione depositata dall'Avv. in data 28/02/2025, essendo già Pt_1 fissata l'udienza di discussione e quindi prossima la decisione della causa.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 15/4/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa origina da due diversi atti di opposizione avanzati l'uno dall'Avv. avverso il decreto ingiuntivo n. 1053/2021 emesso Parte_1 dal Tribunale di Prato con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 8.387,36 in favore della Controparte_1
e l'altro da quest'ultima avverso il decreto ingiuntivo n. 937/2023 emesso
[...] dal Tribunale di Prato con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore dell'Avv. . Parte_1
I due giudizi sono stati riuniti da questo Giudice per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, essendo dedotti in giudizio fatti e circostanze che traggono origine dal medesimo contratto di locazione stipulato inter partes.
Costituisce circostanza pacifica che fra le parti intercorreva un contratto registrato in data 8/4/2015 con il quale la Cooperativa Edile di Abitazione TE concedeva in locazione a un'unità immobiliare sita Parte_1 in Prato, Via del Ciliegio n. 11 e n. 4 posti auto di pertinenza.
Parimenti risulta pacifico che il contratto è stato risolto con sentenza n. 365/2021 del Tribunale di Prato resa nell'ambito del procedimento R.g. 1480/2020 nel quale l'Avv. si era opposta allo sfratto per morosità Pt_1 intimatole dalla Cooperativa, e con la quale era stato accertato ex art. 1455 c.c. il grave inadempimento della conduttrice agli obblighi nascenti dal contratto di locazione, il mancato pagamento dei canoni indicati nello sfratto, risolto il contratto di locazione e condannata la conduttrice al rilascio.
Pag. 9 di 18 Sulla scorta delle statuizioni contenute nella sentenza, la locatrice aveva richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto per somma di Euro 8.387,36, di cui Euro 6.382,34 per canoni di locazione insoluti ed Euro 2.005,02 per oneri condominiali.
Avverso la sentenza n. 365/2021 l'Avv. aveva proposto impugnazione, Pt_1 e sulla stessa si è pronunciata la Corte di Appello di Firenze con sentenza 553/2023 depositata in data 28/3/2023, rigettando l'appello e confermando la sentenza impugnata con aggravio delle spese di lite per l'appellante.
Queste le premesse indispensabili sullo svolgimento processuale, vanno esaminati i motivi addotti dall'opponente a fondamento dell'opposizione.
Con il primo motivo l'opponente ha dedotto che la Sentenza del Tribunale di Prato n. 635/2021 posta a fondamento della domanda ingiunzione, non costituiva idoneo titolo per la proposizione della domanda monitoria, in quanto la sentenza nella parte del dispositivo, aveva contenuto misto, dichiarativo, di mero accertamento e costitutiva della risoluzione contrattuale, e quindi inidonea a produrre effetti prima del passaggio in giudicato.
Sul punto va senz'altro condiviso l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale la sentenza di primo grado avente natura costitutiva o dichiarativa, non già di condanna, non può ritenersi provvisoriamente esecutiva, discendendo in tali casi l'esecutività solo dal giudicato. Ciò emerge dal dato testuale degli artt. 2908-2909 c.c., da ritenersi norme speciali rispetto alla generale previsione dell'art. 282 c.p.c., ed è confermato sia dalla pacifica dottrina, sia dall'inequivoca giurisprudenza della Suprema Corte3.
Che la sentenza del tribunale di Prato n. 365/2021 non fosse passata in giudicato al momento della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo risulta dagli atti e non è in contestazione. Il ricorso in appello, infatti, è del 5/6/2021, mentre il ricorso è del 27/9/2021.
Costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, che si svolge nel contraddittorio delle parti avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale4; in questo giudizio il Giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, e qualora il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione; rimangono, infatti, irrilevanti, ai fini di questo accertamento, eventuali vizi della procedura
Pag. 10 di 18 monitoria che non comportino l'insussistenza del diritto fatto valere con il procedimento medesimo e che possono spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria5. Restando invariata la posizione sostanziale delle parti, l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto, secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente6.
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione, ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione7, nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ed estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Pertanto, il Giudice deve pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria vantata dall'ingiungente anche laddove accerti la mancanza delle condizioni richieste per l'ingiunzione8.
Ciò detto va osservato che relativamente al credito vantato dalla Cooperativa come indicato nel ricorso per ingiunzione e nella comparsa di costituzione e risposta quantificato in Euro 8.387,36, di cui Euro 6.382,34 per canoni di locazione insoluti ed Euro 2.005,02 per oneri condominiali, l'opponente si è limitata a contestare la debenza delle spese condominiali, senza contestare invece il credito per canoni non pagati, assumendo una generica erroneità nel calcolo delle somme in relazione alle tabelle millesimali, in quanto sarebbero state applicate al conduttore spese straordinarie non dovute e con tabella millesimale errata, senza tuttavia alcuna specifica di indicazione di quali sarebbero queste spese non correttamente imputate, in che cosa consisterebbe l'erronea applicazione della tabella millesimale, e quali sarebbero le irregolarità poste in essere dall'amministratore nella redazione dei bilanci, salvo poi precisare a pagina 26, secondo paragrafo, che la somma ingiunta di Euro 2.005,36 non sarebbe dovuta in quanto già pagata dal 2019.
La contestazione va dunque considerata affetta da assoluta genericità e priva del necessario riferimento alle voci passive oggetto di doglianza.
Parte opponente, al fine di paralizzare la pretesa creditoria vantata dalla in relazione al credito ingiunto, ha eccepito in Controparte_1 compensazione un controcredito per lavori indefettibili dell'importo complessivi di Euro 6.084,34.
Pag. 11 di 18 In particolare, l'opponente ha dedotto di avere versato la somma in contanti di Euro 1.500,00 al Sig. in acconto sui canoni di luglio ed agosto Parte_4 2015, con il quale venivano concordati i lavori di ripristino dell'immobile, ai quali avrebbe provveduto l'avv. , con decurtazione in conto canoni. Pt_1
Senonchè, in ordine a questo asserito versamento in contanti a tale
[...]
che peraltro non risulta ricoprire alcuna carica nella società opposta Pt_4
(circostanza risultante dalla visura camerale versata in atti), parte opponente non ha fornito alcuna prova della circostanza fattuale dedotta.
Quanto invece al controcredito per lavori eseguiti da compensare con i canoni impagati, va affermato il principio per il quale l'obbligo di "dare il corrispettivo nei termini convenuti", secondo la previsione di cui all'art. 1587, n. 2, c.c., non si estingue neppure nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti9. L'obbligo del locatore è invece solo quello di consegnare la cosa locata, mantenendola in uno stato idoneo all'uso convenuto e garantendone la pacifica detenzione (art. 1575 c.c.). Ciò ad ulteriore conferma che il fatto genetico del credito del locatore trova titolo nel contratto.
Tale principio risulta peraltro confermato nel testo del contratto di locazione, dove al punto n. 4) si legge “Il pagamento del canone o quant'altro dovuto, anche per oneri accessori, non potrà essere sospeso, o ritardato da pretese o eccezioni dei conduttori, qualunque ne sia il titolo”.
Nel caso di specie, dato per provato il mancato pagamento dei canoni di locazione per gli importi indicati dalla creditrice e non contestati CP_1 dall'opponente, non è risultato in alcun modo né che l'immobile locato versasse in uno stato di totale degrado, tale da necessitare gli interventi necessari a renderlo abitabile, né che la conduttrice non abbia, a causa di tali condizioni, subito una riduzione del godimento del bene.
Infatti, parte opponente si è limitata ad una mera allegazione di circostanze di fatto, senza tuttavia produrre neppure una fotografia rappresentativa dello stato dei luoghi oppure. Pertanto, anche a voler ricondurre la fattispecie de quo, all'ipotesi di cui all'art. 1557 c.c., manca nel caso la dimostrazione dell'urgenza indifferibile.
Questa norma prevede, infatti, che, quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non siano a carico del conduttore, questi sia tenuto a darne avviso al locatore (comma 1); e che, nel caso si tratti di riparazioni urgenti, il
Pag. 12 di 18 conduttore possa eseguirle direttamente, salvo ottenerne il rimborso purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore (comma 2). Conseguentemente, dunque, affinché il conduttore possa richiedere il rimborso della spesa al locatore: a) non si deve trattare di spesa posta a suo carico, ossia di spesa connessa alla c.d. piccola manutenzione;
b) si deve trattare di spesa urgente, nel senso di indifferibile;
c) deve essere dato tempestivo avviso al locatore.
L'onere della prova della sussistenza di tutti e tre i predetti elementi grava sul conduttore: costituisce, invero, "...ius receptum che il conduttore ha il diritto al rimborso delle spese per le riparazioni eccedenti la normale manutenzione se. avendo il carattere dell'urgenza, il conduttore ha avvisato il locatore e nell'inerzia di questi, ha provveduto direttamente ai lavori10.
Nella specie nessuna prova è stata fornita, né offerta, dall'opponente circa la sussistenza dei citati presupposti. Anzi, come correttamente rilevato dalla Corte d'Appello di Firenze all'art. 8) del contratto sottoscritto dall'avv.
, la stessa dichiarava di avere trovato l'immobile “adatto al proprio uso, Pt_1 in ottimo stato di manutenzione ed esente da difetti”.
Esaminando poi le fatture allegate e relative ai crediti eccepiti in compensazione, va rilevato che dall'esame delle stesse non è possibile ritenere sussistente il carattere indifferibile;
invero è stato allegato un estratto conto “a partite aperte” datato 1/2/2016, con saldo negativo di Euro 658,55 oltre a due documenti di trasporto ed una fattura del 4/9/2015 riportante le diciture “SED STARCK3” e “PIANTANA STILO”, quindi oggetti di arredamento (doc. n. 17 e 18 fascicolo opponente), la fattura n. 7 del 10/06/2015, per imbiancatura (doc. n. 19), la fattura n. 293 del 13/06/2015, riferita a fornitura del 21/04/2015, per apertura forzata di serratura con fornitura di nuova (doc. n. 20); successivamente si rilevano tutta una serie di contestazioni, relative alla mancanza delle placche degli interruttori (di cui allegava un d.d.t. del 19/12/2015 per un valore di Euro 334,34), mancato funzionamento dell'elettrovalvola dell'impianto di riscaldamento, la mancanza dei soffioni delle docce, e di altri arredi idraulici, la mancanza di luci esterne nel giardino, e la necessità di sostituire le siepi in quanto malate (lettera del 17/10/2015). Tutte spese ed interventi in relazione alle quali l'opponente non ha fornito alcuna prova circa la reale sussistenza della problematica e della necessità del rimedio.
Tuttavia le fatture in questione (docc. 19 e 20) risultano intestate alla e non è contestato che le somme portate dalle Controparte_1 stesse siano state corrisposte dall'opponente (che per questo motivo eccepisce in compensazione il relativo credito).
Ritiene il giudicante che l'intestazione delle fatture in capo alla
[...] (relative a spese pacificamente sostenute dalla Controparte_1 opponente) e la omessa contestazione della emissione delle stesse nei propri
Pag. 13 di 18 confronti fa presumere, per fatti concludenti, il prestato consenso e/o l'autorizzazione alle spese oggetto delle fatture, per cui si deve riconoscere in favore della opponente la sussistenza del relativo credito, pari ad un importo complessivo di € 1.750, 72.
Passando poi all'esame delle ulteriori doglianze fatte valere dall'opponente si osserva quanto segue.
Parte opponente ha addotto quale ulteriore doglianza, la malafede Pt_1 processuale e querela di falso avverso il documento n. 27 allegato all'atto di opposizione allo sfratto, trattandosi di un documento che, a detta dell'opponente, sarebbe affetto da falsità materiale poiché non conforme all'originale; in sostanza ha allegato che nel giudizio avente R.g. 1480/20 avanti al Tribunale di Prato era stato prodotto nella sola prima pagina di tale documento, consistente in una lettera del 17/10/2015 inviata dall'Avv.
e che per tale motivo era palese una condotta non conforme al Pt_1 principio di lealtà e probità dei difensori di cui all'art. 88 c.p.c., ed avendo interesse alla espunzione dal fascicolo, promuoveva altresì querela di falso incidentale.
In merito basta osservare che il predetto documento risulta essere stato depositato dalla in Controparte_1 procedimento diverso dall'attuale, nel quale il documento è stato invece prodotto, nella prima pagina dalla stessa opponente, la quale avanza in merito contestazioni sulla non conformità ad originale, ma l'istanza va dichiarata inammissibile, in quanto a proporre la querela di falso è la medesima parte che ne ha contestualmente chiesto l'espunzione dal fascicolo, pertanto non si ravvisa alcun interesse alla proposizione della stessa alla luce delle previsioni di cui agli articoli 221 e 222 c.c., trattandosi di documento evidentemente non utilizzabile al fine del decidere.
Passando poi all'esame del quinto motivo, ovvero del conflitto di interesse e della nullità della procura, va subito osservato che non è ben chiaro dove dovrebbe essere ravvisato il conflitto di interessi in capo al difensore della : infatti, fermo restando l'obbligo dell'avvocato di Controparte_1 esercitare la propria attività professionale con indipendenza e di difendere la propria libertà rispetto a pressioni o condizionamenti di qualsiasi natura, l'opponente lamenta che il difensore della Cooperativa, Avv. Rindi, ha costituito un associazione professionale con il Dott. con sede al Tes_1 medesimo indirizzo, ed in più che i due sono anche legati da una rapporto familiare perché coniugi;
la mancata produzione delle schede contabili della cooperativa e le fatture di incasso dei canoni denotano, a detta dell'opponente, una volontà confliggente con gli interessi del socio dello studio associato, anche a danno della parte rappresentata.
L'eccezione, ad avviso del giudice non coglie nel segno. Infatti l'omessa produzione di un documento, laddove non imposta per legge a carico della
Pag. 14 di 18 parte, non configura in alcun modo un conflitto di interesse del patrocinatore il quale è legato alla parte rappresentata da un contratto di mandato al quale deve attenersi;
certamente non è compito di questo Giudice valutare se la strategia processuale e difensiva scelta dal patrocinatore sia o meno conforme all'interesse della parte, posto che le domande formulate in questo giudizio non hanno ad oggetto tali circostanze.
Come correttamente osservato anche dalla Corte di Appello di Firenze, il presunto conflitto di interessi concerne semmai la posizione del commercialista, faccenda che esula dal presente giudizio, e che non è assolutamente idonea a riverberarsi sulla validità della procura alle liti rilasciata al difensore.
Da ultimo va rigettata anche la domanda riconvenzionale sollevata dalla opponente e volta ad ottenere il risarcimento del danno a causa del mancato godimento di due posti auto previsti nel contratto;
l'opponente ha infatti dedotto che nel contratto erano stati previsti 4 posti auto, ma nel giugno del 2017 era emerso che i posti auto indicati nel contratto non erano fruibili in quanto in uso a terzi. Ipotizzava, pertanto, la sussistenza in proprio favore di un credito totale di e 3.950,00, ovvero € 600,00 annui per gli anni dal 2016 al 2021 ed € 350,00 per il 2015 dal 1/06 al 31/12 per € 350,00.
La domanda non può essere accolta, in quanto risulta documentalmente dimostrato che la ha provveduto più volte a mettere a Controparte_1 disposizione dell'avv. diversi posti auto, essendone disponibili a Pt_1 sufficienza per tutti i locatari, ma che quest'ultima non ha mai effettuato la scelta, limitandosi a richiedere il risarcimento per un mancato godimento che, peraltro, non risulta neppure dimostrato.
L'opposizione proposta dall'opponente e la correlata domanda riconvenzionale, vanno dunque rigettate, salvo quanto sopra evidenziato in merito alle due fatture opposte in controcredito.
Passando, poi, all'esame della riunita opposizione al decreto ingiuntivo n. 937/2023 ottenuto dall'Avv. al fine di ottenere la restituzione del Pt_1 deposito cauzionale versato, proposta dalla Cooperativa, risulta dalla documentazione in atti che la conduttrice non aveva provveduto al pagamento dei canoni fino al rilascio, in particolare relativamente ai mesi di agosto e settembre 2022. Infatti con la comunicazione del 25/1/2022 (doc. n. 8 bis), l'Avv. si impegnava a rilasciare l'immobile entro il 30/6/2022, Pt_1 promettendo il pagamento dell'indennità di occupazione fino al rilascio pari all'ultimo canone.
Dalla documentazione versata in atti nel procedimento riunito risulta che il rilascio sia stato effettuato solo in data 27/9/2022 (doc. n. 12), pertanto certamente è dovuta la relativa indennità fino alla data della effettiva restituzione.
Pag. 15 di 18 L'opponente ha dedotto poi, che oltre ad Euro 2.000,00 dovute a titolo di indennità per l'occupazione di cui sopra, non sono state pagate le spese condominiali per Euro 416,94 ed Euro 1.903,20 per compensi relativi alla fase di esecuzione dello sfratto, atteso che il rilascio avveniva a seguito di accesso tramite ufficiale giudiziario, e che pertanto è semmai la locatrice ad essere creditrice della somma di Euro 1.320,14, all'esito della compensazione delle somme.
L'opposta si è difesa deducendo la nullità della notifica per errata attestazione di conformità, la violazione del principio di lealtà e correttezza con violazione del combinato disposto di cui agli articoli 645, e 163 comma 1, n. 5 (mancata indicazione e specificazione dei documenti offerti in prova, disconoscimento dei documenti n. 12bis, 18 e 27, violazione dell'art. 88), frasi offensive e non veritiere e denegata giustizia, ovvero tutte argomentazioni, in parte infondate, e non pertinenti al merito della vicenda.
L'unica argomentazione degna di nota a parere del Giudicante, è quella che attiene alla natura del deposito cauzionale. Deduce, infatti, l'opposta che al termine della locazione il deposito cauzionale deve essere restituito, venendo meno la funzione di garanzia.
Posto che l'obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sorge al termine della locazione, ciò vale soltanto se il conduttore abbia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, giacché, diversamente, verrebbe meno la funzione specifica del deposito, che è quella di garantire preventivamente il locatore dagli inadempimenti del conduttore. Il locatore, quindi, può soddisfare (in tutto o in parte) il suo credito per i canoni ancora dovuti con il deposito cauzionale ed eccepire l'estinzione del credito di restituzione del deposito del conduttore per effetto della compensazione con il proprio credito. Nel caso di specie è pacifico, perchè ammesso nella corrispondenza intercorsa fra le parti e non contestato nella comparsa di costituzione che effettivamente gli ultimi due mesi non sono stati pagati malgrado l'avvenuta occupazione dell'immobile; è altresì documentata la debenza delle spese anticipate e dei compensi dovuti per la fase di esecuzione, che ugualmente la opposta ha omesso di contestare specificamente nella presente causa quali sarebbero le voci ritenute non congrue;
parimenti non vi è ancora specifica contestazione relativamente alle spese condominiali lasciate insolute dalla conduttrice. Ne consegue, pertanto, che la pretesa creditoria vantata dall'Avv. non Pt_1 appare fondata e che vadano pertanto accolte l'eccezione di compensazione e la riconvenzionale spiegata dalla parte opponente, escluso quanto richiesto per la ripiantumazione della siepe a cui ha rinunciato.
In conclusione, rispetto alla prima opposizione, deve ritenersi accertato il credito della Coop. nella misura di € 8.387, 36 e della opponente nella misura di € 1750,72 e, quindi, operata la compensazione tra i due crediti, deve ritenersi accertato il credito della Coop. nel minore importo di € 6.636,64; rispetto alla seconda opposizione deve ritenersi accertato il credito della Coop.
Pag. 16 di 18 nella misura di € 1.320, 14 (pari alla differenza tra il deposito cauzionale di € 3.000,00 detenuto dalla Coop ed il credito accertato in favore di quest'ultima di € 4.320,14 (di cui 2.000 per due mesi di indennità di occupazione, € 416,94 per saldo spese condominiali ed € 1.903,20 per compensi relativi alla fase di esecuzione dello sfratto). A ciò consegue, in parziale accoglimento della opposizione, la revoca del D.I. n. n. 1053/2021 del 2/10/2021 e la condanna dell'Avv. al pagamento in favore della Coop. della minor somma di € Pt_1
6.636, 64, nonché, in accoglimento della (seconda opposizione), la revoca del D.I. 937/2023 e la condanna dell'Avv. al pagamento in favore della Pt_1
Coop. della somma di € 1.320, 14.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, per cui se ne dispone la compensazione in ragione di 1/5.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva, in parziale accoglimento della opposizione R.G.n. 3183/2021 ed in accoglimento della (riunita) opposizione R.G. n.2217/2023 ,
-revoca il D.I. n. 1053/2021 nonché il D.I. 937/2023;
-accerta e dichiara sussistente il credito di € € 8.387, 36 (di cui € 6.382,34 a titolo di canoni di locazione insoluti ed € 2.502,02 a titolo di regresso per oneri condominiali dovuti dall'ingiunta ma anticipati dalla locatrice-ingiungente) in favore della ed a carico Controparte_1 dell'Avv. ; Pt_1
-accerta e dichiara sussistente, altresì, il credito di € 1.750, 72 in favore dell'Avv. ed a carico della Parte_1 Controparte_1
a titolo di spese anticipate dalle prima per conto della seconda,
[...]
-quindi, operata la compensazione tra i predetti crediti, condanna l'Avv.
, a pagare alla Parte_1 CP_1 Controparte_1 la minor somma di € 6.636, 64 oltre interessi legali dalla domanda al
[...] saldo;
-accerta e dichiara, inoltre, sussistente il credito di € 4.320, 14, (di cui 2.000 per due mesi di indennità di occupazione, € 416,94 per saldo spese condominiali ed € 1.903,20 per compensi relativi alla fase di esecuzione dello sfratto 2.000,00) in favore della ed a carico dell'Avv. Controparte_1
e, operata la compensazione con la somma di € 3.000, 00 costituente Pt_1 il deposito cauzionale detenuto dalla medesima, quindi, condanna CP_1 l'Avv. , a pagare alla Cooperativa la differenza, pari ad € Parte_1 1.320, 14, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Pag. 17 di 18 -condanna, infine, l'Avv. , a rimborsare alla Parte_1 [...]
i 4/5 (compensato il rimanente quinto), Controparte_1 le spese del presente giudizio, che liquida, per l'intero, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi, applicata la riduzione del 50% alla fase decisionale, svolta mediante discussione) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione per valore, in complessivi € 4.227,00 per compensi, oltre al 15% per rimborsi forfettari ed oneri di legge.
Così deciso.
Prato, 26/5/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Sul procedimento 3182/21Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In Via preliminare ed urgente: Sospendere la provvisoria esecuzione inaudita altera parte, per le ragioni riportate nel ricorso e ai paragrafi 1 e 5 per assenza dei presupposti di legge per la emissione del decreto ingiuntivo, nonché per violazione dell'art. 282 c.p.c. e della sua costante interpretazione. 3 V. da ultimo e per tutte, cfr. Cass. Sez. Un. n. 4059/2010, nonché Cass. n.27090/2011 in motivazione 4 V., fra le tante, Cass. 27/06/2000 n. 8718) 5 V. Cass. 17/02/2004 n. 2997 6 V. Cass. 17/11/2003 n. 17371 7 V. Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 8 V. Cass. 7020/2019 9 V. Cass. 1317/2015 e 18987/2016 10 V. ex multis, Cass. n. 10742.2002; Cass. n. 4583.2008; Cass. n. 16136.2010, Cass. n. 4064.2014