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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 5876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5876 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6959 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BONFIGLIO MARINA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il patroci- Controparte_1 C.F._2
nio dell'avv. PULEO PATRIZIA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'11 giugno 2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di se- parazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribu- nale di Palermo con sentenze n. 4997/2018 del 19 novembre 2018 e n. 5038/2021 del 29 dicembre 2021.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione mate- riale e spirituale interrotta con la separazione.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente uf- ficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
❖❖❖
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente va evidenziato che la sussistenza di una sperequazione tra
- 2 -
le condizioni economico-patrimoniali delle parti, di sé sola, non può essere sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, an- che alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del re- lativo diritto, come fissati, da ultimo dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo con- solidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone pre- liminarmente di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro.
Laddove tale circostanza non ricorra, va comunque effettuata una valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970.
Dovendo escludersi la possibilità di operare una separazione o una graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, il concetto di adeguatezza deve assumere un conte- nuto prevalentemente perequativo-compensativo, che non può limi- tarsi nè a quello strettamente assistenziale nè a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
In tale ottica, laddove non possa ritenersi che sussistano i presuppo- sti per l'attribuzione del diritto all'assegno secondo la sua funzione squisitamente assistenziale, va valorizzata la funzione contributivo- compensativa del medesimo diritto, il che presuppone una effettiva
- 3 -
valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle deci- sioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità fami- liare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Nel caso di specie, paiono sussistere i presupposti per il riconosci- mento dell'assegno divorzile in favore della , valorizzandone CP_1
la funzione assistenziale e contributivo-compensativa, non essendo la resistente titolare di sufficienti redditi propri ed essendosi dedica- ta alla cura della famiglia durante il matrimonio.
Ora, nel caso in esame, in sede di separazione nel 2021, è stato rico- nosciuto in favore della un contributo al mantenimento a ca- CP_1
rico dell'odierno ricorrente, pari ad € 750,00 mensili.
Nell'ambito del presente procedimento, il ricorrente ha sollecitato una riduzione del contributo al mantenimento ad € 500,00 mensili, mentre la resistente, dal canto suo, ha sollecitato un aumento dello stesso ad € 1.500,00 mensili.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver sempre impiegato tutte le sue risorse in favore della famiglia e di essersi preoccupato, da buon padre di famiglia, di assicurare alle figlie un'adeguata abi- tazione ed una rendita da locazione, nonché di avere donato alle fi- glie tutti gli immobili di sua proprietà.
- 4 -
Il ricorrente ha allegato, altresì, un peggioramento delle proprie condizioni di salute, avendo sviluppato una insufficienza cardiaca, con conseguente necessità di continuo supporto ed assistenza.
La , invece, ha specificato di essersi occupata nel corso del CP_1
rapporto coniugale, durato trentasette anni, della cura della casa e dei figli, sacrificando le proprie ambizioni personali e con ciò con- sentendo al marito di dedicarsi integralmente alla propria attività lavorativa.
Ciò posto, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, è emerso che il Bruno, nell'anno 2022, ha percepito un reddito complessivo lordo pari ad € 72.044,00. Lo stesso, poi, non sostiene alcun canone di locazione, vivendo nella casa coniugale donata ad una delle fi- glie.
La invece, non svolge alcuna attività lavorativa, perce- CP_2
pendo il solo mantenimento corrisposto dal ricorrente. Risulta, in- vece, titolare di immobili, dai quali ha allegato di non percepire al- cun reddito e vive in un piccolo appartamento di proprietà della fi- glia per il quale paga le spese. Pt_2
Invero, sul ricorrente non grava il peso del mantenimento delle fi- glie, essendo le stesse oramai economicamente indipendenti;
per ta- le ragione, il supporto del padre per il pagamento di ulteriori spese in favore delle figlie, lungi dal potere essere equiparato all'onere spettante in caso di non autosufficienza economica, non può in ogni caso riverberarsi ai danni della resistente.
- 5 -
Tanto premesso, alla luce delle superiori considerazioni, tenuto con- to della durata del matrimonio (celebrato nel 1985), dell'età della re- sistente (64 anni), del significativo contributo dato dalla medesima alla comunità familiare, della presumibile difficoltà della stessa ad inserirsi nel mondo del lavoro, della sperequazione delle condizioni economiche, della odierna autosufficienza economica di entrambe le figlie delle parti nonché della disponibilità a titolo gratuito della ca- sa coniugale in favore dell'odierno ricorrente, va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di €
750,00 a titolo di assegno divorzile, con ciò confermando quanto sta- tuito in sede di separazione.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussi- stenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concor- datario contratto in Palermo, in data 26/10/1985, da Parte_3
(C.F. ) e da
[...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. , trascritto nei registri dello Stato Civile C.F._2
del medesimo Comune al n. 25, parte II serie A, dell'anno 1985; pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favo- Parte_1
- 6 -
re di parte resistente un assegno divorzile nella misura di € 750,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente riva- lutabili secondo gli indici Istat;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudi- zio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competen- za.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 29/11/2024
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sotto- scritto con firma digitale dal Presidente Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato di- sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6959 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BONFIGLIO MARINA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il patroci- Controparte_1 C.F._2
nio dell'avv. PULEO PATRIZIA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'11 giugno 2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di se- parazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribu- nale di Palermo con sentenze n. 4997/2018 del 19 novembre 2018 e n. 5038/2021 del 29 dicembre 2021.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione mate- riale e spirituale interrotta con la separazione.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente uf- ficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
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Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente va evidenziato che la sussistenza di una sperequazione tra
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le condizioni economico-patrimoniali delle parti, di sé sola, non può essere sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, an- che alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del re- lativo diritto, come fissati, da ultimo dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo con- solidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone pre- liminarmente di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro.
Laddove tale circostanza non ricorra, va comunque effettuata una valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970.
Dovendo escludersi la possibilità di operare una separazione o una graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, il concetto di adeguatezza deve assumere un conte- nuto prevalentemente perequativo-compensativo, che non può limi- tarsi nè a quello strettamente assistenziale nè a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
In tale ottica, laddove non possa ritenersi che sussistano i presuppo- sti per l'attribuzione del diritto all'assegno secondo la sua funzione squisitamente assistenziale, va valorizzata la funzione contributivo- compensativa del medesimo diritto, il che presuppone una effettiva
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valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle deci- sioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità fami- liare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Nel caso di specie, paiono sussistere i presupposti per il riconosci- mento dell'assegno divorzile in favore della , valorizzandone CP_1
la funzione assistenziale e contributivo-compensativa, non essendo la resistente titolare di sufficienti redditi propri ed essendosi dedica- ta alla cura della famiglia durante il matrimonio.
Ora, nel caso in esame, in sede di separazione nel 2021, è stato rico- nosciuto in favore della un contributo al mantenimento a ca- CP_1
rico dell'odierno ricorrente, pari ad € 750,00 mensili.
Nell'ambito del presente procedimento, il ricorrente ha sollecitato una riduzione del contributo al mantenimento ad € 500,00 mensili, mentre la resistente, dal canto suo, ha sollecitato un aumento dello stesso ad € 1.500,00 mensili.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver sempre impiegato tutte le sue risorse in favore della famiglia e di essersi preoccupato, da buon padre di famiglia, di assicurare alle figlie un'adeguata abi- tazione ed una rendita da locazione, nonché di avere donato alle fi- glie tutti gli immobili di sua proprietà.
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Il ricorrente ha allegato, altresì, un peggioramento delle proprie condizioni di salute, avendo sviluppato una insufficienza cardiaca, con conseguente necessità di continuo supporto ed assistenza.
La , invece, ha specificato di essersi occupata nel corso del CP_1
rapporto coniugale, durato trentasette anni, della cura della casa e dei figli, sacrificando le proprie ambizioni personali e con ciò con- sentendo al marito di dedicarsi integralmente alla propria attività lavorativa.
Ciò posto, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, è emerso che il Bruno, nell'anno 2022, ha percepito un reddito complessivo lordo pari ad € 72.044,00. Lo stesso, poi, non sostiene alcun canone di locazione, vivendo nella casa coniugale donata ad una delle fi- glie.
La invece, non svolge alcuna attività lavorativa, perce- CP_2
pendo il solo mantenimento corrisposto dal ricorrente. Risulta, in- vece, titolare di immobili, dai quali ha allegato di non percepire al- cun reddito e vive in un piccolo appartamento di proprietà della fi- glia per il quale paga le spese. Pt_2
Invero, sul ricorrente non grava il peso del mantenimento delle fi- glie, essendo le stesse oramai economicamente indipendenti;
per ta- le ragione, il supporto del padre per il pagamento di ulteriori spese in favore delle figlie, lungi dal potere essere equiparato all'onere spettante in caso di non autosufficienza economica, non può in ogni caso riverberarsi ai danni della resistente.
- 5 -
Tanto premesso, alla luce delle superiori considerazioni, tenuto con- to della durata del matrimonio (celebrato nel 1985), dell'età della re- sistente (64 anni), del significativo contributo dato dalla medesima alla comunità familiare, della presumibile difficoltà della stessa ad inserirsi nel mondo del lavoro, della sperequazione delle condizioni economiche, della odierna autosufficienza economica di entrambe le figlie delle parti nonché della disponibilità a titolo gratuito della ca- sa coniugale in favore dell'odierno ricorrente, va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di €
750,00 a titolo di assegno divorzile, con ciò confermando quanto sta- tuito in sede di separazione.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussi- stenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concor- datario contratto in Palermo, in data 26/10/1985, da Parte_3
(C.F. ) e da
[...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. , trascritto nei registri dello Stato Civile C.F._2
del medesimo Comune al n. 25, parte II serie A, dell'anno 1985; pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favo- Parte_1
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re di parte resistente un assegno divorzile nella misura di € 750,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente riva- lutabili secondo gli indici Istat;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudi- zio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competen- za.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 29/11/2024
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sotto- scritto con firma digitale dal Presidente Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato di- sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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