TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3901/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Michela BORDIERI Giudice
Dott.ssa ET DE ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 06/06/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3901/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
03/12/1981;
E
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
31/05/1975, entrambi con il patrocinio dell'avv. LETTERIELLO ALESSANDRA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in SS in data 21/12/2002 fra i SIg.
e e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1 Parte_2
SS (anno 2002, Parte 1, , n. 32) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2) L'abitazione coniugale, sita in Comune di SS (MB), Via San Giovanni Bosco n. 1, identificata al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 16, Particella 260, Sub. 701, Cat.
A/3, Classe 3, Consistenza 3,5, Sup. Cat. 41 mq, Rendita 253,06, di proprietà di entrambi i coniugi, è stata assegnata, in sede di separazione, alla SI. , che vi abiterà, Parte_1 unitamente al figlio fino a quando il SI. non acquisterà il citato Per_1 Parte_2 immobile, come previsto nei punti 4), 5), 6) 7) e 8); 3) il SI. , a seguito dell'acquisto dell'immobile, trasferirà la propria residenza Parte_2 presso l'abitazione di SS (MB), Via San Giovanni Bosco n. 1;
4) il sig. si obbliga, entro e non oltre il 30/06/2026, ad acquistare dalla SI.ra Parte_2
, che si impegna a vendere, la quota di ½ (un mezzo) dell'immobile meglio Parte_1 descritto al punto 2) che costituisce l'abitazione familiare con accessori e pertinenze;
5) Il trasferimento della quota di ½ (un mezzo) dell'immobile anzidetto avverrà al prezzo di stima e comunque per un importo non inferiore ad €. 45.000.=. Detto trasferimento rientra nello spirito di regolamentazione del riassetto patrimoniale della famiglia e dei rapporti patrimoniali tra coniugi nell'ambito del presente accordo di scioglimento del matrimonio.
6) Il trasferimento della quota di ½ (un mezzo) dell'immobile anzidetto verrà effettuato davanti ad un Notaio scelto dal SI. , il cui nominativo verrà comunicato prima del Parte_2 trasferimento alla SI.ra . I compensi e gli oneri della compravendita Parte_1 saranno integralmente a carico del SI. . Parte_2
7) La quota di proprietà dell'immobile verrà trasferita con le accensioni, pertinenze e diritti che le competono.
8) Ai fini della stipula del rogito notarile di cui al precedente punto 6), sarà richiesta, in relazione all'attribuzione patrimoniale di cui al precedente punto 6) l'esenzione di ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
9) disporre l'affidamento condiviso del minore, , ad entrambi i genitori secondo Persona_2 le modalità dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente, conformemente alla sua volontà, presso l'abitazione materna, dapprima in SS (MB); Via San Giovanni Bosco n. 1 e, a seguito della compravendita, presso l'abitazione il cui indirizzo verrà prontamente indicato dalla SI.ra al SI. ; Parte_1 Parte_2
10) Disporre, altresì, che le decisioni di maggiore interesse relative ad concernenti la Per_1 sua salute, l'educazione e l'istruzione vengano assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni del figlio. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, invece, saranno assunte autonomamente da ciascun genitore durante i tempi di permanenza del minore presso di sé.
11) Tenuto conto dell'età di (17 anni), disporre che il diritto di visita paterno, nel corso Per_1 dell'anno come durante le festività e le vacanze estive, venga esercitato in base agli accordi che saranno raggiunti di volta in volta tra padre e figlio, compatibilmente ai rispettivi impegni lavorativi e/o di studio.
12) Disporre il mantenimento diretto di , maggiorenne, in capo al padre, con il quale Per_3 abiterà, e di in capo alla madre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei Per_1 figli;
13) Disporre che le spese straordinarie relative a e vengano ripartite al 50% tra Per_3 Per_1
i coniugi, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, Prot. N. 1377/2018, sottoscritto in data 07.05.2018, titolato “Linee Guida Condivise concernenti le spese per i figli” di seguito trascritto e parzialmente modificato: A. spese mediche / scolastiche / di istruzione (da documentare) erogabili senza il preventivo accordo:
a. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); d. Spese mediche urgenti;
e. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
f. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
g. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
h. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
i. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
j. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es.: Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). B. Spese mediche e altre spese per le quali è necessario il preventivo accordo.
I ricorrenti convengono che ogni altra spesa non compresa tra quelle indicate alla precedente lettera A. sia soggetta a consenso dell'altro genitore. Tra queste, in via esemplificativa e non esaustiva: k. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
l. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
m. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
n. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
o. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
p. Iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
q. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (Es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
r. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
s. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
t. Viaggi, vacanze trascorsi senza i genitori;
u. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore utilizzati in via esclusiva dai figli (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). Documentazione della spesa: ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. Modalità di richiesta e prestazione del consenso: la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altra parte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Richiesta del rimborso e modalità di adempimento: il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la richiesta di rimborso in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi. Il genitore tenuto a rimborsare le spese provvederà al pagamento del dovuto in favore del genitore anticipatario entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte di quest'ultimo. In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
14) Disporre che l'assegno unico e universale venga percepito dai SIg. e Parte_2
al 50% ciascuno, così come eventuali ulteriori benefici fiscali per i figli. Parte_1
15) i coniugi, inoltre, si dichiarano reciprocamente soddisfatti delle condizioni di cui al presente atto, che vengono dagli stessi accettate e che definiscono di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici.
16) Spese legali e di giudizio integralmente compensate.
17) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto emesso in data 13.04.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (19.06.2005) e (24.07.2008) Per_3 Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 06/06/2025, così
[...] Parte_2 provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in SS (MB) in data 21/12/2002 (atto n. 32, Parte I, del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di SS (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SS (MB), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa ET DE NC
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Michela BORDIERI Giudice
Dott.ssa ET DE ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 06/06/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3901/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
03/12/1981;
E
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
31/05/1975, entrambi con il patrocinio dell'avv. LETTERIELLO ALESSANDRA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in SS in data 21/12/2002 fra i SIg.
e e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1 Parte_2
SS (anno 2002, Parte 1, , n. 32) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2) L'abitazione coniugale, sita in Comune di SS (MB), Via San Giovanni Bosco n. 1, identificata al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 16, Particella 260, Sub. 701, Cat.
A/3, Classe 3, Consistenza 3,5, Sup. Cat. 41 mq, Rendita 253,06, di proprietà di entrambi i coniugi, è stata assegnata, in sede di separazione, alla SI. , che vi abiterà, Parte_1 unitamente al figlio fino a quando il SI. non acquisterà il citato Per_1 Parte_2 immobile, come previsto nei punti 4), 5), 6) 7) e 8); 3) il SI. , a seguito dell'acquisto dell'immobile, trasferirà la propria residenza Parte_2 presso l'abitazione di SS (MB), Via San Giovanni Bosco n. 1;
4) il sig. si obbliga, entro e non oltre il 30/06/2026, ad acquistare dalla SI.ra Parte_2
, che si impegna a vendere, la quota di ½ (un mezzo) dell'immobile meglio Parte_1 descritto al punto 2) che costituisce l'abitazione familiare con accessori e pertinenze;
5) Il trasferimento della quota di ½ (un mezzo) dell'immobile anzidetto avverrà al prezzo di stima e comunque per un importo non inferiore ad €. 45.000.=. Detto trasferimento rientra nello spirito di regolamentazione del riassetto patrimoniale della famiglia e dei rapporti patrimoniali tra coniugi nell'ambito del presente accordo di scioglimento del matrimonio.
6) Il trasferimento della quota di ½ (un mezzo) dell'immobile anzidetto verrà effettuato davanti ad un Notaio scelto dal SI. , il cui nominativo verrà comunicato prima del Parte_2 trasferimento alla SI.ra . I compensi e gli oneri della compravendita Parte_1 saranno integralmente a carico del SI. . Parte_2
7) La quota di proprietà dell'immobile verrà trasferita con le accensioni, pertinenze e diritti che le competono.
8) Ai fini della stipula del rogito notarile di cui al precedente punto 6), sarà richiesta, in relazione all'attribuzione patrimoniale di cui al precedente punto 6) l'esenzione di ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
9) disporre l'affidamento condiviso del minore, , ad entrambi i genitori secondo Persona_2 le modalità dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente, conformemente alla sua volontà, presso l'abitazione materna, dapprima in SS (MB); Via San Giovanni Bosco n. 1 e, a seguito della compravendita, presso l'abitazione il cui indirizzo verrà prontamente indicato dalla SI.ra al SI. ; Parte_1 Parte_2
10) Disporre, altresì, che le decisioni di maggiore interesse relative ad concernenti la Per_1 sua salute, l'educazione e l'istruzione vengano assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni del figlio. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, invece, saranno assunte autonomamente da ciascun genitore durante i tempi di permanenza del minore presso di sé.
11) Tenuto conto dell'età di (17 anni), disporre che il diritto di visita paterno, nel corso Per_1 dell'anno come durante le festività e le vacanze estive, venga esercitato in base agli accordi che saranno raggiunti di volta in volta tra padre e figlio, compatibilmente ai rispettivi impegni lavorativi e/o di studio.
12) Disporre il mantenimento diretto di , maggiorenne, in capo al padre, con il quale Per_3 abiterà, e di in capo alla madre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei Per_1 figli;
13) Disporre che le spese straordinarie relative a e vengano ripartite al 50% tra Per_3 Per_1
i coniugi, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, Prot. N. 1377/2018, sottoscritto in data 07.05.2018, titolato “Linee Guida Condivise concernenti le spese per i figli” di seguito trascritto e parzialmente modificato: A. spese mediche / scolastiche / di istruzione (da documentare) erogabili senza il preventivo accordo:
a. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); d. Spese mediche urgenti;
e. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
f. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
g. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
h. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
i. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
j. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es.: Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). B. Spese mediche e altre spese per le quali è necessario il preventivo accordo.
I ricorrenti convengono che ogni altra spesa non compresa tra quelle indicate alla precedente lettera A. sia soggetta a consenso dell'altro genitore. Tra queste, in via esemplificativa e non esaustiva: k. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
l. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
m. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
n. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
o. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
p. Iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
q. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (Es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
r. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
s. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
t. Viaggi, vacanze trascorsi senza i genitori;
u. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore utilizzati in via esclusiva dai figli (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). Documentazione della spesa: ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. Modalità di richiesta e prestazione del consenso: la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altra parte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Richiesta del rimborso e modalità di adempimento: il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la richiesta di rimborso in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi. Il genitore tenuto a rimborsare le spese provvederà al pagamento del dovuto in favore del genitore anticipatario entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte di quest'ultimo. In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
14) Disporre che l'assegno unico e universale venga percepito dai SIg. e Parte_2
al 50% ciascuno, così come eventuali ulteriori benefici fiscali per i figli. Parte_1
15) i coniugi, inoltre, si dichiarano reciprocamente soddisfatti delle condizioni di cui al presente atto, che vengono dagli stessi accettate e che definiscono di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici.
16) Spese legali e di giudizio integralmente compensate.
17) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto emesso in data 13.04.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (19.06.2005) e (24.07.2008) Per_3 Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 06/06/2025, così
[...] Parte_2 provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in SS (MB) in data 21/12/2002 (atto n. 32, Parte I, del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di SS (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SS (MB), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa ET DE NC