TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10407 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25256/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: AN AF Presidente AN Frettoni Giudice Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 25256/2023 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Carlo Picardi;
- ricorrente -
contro
– Questura di Roma, in persona del Ministro Controparte_1 p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente –
OGGETTO: impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 12.05.2023 cittadino nigeriano, ha Parte_1 impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Roma ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale. Il resistente si è costituito in giudizio ponendo a fondamento del rigetto CP_1 il parere negativo della Commissione Territoriale;
ha chiesto, dunque, il rigetto del ricorso. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. In particolare:
- è presente dal 2017 sul territorio nazionale, dove ha intrapreso numerosi rapporti interpersonali, tra i quali la relazione sentimentale con la fidanzata che lo vede coinvolto stabilmente dal 2020;
- dispone di una situazione alloggiativa stabile con contratto di locazione in Roma (RM), alla via Mesoraca n. 38, dove abita insieme al conduttore dell'immobile; il ricorrente ha altresì richiesto il cambio di residenza proprio a tale indirizzo (cfr. contratto di locazione e comunicazione inizio procedimento per cambio di abitazione depositati in atti);
- si apprezzano versate in atti comunicazioni relative al periodo 2020- Pt_2 2021 in qualità di operaio di manovra per la società cooperativa New World Service;
1 viene in rilievo in questa sede la continuità lavorativa con tale società, stante il successivo rapporto lavorativo instauratosi da marzo a giugno 2023 con la stessa società, a cui ha fatto seguito ulteriore proroga per l'anno successivo (cfr. comunicazione 2023 e 2024), corredati di relative buste paga (cfr. buste Pt_2 paga per il periodo marzo-novembre 2023, gennaio-marzo 2024, gennaio-febbraio 2025);
- ha conseguito dapprima il livello A1 di lingua italiana e raggiunto poi il livello A2 nel 2019. Occorre a questo punto evidenziare che il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, applicabile, ratione temporis, al caso di specie – essendo la richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale stata avanzata antecedentemente al 6 maggio 2023 – ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e AM c. Italia [GC], § 159). Per_3 CP_2 La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania Persona_4 (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere Per_1 Per_5 le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; ĂR c. Persona_6 Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9 ( e DI Oy c. Finlandia GC). Parte_3 In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020.
2 Le spese di lite sono irripetibili, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di nato in [...] il [...], al rilascio Parte_1 del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- nulla sulle spese.
Roma, 22 aprile 2025
Il Presidente
AN AF
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: AN AF Presidente AN Frettoni Giudice Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 25256/2023 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Carlo Picardi;
- ricorrente -
contro
– Questura di Roma, in persona del Ministro Controparte_1 p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente –
OGGETTO: impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 12.05.2023 cittadino nigeriano, ha Parte_1 impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Roma ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale. Il resistente si è costituito in giudizio ponendo a fondamento del rigetto CP_1 il parere negativo della Commissione Territoriale;
ha chiesto, dunque, il rigetto del ricorso. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. In particolare:
- è presente dal 2017 sul territorio nazionale, dove ha intrapreso numerosi rapporti interpersonali, tra i quali la relazione sentimentale con la fidanzata che lo vede coinvolto stabilmente dal 2020;
- dispone di una situazione alloggiativa stabile con contratto di locazione in Roma (RM), alla via Mesoraca n. 38, dove abita insieme al conduttore dell'immobile; il ricorrente ha altresì richiesto il cambio di residenza proprio a tale indirizzo (cfr. contratto di locazione e comunicazione inizio procedimento per cambio di abitazione depositati in atti);
- si apprezzano versate in atti comunicazioni relative al periodo 2020- Pt_2 2021 in qualità di operaio di manovra per la società cooperativa New World Service;
1 viene in rilievo in questa sede la continuità lavorativa con tale società, stante il successivo rapporto lavorativo instauratosi da marzo a giugno 2023 con la stessa società, a cui ha fatto seguito ulteriore proroga per l'anno successivo (cfr. comunicazione 2023 e 2024), corredati di relative buste paga (cfr. buste Pt_2 paga per il periodo marzo-novembre 2023, gennaio-marzo 2024, gennaio-febbraio 2025);
- ha conseguito dapprima il livello A1 di lingua italiana e raggiunto poi il livello A2 nel 2019. Occorre a questo punto evidenziare che il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, applicabile, ratione temporis, al caso di specie – essendo la richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale stata avanzata antecedentemente al 6 maggio 2023 – ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e AM c. Italia [GC], § 159). Per_3 CP_2 La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania Persona_4 (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere Per_1 Per_5 le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; ĂR c. Persona_6 Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9 ( e DI Oy c. Finlandia GC). Parte_3 In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020.
2 Le spese di lite sono irripetibili, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di nato in [...] il [...], al rilascio Parte_1 del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- nulla sulle spese.
Roma, 22 aprile 2025
Il Presidente
AN AF
3