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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/09/2025, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c. In esito dell'udienza cartolare del 24.9.2025 Nel proc. N. 2868/2020 instaurato da Parte_1
(Avv.Antonella Tartaglione) contro
[...] [...]
(Avv. Marcello Stanislao); CP_1
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 11
N. R.G. 2868 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2868 /2020 promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Antonella Tartaglione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Marcianise (CE) alla Via Bachelet n. 13;
PARTE APPELLANTE contro
- P.IVA - rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Marcello Stanislao ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Santa
Maria Capua Vetere (CE) alla via Roberto d'Angiò n. 50/52
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza;
OGGETTO: appello sentenza del GDP – 2051 c.c.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato, ha presentato appello avverso la Parte_1 sentenza n. 6976/2019, emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 13.9.2019, con cui veniva rigettata la propria domanda di risarcimento dei danni.
In particolare, l'odierna appellante ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace, il rappresentando di aver subito delle lesioni personali Controparte_1 in conseguenza di un evento verificatosi in Capodrise (CE), alla via Acconcia, in data
18.3.2017, alle ore 10.00 circa, allorquando, nel mentre percorreva a piedi la detta via, rovinava in una buca aperta sul manto stradale, non transennata, non prevedibile, non visibile, né evitabile in quanto coperta di cartacce ed altro materiale di risulta e, pertanto, costituente insidia.
Ha rappresentato che, in conseguenza di tale caduta, si recava presso il P.S. dell'Ospedale di Marcianise (CE), dove le veniva diagnosticato un “politrauma con esiti di frattura ileo-pubica di sinistra …” e veniva immediatamente ricoverata;
e che per tali lesioni rimaneva degente per lungo periodo, con necessità di riposo e di ulteriori cure.
A sostegno del gravame proposto, l'appellante ha dedotto l'erroneità del decisum, nella parte in cui il Giudice, erroneamente valutando l'istruttoria, ha ritenuto non configurabile la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.;
Più di preciso l'appellante h eccepito: a) l'erronea valutazione di inattendibilità dell'unico testimone;
b) violazione/falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. errata valutazione del riparto dell'onere probatorio.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, eccependo Controparte_1
preliminarmente l'improcedibilità dell'appello e nel merito opponendosi alle avverse pretese per tutti i motivi indicati in comparsa e chiedendo il rigetto del gravame.
L'ente ha inoltre presentato appello incidentale non ritenendo corretta la regolamentazione delle spese operata in sentenza.
*
La causa giunge all'odierna decisione.
pagina 3 di 11 L'appello è infondato, per i motivi che seguono.
1. Questioni preliminari.
1.1. Preliminarmente la prima eccezione, con cui il contesta la CP_1
genericità dell'atto di appello è infondata.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio 2006,
n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n.
22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n.
28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Nel caso di specie, l'esposizione di parte appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
del resto, a conferma di ciò, l'appellato ufficio ha avuto modo di difendersi compiutamente, come emerge dalla sua comparsa di costituzione, nella quale affronta criticamente le questioni sollevate dalla controparte.
1.2. Parimenti infondata è l'eccezione con cui il contesta il mancato CP_1
deposito della sentenza di I grado, ai sensi dell'art. 347, comma II c.p.c., giacchè essa pagina 4 di 11 è stata prodotta unitamente all'atto introduttivo di parte appellante e la conformità all'originale non è stata certamente contestata dal che anzi su di essa fonda CP_1 anche la sua ragione di appello incidentale.
3. Inquadramento giuridico.
Passando al merito della vertenza, va premesso in diritto che la fattispecie si inquadra nell'alveo dell'art. 2051 c.c.
Ed invero, come oramai ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento dei danni subiti dagli utenti della strada pubblica in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della strada stessa da parte dell'Ente proprietario, la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c. non rimane in modo automatico esclusa in ragione della notevole estensione della strada e dell'uso diretto e generale della stessa da parte di terzi, atteso che questi costituiscono soltanto meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile, rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità.
La possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. – vanno, dunque, accertate da parte del giudice di merito, all'esito di un'indagine da svolgersi con riferimento al caso concreto.
Solo ove l'esercizio del potere di controllo e di vigilanza non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.
Alla stregua di tale principio, si è quindi segnalato che la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non solo in relazione all'estensione delle strada ed all'uso generale e diretto di essa da parte della collettività, ma anche alle sue pagina 5 di 11 caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che la connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta in quanto ciò assume rilievo condizionante anche delle aspettative della generalità degli utenti (si v. sul punto, tra le tante: Corte appello sez. II - Napoli, 29/09/2023, n. 4119; Cass.
Sez. III, sent. n. 15383 del 06-07-2006; Cass. n.21328/2010).
L'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro (Sul punto, da ultimo la S.C. con sentenza della sez. III del
13/05/2024, n. 12988: Per la Cassazione in detto precedente è corretto il riconoscimento dell'onere di custodia in capo al contenuto nella sentenza CP_1 gravata, in considerazione del fatto che la caduta si è verificata - secondo la stessa prospettazione del ricorrente - in strada ubicata nel centro storico del e di CP_1 continua frequentazione degli utenti rappresentando quindi per tutti un evidente elemento di pericolo).
Ciò posto, quanto a quest'ultima, va ulteriormente premesso che si tratta di responsabilità scaturente (cfr., per tali considerazioni, anche Cass. civ., Sez.Un., 29 aprile 1997, n. 3672): a) oggettivamente, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni;
b) soggettivamente, dalla relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa: trattasi, invero, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto si basa sulla relazione di custodia con la cosa determina il danno (cfr. anche Cass. n. 1948/2003;
n. 1127/2008).
Detta responsabilità incontra un limite soltanto nel caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento.
Le Sezioni Unite, nel celebre arresto del 30/06/2022 n.20943, hanno chiarito –
a composizione di un contrasto che permaneva sul punto - che i principi cui pagina 6 di 11 l'interprete deve attenersi nell'applicare detta fattispecie, sono quelli già espressi dalla terza sezione civile in veste nomofilattica con le due sentenze rese in data 1 febbraio 2018, nn. 2480 e 2481 e, in particolare:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
pagina 7 di 11 incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
In sostanza, la disciplina in commento esclude l'addebitabilità dell'evento al custode solo qualora l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno (comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato) che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo (cfr. ex multis Cass. n.
1127/2008; n. 376/2005; n. 15429/2004).
Sotto il profilo probatorio, dunque, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre il custode, per liberarsi, deve dimostrare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Con specifico riferimento al caso fortuito in relazione alle buche stradali, è stato in coerenza affermato che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cassazione civile, sez. VI,
14/06/2016, n. 12174); nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano (in particolare quello del danneggiato) si unisca “al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte” per la prova del nesso causale si deve dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr.
Cassazione civile n. 32979 del 19/02/2015).
pagina 8 di 11
4. Sull'appello principale.
Tanto premesso è possibile esaminare congiuntamente i due motivi di appello principale, tesi a dimostrare il malgoverno da parte del giudice dei principi che presiedono la valutazione delle prove e dell'onere probatorio.
Va premesso che la fattispecie è stata correttamente inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 c.c., per quanto in premessa illustrato e non avendo sul punto il CP_1 sollevato contestazioni in merito all'esigibilità della condotta.
Dall'esame degli atti di causa risulta che il Giudice di pace ha esaminato analiticamente la testimonianze ed il materiale depositato, evidenziando numerose contraddizioni del teste, oltre che l'insufficienza del materiale probatorio prodotto, e ha dunque posto dette ragioni alla base della decisione di rigetto.
Le conclusioni rese dal Giudice di primo grado risultano esenti da censure.
Giova in particolare partire dalla constatazione che il dossier fotografico in atti non ritrae i luoghi al momento del sinistro e che da esso non è dato evincere la presenza di una buca, ma solo di uno sgranamento stradale che difficilmente può ritenersi di per sé causa di una caduta, senza considerare l'agire di altri fattori.
L'attore riferisce di una “buca aperta sul manto stradale, non transennata, non prevedibile, non visibile, né evitabile in quanto coperta di cartacce ed altro materiale di risulta”, tuttavia non si comprende come la predetta irregolarità del manto stradale, caratterizzata – per come reso evidente dalle fotografie prodotte – da assenza di apprezzabile profondità, potesse raccogliere al suo interno “cartacce ed altro materiale di risulta”, tale da costituire un'insidia per il pedone o “manifestini e immondizia” come riferito dal teste, peraltro considerando la sua collocazione proprio al centro della strada (e cioè un posto insolito per gettare cose).
La circostanza, precisata dall'istante, secondo cui le fotografie non sono state scattate al momento dell'incidente, non dissipa detti dubbi, giacchè non è stato riferito di un intervento riparatore del suolo stradale, né di alcun mutamento dello stato dei luoghi da quel momento.
Persiste dunque l'inverosimiglianza della ricostruzione attorea, secondo cui a causare il danno sarebbe stata una buca ricoperta di materiale.
pagina 9 di 11 In effetti lo sgranamento del manto stradale, che si può evincere dal materiale fotografico, rappresenta una realtà fattuale molto diversa da quella descritta dall'attore e non è possibile immaginarne l'efficienza causale sulla caduta, essendo di converso più verosimile ritenere che la caduta sia stata causata da un comportamento incauto (da parte della danneggiata) o dall'incidenza eziologica esclusiva di un fattore esterno ben visibile (cartacce ed altro materiale di risulta”o
“manifestini e immondizia) che nessuna connessione aveva con la cosa se non di prossimità.
Dunque non emerge quell'obiettiva situazione di pericolosità della cosa, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cassazione civile n. 32979 del 19/02/2015) e, in definitiva, il nesso causale – che era onere dell'attore provare, secondo quanto chiarito in premessa – non risulta aver trovato adeguata prova.
A ciò si aggiunga che a supporto della ricostruzione attorea vi è soltanto una testimonianza resa dal genero della attrice, contenente numerose imprecisioni e resa inoltre senza il supporto di riscontri oggettivi.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n.
7763/2010), la deposizione resa da un unico teste non può considerarsi sufficiente qualora sia priva di riscontri esterni e presenti elementi di sospetto, come l'assenza di documentazione che colleghi i danneggiati al sinistro narrato.
Nel caso specifico, infatti, sul luogo non è intervenuta ambulanza, né vi sono verbali di autorità e neppure, comedetto innanzi, sono state scattate fotografie ritraenti il luogo del sinistro nell'immediatezza dell'evento.
Infine, nonostante il teste riferisca che al momento dell'incidente intervenivano altre persone, nessuna di queste è stata identificata o chiamata a testimoniare.
Alla luce del complesso degli acquisiti elementi probatori risulta non sufficientemente provato, secondo la regola civilistica del “più probabile che non”, nel suo concreto ed effettivo svolgimento, il fatto storico posto a fondamento della domanda e, in particolar modo, il nesso causale tra l'evento e la cosa.
5. Esame dell'appello incidentale.
pagina 10 di 11 Merita, infine, accoglimento il motivo di appello incidentale, giacchè il Giudice di prime cure ha compensato le spese, facendo generico riferimento a dei “giusti motivi” e all'”attività svolta” e dunque con motivazione di carattere apparente che non trova giustificazione in alcuna delle ipotesi tassative previste dall'art. 92 c.p.c. e neppure in altre “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte Cost. 132/2014).
In ragione dell'accoglimento dell'appello incidentale va dunque riformata la sentenza di primo grado in punto di spese, prevedendo la condanna di parte appellante al pagamento delle stesse, sebbene vadano tenuti in debito conto l'attività effettivamente svolta e l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto, circostanze queste che giustificano una liquidazione tra i minimi ed i medi per entrambe le fasi.
Per questa fase, inoltre, la liquidazione verrà fatta considerando l'assenza di istruttoria in senso tecnico, nonché la fase decisionale semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello principale;
Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento delle spese di lite di I grado Parte_1 in favore della controparte che si liquidano in € 700,00 oltre spese generali
(15%) iva e cpa come per legge;
Condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio, in favore della controparte, che si liquidano in €800,00 oltre sepese generali (15%) iva e cpa come per legge. condanna parte appellante, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio (ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010, vigente ratione temporis) se non esente;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
SMCV, 24 settembre 2025 Il Giudice: dott. ssa A. Alvano
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