Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2538-1/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda Sezione Civile
………………………………………………..
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Vincenzo Del Sorbo Presidente dott. Massimo Palescandolo Giudice dott. Francesco Coppola Giudice relatore sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8-4-2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso depositato il 17-2-2025, e , hanno Parte_1 Parte_2 proposto, ai sensi dell'art. 52 c.p.c., ricorso per ricusazione della dott.SS . CP_1
A tal fine premettevano che: con atto notificato il 24/27-5-2025, , Parte_3
e proponevano azione confessoria e di risarcimento Parte_4 Parte_5 danni nei confronti di essi e di;
i ricorrenti contestavano la titolarità degli CP_2 attori a rivendicare diritti sul viale, la mancata prova dell'esistenza e del contenuto dell'asserita servitù, subordinatamente l'estensione della steSS, ribadendo la legittimità della sosta e chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese;
si CP_2 costituiva separatamente e contestava parimenti la domanda;
articolati i mezzi istruttori, ex art. 171-ter c.p.c., la causa veniva fiSSta all'udienza del 14-11-2024 per la comparizione delle parti innanzi al giudice, dott.SS ; la causa, sin da subito, CP_1 si era caratterizzata per un clima ingiustificatamente acceso e per l'estrema aggressività dei procuratori dell'istante e della i quali, anziché svolgere attività difensiva, CP_2 avevano unicamente e insistentemente chiesto, sino dalla prima udienza, di introitare il giudizio a sentenza;
a tale posizione aveva fatto eco il giudicante stesso il quale, sin da subito, era apparso fortemente attento e adesivo alle argomentazioni della parte istante e della tanto da anticipare, apertamente e ab origine, l'esito del giudizio in senso CP_2
13-12-2024 esclusivamente per tentare un bonario componimento (poi ulteriormente rinviato, a seguito dell'astensione dalle udienze dell'avvocati in tale data, al 14-2-2025); alla nuova udienza (presenti i procuratori e le parti e ), CP_2 Parte_5 caratterizzata da toni particolarmente accesi, il giudice aveva nuovamente esordito incalzando la parte convenuta in sede di libero interrogatorio e arrivando poi a sostenere l'urgenza di tutelare la posizione degli attori, definita “di pericolo”, all'esito di una apodittica dichiarazione di (che aveva falsamente sostenuto che, “anche CP_2 nelle settimane scorse per un malore di una signora anziana - la cui identità è ignota -
l'ambulanza è arrivata con molta difficoltà ed è dovuta uscire in retromarcia”), per cui appariva incontestabile che il giudice si era adeguato alla posizione attorea senza aver vagliato alcun elemento;
in tal modo, il giudice aveva dato apertamente per acclarata e accertata una situazione di fatto e di diritto favorevole agli attori senza aver neppure aver disposto alcuna attività istruttoria e nonostante le emergenze contrarie documentalmente in atti, si era in presenza di affermazioni anticipatorie che davano corpo e fondamento all'istanza di ricusazione, rafforzata dal fatto che ci si trovava di fronte ad un giudizio complesso, ove appariva non plausibile l'obliterazione, oltretutto totale, della fase istruttoria;
allorquando poi il procuratore degli istanti aveva fatto notare in udienza al giudice che lo stesso non appariva sereno - sollevando specificamente la questione che tale fatto potesse essere un effetto legato alla qualità di una delle parti, e precisamente che la dott.SS (magistrato in servizio presso il Tribunale Napoli, ma Parte_5 che aveva operato per alcuni anni come magistrato proprio presso il Tribunale di Torre
Annunziata), la dott.SS aveva mitigato improvvisamente il proprio atteggiamento, CP_1 mentre, al contrario, il procuratore della dott.SS , visibilmente alterato, aveva Pt_5 minacciato l'avvocato di deferimento all'Ordine di appartenenza. Controparte_3
Con separati atti, si sono costituiti (gli attori) , e Parte_3 Parte_4 [...]
nonché (la convenuta) , che contestavano la fondatezza del Parte_5 CP_2 ricorso. In particolare, i primi sottolineavano che alcun provvedimento era stato adottato prima della sospensione del processo disposta con ordinanza del 22-2-2025 e la seconda che il giudice si era mostrato “ imparziale” sin dalla prima udienza fiSSta per la comparizione delle parti, in cui - nonostante la chiara opposizione manifestata da eSS e dagli attori al rinvio chiesto dal procuratore dei convenuti -, rinviava la causa per dar modo ai predetti di comparire e rendere dichiarazioni in contraddittorio con le altre parti, accogliendo pertanto la richiesta dell'avvocato di un “termine per consentire la comparizione delle parti CP_3 in considerazione del fatto che le parti sono ultraottantenni”.
All'udienza fiSSta per la comparizione delle parti innanzi al collegio, il difensore dei ricusanti si riportava al ricorso ed evidenziava la necessità che il giudicante appaia terzo e imparziale e che le affermazioni rese dal giudice erano verbali e non documentabili.
I difensori delle altre parti si sono riportati alle proprie difese.
La dott.SS ha dichiarato di aver parlato il minimo indispensabile nel giudizio, di CP_1 aver rinviato la causa per consentire ai convenuti, che erano molto anziani, di partecipare e di essersi poi riservata per le richieste istruttorie, precisando che non conosceva la dott.SS (attrice). Pt_5
2. L'imparzialità del giudice rappresenta un valore indefettibile di ogni giudizio ed è sancita anche dall'art. 111, comma 2, Cost., secondo cui ogni processo si svolge davanti ad un giudice terzo ed imparziale.
In presenza delle situazioni codificate dall'art. 51 c.p.c., in dottrina si afferma che il giudice assegnatario del procedimento ha l'obbligo di astenersi concretandosi una incapacità soggettiva del magistrato-persona fisica o, comunque, una sorta di difetto di legittimazione in ordine al procedimento assegnatogli;
altri inquadrano l'istituto nell'ambito delle cd. incompatibilità funzionali, derivanti da un particolare rapporto tra il singolo magistrato e l'oggetto della causa. In ogni caso è pacifico che il dovere di astensione, secondo la previsione dell'art. 51 c.p.c., riguarda non l'organo giudicante, ma la persona fisica del giudice (Cass. civ., 4235/1983).
Secondo la tradizionale interpretazione giurisprudenziale della norma, i casi di astensione obbligatoria sono taSStivi e non suscettibili di interpretazione né analogica, né estensiva.
3. I ricorrenti hanno proposto, con ricorso, la ricusazione del giudice prospettando di aver ravvisato nel suo comportamento la condivisione della tesi di parte attrice,
l'anticipazione del giudizio nonché un “legame” con l'attrice . Parte_5 Le ipotesi prospettate non configurano alcuna delle ipotesi stabilite dall'art. 51 comma 1
c.p.c. in cui il giudice ha l'obbligo di astenersi.
In particolare, il collegio osserva che i comportamenti – non dimostrati, nella specie – del giudice attraverso i quali manifesta una anticipazione del giudizio, consistenti nel sottolineare la inutilità della fase istruttoria o nell'invitare le parti a “trovare un'intesa”, rientrano nei poteri di direzione del procedimento (127 e 175 c.p.c.), nelle facoltà del giudice di valutare il merito della lite e la superfluità della fase istruttoria (187 c.p.c. e 80 bis disp. att. c.p.c.) e in quello di tentare la conciliazione e, persino, formulare proposte conciliative (183, 185 e 185 bis c.p.c.).
Il “legame” invece prospettato con l'attrice , per aver costei svolto, Parte_5 in precedenza, le sue funzioni di magistrato in questo Tribunale, ugualmente non è dimostrato.
Inoltre, va ben evidenziato che la mera circostanza oggettiva dell'aver espletato,
l'attrice, analoghe funzioni di giudice nello stesso ufficio giudiziario non costituisce alcun indizio o argomento di prova significativo in base al quale ipotizzare un interesse del giudice o un condizionamento di questi che poSS minare la sua imparzialità.
In sostanza, da quanto emerso dalle allegazioni delle parti e dagli atti, non è emersa alcuna circostanza che poSS mettere in dubbio la imparzialità del giudice.
Per tali ragioni, il ricorso non può essere accolto.
4. La evidente infondatezza del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti alla sanzione della pena pecuniaria di euro 200,00, ai sensi dell'art. 54 comma 3 c.p.c..
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate nonché del valore indeterminato della controversia (indeterminabile, complessiva baSS: fase studio, euro 851,00; fase introduttiva, euro 602,00; fase istruttoria, euro 903,00; fase decisoria, euro 1.453,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta il ricorso;
B) condanna e a corrispondere in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
a titolo di pena pecuniaria, la somma di euro 200,00. Parte_6
C) condanna e al pagamento delle spese processuali Parte_1 Parte_2 in favore di , e , che liquida in euro Parte_3 Parte_4 Parte_5
3.809,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
D) condanna e , al pagamento delle spese processuali Parte_1 Parte_2 in favore di , che liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale, CP_2 oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 8 aprile 2025
il Giudice estensore il Presidente
dott. Francesco Coppola dott. Vincenzo Del Sorbo
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.