Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/06/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1853/2017
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso all'udienza del 6.6.2025, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Antonio Tedesco
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CONTRO
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Giuseppe Abruzzo
Avv. Carmela Filice
Email_2 arcello CA
[...]
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FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 10.5.2017, parte ricorrente, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2011 per n. 51 giornate, nell'anno 2012 per n. 80 giornate e nell'anno 2013 per
51 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola Sud Calabra srl; lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate vantate -con conseguente riduzione delle giornate complessivamente lavorate da n. 51 a 5 nell'anno 2011, da n. 80 a 51 nell'anno 2012 e da 51 a 0 nell'anno 2013- previo
previdenziali legali e derivanti dal riconoscimento die rapporti di lavoro relativi agli anni 2011, 2012
e 2013.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione CP_2
giudiziaria volta al riconoscimento delle prestazioni previdenziali per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 DPR 638/70, l'improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa e del conseguente esperimento del ricorso amministrativo ed ancora, quanto alla richiesta di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, la mancanza di legittimazione passiva dell' , CP_1
l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 comma1 del
D.L.
3.2.1970 n. 7; nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso e chiesto di dichiarare la nullità del giudizio per mancanza di legittimazione passiva dell' ; in subordine, previa dichiarazione CP_1 di inammissibilità o/e improcedibilità dell'azione giudiziaria, il rigetto della domanda per infondatezza in fatto ed in diritto.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, tenuto conto della natura delle domande proposte, occorre chiarire che il presente giudizio è teso alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, pertanto, l'accertamento giudiziale del rapporto lavorativo in agricoltura è da ritenersi incidentale e strumentale alla verifica di fondatezza delle domande promosse per come correttamente qualificate.
Orbene il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto (cfr. Cass., Sent. n. 4232/00).
Principio che ha trovato conferma anche nella pronuncia della S.C. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21702 del 2014.
Giova premettere che, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto lavorativo. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_2
lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845); principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata, svolta da un determinato soggetto che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per far nascere il rapporto previdenziale.
L' è pervenuto alla cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli CP_2 per gli anni 2011, 2012 e 2013 in forza di una indagine ispettiva all'esito della quale la prestazione lavorativa - denunciata come effettuata alle dipendenze della Azienda Agricola “SUD CALABRIA
S.r.l.” era da considerarsi inesistente.
In particolare, dal verbale ispettivo del 07.07.2016, versato in atti, relativo al periodo dal 01.01.2011 al 10.05.2016, risulta che la società SUD CALABRIA S.r.l.:
- È iscritta alla CCIAA di Cosenza dal 18.09.2008 al n. REA CS 200769 ed ha come oggetto sociale
“appaltatore da aziende agricole lavori agricoli e zootecnici in genere “(la raccolta di prodotti agricoli, l'installazione di impianti frutticoli, semina e gestione di colture agricole in genere);
- che con la denuncia aziendale dell'08.06.2009 si è dichiarata “azienda senza terra”; - che per il periodo oggetto di accertamento è risultata totalmente inadempiente agli obblighi contributivi ed al 31.03.2015 risultava avere un debito verso pari ad € 360.164,71, al netto di CP_2
interessi ed oneri accessori;
- che gli Ispettori, al fine di verificare le informazioni in merito alla manodopera dichiarata dalla società, hanno acquisito dichiarazioni da un cospicuo numero di lavoratori agricoli denunciati dalla società SUD CALABRIA S.r.l.;
- che gran parte delle dichiarazioni acquisite sono apparse lacunose, imprecise e contraddittorie in merito al numero delle giornate di lavoro svolte, alla paga che sarebbe stata percepita ed al luogo di lavoro;
- che per l'attività espletata dal 2011 al 2014 non ha provveduto alla presentazione (obbligatoria) dei modelli reddituali;
- che il sig. , amministratore unico della società, ha esibito agli Ispettori verificatori Controparte_3
6 elenchi sottoscritti, allegati al verbale ispettivo, riportanti le effettive giornate di lavoro prestate dai dichiarati braccianti dal 2011 al 2016;
- che vi era una “illogicità” tra l'esiguo volume d'affari della società e le spese per il personale ed altri costi aziendali;
- che le attività colturali effettuate dall'Azienda potevano essere ricondotte all'effettivo fabbisogno occupazionale dichiarato dal sig. ai verbalizzanti in data 23.06.2016 e pertanto non Controparte_3
trovavano giustificazione alcuna le giornate di lavoro denunciate in esubero per i lavoratori, indicati negli allegati elenchi, in forza dal 2011 al 2016;
- che pertanto gli Ispettori hanno disconosciuto le giornate agricole denunciate in esubero all' CP_2
con le denunce trimestrali relative al periodo sopra indicato per i lavoratori riportati negli allegati elenchi e ad annullare tutte le giornate loro attribuite in esubero.
Rispetto a tali emergenze, che valgono a sminuire la valenza probatoria dei documenti prodotti da parte ricorrente (comunicazione di assunzione) provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
Sul piano dell'attendibilità intrinseca delle propalazioni rese, queste ultime si rivelano prive di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili. Infatti, i testi Testimone_1
e hanno confermato di aver lavorato negli anni dal 2011 al 2013 con la ricorrente Testimone_2 come braccianti agricoli nel comune di Spezzano Albanese e che si era occupata della raccolta di pesche nel periodo da maggio a fine luglio e della raccolta di olive nel periodo da luglio fino a dicembre. Nulla più.
Vana è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le loro deposizioni, perché si è già detto della inaffidabilità della documentazione proveniente dalla parte datoriale. A ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dinazi enumerati che le stesse deposizioni testimoniali non riescono a comporre e a superare.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza dei dedotti rapporti di lavoro in agricoltura.
In tale contesto, non è rinvenibile la prova della effettività della prestazione lavorativa -risolvendosi l'esito incerto della prova in danno di chi era gravato dell'onere probatorio - per cui deve essere rigettata la domanda avanzata con riferimento al lavoro asseritamente prestato alle dipendenze della società SUD CALABRIA S.r.l. per le giornate cancellate negli anni indicati.
Assorbite le restanti doglianze sollevate dalle parti.
Tenuto conto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali fatta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 6.6.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.