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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/09/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 576/2019 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 giugno 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
n persona del l.r.p.t. (P. IVA ), rappresentati e difesi dall'avv.to
[...] P.IVA_1
D'Ecclesiis Mario Raffaele ed elettivamente domiciliati presso e nello studio dello stesso, sito in Potenza alla Crispi n.33;
appellanti e n persona del l.r.p.t.; Controparte_1
appellata contumace OGGETTO: Violazione di patto di non concorrenza ex art. 2557 c.c. e risarcimento danni. CONCLUSIONI: In narrativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale ordinario di Potenza il sig. e la Parte_1 [...] di cui lo stesso era amministratore e rappresentante legale, Parte_2 chiedendo una pronuncia di inibizione dello svolgimento di attività di concorrenza sleale, esercitata in violazione degli artt. 2598 n.1 e n.3 c.c. e 2557 c.c., per un periodo di cinque anni, unitamente al risarcimento dei danni derivanti dalla stessa.
In particolare, alla luce di quanto sostenuto dalla il sig. Controparte_1 Parte_1
, in qualità di socio della stessa dal 22.10.2007, era titolare di una quota di € 2.500,00 e nel
[...] mese di febbraio 2010 decideva di venderla al socio sig. . Persona_1 L'atto di cessione della suddetta quota veniva stipulato in data 12.02.2010 innanzi al notaio e allo stesso partecipava altresì il sig. che, in qualità di procuratore speciale di Parte_3 Parte_1
, procedeva alla sottoscrizione dello stesso.
[...]
Tra le clausole ivi presenti, l'art. 6 prevedeva che “Per patto espresso delle parti trova applicazione il disposto di cui all'art. 2557 c.c.”, norma che configura un obbligo di astensione dalla concorrenza per un periodo di cinque anni dal trasferimento per chi aliena l'azienda, al fine di evitare la costituzione di una nuova impresa che dall'oggetto, dall'ubicazione o da altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela.
Secondo quanto sostenuto dalla il sig. avrebbe Controparte_1 Parte_1 violato il contenuto della clausola negoziale prevista nell'art. 6 rendendosi autore di numerose condotte concorrenziali rispetto all'attività precedentemente svolta.
In particolare, ancor prima della cessione della propria quota societaria (ossia in data 17.12.2009 a fronte dell'atto di cessione intercorso nel mese di luglio 2010), egli avrebbe costituito la nuova società, denominata avente lo stesso oggetto sociale Parte_2 rispetto alla figurandone quale Amministratore unico. Controparte_1
Ancora, il avrebbe contattato numerosi agenti e collaboratori esterni della Parte_1 [...] invitandoli ad instaurare un nuovo rapporto di collaborazione con la propria CP_1 società, la nonché collaboratori interni Parte_4 altamente qualificati e di non facile sostituzione nel breve periodo ed avrebbe contattato numerosi clienti della mostrando campionari e fotografie di prodotti Controparte_1 concorrenziali.
Con atto depositato il 4.10.2011 si costituivano in giudizio la Parte_4
e , chiedendo il rigetto della domanda principale per
[...] Parte_1 infondatezza e pretestuosità.
In particolare, lamentavano l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2557 c.c. in quanto, pur essendo astrattamente ammissibile l'applicazione in via analogica dell'ipotesi riferita espressamente alla cessione dell'azienda, non ne ricorrerebbero simili effetti nel senso che la cessione della quota sociale (minoritaria, del 10%) non avrebbe concretizzato la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'azienda.
In secondo luogo, la suddetta inapplicabilità deriverebbe altresì dalla inidoneità della procura speciale, rilasciata dal sig. al sig. per sottoscrivere l'atto di cessione della quota ma Parte_1 Pt_3 non anche per sottoscrivere una clausola quale quella contenuta nell'art. 6 (che, al contrario, avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzata e specificamente approvata in quanto atta a restringere la libertà contrattuale nei rapporti con i terzi), inefficace anche ai sensi dell'art. 1341 co.2 c.c.
Dall'istruzione documentale svolta nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, dall'espletamento delle prove testimoniali (Signori , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
emergeva, sostanzialmente, che il avesse pubblicizzato prodotti concorrenziali Tes_3 Parte_1 rispetto a quelli della linea “Framesi”, offerti dalla presso saloni di Controparte_1 acconciature siti in Calvello e Potenza nonché proposto corsi professionali della linea “Paul Mitchell”.
Con sentenza n. 312/2019 il Tribunale di Potenza accoglieva parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, inibiva alla al promuovere i propri Parte_2 prodotti e/o servizi nei confronti della clientela già di pertinenza di e Controparte_1 condannava i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, compensate in ragione della metà che liquidava in € 3.627,00.
A sostegno della propria statuizione il giudice di prime cure poneva, in primo luogo, l'operatività dell'art. 2557 c.c. rispetto al caso di specie alla luce della natura pattizia, non legale, del divieto di concorrenza e la sussumibilità della domanda attorea nelle fattispecie di cui agli artt. 2598 e 2599 c.c., le uniche rispetto alle quali fosse ancora utilmente configurabile una pronuncia inibitoria.
In particolare, il si sarebbe reso autore di atti contrari alla correttezza professionale, Parte_1 concretamente idonei a danneggiare l'impresa concorrente ossia a sottrarle uno spazio di mercato o la clientela nella piena consapevolezza di violare una norma contrattuale vincolante, quale il divieto di concorrenza contenuto nell'art. 6 dell'atto di cessione della sua quota sociale.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2599 c.c. il giudice inibiva alla Controparte_2
i commercializzare i propri prodotti e/o servizi nei confronti della clientela già di
[...] pertinenza di consentendole di procacciarsi altra clientela. Controparte_1
Quanto, infine, alla domanda risarcitoria, la stessa veniva rigettata per difetto di prova del danno lamentato da parte dell'attore e le spese di lite, quantificate in euro 3.627,00, venivano poste a carico delle parti in via solidale.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la Controparte_2
impugnavano la sentenza n. 312/2019 del Tribunale di Potenza
[...] Parte_1 chiedendo una pronuncia di rigetto della domanda avversaria e di condanna della stessa alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
A fondamento della propria impugnazione l'appellante poneva i seguenti motivi.
In primo luogo lamentava il mancato esame, tanto dall'odierna appellata quanto dal giudice di prime cure, della questione inerente alla validità della rappresentanza;
infatti, come già affermato in primo grado, la procura speciale, rilasciata dal al sig. non prevedeva espressamente Parte_1 Pt_3
l'attribuzione del potere di concordare ed accettare l'introduzione di clausole come quella contenuta nell'art. 6 che, avendo natura vessatoria ed essendo gravemente limitativa della libertà negoziale, avrebbe richiesto una approvazione specifica.
Di conseguenza, tale clausola sarebbe inefficace ex art. 1341 co.2 c.c. in assenza di una ratifica da parte del . Parte_1
In secondo luogo, censurava la sentenza nella parte in cui riteneva integrata la fattispecie di concorrenza sleale di cui agli artt. 2598 e 2599 c.c., pur avendone escluso a monte l'applicabilità e applicandole in via analogica al caso di specie in quanto clausole generali dotate di elasticità e pronunciando un'inibitoria atipica, oltre che infondata.
Infatti, la condotta tenuta dall'appellante non configurerebbe alcuna scorrettezza professionale o condotta illecita ma sarebbe stata improntata alla sana competizione commerciale, partendo dalla premessa della inapplicabilità dell'art. 2557 c.c. e, a cascata, proseguendo con le argomentazioni dei due motivi suesposti.
Infine, l'inibitoria de qua veniva censurata per la sua genericità, limitandosi a vietare alla
[...] di promuovere i propri prodotti nei confronti della Controparte_2 clientela già di pertinenza di senza l'individuazione di una durata Controparte_1 temporalmente circoscritta e senza la predisposizione di criteri idonei a circoscrivere la suddetta clientela, così realizzando una preclusione commerciale sine die. Nonostante la rituale notifica dell'atto di appello in data 04.11.2019, la Controparte_1 non si costituiva in giudizio.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17 giugno 2025 senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato per i seguenti motivi.
Quanto alla prima censura formulata dall'appellante, si osserva che, pur essendo ritualmente fondata in virtù dell'omesso esame da parte del giudicante della questione attinente alla presunta inidoneità della procura speciale rilasciata dal al sig. la stessa risulta infondata nel merito. Parte_1 Pt_3
Infatti, in primo luogo, dal tenore letterale dell'atto di cessione della quota di partecipazione e della procura speciale, in atti, si evince indubbiamente la natura ampia e onnicomprensiva della legittimazione (e conseguentemente dei poteri) attribuita dal rinunziante sig. al sig. Parte_1 Pt_3 potendo sottoscrivere “patti e condizioni che riterrà opportuni” e “fare quanto altro necessario, utile ed opportuno per l'esecuzione del rapporto”.
Questione strettamente collegata a tale censura è quella relativa alla presunta inefficacia della clausola ai sensi dell'art. 1341 co.2 c.c. a fronte della sua natura vessatoria.
A tal proposito si osserva che la suddetta censura è inammissibile in quanto, in conformità al divieto di nova in appello sancito dall'art. 345 c.p.c., introduce un nuovo tema di indagine, stante il differente percorso argomentativo rispetto a quello formulato in primo grado (atto del falsus procurator ovvero clausola vessatoria).
Inoltre, ad ulteriore suffragio dell'infondatezza del presente motivo, può porsi l'inapplicabilità dell'art. 1341 c.c. al caso di specie, trattandosi non già di un contratto asimmetrico ossia posto in essere a distanza o in condizioni di squilibrio informativo tra le parti, bensì di un accordo (e, di conseguenza, di una clausola quale quella inserita nell'art. 6) concluso in posizione di parità e mediante libera determinazione e sottoscrizione delle relative clausole ad opera delle parti.
Con il secondo motivo di appello, la parte censura nuovamente l'applicabilità dell'art. 2557 c.c. e, a cascata, l'impossibilità di configurare il compimento di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. con operatività delle sanzioni di cui al successivo art. 2599 c.c.
Il motivo è infondato.
Infatti, l'art. 2557 c.c. sancisce il divieto di concorrenza, per una durata temporalmente circoscrivibile a massimo cinque anni, decorrenti dal trasferimento dell'azienda, cui testualmente si riferisce.
Secondo l'appellante non sarebbe possibile decontestualizzare tale norma o, meglio, applicarla analogicamente anche ad ipotesi diversa, come la cessione di quota societaria nel caso di specie.
In realtà, non sussiste alcun divieto per l'autonomia privata di inserire un divieto di concorrenza all'interno del contratto, avendo lo stesso natura esclusivamente pattizia, non già legale, ed avendo una ratio contigua rispetto a quella prevista dal paradigma legale.
Infatti, la giurisprudenza e la dottrina consolidate in merito ritengono che “In tema di divieto di concorrenza, la disposizione contenuta nell'art. 2557 cod. civ., la quale stabilisce che chi aliena l'azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta, appropriandosi nuovamente dell'avviamento, non ha il carattere dell'eccezionalità, in quanto con essa il legislatore non ha posto una norma derogativa del principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti. Pertanto, non è esclusa l'estensione analogica del citato art. 2557 cod. civ. all'ipotesi di cessione di quote di partecipazione in una società di capitali, ove il giudice del merito, con un'indagine che tenga conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso concreto, accerti che tale cessione abbia realizzato un "caso simile" all'alienazione d'azienda, producendo sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'azienda. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la pronuncia della corte territoriale, che, nel regime anteriore alla riforma societaria del 2003, aveva ritenuto non provata la cessione di azienda, in un caso di cessione del 50% delle quote ad altro socio, che già deteneva il restante 50% e rivestiva la carica di amministratore unico della società” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27505 del 19/11/2008).
Né può negarsi il raggiungimento della prova in ordine al compimento di atti di scorrettezza professionale, configuranti concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n.3 c.c. attraverso le testimonianze raccolte nel corso del giudizio di primo grado, tutte concordi nell'affermare che il avesse tentato di vendere prodotti in competizione con quelli dell'impresa di cui era socio Parte_1 recandosi presso determinati saloni e tentando di sviare la clientela.
L'ultimo motivo di appello che presenta profili di fondatezza è quello volto a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui inibisce alla Parte_2
a di promuovere i propri prodotti e/o servizi nei confronti della clientela già di Parte_1 pertinenza della Controparte_1
In particolare, secondo l'appellante, mancherebbe l'indicazione di un termine di durata del divieto di concorrenza e sarebbe impossibile individuare la platea dei clienti cui il suddetto divieto si riferirebbe, traducendosi sostanzialmente in una misura perpetua.
A tal proposito si osserva che, come emerge dalla documentazione in atti, l'oggetto del petitum riportato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado invocava univocamente il riconoscimento di una forma di tutela tipica, consistente nella inibizione, per un periodo di cinque anni dalla cessione della quota societaria dell'attività di concorrenza sleale esercitata in violazione degli artt. 2557 c.c. e 2598 n.1 e n.3 c.c.
Tuttavia, al fine di contemperare l'interesse superiore alla libera concorrenza nel mercato con l'interesse della parte a non subire un pregiudizio derivante da atti di accertata scorrettezza professionale, il giudizio di primo grado accordava al ricorrente una forma di tutela dal contenuto atipico, ai sensi dell'art. 2599 c.c., in virtù dello spirare dei cinque anni utilmente evocati dall'art. 2557 c.c.
Tale esito, però, si pone evidentemente in contrasto con il contenuto della domanda (in particolare con il principio della domanda stessa ex art. 112 c.p.c.) di parte attrice, chiara nell'affermare l'intento di inibire per la durata di cinque anni dalla cessione della quota l'attività di concorrenza esercitata dal
, l'unico rimedio praticabile. Parte_1
Pertanto, in accoglimento parziale dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, va inibito alla Società e al sig. dal Parte_2 Parte_1 promuovere i propri prodotti e/o servizi nei confronti della clientela già di pertinenza della Società per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di cessione della quota societaria, CP_1 avvenuta il 12.07.2010;
Posta la sostanziale soccombenza di parte appellante anche all'esito del grado di appello, segue, stante la parziale riforma della impugnata sentenza, nonché alla luce dell'effetto espansivo interno di cui all'art. 336 c.p.c., la condanna in solido degli appellanti alla rifusione della spese del primo grado, ancorché nella stessa congrua misura, neppure specificamente contestata, statuita dal primo giudice, laddove, stante la contumacia dell'appellata, alcuna statuizione va adottata in ordine alle spese del grado di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, che conferma nel resto anche in ordine alle spese, inibisce alla Società Parte_2
e al sig. dal promuovere i propri prodotti e/o servizi nei confronti della clientela Parte_1 già di pertinenza della Società per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data CP_1 di cessione della quota societaria, avvenuta il 12.07.2010; 2. Nulla per le spese del grado.
Così deciso il 9.9.2025 Il Presidente rel.
Dott. Pasquale Cristiano
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 576/2019 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 giugno 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
n persona del l.r.p.t. (P. IVA ), rappresentati e difesi dall'avv.to
[...] P.IVA_1
D'Ecclesiis Mario Raffaele ed elettivamente domiciliati presso e nello studio dello stesso, sito in Potenza alla Crispi n.33;
appellanti e n persona del l.r.p.t.; Controparte_1
appellata contumace OGGETTO: Violazione di patto di non concorrenza ex art. 2557 c.c. e risarcimento danni. CONCLUSIONI: In narrativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale ordinario di Potenza il sig. e la Parte_1 [...] di cui lo stesso era amministratore e rappresentante legale, Parte_2 chiedendo una pronuncia di inibizione dello svolgimento di attività di concorrenza sleale, esercitata in violazione degli artt. 2598 n.1 e n.3 c.c. e 2557 c.c., per un periodo di cinque anni, unitamente al risarcimento dei danni derivanti dalla stessa.
In particolare, alla luce di quanto sostenuto dalla il sig. Controparte_1 Parte_1
, in qualità di socio della stessa dal 22.10.2007, era titolare di una quota di € 2.500,00 e nel
[...] mese di febbraio 2010 decideva di venderla al socio sig. . Persona_1 L'atto di cessione della suddetta quota veniva stipulato in data 12.02.2010 innanzi al notaio e allo stesso partecipava altresì il sig. che, in qualità di procuratore speciale di Parte_3 Parte_1
, procedeva alla sottoscrizione dello stesso.
[...]
Tra le clausole ivi presenti, l'art. 6 prevedeva che “Per patto espresso delle parti trova applicazione il disposto di cui all'art. 2557 c.c.”, norma che configura un obbligo di astensione dalla concorrenza per un periodo di cinque anni dal trasferimento per chi aliena l'azienda, al fine di evitare la costituzione di una nuova impresa che dall'oggetto, dall'ubicazione o da altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela.
Secondo quanto sostenuto dalla il sig. avrebbe Controparte_1 Parte_1 violato il contenuto della clausola negoziale prevista nell'art. 6 rendendosi autore di numerose condotte concorrenziali rispetto all'attività precedentemente svolta.
In particolare, ancor prima della cessione della propria quota societaria (ossia in data 17.12.2009 a fronte dell'atto di cessione intercorso nel mese di luglio 2010), egli avrebbe costituito la nuova società, denominata avente lo stesso oggetto sociale Parte_2 rispetto alla figurandone quale Amministratore unico. Controparte_1
Ancora, il avrebbe contattato numerosi agenti e collaboratori esterni della Parte_1 [...] invitandoli ad instaurare un nuovo rapporto di collaborazione con la propria CP_1 società, la nonché collaboratori interni Parte_4 altamente qualificati e di non facile sostituzione nel breve periodo ed avrebbe contattato numerosi clienti della mostrando campionari e fotografie di prodotti Controparte_1 concorrenziali.
Con atto depositato il 4.10.2011 si costituivano in giudizio la Parte_4
e , chiedendo il rigetto della domanda principale per
[...] Parte_1 infondatezza e pretestuosità.
In particolare, lamentavano l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2557 c.c. in quanto, pur essendo astrattamente ammissibile l'applicazione in via analogica dell'ipotesi riferita espressamente alla cessione dell'azienda, non ne ricorrerebbero simili effetti nel senso che la cessione della quota sociale (minoritaria, del 10%) non avrebbe concretizzato la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'azienda.
In secondo luogo, la suddetta inapplicabilità deriverebbe altresì dalla inidoneità della procura speciale, rilasciata dal sig. al sig. per sottoscrivere l'atto di cessione della quota ma Parte_1 Pt_3 non anche per sottoscrivere una clausola quale quella contenuta nell'art. 6 (che, al contrario, avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzata e specificamente approvata in quanto atta a restringere la libertà contrattuale nei rapporti con i terzi), inefficace anche ai sensi dell'art. 1341 co.2 c.c.
Dall'istruzione documentale svolta nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, dall'espletamento delle prove testimoniali (Signori , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
emergeva, sostanzialmente, che il avesse pubblicizzato prodotti concorrenziali Tes_3 Parte_1 rispetto a quelli della linea “Framesi”, offerti dalla presso saloni di Controparte_1 acconciature siti in Calvello e Potenza nonché proposto corsi professionali della linea “Paul Mitchell”.
Con sentenza n. 312/2019 il Tribunale di Potenza accoglieva parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, inibiva alla al promuovere i propri Parte_2 prodotti e/o servizi nei confronti della clientela già di pertinenza di e Controparte_1 condannava i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, compensate in ragione della metà che liquidava in € 3.627,00.
A sostegno della propria statuizione il giudice di prime cure poneva, in primo luogo, l'operatività dell'art. 2557 c.c. rispetto al caso di specie alla luce della natura pattizia, non legale, del divieto di concorrenza e la sussumibilità della domanda attorea nelle fattispecie di cui agli artt. 2598 e 2599 c.c., le uniche rispetto alle quali fosse ancora utilmente configurabile una pronuncia inibitoria.
In particolare, il si sarebbe reso autore di atti contrari alla correttezza professionale, Parte_1 concretamente idonei a danneggiare l'impresa concorrente ossia a sottrarle uno spazio di mercato o la clientela nella piena consapevolezza di violare una norma contrattuale vincolante, quale il divieto di concorrenza contenuto nell'art. 6 dell'atto di cessione della sua quota sociale.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2599 c.c. il giudice inibiva alla Controparte_2
i commercializzare i propri prodotti e/o servizi nei confronti della clientela già di
[...] pertinenza di consentendole di procacciarsi altra clientela. Controparte_1
Quanto, infine, alla domanda risarcitoria, la stessa veniva rigettata per difetto di prova del danno lamentato da parte dell'attore e le spese di lite, quantificate in euro 3.627,00, venivano poste a carico delle parti in via solidale.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la Controparte_2
impugnavano la sentenza n. 312/2019 del Tribunale di Potenza
[...] Parte_1 chiedendo una pronuncia di rigetto della domanda avversaria e di condanna della stessa alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
A fondamento della propria impugnazione l'appellante poneva i seguenti motivi.
In primo luogo lamentava il mancato esame, tanto dall'odierna appellata quanto dal giudice di prime cure, della questione inerente alla validità della rappresentanza;
infatti, come già affermato in primo grado, la procura speciale, rilasciata dal al sig. non prevedeva espressamente Parte_1 Pt_3
l'attribuzione del potere di concordare ed accettare l'introduzione di clausole come quella contenuta nell'art. 6 che, avendo natura vessatoria ed essendo gravemente limitativa della libertà negoziale, avrebbe richiesto una approvazione specifica.
Di conseguenza, tale clausola sarebbe inefficace ex art. 1341 co.2 c.c. in assenza di una ratifica da parte del . Parte_1
In secondo luogo, censurava la sentenza nella parte in cui riteneva integrata la fattispecie di concorrenza sleale di cui agli artt. 2598 e 2599 c.c., pur avendone escluso a monte l'applicabilità e applicandole in via analogica al caso di specie in quanto clausole generali dotate di elasticità e pronunciando un'inibitoria atipica, oltre che infondata.
Infatti, la condotta tenuta dall'appellante non configurerebbe alcuna scorrettezza professionale o condotta illecita ma sarebbe stata improntata alla sana competizione commerciale, partendo dalla premessa della inapplicabilità dell'art. 2557 c.c. e, a cascata, proseguendo con le argomentazioni dei due motivi suesposti.
Infine, l'inibitoria de qua veniva censurata per la sua genericità, limitandosi a vietare alla
[...] di promuovere i propri prodotti nei confronti della Controparte_2 clientela già di pertinenza di senza l'individuazione di una durata Controparte_1 temporalmente circoscritta e senza la predisposizione di criteri idonei a circoscrivere la suddetta clientela, così realizzando una preclusione commerciale sine die. Nonostante la rituale notifica dell'atto di appello in data 04.11.2019, la Controparte_1 non si costituiva in giudizio.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17 giugno 2025 senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato per i seguenti motivi.
Quanto alla prima censura formulata dall'appellante, si osserva che, pur essendo ritualmente fondata in virtù dell'omesso esame da parte del giudicante della questione attinente alla presunta inidoneità della procura speciale rilasciata dal al sig. la stessa risulta infondata nel merito. Parte_1 Pt_3
Infatti, in primo luogo, dal tenore letterale dell'atto di cessione della quota di partecipazione e della procura speciale, in atti, si evince indubbiamente la natura ampia e onnicomprensiva della legittimazione (e conseguentemente dei poteri) attribuita dal rinunziante sig. al sig. Parte_1 Pt_3 potendo sottoscrivere “patti e condizioni che riterrà opportuni” e “fare quanto altro necessario, utile ed opportuno per l'esecuzione del rapporto”.
Questione strettamente collegata a tale censura è quella relativa alla presunta inefficacia della clausola ai sensi dell'art. 1341 co.2 c.c. a fronte della sua natura vessatoria.
A tal proposito si osserva che la suddetta censura è inammissibile in quanto, in conformità al divieto di nova in appello sancito dall'art. 345 c.p.c., introduce un nuovo tema di indagine, stante il differente percorso argomentativo rispetto a quello formulato in primo grado (atto del falsus procurator ovvero clausola vessatoria).
Inoltre, ad ulteriore suffragio dell'infondatezza del presente motivo, può porsi l'inapplicabilità dell'art. 1341 c.c. al caso di specie, trattandosi non già di un contratto asimmetrico ossia posto in essere a distanza o in condizioni di squilibrio informativo tra le parti, bensì di un accordo (e, di conseguenza, di una clausola quale quella inserita nell'art. 6) concluso in posizione di parità e mediante libera determinazione e sottoscrizione delle relative clausole ad opera delle parti.
Con il secondo motivo di appello, la parte censura nuovamente l'applicabilità dell'art. 2557 c.c. e, a cascata, l'impossibilità di configurare il compimento di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. con operatività delle sanzioni di cui al successivo art. 2599 c.c.
Il motivo è infondato.
Infatti, l'art. 2557 c.c. sancisce il divieto di concorrenza, per una durata temporalmente circoscrivibile a massimo cinque anni, decorrenti dal trasferimento dell'azienda, cui testualmente si riferisce.
Secondo l'appellante non sarebbe possibile decontestualizzare tale norma o, meglio, applicarla analogicamente anche ad ipotesi diversa, come la cessione di quota societaria nel caso di specie.
In realtà, non sussiste alcun divieto per l'autonomia privata di inserire un divieto di concorrenza all'interno del contratto, avendo lo stesso natura esclusivamente pattizia, non già legale, ed avendo una ratio contigua rispetto a quella prevista dal paradigma legale.
Infatti, la giurisprudenza e la dottrina consolidate in merito ritengono che “In tema di divieto di concorrenza, la disposizione contenuta nell'art. 2557 cod. civ., la quale stabilisce che chi aliena l'azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta, appropriandosi nuovamente dell'avviamento, non ha il carattere dell'eccezionalità, in quanto con essa il legislatore non ha posto una norma derogativa del principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti. Pertanto, non è esclusa l'estensione analogica del citato art. 2557 cod. civ. all'ipotesi di cessione di quote di partecipazione in una società di capitali, ove il giudice del merito, con un'indagine che tenga conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso concreto, accerti che tale cessione abbia realizzato un "caso simile" all'alienazione d'azienda, producendo sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'azienda. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la pronuncia della corte territoriale, che, nel regime anteriore alla riforma societaria del 2003, aveva ritenuto non provata la cessione di azienda, in un caso di cessione del 50% delle quote ad altro socio, che già deteneva il restante 50% e rivestiva la carica di amministratore unico della società” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27505 del 19/11/2008).
Né può negarsi il raggiungimento della prova in ordine al compimento di atti di scorrettezza professionale, configuranti concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n.3 c.c. attraverso le testimonianze raccolte nel corso del giudizio di primo grado, tutte concordi nell'affermare che il avesse tentato di vendere prodotti in competizione con quelli dell'impresa di cui era socio Parte_1 recandosi presso determinati saloni e tentando di sviare la clientela.
L'ultimo motivo di appello che presenta profili di fondatezza è quello volto a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui inibisce alla Parte_2
a di promuovere i propri prodotti e/o servizi nei confronti della clientela già di Parte_1 pertinenza della Controparte_1
In particolare, secondo l'appellante, mancherebbe l'indicazione di un termine di durata del divieto di concorrenza e sarebbe impossibile individuare la platea dei clienti cui il suddetto divieto si riferirebbe, traducendosi sostanzialmente in una misura perpetua.
A tal proposito si osserva che, come emerge dalla documentazione in atti, l'oggetto del petitum riportato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado invocava univocamente il riconoscimento di una forma di tutela tipica, consistente nella inibizione, per un periodo di cinque anni dalla cessione della quota societaria dell'attività di concorrenza sleale esercitata in violazione degli artt. 2557 c.c. e 2598 n.1 e n.3 c.c.
Tuttavia, al fine di contemperare l'interesse superiore alla libera concorrenza nel mercato con l'interesse della parte a non subire un pregiudizio derivante da atti di accertata scorrettezza professionale, il giudizio di primo grado accordava al ricorrente una forma di tutela dal contenuto atipico, ai sensi dell'art. 2599 c.c., in virtù dello spirare dei cinque anni utilmente evocati dall'art. 2557 c.c.
Tale esito, però, si pone evidentemente in contrasto con il contenuto della domanda (in particolare con il principio della domanda stessa ex art. 112 c.p.c.) di parte attrice, chiara nell'affermare l'intento di inibire per la durata di cinque anni dalla cessione della quota l'attività di concorrenza esercitata dal
, l'unico rimedio praticabile. Parte_1
Pertanto, in accoglimento parziale dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, va inibito alla Società e al sig. dal Parte_2 Parte_1 promuovere i propri prodotti e/o servizi nei confronti della clientela già di pertinenza della Società per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di cessione della quota societaria, CP_1 avvenuta il 12.07.2010;
Posta la sostanziale soccombenza di parte appellante anche all'esito del grado di appello, segue, stante la parziale riforma della impugnata sentenza, nonché alla luce dell'effetto espansivo interno di cui all'art. 336 c.p.c., la condanna in solido degli appellanti alla rifusione della spese del primo grado, ancorché nella stessa congrua misura, neppure specificamente contestata, statuita dal primo giudice, laddove, stante la contumacia dell'appellata, alcuna statuizione va adottata in ordine alle spese del grado di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, che conferma nel resto anche in ordine alle spese, inibisce alla Società Parte_2
e al sig. dal promuovere i propri prodotti e/o servizi nei confronti della clientela Parte_1 già di pertinenza della Società per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data CP_1 di cessione della quota societaria, avvenuta il 12.07.2010; 2. Nulla per le spese del grado.
Così deciso il 9.9.2025 Il Presidente rel.
Dott. Pasquale Cristiano