Articolo 6 della Legge 27 giugno 1988, n. 242
Articolo 5Articolo 7
Versione
2 luglio 1988
Art. 6. 1. I primi due commi dell' articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , sono sostituiti dai seguenti:
"La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel piu' breve tempo e comunque non piu' tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine puo' essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.
La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'articolo 17- bis".
Nota all'art. 6:
Il testo vigente dell' art. 23 del R.D. n. 37/1934 , e' il seguente:
"Art. 23. - La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel piu' breve tempo e comunque non piu' tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine puo' essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.
La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'articolo 17-bis.
La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere".
Entrata in vigore il 2 luglio 1988
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