Articolo 1557 del Codice civile
Articolo 1556Articolo 1558
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19 aprile 1942
Art. 1557.

(Impossibilita' di restituzione).

Chi ha ricevuto le cose non e' liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrita' e' divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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