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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 24/06/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 868/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio D'Abrusco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 868/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Torino (TO), Corso Francia n. 52, presso lo studio e la persona dell'Avv. Barbara Giors (cod. fisc. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in via Arsenale 21
CONVENUTI
(cf ), in persona del suo Presidente e Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con gli avvocati Riccardo Jans (cf – pec: C.F._4
E
), Francesco Pastorino (cf – pec: Email_1 C.F._5
E
) e Massimiliano Cadin (c.f. – pec: Email_3 C.F._6
t) dell'Avvocatura regionale - Presidenza della Regione - fax Email_4
0165.273271, ivi elettivamente domiciliata in piazza Deffeyes, n. 1
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Giudice Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in adesione ai rilievi formulati dall' all'udienza del 18 marzo 2025, accertare l'avvenuta Controparte_2 devoluzione della quota di 3/18 dell'immobile sito in Aosta, strada Montagnayes n. 8 (iscritto al
Catasto Fabbricati del comune di Aosta, foglio 60, part. 334, sub. 4, ZC 1, A/3, cl. 2, r.c. 464,81), riferibile al defunto in favore dell'attore, ai sensi dell'art. 485 c.c., con Persona_1 Parte_1
conseguente ordine al Conservatore di competenza di trascrizione del passaggio di proprietà; - porre
a carico dell'attore le spese di CTU e dichiarare le altre spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nell'atto di citazione parte attrice ha chiesto al Tribunale di accertare l'avvenuta devoluzione della quota di 3/18 dell'immobile sito in Aosta, strada Montagnayes n. 8 (iscritto al Catasto Fabbricati del comune di Aosta, foglio 60, part. 334, sub. 4, ZC 1, A/3, cl. 2, r.c. 464,81), riferibile al defunto
[...]
in favore dello Stato ai sensi dell'art. 586 c.c., e/o a favore dei soggetti che risultassero Per_1
titolari del diritto, con conseguente ordine al Conservatore di competenza di trascrizione del passaggio di proprietà; per effetto della devoluzione di cui sopra, disporre la divisione dell'immobile, secondo progetto predisposto dal giudice o da professionista incaricato, con assegnazione della quota dei 3/18 dell'immobile oggi riferibile al defunto in favore di previa Persona_1 Parte_1
corresponsione del valore della quota in favore del soggetto che risulterà avente diritto.
L'attore ha allegato e documentato che: è proprietario per la quota di 15/18 del suddetto immobile, originariamente di proprietà del sig. a seguito di decesso dello stesso avvenuto nel Persona_2
1984, trasferito per successione a favore della moglie per la quota di 12/18 e per la Controparte_4
quota di 2/18 ciascuno a favore dei tre fratelli del defunto e Persona_3 Persona_1
); nel 1990 decedeva la sig.ra e la sua quota veniva trasferita per Persona_4 Persona_3
successione legittima in favore dei fratelli e , che divenivano quindi proprietari della Per_1 Per_4
quota di 3/18 ciascuno;
a seguito del decesso di nel 1999, la sua quota di proprietà Persona_4 veniva trasferita all'odierno attore, suo unico figlio ed erede universale;
nel 2014, a seguito del decesso della zia, sig.ra , l'attore diveniva proprietario dell'ulteriore quota dei 12/18 per Controparte_4
disposizione testamentaria in suo favore;
il sig. nato ad [...] il [...], cod. fisc. Persona_1
comproprietario dell'immobile per la residua quota di 3/18, è deceduto in data C.F._7
9.11.1996; da verifiche espletate, il figlio di nato ad [...] il Persona_1 Controparte_1
23.03.1954, cod. fisc. non risulta aver presentato la domanda di successione e, C.F._3
nel termine di legge, non risulta aver accettato, neanche tacitamente, né rinunciato espressamente alla pagina 2 di 5 sua eredità; il termine decennale per la rinuncia o l'accettazione espressa dell'eredità è peraltro ampiamente decorso;
non risultano altri chiamati all'eredità del sig. che abbiano Persona_1
accettato espressamente o tacitamente la sua eredità; la procedura di mediazione obbligatoria si è conclusa con esito negativo.
L , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi Controparte_2
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Aosta in favore del Tribunale di Torino, ai sensi degli artt.
25 c.p.c. e 6 del R.D. n. 1611/1933, nonché dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
in favore della nel merito, respingersi la domanda di CP_2 Controparte_3 accertamento della devoluzione della quota dell'immobile di causa in favore dello Stato, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 586 c.c.
La chiamata in causa dall'attore a seguito delle difese della Controparte_3
convenuta, nel costituirsi in giudizio ha chiesto a sua volta, in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della in favore dell' ; nel merito, respingersi la CP_3 Controparte_2 domanda di accertamento della devoluzione della quota dell'immobile per cui è causa, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 586 c.c.
All'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 3.6.2025, le parti hanno presentato, in via principale, le seguenti conclusioni congiunte (richiamandosi alle conclusioni formulate in via subordinata per il solo caso di non accoglimento delle conclusioni congiunte):
“Voglia il Giudice Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in adesione ai rilievi formulati dall' all'udienza del 18 marzo 2025, accertare l'avvenuta Controparte_2 devoluzione della quota di 3/18 dell'immobile sito in Aosta, strada Montagnayes n. 8 (iscritto al
Catasto Fabbricati del comune di Aosta, foglio 60, part. 334, sub. 4, ZC 1, A/3, cl. 2, r.c. 464,81), riferibile al defunto in favore dell'attore, ai sensi dell'art. 485 c.c., con Persona_1 Parte_1
conseguente ordine al Conservatore di competenza di trascrizione del passaggio di proprietà; - porre
a carico dell'attore le spese di CTU e dichiarare le altre spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
In corso di causa si è disposta consulenza tecnica per la determinazione del valore degli immobili di causa, la predisposizione delle quote spettanti a ciascun condividente, nonché, ai fini dell'assegnazione all'attore della quota di 3/18 oggetto di causa, la determinazione del valore della quota stessa da corrispondere in favore del soggetto avente diritto.
Il CTU ha così concluso la sua esaustiva e motivata relazione: Per il calcolo del valore della quota di
3/18 spettante agli eredi del de cuius sig. , il valore totale è stato diviso per 18 parti e Persona_1 poi moltiplicato per la quota desiderata, pari a 18.333,33 €. (valore peraltro condiviso dai CTP).
pagina 3 di 5 I tesi escussi (sui capi ammessi 9-14 della memoria attorea ex art. 171 ter c.p.c.) hanno in effetti confermato quanto allegato e dedotto da parte attrice e cioè che: convenuto, è Controparte_1
l'unico figlio del defunto ha omesso di presentare la domanda di successione, non Persona_1 consta abbia accettato l'eredità paterna, neanche tacitamente, non consta abbia rinunciato espressamente all'eredità paterna;
non constano altri chiamati all'eredità del sig. che Persona_1 abbiano accettato espressamente o tacitamente la sua eredità; infine, l'immobile sito in Aosta, Strada
Montagnayes n. 8 (iscritto al Catasto Fabbricati del comune di Aosta, foglio 60, part. 334, sub. 4, ZC 1,
A/3, cl. 2, r.c. 464,81) si trova nel pieno possesso dell'odierno attore a far data dal Parte_1
decesso della SI.ra , dante causa. Il convenuto contumace non si è peraltro presentato Controparte_4 per rendere l'interrogatorio formale sui capi ammessi e ciò implica la possibilità di considerare come ammesse le circostanze dedotte.
Nel merito, si rileva che la disciplina di cui all'art. 586 c.c. risponde all'interesse pubblico a che un patrimonio non resti privo di titolare. Ciò giustifica le deroghe alla impostazione del fenomeno successorio in generale, come l'eccezionale esclusione del potere di rinuncia, la quale preclude la configurazione dello Stato successore quale erede o legatario e distingue la relativa vocazione da quella dei privati, la cui la sfera privata non è modificabile senza consenso. Il fenomeno previsto dall'art. 586
c.c. ha natura successoria perché lo Stato subentra nell'universum ius defuncti, sebbene non in quanto erede o legatario. Tuttavia, vi subentra nell'esercizio dello ius imperii, adempiendo ad un munus publicum. L'acquisto avviene ipso iure e senza possibilità di rinuncia perché tale è la funzione pubblica, necessaria e irrinunciabile, che la successione dello Stato è preposta ad assolvere. La ratio dell'istituto giustifica quindi la peculiarità della disciplina. Nell'ambito della disciplina dell'art. 586
c.c., la “mancanza di altri successibili” si verifica, per consolidata giurisprudenza, anche nel caso di chiamati che abbiano perso il diritto di accettare l'eredità per indegnità, per rinunzia o per prescrizione.
Nel caso di specie, non si è tuttavia in presenza di un caso di eredità vacante, che è alla base della disciplina di cui all'art. 586 c.c., né si è in presenza di un caso di eredità giacente.
L'eredità giacente è la situazione che si verifica all'apertura di una successione quando i chiamati all'eredità esistono ma non hanno accettato, neppure in maniera tacita, né sono nel possesso dei beni ereditari. Ove tutti i chiamati non accettino o rinuncino all'eredità, l'eredità giacente diventa eredità vacante e si apre quindi la successione ereditaria in favore dello Stato, così come nel caso della mancanza originaria di qualsivoglia parente entro il sesto grado. Ove i parenti in vita entro il sesto grado non accettino o rinuncino all'eredità, lo Stato subentra ope legis come erede a titolo universale, nell'intero patrimonio del defunto, e non limitatamente ad alcuni beni o ad una quota di essi.
pagina 4 di 5 Nel caso di specie, come si è visto, il chiamato all'eredità odierno attore ha di fatto accettato l'eredità entrando nel possesso dell'immobile sin dalla morte del dante causa, cosicché non si è verificata la fattispecie dell'eredità giacente e neppure quella dell'eredità vacante (ab origine o ex post).
Il convenuto non risulta avere presentato la domanda di successione né avere Controparte_1
accettato, neppure tacitamente, l'eredità o rinunciato espressamente alla sua eredità.
E' in ogni caso decorso il termine decennale per la rinuncia o l'accettazione espressa.
La relativa quota di 3/18 si è quindi devoluta allo stesso attore, in assenza di ulteriori chiamati all'eredità ed essendo prescritto il diritto in capo al convenuto contumace.
Conseguentemente, vanno accolte le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
Spese compensate, in ragione dell'esito e della natura della causa, salvo quelle di CTU che restano a carico di parte attrice come da accordo delle parti.
PQM
Dichiara che non vi è stata devoluzione della quota di 3/18 dell'immobile sito in Aosta, strada
Montagnayes n. 8 (iscritto al Catasto Fabbricati del comune di Aosta, foglio 60, part. 334, sub. 4, ZC 1,
A/3, cl. 2, r.c. 464,81), riferibile al defunto in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 586 Persona_1
c.c., e che la stessa quota di 3/18 di detto immobile si è devoluta all'attore; ordina al Conservatore di competenza di procedere alla trascrizione del passaggio di proprietà; compensa le spese del giudizio, salvo quelle di CTU già liquidate in causa che restano a carico di parte attrice.
Aosta, 24.06.2025
Il Giudice
dott. Maurizio D'Abrusco
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio D'Abrusco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 868/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Torino (TO), Corso Francia n. 52, presso lo studio e la persona dell'Avv. Barbara Giors (cod. fisc. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in via Arsenale 21
CONVENUTI
(cf ), in persona del suo Presidente e Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con gli avvocati Riccardo Jans (cf – pec: C.F._4
E
), Francesco Pastorino (cf – pec: Email_1 C.F._5
E
) e Massimiliano Cadin (c.f. – pec: Email_3 C.F._6
t) dell'Avvocatura regionale - Presidenza della Regione - fax Email_4
0165.273271, ivi elettivamente domiciliata in piazza Deffeyes, n. 1
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Giudice Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in adesione ai rilievi formulati dall' all'udienza del 18 marzo 2025, accertare l'avvenuta Controparte_2 devoluzione della quota di 3/18 dell'immobile sito in Aosta, strada Montagnayes n. 8 (iscritto al
Catasto Fabbricati del comune di Aosta, foglio 60, part. 334, sub. 4, ZC 1, A/3, cl. 2, r.c. 464,81), riferibile al defunto in favore dell'attore, ai sensi dell'art. 485 c.c., con Persona_1 Parte_1
conseguente ordine al Conservatore di competenza di trascrizione del passaggio di proprietà; - porre
a carico dell'attore le spese di CTU e dichiarare le altre spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nell'atto di citazione parte attrice ha chiesto al Tribunale di accertare l'avvenuta devoluzione della quota di 3/18 dell'immobile sito in Aosta, strada Montagnayes n. 8 (iscritto al Catasto Fabbricati del comune di Aosta, foglio 60, part. 334, sub. 4, ZC 1, A/3, cl. 2, r.c. 464,81), riferibile al defunto
[...]
in favore dello Stato ai sensi dell'art. 586 c.c., e/o a favore dei soggetti che risultassero Per_1
titolari del diritto, con conseguente ordine al Conservatore di competenza di trascrizione del passaggio di proprietà; per effetto della devoluzione di cui sopra, disporre la divisione dell'immobile, secondo progetto predisposto dal giudice o da professionista incaricato, con assegnazione della quota dei 3/18 dell'immobile oggi riferibile al defunto in favore di previa Persona_1 Parte_1
corresponsione del valore della quota in favore del soggetto che risulterà avente diritto.
L'attore ha allegato e documentato che: è proprietario per la quota di 15/18 del suddetto immobile, originariamente di proprietà del sig. a seguito di decesso dello stesso avvenuto nel Persona_2
1984, trasferito per successione a favore della moglie per la quota di 12/18 e per la Controparte_4
quota di 2/18 ciascuno a favore dei tre fratelli del defunto e Persona_3 Persona_1
); nel 1990 decedeva la sig.ra e la sua quota veniva trasferita per Persona_4 Persona_3
successione legittima in favore dei fratelli e , che divenivano quindi proprietari della Per_1 Per_4
quota di 3/18 ciascuno;
a seguito del decesso di nel 1999, la sua quota di proprietà Persona_4 veniva trasferita all'odierno attore, suo unico figlio ed erede universale;
nel 2014, a seguito del decesso della zia, sig.ra , l'attore diveniva proprietario dell'ulteriore quota dei 12/18 per Controparte_4
disposizione testamentaria in suo favore;
il sig. nato ad [...] il [...], cod. fisc. Persona_1
comproprietario dell'immobile per la residua quota di 3/18, è deceduto in data C.F._7
9.11.1996; da verifiche espletate, il figlio di nato ad [...] il Persona_1 Controparte_1
23.03.1954, cod. fisc. non risulta aver presentato la domanda di successione e, C.F._3
nel termine di legge, non risulta aver accettato, neanche tacitamente, né rinunciato espressamente alla pagina 2 di 5 sua eredità; il termine decennale per la rinuncia o l'accettazione espressa dell'eredità è peraltro ampiamente decorso;
non risultano altri chiamati all'eredità del sig. che abbiano Persona_1
accettato espressamente o tacitamente la sua eredità; la procedura di mediazione obbligatoria si è conclusa con esito negativo.
L , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi Controparte_2
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Aosta in favore del Tribunale di Torino, ai sensi degli artt.
25 c.p.c. e 6 del R.D. n. 1611/1933, nonché dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
in favore della nel merito, respingersi la domanda di CP_2 Controparte_3 accertamento della devoluzione della quota dell'immobile di causa in favore dello Stato, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 586 c.c.
La chiamata in causa dall'attore a seguito delle difese della Controparte_3
convenuta, nel costituirsi in giudizio ha chiesto a sua volta, in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della in favore dell' ; nel merito, respingersi la CP_3 Controparte_2 domanda di accertamento della devoluzione della quota dell'immobile per cui è causa, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 586 c.c.
All'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 3.6.2025, le parti hanno presentato, in via principale, le seguenti conclusioni congiunte (richiamandosi alle conclusioni formulate in via subordinata per il solo caso di non accoglimento delle conclusioni congiunte):
“Voglia il Giudice Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in adesione ai rilievi formulati dall' all'udienza del 18 marzo 2025, accertare l'avvenuta Controparte_2 devoluzione della quota di 3/18 dell'immobile sito in Aosta, strada Montagnayes n. 8 (iscritto al
Catasto Fabbricati del comune di Aosta, foglio 60, part. 334, sub. 4, ZC 1, A/3, cl. 2, r.c. 464,81), riferibile al defunto in favore dell'attore, ai sensi dell'art. 485 c.c., con Persona_1 Parte_1
conseguente ordine al Conservatore di competenza di trascrizione del passaggio di proprietà; - porre
a carico dell'attore le spese di CTU e dichiarare le altre spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
In corso di causa si è disposta consulenza tecnica per la determinazione del valore degli immobili di causa, la predisposizione delle quote spettanti a ciascun condividente, nonché, ai fini dell'assegnazione all'attore della quota di 3/18 oggetto di causa, la determinazione del valore della quota stessa da corrispondere in favore del soggetto avente diritto.
Il CTU ha così concluso la sua esaustiva e motivata relazione: Per il calcolo del valore della quota di
3/18 spettante agli eredi del de cuius sig. , il valore totale è stato diviso per 18 parti e Persona_1 poi moltiplicato per la quota desiderata, pari a 18.333,33 €. (valore peraltro condiviso dai CTP).
pagina 3 di 5 I tesi escussi (sui capi ammessi 9-14 della memoria attorea ex art. 171 ter c.p.c.) hanno in effetti confermato quanto allegato e dedotto da parte attrice e cioè che: convenuto, è Controparte_1
l'unico figlio del defunto ha omesso di presentare la domanda di successione, non Persona_1 consta abbia accettato l'eredità paterna, neanche tacitamente, non consta abbia rinunciato espressamente all'eredità paterna;
non constano altri chiamati all'eredità del sig. che Persona_1 abbiano accettato espressamente o tacitamente la sua eredità; infine, l'immobile sito in Aosta, Strada
Montagnayes n. 8 (iscritto al Catasto Fabbricati del comune di Aosta, foglio 60, part. 334, sub. 4, ZC 1,
A/3, cl. 2, r.c. 464,81) si trova nel pieno possesso dell'odierno attore a far data dal Parte_1
decesso della SI.ra , dante causa. Il convenuto contumace non si è peraltro presentato Controparte_4 per rendere l'interrogatorio formale sui capi ammessi e ciò implica la possibilità di considerare come ammesse le circostanze dedotte.
Nel merito, si rileva che la disciplina di cui all'art. 586 c.c. risponde all'interesse pubblico a che un patrimonio non resti privo di titolare. Ciò giustifica le deroghe alla impostazione del fenomeno successorio in generale, come l'eccezionale esclusione del potere di rinuncia, la quale preclude la configurazione dello Stato successore quale erede o legatario e distingue la relativa vocazione da quella dei privati, la cui la sfera privata non è modificabile senza consenso. Il fenomeno previsto dall'art. 586
c.c. ha natura successoria perché lo Stato subentra nell'universum ius defuncti, sebbene non in quanto erede o legatario. Tuttavia, vi subentra nell'esercizio dello ius imperii, adempiendo ad un munus publicum. L'acquisto avviene ipso iure e senza possibilità di rinuncia perché tale è la funzione pubblica, necessaria e irrinunciabile, che la successione dello Stato è preposta ad assolvere. La ratio dell'istituto giustifica quindi la peculiarità della disciplina. Nell'ambito della disciplina dell'art. 586
c.c., la “mancanza di altri successibili” si verifica, per consolidata giurisprudenza, anche nel caso di chiamati che abbiano perso il diritto di accettare l'eredità per indegnità, per rinunzia o per prescrizione.
Nel caso di specie, non si è tuttavia in presenza di un caso di eredità vacante, che è alla base della disciplina di cui all'art. 586 c.c., né si è in presenza di un caso di eredità giacente.
L'eredità giacente è la situazione che si verifica all'apertura di una successione quando i chiamati all'eredità esistono ma non hanno accettato, neppure in maniera tacita, né sono nel possesso dei beni ereditari. Ove tutti i chiamati non accettino o rinuncino all'eredità, l'eredità giacente diventa eredità vacante e si apre quindi la successione ereditaria in favore dello Stato, così come nel caso della mancanza originaria di qualsivoglia parente entro il sesto grado. Ove i parenti in vita entro il sesto grado non accettino o rinuncino all'eredità, lo Stato subentra ope legis come erede a titolo universale, nell'intero patrimonio del defunto, e non limitatamente ad alcuni beni o ad una quota di essi.
pagina 4 di 5 Nel caso di specie, come si è visto, il chiamato all'eredità odierno attore ha di fatto accettato l'eredità entrando nel possesso dell'immobile sin dalla morte del dante causa, cosicché non si è verificata la fattispecie dell'eredità giacente e neppure quella dell'eredità vacante (ab origine o ex post).
Il convenuto non risulta avere presentato la domanda di successione né avere Controparte_1
accettato, neppure tacitamente, l'eredità o rinunciato espressamente alla sua eredità.
E' in ogni caso decorso il termine decennale per la rinuncia o l'accettazione espressa.
La relativa quota di 3/18 si è quindi devoluta allo stesso attore, in assenza di ulteriori chiamati all'eredità ed essendo prescritto il diritto in capo al convenuto contumace.
Conseguentemente, vanno accolte le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
Spese compensate, in ragione dell'esito e della natura della causa, salvo quelle di CTU che restano a carico di parte attrice come da accordo delle parti.
PQM
Dichiara che non vi è stata devoluzione della quota di 3/18 dell'immobile sito in Aosta, strada
Montagnayes n. 8 (iscritto al Catasto Fabbricati del comune di Aosta, foglio 60, part. 334, sub. 4, ZC 1,
A/3, cl. 2, r.c. 464,81), riferibile al defunto in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 586 Persona_1
c.c., e che la stessa quota di 3/18 di detto immobile si è devoluta all'attore; ordina al Conservatore di competenza di procedere alla trascrizione del passaggio di proprietà; compensa le spese del giudizio, salvo quelle di CTU già liquidate in causa che restano a carico di parte attrice.
Aosta, 24.06.2025
Il Giudice
dott. Maurizio D'Abrusco
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