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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2154/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BAGNOLI VALENTINA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CASTAGNOLA EDOARDO GABRIELE e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio contratto a Le Kef (Tunisia) in data 07.03.2020 con il signor la collocazione in Livorno della vita coniugale, CP_1 rilevando la crisi dell'unione matrimoniale in ragione delle violenze fisiche, psicologiche e verbali subite ad opera del marito e allegando le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, con ricorso depositato in data 20.9.2024
e poi ritualmente notificato la signora evocava in Parte_1 causa per sentir “[…] Pronunciare la separazione giudiziale dei CP_1 coniugi e 2. Disporre che il signor Parte_1 CP_1 [...] corrisponda alla signora un assegno mensile CP_1 Parte_1 non inferiore ad € 400,00 a titolo di mantenimento della stessa. Disporre che l'assegno sia versato per dodici mensilità annue, sia rivalutato annualmente sulla base degli
1 indici Istat e corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in causa il signor il quale contestava i CP_1 presupposti in fatto e in diritto della domanda proposta con particolare riferimento alle ragioni della disgregazione dell'unione coniugale e dunque negando la rapportabilità causale della crisi familiare alla propria condotta. Il resistente concludeva per sentir “[…]
1. disporre la separazione dei coniugi;
2. dare atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio rispettivo mantenimento, respingendo pertanto ogni domanda della ricorrente volta ad ottenere la corresponsione di un assegno mensile […] Con vittoria di spese processuali e compensi professionali legali”.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzati i coniugi a vivere separati, i procuratori chiedevano rinvio per poter verificare la possibilità di definire in via bonaria le questioni accessorie. I procuratori davano quindi atto dell'accordo concluso, depositato in PCT sottoscritto dalle parti e, all'udienza del 12.12.2024 concludevano congiuntamente per sentir pronunciare la separazione alle condizioni indicate nella nota depositata.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CP_1
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2 Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
1. dispone che, in luogo dell'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra cui quest'ultima rinuncia, sia assegnata alla Parte_1 moglie Sig.ra l'abitazione e casa familiare sita Parte_1
57126 Livorno Piazza Giovine Italia n. 12 interno 5 condotta in locazione con contratto del 17/01/2023 dal Sig. il quale provvederà a rilasciare CP_1
l'immobile libero da persone e cose ed a trasferire altrove la residenza entro 7 gg dall'omologa della separazione;
con l'assegnazione dell'immobile si realizzerà una cessione (L. 392/78) del contratto di locazione dell'immobile situato in Livorno-Piazza Giovine Italia n. 12 a favore del coniuge assegnatario
(signora il quale succede, pertanto, nella Controparte_2 posizione dell'attuale conduttore (signor ed in tutti i suoi CP_1 diritti e doveri per il futuro (resterà, pertanto, unico soggetto obbligato nei confronti del locatore esclusivamente il coniuge assegnatario/subentrante con estinzione del rapporto locativo in capo al coniuge non assegnatario), salvo eventuali morosità pregresse per le quali il resterà unico obbligato CP_1 fino alla data di assegnazione dell'immobile in favore della moglie;
2. dispone che i coniugi provvederanno ciascuno al proprio rispettivo mantenimento e che danno reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti;
3. le parti dichiarano che, al di fuori di quanto previsto nel presente accordo, non hanno più niente da pretendere a nessun titolo l'una dall'altra;
4. Spese legali compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 17.1.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2154/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BAGNOLI VALENTINA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CASTAGNOLA EDOARDO GABRIELE e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio contratto a Le Kef (Tunisia) in data 07.03.2020 con il signor la collocazione in Livorno della vita coniugale, CP_1 rilevando la crisi dell'unione matrimoniale in ragione delle violenze fisiche, psicologiche e verbali subite ad opera del marito e allegando le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, con ricorso depositato in data 20.9.2024
e poi ritualmente notificato la signora evocava in Parte_1 causa per sentir “[…] Pronunciare la separazione giudiziale dei CP_1 coniugi e 2. Disporre che il signor Parte_1 CP_1 [...] corrisponda alla signora un assegno mensile CP_1 Parte_1 non inferiore ad € 400,00 a titolo di mantenimento della stessa. Disporre che l'assegno sia versato per dodici mensilità annue, sia rivalutato annualmente sulla base degli
1 indici Istat e corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in causa il signor il quale contestava i CP_1 presupposti in fatto e in diritto della domanda proposta con particolare riferimento alle ragioni della disgregazione dell'unione coniugale e dunque negando la rapportabilità causale della crisi familiare alla propria condotta. Il resistente concludeva per sentir “[…]
1. disporre la separazione dei coniugi;
2. dare atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio rispettivo mantenimento, respingendo pertanto ogni domanda della ricorrente volta ad ottenere la corresponsione di un assegno mensile […] Con vittoria di spese processuali e compensi professionali legali”.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzati i coniugi a vivere separati, i procuratori chiedevano rinvio per poter verificare la possibilità di definire in via bonaria le questioni accessorie. I procuratori davano quindi atto dell'accordo concluso, depositato in PCT sottoscritto dalle parti e, all'udienza del 12.12.2024 concludevano congiuntamente per sentir pronunciare la separazione alle condizioni indicate nella nota depositata.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CP_1
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2 Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
1. dispone che, in luogo dell'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra cui quest'ultima rinuncia, sia assegnata alla Parte_1 moglie Sig.ra l'abitazione e casa familiare sita Parte_1
57126 Livorno Piazza Giovine Italia n. 12 interno 5 condotta in locazione con contratto del 17/01/2023 dal Sig. il quale provvederà a rilasciare CP_1
l'immobile libero da persone e cose ed a trasferire altrove la residenza entro 7 gg dall'omologa della separazione;
con l'assegnazione dell'immobile si realizzerà una cessione (L. 392/78) del contratto di locazione dell'immobile situato in Livorno-Piazza Giovine Italia n. 12 a favore del coniuge assegnatario
(signora il quale succede, pertanto, nella Controparte_2 posizione dell'attuale conduttore (signor ed in tutti i suoi CP_1 diritti e doveri per il futuro (resterà, pertanto, unico soggetto obbligato nei confronti del locatore esclusivamente il coniuge assegnatario/subentrante con estinzione del rapporto locativo in capo al coniuge non assegnatario), salvo eventuali morosità pregresse per le quali il resterà unico obbligato CP_1 fino alla data di assegnazione dell'immobile in favore della moglie;
2. dispone che i coniugi provvederanno ciascuno al proprio rispettivo mantenimento e che danno reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti;
3. le parti dichiarano che, al di fuori di quanto previsto nel presente accordo, non hanno più niente da pretendere a nessun titolo l'una dall'altra;
4. Spese legali compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 17.1.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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