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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/10/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1570 /2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 25 settembre 2025 , previa assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da (p. iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Cavatoi e dall'avv. Alessio Papa, giusta procura in atti, opponente contro p. iva , n.q. di mandataria di Controparte_1 P.IVA_2
p. iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Amico, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 15.04.2024, la Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. all'esecuzione avviata
[...] nei suoi confronti con la notifica, in data 26.03.2024, di un atto di pignoramento immobiliare da parte di nella qualità di Controparte_1 mandataria di cessionaria del credito derivante dal contratto Controparte_2 di mutuo fondiario sottoscritto con il Banco di Sicilia S.p.a. con atto del 12.09.2005 in Notaio n. 12799 rep. e n. 4735 racc., in relazione al quale Per_1
è stata iscritta ipoteca sull'immobile censito in Catasto del Comune di Messina al fg. 140, part. 1623, sub 11. In particolare, ha contestato la nullità/inesistenza dell'esecuzione intrapresa per omessa notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo presso il domicilio digitale della società come richiesto dal D.lgs. n. 149/2022, nonché il difetto di legittimazione ad agire della cessionaria del credito per mancanza di prova dell'intervenuta cessione e il difetto di rappresentanza della mandataria per mancata iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. Ha, altresì, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, avendo con atto del 03.10.2007 in Notaio n. Per_1 15005 rep,. e n. 6130 racc., venduto l'immobile oggetto di cauzione a
, la quale si è accollata la relativa frazione di mutuo, pari Controparte_3 ad € 220.000,00, con liberazione dell'accollante. Nel merito, ha contestato l'illegittima applicazione al rapporto bancario di interessi usurari ed anatocistici, del piano di ammortamento cd. alla francese e l'omessa indicazione dell Ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle Pt_2 predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la revoca/annullamento dell'atto di precetto e di pignoramento.
nella qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. L'opposizione proposta dalla è infondata e Parte_3 deve, pertanto, essere rigettata per i motivi che seguono. Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di nullità del pignoramento per omessa notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo. Come è noto, con il D.lgs. 17 ottobre 2022, n. 149, il Governo ha esercitato la delega conferitagli dal Parlamento mediante la Legge delega n. 206/2021, allo scopo di efficientare il processo civile e di prevedere misure cosiddette urgenti per razionalizzare i procedimenti in materia di diritti della persona, famiglia ed esecuzione forzata, meglio conosciuta come Riforma Cartabia, mediante l'approvazione di modifiche in tema di notificazioni civili alle disposizioni del Codice di Procedura Civile e alla Legge n. 53/1994. In particolare, la modifica di maggior rilievo apportata alla L. n. 53/1994 riguarda l'introduzione del nuovo articolo 3 ter alla Legge n. 53/1994 relativo alla “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, disponendo l'obbligo, a decorrere dal 1 marzo 2023, per gli avvocati che intendono notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a imprese, professionisti e p.a., di procedere tramite Posta Elettronica Certificata (p.e.c.) o un Servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con la conseguenza che in via meramente residuale vi è la notifica cartacea a mezzo degli Ufficiali Giudiziari. L'obbligo opera qualora il destinatario sia un soggetto tenuto per legge a munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, liberi professionisti e imprese) oppure, anche se non obbligato, abbia eletto spontaneamente domicilio digitale, iscrivendosi nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel Registro delle Imprese. Nel nuovo scenario, dunque, l'avvocato si dovrà rivolgere all'ufficiale giudiziario
2 solo se la notifica via p.e.c. non sia possibile o abbia avuto esito negativo per cause non imputabili al destinatario. È stato, quindi, modificato il secondo comma dell'art. 137 c.p.c., prevedendo che “l'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi”, con la precisazione, all'ultimo comma, che “l'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge. L'ufficiale giudiziario esegue le notificazioni su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione”. Ciò posto, in ordine alla validità delle notifiche, va rilevato che l'art. 11 della Legge n. 53/94 prevede espressamente che “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi e oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”. Sostanzialmente, quindi, qualsiasi violazione delle prescrizioni previste negli articoli della Legge in parola, potrebbe comportare un'automatica declaratoria di nullità della notificazione. Sul punto, è stato precisato che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. Civ., Sez. Un., 28.09.2018, n. 23620). Più in generale deve dirsi che pure per le notifiche a mezzo p.e.c. opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3, (Cass. Civ., 18.04.2016, n. 7665; Cass. Civ., 31.08.2017, n. 20625; Cass. Civ., 05.10.2018, n. 24568). La violazione delle forme digitali dettate in materia di notificazione a mezzo p.e.c. determina, quindi, salvo che sia impossibile depositare l'atto notificato a mezzo modalità telematiche ex art. 3 bis L. 53/1994, la nullità della notificazione (cfr., Cass. Civ., n. 16189/2023, la quale ha precisato che
“in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3, e 9, nonché dall'art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o
“.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
3 “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione”). La nullità dell'atto di precetto è, tuttavia, suscettibile di sanatoria ex tunc ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. per raggiungimento dello scopo al quale è preordinata (cfr., Cass. Civ. Sez. III, 07.06.2023, n. 17979, ha precisato che
“non può ritenersi valida la notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto effettuata al debitore presso un indirizzo diverso da quello di residenza, laddove non sia dimostrato che tale notificazione abbia di fatto raggiunto lo scopo, cioe' che gli atti da notificare siano pervenuti comunque nella sfera di conoscenza del destinatario […] cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24291 del 16/10/2017, Rv. 645837 – 01: “la nullita' della notifica del precetto puo' essere sanata, ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., comma 3, dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui”; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19120 del 15/09/2020, Rv. 659150 – 01)”). Se, invece, il debitore è venuto a conoscenza dell'atto di precetto invalido solo nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non sarà più possibile la sanatoria della nullità del precetto ex art. 156, comma 3, c.p.c. in base al principio del raggiungimento dello scopo, in quanto lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese (Cass. Civ. Sez. III, 06.06.2022, n. 18112, secondo la quale “a differenza del vizio di notificazione del pignoramento (Cass., 12/06/2020, n. 11290) la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione
4 forzata contro di lui (Cass., 16/10/2017, n. 24291, Cass., 15/09/2020, n. 19120”). Ed infatti, in simili circostanze si può ritenere che la nullità della notifica dell'atto di precetto venga sanata dal raggiungimento dello scopo qualora sia provato che l'opponente abbia avuto comunque conoscenza dell'avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese. Ne consegue che la parte “non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sè considerata senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo” (Cass. Civ., n. 3967/2019, ha precisato che “la sanatoria dell'atto nullo che abbia comunque raggiunto il suo scopo si determina tutte le volte in cui non risulta concretamente leso lo specifico interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie. Si tratta, dunque, di un'ipotesi particolare di carenza di interesse (a dedurre la nullità processuale). Questa Corte ha tuttavia chiarito che il tema dell'effettività della lesione dei diritti di difesa (e quindi della concretezza di un interesse effettivamente pregiudicato dall'atto processuale nullo) ha un ambito di rilevanza più ampio: qualsiasi denuncia di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poichè non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria. I principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire impongono che l'impugnazione basata sulla violazione di regole processuali possa essere accolta solo se in tal modo la parte ottiene una pronuncia diversa e più favorevole (fra le più recenti: Sez. 5, Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018, Rv. 647092; Sez. 1, Sentenza n. 19759 del 09/08/2017, Rv. 645194; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016, Rv. 641403; Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014, Rv. 633693). La parte che intende far valere la nullità processuale deve quindi indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità. Questo principio resta fermo anche in materia esecutiva, dove per la deduzione degli errores in procedendo è prevista un'apposita azione (art. 617 c.p.c.). Infatti, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25900 del 15/12/2016, Rv. 642319), sicchè con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., u.c.) e neppure quelli rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia. L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sè considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento
5 del processo esecutivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018, Rv. 650240)”. Al contrario, la sanatoria non potrà aversi quando la nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto abbiano provocato una concreta lesione dei diritti del destinatario debitore. In tal senso, “la presenza di irregolarità formali può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa” (Cass. Civ., n. 25900/2016 che richiama
“Cass. n. 5906/06, cui ha dato seguito Cass. ord. n. 23894/12, con la quale si è precisato, in motivazione, che la sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera soltanto quando la notificazione dell'atto di precetto - ovvero del titolo esecutivo posto a suo fondamento - sia mancata del tutto, mentre può operare quando la notificazione sia invalida, ma non inesistente”). Ebbene, nel caso di specie, la ha proposto Parte_1 opposizione in seguito alla notifica ex art. 140 c.p.c. dell'atto di pignoramento. La notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo da parte del difensore autorizzato ai sensi della L. n. 53/94, sebbene non eseguita presso il domicilio telematico della società come richiesto dalla più recente riforma, si è comunque perfezionata ex art. 140 c.p.c. per “compiuta giacenza”, essendo il plico contenente l'atto di precetto indirizzato alla sede legale della società, in assenza temporanea del destinatario, stato depositato presso l'Ufficio postale con avviso immesso nella cassetta corrispondente e non ritirato al decimo giorno dal deposito, del quale è stata data notizia mediante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata a/r n. 669034978483, trasmessa in data 15.12.2023 e ricevuta in data 22.12.2023 (doc. 9). Né il debitore ha evidenziato ulteriori irregolarità della notifica ex art. 140 c.p.c., oltre al mancato ricorso alle modalità telematiche, tali da impedire l'effettiva conoscenza da parte dello stesso dell'intimazione di pagamento in oggetto, se non con le note conclusive del 12.09.2025. Ebbene, sul punto, non può essere condiviso quanto sostenuto in ordine all'inesistenza della notifica in quanto la società opponente non avrebbe una sede fisica in via Contesse 1/A, luogo della notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo, essendo tale circostanza smentita dalla stessa parte allorquando nell'intestazione dell'atto di opposizione indica proprio tale indirizzo quale sede legale della società, nonché attestata nella relata di notificazione, la quale, come noto, fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario o dall'agente notificatore procedente limitatamente agli elementi positivi di essa (Cass. Civ., 31.07.2017, n. 19012; conf. Cass. Civ., 08.06.2020, n. 10881).
6 Va, altresì, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente per aver venduto l'immobile oggetto di ipoteca in data 03.10.2007 a con conseguente accollo del mutuo residuo Controparte_3 da parte di quest'ultima. Come è noto, l'accollo è la convenzione con cui un terzo (accollante) si assume il debito che un altro soggetto (accollato) ha verso il creditore (accollatario), il quale rimane estraneo rispetto all'accordo, a meno che non vi aderisca espressamente. L'adesione del creditore importa, tuttavia, la liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido con il terzo (art. 1273 c.c.). In argomento, la giurisprudenza è solita distinguere l'accollo interno o semplice -che ricorre quando il rapporto contrattuale intercorre e si esaurisce fra accollante e accollato senza produrre alcun effetto giuridico nei confronti del creditore- dall'accollo esterno in cui, invece, sussiste l'adesione del creditore a tale pattuizione e va distinto in liberatorio e cumulativo, a seconda che il creditore manifestando la volontà di volerne approfittare, dichiari di liberare o meno dal vincolo contrattuale il debitore originario. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'accollo esterno ricalca, sul piano strutturale, lo schema del contratto a favore di terzo, efficace nei confronti del creditore a prescindere dalla sua adesione, il cui effetto consiste solo nel rendere irrevocabile la stipulazione in suo favore (cfr., Cass. Civ., n. 4604/2000: “l'accollo, generalmente inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo (cioè del creditore), si distingue in liberatorio e cumulativo, a seconda che il creditore, manifestando la volontà di volerne approfittare, dichiari di liberare o meno il debitore originario;
quando, invece, manca l'adesione del creditore si parla di accollo semplice (o interno), caratterizzato dal fatto che il rapporto si esaurisce fra accollante e accollato senza produrre alcun effetto giuridico nei confronti del terzo creditore”; conf. Corte d'appello Roma, 03.10.2023, n. 6563). L'effetto liberatorio, quindi, si riconduce o all'adesione del creditore a un'esplicita previsione in tal senso contenuta nel patto di accollo ovvero ad una sua inequivoca manifestazione di volontà volta a liberare il debitore originario resa al momento dell'adesione, sicchè la mera conoscenza e il consenso del creditore alla convenzione di accollo determinano unicamente, in funzione rafforzativa del suo diritto di credito, l'effetto di degradare l'obbligazione del debitore originario a sussidiaria ed il conseguente onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante (Cass. Civ., n. 1758/2012; Cass. Civ., n. 14780/2009; Cass. Civ., n. 9371/2006). La notifica al creditore dell'avvenuto acquisto con accollo non è, infatti, sufficiente a liberare il mutuatario originario dalle obbligazioni assunte verso
7 la banca (cfr., Tribunale Monza, 30.11.2012; Tribunale Salerno, 16.07.2024, n. 3791, secondo il quale “va rammentato che la liberazione del debitore originario è subordinata ad una espressa dichiarazione del creditore, non potendo desumersi da un comportamento tacito di quest'ultimo. Nello specifico, l'adesione del creditore alla convenzione di accollo non produce, di per sé sola, la liberazione del debitore accollato, essendo necessario, a tal fine, ai sensi dell'art. 1273, co. 2, c.c. una espressa previsione o dichiarazione del creditore medesimo, restando altrimenti il debitore originario obbligato in solido con il terzo”; conf. Cass. Civ., 21.08.2020, n. 17596; Cass. Civ., 24.02.2014, n. 4383). Ed invero, il patto di accollo, ai fini della sua validità, potrebbe rimanere del tutto sconosciuto al creditore il quale, se ne è portato a conoscenza potrà aderire alla convenzione con l'effetto di rendere irrevocabile l'obbligazione assunta a suo favore da parte dell'accollante. Conseguentemente, quest'ultimo non può ritenersi liberato dal vincolo contrattuale essendo, a tal fine, comunque necessaria, ex art. 1273, comma II, c.c., l'espressa dichiarazione di liberazione del medesimo proveniente dal creditore, in difetto della quale debitore accollato e terzo accollante resteranno obbligati in via solidale (Cass. Civ., 21.04.2006, n. 9371). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che la creditrice non abbia dichiarato di voler liberare il debitore originario dalle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo fondiario. Ne consegue che in mancanza di espressa liberazione della da parte della banca, la stessa deve Parte_1 ritenersi obbligata in solido con , al pagamento del delle Controparte_3 obbligazioni contratte. Né può essere condivisa la circostanza sostenuta da parte opponente secondo la quale la propria liberazione sarebbe confermata dalla lettera di comunicazione dell'intervenuta cessione trasmessa dalla cedente Bper S.p.a. (all.12) che richiamerebbe un rapporto di mutuo differente, atteso che la comunicazione in questione, pur indicando come debitore solo CP_3
, ricollega espressamente il credito de quo all'atto di compravendita
[...] con accollo del 03.10.2007. Né può condividersi quanto sostenuto dall'opponente in ordine ad un obbligo di preventiva escussione del debitore originario. Secondo la giurisprudenza prevalente, in caso di accollo cumulativo ai sensi dell'art. 1273 c.c., il vincolo di solidarietà sussistente tra accollante e accollato non comporta, automaticamente il beneficio d'ordine a favore del secondo, in mancanza di adesione da parte del creditore. Ed infatti, nel caso in cui il creditore aderisca all'accollo, la stipulazione diventa irrevocabile nei suoi confronti, se invece rifiuta di aderire alla stipula, l'accordo tra debitore e terzo conserva la sua validità come accollo interno. Si ha accollo esterno privativo quando il creditore accollatario, aderendo alla
8 convenzione tra accollante e accollato, dichiara espressamente di liberare l'accollato (debitore originario) o tale liberazione costituisce condizione espressa della stipulazione (art. 1273, II comma, c.c.). In presenza, invece, di un accollo cumulativo esterno non liberatorio, l'obbligazione dell'accollato, in analogia alla disciplina dettata per la delegazione ex art. 1268 comma 2 c.c., degrada ad obbligazione sussidiaria con conseguente operatività del cd. beneficium ordinis, in virtù del quale il creditore potrà agire per il soddisfacimento del credito solo dopo che si sia consumato l'inadempimento del debitore accollante nei cui confronti è necessaria la preventiva richiesta di adempimento mediante la modalità della messa in mora (Cass, Civ., sez II, 24.02.2010, n. 4482; conf. Cass. Civ., 24.05.2004, n. 9982; v. anche Tribunale S. Maria Capua Vetere, 10.06.2024, n. 2406; Tribunale Napoli Nord, 27.06.2024, secondo cui “logico corollario dell'unità del fenomeno di assunzione del debito altrui è che le norme dettate per la delegazione, espromissione ed accollo che siano dirette, in modo immediato ovvero solo tendenziale, a realizzare lo spostamento definitivo del debito dal debitore originario al nuovo debitore sono norme generali applicabili a tutte e tre le fattispecie in esame. L'art.1268 co 2 c.c., nel disporre che il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento, tende a spostare in modo definitivo il peso del debito sul nuovo debitore. Essendo la disposizione in esame diretta a realizzare la finalità comune agli istituti della delegazione, espromissione ed accollo, essa è applicabile in via analogica anche all'accollo cumulativo”). Nel caso in oggetto, non risulta l'adesione del creditore al patto di accollo contenuto nel contratto di compravendita dell'immobile ipotecato, per cui non si è realizzato l'effetto liberatorio del debitore originario accollato, essendo l'accordo in oggetto intervenuto solo tra la e Parte_1
l'acquirente (art. 5 del contratto di vendita del 12.10.2007 – doc. 4) CP_3
e non essendo fornita prova della comunicazione dello stesso alla banca mutuante, con la conseguenza che l'obbligazione dell'opponente non può considerarsi neppure degradata a sussidiaria rispetto a quella assunta dall'accollante. In ogni caso, va sul punto rilevato che il beneficium ordinis appare comunque rispettato, avendo il creditore dapprima notificato un atto di pignoramento a in data 19.02.2024 e solo Controparte_3 successivamente notificato alla l'atto di pignoramento Parte_1 oggi opposto, in data 27.03.2024. Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della cessionaria per mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito. Secondo il recente orientamento della giurisprudenza, infatti, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
9 un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di fornire la prova sostanziale della propria legittimazione con ogni mezzo e anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II, 01.12.2022, n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146). In tal senso, è stato precisato che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass. Civ., 19.02.2019, n. 4713), sicchè, nel caso di cessioni in blocco ai sensi della Legge n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790). Deve, quindi ritenersi raggiunta la prova dell'inclusione dei crediti in questione tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in favore di
[...]
prima, e di poi, attraverso la produzione CP_4 Controparte_5 documentale dell'avviso di cessione del ramo d'azienda, pubblicato nella G.U. del 20.12.2008, n. 150 e dell'avviso di cessione, comprensivo dell'estratto dei crediti ceduti, pubblicato nella G.U. dell'11.12.2018, n. 143 (doc. 5 e 6) nonchè della dichiarazione proveniente dalla cedente Banca
10 Carige S.p.a. (oggi dell'intervenuta cessione del credito in Controparte_6 contestazione (doc. 12 alla comparsa di costituzione e risposta). Tali adempimenti, in quanto consentono di pervenire all'identificazione, da un lato, delle parti debitrici cedute e, dall'altro, del rapporto di credito ceduto, sono idonei, unitamente alla certificazione notarile attestante i crediti ceduti, non solo a fornire la prova dell'inclusione del contratto di finanziamento, azionato esecutivamente, tra i rapporti pervenuti nella sfera giuridica dell'opposta per effetto della cessione, ma altresì della conoscenza di tale inclusione in capo al debitore ceduto, in aggiunta all'effetto di opponibilità erga omnes garantito dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (cfr., Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146: “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264, co. 1, c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 12734 del 13 maggio 2021)”). Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine all'eccezione di omessa iscrizione della società di servicing nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. Sul punto, è recentemente intervenuta la giurisprudenza di legittimità, precisando che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. Civ., Sez. III, 18 marzo 2024, n. 7243). Va, altresì, rigettata l'eccezione di parte opponente di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr., Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella
11 Gazzetta Ufficiale. Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Traslando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte opponente appaiono infondate, avendo la stessa contestato l'usurarietà del tasso di interesse applicato, calcolando il medesimo sulla base di una errata metodologia. Ed invero, in merito deve evidenziarsi come anche laddove, come frequentemente avviene, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio che, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. Ritiene questo Giudice, condividendo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, che la legittimità della sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori al fine della valutazione del superamento o meno del c.d. tasso soglia ex art. 1 della Legge n. 108/1996 (osteggiata dalla giurisprudenza di merito prevalente) è stata di recente rivitalizzata sulla base di una errata lettura dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 4 ottobre 2017, n. 23192. La Suprema Corte, infatti, si è limitata ad affermare – con stringata motivazione - quanto già consacrato in altre pregresse pronunce (Cass. Civ., 6.3.2017, n. 5598; Cass. Civ., 4.4.2003, n. 5324; Cass. Civ., 15.11.2000, n. 14899) e cioè che “in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono
12 essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori”. Null'altro ha aggiunto, se non riportare ulteriormente la parte di motivazione della sentenza n. 5598/2017 (“ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso”) dalla quale non si trae alcun argomento per legittimare una sommatoria non enunciata. Al riguardo, la giurisprudenza di merito, nel confermare l'opzione interpretativa negativa, ha condivisibilmente fatto leva sia sulla diversità di natura e funzione delle due tipologie di interessi (cfr. Tribunale Sondrio, 20.11.2017), che integrano entità tra loro eterogenee (cfr. Tribunale Milano, 9.11.2017, secondo cui “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (L.108/1996), la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione, risulta errata: l'infondatezza della “sommatoria” investe sia il profilo logico, che matematico, che giuridico”), sia sulla loro applicazione alternativa (cfr. Tribunale Velletri, 19.12.2017, n. 3501, secondo cui l'orientamento che, al fine della verifica della usurarietà del tasso di interesse pattuito, procede alla sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora, trae origine da un'errata ricostruzione del principio sotteso alla sentenza della Suprema Corte n. 350/13, con la quale è stato ribadito che gli interessi moratori erano soggetti ai tassi soglia usura, ma non che il relativo tasso andasse sommato a quello degli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia). Tale impostazione è corroborata dalla più recente giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi” (Cass. Civ., sez. VI, 04.11.2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Roma, sez. XVII, 07.11.2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI, 31.05.2019, n. 5194; Tribunale Catania, sez. IV, 11.07.2018, n. 2948; Tribunale Pescara, 31.12.2018, n. 1943;
13 Tribunale Terni, 03.01.2018, n. 6; Tribunale Bologna sez. IV, 24.06.2017, n. 1292). Alla luce di quanto dedotto, ossia che la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria, la domanda va quindi rigettata per aver erroneamente ritenuto usurario l'interesse applicato laddove calcolato tramite una errata metodologia. Dalle stesse allegazioni di parte attrice emerge, infatti, che le clausole contrattuali non violano la normativa antiusura, laddove gli interessi corrispettivi e moratori siano singolarmente considerati. In particolare, per quanto riguarda l'interesse corrispettivo, la stessa parte attrice ne ha escluso la natura usuraria, avendo calcolato lo stesso, per il contratto del 12.09.2005, nella misura del 3,65% (v. pag. 4 delle memorie ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.), espressamente affermandone l'inferiorità alla soglia usura ratione temporis vigente, individuata dalla parte nella misura del 8,475% e, per l'atto di erogazione finale e quietanza del 19.09.2007, nella misura del 6,256% rispetto alla soglia usura ratione temporis vigente, individuata dalla parte nella misura del 8,865%. Alla medesima soluzione deve pervenirsi anche relativamente all'interesse moratorio, calcolato da parte opponente nella misura del 5,450%, per il contratto del 12.09.2005 e nella misura dell'8,30 per l'atto di erogazione finale e quietanza del 19.09.2007 (v. pag. 4 delle memorie ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.) così determinandone l'inferiorità al tasso soglia ratione temporis vigente, dovendosi quest'ultimo individuare non nel T.E.G.M. individuato ai fini della legge sull'usura dal decreto ministeriale, bensì tramite la sommatoria del T.E.G.M. maggiorato della metà, con il tasso medio praticato dagli operatori professionali (pari, per i contratti conclusi dall'01.04.2003 al 30.06.2011, al 2,1%), così come richiesto dal più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., sez. un., 18.09.2020, n. 19597, per la quale
“l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”). A ciò si aggiunga che non può considerarsi ai fini dell'usurarietà del contratto il tasso effettivo di mora calcolato da parte attrice previa sommatoria dei costi accessori al tasso dei mora, dovendosi condividere l'orientamento giurisprudenziale per il quale “non sia corretto dal punto di vista metodologico sommare al tasso di mora previsto in contratto l'incidenza percentuale delle spese previste a titolo di remunerazione del costo del finanziamento, al fine di pervenire alla individuazione di un c.d. “tasso effettivo di mora”, giacché i costi del finanziamento convenuti per l'ipotesi
14 dello svolgimento fisiologico del rapporto, al pari degli interessi corrispettivi, sono da considerare separatamente rispetto agli interessi moratori, dei quali è prevista del tutto legittimamente l'applicazione, in ipotesi di ritardo nell'adempimento, sull'intero importo delle rate scadute” (Tribunale Roma, sez. spec. Impresa, 11.06.2021, n. 10298; conf. Tribunale Perugia, sez. II, 17.02.2022, n. 237; Tribunale Roma, sez. XVII, 02.07.2021, n. 11495; Tribunale S. Maria Capua V., sez. IV, 14.11.2019; Tribunale Vasto, 03.10.2019, n. 293; Tribunale Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 920). Né può essere condivisa l'allegazione di parte attrice in ordine alla nullità del contratto per applicazione da parte dell'istituto di credito di un ISC/TAEG diverso rispetto a quello effettivamente pattuito o omessa indicazione dello stesso. Come chiarito dalla giurisprudenza, la mancata o errata indicazione dell' o non comporta la nullità del contratto di mutuo ai sensi CP_7 CP_8 dell'art. 117 T.U.B. La giurisprudenza di merito ha avuto modo di osservare che l' introdotto nel sistema normativo italiano con la deliberazione del CP_7
C.I.C.R. n. 286 del 4 marzo 2003 (art. 9, comma 2), costituisce uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, con la conseguenza che la sua omessa specificazione nel contatto di mutuo non inficia la validità del contratto (cfr. Tribunale Torino, sez. I, 14.11.2018, n. 5233; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 28.2.2018, n. 957; Tribunale Napoli, sez. II, 9.1.2018, n. 183). L' rappresenta, infatti, un mero indicatore del costo effettivo del CP_7 finanziamento, previsto dalla normativa ai fini della trasparenza bancaria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione, con la conseguenza che deve escludersi l'applicabilità dell'art. 117, comma 6, T.U.B., in quanto l'eventuale sua erronea indicazione non determina incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, potendo tale circostanza configurare unicamente un illecito civile suscettibile di originare la responsabilità contrattuale della banca (cfr. Tribunale Milano, sez. VI, 26.10.2017, n. 10832; nei medesimi termini Tribunale Verona, sez. III, 21.06.2018, n. 1473 ha osservato che “l'omessa o erronea indicazione del T.A.E.G. non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 Tub, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, svolgendo, essa, una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi”). Il predetto orientamento è stato confermato dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di evidenziare che “poiché (…) l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione
15 non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (Cass. Civ., sez. I, 09.12.2021, n. 39169; conf. Cass. Civ., sez. VI, 09.09.2022, n. 26585). Tale soluzione è corroborata, altresì, dalla circostanza che il legislatore, laddove ha voluto, ha espressamente sanzionato con la nullità la difformità tra e dichiarati e concretamente applicati, così come CP_7 CP_8 effettivamente avvenuto limitatamente all'ipotesi del credito al consumo, prevedendo l'art. 125 bis T.U.B. che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi
o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124” (cfr. Tribunale Palermo, sez. V, 31.07.2020, n. 2457, per il quale “qualora il Con legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125-bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB”), con la precisazione che la norma, in quanto chiaramente speciale, non può trovare applicazione analogica in fattispecie estranee a quelle espressamente individuate dal legislatore. Solo con riferimento ai contratti di credito al consumo, ossia nella tipologia di rapporto bancario nella quale è percepita in modo maggiormente pregnante la tutela del cliente quale contraente debole, quindi, l'art. 125 bis, comma 6, T.U.B. disciplina in modo espresso le conseguenze dell'erronea indicazione del T.A.E.G. pubblicizzato, prevedendo che siano solo i costi non considerati nel calcolo di tale indicatore sintetico di costo a non essere dovuti, ferma la validità del relativo contratto e l'applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto allo stesso, e limitatamente ai contratti di credito al consumo stipulati in data successiva all'entrata in vigore della predetta disciplina, introdotta con D.lgs. n. 141/10. La domanda volta alla declaratoria di invalidità del contratto di mutuo ex art. 117 T.U.B. non può, pertanto, trovare accoglimento, non potendosi applicare l'art. 125 bis T.U.B., in quanto non ricorre, nel caso di specie, un'operazione riconducibile al credito al consumo, avendo le parti concluso un contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 T.U.B. Non può, parimenti, affermarsi la nullità della clausola determinativa degli interessi per indeterminatezza del suo oggetto sul mero presupposto che il
16 tasso di interesse indicato in contratto sia diverso rispetto a quello concretamente applicato. Per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purchè il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato (cfr. Cass. Civ., sez. II, 29.09.2020, n. 20555). Non può, pertanto, essere condivisa l'eccezione formulata in ordine all'indeterminatezza o indeterminabilità del tasso convenuto, atteso che il contratto di mutuo in oggetto indica in maniera specifica i criteri necessari ai fini della determinazione degli interessi da corrispondersi da parte del mutuatario, convenuti, per le rate scadenti nel periodo 1 gennaio – 30 giugno, nella media mensile dell'Euribor a sei mesi relativa al mese di dicembre e, per le rate scadenti nel periodo 1 luglio – 31 dicembre, nella medi mensile dell'Euribor a sei mesi relativa la mese i giugno, calcolata sulla base dei dati per valuta. Sotto tale profilo, deve peraltro rilevarsi che generiche appaiono le allegazioni di parte opponente in ordine all'applicazione da parte della banca di interessi superiori rispetto a quelli pattuiti, non avendo la medesima specificamente indicato in che termini e quando ciò sarebbe avvenuto, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico, da ritenersi inammissibile. Al difetto di prova della domanda non può, infatti, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese
17 azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Va, altresì, rigettata la generica eccezione svolta da parte opponente in ordine all'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito di capitalizzazione degli interessi, considerato che la stessa non ha specificamente indicato in che termini la capitalizzazione sia stata concretamente applicata dalla società opposta, ovvero da quale documento prodotto in sede monitoria emergerebbe l'applicazione di tale forma di anatocismo. Va, parimenti, rigettata l'eccezione inerente il prospettato ed illegittimo utilizzo da parte dell'istituto di credito del piano di ammortamento denominato alla francese, dovendosi condividere l'orientamento giurisprudenziale per il quale “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (Tribunale Roma, sez. XVII, 7.11.2018, n. 21423; conf. Tribunale Roma, sez. XVII, 9.8.2018, n. 16441; Tribunale Busto Arsizio, sez. III, 10.10.2018, n. 1586; Tribunale Milano, sez. VI, 26.10.2017, n. 10832; Tribunale Bologna, sez. VI, 24.06.2017, n. 1292). Tale orientamento è stato, di recente, confermato anche dalle Sezioni Unite che, sul punto, hanno ribadito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. Civ., Sez. Un., 29.05.2024, n. 15130). L'opposizione proposta dalla deve, pertanto, essere Parte_1 rigettata. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite, liquidate come dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi
18 di cui al D.M. n. 55/14, relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente in favore della banca opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1570/2024 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposta, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre accessori di legge. Si comunichi. Così deciso in Messina, il 25 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
19
p. iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Amico, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 15.04.2024, la Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. all'esecuzione avviata
[...] nei suoi confronti con la notifica, in data 26.03.2024, di un atto di pignoramento immobiliare da parte di nella qualità di Controparte_1 mandataria di cessionaria del credito derivante dal contratto Controparte_2 di mutuo fondiario sottoscritto con il Banco di Sicilia S.p.a. con atto del 12.09.2005 in Notaio n. 12799 rep. e n. 4735 racc., in relazione al quale Per_1
è stata iscritta ipoteca sull'immobile censito in Catasto del Comune di Messina al fg. 140, part. 1623, sub 11. In particolare, ha contestato la nullità/inesistenza dell'esecuzione intrapresa per omessa notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo presso il domicilio digitale della società come richiesto dal D.lgs. n. 149/2022, nonché il difetto di legittimazione ad agire della cessionaria del credito per mancanza di prova dell'intervenuta cessione e il difetto di rappresentanza della mandataria per mancata iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. Ha, altresì, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, avendo con atto del 03.10.2007 in Notaio n. Per_1 15005 rep,. e n. 6130 racc., venduto l'immobile oggetto di cauzione a
, la quale si è accollata la relativa frazione di mutuo, pari Controparte_3 ad € 220.000,00, con liberazione dell'accollante. Nel merito, ha contestato l'illegittima applicazione al rapporto bancario di interessi usurari ed anatocistici, del piano di ammortamento cd. alla francese e l'omessa indicazione dell Ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle Pt_2 predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la revoca/annullamento dell'atto di precetto e di pignoramento.
nella qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. L'opposizione proposta dalla è infondata e Parte_3 deve, pertanto, essere rigettata per i motivi che seguono. Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di nullità del pignoramento per omessa notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo. Come è noto, con il D.lgs. 17 ottobre 2022, n. 149, il Governo ha esercitato la delega conferitagli dal Parlamento mediante la Legge delega n. 206/2021, allo scopo di efficientare il processo civile e di prevedere misure cosiddette urgenti per razionalizzare i procedimenti in materia di diritti della persona, famiglia ed esecuzione forzata, meglio conosciuta come Riforma Cartabia, mediante l'approvazione di modifiche in tema di notificazioni civili alle disposizioni del Codice di Procedura Civile e alla Legge n. 53/1994. In particolare, la modifica di maggior rilievo apportata alla L. n. 53/1994 riguarda l'introduzione del nuovo articolo 3 ter alla Legge n. 53/1994 relativo alla “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, disponendo l'obbligo, a decorrere dal 1 marzo 2023, per gli avvocati che intendono notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a imprese, professionisti e p.a., di procedere tramite Posta Elettronica Certificata (p.e.c.) o un Servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con la conseguenza che in via meramente residuale vi è la notifica cartacea a mezzo degli Ufficiali Giudiziari. L'obbligo opera qualora il destinatario sia un soggetto tenuto per legge a munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, liberi professionisti e imprese) oppure, anche se non obbligato, abbia eletto spontaneamente domicilio digitale, iscrivendosi nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel Registro delle Imprese. Nel nuovo scenario, dunque, l'avvocato si dovrà rivolgere all'ufficiale giudiziario
2 solo se la notifica via p.e.c. non sia possibile o abbia avuto esito negativo per cause non imputabili al destinatario. È stato, quindi, modificato il secondo comma dell'art. 137 c.p.c., prevedendo che “l'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi”, con la precisazione, all'ultimo comma, che “l'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge. L'ufficiale giudiziario esegue le notificazioni su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione”. Ciò posto, in ordine alla validità delle notifiche, va rilevato che l'art. 11 della Legge n. 53/94 prevede espressamente che “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi e oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”. Sostanzialmente, quindi, qualsiasi violazione delle prescrizioni previste negli articoli della Legge in parola, potrebbe comportare un'automatica declaratoria di nullità della notificazione. Sul punto, è stato precisato che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. Civ., Sez. Un., 28.09.2018, n. 23620). Più in generale deve dirsi che pure per le notifiche a mezzo p.e.c. opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3, (Cass. Civ., 18.04.2016, n. 7665; Cass. Civ., 31.08.2017, n. 20625; Cass. Civ., 05.10.2018, n. 24568). La violazione delle forme digitali dettate in materia di notificazione a mezzo p.e.c. determina, quindi, salvo che sia impossibile depositare l'atto notificato a mezzo modalità telematiche ex art. 3 bis L. 53/1994, la nullità della notificazione (cfr., Cass. Civ., n. 16189/2023, la quale ha precisato che
“in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3, e 9, nonché dall'art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o
“.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
3 “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione”). La nullità dell'atto di precetto è, tuttavia, suscettibile di sanatoria ex tunc ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. per raggiungimento dello scopo al quale è preordinata (cfr., Cass. Civ. Sez. III, 07.06.2023, n. 17979, ha precisato che
“non può ritenersi valida la notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto effettuata al debitore presso un indirizzo diverso da quello di residenza, laddove non sia dimostrato che tale notificazione abbia di fatto raggiunto lo scopo, cioe' che gli atti da notificare siano pervenuti comunque nella sfera di conoscenza del destinatario […] cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24291 del 16/10/2017, Rv. 645837 – 01: “la nullita' della notifica del precetto puo' essere sanata, ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., comma 3, dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui”; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19120 del 15/09/2020, Rv. 659150 – 01)”). Se, invece, il debitore è venuto a conoscenza dell'atto di precetto invalido solo nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non sarà più possibile la sanatoria della nullità del precetto ex art. 156, comma 3, c.p.c. in base al principio del raggiungimento dello scopo, in quanto lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese (Cass. Civ. Sez. III, 06.06.2022, n. 18112, secondo la quale “a differenza del vizio di notificazione del pignoramento (Cass., 12/06/2020, n. 11290) la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione
4 forzata contro di lui (Cass., 16/10/2017, n. 24291, Cass., 15/09/2020, n. 19120”). Ed infatti, in simili circostanze si può ritenere che la nullità della notifica dell'atto di precetto venga sanata dal raggiungimento dello scopo qualora sia provato che l'opponente abbia avuto comunque conoscenza dell'avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese. Ne consegue che la parte “non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sè considerata senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo” (Cass. Civ., n. 3967/2019, ha precisato che “la sanatoria dell'atto nullo che abbia comunque raggiunto il suo scopo si determina tutte le volte in cui non risulta concretamente leso lo specifico interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie. Si tratta, dunque, di un'ipotesi particolare di carenza di interesse (a dedurre la nullità processuale). Questa Corte ha tuttavia chiarito che il tema dell'effettività della lesione dei diritti di difesa (e quindi della concretezza di un interesse effettivamente pregiudicato dall'atto processuale nullo) ha un ambito di rilevanza più ampio: qualsiasi denuncia di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poichè non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria. I principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire impongono che l'impugnazione basata sulla violazione di regole processuali possa essere accolta solo se in tal modo la parte ottiene una pronuncia diversa e più favorevole (fra le più recenti: Sez. 5, Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018, Rv. 647092; Sez. 1, Sentenza n. 19759 del 09/08/2017, Rv. 645194; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016, Rv. 641403; Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014, Rv. 633693). La parte che intende far valere la nullità processuale deve quindi indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità. Questo principio resta fermo anche in materia esecutiva, dove per la deduzione degli errores in procedendo è prevista un'apposita azione (art. 617 c.p.c.). Infatti, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25900 del 15/12/2016, Rv. 642319), sicchè con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., u.c.) e neppure quelli rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia. L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sè considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento
5 del processo esecutivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018, Rv. 650240)”. Al contrario, la sanatoria non potrà aversi quando la nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto abbiano provocato una concreta lesione dei diritti del destinatario debitore. In tal senso, “la presenza di irregolarità formali può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa” (Cass. Civ., n. 25900/2016 che richiama
“Cass. n. 5906/06, cui ha dato seguito Cass. ord. n. 23894/12, con la quale si è precisato, in motivazione, che la sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera soltanto quando la notificazione dell'atto di precetto - ovvero del titolo esecutivo posto a suo fondamento - sia mancata del tutto, mentre può operare quando la notificazione sia invalida, ma non inesistente”). Ebbene, nel caso di specie, la ha proposto Parte_1 opposizione in seguito alla notifica ex art. 140 c.p.c. dell'atto di pignoramento. La notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo da parte del difensore autorizzato ai sensi della L. n. 53/94, sebbene non eseguita presso il domicilio telematico della società come richiesto dalla più recente riforma, si è comunque perfezionata ex art. 140 c.p.c. per “compiuta giacenza”, essendo il plico contenente l'atto di precetto indirizzato alla sede legale della società, in assenza temporanea del destinatario, stato depositato presso l'Ufficio postale con avviso immesso nella cassetta corrispondente e non ritirato al decimo giorno dal deposito, del quale è stata data notizia mediante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata a/r n. 669034978483, trasmessa in data 15.12.2023 e ricevuta in data 22.12.2023 (doc. 9). Né il debitore ha evidenziato ulteriori irregolarità della notifica ex art. 140 c.p.c., oltre al mancato ricorso alle modalità telematiche, tali da impedire l'effettiva conoscenza da parte dello stesso dell'intimazione di pagamento in oggetto, se non con le note conclusive del 12.09.2025. Ebbene, sul punto, non può essere condiviso quanto sostenuto in ordine all'inesistenza della notifica in quanto la società opponente non avrebbe una sede fisica in via Contesse 1/A, luogo della notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo, essendo tale circostanza smentita dalla stessa parte allorquando nell'intestazione dell'atto di opposizione indica proprio tale indirizzo quale sede legale della società, nonché attestata nella relata di notificazione, la quale, come noto, fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario o dall'agente notificatore procedente limitatamente agli elementi positivi di essa (Cass. Civ., 31.07.2017, n. 19012; conf. Cass. Civ., 08.06.2020, n. 10881).
6 Va, altresì, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente per aver venduto l'immobile oggetto di ipoteca in data 03.10.2007 a con conseguente accollo del mutuo residuo Controparte_3 da parte di quest'ultima. Come è noto, l'accollo è la convenzione con cui un terzo (accollante) si assume il debito che un altro soggetto (accollato) ha verso il creditore (accollatario), il quale rimane estraneo rispetto all'accordo, a meno che non vi aderisca espressamente. L'adesione del creditore importa, tuttavia, la liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido con il terzo (art. 1273 c.c.). In argomento, la giurisprudenza è solita distinguere l'accollo interno o semplice -che ricorre quando il rapporto contrattuale intercorre e si esaurisce fra accollante e accollato senza produrre alcun effetto giuridico nei confronti del creditore- dall'accollo esterno in cui, invece, sussiste l'adesione del creditore a tale pattuizione e va distinto in liberatorio e cumulativo, a seconda che il creditore manifestando la volontà di volerne approfittare, dichiari di liberare o meno dal vincolo contrattuale il debitore originario. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'accollo esterno ricalca, sul piano strutturale, lo schema del contratto a favore di terzo, efficace nei confronti del creditore a prescindere dalla sua adesione, il cui effetto consiste solo nel rendere irrevocabile la stipulazione in suo favore (cfr., Cass. Civ., n. 4604/2000: “l'accollo, generalmente inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo (cioè del creditore), si distingue in liberatorio e cumulativo, a seconda che il creditore, manifestando la volontà di volerne approfittare, dichiari di liberare o meno il debitore originario;
quando, invece, manca l'adesione del creditore si parla di accollo semplice (o interno), caratterizzato dal fatto che il rapporto si esaurisce fra accollante e accollato senza produrre alcun effetto giuridico nei confronti del terzo creditore”; conf. Corte d'appello Roma, 03.10.2023, n. 6563). L'effetto liberatorio, quindi, si riconduce o all'adesione del creditore a un'esplicita previsione in tal senso contenuta nel patto di accollo ovvero ad una sua inequivoca manifestazione di volontà volta a liberare il debitore originario resa al momento dell'adesione, sicchè la mera conoscenza e il consenso del creditore alla convenzione di accollo determinano unicamente, in funzione rafforzativa del suo diritto di credito, l'effetto di degradare l'obbligazione del debitore originario a sussidiaria ed il conseguente onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante (Cass. Civ., n. 1758/2012; Cass. Civ., n. 14780/2009; Cass. Civ., n. 9371/2006). La notifica al creditore dell'avvenuto acquisto con accollo non è, infatti, sufficiente a liberare il mutuatario originario dalle obbligazioni assunte verso
7 la banca (cfr., Tribunale Monza, 30.11.2012; Tribunale Salerno, 16.07.2024, n. 3791, secondo il quale “va rammentato che la liberazione del debitore originario è subordinata ad una espressa dichiarazione del creditore, non potendo desumersi da un comportamento tacito di quest'ultimo. Nello specifico, l'adesione del creditore alla convenzione di accollo non produce, di per sé sola, la liberazione del debitore accollato, essendo necessario, a tal fine, ai sensi dell'art. 1273, co. 2, c.c. una espressa previsione o dichiarazione del creditore medesimo, restando altrimenti il debitore originario obbligato in solido con il terzo”; conf. Cass. Civ., 21.08.2020, n. 17596; Cass. Civ., 24.02.2014, n. 4383). Ed invero, il patto di accollo, ai fini della sua validità, potrebbe rimanere del tutto sconosciuto al creditore il quale, se ne è portato a conoscenza potrà aderire alla convenzione con l'effetto di rendere irrevocabile l'obbligazione assunta a suo favore da parte dell'accollante. Conseguentemente, quest'ultimo non può ritenersi liberato dal vincolo contrattuale essendo, a tal fine, comunque necessaria, ex art. 1273, comma II, c.c., l'espressa dichiarazione di liberazione del medesimo proveniente dal creditore, in difetto della quale debitore accollato e terzo accollante resteranno obbligati in via solidale (Cass. Civ., 21.04.2006, n. 9371). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che la creditrice non abbia dichiarato di voler liberare il debitore originario dalle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo fondiario. Ne consegue che in mancanza di espressa liberazione della da parte della banca, la stessa deve Parte_1 ritenersi obbligata in solido con , al pagamento del delle Controparte_3 obbligazioni contratte. Né può essere condivisa la circostanza sostenuta da parte opponente secondo la quale la propria liberazione sarebbe confermata dalla lettera di comunicazione dell'intervenuta cessione trasmessa dalla cedente Bper S.p.a. (all.12) che richiamerebbe un rapporto di mutuo differente, atteso che la comunicazione in questione, pur indicando come debitore solo CP_3
, ricollega espressamente il credito de quo all'atto di compravendita
[...] con accollo del 03.10.2007. Né può condividersi quanto sostenuto dall'opponente in ordine ad un obbligo di preventiva escussione del debitore originario. Secondo la giurisprudenza prevalente, in caso di accollo cumulativo ai sensi dell'art. 1273 c.c., il vincolo di solidarietà sussistente tra accollante e accollato non comporta, automaticamente il beneficio d'ordine a favore del secondo, in mancanza di adesione da parte del creditore. Ed infatti, nel caso in cui il creditore aderisca all'accollo, la stipulazione diventa irrevocabile nei suoi confronti, se invece rifiuta di aderire alla stipula, l'accordo tra debitore e terzo conserva la sua validità come accollo interno. Si ha accollo esterno privativo quando il creditore accollatario, aderendo alla
8 convenzione tra accollante e accollato, dichiara espressamente di liberare l'accollato (debitore originario) o tale liberazione costituisce condizione espressa della stipulazione (art. 1273, II comma, c.c.). In presenza, invece, di un accollo cumulativo esterno non liberatorio, l'obbligazione dell'accollato, in analogia alla disciplina dettata per la delegazione ex art. 1268 comma 2 c.c., degrada ad obbligazione sussidiaria con conseguente operatività del cd. beneficium ordinis, in virtù del quale il creditore potrà agire per il soddisfacimento del credito solo dopo che si sia consumato l'inadempimento del debitore accollante nei cui confronti è necessaria la preventiva richiesta di adempimento mediante la modalità della messa in mora (Cass, Civ., sez II, 24.02.2010, n. 4482; conf. Cass. Civ., 24.05.2004, n. 9982; v. anche Tribunale S. Maria Capua Vetere, 10.06.2024, n. 2406; Tribunale Napoli Nord, 27.06.2024, secondo cui “logico corollario dell'unità del fenomeno di assunzione del debito altrui è che le norme dettate per la delegazione, espromissione ed accollo che siano dirette, in modo immediato ovvero solo tendenziale, a realizzare lo spostamento definitivo del debito dal debitore originario al nuovo debitore sono norme generali applicabili a tutte e tre le fattispecie in esame. L'art.1268 co 2 c.c., nel disporre che il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento, tende a spostare in modo definitivo il peso del debito sul nuovo debitore. Essendo la disposizione in esame diretta a realizzare la finalità comune agli istituti della delegazione, espromissione ed accollo, essa è applicabile in via analogica anche all'accollo cumulativo”). Nel caso in oggetto, non risulta l'adesione del creditore al patto di accollo contenuto nel contratto di compravendita dell'immobile ipotecato, per cui non si è realizzato l'effetto liberatorio del debitore originario accollato, essendo l'accordo in oggetto intervenuto solo tra la e Parte_1
l'acquirente (art. 5 del contratto di vendita del 12.10.2007 – doc. 4) CP_3
e non essendo fornita prova della comunicazione dello stesso alla banca mutuante, con la conseguenza che l'obbligazione dell'opponente non può considerarsi neppure degradata a sussidiaria rispetto a quella assunta dall'accollante. In ogni caso, va sul punto rilevato che il beneficium ordinis appare comunque rispettato, avendo il creditore dapprima notificato un atto di pignoramento a in data 19.02.2024 e solo Controparte_3 successivamente notificato alla l'atto di pignoramento Parte_1 oggi opposto, in data 27.03.2024. Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della cessionaria per mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito. Secondo il recente orientamento della giurisprudenza, infatti, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
9 un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di fornire la prova sostanziale della propria legittimazione con ogni mezzo e anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II, 01.12.2022, n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146). In tal senso, è stato precisato che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass. Civ., 19.02.2019, n. 4713), sicchè, nel caso di cessioni in blocco ai sensi della Legge n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790). Deve, quindi ritenersi raggiunta la prova dell'inclusione dei crediti in questione tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in favore di
[...]
prima, e di poi, attraverso la produzione CP_4 Controparte_5 documentale dell'avviso di cessione del ramo d'azienda, pubblicato nella G.U. del 20.12.2008, n. 150 e dell'avviso di cessione, comprensivo dell'estratto dei crediti ceduti, pubblicato nella G.U. dell'11.12.2018, n. 143 (doc. 5 e 6) nonchè della dichiarazione proveniente dalla cedente Banca
10 Carige S.p.a. (oggi dell'intervenuta cessione del credito in Controparte_6 contestazione (doc. 12 alla comparsa di costituzione e risposta). Tali adempimenti, in quanto consentono di pervenire all'identificazione, da un lato, delle parti debitrici cedute e, dall'altro, del rapporto di credito ceduto, sono idonei, unitamente alla certificazione notarile attestante i crediti ceduti, non solo a fornire la prova dell'inclusione del contratto di finanziamento, azionato esecutivamente, tra i rapporti pervenuti nella sfera giuridica dell'opposta per effetto della cessione, ma altresì della conoscenza di tale inclusione in capo al debitore ceduto, in aggiunta all'effetto di opponibilità erga omnes garantito dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (cfr., Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146: “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264, co. 1, c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 12734 del 13 maggio 2021)”). Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine all'eccezione di omessa iscrizione della società di servicing nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. Sul punto, è recentemente intervenuta la giurisprudenza di legittimità, precisando che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. Civ., Sez. III, 18 marzo 2024, n. 7243). Va, altresì, rigettata l'eccezione di parte opponente di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr., Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella
11 Gazzetta Ufficiale. Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Traslando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte opponente appaiono infondate, avendo la stessa contestato l'usurarietà del tasso di interesse applicato, calcolando il medesimo sulla base di una errata metodologia. Ed invero, in merito deve evidenziarsi come anche laddove, come frequentemente avviene, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio che, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. Ritiene questo Giudice, condividendo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, che la legittimità della sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori al fine della valutazione del superamento o meno del c.d. tasso soglia ex art. 1 della Legge n. 108/1996 (osteggiata dalla giurisprudenza di merito prevalente) è stata di recente rivitalizzata sulla base di una errata lettura dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 4 ottobre 2017, n. 23192. La Suprema Corte, infatti, si è limitata ad affermare – con stringata motivazione - quanto già consacrato in altre pregresse pronunce (Cass. Civ., 6.3.2017, n. 5598; Cass. Civ., 4.4.2003, n. 5324; Cass. Civ., 15.11.2000, n. 14899) e cioè che “in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono
12 essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori”. Null'altro ha aggiunto, se non riportare ulteriormente la parte di motivazione della sentenza n. 5598/2017 (“ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso”) dalla quale non si trae alcun argomento per legittimare una sommatoria non enunciata. Al riguardo, la giurisprudenza di merito, nel confermare l'opzione interpretativa negativa, ha condivisibilmente fatto leva sia sulla diversità di natura e funzione delle due tipologie di interessi (cfr. Tribunale Sondrio, 20.11.2017), che integrano entità tra loro eterogenee (cfr. Tribunale Milano, 9.11.2017, secondo cui “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (L.108/1996), la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione, risulta errata: l'infondatezza della “sommatoria” investe sia il profilo logico, che matematico, che giuridico”), sia sulla loro applicazione alternativa (cfr. Tribunale Velletri, 19.12.2017, n. 3501, secondo cui l'orientamento che, al fine della verifica della usurarietà del tasso di interesse pattuito, procede alla sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora, trae origine da un'errata ricostruzione del principio sotteso alla sentenza della Suprema Corte n. 350/13, con la quale è stato ribadito che gli interessi moratori erano soggetti ai tassi soglia usura, ma non che il relativo tasso andasse sommato a quello degli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia). Tale impostazione è corroborata dalla più recente giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi” (Cass. Civ., sez. VI, 04.11.2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Roma, sez. XVII, 07.11.2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI, 31.05.2019, n. 5194; Tribunale Catania, sez. IV, 11.07.2018, n. 2948; Tribunale Pescara, 31.12.2018, n. 1943;
13 Tribunale Terni, 03.01.2018, n. 6; Tribunale Bologna sez. IV, 24.06.2017, n. 1292). Alla luce di quanto dedotto, ossia che la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria, la domanda va quindi rigettata per aver erroneamente ritenuto usurario l'interesse applicato laddove calcolato tramite una errata metodologia. Dalle stesse allegazioni di parte attrice emerge, infatti, che le clausole contrattuali non violano la normativa antiusura, laddove gli interessi corrispettivi e moratori siano singolarmente considerati. In particolare, per quanto riguarda l'interesse corrispettivo, la stessa parte attrice ne ha escluso la natura usuraria, avendo calcolato lo stesso, per il contratto del 12.09.2005, nella misura del 3,65% (v. pag. 4 delle memorie ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.), espressamente affermandone l'inferiorità alla soglia usura ratione temporis vigente, individuata dalla parte nella misura del 8,475% e, per l'atto di erogazione finale e quietanza del 19.09.2007, nella misura del 6,256% rispetto alla soglia usura ratione temporis vigente, individuata dalla parte nella misura del 8,865%. Alla medesima soluzione deve pervenirsi anche relativamente all'interesse moratorio, calcolato da parte opponente nella misura del 5,450%, per il contratto del 12.09.2005 e nella misura dell'8,30 per l'atto di erogazione finale e quietanza del 19.09.2007 (v. pag. 4 delle memorie ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.) così determinandone l'inferiorità al tasso soglia ratione temporis vigente, dovendosi quest'ultimo individuare non nel T.E.G.M. individuato ai fini della legge sull'usura dal decreto ministeriale, bensì tramite la sommatoria del T.E.G.M. maggiorato della metà, con il tasso medio praticato dagli operatori professionali (pari, per i contratti conclusi dall'01.04.2003 al 30.06.2011, al 2,1%), così come richiesto dal più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., sez. un., 18.09.2020, n. 19597, per la quale
“l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”). A ciò si aggiunga che non può considerarsi ai fini dell'usurarietà del contratto il tasso effettivo di mora calcolato da parte attrice previa sommatoria dei costi accessori al tasso dei mora, dovendosi condividere l'orientamento giurisprudenziale per il quale “non sia corretto dal punto di vista metodologico sommare al tasso di mora previsto in contratto l'incidenza percentuale delle spese previste a titolo di remunerazione del costo del finanziamento, al fine di pervenire alla individuazione di un c.d. “tasso effettivo di mora”, giacché i costi del finanziamento convenuti per l'ipotesi
14 dello svolgimento fisiologico del rapporto, al pari degli interessi corrispettivi, sono da considerare separatamente rispetto agli interessi moratori, dei quali è prevista del tutto legittimamente l'applicazione, in ipotesi di ritardo nell'adempimento, sull'intero importo delle rate scadute” (Tribunale Roma, sez. spec. Impresa, 11.06.2021, n. 10298; conf. Tribunale Perugia, sez. II, 17.02.2022, n. 237; Tribunale Roma, sez. XVII, 02.07.2021, n. 11495; Tribunale S. Maria Capua V., sez. IV, 14.11.2019; Tribunale Vasto, 03.10.2019, n. 293; Tribunale Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 920). Né può essere condivisa l'allegazione di parte attrice in ordine alla nullità del contratto per applicazione da parte dell'istituto di credito di un ISC/TAEG diverso rispetto a quello effettivamente pattuito o omessa indicazione dello stesso. Come chiarito dalla giurisprudenza, la mancata o errata indicazione dell' o non comporta la nullità del contratto di mutuo ai sensi CP_7 CP_8 dell'art. 117 T.U.B. La giurisprudenza di merito ha avuto modo di osservare che l' introdotto nel sistema normativo italiano con la deliberazione del CP_7
C.I.C.R. n. 286 del 4 marzo 2003 (art. 9, comma 2), costituisce uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, con la conseguenza che la sua omessa specificazione nel contatto di mutuo non inficia la validità del contratto (cfr. Tribunale Torino, sez. I, 14.11.2018, n. 5233; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 28.2.2018, n. 957; Tribunale Napoli, sez. II, 9.1.2018, n. 183). L' rappresenta, infatti, un mero indicatore del costo effettivo del CP_7 finanziamento, previsto dalla normativa ai fini della trasparenza bancaria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione, con la conseguenza che deve escludersi l'applicabilità dell'art. 117, comma 6, T.U.B., in quanto l'eventuale sua erronea indicazione non determina incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, potendo tale circostanza configurare unicamente un illecito civile suscettibile di originare la responsabilità contrattuale della banca (cfr. Tribunale Milano, sez. VI, 26.10.2017, n. 10832; nei medesimi termini Tribunale Verona, sez. III, 21.06.2018, n. 1473 ha osservato che “l'omessa o erronea indicazione del T.A.E.G. non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 Tub, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, svolgendo, essa, una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi”). Il predetto orientamento è stato confermato dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di evidenziare che “poiché (…) l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione
15 non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (Cass. Civ., sez. I, 09.12.2021, n. 39169; conf. Cass. Civ., sez. VI, 09.09.2022, n. 26585). Tale soluzione è corroborata, altresì, dalla circostanza che il legislatore, laddove ha voluto, ha espressamente sanzionato con la nullità la difformità tra e dichiarati e concretamente applicati, così come CP_7 CP_8 effettivamente avvenuto limitatamente all'ipotesi del credito al consumo, prevedendo l'art. 125 bis T.U.B. che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi
o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124” (cfr. Tribunale Palermo, sez. V, 31.07.2020, n. 2457, per il quale “qualora il Con legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125-bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB”), con la precisazione che la norma, in quanto chiaramente speciale, non può trovare applicazione analogica in fattispecie estranee a quelle espressamente individuate dal legislatore. Solo con riferimento ai contratti di credito al consumo, ossia nella tipologia di rapporto bancario nella quale è percepita in modo maggiormente pregnante la tutela del cliente quale contraente debole, quindi, l'art. 125 bis, comma 6, T.U.B. disciplina in modo espresso le conseguenze dell'erronea indicazione del T.A.E.G. pubblicizzato, prevedendo che siano solo i costi non considerati nel calcolo di tale indicatore sintetico di costo a non essere dovuti, ferma la validità del relativo contratto e l'applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto allo stesso, e limitatamente ai contratti di credito al consumo stipulati in data successiva all'entrata in vigore della predetta disciplina, introdotta con D.lgs. n. 141/10. La domanda volta alla declaratoria di invalidità del contratto di mutuo ex art. 117 T.U.B. non può, pertanto, trovare accoglimento, non potendosi applicare l'art. 125 bis T.U.B., in quanto non ricorre, nel caso di specie, un'operazione riconducibile al credito al consumo, avendo le parti concluso un contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 T.U.B. Non può, parimenti, affermarsi la nullità della clausola determinativa degli interessi per indeterminatezza del suo oggetto sul mero presupposto che il
16 tasso di interesse indicato in contratto sia diverso rispetto a quello concretamente applicato. Per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purchè il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato (cfr. Cass. Civ., sez. II, 29.09.2020, n. 20555). Non può, pertanto, essere condivisa l'eccezione formulata in ordine all'indeterminatezza o indeterminabilità del tasso convenuto, atteso che il contratto di mutuo in oggetto indica in maniera specifica i criteri necessari ai fini della determinazione degli interessi da corrispondersi da parte del mutuatario, convenuti, per le rate scadenti nel periodo 1 gennaio – 30 giugno, nella media mensile dell'Euribor a sei mesi relativa al mese di dicembre e, per le rate scadenti nel periodo 1 luglio – 31 dicembre, nella medi mensile dell'Euribor a sei mesi relativa la mese i giugno, calcolata sulla base dei dati per valuta. Sotto tale profilo, deve peraltro rilevarsi che generiche appaiono le allegazioni di parte opponente in ordine all'applicazione da parte della banca di interessi superiori rispetto a quelli pattuiti, non avendo la medesima specificamente indicato in che termini e quando ciò sarebbe avvenuto, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico, da ritenersi inammissibile. Al difetto di prova della domanda non può, infatti, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese
17 azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Va, altresì, rigettata la generica eccezione svolta da parte opponente in ordine all'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito di capitalizzazione degli interessi, considerato che la stessa non ha specificamente indicato in che termini la capitalizzazione sia stata concretamente applicata dalla società opposta, ovvero da quale documento prodotto in sede monitoria emergerebbe l'applicazione di tale forma di anatocismo. Va, parimenti, rigettata l'eccezione inerente il prospettato ed illegittimo utilizzo da parte dell'istituto di credito del piano di ammortamento denominato alla francese, dovendosi condividere l'orientamento giurisprudenziale per il quale “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (Tribunale Roma, sez. XVII, 7.11.2018, n. 21423; conf. Tribunale Roma, sez. XVII, 9.8.2018, n. 16441; Tribunale Busto Arsizio, sez. III, 10.10.2018, n. 1586; Tribunale Milano, sez. VI, 26.10.2017, n. 10832; Tribunale Bologna, sez. VI, 24.06.2017, n. 1292). Tale orientamento è stato, di recente, confermato anche dalle Sezioni Unite che, sul punto, hanno ribadito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. Civ., Sez. Un., 29.05.2024, n. 15130). L'opposizione proposta dalla deve, pertanto, essere Parte_1 rigettata. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite, liquidate come dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi
18 di cui al D.M. n. 55/14, relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente in favore della banca opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1570/2024 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposta, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre accessori di legge. Si comunichi. Così deciso in Messina, il 25 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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